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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 10/07/2025, n. 1187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1187 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2165 / 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LA
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
Parte_1 con l'Avv. PARISE ROBERTO
parte ricorrente
CONTRO
Controparte_1 con l'Avv. GHERA FEDERICO;
Parte resistente OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7.7.2021 l'opponente di cui in epigrafe, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 77/2021, emesso dal Tribunale di
LA (nell'ambito del proc. n. R.G. 1529/2021), in funzione di giudice di lavoro, il 27.5.2021 e notificato in data 28.5.2021, con il quale era stato ingiunto il pagamento della somma complessiva di euro 49.959,60 (oltre accessori e spese del procedimento monitorio), a titolo di omesso versamento contributi previdenziali obbligatori (la c.d. Quota B) dall'anno 2005 all'anno 2017, contestando la legittimità dell'emissione del decreto ingiuntivo, per intervenuta prescrizione dei crediti ingiunti, nonché l'avvenuto pagamento delle somme esatte ed instando per la revoca del titolo opposto.
Si costituiva in giudizio l' Controparte_2 contestando l'opposizione e chiedendo la conferma
[...] del decreto ingiuntivo opposto.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 10.6.2025 sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte - e decisa come da dispositivo in calce.
*****
L'opposizione è infondata e va rigettata per le motivazioni che seguono.
Va preliminarmente ricordato che, come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo non introduce un giudizio autonomo, ma produce l'effetto che sulla domanda dell'attore, già proposta nelle forme del procedimento monitorio, si debba ormai conoscere attraverso le forme del processo di cognizione ordinario (Cass., sez.
III, 2 settembre 1998, n. 8717) nel corso del quale il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessari per l'emanazione dell'ingiunzione, ma la fondatezza e le prove relative - della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze o errori riscontrabili nella fase monitoria.
Quindi, con l'opposizione, il giudice è investito del potere - dovere di statuire sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte contro di essa, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova, anche se il decreto risulti emesso al di fuori dei casi previsti dalla legge, sicché la nullità del decreto medesimo può essere legittimamente dichiarata solo nel caso in cui, per ragioni pregiudiziali, manchi del tutto la possibilità di emettere una pronuncia di merito (Cass., sez. II, 8 settembre 1998, n. 8853). In ogni caso, nel merito, deve ancora essere chiarito che, in linea generale,
l'opposizione a decreto ingiuntivo o ad ordinanza ingiunzione, si configura come un giudizio ordinario di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dal creditore opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente
(che assume posizione sostanziale di convenuto); in tale giudizio incombe quindi al creditore, per la sua veste sostanziale di attore, ogni onere della prova dei fatti a sostegno della propria pretesa (Cass., sez. lav., 17 novembre 1997, n.
11417).
1. Sull'eccezione di prescrizione.
Ciò posto, occorre premettere che il decreto ingiuntivo impugnato ha ad oggetto crediti previdenziali, nello specifico, contributi quota B, asseritamente dovuti dall'odierno opponente, dal 2005 al 2017, in qualità di medico iscritto all'albo professionale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri.
Ebbene, prima di passare all'analisi dei motivi di opposizione formulati dall'opponente, occorre delineare brevemente la cornice edittale di riferimento entro cui sussumere la fattispecie in esame.
Invero, l'art. 1, co.3, del d.lgs. n.59/1994, sancisce l'obbligo di iscrizione all'Ente di previdenza ( CP ) per tutti gli iscritti all'albo professionale dei medici chirurghi ed odontoiatri di cui all'art. 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946 n.233, ratificato dalla legge 17 aprile
1956, n.56.
Ai sensi dell'art. 2 del Regolamento del Fondo di Previdenza Generale, ogni anno l'iscritto è tenuto a pagare un contributo minimo obbligatorio, la c.d. "Quota A" ed un contributo obbligatorio proporzionale ai redditi libero-professionali prodotti, la c.d. "Quota B".
