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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 29/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- composta dalle Signore:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott.ssa Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott.ssa Maria Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza, in grado di appello, iscritta al N. 155 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020
TRA
, (c.f.: ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Lecce alla Piazza
Mazzini n. 56, presso lo studio dell'avv. Gianluca Greco de Pascalis, dal quale è
rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti,
- APPELLANTE -
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato Controparte_1 CodiceFiscale_1
in Milano alla Galleria Strasburgo n.2, presso lo studio dell'avv. Simone Forte, del Foro
di Napoli, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti,
- APPELLATO –
E
in persona del Controparte_2
suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Lecce alla Via Don
Bosco n.49, presso lo studio dell'avv. Ernesto Aprile, dal quale è rappresentato e difeso,
in virtù di procura generale alle liti in atti,
- APPELLATO -
1 E
in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore,
- APPELLATO - riunita alla causa iscritta al n. 161 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato Controparte_1 CodiceFiscale_1
in Milano alla Galleria Strasburgo n.2, presso lo studio dell'avv. Simone Forte, del Foro
di Napoli, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti,
- APPELLANTE –
E
, in persona del suo legale Parte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Lecce alla Piazza Mazzini n. 56, presso lo studio dell'avv. Gianluca Greco de Pascalis, dal quale è rappresentata e difesa,
in virtù di mandato in atti,
- APPELLATA -
E
in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore,
- APPELLATO -
E
, in proprio e quale Controparte_4
mandatario della in persona Controparte_5 Controparte_6
del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato nell'Ufficio Legale
Provinciale dell in Taranto a Viale Golfo di Taranto n. 7/D, presso l'avv. CP_6
Alessandro Mineo dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti in atti.
- APPELLATO -
Oggetto: opposizione a cartelle di pagamento e avvisi di addebito
2 All'udienza del 22.1.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n. 3636/2019) il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, pronunciando sull'opposizione proposta da nei confronti Controparte_1
di e , avverso l'estratto di ruolo CP_6 CP_7 Parte_1
indicante l'esistenza di cartelle di pagamento e avvisi di addebito, asseritamente non ricevuti e comunque prescritti, dichiarava cessata la materia del contendere per le cartelle di pagamento n. 10620090001858515000, n.10620090003849826000, n.
10620100000782425000, n. 10620100009479743000, n. 10620100012657919000, n.
10620100016305135000, n. 10620110001146926000 e n. 10620110004282137000; dichiarava prescritte le somme portate dall'avviso di addebito n.
40620120000546642000; rigettava il ricorso per il resto (riferito alle cartelle di pagamento n. 10620110009401076000, n. 10620130000652772000, n.
10620140000391345000, n. 10620140005704170000, n. 10620150011638260000, n.
10620170010413151000 e n.10620170010413151000, nonché agli avvisi di addebito n.
(4062013000015015900, n. 40620130001251001000; n. 40620140000344230000, n.
40620140001368442000; n. 40620140002492227000, n. 40620150000522832000; n.
40620160000184472000, n. 40620160001438558000 e n. 40620170000453549000);
compensava tra le parti le spese di lite.
Avverso tale decisione proponeva appello, iscritto al n. 155/2020 R.G.,
[...]
lamentandone la erroneità limitatamente alla dichiarata prescrizione Parte_1
dell'avviso di addebito n. 40620120000546642000, in considerazione dell'avvenuta notifica in data 11.10.2016 con conseguente interruzione del termine di prescrizione, e chiedendone la parziale riforma e la conferma per il resto.
Resisteva l' , insistendo per la conferma dell'impugnata sentenza e spese come per CP_7
legge.
Resisteva pure il quale dichiarava di aver proposto appello avverso la Controparte_1
medesima sentenza e chiedeva disporsi la riunione dei due giudizi, insistendo, nel merito,
3 per il rigetto del gravame proposto da , con vittoria di Parte_1
spese di entrambi i gradi di giudizio.
