Ordinanza collegiale 11 novembre 2025
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 23/02/2026, n. 1275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1275 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01275/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03170/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3170 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Solar Invictus S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimino Crisci, Antonella RI Sannicandro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione Generale Valutazioni Ambientali, Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Commissione Tecnica Pnrr–Pniec, Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento, in persona dei legali rappresentati pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti
Regione Campania, Provincia di Caserta, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
I) con il ricorso introduttivo:
- del decreto n. 191 del 9.4.2025 - comunicato con nota prot. 71825 del 15.4.2025 - con cui il MASE, di concerto con il MIC, ha espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale per il progetto di un impianto agrivoltaico, denominato "Sessa Aurunca 1", della potenza complessiva pari a 50,99 MW, e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Sessa Aurunca (CE), in località ‘La Torretta’;
- del parere n. 464 del 31.10.2024 reso dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, prot. 16072 del 11.11.2024;
- della nota MASE prot. 222223 del 4.12.2024, del parere tecnico-istruttorio della Soprintendenza Speciale per il PNRR prot. MIC|MIC_SS-PNRR_UO8|21/02/2025|0005042-P, class. 34.43.01/8.38.4/2021, del 21.2.2025, della nota prot. n. 7210-P del 20/12/2022 della Soprintendenza Speciale per il PNRR;
II) con i motivi aggiunti:
- del contributo tecnico n. 765 del 17 luglio 2025, con cui la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, relazionando in ordine al ricorso prendente, ha confermato il parere n. 464 del 31 ottobre 2024, nella parte in cui si possa intendere che tale atto abbia natura confermativa del parere 464.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2026 il dott. NL Di TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Parte ricorrente impugna il giudizio negativo di compatibilità ambientale (c.d. VIA) ex art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 per la realizzazione di un impianto agrivoltaico con potenza complessiva di 50,99 MW e relative opere di connessione alla RTN, da realizzare nel Comune di Sessa Aurunca in località “La Torretta” su area estesa circa 78 ettari, di cui circa 6,4 destinati alla fascia verde di mitigazione, suddivisi in n. 13 sottocampi, ricadente nel piano territoriale regionale della Campania compresa nell’ambito insediativo “Litorale Domizio” (per quanto riguarda l’impianto) e “Basso Garigliano” (per parte del cavidotto).
Giova premettere che l’atto impugnato si fonda sui pareri negativi espressi dalla commissione tecnica PNRR–PNIEC n. 464 del 31 ottobre 2024 presso il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (Mase) e dalla Soprintendenza speciale per il PNNR del 21.2.2025 presso il Ministero della cultura (Mic).
Con il primo ordine di rilievi la parte ricorrente rappresenta che il parere della Soprintendenza è stato reso in data 21.2.2025, quindi risulta tardivo rispetto al termine di 20 giorni decorrente dal parere della commissione tecnica PNNR-PNIEC di cui all’art. 8 bis del codice dell’ambiente (4.12.2024) in violazione dell’art. 25, comma 2 bis , del D.Lgs. n. 152/2006 ( “Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, la Commissione di cui al medesimo comma 2-bis si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199” ) e pertanto si sarebbe formato il silenzio – assenso orizzontale ai sensi dell’art. 17 bis della L. n. 241/1990. In ogni caso, ritiene che il provvedimento conclusivo non poteva fondarsi sul parere della Soprintendenza ma occorreva quantomeno un approfondimento istruttorio e, ancora, in presenza di un parere favorevole per silentium della Soprintendenza e di un parere contrario della commissione PNNR-PNIEC, occorreva rimettere la soluzione del conflitto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; si ritiene, inoltre, che il parere contrario della Soprintendenza sarebbe inefficace ex art. 2, comma 8 bis , della L. n. 241/1990.
L’istante afferma che, trattandosi di area idonea ex lege ai sensi dell’art. 20, comma 8 c- quater ), del D.Lgs. n. 199/2021 (in quanto non ricompresa nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004), il parere reso dalla Soprintendenza, benché obbligatorio, non era vincolante (art. 22, comma 1, lett. ‘a’), ciò che comporterebbe in tesi l’obbligo per l’amministrazione di fornire una motivazione autonoma senza potersi limitare a richiamare per relationem il parere reso da altri enti.
