TAR
Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 2987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2987 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02242/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 29/12/2025
N. 02987 /2025 REG.PROV.COLL. N. 02242/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2242 del 2025, proposto dalla società Heart
Life Croce Amica s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo Rotigliano e Giuseppe Acierno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l'Azienda ospedaliera universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano
Stabile, n. 182;
nei confronti N. 02242/2025 REG.RIC.
della società Bourelly Health Service s.r.l., in proprio e quale mandataria del R.T.I. con il Consorzio Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della nota prot. n. 2025-AOUPCLE-0066983 del 13/11/2025, con la quale, in parziale diniego dell'istanza di accesso avanzata dalla ricorrente, l'intimata Azienda ospedaliera ha trasmesso l'offerta tecnica della controinteressata parzialmente oscurata ed ha omesso integralmente la trasmissione dell'offerta economica e della documentazione amministrativa della controinteressata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'intimata Azienda ospedaliera;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 il dott. Fabrizio
DO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Parte ricorrente ha esposto in fatto quanto segue:
- di essere aggiudicataria della procedura ad evidenza pubblica indetta dall'intimata amministrazione, avente ad oggetto l'affidamento del servizio di trasporto sanitario programmato intra e inter ospedaliero degli utenti ricoverati;
- che la seconda graduata ha impugnato l'anzidetta aggiudicazione (ricorso r.g. n.
1924/2025); N. 02242/2025 REG.RIC.
- di aver presentato l'istanza di accesso alla base dell'odierno ricorso al fine di valutare l'eventuale proposizione di un ricorso incidentale, tenuto altresì conto della mancata pubblicazione, da parte dell'intimata amministrazione, dei documenti di cui all'art. 36,
c. 2, d.lgs. n. 36/2023;
- che quest'ultima ha infine trasmesso l'offerta tecnica della seconda in graduatoria, comunque parzialmente oscurata.
1.1. La ricorrente ha quindi articolato un'unica doglianza (violazione e/o falsa applicazione degli artt. 35, co. 4, lett. a) e co. 5, e 36, co. 2 e 3, del d.lgs. n. 36/2023
– difetto di motivazione - eccesso di potere per travisamento dei fatti e illogicità manifesta), con la quale ha sostenuto:
- che l'intimata amministrazione non avrebbe dovuto nemmeno interpellare la controinteressata a valle della sua istanza ostensiva, posto che quest'ultima non avrebbe presentato, in sede di partecipazione alla gara, il modulo, allegato agli atti della lex specialis, relativo alla dichiarazione della presenza di eventuali segreti tecnici o commerciali all'interno della propria offerta, tenuto altresì conto degli obblighi ostensivi previsti dall'art. 36, c. 3, d.lgs. n. 36/2023, che escluderebbero ogni postuma integrazione della suddetta dichiarazione;
- che, in ogni caso, non vi sarebbe alcuna valida ragione a supporto del suddetto oscuramento, avuto presente che la controinteressata avrebbe avuto pieno accesso all'offerta tecnica dell'odierna ricorrente e che il parziale diniego non sarebbe stato reso all'esito di un'autonoma valutazione da parte dell'intimata amministrazione sull'esistenza di un segreto tecnico o commerciale.
1.2. Ciò posto, la ricorrente ha chiesto di annullare l'atto impugnato, con condanna dell'intimata amministrazione alla trasmissione dell'intera offerta della controinteressata.
2. Si è costituita l'amministrazione ospedaliera, a mezzo della difesa erariale, la quale: N. 02242/2025 REG.RIC.
- ha, anzitutto, eccepito l'inammissibilità del ricorso perché la ricorrente non avrebbe rappresentato il nesso di strumentalità dell'accesso rispetto alle sue esigenze difensive, né avrebbe puntualmente contestato le esigenze di riservatezza fatte valere dalla controinteressata;
- nel merito, ha chiesto di rigettare il ricorso, avuto in particolare presente il contenuto circostanziato della richiesta di parziale oscuramento e tenuto conto del fatto che l'unico dei dati oscurati da cui emergerebbe un maggior punteggio tecnico per la controinteressata sarebbe l'elenco delle ambulanze.
3. La ricorrente ha depositato una memoria in prossimità dell'udienza di discussione del ricorso.
4. All'udienza camerale indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Va anzitutto rigettata l'eccezione di inammissibilità articolata dalla difesa erariale.
