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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVII, sentenza 02/01/2026, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 17, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PANNULLO NICOLA, Presidente e Relatore
GIAMMARIA ANTONIA, Giudice
MAROTTA SERGIO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2219/2024 depositato il 07/05/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Boglione 7/25 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
TE - CF_TE
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13151/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
31 e pubblicata il 03/11/2023 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210114543725000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3751/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
1. "voglia In via principale • riformare integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, confermare la legittimità dell'operato dell'Ufficio Con condanna della parte appellata alla rifusione delle spese di giudizio come da nota spese allegata". Resistenti/Appellato:
"chiedono a Codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio, contrariis reiectis: -
In via principale, di dichiarare la cessata materia del contendere a causa del decesso del contribuente Avvocato Nominativo_1 e della conseguente intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi per i motivi esposti in narrativa;
- in via subordinata, anche solo in relazione all'importo iscritto a ruolo a titolo di interessi, di voler comunque rigettare l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermare la sentenza n. 13151/2023 pronunciata dalla
Sezione 31 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma in data 19 ottobre 2023 e depositata in data 3 novembre 2023, e per l'effetto confermare l'annullamento del ruolo n. 2021/251040, reso esecutivo in data 26.04.2021 e consegnato il 25.05.2021, e della Cartella di Pagamento n. 09720210114543725000, notificata in data 1° luglio 2022; - condannare l'Ufficio ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, comprensive degli onorari e delle competenze ex articolo 15 del D.Lgs. n. 546 del 1992. Con vittoria di spese di giudizio e competenze come per legge".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda da cui trae origine il presente appello è stata così riassiunta nella sentenza imougnata::
"L'avvocato Nominativo_1 ricorre contro l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Roma III Ufficio Territoriale di Roma 4 per la cartella di pagamento n. 09720210114543725000 notificata il 01/07/2022 per un importo totale di euro 39.312,47 di cui euro 27.764 relativi ad IRPEF ed euro 11.548,47 per sanzioni ed interessi
.Il ricorrente fa presente che in autotuela l'Agenzia ha provveduto a riconoscere il pagamento delle somme dovute per l'IRPEF e quindi ha provveduto allo sgravio di tale somma.L'Agenzia avrebbe però preteso in ogni caso il pagamento delle sanzioni e degli interessi che l'interessato giudica illegittimi.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate la quale sostiene che il versamento è avvenuto in ritardo e quindi,l mentre ha provveduto allo sgravio del pagamento effettuato relativo all'IRPEF,il ritardo comporterebbe l'aggiunta di sanzioni ed interessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate è errata
.L'Ordinanza della Corte di Cassazione n.25288 del 2019 ha stabilito che qualora l'Amministrazione finanziaria recuperi un credito esposto nella dichiarazione oggetto di liquidazione in una annualità per la quale la dichiarazione è stata omessa, e il contribuente dimostri di aver pagato ,in tal caso la compensazione opera con efficacia ex tunc e non sono dovuti interessi.
In una successiva Ordinanza della Cassazione n. 3984 del 2021 veniva precisato che, nel caso in cui l'Amministrazione finanziaria abbia successivamente annullato in autotutela la pretesa tributaria, sorge in capo alla medesima l'obbligo giuridico di rimborsare le somme versate dal contribuente a titolo di sanzioni. Nel caso in questione quindi non doveva essere applicata alcuna sanzione nè tanto meno applicati interessi di mora. La Corte pertanto accoglie il ricorso
.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso.Spese compensate.".
Avverso detta sentenza ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate che, censurata la sentenza sotto vari profili, ne ha ha chiesto la riforma, rassasegando le conclusioni in epigrafe trascritte.
Nelle more del giudici è deceduto, in data16/04/2024, l'Avv. Nominativo_1 e si sono costituiti gli eredi TE e Resistente_2 che hanno evidenziato l'intrasmissibilità delle sanzion agli eredi ex art. 8 d.lgs. n. 471/1997 e, nel merito, hanno chiesto il rigetto dell'appello, rassegando le conclusioni in epigrafe trascritte.