L'obbligo del versamento di questo secondo tipo di tributo deriva dal fatto stesso di produrre reddito in dipendenza dello svolgimento di attività medica ed odontoiatrica.
L'art. 3 co.2 del medesimo Regolamento dispone al riguardo:
"Sono imponibili presso la Quota B i redditi, i compensi, gli utili, gli emolumenti derivanti dallo svolgimento, in qualunque forma, dell'attività medica ed odontoiatrica o di attività comunque attribuita all'iscritto in ragione della particolare competenza professionale".
Ai sensi dei successivi commi 4 e 5, del medesimo Regolamento del Fondo di
Previdenza Generale CP , ogni anno gli iscritti sono tenuti a dichiarare alla fondazione CP l'ammontare del reddito professionale prodotto nell'anno precedente.
La suddetta dichiarazione, redatta a norma dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 e succ. modifiche deve essere consegnata o spedita all' CP entro il termine fissato dal Consiglio di amministrazione dell'Ente (art. 3 co.3 e 4 del
Regolamento del Fondo Generale).
Il Consiglio di amministrazione dell'Ente ha approvato in data 20.3.2003 la delibera n.9/2003, con la quale ha stabilito le modalità di presentazione dei redditi libero-professionali e di versamento della contribuzione al relativo Fondo.
Nello specifico, l'iscritto è tenuto entro il 31 luglio ad inviare la dichiarazione del reddito libero-professionale prodotto nell'anno precedente, di guisa che gli Uffici competenti provvedono alla determinazione dell'importo del contributo dovuto, inviando all'interessato il relativo modello Mav precompilato, che deve versare l'intera somma indicata entro il 31 ottobre, utilizzando il suddetto modello.
Pertanto, l'obbligo del pagamento dei contributi di "Quota B" deve essere assolto entro il 31 ottobre di ogni anno, in relazione al reddito prodotto nell'anno precedente.
In applicazione dei suddetti principi la CP resistente ha riscontrato
l'omesso versamento da parte dell'opponente, dei contributi previdenziali "Quota
B", relativamente agli anni di imposta dal 2005 al 2017.
Dunque, per tali ragioni la CP ha provveduto ad inviare al ricorrente diverse note con le quali accertava le omissioni contributive e dichiarative e contestualmente determinava la somma del credito, intimandone il pagamento.
Nello specifico:
con nota prot.25715 del 14.4.2011 (all. n. 4 parte resistente) ha accertato un'omissione contributiva per l'anno di produzione del reddito 2005 nonché, il ritardato invio della dichiarazione dei redditi professionali del
2005 (determinando un debito contributivo pari ad euro 4.693,88
(comprensivo di relative sanzioni), notificata in data 3.5.2011, sollecitandone la regolarizzazione;
con nota prot. 26418 del 10.4.2012 (all.n.5 parte resistente) ha accertato un'omissione contributiva per l'anno di produzione del reddito 2006, nonché il ritardato invio della dichiarazione dei redditi professionali del
2006, determinando un debito contributivo pari ad euro 3.336,18, notificata in data 29.4.2012, sollecitandone la regolarizzazione;
con nota prot. 24313 del 27.3.13 (all. n.6 parte resistente) ha accertato un'omissione contributiva per l'anno di produzione del reddito 2007, nonché il ritardato invio della dichiarazione dei redditi professionali del
2007 determinando un debito contributivo pari ad euro 3.336,18, notificata in data 18.4.2013, sollecitandone la regolarizzazione;
con nota prot. 32779 del 8.4.14 (all. n.7 parte resistente) ha accertato un'omissione contributiva per l'anno di produzione del reddito 2008, nonché il ritardato invio della dichiarazione dei redditi professionali del
2008, determinando un debito contributivo pari ad euro 4.859,40, notificata in data 29.4.2014, sollecitandone la regolarizzazione;