L'istanza di accesso di parte ricorrente (cfr. all. 5 al ricorso) ha fatto espresso riferimento al suo interesse a conoscere i documenti inerenti all'offerta della controinteressata in quanto – in un contesto in cui è peraltro mancata l'ostensione
“automatica” dei documenti di cui all'art. 36, d.lgs. n. 36/2023 – quest'ultima ha contestato in sede giurisdizionale l'aggiudicazione disposta a favore della ricorrente medesima, la quale ha dunque rappresentato la propria esigenza di valutare l'offerta della controinteressata al fine di proporre, in tale sede, un eventuale ricorso incidentale.
Ciò al fine di tutelare la propria posizione di aggiudicataria.
Alle precedenti considerazioni si aggiunga che il requisito dell'indispensabilità di cui all'art. 36, c. 5, d.lgs. n. 36/2023, pure invocato dalla difesa erariale, presuppone che si discuta – per quanto qui rileva – di “informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o
a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata N. 02242/2025 REG.RIC.
dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico”, la cui sussistenza deve peraltro essere valutata dall'amministrazione (com'è reso evidente dalla locuzione “possono essere esclusi” di cui all'art. 35, c. 4, lett. a, d.lgs. n. 36/2023).
Come si vedrà, nessuna delle due circostanze si è verificata nel caso di specie.
Il che esclude ogni possibilità di accogliere l'eccezione della resistente amministrazione.
2. Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto, alla luce e nei limiti delle superiori considerazioni.
2.1. Si premette che, come questa Sezione ha avuto modo di chiarire, che il rito c.d.
“super-accelerato” in materia di accesso agli atti di gara inerisce specificatamente a decisioni espresse sulle richieste di oscuramento per parti di offerte automaticamente ostese ai sensi dell'art. 36, c. 1 e 2, d.lgs. n. 36/2023; con la conseguenza che – laddove manchi una simile decisione – si applica il rito di cui all'art. 116, c.p.a. (TAR Sicilia, sez. I, 6 novembre 2025, n. 2426).
Da tale affermazione in rito discende il fatto che la ricorrente non può fondatamente dolersi del fatto che l'amministrazione resistente abbia previamente interpellato la controinteressata a fronte della sua istanza ostensiva, posto che – mancando a monte la menzionata ostensione “automatica” – la questione dell'accesso agli atti della presente gara va definita in applicazione dell'art. 35, d.lgs. n. 36/2023, senza che trovi applicazione la differente regolamentazione di cui al successivo art. 36, d.lgs. n.
36/2023, invocata dalla ricorrente a supporto della propria tesi.
2.2. Ciò posto, in merito alla nota questione della delimitazione del concetto di segreto tecnico o commerciale, anche a non voler aderire all'impostazione che àncora tali nozioni alla puntuale disciplina del codice della proprietà industriale (TAR Liguria, sez. I, 11 luglio 2025, n. 833; TAR Lombardia, sez. IV, 9 maggio 2025, n. 1626), resta N. 02242/2025 REG.RIC.
il fatto che non è comunque sufficiente l'affermazione che i documenti oggetto del dichiarato segreto attengano genericamente al know how dell'opponente, essendo piuttosto necessario che sussista un'informazione specificamente individuata, che sia suscettibile di sfruttamento economico (in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all'operatore nel mercato di riferimento) e che la stessa presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva. Con la conseguenza che, in difetto di tali presupposti, la trasparenza delle gare pubbliche prevale sulla tutela del know how dei singoli concorrenti (cfr., Cons. St., sez. V, 15 ottobre 2024, n. 8257). E fermo restando che, in ogni caso, la dichiarazione di sussistenza di un tale segreto deve essere oggetto di un autonomo e discrezionale apprezzamento dell'amministrazione, sotto il profilo della validità e della pertinenza delle ragioni alla base dell'opposto diniego (T.r.g.a., Trento, 28 ottobre 2024, n. 158).
