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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/10/2025, n. 14404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14404 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 53229/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Marco Giuliano Agozzino, decorso il termine perentorio dell'8 ottobre 2025, assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ, ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 53229/2024 del Ruolo Generale e promossa da
, nato in [...] il [...], Parte_1
elettivamente domiciliato in Siracusa, Via Sen. G. Maielli n. 12, presso lo studio dell'Avv. Tancredi Antonuccio, dal quale è rappresentato e difeso;
- ricorrente -
nei confronti di
(C.F. , in persona del Ministro in carica Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- resistente - con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO;
conclusioni delle parti
Per parte ricorrente:
'…voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, cosi' giudicare nel merito: -Accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento dello status civitatis Italiano jure sanguinis
-dalla nascita- in favore dell' odierno ricorrente, stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa e per l'effetto, - Ordinare al in persona del suo Ministro pro-tempore, e per Controparte_1 esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello status civitatis Italiano del predetto ricorrente, ivi provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
-Condannare il in persona del suo Controparte_1
Ministro pro-tempore al pagamento delle spese e competenze professionali oltre accessori di Legge, in favore del sottoscritto procuratore antistatario';
Per parte resistente:
'…[si] chiede che l'Ill.mo Tribunale adito 1) dichiari l'inammissibilità\infondatezza della domanda 2) nel merito, in caso di riconoscimento della cittadinanza ricorrendone i presupposti, voglia compensare le spese di lite'; fatto e diritto
Con la presente azione, il ricorrente chiede che venga dichiarato il suo status di cittadino italiano iure sanguinis in virtù della comune discendenza da Per_1
, cittadino italiano, nato ad [...] il [...],
[...] successivamente emigrato in Brasile ed ivi deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
Resiste in giudizio il chiedendo, in via preliminare, che sia Controparte_1 dichiarata l'inammissibilità/infondatezza della domanda e, nel merito, che, nel caso di accoglimento del ricorso, le spese di lite siano compensate.
***
Deve anzi tutto essere respinta l'eccezione di inammissibilità/infondatezza della domanda sollevata dal costituito per violazione dell'art. 281 duodecies, CP_1 comma quarto, cod. proc. civ.. Ed invero, contrariamente a quanto eccepito dalla parte resistente, tutta la documentazione probatoria utile ai fini della decisione risulta prodotta dal ricorrente unitamente all'atto introduttivo del giudizio.
Sempre in via preliminare deve osservarsi che i tentativi posti in essere dall'istante al fine di ottenere l'appuntamento per la presentazione della domanda alla pubblica amministrazione, debitamente documentati in atti, nonché i tempi necessari all'esame delle domande di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis da parte del consolato generale d'Italia a Rio De Janeiro, circostanza che costituisce ormai fatto notorio, comportano una lesione del diritto sotteso alla domanda e giustificano l'interesse al ricorso giurisdizionale.
Ciò posto e venendo al merito, la domanda dell'istante è fondata e deve pertanto trovare accoglimento.
Deve anzi tutto premettersi, in punto di diritto, per quello che qui interessa, che ai sensi dell'art. 1 della legge 5 febbraio 1992 n. 91, '...è cittadino per nascita [...] il figlio di padre o di madre cittadini'. Come agevolmente desumibile dalla lettura della norma in esame, lo status di cittadino italiano per discendenza è dunque determinato dalla ricorrenza di due fatti costitutivi, ovvero la titolarità della cittadinanza in capo all'avo ed il rapporto di discendenza in linea retta da quest'ultimo. Trattandosi di fatti costitutivi del diritto, il relativo onere probatorio, secondo quanto prescritto dall'art. 2697 cod. civ., grava interamente sulla parte che chiede l'accertamento del suo status di cittadino italiano.
In ossequio ai principi espressi dalla disposizione richiamata compete per contro al convenuto l'onere di dimostrare la sussistenza di atti modificativi e/o CP_1 estintivi (in tal senso, Cassazione Civile, Sezione I, 11 febbraio 2020 n. 3175; Cassazione Civile, Sezioni Unite, 24 agosto 2022 n. 25317) e ciò anche quando l'accertamento giudiziario, che ha sempre ad oggetto il rapporto sostanziale sottostante, sia stato provocato da un provvedimento avverso dell'autorità amministrativa o dal silenzio serbato da quest'ultima.
Ciò detto, rileva il Tribunale come la linea di discendenza riportata nel ricorso trovi esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata. In tal senso debbono ritenersi comprovati i fatti costitutivi del diritto rivendicato. Non appaiono per contro dimostrate nel caso di specie vicende estintive dello status civitatis nel corso del tempo. Non risulta, in particolare, che l'avo italiano, o i suoi discendenti, abbiano rinunciato alla cittadinanza italiana né che sia occorsa la perdita di quest'ultima per effetto di naturalizzazione (cfr. certificato negativo di naturalizzazione, doc. 3 fascicolo di parte ricorrente).
Alla luce di tutto quanto detto deve dunque dichiararsi la cittadinanza dell'odierna parte istante ed ordinata al l'adozione dei conseguenti Controparte_1 provvedimenti.