con nota prot. 23158 del 16.3.15 (all. n.8 parte resistente) ha accertato un'omissione contributiva per l'anno di produzione del reddito 2009, nonché il ritardato invio della dichiarazione dei redditi professionali del
2009, determinando un debito contributivo pari ad euro 7.860,72, notificata in data 3.3.2015, sollecitandone la regolarizzazione;
con nota prot. 29336 del 29.3.16 (all. n.9 parte resistente) ha accertato l'omissione contributiva per l'anno 2010, determinando un debito contributivo pari ad euro 6.018,50, notificata in data 20.4.2016, sollecitandone la regolarizzazione;
con nota prot. 26173 del 16.3.17 (all. n.10 parte resistente) ha accertato un'omissione contributiva per gli anni di produzione del reddito 2011 e
2014, nonché il ritardato invio della dichiarazione dei redditi professionali del 2010, determinando un debito contributivo pari ad euro 8.038,97, notificata in data 29.3.2017, sollecitandone la regolarizzazione;
con nota prot. 131 del 31.8.18 (all. n.11 parte resistente) ha accertato un'omissione contributiva per l'anno 2012, determinando un debito contributivo pari ad euro 8.032,56, sollecitandone la regolarizzazione, cui
è seguita richiesta di rateizzazione del ricorrente del 15.2.2018; con nota prot. 17848 del 11.2.19 (all. n.13 parte resistente) ha accertato un'omissione contributiva per gli anni di produzione del reddito 2013,
2015,2016 e 2017, nonché il ritardato invio della dichiarazione dei redditi professionali del 2013, determinando un debito contributivo pari ad euro
9.982,63, sollecitandone la regolarizzazione.
Inoltre, a tali provvedimenti seguiva l'ulteriore invio da parte di CP_1 della revisione dei provvedimenti sanzionatori (notificato il 12.2.2018) con il quale è stato contestato il mancato pagamento da parte del ricorrente del piano di ammortamento, concesso in relazione alle richieste di regolarizzazione di cui in precedenza.
Ebbene, è ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio per cui, in tema di contributi c.d. a percentuale, il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito, quand'anche l'efficacia del predetto fatto sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento;
ne consegue che il momento di decorrenza del termine di prescrizione dei contributi in questione deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento
(cfr. Cass. nn. 13463/2017, 19640/2018, 27950/2018 e 18950/2021).
Come già ribadito, pertanto, il termine per il pagamento dei contributi in autoliquidazione relativi alla c.d. "Quota B" è fissato come da delibera della CP , al 31 ottobre di ogni anno, per i redditi prodotti nell'anno precedente.
Quindi, tale data (rectius il 31 ottobre dell'anno successivo alla produzione del reddito di riferimento) coincide con il dies a quo dal quale fare decorrere la prescrizione quinquennale, dal momento che anche in materia previdenziale trova applicazione il principio sancito dall'art. 2935 c.c. secondo cui "la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere".
Ne consegue che, la CP ha interrotto tempestivamente il decorso del termine di prescrizione con le comunicazioni sopra indicate, con la conseguenza che la prescrizione per i suddetti crediti non può dirsi maturata.
2. Sull'eccezione di avvenuto pagamento.
Altresì infondato è l'ulteriore doglianza circa l'avvenuto pagamento delle somme ingiunte con il decreto opposto.
Invero, parte opponente deduce genericamente di aver adempiuto all'obbligazione pecuniaria, allegando documentazione, nello specifico,
l'accoglimento dell'istanza di rateizzazione n. 126575 del 29.2.2016 e l'istanza di definizione agevolata, presentata il 9.1.2019, relativamente ad un debito contributivo pari ad euro 37.816,32 (cfr. all. nn. 1 e 2 parte ricorrente).
Tuttavia, tale documentazione riguarda pagamenti relative a categorie diverse da quelle indicate dalla parte opponente, come specificatamente indicata dalla parte opposta.
