Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVII, sentenza 02/01/2026, n. 1
CGT2
Sentenza 2 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Legittimità delle sanzioni e degli interessi per ritardato pagamento

    La Corte ritiene che l'annullamento in autotutela della pretesa tributaria relativa all'IRPEF faccia venir meno il presupposto impositivo per l'applicazione di sanzioni ed interessi. Inoltre, a seguito del decesso del contribuente, le sanzioni non sono trasmissibili agli eredi.

  • Accolto
    Intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi per decesso del contribuente

    La Corte accoglie l'argomento secondo cui, a seguito del decesso del contribuente, le sanzioni non sono dovute a carico degli eredi in base al principio di personalità della sanzione.

  • Accolto
    Legittimità dell'annullamento delle sanzioni e degli interessi

    La Corte ritiene fondato il motivo di appello relativo all'errata interpretazione dell'art. 13 d.lgs. 241/97 da parte dei primi giudici, ma conferma nel merito l'annullamento delle sanzioni e degli interessi. Si richiama la giurisprudenza di legittimità che esclude la debenza di sanzioni ed interessi in caso di annullamento in autotutela della pretesa tributaria e in virtù del principio di intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVII, sentenza 02/01/2026, n. 1
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 1
    Data del deposito : 2 gennaio 2026

    Testo completo