All'odierna udienza, presente le parti, la Corte si è riservata la decisione e, sciolta la riserva, ha deciso la causa come da dispositivo di seguito indicato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Preliminarmente va circoscritto l'oggetto del contendere, -dopo lo sgravio parziale, in data 15.09,2022, della cartella emessa a carico dell'Avv. Nominativo_1 per l'importo complessivo di € 39.312,47 per irpef, interessi e sanzioni dovuti dovuti all'esito del controllo automatizzato, ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. n. 600/73 eseguito sulla dichiarazione dei redditi UNICO PF 2018 per l'anno d'imposta 2017,- alla verifica della legittimità degli importi dovuti ancora , secondo l'appellante Agenzia, a titolo di interessi e di sanzioni per il minor importo di € 8.329,20 a titolo di sanzioni amministrative, oltre che degli interessi .
Con il primo, e sostanzialmente unico motivo di gravame l'appellante lamenta l'erronea interpretazione dell'art. 13 d.lgs. 241/97 dei primi Giudici là dove richiamandosi a due sentenze dei giudici di legittimità, non avrebbero considerato che il contribuente TE aveva compensato il controcredito di € 27.764,00 derivante dalla dichiarazione Irpef anno 2016, dichiarazione del tutto omessa, non riscontrabile all'esito del controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36 bis d.PR n. 600/73, anno 2017. Nel diffuso motivo di gravame l'Ufficio evidenzia la debenza delle sanzioni ed interessi, a suo dire, non potendo, in sede di conttrollo automatizzato, calcolare il controcredito nella dichiarazione del 2016, omessa dal TE , ma solo dopo la produzione , da parte del contribuente, delle successive risultanze contabili.
Il motivo non è condivisibile. In punto di fatto risulta:
che l'Avv. Nominativo_1 ha dimostrato di aver regolarmente versato le imposte dovute nell'anno in contestazione 2017 ( v. allegati 8,9 fasc. primo grado);
che, a seguito della morte, in data 16 aprile 2024, del contribuente, dante causa Avv. Nominativo_1 , sicuramente le sanzioni oggi pretese dall'Ufficio non sono dovute a carico degli eredi costituiti ex art. 8 del d.lgs. n. 472 del 1997, titolato "intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi" che così recita : " l'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi".
.Detto articolo è espressione diretta del principio, avente rango costituzionale, di personalità della sanzione.
Tale principio è consolidato e pacifico e non ammette deroghe legate al momento procedurale in cui la fase di irrogazione/contestazione della sanzione si trovava a carico del de cuius.
L'annullamento dell'importo richiesto a titolo di Irpef anno 2017 fa venir meno l'omesso o carente versamento indicato nella cartella il cui importo va sgravato del tutto essendo venuto meno il presupposto impositivo per l'applicazione non solo delle sanzioni ex art. 8 d.lgs. 472/92 ma anche degli interessi e oneri accessori.
per completezza la a Corte ritenie pertanto condivisibile, contrariamente all'ssunto dell'Ufficio, il richiamo dei primi Giudci al principio del giudici di legittimità di cui all'ordinanza della Cass. n.2588/2019 e n. 3984/2021
( v. all. 11 e 12 fsc. primo grado) secondo nel caso in cui l'Amministrazione finanziaria abbia successivamente annullato in autotutela la pretesa tributaria, come nel caso di specie, sorge addirittura in capo alla medesima l'obbligo giuridico di rimborsare le somme versate dal contribuente a titolo di sanzioni il che conferma, anche sotto diverso profilo, a prescindere dalla costituzone deglie eredi TE, l'annullamento delle sanzioni
. Nel caso in questione quindi non doveva essere applicata alcuna sanzione nè tanto meno applicati interessi di mora avendo dimostrato, come detto, il contribuente, il suo diritto al controcredito Irpef anno 2017.
Sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte, la Corte respinge l'appello dell'Ufficio.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello dell'Ufficio e condanna l'appellante al pagamento delle le spese di lite del presente grado liquidate in € 2500,00, oltre accessori di legge Così deciso in Roma il 3 dicembre 2025 IL
Presidente relatore Pannullo
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 17, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PANNULLO NICOLA, Presidente e Relatore
GIAMMARIA ANTONIA, Giudice
MAROTTA SERGIO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2219/2024 depositato il 07/05/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Boglione 7/25 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
TE - CF_TE
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13151/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
31 e pubblicata il 03/11/2023 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210114543725000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3751/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
1. "voglia In via principale • riformare integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, confermare la legittimità dell'operato dell'Ufficio Con condanna della parte appellata alla rifusione delle spese di giudizio come da nota spese allegata". Resistenti/Appellato:
"chiedono a Codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio, contrariis reiectis: -
In via principale, di dichiarare la cessata materia del contendere a causa del decesso del contribuente Avvocato Nominativo_1 e della conseguente intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi per i motivi esposti in narrativa;
- in via subordinata, anche solo in relazione all'importo iscritto a ruolo a titolo di interessi, di voler comunque rigettare l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermare la sentenza n. 13151/2023 pronunciata dalla
Sezione 31 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma in data 19 ottobre 2023 e depositata in data 3 novembre 2023, e per l'effetto confermare l'annullamento del ruolo n. 2021/251040, reso esecutivo in data 26.04.2021 e consegnato il 25.05.2021, e della Cartella di Pagamento n. 09720210114543725000, notificata in data 1° luglio 2022; - condannare l'Ufficio ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, comprensive degli onorari e delle competenze ex articolo 15 del D.Lgs. n. 546 del 1992. Con vittoria di spese di giudizio e competenze come per legge".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda da cui trae origine il presente appello è stata così riassiunta nella sentenza imougnata::
"L'avvocato Nominativo_1 ricorre contro l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Roma III Ufficio Territoriale di Roma 4 per la cartella di pagamento n. 09720210114543725000 notificata il 01/07/2022 per un importo totale di euro 39.312,47 di cui euro 27.764 relativi ad IRPEF ed euro 11.548,47 per sanzioni ed interessi
.Il ricorrente fa presente che in autotuela l'Agenzia ha provveduto a riconoscere il pagamento delle somme dovute per l'IRPEF e quindi ha provveduto allo sgravio di tale somma.L'Agenzia avrebbe però preteso in ogni caso il pagamento delle sanzioni e degli interessi che l'interessato giudica illegittimi.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate la quale sostiene che il versamento è avvenuto in ritardo e quindi,l mentre ha provveduto allo sgravio del pagamento effettuato relativo all'IRPEF,il ritardo comporterebbe l'aggiunta di sanzioni ed interessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate è errata
.L'Ordinanza della Corte di Cassazione n.25288 del 2019 ha stabilito che qualora l'Amministrazione finanziaria recuperi un credito esposto nella dichiarazione oggetto di liquidazione in una annualità per la quale la dichiarazione è stata omessa, e il contribuente dimostri di aver pagato ,in tal caso la compensazione opera con efficacia ex tunc e non sono dovuti interessi.
In una successiva Ordinanza della Cassazione n. 3984 del 2021 veniva precisato che, nel caso in cui l'Amministrazione finanziaria abbia successivamente annullato in autotutela la pretesa tributaria, sorge in capo alla medesima l'obbligo giuridico di rimborsare le somme versate dal contribuente a titolo di sanzioni. Nel caso in questione quindi non doveva essere applicata alcuna sanzione nè tanto meno applicati interessi di mora. La Corte pertanto accoglie il ricorso
.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso.Spese compensate.".
Avverso detta sentenza ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate che, censurata la sentenza sotto vari profili, ne ha ha chiesto la riforma, rassasegando le conclusioni in epigrafe trascritte.
Nelle more del giudici è deceduto, in data16/04/2024, l'Avv. Nominativo_1 e si sono costituiti gli eredi TE e Resistente_2 che hanno evidenziato l'intrasmissibilità delle sanzion agli eredi ex art. 8 d.lgs. n. 471/1997 e, nel merito, hanno chiesto il rigetto dell'appello, rassegando le conclusioni in epigrafe trascritte.