Con riferimento poi alla restante documentazione di cui ai MAV nn. 2, 3, 4 e 5,
l'Ente resistente ha dedotto che si tratta di pagamenti effettuati a favore della Controparte_1 non riguarda le somme per cui è stato richiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo oggi oggetto d'opposizione, in quanto in parte riferiti a somme relative alla “Quota A" ed in parte relativi al pagamento di alcune rate dei piani di dilazione concessi già considerate dalla Controparte_1 nel calcolo della propria domanda formulata in sede di procedimento monitorio. Ebbene, rispetto a tale rilevo il ricorrente si è limitato a contestare genericamente l'assunto, senza però indicare puntualmente a quale debito andavano imputati i pagamenti allegati.
Invero, è pacifico che in un giudizio di opposizione, spetta al debitore che propone l'opposizione dimostrare che il pagamento effettuato è imputabile al debito contestato, in base al principio di vicinanza del fatto.
Dunque, in concreto è il debitore-opponente che deve provare che il pagamento effettuato sia riferibile al credito per il quale è stato emesso il decreto ingiuntivo. In conclusione, per gli elementi sin qui rassegnati è emerso che l'odierno opponete ha omesso il versamento della maggior parte dei contributi obbligatori di "Quota B" in relazione ai redditi prodotti negli anni d'imposta 2005, 2006,
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017. Da qui il credito della CP per complessivi € 49.959,60.
Pertanto, l'opposizione non può trovare accoglimento.
3. Sulle spese di giudizio. Le spese di lite seguono la soccombenza e liquidate come da dispositivo (secondo i valori minimi delle cause di previdenza, scaglione € da 26.000 a 52.000, senza fase istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di LA, in persona della dott.ssa Anna Caputo, quale Giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: rigetta il ricorso, e per l'effetto, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di parte resistente, che liquida in € 3.291,00, a titolo di compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e
Cpa come per legge.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Amalia Imbrociano - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge
80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021
LA, 10/07/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LA
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
Parte_1 con l'Avv. PARISE ROBERTO
parte ricorrente
CONTRO
Controparte_1 con l'Avv. GHERA FEDERICO;
Parte resistente OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7.7.2021 l'opponente di cui in epigrafe, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 77/2021, emesso dal Tribunale di
LA (nell'ambito del proc. n. R.G. 1529/2021), in funzione di giudice di lavoro, il 27.5.2021 e notificato in data 28.5.2021, con il quale era stato ingiunto il pagamento della somma complessiva di euro 49.959,60 (oltre accessori e spese del procedimento monitorio), a titolo di omesso versamento contributi previdenziali obbligatori (la c.d. Quota B) dall'anno 2005 all'anno 2017, contestando la legittimità dell'emissione del decreto ingiuntivo, per intervenuta prescrizione dei crediti ingiunti, nonché l'avvenuto pagamento delle somme esatte ed instando per la revoca del titolo opposto.
Si costituiva in giudizio l' Controparte_2 contestando l'opposizione e chiedendo la conferma
[...] del decreto ingiuntivo opposto.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 10.6.2025 sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte - e decisa come da dispositivo in calce.
*****
L'opposizione è infondata e va rigettata per le motivazioni che seguono.
Va preliminarmente ricordato che, come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo non introduce un giudizio autonomo, ma produce l'effetto che sulla domanda dell'attore, già proposta nelle forme del procedimento monitorio, si debba ormai conoscere attraverso le forme del processo di cognizione ordinario (Cass., sez.
III, 2 settembre 1998, n. 8717) nel corso del quale il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessari per l'emanazione dell'ingiunzione, ma la fondatezza e le prove relative - della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze o errori riscontrabili nella fase monitoria.