Con ulteriore motivo di gravame la istante deduce che il parere contrario della commissione PNNR-PNIEC sarebbe viziato per carenza di motivazione ed inidoneo a sorreggere la valutazione negativa, in quanto si limiterebbe a sostenere che le valutazioni del proponente non sarebbero sufficientemente approfondite senza, tuttavia, dimostrarne l’infondatezza o l’erroneità e, peraltro, l’amministrazione procedente avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 27 bis , comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006 (secondo cui, in materia di provvedimento autorizzatorio unico regionale – Paur, l'autorità competente può chiedere al proponente eventuali integrazioni), considerato che si tratta di area idonea ex art. 20, comma 8, del D.Lgs. n. 199/2021.
Infine, si contestano partitamente le motivazioni ostative addotte dall’amministrazione con il supporto di una perizia di parte, ribadendo che il suolo ricade in area idonea ex art. 20, comma 8 lett. c- quater ) del D.Lgs. n. 199/2021, profilo dirimente di cui non avrebbe tenuto conto né la commissione PNNR-PNIEC, né la Soprintendenza.
Si sono costituite le controparti che replicano alle censure e chiedono il rigetto del gravame.
Con successivi motivi aggiunti depositati il 28.10.2025 la società ricorrente ha esteso il gravame al contributo tecnico n. 765 del 17 luglio 2025 depositato in corso di causa, con cui la commissione tecnica PNRR-PNIEC, relazionando in ordine al ricorso pendente, ha confermato il proprio parere negativo n. 464 del 31 ottobre 2024 impugnato con il gravame introduttivo.
Al riguardo, la istante articola motivi di illegittimità derivata.
Il Ministero ha eccepito l’inammissibilità dei motivi aggiunti ritenendo che il predetto contributo tecnico sarebbe un mero documento difensivo privo di valore provvedimentale o un atto meramente confermativo non lesivo ex se.
All’udienza del 10.2.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono infondati; pertanto, può prescindersi dall’esame dell’eccezione di inammissibilità sollevata dall’amministrazione resistente; tanto in applicazione del principio di economia dei mezzi processuali che, secondo consolidata giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 5/2015; Sez. IV, n. 3225/2017 e n. 3225/2017) e di legittimità (Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 26242/2014 e n. 26243/2014), consente di derogare all’ordine delle questioni da esaminare previsto dall’art. 276 c.p.c. privilegiando lo scrutinio della ragione “più liquida” sulla scorta, peraltro, del paradigma sancito dagli artt. 49, comma 2, e 74 del c.p.a..
Giova premettere che, come si è visto in fatto, il provvedimento impugnato richiama i pareri espressi dalla commissione tecnica PNNR-PNIEC presso il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (Mase) e dalla Soprintendenza Speciale per il PNRR presso il Ministero della cultura (Mic).
In particolare, il primo parere contrario citato si fonda sulle seguenti argomentazioni:
- l’analisi effettuata dal proponente si palesa didascalica e lacunosa, non è fornita di idonei dati quantitativi che consentano di affermare che la scelta effettuata sia la migliore possibile, in particolare il proponente avrebbe affermato genericamente che non sono disponibili alternative possibili per la produzione di energia elettrica rinnovabile di pari capacità;
- sulla base di una verifica relativa alla presenza di impianti in istruttoria VIA a livello nazionale, la commissione ha rilevato che nel raggio di 5 km dal progetto sono presenti altri impianti in progetto, pertanto sussistono impatti cumulativi;
- le misure proposte per la mitigazione visiva dell’impianto e per la componente biodiversità risultano descritte in maniera generica e poco chiara, non permettendo alla commissione una valutazione appropriata;
- il proponente non ha analizzato le attività a rischio di incidente rilevante (RIR), in particolare non ha effettuato valutazioni in merito ad eventuali ostacoli per la navigazione aerea, né relativamente alle potenziali interferenze con le attività minerarie ai sensi della direttiva direttoriale 11 giugno 2012 e non ha prodotto la dichiarazione di non interferenza con aree percorse dal fuoco ai sensi dell’art. 10 della L. 353 del 2000;