Nel caso di specie:
- la controinteressata si è, in un primo momento, opposta del tutto all'istanza ostensiva di parte ricorrente, in quanto “l'offerta […] contiene il nucleo della nostra strategia industriale e commerciale” e “consentirne la visione a un operatore economico che è nostro diretto concorrente sul mercato – e peraltro aggiudicatario della presente procedura – costituirebbe una grave ed irreparabile lesione della nostra capacità competitiva, in palese violazione del diritto alla riservatezza su informazioni commercialmente sensibili” (cfr. all. 3 della difesa erariale);
- tali motivazioni sono state ribadite quando, successivamente, la controinteressata ha acconsentito a una parziale ostensione della propria documentazione, peraltro premurandosi di inviare ella stessa l'offerta tecnica oscurata (cfr. all. 5 della difesa erariale);
- l'amministrazione resistente ha quindi comunicato alla ricorrente di aver trasmesso il documento "debitamente oscurato come richiesto dalla ditta controinteressata" (cfr. all. 1 di parte ricorrente; all. 7 della difesa erariale). N. 02242/2025 REG.RIC.
Da quanto sopra emerge che: (i) la controinteressata non ha esplicitato le ragioni a supporto della propria richiesta di non ostendere documenti recanti asseriti segreti tecnici e commerciali; (ii) la resistente amministrazione non ha svolto alcuna autonoma valutazione sulle affermazioni della controinteressata.
3. Stante quanto precede, il ricorso è fondato e va accolto.
Per l'effetto: (i) è annullata la nota impugnata; (ii) la resistente amministrazione è altresì condannata all'ostensione della documentazione richiesta dalla ricorrente nel termine di giorni quindici dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Le spese seguono la soccombenza tra le parti costituite e sono liquidate come da dispositivo.
Vanno invece dichiarate irripetibili le spese di lite con riguardo alla parte privata, in quanto non costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie; annulla, per l'effetto, la nota impugnata e condanna la resistente amministrazione all'ostensione dei documenti richiesti, nei termini di cui in motivazione.
Condanna la resistente amministrazione alla rifusione delle spese di lite, che liquida in favore di parte ricorrente nella misura di euro 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre spese generali e accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Dichiara irripetibili le spese di lite nei confronti della parte privata non costituita.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati: N. 02242/2025 REG.RIC.
AT IA, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
Fabrizio DO, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabrizio DO AT IA
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 29/12/2025
N. 02987 /2025 REG.PROV.COLL. N. 02242/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2242 del 2025, proposto dalla società Heart
Life Croce Amica s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo Rotigliano e Giuseppe Acierno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l'Azienda ospedaliera universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano
Stabile, n. 182;
nei confronti N. 02242/2025 REG.RIC.
della società Bourelly Health Service s.r.l., in proprio e quale mandataria del R.T.I. con il Consorzio Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della nota prot. n. 2025-AOUPCLE-0066983 del 13/11/2025, con la quale, in parziale diniego dell'istanza di accesso avanzata dalla ricorrente, l'intimata Azienda ospedaliera ha trasmesso l'offerta tecnica della controinteressata parzialmente oscurata ed ha omesso integralmente la trasmissione dell'offerta economica e della documentazione amministrativa della controinteressata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'intimata Azienda ospedaliera;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 il dott. Fabrizio
DO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Parte ricorrente ha esposto in fatto quanto segue:
- di essere aggiudicataria della procedura ad evidenza pubblica indetta dall'intimata amministrazione, avente ad oggetto l'affidamento del servizio di trasporto sanitario programmato intra e inter ospedaliero degli utenti ricoverati;
- che la seconda graduata ha impugnato l'anzidetta aggiudicazione (ricorso r.g. n.
1924/2025); N. 02242/2025 REG.RIC.
- di aver presentato l'istanza di accesso alla base dell'odierno ricorso al fine di valutare l'eventuale proposizione di un ricorso incidentale, tenuto altresì conto della mancata pubblicazione, da parte dell'intimata amministrazione, dei documenti di cui all'art. 36,
c. 2, d.lgs. n. 36/2023;
- che quest'ultima ha infine trasmesso l'offerta tecnica della seconda in graduatoria, comunque parzialmente oscurata.
