Ordinanza cautelare 10 marzo 2021
Sentenza 30 maggio 2024
Ordinanza cautelare 22 gennaio 2025
Ordinanza cautelare 22 gennaio 2025
Rigetto
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 03/02/2026, n. 899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 899 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00899/2026REG.PROV.COLL.
N. 09668/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9668 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Diego Vaiano, Alvise Vergerio Di Cesana, Simona Fell, Francesco Leone, con domicilio eletto presso lo studio Diego Vaiano in Roma, Lungotevere Marzio n.3;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Centro Psicotecnico per valutazione procedura reclutamento 1851 Allievi Agenti Polizia di Stato, non costituiti in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 11053/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 il Cons. IL AT e udito per parte appellante l’avvocato Alvise Vergerio Di Cesana.
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado l’odierno appellante ha impugnato il provvedimento con cui egli è stato dichiarato non idoneo in sede di accertamento dei requisiti attitudinali ed è stato quindi escluso dalla procedura concorsuale per l’assunzione di 1851 Allievi Agenti della Polizia di Stato avviato con decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019.
In particolare, l’interessato ha dedotto che l’amministrazione non ha previamente determinato i criteri di valutazione dell’idoneità attitudinale, in violazione dell’art. 12 del d.P.R. 487/1994, dell’art. 52 del d.m. Interno n. 129 del 2005 nonché delle direttive adottate dalla stessa amministrazione procedente nel corso della procedura concorsuale, con la conseguenza che non è possibile ricostruire il percorso che ha condotto la Commissione ad attribuire i giudizi numerici parziali ed il giudizio numerico finale di inidoneità. Inoltre, secondo l’interessato il complessivo giudizio finale di inidoneità, oltre a scontrarsi con il positivo esito dei test svolti nel corso della valutazione, contrasta con il pregresso iter militare del ricorrente e con la positiva descrizione attitudinale dallo stesso ottenuta per quel ruolo che, seppure non identico a quello messo oggi a concorso, vi risulta comunque affine.
Con sentenza n. 11053 del 30 maggio 2024 il Tar Lazio, dopo avere richiamato la disciplina prevista dall’art. 5, comma 5, d.m. n. 129/2005, ha respinto il ricorso evidenziando che: il giudizio di idoneità attitudinale rappresenta l’esito di una complessiva valutazione che non consegue alla sommatoria dei risultati conseguiti nei singoli test, ma è espressione della sintesi operata dalla Commissione dei diversi elementi emersi dai test e dal colloquio finale; da ciò consegue che la Commissione non aveva il dovere di predeterminare il peso da attribuire a ciascun test svolto dal ricorrente, dovendosi ritenere sufficiente l’individuazione delle caratteristiche che sarebbero state oggetto di valutazione, il punteggio massimo attribuibile per ogni caratteristica ed il punteggio minimo per ottenere il giudizio di idoneità; in ogni caso, le ragioni di inidoneità sono pienamente comprensibili, alla luce dell’esito del colloquio individuale e del colloquio collegiale nonché dei risultati dei test attitudinali somministrati; la correttezza della valutazione dell’amministrazione non può essere inficiata né dall’esito positivo di alcuni dei test somministrati, che contrasta comunque con l’esito negativo di altri test e con l’esito dei colloqui, né dall’idoneità attitudinale accertata in occasione dell’esperienza nell’esercito, trattandosi di valutazione effettuata da un’amministrazione diversa, per lo svolgimento di altre funzioni e in un differente contesto temporale.
L’interessato ha proposto appello, censurando la sentenza di primo grado sia nella parte in cui ha ritenuto adempiuto da parte della Commissione l’obbligo di predeterminazione dei criteri di valutazione dell’idoneità attitudinale e soddisfatto l’onere motivazionale del giudizio di inidoneità sia nella parte in cui ha ritenuto di non attribuire rilievo alla pregressa idoneità attitudinale conseguita dall’interessato nella pregressa carriera militare.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione resistente, deducendo l’infondatezza dell’appello e chiedendone la reiezione.