All'odierna udienza, presente le parti, la Corte si è riservata la decisione e, sciolta la riserva, ha deciso la causa come da dispositivo di seguito indicato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Preliminarmente va circoscritto l'oggetto del contendere, -dopo lo sgravio parziale, in data 15.09,2022, della cartella emessa a carico dell'Avv. Nominativo_1 per l'importo complessivo di € 39.312,47 per irpef, interessi e sanzioni dovuti dovuti all'esito del controllo automatizzato, ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. n. 600/73 eseguito sulla dichiarazione dei redditi UNICO PF 2018 per l'anno d'imposta 2017,- alla verifica della legittimità degli importi dovuti ancora , secondo l'appellante Agenzia, a titolo di interessi e di sanzioni per il minor importo di € 8.329,20 a titolo di sanzioni amministrative, oltre che degli interessi .
Con il primo, e sostanzialmente unico motivo di gravame l'appellante lamenta l'erronea interpretazione dell'art. 13 d.lgs. 241/97 dei primi Giudici là dove richiamandosi a due sentenze dei giudici di legittimità, non avrebbero considerato che il contribuente TE aveva compensato il controcredito di € 27.764,00 derivante dalla dichiarazione Irpef anno 2016, dichiarazione del tutto omessa, non riscontrabile all'esito del controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36 bis d.PR n. 600/73, anno 2017. Nel diffuso motivo di gravame l'Ufficio evidenzia la debenza delle sanzioni ed interessi, a suo dire, non potendo, in sede di conttrollo automatizzato, calcolare il controcredito nella dichiarazione del 2016, omessa dal TE , ma solo dopo la produzione , da parte del contribuente, delle successive risultanze contabili.
Il motivo non è condivisibile. In punto di fatto risulta:
che l'Avv. Nominativo_1 ha dimostrato di aver regolarmente versato le imposte dovute nell'anno in contestazione 2017 ( v. allegati 8,9 fasc. primo grado);
che, a seguito della morte, in data 16 aprile 2024, del contribuente, dante causa Avv. Nominativo_1 , sicuramente le sanzioni oggi pretese dall'Ufficio non sono dovute a carico degli eredi costituiti ex art. 8 del d.lgs. n. 472 del 1997, titolato "intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi" che così recita : " l'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi".
.Detto articolo è espressione diretta del principio, avente rango costituzionale, di personalità della sanzione.
Tale principio è consolidato e pacifico e non ammette deroghe legate al momento procedurale in cui la fase di irrogazione/contestazione della sanzione si trovava a carico del de cuius.
L'annullamento dell'importo richiesto a titolo di Irpef anno 2017 fa venir meno l'omesso o carente versamento indicato nella cartella il cui importo va sgravato del tutto essendo venuto meno il presupposto impositivo per l'applicazione non solo delle sanzioni ex art. 8 d.lgs. 472/92 ma anche degli interessi e oneri accessori.
per completezza la a Corte ritenie pertanto condivisibile, contrariamente all'ssunto dell'Ufficio, il richiamo dei primi Giudci al principio del giudici di legittimità di cui all'ordinanza della Cass. n.2588/2019 e n. 3984/2021
( v. all. 11 e 12 fsc. primo grado) secondo nel caso in cui l'Amministrazione finanziaria abbia successivamente annullato in autotutela la pretesa tributaria, come nel caso di specie, sorge addirittura in capo alla medesima l'obbligo giuridico di rimborsare le somme versate dal contribuente a titolo di sanzioni il che conferma, anche sotto diverso profilo, a prescindere dalla costituzone deglie eredi TE, l'annullamento delle sanzioni
. Nel caso in questione quindi non doveva essere applicata alcuna sanzione nè tanto meno applicati interessi di mora avendo dimostrato, come detto, il contribuente, il suo diritto al controcredito Irpef anno 2017.
Sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte, la Corte respinge l'appello dell'Ufficio.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello dell'Ufficio e condanna l'appellante al pagamento delle le spese di lite del presente grado liquidate in € 2500,00, oltre accessori di legge Così deciso in Roma il 3 dicembre 2025 IL
Presidente relatore Pannullo