Non si costituiva in tale giudizio . CP_6
Con altro ricorso iscritto a R.G. n. 161/2020, proponeva appello Controparte_1
avverso la stessa sentenza n.3636/2019, lamentandone l'erroneità ed insistendo per la riforma con declaratoria di illegittimità e annullamento delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito ivi elencati.
In quest'ultimo giudizio si costituivano e Parte_1 CP_6
insistendo per il rigetto dell'appello proposto da . Non si costituiva Controparte_1
. CP_7
In data 20.11.2024 l'appellante/appellato depositava in entrambi i Controparte_8
giudizi “atto di rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c.” dichiarando il mancato interesse alla prosecuzione dei giudizi, di cui chiedeva l'estinzione con compensazione di spese, per aver inoltrato, in data 27.4.2023, istanza di adesione alla definizione agevolata “Rottamazione Quater”, ai sensi dell'art. 1, comma 232, della legge n.
197/2022, e ricevuto la comunicazione da – prot. Parte_1
1069020230230235973800 - relativa alle somme dovute in 18 rate alle date di scadenza ivi elencate, a decorrere dal 31.10.2023 fino al 30.11.2027, che allegava unitamente alle prime due ricevute di versamento degli importi dovuti;
All'udienza del 16.12.2024, previa riunione dei giudizi, la Corte autorizzava
[...]
al deposito di una relazione illustrativa in ordine alla Controparte_9
definizione agevolata delle singole cartelle.
In data 8.1.2025 depositava la memoria illustrativa in Parte_1
cui elencava analiticamente le cartelle e gli avvisi di addebito azzerati, con relativa richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, accettava la rinuncia all'appello effettuata dall'Antermite relativamente alle cartelle e avvisi di addebito, inclusi nella “Rottamazione quater”, aderendo alla richiesta di estinzione del giudizio,
“salvo la cartella 101620170010413151 ancora in essere…per la quale non sono in corso rateazioni e risulta da pagare…” (v. memorie illustrative pag. 2).
4 A seguito della discussione la causa era decisa all'odierna udienza, come da separato dispositivo, del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preso atto delle dichiarazioni di dichiara Controparte_9
cessata la materia del contendere con riferimento alle cartelle di pagamento n.10620110009401076, n.10620130000652772, n.10620140000391345,
n.10620140005704170, n.10620150011638260 e agli avvisi di addebito n.
40620120002328202, n.40620130000150159, n.40620130001251001,
n.40620140000344230, n.40620140001368442, n.40620140002492227,
n.40620150000522832, per avvenuto loro azzeramento.
Con riferimento alla cartella n. 10620170010413151, di competenza notificata il CP_7
10.2.2018, di €.201,41, rileva la Corte che, contrariamente a quanto sostenuto da
[...]
, vi è agli atti di quest'ultima, l'istanza del contribuente di Parte_1
ammissione alla dilazione prot.AR 106130778 del 22.5.2018, con relativo atto di verifica di accessibilità e attestazione di ammissione, confermata dalla relazione in atti del CP_7
fasc. di primo grado per l'udienza 14.1.2019, in cui è elencata detta cartella insieme CP_7
alle altre che nella sua memoria illustrativa, ha dichiarato essere state azzerate. Pt_1
Deve, quindi, ritenersi azzerata anche questa cartella e compresa nella cessazione della materia del contendere, in assenza di prova del mancato adempimento dell'intero piano di rateazione di cui alla predetta istanza.
Inoltre, stante la rinuncia da parte di ai giudizi, in considerazione Controparte_1
della intervenuta richiesta di definizione agevolata per il pagamento dei carichi affidati all' , ai sensi dell'art. 1, commi 231 – 252 della l. n. Parte_1
197 del 2022 (cd. rottamazione-quater), in assenza di contesa sugli effetti della definizione agevolata, dichiara l'estinzione del giudizio relativamente alle cartelle n.