Con ordinanza del 22 gennaio 2025 questo Consiglio ha respinto la domanda cautelare.
All’udienza pubblica del 29 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. L’appello è infondato.
2.1. In primo luogo questo collegio condivide appieno la decisione del Tribunale in ordine all’esistenza di criteri predeterminati di valutazione dell’idoneità attitudinale e in ordine all’adeguatezza e alla comprensibilità del giudizio di inidoneità attitudinale svolto in concreto dall’amministrazione nel caso in esame.
Va al riguardo rilevato che ai sensi dell’art. 4 d.m. 30 giugno 2003, n. 198, tabella 2., prodotto anche dall’appellante e richiamato negli atti della presente procedura (v. disposizioni per lo svolgimento della prova attitudinale prodotte da parte appellante), costituiscono requisiti attitudinali per i concorsi per l’accesso al ruolo degli agenti ed assistenti: “ a ) un livello evolutivo che esprima una valida integrazione della personalità, con riferimento alla capacità di elaborare le proprie esperienze di vita, alla fiducia di sé, alla capacità sia critica che autocritica, all’assunzione di responsabilità ed alle doti di volontà, connotato, inoltre, sia da abilità comunicativa che da determinazione operativa; b ) un controllo emotivo contraddistinto dalla capacità di contenere le proprie reazioni comportamentali dinanzi a stimoli emotigeni imprevisti od inusuali, da una funzionale coordinazione psico-motoria in situazione di stress, da una rapida stabilizzazione dell'umore nonché da una sicurezza di sé in linea con i compiti operativi che gli sono propri; c ) una capacità intellettiva che consenta di far fronte alle situazioni problematiche pratiche, proprie del ruolo, con soluzioni appropriate basate su processi logici e su un pensiero adeguato quanto a contenuti e capacità deduttiva, sostenuto in ciò da adeguate capacità di percezione, attenzione, memorizzazione ed esecuzione; d ) una socialità caratterizzata da una adeguata disinvoltura nei rapporti interpersonali, dalla capacità di integrarsi costruttivamente nel gruppo, dalla disposizione a far fronte alle peculiari difficoltà operative del ruolo con opportuna decisione e dinamicità, nonché dalla capacità di adattarsi, in contesti di lavoro formalmente organizzati, sulla base della motivazione e del senso del dovere”.
Inoltre, come già rilevato dal Tar, l’art. 5, comma 5, d.m. 28 aprile 2005, n. 129 prevede che “Le prove attitudinali sono dirette ad accertare l’attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l’attività propria dei ruoli e della qualifica da rivestire” e che le medesime prove “consistono in una serie di test, sia collettivi che individuali, ed in un colloquio con un componente della commissione. Su richiesta del selettore la commissione può disporre la ripetizione del colloquio in sede collegiale. Nel caso in cui siano risultati positivi i test e sia risultato negativo il colloquio, questo è ripetuto in sede collegiale. L’esito delle prove viene valutato dalla commissione cui compete il giudizio di idoneità”.
La Commissione nel verbale del 13 maggio 2019 ha poi specificato che per ciascuno dei requisiti attitudinali individuati dal citato d.m. 30 giugno 2003, n. 198, sarebbero stati attribuiti 20 punti e che l’inidoneità sarebbe stata dichiarata nel caso di mancato raggiungimento di una media globale inferiore a 12/20 o nel caso di punteggio inferiore a 8/20 in almeno uno dei quattro requisiti individuati.
La descrizione puntale delle capacità attitudinale che il candidato deve possedere, operata già dal d.m. del 2003 unitamente alla determinazione da parte della Commissione del punteggio attribuibile e del punteggio minimo necessario ad ottenere l’idoneità, consentono di comprendere le ragioni della decisione impugnata.