- il piano di monitoraggio presentato dal proponente si palesa inadeguato: non è previsto, infatti, il monitoraggio di nessuna delle componenti ambientali analizzate, nei confronti delle quali la realizzazione e l’esercizio del progetto potrebbero determinare impatti significativi;
- non è stata fornita una relazione specialistica sullo stato attuale dell’area di progetto, il proponente non ha fatto alcun cenno alle colture arboree presenti sul sito dell’impianto, non è stato previsto un piano agricolo per eventuale raccordo con aziende agricole per definire un piano di coltura da porre in essere, non sono fornite indicazioni sull’altezza da terra dei pannelli per consentire alla commissione di comprendere che tipo di colture potrebbero essere condotte;
- il ricorrente non fornisce alcuna indicazione sulla componente biodiversità, in particolare sulle caratteristiche floristico-vegetazionali, faunistiche ed ecosistemiche dell’area di progetto, fornendo anche informazioni perlomeno incomplete sulla situazione attuale (definendo l’area come interessata, sia nel sito che a livello di area vasta, esclusivamente da seminativi irrigui); inoltre le indicazioni relative alle misure di mitigazione previste sono vaghe e non permettono di comprendere le intenzioni del proponente; pertanto la commissione ha ritenuto di non poter esprimere un giudizio di compatibilità per la componente e ancora, a giudizio della commissione, occorreva avviare una valutazione di incidenza specifica poiché il sito in progetto dista tra i 20 e i 300 metri dalla ZSC IT8010029 “Fiume Garigliano”;
- riguardo alla componente acque superficiali e sotterranee, il proponente non fornisce alcuna indicazione sull’attuale disponibilità di risorsa idrica, né sulla previsione dei consumi necessari per la realizzazione e per l’esercizio dell’impianto, né risulta chiarita la compatibilità idraulica degli interventi, al fine di consentire di escludere eventuali interferenze con i fenomeni idraulici lungo le fasce, e che potrebbero costituire un potenziale ostacolo al deflusso;
- per quanto riguarda la componente suolo e sottosuolo, la commissione ha ritenuto la documentazione presentata dal proponente poco approfondita, manca una cartografia geologica e non è stata fornita nessuna relazione specialistica di tipo geologico, geomorfologico, geotecnico; il consumo di suolo, calcolato dal proponente pari a circa 41 ettari, in mancanza di una previsione di attività agricola, è da ritenersi un impatto significativo;
- l’analisi della qualità dell’aria ante- operam è stata condotta esclusivamente su base bibliografica; manca del tutto una previsione modellistica per valutare le emissioni in atmosfera rilasciate in fase di cantiere e dismissione; difetta inoltre il censimento dei recettori presenti nell’area;
- per quanto riguarda la componente rumore, il proponente non ha effettuato un censimento dei recettori;
- non è stata fornita alcuna valutazione relativa alla componente vibrazioni;
- per la componente campi elettromagnetici il proponente non ha effettuato il censimento dei recettori né il calcolo delle distanze di prima approssimazione per il campo fotovoltaico e per il cavidotto;
- non si rinvengono indicazioni specifiche sulle fasi di cantierizzazione e sulla durata prevista dei lavori, inoltre non è presente un piano di dismissione;
- per quanto riguarda popolazione e salute umana, non essendo fornite valutazioni da parte del proponente sulle componenti atmosfera e rumore la commissione non può valutare gli eventuali impatti;
- il piano di monitoraggio ambientale è brevemente accennato nelle ultime pagine del SIA e non prende in considerazione nessuna delle componenti ambientali potenzialmente impattate dall’opera come atmosfera, rumore, acque superficiali e sotterranee, paesaggio.
Quanto al secondo parere negativo espresso dalla Soprintendenza speciale per il piano nazionale di ripresa e resilienza, è stato addotto il contrasto con le esigenze di tutela del paesaggio circostante, in quanto la realizzazione dell'impianto risulta incompatibile con le esigenze di tutela del patrimonio paesaggistico e storico-architettonico in cui si inserisce l’impianto, considerato anche che le aree interessate risultano avere una connotazione prettamente rurale.