10620170004645737 e n. 10620170010413151 e agli avvisi di addebito n.
40620160000184472, n. 40620160001438558 e n. 40620170000453549, rilevato che l'istanza del contribuente, accolta dall'Amministrazione con indicazioni dell'ammontare delle somme da versare (e/o con l'indicazione delle rate) per l'estinzione del debito, e la
5 prova del pagamento parziale costituiscono elementi idonei e sufficienti per determinare l'estinzione del giudizio.
Il tutto in adesione al seguente principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 24428 dell'11.9.2024: “In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ex art. 1, commi 231 – 252 della l. n. 197 del 2022
(cd. rottamazione-quater), il comma 236 della norma delinea una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell'intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente che si sia perfezionata la procedura amministrativa di rottamazione – in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell' su numero, ammontare delle rate e relative scadenze – Pt_1
e che siano documentati in giudizio i soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta”.
Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio in considerazione del comportamento e qualità delle parti nonchè della peculiarità della vicenda e della nuova legislazione intervenuta.
P.Q.M.
1) Dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle cartelle n.10620110009401076, n.10620130000652772, n.10620140000391345,
n.10620140005704170, n.10620150011638260, n. 10620170010413151, e agli avvisi di addebito n. 40620120002328202, n. 40620130000150159, n. 40620130001251001, n.
40620140000344230, n. 40620140001368442, n. 40620140002492227, n.
40620150000522832;
2) Dichiara l'estinzione del giudizio relativamente alle cartelle n. 10620170004645737 e n. 10620170010413151, e agli avvisi di addebito n. 40620160000184472, n.
40620160001438558 e n. 40620170000453549, per avvenuta adesione di CP_1
alla definizione agevolata;
[...]
3) Compensa integralmente tra tutte le parti le spese del presente grado di giudizio.
Taranto, 22.1.2025
6 Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott. Maria Filippa LEONE Dott. Annamaria LASTELLA
7
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- composta dalle Signore:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott.ssa Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott.ssa Maria Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza, in grado di appello, iscritta al N. 155 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020
TRA
, (c.f.: ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Lecce alla Piazza
Mazzini n. 56, presso lo studio dell'avv. Gianluca Greco de Pascalis, dal quale è
rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti,
- APPELLANTE -
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato Controparte_1 CodiceFiscale_1
in Milano alla Galleria Strasburgo n.2, presso lo studio dell'avv. Simone Forte, del Foro
di Napoli, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti,
- APPELLATO –
E
in persona del Controparte_2
suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Lecce alla Via Don
Bosco n.49, presso lo studio dell'avv. Ernesto Aprile, dal quale è rappresentato e difeso,
in virtù di procura generale alle liti in atti,
- APPELLATO -
1 E
in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore,
- APPELLATO - riunita alla causa iscritta al n. 161 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato Controparte_1 CodiceFiscale_1
in Milano alla Galleria Strasburgo n.2, presso lo studio dell'avv. Simone Forte, del Foro
di Napoli, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti,
- APPELLANTE –
E
, in persona del suo legale Parte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Lecce alla Piazza Mazzini n. 56, presso lo studio dell'avv. Gianluca Greco de Pascalis, dal quale è rappresentata e difesa,
in virtù di mandato in atti,
- APPELLATA -
E
in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore,
- APPELLATO -
E
, in proprio e quale Controparte_4
mandatario della in persona Controparte_5 Controparte_6
del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato nell'Ufficio Legale
Provinciale dell in Taranto a Viale Golfo di Taranto n. 7/D, presso l'avv. CP_6
Alessandro Mineo dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti in atti.