Quindi, con l'opposizione, il giudice è investito del potere - dovere di statuire sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte contro di essa, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova, anche se il decreto risulti emesso al di fuori dei casi previsti dalla legge, sicché la nullità del decreto medesimo può essere legittimamente dichiarata solo nel caso in cui, per ragioni pregiudiziali, manchi del tutto la possibilità di emettere una pronuncia di merito (Cass., sez. II, 8 settembre 1998, n. 8853). In ogni caso, nel merito, deve ancora essere chiarito che, in linea generale,
l'opposizione a decreto ingiuntivo o ad ordinanza ingiunzione, si configura come un giudizio ordinario di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dal creditore opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente
(che assume posizione sostanziale di convenuto); in tale giudizio incombe quindi al creditore, per la sua veste sostanziale di attore, ogni onere della prova dei fatti a sostegno della propria pretesa (Cass., sez. lav., 17 novembre 1997, n.
11417).
1. Sull'eccezione di prescrizione.
Ciò posto, occorre premettere che il decreto ingiuntivo impugnato ha ad oggetto crediti previdenziali, nello specifico, contributi quota B, asseritamente dovuti dall'odierno opponente, dal 2005 al 2017, in qualità di medico iscritto all'albo professionale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri.
Ebbene, prima di passare all'analisi dei motivi di opposizione formulati dall'opponente, occorre delineare brevemente la cornice edittale di riferimento entro cui sussumere la fattispecie in esame.
Invero, l'art. 1, co.3, del d.lgs. n.59/1994, sancisce l'obbligo di iscrizione all'Ente di previdenza ( CP ) per tutti gli iscritti all'albo professionale dei medici chirurghi ed odontoiatri di cui all'art. 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946 n.233, ratificato dalla legge 17 aprile
1956, n.56.
Ai sensi dell'art. 2 del Regolamento del Fondo di Previdenza Generale, ogni anno l'iscritto è tenuto a pagare un contributo minimo obbligatorio, la c.d. "Quota A" ed un contributo obbligatorio proporzionale ai redditi libero-professionali prodotti, la c.d. "Quota B".
L'obbligo del versamento di questo secondo tipo di tributo deriva dal fatto stesso di produrre reddito in dipendenza dello svolgimento di attività medica ed odontoiatrica.
L'art. 3 co.2 del medesimo Regolamento dispone al riguardo:
"Sono imponibili presso la Quota B i redditi, i compensi, gli utili, gli emolumenti derivanti dallo svolgimento, in qualunque forma, dell'attività medica ed odontoiatrica o di attività comunque attribuita all'iscritto in ragione della particolare competenza professionale".
Ai sensi dei successivi commi 4 e 5, del medesimo Regolamento del Fondo di
Previdenza Generale CP , ogni anno gli iscritti sono tenuti a dichiarare alla fondazione CP l'ammontare del reddito professionale prodotto nell'anno precedente.
La suddetta dichiarazione, redatta a norma dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 e succ. modifiche deve essere consegnata o spedita all' CP entro il termine fissato dal Consiglio di amministrazione dell'Ente (art. 3 co.3 e 4 del
Regolamento del Fondo Generale).
Il Consiglio di amministrazione dell'Ente ha approvato in data 20.3.2003 la delibera n.9/2003, con la quale ha stabilito le modalità di presentazione dei redditi libero-professionali e di versamento della contribuzione al relativo Fondo.
Nello specifico, l'iscritto è tenuto entro il 31 luglio ad inviare la dichiarazione del reddito libero-professionale prodotto nell'anno precedente, di guisa che gli Uffici competenti provvedono alla determinazione dell'importo del contributo dovuto, inviando all'interessato il relativo modello Mav precompilato, che deve versare l'intera somma indicata entro il 31 ottobre, utilizzando il suddetto modello.
Pertanto, l'obbligo del pagamento dei contributi di "Quota B" deve essere assolto entro il 31 ottobre di ogni anno, in relazione al reddito prodotto nell'anno precedente.