In particolare, sono stati articolati i seguenti profili ostativi:
- pur non interferendo in maniera diretta con i beni sottoposti alle disposizioni di tutela di cui alla parte III del D.Lgs. n. 42/2004, l’impianto verrebbe percepito come una “chiazza grigia” composta da pannelli che, disposti su una superficie di circa 78 ettari, trasformerebbero un areale vasto e non circoscritto, storicamente legato alla produzione agricola, in paesaggio industriale, con la conseguenza di perturbare irreversibilmente l'equilibrio delle componenti visive del paesaggio;
- l'area oggetto di intervento è situata in un ambito di territorio rurale e aperto a preminente valore paesaggistico, nel quale devono essere salvaguardati, come aspetti che danno significato al contesto, le attività produttive agricole multifunzionali, forestale, zootecnico-pascolativa, la biodiversità, i processi ecologici legati alla riproduzione delle risorse di base, oltre che i valori paesaggistici e storico-culturali;
- l’area si qualifica come paesaggio rurale in ragione dell'alternanza di colture orticole, uliveti, frutteti, vigneti e seminativi, che compongono un mosaico la cui trama, incisa da corsi d'acqua e punteggiata da insediamenti residenziali e produttivi a carattere sparso, appare interrotta solo dai nuclei abitati delle frazioni del comune di Sessa Aurunca e dal centro urbano di Cellole;
- sussiste anche un effetto cumulo derivante dalla sommatoria di impianti esistenti e in progetto, che incide sulla conservazione della trama agraria che, nell'alternanza di colture orticole, uliveto, frutteto, vigneto e seminativi, contribuisce a comporre il paesaggio agricolo della piana di Sessa;
- la realizzazione del progetto in esame nello stesso ambito territoriale interessato da campi fotovoltaici già realizzati ed in corso di costruzione, comporta una modifica di lunga durata (di almeno 25 - 30 anni) delle componenti strutturali e visive alla base della percezione collettiva dei luoghi;
- il progetto rischia di compromettere irrimediabilmente la conservazione dell'integrità della piana agricola incastonata tra il litorale domizio e l'entroterra della città di Sessa Aurunca, comportando un'alterazione dell'assetto complessivo dei luoghi, connotato da uno straordinario potenziale archeologico;
- l’intervento è assoggettabile alla procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico, per la presenza di reperti archeologici (città di Minturnae , Suessa , Sinuessa ), come previsto dall’art. 1, commi 7 e seguenti, dell’allegato I.8 del D.Lgs. n. 36/2023, la cui esecuzione è comunque sospesa a fronte della valutazione complessivamente negativa del progetto per gli effetti significativi, diretti e indiretti, sul patrimonio culturale e sul paesaggio.
Tanto premesso, è infondata l’argomentazione secondo cui sul parere favorevole della Soprintendenza PNNR presso il Ministero della cultura dovrebbe ritenersi formato il silenzio-assenso orizzontale ex art. 17 bis della L. n. 241/1990 in base al quale “Nei casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento” , decorso il quale “senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito”.
Vi osta, infatti, la previsione del medesimo art. 17 bis , comma 4, secondo cui “Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi” . Invero, la soluzione ermeneutica proposta dal ricorrente collide con le peculiarità proprie della materia delle autorizzazioni ambientali, in relazione alle quali è stato evidenziato il contrasto tra la previsione normativa del silenzio-assenso ed i principi comunitari che impongono l'esplicitazione delle ragioni della compatibilità ambientale del progetto.
In proposito, è opportuno ricordare che, a termini della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati:
- “La valutazione dell'impatto ambientale individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare, gli effetti significativi, diretti e indiretti, di un progetto” su, tra le altre cose, “patrimonio culturale, paesaggio” (art. 3, par. 1, lett. d));
- “1. La decisione di concedere l'autorizzazione comprende almeno le seguenti informazioni:
a) la conclusione motivata di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera g), punto iv);
b) le eventuali condizioni ambientali di cui è corredata la decisione, una descrizione delle caratteristiche del progetto e/o delle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e se possibile compensare gli effetti negativi significativi sull'ambiente, nonché, ove opportuno, una descrizione delle misure di monitoraggio.
2. La decisione di non concedere l'autorizzazione definisce le ragioni principali di tale rifiuto.
3. Qualora gli Stati membri si avvalgano delle procedure di cui all'articolo 2, paragrafo 2, diverse dalle procedure di autorizzazione, le prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, ove opportuno, si intendono soddisfatte se la decisione adottata nel contesto di tali procedure contiene le informazioni menzionate nei suddetti paragrafi e se sono in essere meccanismi che consentono il rispetto delle prescrizioni del paragrafo 6 del presente articolo” (art. 8-bis);
- “1. Non appena sia stata adottata una decisione in merito alla concessione o al rifiuto dell'autorizzazione, l'autorità o le autorità competenti ne informano prontamente il pubblico e le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, secondo le procedure nazionali, e provvedono a che il pubblico e le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, possano accedere alle informazioni elencate in appresso, tenendo conto, ove opportuno, dei casi di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 3:
a) il contenuto della decisione e le condizioni che eventualmente l'accompagnano di cui all'articolo 8 bis, paragrafi e 2;
b) le principali motivazioni e le considerazioni su cui la decisione si fonda […]” (art. 9).
