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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 06/12/2024, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
N. V.G. 2612/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa SI RI Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra ON Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. v.g. 2612/2024 promosso da:
nato ad [...] il [...] e nata ad Controparte_1 Controparte_2
Ancona il 16.09.1971, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. CAPORALINI FILIPPO;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI [omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni]:
“- La dimora coniugale ubicata nel Comune di Ancona, in via Montegrappa n. 24 acquistata in regime di comunione legale, resterà in uso abitativo alla sig.ra unitamente ai Controparte_2
mobili, arredi e pertinenze, la quale si farà carico delle relative utenze domestiche e delle spese di manutenzione ordinaria, mentre per quanto riguarda gli interventi di straordinaria amministrazione, nonché il pagamento del mutuo accesso sul ridetto immobile con la Banca BCC Pergola e Corinaldo,
Filiale di Marina di Montemarciano, in pari quota tra le Parti, sarà onorato, fino alla sua naturale scadenza da entrambi.
- Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri.
- Non esistono ad eccezione di quello di cui al punto precedente altri beni in comunione né debiti/crediti reciproci tra i coniugi che debbano dar luogo a rimborsi e restituzioni.
- 1 - - Le parti dichiarano di aver definito ogni reciproco rapporto di ordine economico e patrimoniale non avendo, perciò, nulla a pretendere l'uno dall'altra.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 18.06.2024, e Controparte_1 CP_2
premesso di essersi sposati ad Apiro (AN) il 19.06.1999, hanno chiesto la separazione
[...]
consensuale.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto. La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti.
Nulla con riferimento alla figlia della coppia, in quanto maggiorenne ed Persona_1
economicamente autosufficiente. Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
La definizione concordata del procedimento giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno contatto Controparte_1 Controparte_2
matrimonio ad Apiro (AN) il 19.06.1999; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ancona di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 27.11.2024.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra ON SI RI
- 2 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa SI RI Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra ON Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. v.g. 2612/2024 promosso da:
nato ad [...] il [...] e nata ad Controparte_1 Controparte_2
Ancona il 16.09.1971, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. CAPORALINI FILIPPO;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI [omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni]:
“- La dimora coniugale ubicata nel Comune di Ancona, in via Montegrappa n. 24 acquistata in regime di comunione legale, resterà in uso abitativo alla sig.ra unitamente ai Controparte_2
mobili, arredi e pertinenze, la quale si farà carico delle relative utenze domestiche e delle spese di manutenzione ordinaria, mentre per quanto riguarda gli interventi di straordinaria amministrazione, nonché il pagamento del mutuo accesso sul ridetto immobile con la Banca BCC Pergola e Corinaldo,
Filiale di Marina di Montemarciano, in pari quota tra le Parti, sarà onorato, fino alla sua naturale scadenza da entrambi.
- Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri.
- Non esistono ad eccezione di quello di cui al punto precedente altri beni in comunione né debiti/crediti reciproci tra i coniugi che debbano dar luogo a rimborsi e restituzioni.
- 1 - - Le parti dichiarano di aver definito ogni reciproco rapporto di ordine economico e patrimoniale non avendo, perciò, nulla a pretendere l'uno dall'altra.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 18.06.2024, e Controparte_1 CP_2
premesso di essersi sposati ad Apiro (AN) il 19.06.1999, hanno chiesto la separazione
[...]
consensuale.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto. La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti.
Nulla con riferimento alla figlia della coppia, in quanto maggiorenne ed Persona_1
economicamente autosufficiente. Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
La definizione concordata del procedimento giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno contatto Controparte_1 Controparte_2
matrimonio ad Apiro (AN) il 19.06.1999; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ancona di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 27.11.2024.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra ON SI RI
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