In applicazione dei suddetti principi la CP resistente ha riscontrato
l'omesso versamento da parte dell'opponente, dei contributi previdenziali "Quota
B", relativamente agli anni di imposta dal 2005 al 2017.
Dunque, per tali ragioni la CP ha provveduto ad inviare al ricorrente diverse note con le quali accertava le omissioni contributive e dichiarative e contestualmente determinava la somma del credito, intimandone il pagamento.
Nello specifico:
con nota prot.25715 del 14.4.2011 (all. n. 4 parte resistente) ha accertato un'omissione contributiva per l'anno di produzione del reddito 2005 nonché, il ritardato invio della dichiarazione dei redditi professionali del
2005 (determinando un debito contributivo pari ad euro 4.693,88
(comprensivo di relative sanzioni), notificata in data 3.5.2011, sollecitandone la regolarizzazione;
con nota prot. 26418 del 10.4.2012 (all.n.5 parte resistente) ha accertato un'omissione contributiva per l'anno di produzione del reddito 2006, nonché il ritardato invio della dichiarazione dei redditi professionali del
2006, determinando un debito contributivo pari ad euro 3.336,18, notificata in data 29.4.2012, sollecitandone la regolarizzazione;
con nota prot. 24313 del 27.3.13 (all. n.6 parte resistente) ha accertato un'omissione contributiva per l'anno di produzione del reddito 2007, nonché il ritardato invio della dichiarazione dei redditi professionali del
2007 determinando un debito contributivo pari ad euro 3.336,18, notificata in data 18.4.2013, sollecitandone la regolarizzazione;
con nota prot. 32779 del 8.4.14 (all. n.7 parte resistente) ha accertato un'omissione contributiva per l'anno di produzione del reddito 2008, nonché il ritardato invio della dichiarazione dei redditi professionali del
2008, determinando un debito contributivo pari ad euro 4.859,40, notificata in data 29.4.2014, sollecitandone la regolarizzazione;
con nota prot. 23158 del 16.3.15 (all. n.8 parte resistente) ha accertato un'omissione contributiva per l'anno di produzione del reddito 2009, nonché il ritardato invio della dichiarazione dei redditi professionali del
2009, determinando un debito contributivo pari ad euro 7.860,72, notificata in data 3.3.2015, sollecitandone la regolarizzazione;
con nota prot. 29336 del 29.3.16 (all. n.9 parte resistente) ha accertato l'omissione contributiva per l'anno 2010, determinando un debito contributivo pari ad euro 6.018,50, notificata in data 20.4.2016, sollecitandone la regolarizzazione;
con nota prot. 26173 del 16.3.17 (all. n.10 parte resistente) ha accertato un'omissione contributiva per gli anni di produzione del reddito 2011 e
2014, nonché il ritardato invio della dichiarazione dei redditi professionali del 2010, determinando un debito contributivo pari ad euro 8.038,97, notificata in data 29.3.2017, sollecitandone la regolarizzazione;
con nota prot. 131 del 31.8.18 (all. n.11 parte resistente) ha accertato un'omissione contributiva per l'anno 2012, determinando un debito contributivo pari ad euro 8.032,56, sollecitandone la regolarizzazione, cui
è seguita richiesta di rateizzazione del ricorrente del 15.2.2018; con nota prot. 17848 del 11.2.19 (all. n.13 parte resistente) ha accertato un'omissione contributiva per gli anni di produzione del reddito 2013,
2015,2016 e 2017, nonché il ritardato invio della dichiarazione dei redditi professionali del 2013, determinando un debito contributivo pari ad euro
9.982,63, sollecitandone la regolarizzazione.
Inoltre, a tali provvedimenti seguiva l'ulteriore invio da parte di CP_1 della revisione dei provvedimenti sanzionatori (notificato il 12.2.2018) con il quale è stato contestato il mancato pagamento da parte del ricorrente del piano di ammortamento, concesso in relazione alle richieste di regolarizzazione di cui in precedenza.