- APPELLATO -
Oggetto: opposizione a cartelle di pagamento e avvisi di addebito
2 All'udienza del 22.1.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n. 3636/2019) il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, pronunciando sull'opposizione proposta da nei confronti Controparte_1
di e , avverso l'estratto di ruolo CP_6 CP_7 Parte_1
indicante l'esistenza di cartelle di pagamento e avvisi di addebito, asseritamente non ricevuti e comunque prescritti, dichiarava cessata la materia del contendere per le cartelle di pagamento n. 10620090001858515000, n.10620090003849826000, n.
10620100000782425000, n. 10620100009479743000, n. 10620100012657919000, n.
10620100016305135000, n. 10620110001146926000 e n. 10620110004282137000; dichiarava prescritte le somme portate dall'avviso di addebito n.
40620120000546642000; rigettava il ricorso per il resto (riferito alle cartelle di pagamento n. 10620110009401076000, n. 10620130000652772000, n.
10620140000391345000, n. 10620140005704170000, n. 10620150011638260000, n.
10620170010413151000 e n.10620170010413151000, nonché agli avvisi di addebito n.
(4062013000015015900, n. 40620130001251001000; n. 40620140000344230000, n.
40620140001368442000; n. 40620140002492227000, n. 40620150000522832000; n.
40620160000184472000, n. 40620160001438558000 e n. 40620170000453549000);
compensava tra le parti le spese di lite.
Avverso tale decisione proponeva appello, iscritto al n. 155/2020 R.G.,
[...]
lamentandone la erroneità limitatamente alla dichiarata prescrizione Parte_1
dell'avviso di addebito n. 40620120000546642000, in considerazione dell'avvenuta notifica in data 11.10.2016 con conseguente interruzione del termine di prescrizione, e chiedendone la parziale riforma e la conferma per il resto.
Resisteva l' , insistendo per la conferma dell'impugnata sentenza e spese come per CP_7
legge.
Resisteva pure il quale dichiarava di aver proposto appello avverso la Controparte_1
medesima sentenza e chiedeva disporsi la riunione dei due giudizi, insistendo, nel merito,
3 per il rigetto del gravame proposto da , con vittoria di Parte_1
spese di entrambi i gradi di giudizio.
Non si costituiva in tale giudizio . CP_6
Con altro ricorso iscritto a R.G. n. 161/2020, proponeva appello Controparte_1
avverso la stessa sentenza n.3636/2019, lamentandone l'erroneità ed insistendo per la riforma con declaratoria di illegittimità e annullamento delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito ivi elencati.
In quest'ultimo giudizio si costituivano e Parte_1 CP_6
insistendo per il rigetto dell'appello proposto da . Non si costituiva Controparte_1
. CP_7
In data 20.11.2024 l'appellante/appellato depositava in entrambi i Controparte_8
giudizi “atto di rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c.” dichiarando il mancato interesse alla prosecuzione dei giudizi, di cui chiedeva l'estinzione con compensazione di spese, per aver inoltrato, in data 27.4.2023, istanza di adesione alla definizione agevolata “Rottamazione Quater”, ai sensi dell'art. 1, comma 232, della legge n.
197/2022, e ricevuto la comunicazione da – prot. Parte_1
1069020230230235973800 - relativa alle somme dovute in 18 rate alle date di scadenza ivi elencate, a decorrere dal 31.10.2023 fino al 30.11.2027, che allegava unitamente alle prime due ricevute di versamento degli importi dovuti;
All'udienza del 16.12.2024, previa riunione dei giudizi, la Corte autorizzava
[...]
al deposito di una relazione illustrativa in ordine alla Controparte_9
definizione agevolata delle singole cartelle.
In data 8.1.2025 depositava la memoria illustrativa in Parte_1
cui elencava analiticamente le cartelle e gli avvisi di addebito azzerati, con relativa richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, accettava la rinuncia all'appello effettuata dall'Antermite relativamente alle cartelle e avvisi di addebito, inclusi nella “Rottamazione quater”, aderendo alla richiesta di estinzione del giudizio,
“salvo la cartella 101620170010413151 ancora in essere…per la quale non sono in corso rateazioni e risulta da pagare…” (v. memorie illustrative pag. 2).