Ma soprattutto, come già evidenziato dal Tar nella sentenza impugnata, proprio in ragione degli esiti discontinui dei test somministrati e del colloquio negativo individuale, il candidato è stato sottoposto ad un colloquio collegiale all’esito del quale la Commissione ha reso un giudizio non meramente numerico bensì discorsivo, spiegando in modo adeguato le ragioni per le quali ha ritenuto l’inidoneità in relazione a ciascuno dei quattro requisiti normativamente predeterminati.
Ed infatti, la Commissione ha ritenuto: quanto al livello emotivo, che il soggetto “si mostra incostante nell’impegno e poco determinato dinanzi alle difficoltà, difetta di una adeguata consapevolezza di sé e dei propri limiti”; quanto al controllo emotivo, che il soggetto “in contesti stressanti evidenzia tensioni interiori invalidanti, infatti, nell’esecuzione dell’Immagine Speculare non riesce a fronteggiare le difficoltà proprie della prova. L’autodominio non è funzionale al ruolo per cui concorre”; quanto alla capacità intellettiva, “l’esito dei test mnemonici e del test psicosensoriale è risultato particolarmente insufficiente. Il pensiero è povero di contenuti e scarsamente autocritico”; quanto alla socialità, “non emergono aspetti caratteriologici che possano far prevedere una sua funzionale integrazione in ambienti lavorativi dove collaborazione, scambio reciproco e partecipazione sono elementi fondamentali”.
Va peraltro rilevato che una motivazione analoga a quella fornita dall’amministrazione nel caso in esame, relativa alla medesima procedura concorsuale, è già stata ritenuta sufficiente da questo Consiglio di Stato con sentenza n. 8581 del 24 dicembre 2021.
Infine, ad una diversa conclusione non possono condurre gli elementi valorizzati dall’odierno appellante, dal momento che:
- l’esito dei test e del colloquio non rappresentano delle prove in senso stretto, a cui attribuire singolarmente un punteggio oggettivo da sommare ai fini dell’ottenimento dell’idoneità, ma costituiscono gli strumenti tecnici che consentono alla Commissione di esprimere il proprio giudizio tecnico di idoneità o inidoneità in relazione a ciascuno dei requisiti attitudinali normativamente individuati;
- il precedente assunto è confermato dalla circostanza che, in base al d.m. n. 129/2005 sopra citato, il contrasto tra l’esito dei test e l’esito del colloquio non viene risolto mediante la sommatoria di eventuali punteggi attribuiti ai test e al colloquio, ma impone una valutazione collegiale più approfondita del candidato, all’esito della quale la Commissione esprime il giudizio complessivo sulla capacità attitudinale;
- in ogni caso, la documentazione in atti conferma che in molti test ha ottenuto un punteggio pessimo (v. ad esempio l’esito dei test cognitivi e psicosensoriali in atti).
2.2. In secondo luogo, questo collegio condivide la sentenza impugnata anche nella parte in cui ha ritenuto che la correttezza del giudizio di idoneità non sia inficiata dalla circostanza che il candidato abbia in passato ottenuto l’idoneità per lo svolgimento di attività militare.
Al riguardo è sufficiente rilevare che tale ultimo giudizio di idoneità è stato espresso oltre dieci anni prima del giudizio negativo oggi impugnato (dall’estratto del servizio militare risulta che l’appellante ha svolto attività, quale volontario in ferma prefissata 1 nell’esercito italiano, dal 17 novembre 2009 al 7 settembre 2010); in ragione di tale rilevante differenza temporale, non è quindi possibile ritenere che la valutazione ampiamente motivata effettuata dall’amministrazione appellata nel 2020 sia irragionevole per il solo fatto di contrastare con un giudizio di idoneità espresso da altra amministrazione per lo svolgimento di una risalente e comunque estremamente breve (meno di dieci mesi) attività nell’esercito.
3. Per tutte le ragioni esposte, l’appello va respinto.
4. La natura della controversia giustifica l’integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CA ED, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
IL AT, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL AT | CA ED |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.