Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/05/2025, n. 792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 792 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
RG 3585 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente est.
Dott.ssa Eva Scalfati - giudice
Dott.ssa Ivana Sassi - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3585 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: ricorso congiunto per separazione personale
TRA
nata in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti IERVOLINO SARA MARIA e C.F._1
IERVOLINO ROSARIO presso i quali elettivamente domicilia
E nato in data [...] a [...]_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti IERVOLINO SARA MARIA e C.F._2
IERVOLINO ROSARIO presso i quali elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26/02/2025 le parti, e Parte_1 Controparte_1
chiedevano pronunziarsi la separazione personale in relazione al matrimonio da loro contratto in
BACOLI il 9/02/1995 (atto n. 1, P. II, anno 1995).
Aggiungevano che dall'unione tra le parti sono nati il 24/07/95, l'08/09/99, Per_1 Per_2
maggiorenni economicamente indipendenti e l 18/10/2010, minorenne. Per_3
1
(trecento/00)” e che “l'importo mensile dell'assegno unico, integralmente erogato dall'INPS in favore del Sig. è pari ad euro 100,00 (cento/00)”. Controparte_1
All'esito delle conclusioni del P.M. depositate telematicamente in epigrafe trascritte il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: la minore sarà affidata ad entrambi i genitori in modo condiviso, con Persona_4 residenza privilegiata presso l'abitazione del padre, genitore collocatario, in Bacoli (NA), alla via Virgilio n. 126 ove la minore attualmente risiede;
entrambi i genitori, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente mentre le decisioni di maggiore interesse per la minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
la madre potrà vedere la figlia ogniqualvolta lo vorrà, compatibilmente con le Per_3
esigenze della minore, ed in ogni caso starà con la stessa un pomeriggio a settimana, dalle ore
17,30 alle ore 20,30, nonché dal sabato mattina alle ore 10,00 alla domenica sera alle ore 20,00, incluso il pernottamento presso la stessa, a settimane alterne. In caso di mutamenti improvvisi, i genitori concorderanno il da farsi. in caso di malattia della minore, allorquando ella si trova presso la madre o il padre, la permanenza presso uno dei genitori sarà prolungata, con facoltà per l'altro genitore di far visita, previo accordo telefonico tra essi genitori, alla minore presso l'abitazione dell'altro. Eventuali mutamenti di orari o di giorni sono da concordarsi tra i genitori, con congruo anticipo. in ossequio alle finalità dell'affidamento condiviso i genitori si impegnano a concordare congiuntamente i festeggiamenti del compleanno ed onomastico della figlia;
la minore, a cominciare dall'anno in corso, trascorrerà con la madre il giorno della vigilia di Natale dalle ore 12,00 con pernottamento, mentre il giorno di Natale con il padre dalle ore
12,00 con pernottamento fino alle ore 12,00 del giorno 26 dicembre;
il 31 dicembre con il padre
2 con pernottamento, ed il Capodanno con pernottamento con la madre;
il giorno 5 gennaio con la madre con pernottamento, quello della befana con il padre;
altrettanto un giorno con ciascun genitore durante il periodo pasquale: la Domenica di Pasqua con pernottamento presso la madre fino alle ore 10,00, il Lunedì in Albis con pernottamento con il padre fino alle ore 10,00 del martedì, e di seguito alternativamente anno per anno, e così per le altre festività di calendario, ad es. 8 dicembre, 26 Dicembre, ecc…. La minore trascorrerà con la madre il giorno della festa della mamma;
del pari la minore trascorrerà con il padre il giorno della festa del papà, con possibilità di recupero per la madre in caso di fine settimana con la madre;
allo stesso modo gli onomastici ed i compleanni del padre e della madre. Durante le vacanze estive la minore, trascorrerà con la madre 15 giorni con pernottamento nel mese di luglio ovvero nel mese di agosto, previo accordo tra i genitori, con obbligo per la madre di comunicare la località presso la quale la minore si recherà, nonché di fornire un recapito telefonico sempre raggiungibile;
del pari nel periodo in cui la minore trascorrerà le ferie con il padre (15 gg. nel mese di agosto ) la stessa comunicherà al padre la località presso la quale la piccola si recherà in vacanza, nonché il recapito telefonico raggiungibile. il padre consentirà sempre gli incontri che la figlia vorrà avere con la madre, compatibilmente con le esigenze della minore ed i propri impegni personali e lavorativi;
la Sig.ra corrisponderà al sig. l'importo mensile di € Parte_1 Controparte_1
300,00 (euro trecento/00), a titolo di contribuzione al mantenimento della figlia minore Sara, da versarsi improrogabilmente entro il giorno 15 di ciascun mese, da rivalutare secondo l'indice
ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie mediche, sportive etcc., preventivamente concordate, come da protocollo del Tribunale di Napoli;
Entrambe le parti di comune accordo decidono che l'importo dell'assegno unico, pari ad euro 100,00, venga pagato interamente al sig. . A tal uopo la sig.ra CP_1 Parte_1 dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, alla quota parte dell'assegno unico spettantegli
(pari al 50% dell'intero) per la figlia minore Persona_4
I sigg.ri e si obbligano reciprocamente a comunicarsi Parte_1 Persona_4
eventuali mutamenti di domicilio ovvero di residenza.
La sig.ra presta il proprio consenso al rilascio della carta di identità per Parte_1
la minore entrambi i genitori concordano che per il passaporto della minore Persona_4
iascun genitore dovrà rilasciare il proprio nulla osta per iscritto. Ciascun genitore presta Per_3 sin da ora il proprio consenso per eventuali viaggi all'estero della minore con l'altro genitore, e comunque fuori dai confini italiani, mentre per i viaggi extra regione, ciascun genitore avrà il
3 dovere di comunicare all'altro la destinazione del viaggio con tutte le informazioni necessarie sulla tempistica di rientro e dell'alloggio.
Tutte le condizioni previste nel presente ricorso sono da intendersi con efficacia immediata.
Il Tribunale ritiene che tali accordi siano conformi all'interesse della minore, senza necessità ex art. 473 bis 4 co. 3 cpc di procedere all'ascolto della stessa in quanto- manifestamente superfluo - in ragione del contenuto dell'accordo e dell'età.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Trattandosi di ricorso congiunto in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la separazione personale dei ricorrenti e;
Parte_1 Controparte_1
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BACOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 1, P. II, anno
1995);
• spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 23/05/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa V. Rosetti
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