Poiché il ricorso all'autorità giurisdizionale si è reso necessario in ragione dell'elevato numero delle richieste amministrative, che oggettivamente non ne consente la tempestiva evasione, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 cod. proc. civ. per la compensazione integrale delle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
1. dichiara che l'istante è cittadino italiano;
2. ordina al , e per esso all'ufficiale dello stato civile Controparte_1 competente, di procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3. compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Roma, 17 ottobre 2025. il Giudice dott. Marco Giuliano Agozzino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Marco Giuliano Agozzino, decorso il termine perentorio dell'8 ottobre 2025, assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ, ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 53229/2024 del Ruolo Generale e promossa da
, nato in [...] il [...], Parte_1
elettivamente domiciliato in Siracusa, Via Sen. G. Maielli n. 12, presso lo studio dell'Avv. Tancredi Antonuccio, dal quale è rappresentato e difeso;
- ricorrente -
nei confronti di
(C.F. , in persona del Ministro in carica Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- resistente - con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO;
conclusioni delle parti
Per parte ricorrente:
'…voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, cosi' giudicare nel merito: -Accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento dello status civitatis Italiano jure sanguinis
-dalla nascita- in favore dell' odierno ricorrente, stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa e per l'effetto, - Ordinare al in persona del suo Ministro pro-tempore, e per Controparte_1 esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello status civitatis Italiano del predetto ricorrente, ivi provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
-Condannare il in persona del suo Controparte_1
Ministro pro-tempore al pagamento delle spese e competenze professionali oltre accessori di Legge, in favore del sottoscritto procuratore antistatario';
Per parte resistente:
'…[si] chiede che l'Ill.mo Tribunale adito 1) dichiari l'inammissibilità\infondatezza della domanda 2) nel merito, in caso di riconoscimento della cittadinanza ricorrendone i presupposti, voglia compensare le spese di lite'; fatto e diritto
Con la presente azione, il ricorrente chiede che venga dichiarato il suo status di cittadino italiano iure sanguinis in virtù della comune discendenza da Per_1
, cittadino italiano, nato ad [...] il [...],
[...] successivamente emigrato in Brasile ed ivi deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
Resiste in giudizio il chiedendo, in via preliminare, che sia Controparte_1 dichiarata l'inammissibilità/infondatezza della domanda e, nel merito, che, nel caso di accoglimento del ricorso, le spese di lite siano compensate.
***
Deve anzi tutto essere respinta l'eccezione di inammissibilità/infondatezza della domanda sollevata dal costituito per violazione dell'art. 281 duodecies, CP_1 comma quarto, cod. proc. civ.. Ed invero, contrariamente a quanto eccepito dalla parte resistente, tutta la documentazione probatoria utile ai fini della decisione risulta prodotta dal ricorrente unitamente all'atto introduttivo del giudizio.
Sempre in via preliminare deve osservarsi che i tentativi posti in essere dall'istante al fine di ottenere l'appuntamento per la presentazione della domanda alla pubblica amministrazione, debitamente documentati in atti, nonché i tempi necessari all'esame delle domande di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis da parte del consolato generale d'Italia a Rio De Janeiro, circostanza che costituisce ormai fatto notorio, comportano una lesione del diritto sotteso alla domanda e giustificano l'interesse al ricorso giurisdizionale.
Ciò posto e venendo al merito, la domanda dell'istante è fondata e deve pertanto trovare accoglimento.
Deve anzi tutto premettersi, in punto di diritto, per quello che qui interessa, che ai sensi dell'art. 1 della legge 5 febbraio 1992 n. 91, '...è cittadino per nascita [...] il figlio di padre o di madre cittadini'. Come agevolmente desumibile dalla lettura della norma in esame, lo status di cittadino italiano per discendenza è dunque determinato dalla ricorrenza di due fatti costitutivi, ovvero la titolarità della cittadinanza in capo all'avo ed il rapporto di discendenza in linea retta da quest'ultimo. Trattandosi di fatti costitutivi del diritto, il relativo onere probatorio, secondo quanto prescritto dall'art. 2697 cod. civ., grava interamente sulla parte che chiede l'accertamento del suo status di cittadino italiano.
In ossequio ai principi espressi dalla disposizione richiamata compete per contro al convenuto l'onere di dimostrare la sussistenza di atti modificativi e/o CP_1 estintivi (in tal senso, Cassazione Civile, Sezione I, 11 febbraio 2020 n. 3175; Cassazione Civile, Sezioni Unite, 24 agosto 2022 n. 25317) e ciò anche quando l'accertamento giudiziario, che ha sempre ad oggetto il rapporto sostanziale sottostante, sia stato provocato da un provvedimento avverso dell'autorità amministrativa o dal silenzio serbato da quest'ultima.
Ciò detto, rileva il Tribunale come la linea di discendenza riportata nel ricorso trovi esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata. In tal senso debbono ritenersi comprovati i fatti costitutivi del diritto rivendicato. Non appaiono per contro dimostrate nel caso di specie vicende estintive dello status civitatis nel corso del tempo. Non risulta, in particolare, che l'avo italiano, o i suoi discendenti, abbiano rinunciato alla cittadinanza italiana né che sia occorsa la perdita di quest'ultima per effetto di naturalizzazione (cfr. certificato negativo di naturalizzazione, doc. 3 fascicolo di parte ricorrente).
Alla luce di tutto quanto detto deve dunque dichiararsi la cittadinanza dell'odierna parte istante ed ordinata al l'adozione dei conseguenti Controparte_1 provvedimenti.
Poiché il ricorso all'autorità giurisdizionale si è reso necessario in ragione dell'elevato numero delle richieste amministrative, che oggettivamente non ne consente la tempestiva evasione, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 cod. proc. civ. per la compensazione integrale delle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
1. dichiara che l'istante è cittadino italiano;
2. ordina al , e per esso all'ufficiale dello stato civile Controparte_1 competente, di procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3. compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Roma, 17 ottobre 2025. il Giudice dott. Marco Giuliano Agozzino