Da tali previsioni emerge che è necessario un atto espresso in materia di autorizzazione di impatto ambientale, nel senso esteso come sopra indicato anche alle componenti “patrimonio culturale” e “paesaggio”, anche per quanto concerne pareri o simili atti richiesti ad autorità diverse da quella procedente, prescrivendo che i risultati delle consultazioni e delle informazioni raccolte nel procedimento siano tenute in debita considerazione.
L’esigenza di una valutazione appropriata, nonché di una decisione che comprenda la conclusione motivata del procedimento, di cui devono essere prontamente informati il pubblico e le autorità interessate dal progetto, attesta, senza che possano sussistere ragioni di perplessità, la necessità che il procedimento di valutazione di impatto ambientale, che, come detto, espressamente include le considerazioni attinenti alla protezione del patrimonio culturale e del paesaggio, si concluda con un provvedimento espresso, con conseguente inapplicabilità dell’art. 17 bis , comma 4, della L. n. 241 del 1990.
Si aggiunga che la tesi sostenuta nel ricorso, sebbene sorretta da un indirizzo giurisprudenziale (T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, n. 500 del 2024 e n. 1429 del 2023), non tiene conto della previsione del silenzio devolutivo di cui al comma 2 quater ) dell'art. 25 D.Lgs. n. 152 del 2006, per cui "In caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte del direttore generale del ministero della transizione ecologica ovvero in caso di ritardo nel rilascio del concerto da parte del direttore generale competente del Ministero della cultura, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della L. 7 agosto 1990, n. 241, provvede al rilascio degli atti di relativa competenza entro i successivi trenta giorni" .
Difatti, tale disposizione sarebbe priva di significato se nella fattispecie valesse, così come sostenuto dalla parte ricorrente, il silenzio-assenso di cui all'art. 17 bis citato che, come norma generale, cede di fronte ad una norma speciale. Peraltro, non è possibile affermare che si tratterebbe di un rimedio interno all’amministrazione poiché, secondo logica, se si ammette che si sia formato il silenzio-assenso, prevedere un potere sostitutivo sarebbe inutile (Consiglio di Stato, sez. IV, n. 7085/2025).
Ne consegue che, nella fattispecie, il decorso del termine di cui all’art. 25, comma 2 bis , del codice dell’ambiente non ha dato luogo ad un atto tacito di assenso del Ministero della cultura – Soprintendenza speciale per il PNNR (per la tesi contraria alla configurabilità del silenzio-assenso orizzontale ex art. 17 bis della L. n. 241/1990 si vedano anche: T.A.R. Lazio, Roma, n. 12331/2025 e n. 19686/2024; T.A.R. Sardegna, n. 671/2024; T.A.R. Sicilia, Palermo, n. 2882/2024; T.A.R. Basilicata, n. 560/2024).
Ne consegue che il parere contrario del Mic, benché tardivamente adottato, non può ritenersi illegittimo né inefficace ai sensi dell’art. 2, comma 8 bis , della L. n. 241/1990.
Per l’effetto, non è ravvisabile alcun presunto contrasto tra il parere della commissione PNNR-PNIEC e quello del Mic (non essendo predicabile, per le ragioni illustrate, la tesi del silenzio-assenso) - risultando entrambi negativi - con la conseguenza che non si rendeva necessario né un approfondimento istruttorio per effetto del mero ritardo (con la precisazione che il precedente invocato del T.A.R Puglia, Bari n. 1429/2023 riguarda un caso differente in cui, a fronte del parere negativo della Soprintendenza, vi era stato il parere positivo della commissione Pniec), né la rimessione del conflitto tra pareri delle Autorità competenti (insussistente per le ragioni illustrate) alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. c- bis ) della L. n. 400/1988, come ipotizzato dall’istante.
Quanto infine alla necessità di una motivazione autonoma da parte dell’amministrazione in ragione della inclusione dell’area tra quelle idonee ai sensi dell’art. 20, comma 8 lett. c- quater ) del D.Lgs. n. 199/2021, rileva in contrario il Collegio che, come noto, l’obbligo motivazionale può ben essere assolto per relationem mediante rinvio ad atti istruttori o a pareri (ivi compresi quelli obbligatori e non vincolanti) resi nel corso del procedimento, secondo la regola generale ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L. n. 241/1990, disposizione non derogata in parte qua dalla previsione contenuta nel citato D.Lgs. n. 199/2021. Sotto distinto profilo, non è pertinente il richiamo al precedente giurisprudenziale indicato in atti (T.A.R. Sardegna, n. 867/2024) nel quale, a differenza del presente giudizio, veniva in rilievo un parere dell’Autorità preposta alla tutela del paesaggio collidente con quelli espressi da altri uffici che avevano partecipato all’istruttoria, ciò che rendeva opportuna, a giudizio di quel Tribunale, una motivazione autonoma che desse conto delle ragioni per le quali si era ritenuto di prediligere uno dei diversi pareri resi, situazione che non è dato registrare nel procedimento in contestazione in cui, come si è visto, sono stati acquisiti pareri contrari di entrambe le amministrazioni evocate nel procedimento (Soprintendenza PNNR presso il Mic e commissione PNNR-PNIEC presso il Mase).
Non hanno pregio le censure con cui si contestano nel merito i pareri contrari espressi dalla commissione PNNR-PNIEC e dalla Soprintendenza speciale PNRR e richiamati nel provvedimento impugnato.
Al riguardo, ritiene la Sezione che le valutazioni operate dalle predette amministrazioni e recepite nel provvedimento impugnato risultano adeguatamente motivate e immuni da travisamenti in punto di fatto e da vizi di manifesta arbitrarietà o illogicità, nonché sorrette da una istruttoria approfondita.
La giurisprudenza ha da tempo evidenziato che il sindacato giurisdizionale amministrativo sugli apprezzamenti tecnici dell’amministrazione può ben svolgersi attraverso la verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni compiute da quest’ultima, sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico e a procedimento applicativo. Tuttavia, la giurisprudenza ha anche precisato che il controllo del giudice amministrativo sulle valutazioni discrezionali deve essere svolto ab extrinseco , nei limiti cioè della rilevabilità ictu oculi dei vizi di legittimità dedotti, essendo diretto ad accertare il ricorrere di seri indici di invalidità dell’azione amministrativa.
Soprattutto, tale verifica giudiziale non può essere finalizzata alla sostituzione dell’amministrazione emanante nelle valutazioni compiute.
Si vuol dire che, fermo restando il limite della relatività delle valutazioni scientifiche in sede di giurisdizione generale di legittimità, può essere censurata la sola valutazione che si ponga al di fuori dell'ambito di opinabilità, affinché il sindacato giudiziale non divenga sostitutivo di quello dell'amministrazione attraverso la sovrapposizione di una valutazione alternativa, parimenti opinabile (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 4096 del 2021 e n. 3885 del 2020; sez. IV, n. 3145 del 2021; T.A.R. Lombardia Brescia, n. 269 del 2022; T.A.R. Lazio, n. 1749 del 2023).
Quanto alla mancata attivazione del soccorso istruttorio con riguardo alle lacune evidenziate dalla commissione PNNR-PNIEC, l’amministrazione ha evidenziato che l’incompletezza e la carenza della documentazione hanno dato luogo ad un quadro generale di grave insufficienza documentale istruttoria, non emendabile attraverso un mero sopralluogo nelle aree dell’impianto, come può desumersi dalla molteplicità dei rilievi sopra riportati.
Al riguardo, si ritiene che le conclusioni contenute del documento di parte ricorrente (reso da una società incaricata) non consentano di dequotare le plurime valutazioni ostative rese dalla commissione PNNR-PNIEC sopra riportate.
Va, peraltro, considerato che il documento di parte indugia ripetutamente sulla circostanza che l’area in questione ricade tra quelle idonee alla installazione di impianti per fonti energetiche rinnovabili, ai sensi del D.Lgs. n. 199 del 2021.
Sul punto, dalla relazione della commissione PNNR-PNIEC depositata il 6.8.2025 emerge per contro la presenza di cavidotti in aree tutelate ex lege , in particolare “parte del cavidotto MT e parte degli areali di occupazione del Parco Fotovoltaico ricadono in aree tutelate per legge come indicato dall’art. 142 del D. Lgs 42/04; inoltre, parte del cavidotto MT ricade in aree perimetrate dal Piano Stralcio Assetto Idrogeologico (PSAI) e dal Piano di Gestione Rischio Alluvione (PGRA) dell’UoM ‘Liri-Garigliano’ e parte delle opere di rete rientrano nell’ambito di perimetrazione dell’AdB” (cfr. relazione in atti).
Vero che l'art. 22, comma 1- ter del D.Lgs. n. 199 del 2021 (attuazione della direttiva UE 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), norma peraltro abrogata con D.Lgs. n. 190 del 2024 ma vigente alla data di adozione del parere negativo della commissione tecnica PNNR – PNIE del 31.10.2024, prevede che “La disciplina di cui al comma 1 si applica altresì, indipendentemente dalla loro ubicazione, alle infrastrutture elettriche interrate di connessione degli impianti di cui medesimo comma 1” , con ciò lasciando intendere che le infrastrutture elettriche interrate di connessione degli impianti possano essere realizzate anche in aree vincolate.
Cionondimeno rileva la Sezione che la idoneità dell’area non comporta ex se l’assentibilità del progetto, poiché in tali ipotesi il legislatore ha comunque previsto la formulazione di pareri di compatibilità da parte degli organi preposti, ciò che evidentemente conferma la persistenza di un margine di autonomia valutativa in capo alle amministrazioni competenti in ordine alla tutela del vincolo che, come si è visto, nel caso in esame hanno espresso articolati e circostanziati pareri negativi.
In ogni caso, anche a voler aderire alla tesi di parte ricorrente, è dirimente la considerazione che, come si è visto, il provvedimento si regge, oltre che sul parere della commissione PNNR – PNIEC, su un articolato parere contrario della Soprintendenza PNNR presso il Mic sopra compendiato, rispetto al quale non è stata dedotta dall’istante – né risulta predicabile - l’eventuale emendabilità per effetto di integrazioni documentali.
In argomento, va richiamato l’orientamento del Consiglio di Stato (sez. VI, n. 5281/2025) secondo cui il procedimento di VIA può legittimamente concludersi con un giudizio negativo in ragione di un impatto significativo del progetto sul paesaggio, come è avvenuto nel caso in esame, avendo la Soprintendenza sottolineato che, tenuto conto della significativa estensione delle aree interessate, esso trasformerebbe un areale vasto e non circoscritto, storicamente legato alla produzione agricola, in un paesaggio industriale, con la conseguenza di perturbare irreversibilmente l'equilibrio delle componenti visive del paesaggio medesimo.
Va ribadito che la funzione tipica della valutazione di impatto ambientale è quella di esprimere un giudizio sulla compatibilità di un progetto, valutando il complessivo sacrificio imposto all'ambiente rispetto all'utilità socio-economica perseguita, che non è dunque espressione solo di valutazioni tecniche, ma anche di scelte amministrative discrezionali, con la conseguenza della sottrazione di tali scelte al sindacato del giudice amministrativo se non laddove ricorrano evidenti profili di illogicità, irragionevolezza o errore di fatto (Consiglio di Stato, sez. IV, n. 7987/2024; n. 3204/2024).
Nella fattispecie il Mic ha rilevato che la realizzazione dell'impianto risulta incompatibile con le esigenze di tutela del patrimonio paesaggistico e storico-architettonico in cui si inserisce, in quanto le aree interessate risultano avere una connotazione prettamente rurale, evidenziando la rilevanza ai fini paesaggistici del sito.
La legittimità della valutazione ostativa risulta corroborata dall’orientamento del Consiglio di Stato (sez. IV, n. 1872 del 2025; Sez. VI, 1144 del 2014) secondo cui, quando sono in gioco opere infrastrutturali caratterizzate da un forte impatto visivo, il paesaggio – quale bene potenzialmente inciso dalla realizzazione di interventi di rilevante impatto ambientale – deve essere considerato in una prospettiva spaziale più ampia rispetto alla mera delimitazione fisica risultante dall’eventuale presenza di provvedimenti di vincolo. In altri termini, in tali circostanze il paesaggio si configura come componente essenziale e qualificante dell’ambiente, secondo l’ampia accezione che di tale bene giuridico ha delineato l’elaborazione giurisprudenziale, anche di rango costituzionale (Corte cost., 14 novembre 2007, n. 378).
Ciò consente di affermare che, anche a fronte dell’interesse pubblico allo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile, il paesaggio non può assumere carattere recessivo ma deve essere tenuto adeguatamente in considerazione.
Sulla base di tali considerazioni, il ricorso e i motivi aggiunti vanno conclusivamente rigettati.
La complessità delle questioni esaminate giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI RU, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere
NL Di TA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NL Di TA | RI RU |
IL SEGRETARIO