4 A seguito della discussione la causa era decisa all'odierna udienza, come da separato dispositivo, del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preso atto delle dichiarazioni di dichiara Controparte_9
cessata la materia del contendere con riferimento alle cartelle di pagamento n.10620110009401076, n.10620130000652772, n.10620140000391345,
n.10620140005704170, n.10620150011638260 e agli avvisi di addebito n.
40620120002328202, n.40620130000150159, n.40620130001251001,
n.40620140000344230, n.40620140001368442, n.40620140002492227,
n.40620150000522832, per avvenuto loro azzeramento.
Con riferimento alla cartella n. 10620170010413151, di competenza notificata il CP_7
10.2.2018, di €.201,41, rileva la Corte che, contrariamente a quanto sostenuto da
[...]
, vi è agli atti di quest'ultima, l'istanza del contribuente di Parte_1
ammissione alla dilazione prot.AR 106130778 del 22.5.2018, con relativo atto di verifica di accessibilità e attestazione di ammissione, confermata dalla relazione in atti del CP_7
fasc. di primo grado per l'udienza 14.1.2019, in cui è elencata detta cartella insieme CP_7
alle altre che nella sua memoria illustrativa, ha dichiarato essere state azzerate. Pt_1
Deve, quindi, ritenersi azzerata anche questa cartella e compresa nella cessazione della materia del contendere, in assenza di prova del mancato adempimento dell'intero piano di rateazione di cui alla predetta istanza.
Inoltre, stante la rinuncia da parte di ai giudizi, in considerazione Controparte_1
della intervenuta richiesta di definizione agevolata per il pagamento dei carichi affidati all' , ai sensi dell'art. 1, commi 231 – 252 della l. n. Parte_1
197 del 2022 (cd. rottamazione-quater), in assenza di contesa sugli effetti della definizione agevolata, dichiara l'estinzione del giudizio relativamente alle cartelle n.
10620170004645737 e n. 10620170010413151 e agli avvisi di addebito n.
40620160000184472, n. 40620160001438558 e n. 40620170000453549, rilevato che l'istanza del contribuente, accolta dall'Amministrazione con indicazioni dell'ammontare delle somme da versare (e/o con l'indicazione delle rate) per l'estinzione del debito, e la
5 prova del pagamento parziale costituiscono elementi idonei e sufficienti per determinare l'estinzione del giudizio.
Il tutto in adesione al seguente principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 24428 dell'11.9.2024: “In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ex art. 1, commi 231 – 252 della l. n. 197 del 2022
(cd. rottamazione-quater), il comma 236 della norma delinea una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell'intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente che si sia perfezionata la procedura amministrativa di rottamazione – in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell' su numero, ammontare delle rate e relative scadenze – Pt_1
e che siano documentati in giudizio i soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta”.
Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio in considerazione del comportamento e qualità delle parti nonchè della peculiarità della vicenda e della nuova legislazione intervenuta.
P.Q.M.
1) Dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle cartelle n.10620110009401076, n.10620130000652772, n.10620140000391345,
n.10620140005704170, n.10620150011638260, n. 10620170010413151, e agli avvisi di addebito n. 40620120002328202, n. 40620130000150159, n. 40620130001251001, n.
40620140000344230, n. 40620140001368442, n. 40620140002492227, n.
40620150000522832;
2) Dichiara l'estinzione del giudizio relativamente alle cartelle n. 10620170004645737 e n. 10620170010413151, e agli avvisi di addebito n. 40620160000184472, n.
40620160001438558 e n. 40620170000453549, per avvenuta adesione di CP_1
alla definizione agevolata;
[...]
3) Compensa integralmente tra tutte le parti le spese del presente grado di giudizio.
Taranto, 22.1.2025
6 Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott. Maria Filippa LEONE Dott. Annamaria LASTELLA
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