1.1. La ricorrente ha quindi articolato un'unica doglianza (violazione e/o falsa applicazione degli artt. 35, co. 4, lett. a) e co. 5, e 36, co. 2 e 3, del d.lgs. n. 36/2023
– difetto di motivazione - eccesso di potere per travisamento dei fatti e illogicità manifesta), con la quale ha sostenuto:
- che l'intimata amministrazione non avrebbe dovuto nemmeno interpellare la controinteressata a valle della sua istanza ostensiva, posto che quest'ultima non avrebbe presentato, in sede di partecipazione alla gara, il modulo, allegato agli atti della lex specialis, relativo alla dichiarazione della presenza di eventuali segreti tecnici o commerciali all'interno della propria offerta, tenuto altresì conto degli obblighi ostensivi previsti dall'art. 36, c. 3, d.lgs. n. 36/2023, che escluderebbero ogni postuma integrazione della suddetta dichiarazione;
- che, in ogni caso, non vi sarebbe alcuna valida ragione a supporto del suddetto oscuramento, avuto presente che la controinteressata avrebbe avuto pieno accesso all'offerta tecnica dell'odierna ricorrente e che il parziale diniego non sarebbe stato reso all'esito di un'autonoma valutazione da parte dell'intimata amministrazione sull'esistenza di un segreto tecnico o commerciale.
1.2. Ciò posto, la ricorrente ha chiesto di annullare l'atto impugnato, con condanna dell'intimata amministrazione alla trasmissione dell'intera offerta della controinteressata.
2. Si è costituita l'amministrazione ospedaliera, a mezzo della difesa erariale, la quale: N. 02242/2025 REG.RIC.
- ha, anzitutto, eccepito l'inammissibilità del ricorso perché la ricorrente non avrebbe rappresentato il nesso di strumentalità dell'accesso rispetto alle sue esigenze difensive, né avrebbe puntualmente contestato le esigenze di riservatezza fatte valere dalla controinteressata;
- nel merito, ha chiesto di rigettare il ricorso, avuto in particolare presente il contenuto circostanziato della richiesta di parziale oscuramento e tenuto conto del fatto che l'unico dei dati oscurati da cui emergerebbe un maggior punteggio tecnico per la controinteressata sarebbe l'elenco delle ambulanze.
3. La ricorrente ha depositato una memoria in prossimità dell'udienza di discussione del ricorso.
4. All'udienza camerale indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Va anzitutto rigettata l'eccezione di inammissibilità articolata dalla difesa erariale.
L'istanza di accesso di parte ricorrente (cfr. all. 5 al ricorso) ha fatto espresso riferimento al suo interesse a conoscere i documenti inerenti all'offerta della controinteressata in quanto – in un contesto in cui è peraltro mancata l'ostensione
“automatica” dei documenti di cui all'art. 36, d.lgs. n. 36/2023 – quest'ultima ha contestato in sede giurisdizionale l'aggiudicazione disposta a favore della ricorrente medesima, la quale ha dunque rappresentato la propria esigenza di valutare l'offerta della controinteressata al fine di proporre, in tale sede, un eventuale ricorso incidentale.
Ciò al fine di tutelare la propria posizione di aggiudicataria.
Alle precedenti considerazioni si aggiunga che il requisito dell'indispensabilità di cui all'art. 36, c. 5, d.lgs. n. 36/2023, pure invocato dalla difesa erariale, presuppone che si discuta – per quanto qui rileva – di “informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o
a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata N. 02242/2025 REG.RIC.
dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico”, la cui sussistenza deve peraltro essere valutata dall'amministrazione (com'è reso evidente dalla locuzione “possono essere esclusi” di cui all'art. 35, c. 4, lett. a, d.lgs. n. 36/2023).
Come si vedrà, nessuna delle due circostanze si è verificata nel caso di specie.
Il che esclude ogni possibilità di accogliere l'eccezione della resistente amministrazione.
2. Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto, alla luce e nei limiti delle superiori considerazioni.
2.1. Si premette che, come questa Sezione ha avuto modo di chiarire, che il rito c.d.
“super-accelerato” in materia di accesso agli atti di gara inerisce specificatamente a decisioni espresse sulle richieste di oscuramento per parti di offerte automaticamente ostese ai sensi dell'art. 36, c. 1 e 2, d.lgs. n. 36/2023; con la conseguenza che – laddove manchi una simile decisione – si applica il rito di cui all'art. 116, c.p.a. (TAR Sicilia, sez. I, 6 novembre 2025, n. 2426).
