Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 29/05/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 361/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CHIETI
SEZIONE DISTACCATA DI ORTONA
Il Tribunale Ordinario di Chieti, sezione distaccata di Ortona, in persona del Giudice Onorario di Pace, dott.ssa Sofia Nanni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 361/2024, vertente tra
C.F.: - P.IVA: , Parte_1 C.F._1 P.IVA_1
corrente in Borgosesia (VC), Via Plello n. 15, in persona del leg. rappr. e Titolare Parte_1
C.F.: , elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Lauti, C.F.: C.F._1
e delll'Avv. Laura Gagino C.F.: dai quali è C.F._2 C.F._3
rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
C.F. , in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_1 P.IVA_2
con sede legale in Poggiofiorito (CH) in Contrada Mortella n 62
RESISTENTE contumace
OGGETTO: vendita di cose mobili
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da note scritte di udienza di precisazione delle conclusioni e come da note conclusive.
pagina 1 di 6
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., ritualmente notificato e depositato, Parte_1
(C.F.: - P.IVA: , in persona del legale
[...] C.F._1 P.IVA_1
rappresentante e titolare), Sig. , adiva codesto Tribunale per ivi sentir accogliere le Parte_1
seguenti conclusioni:
“ DICHIARARE la risoluzione del contratto n. 033/22 del 16.03.2022 relativo all'offerta n. AF-062/22 del giorno 15.03.2022, intervenuto tra la ditta e la Parte_1 Controparte_2
per colpa unicamente imputabile a quest'ultima;
[...]
CONDANNARE la alla restituzione della somma di € 30.000,00 oltre iva Controparte_2
se dovuta, versata a titolo di acconto dalla , oltre interessi da mancato Parte_1
godimento ex art. 1226 c.c. (da liquidarsi in via equitativa) dalla data del pagamento (22.03.2022) sino alla domanda, oltre interessi di mora ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale;
CONDANNARE la al pagamento in favore della Controparte_2 Parte_1
, di una somma a titolo di risarcimento danni quantificata pro bono et aequo dal Tribunale adito
[...]
ex art. 1226 c.c.;
Con condanna alle spese ed onorari di causa e con la maggiorazione prevista dall'art. 4 capo II del
D.M. 55/2014 (così come modificato dal decreto 147/2022) per gli atti redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione”.
A fondamento della domanda sosteneva quanto segue:
In data 16.03.2022 il Sig. sottoscriveva con la società Parte_1 Controparte_2 [...]
(C.F. E P.IVA: ), con sede legale in Poggiofiorito (CH), in Contrada Mortella n. CP_2 P.IVA_2
62, l'offerta n. AF062/22 del 15.03.2022 relativa al contratto n. 033/22 del 16.03.2022 inerente l'acquisto di una macchina operatrice nuova modello F5 – versione F34 – Stage V – Tier B – Diesel 4 tempi – 3.4 litri, per l'importo totale di € 100.000,00 + iva.;
i tempi di consegna erano stati concordati in 120/150 gg lavorativi dal ricevimento dell'ordine/acconto;
l'acconto pattuito veniva versato alla resistente mediante bonifico della somma di € 36.600,00 comprensiva di iva e veniva emessa fattura dell'acconto ricevuto;
il mezzo non veniva consegnato nonostante il corretto adempimento del pagamento dell'acconto; la resistente, dopo essere stata contattata varie volte, imputava il ritardo a “cause di forza maggiore”
(come risulta da doc. 5 – mail del 03.05.2023 e 04.10.2023);
pagina 2 di 6 alla diffida di consegna del mezzo inoltrata a mezzo pec del 9.10.23 dal legale incaricato della vicenda la a mezzo pec del 9.10.23 (doc. 6) a firma del suo difensore indicava la consegna Controparte_2
entro il mese di Novembre 2023; decorso il termine indicato, veniva inoltrata in data 29.11.2023 a mezzo pec (doc. n 8) comunicazione di risoluzione unilaterale del contratto, per cause imputabili unicamente alla società resistente, intimandole la restituzione dell'acconto versato;
stante la mancata restituzione dell'acconto versato, in data 13.12.2023 provvedeva ad inoltrare invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita (doc. 9 ) a cui la resistente aderiva in data
11.01.2024 (doc. 10); la negoziazione assititita perdurava fino al 04.07.2024 allorquando le parti sottoscrivevano verbale di mancato accordo (doc. 12); il macchinario oggetto del contratto non è stato collaudato né tantomeno consegnato, pertanto è necessario il ricorso al Giudice per la pronuncia dichiarativa di risoluzione del contratto unicamente per colpa della con condanna alla restituzione dell'acconto versato pari ad € Controparte_2
30.000,00 oltre iva e con liquidazione di un risarcimento danni da stabilirsi pro bono et aequo da parte del Giudicante ex art. 1226; la risoluzione del contratto, avvenuta ai sensi dell'art. 1453 c.c., è stata comunicata alla resistente che non l'ha mai contestata, quest'ultima è tenuta ai sensi dell'art. 1493 c.c. alla restituzione dell'acconto pagato e al risarcimento dei danni per il disagio correlato alla mancata consegna, da valutarsi ex art. 1226 c.c. in via equitativa.