Ebbene, è ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio per cui, in tema di contributi c.d. a percentuale, il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito, quand'anche l'efficacia del predetto fatto sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento;
ne consegue che il momento di decorrenza del termine di prescrizione dei contributi in questione deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento
(cfr. Cass. nn. 13463/2017, 19640/2018, 27950/2018 e 18950/2021).
Come già ribadito, pertanto, il termine per il pagamento dei contributi in autoliquidazione relativi alla c.d. "Quota B" è fissato come da delibera della CP , al 31 ottobre di ogni anno, per i redditi prodotti nell'anno precedente.
Quindi, tale data (rectius il 31 ottobre dell'anno successivo alla produzione del reddito di riferimento) coincide con il dies a quo dal quale fare decorrere la prescrizione quinquennale, dal momento che anche in materia previdenziale trova applicazione il principio sancito dall'art. 2935 c.c. secondo cui "la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere".
Ne consegue che, la CP ha interrotto tempestivamente il decorso del termine di prescrizione con le comunicazioni sopra indicate, con la conseguenza che la prescrizione per i suddetti crediti non può dirsi maturata.
2. Sull'eccezione di avvenuto pagamento.
Altresì infondato è l'ulteriore doglianza circa l'avvenuto pagamento delle somme ingiunte con il decreto opposto.
Invero, parte opponente deduce genericamente di aver adempiuto all'obbligazione pecuniaria, allegando documentazione, nello specifico,
l'accoglimento dell'istanza di rateizzazione n. 126575 del 29.2.2016 e l'istanza di definizione agevolata, presentata il 9.1.2019, relativamente ad un debito contributivo pari ad euro 37.816,32 (cfr. all. nn. 1 e 2 parte ricorrente).
Tuttavia, tale documentazione riguarda pagamenti relative a categorie diverse da quelle indicate dalla parte opponente, come specificatamente indicata dalla parte opposta.
Con riferimento poi alla restante documentazione di cui ai MAV nn. 2, 3, 4 e 5,
l'Ente resistente ha dedotto che si tratta di pagamenti effettuati a favore della Controparte_1 non riguarda le somme per cui è stato richiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo oggi oggetto d'opposizione, in quanto in parte riferiti a somme relative alla “Quota A" ed in parte relativi al pagamento di alcune rate dei piani di dilazione concessi già considerate dalla Controparte_1 nel calcolo della propria domanda formulata in sede di procedimento monitorio. Ebbene, rispetto a tale rilevo il ricorrente si è limitato a contestare genericamente l'assunto, senza però indicare puntualmente a quale debito andavano imputati i pagamenti allegati.
Invero, è pacifico che in un giudizio di opposizione, spetta al debitore che propone l'opposizione dimostrare che il pagamento effettuato è imputabile al debito contestato, in base al principio di vicinanza del fatto.
Dunque, in concreto è il debitore-opponente che deve provare che il pagamento effettuato sia riferibile al credito per il quale è stato emesso il decreto ingiuntivo. In conclusione, per gli elementi sin qui rassegnati è emerso che l'odierno opponete ha omesso il versamento della maggior parte dei contributi obbligatori di "Quota B" in relazione ai redditi prodotti negli anni d'imposta 2005, 2006,
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017. Da qui il credito della CP per complessivi € 49.959,60.
Pertanto, l'opposizione non può trovare accoglimento.
3. Sulle spese di giudizio. Le spese di lite seguono la soccombenza e liquidate come da dispositivo (secondo i valori minimi delle cause di previdenza, scaglione € da 26.000 a 52.000, senza fase istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di LA, in persona della dott.ssa Anna Caputo, quale Giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: rigetta il ricorso, e per l'effetto, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di parte resistente, che liquida in € 3.291,00, a titolo di compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e
Cpa come per legge.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Amalia Imbrociano - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge
80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021
LA, 10/07/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO