TAR Napoli, sez. V, sentenza 23/02/2026, n. 1275
TAR
Ordinanza collegiale 11 novembre 2025
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TAR
Sentenza 23 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Tardività del parere della Soprintendenza e formazione del silenzio-assenso

    La normativa comunitaria in materia di valutazione di impatto ambientale impone un atto espresso, rendendo inapplicabile il silenzio-assenso. Inoltre, la previsione del potere sostitutivo in caso di inerzia rende priva di significato la tesi del silenzio-assenso.

  • Rigettato
    Necessità di approfondimento istruttorio o rimessione alla Presidenza del Consiglio

    Non si è formato il silenzio-assenso e i pareri di entrambe le amministrazioni sono risultati negativi, pertanto non sussisteva la necessità di un approfondimento istruttorio o di rimessione alla Presidenza del Consiglio.

  • Rigettato
    Inefficacia del parere contrario della Soprintendenza

    Il parere contrario della Soprintendenza, benché tardivamente adottato, non può ritenersi inefficace.

  • Rigettato
    Necessità di motivazione autonoma da parte dell'amministrazione

    L'obbligo motivazionale può essere assolto per relationem mediante rinvio ad atti istruttori o pareri. La situazione non è comparabile a quella di pareri contrastanti che richiedono motivazione autonoma.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata del contributo tecnico

    Il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati nel merito, pertanto l'eccezione di inammissibilità dei motivi aggiunti è superata.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione e carenza istruttoria del parere della commissione PNNR-PNIEC

    Le valutazioni delle amministrazioni sono adeguatamente motivate, immuni da vizi e sorrette da istruttoria approfondita. Il sindacato giurisdizionale è limitato ai vizi di legittimità.

  • Rigettato
    Mancata attivazione del soccorso istruttorio

    L'incompletezza della documentazione era di tale gravità da non essere emendabile tramite soccorso istruttorio.

  • Rigettato
    Idoneità dell'area ai sensi del D.Lgs. 199/2021

    L'idoneità dell'area non comporta l'assentibilità automatica del progetto, essendo comunque necessari pareri di compatibilità. Inoltre, il parere della Soprintendenza è ostativo e non emendabile.

  • Rigettato
    Impatto sul paesaggio e sul patrimonio storico-architettonico

    La realizzazione dell'impianto trasforma un'area rurale in paesaggio industriale, perturbando irreversibilmente l'equilibrio visivo. Il paesaggio deve essere considerato in un'ampia prospettiva spaziale, anche a fronte dell'interesse pubblico per le energie rinnovabili.

  • Rigettato
    Verifica preventiva dell'interesse archeologico

    La valutazione complessivamente negativa del progetto per gli effetti sul patrimonio culturale e sul paesaggio ha comportato la sospensione di tale procedura.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. V, sentenza 23/02/2026, n. 1275
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 1275
    Data del deposito : 23 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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