Accertata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza e, vista la mancata costituzione della resistente, con ordinanza di cui al verbale del 27.01.25 veniva dichiarata la contumacia della stessa, veniva ammessa la documentazione offerta dalla ricorrente e fissata ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 17.3.25 per la precisazione delle conclusioni e discussione, la predetta udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note sintetiche di udienza entro il termine perentorio del 17.3.25 e concessa alla parte costituita termine fino a dieci giorni prima per note difensive.
La causa è stata istruita con prova documentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che la domanda è procedibile essendo stata esperita la negoziazione assistita così come si evince dal verbale negativo in atti.
Passando al merito della lite, si evidenzia che l'acquisto del macchinario oggetto di causa scaturisce da un'offerta dettagliata inviata alla ricorrente per e-mail e da un contratto sottoscritto dalla ricorrente,
pagina 3 di 6 rilcalcante in modo prevalente le condizioni dell'offerta ricevuta. Dalla lettura della proposta e del contratto n. 033/2 del 16.03.2022 si apprende che l'acquisto da parte della riguardava Parte_1
una macchina operatrice nuova modello F5 – versione F34 – Stage V – Tier B – Diesel 4 tempi – 3.4 litri, per l'importo totale di € 100.000,00 + IVA. Era previsto un acconto alla sottoscrizione del contratto e il saldo al collaudo.
Dal bonifico del 22.3.22 risulta pacifico che la ricorrente abbia versato l'acconto di euro € 30.000,00 oltre all'iva e cioè in totale € 36.600,00. Tale somma veniva contabilizzata nella fattura emessa dalla resistente del 23.23.22. (cfr bonifico e fattura in atti). Secondo gli accordi, la resistente avrebbe dovuto effettuare la consegna del mezzo entro 120-150 giorni dal ricevimento dell'ordine e/o dell'acconto, salvo causa di forza maggiore. Il mezzo non è stato consegnato nel termine pattuito e né nelle altre date indicate successivamente dalle parti. Difatti, la ha lamentato la mancata consegna del Parte_2
macchinario ed ha affermato che, nonostante abbia diffidato la resistente di consegnare il mezzo, questi adduceva che vi erano stati motivi di forza maggiore e indicava che entro il mese di novembre avrebbe effettuato la consegna. Neanche in tale data avveniva la consegna, nè la restituzione della somma versata, per cui veniva esperita negoziazione assistita, risultata negativa. Dalla documentazione contenuta nel fascicolo telematico non si possono negare le obbligazioni contrattuali assunte dalle parti in causa, per cui l'obbligo contrattuale assunto dalla per di consegna del macchinario è CP_2 CP_2
palese, avendo la medesima formalmente cercato di giustificare inizialmente la mancata consegna nei termini e avendo fatto promessa formale di consegna anche attraverso pec come sopra evidenziato.
Dalle circostanze appena dette si deve ritenere sussistente l'inadempimento contrattuale da parte della
Tale inadempimento, oltre ad essere ampiamente documentato dalla ricorrente, è CP_2 CP_2
provato anche dal comportamento processuale della resistente la quale, con la scelta di non costituirsi in giudizio e quindi di non fornire adeguate difese in suo favore, fa sì che quanto allegato dalla ricorrente possa essere considerata piena prova per quanto dedotto e richiesto, anche per il principio della non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. Tra l'altro, è da dire che la resistente non ha contestato neanche la diffida formale del 9.10.23 avanzata dalla ricorrente ex art. 1454 c.c. per ottenere l'adempimento del contratto e la consegna del mezzo entro il congruo termine di oltre 30 giorni con comunicazione che, decorso il predetto termine, il contratto si sarebbe risolto di diritto. Non dava riscontro neppure alla successiva comunicazione del 29.11.2023 di risoluzione contrattuale e di richiesta di restituzione dell'acconto versato. Dalla documentazione offerta dalla ricorrente è emerso che era stato stabilito un termine ben preciso per la consegna del mezzo che non è stato rispettato, come pagina 4 di 6 non sono stati rispettati gli ulteriori termini indicati dalle parti, neanche nel mese di novembre 2023 indicato dalla medesima resistente nella pec di ottobre 2023. Parte ricorrente ha dimostrato con la diffida di richiesta di consegna di aver manifestato alla resistente il suo interesse all'adempimento del contratto, volontà però non riscontrata per cui avviava azione per la risoluzione.