Da tale affermazione in rito discende il fatto che la ricorrente non può fondatamente dolersi del fatto che l'amministrazione resistente abbia previamente interpellato la controinteressata a fronte della sua istanza ostensiva, posto che – mancando a monte la menzionata ostensione “automatica” – la questione dell'accesso agli atti della presente gara va definita in applicazione dell'art. 35, d.lgs. n. 36/2023, senza che trovi applicazione la differente regolamentazione di cui al successivo art. 36, d.lgs. n.
36/2023, invocata dalla ricorrente a supporto della propria tesi.
2.2. Ciò posto, in merito alla nota questione della delimitazione del concetto di segreto tecnico o commerciale, anche a non voler aderire all'impostazione che àncora tali nozioni alla puntuale disciplina del codice della proprietà industriale (TAR Liguria, sez. I, 11 luglio 2025, n. 833; TAR Lombardia, sez. IV, 9 maggio 2025, n. 1626), resta N. 02242/2025 REG.RIC.
il fatto che non è comunque sufficiente l'affermazione che i documenti oggetto del dichiarato segreto attengano genericamente al know how dell'opponente, essendo piuttosto necessario che sussista un'informazione specificamente individuata, che sia suscettibile di sfruttamento economico (in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all'operatore nel mercato di riferimento) e che la stessa presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva. Con la conseguenza che, in difetto di tali presupposti, la trasparenza delle gare pubbliche prevale sulla tutela del know how dei singoli concorrenti (cfr., Cons. St., sez. V, 15 ottobre 2024, n. 8257). E fermo restando che, in ogni caso, la dichiarazione di sussistenza di un tale segreto deve essere oggetto di un autonomo e discrezionale apprezzamento dell'amministrazione, sotto il profilo della validità e della pertinenza delle ragioni alla base dell'opposto diniego (T.r.g.a., Trento, 28 ottobre 2024, n. 158).
Nel caso di specie:
- la controinteressata si è, in un primo momento, opposta del tutto all'istanza ostensiva di parte ricorrente, in quanto “l'offerta […] contiene il nucleo della nostra strategia industriale e commerciale” e “consentirne la visione a un operatore economico che è nostro diretto concorrente sul mercato – e peraltro aggiudicatario della presente procedura – costituirebbe una grave ed irreparabile lesione della nostra capacità competitiva, in palese violazione del diritto alla riservatezza su informazioni commercialmente sensibili” (cfr. all. 3 della difesa erariale);
- tali motivazioni sono state ribadite quando, successivamente, la controinteressata ha acconsentito a una parziale ostensione della propria documentazione, peraltro premurandosi di inviare ella stessa l'offerta tecnica oscurata (cfr. all. 5 della difesa erariale);
- l'amministrazione resistente ha quindi comunicato alla ricorrente di aver trasmesso il documento "debitamente oscurato come richiesto dalla ditta controinteressata" (cfr. all. 1 di parte ricorrente; all. 7 della difesa erariale). N. 02242/2025 REG.RIC.
Da quanto sopra emerge che: (i) la controinteressata non ha esplicitato le ragioni a supporto della propria richiesta di non ostendere documenti recanti asseriti segreti tecnici e commerciali; (ii) la resistente amministrazione non ha svolto alcuna autonoma valutazione sulle affermazioni della controinteressata.
3. Stante quanto precede, il ricorso è fondato e va accolto.
Per l'effetto: (i) è annullata la nota impugnata; (ii) la resistente amministrazione è altresì condannata all'ostensione della documentazione richiesta dalla ricorrente nel termine di giorni quindici dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Le spese seguono la soccombenza tra le parti costituite e sono liquidate come da dispositivo.
Vanno invece dichiarate irripetibili le spese di lite con riguardo alla parte privata, in quanto non costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie; annulla, per l'effetto, la nota impugnata e condanna la resistente amministrazione all'ostensione dei documenti richiesti, nei termini di cui in motivazione.
Condanna la resistente amministrazione alla rifusione delle spese di lite, che liquida in favore di parte ricorrente nella misura di euro 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre spese generali e accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Dichiara irripetibili le spese di lite nei confronti della parte privata non costituita.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati: N. 02242/2025 REG.RIC.
AT IA, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
Fabrizio DO, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabrizio DO AT IA
IL SEGRETARIO