Tutte le circostanze innanzi descritte sono pacifiche, non contestate e come tali, ex art. 115 c.p.c, vengono poste a fondamento della motivazione dell'odierna sentenza. Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, si deve ritenere grave l'inadempimento della resistente per cui va acclarata la responsabilità della per per la risoluzione del contratto per sua unica responsabilità; pacificamente ne CP_2 CP_2
deriva, ai sensi dell'art. 1493 c.c. la restituzione dell'acconto versato, oltre agli interessi di legge dal dì della domanda al soddisfo.
Ora, passando all'esame della domanda risarcitoria, si rileva che in base all'art. 1218 c.c. il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, a meno che non dimostri che l'inadempimento sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile a lui. Nel caso di specie, si evidenzia che parte resistente solo con pec del
12.10.2023 si scusava del ritardo per la mancata consegna nel termine pattuito adducendo motivi di forza maggiore. Motivi che non sono stati più dedotti in corso di causa (rimanendo contumace) e mai dimostrati dalla resistente. Quindi, non avendo quest'ultima dimostrato di aver adoperato tutta la diligenza necessaria nell'eseguire l'obbligo contrattuale e non avendo fornito la prova della causa di forza maggiore allora invocata, si ribadisce, solo nella fase precedente al giudizio, non si può ritenere che l'inadempimento sia stato determinato per causa ad essa non imputabile. Si osserva tuttavia che il risarcimento del danno, nel caso di risoluzione contrattuale, ha natura riparatoria per cui comprende il danno emergente ed il lucro cessante che vanno provati da chi avanza la domanda. Nell'ipotesi di specie, è dimostrato il mancato godimento della somma versata e ciò comporta il diritto al risarcimento del danno alla ricorrente;
in questo caso, non essendo possibile accertare l'entità del danno, esso viene determinato equitativamente ex art. 1226 c.c. dalla data del pagamento, avvenuto il 22.03.2022, sino alla domanda in euro 5.000,00 (cinquemila) ed è dimostrata l'attività stragiudiziale svolta per cui la ricorrente ha diritto alle spese legali nella misura di euro 418,60 per l'assistenza stragiudiziale. Tali spese legali risultano nell'ammontare nella richiesta avanzata dal difensore della ricorrente ed hanno natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase pre-contenziosa (Cass. Sez. Un. n. 16990/2017). Vanno altresì riconosciuti gli interessi di mora ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale sino al soddisfo in quanto dovuti per il ritardato pagina 5 di 6 pagamento (la mora) di un'obbligazione pecuniaria. La loro funzione è risarcitoria nel senso che risarciscono il creditore per aver ricevuti il dovuto dopo la scadenza.
Infine, le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in base ai parametri minimi (vista la non particolare complessità della causa) previsti per le controversie di valore compreso tra € 26.001,00 ed € a € 52.000,00, per le 3 fasi espletate (non è stata svolta l'istruttoria), con la maggiorazione prevista dall'art. 4 capo II del D.M. 55/2014 (così come modificato dal decreto 147/2022) per gli atti redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione”.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
1) dichiara la risoluzione del contratto n. 033/22 del 16.03.2022 relativo all'offerta n. AF-062/22 del giorno 15.03.2022, intervenuto tra la ditta e la Parte_1 Controparte_2
per colpa unicamente imputabile a quest'ultima; per l'effetto
[...]
2) condanna la alla restituzione della somma di € 30.000,00 oltre iva (se Controparte_2
dovuta), versata a titolo di acconto dalla , oltre interessi da mancato Parte_1
godimento ex art. 1226 c.c. liquidati in via equitativa nella misura di euro 5.000,00 oltre al rimborso delle spese legali nella misura di euro 418,60 oltre accessori di legge se dovuti per l'assistenza stragiudiziale;
oltre interessi di mora ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale al soddisfo;
3) condanna la alla rifusione delle spese processuali, in favore della Controparte_2
ricorrente, che si liquidano in euro 567,00 per esborsi ed euro 3.777,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge se dovuti.
Sentenza resa ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. in assenza di discussione orale e lettura alla parte costituita.
Si comunichi.
Ortona 29 maggio 2025
Il Giudice O.P.
Dott.ssa Sofia Nanni
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