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Decreto 22 marzo 2025
Decreto 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, decreto 22/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Il Tribunale di RM, Sezione Prima Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Medioli Devoto Presidente
Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice relatore-estensore
Dott.ssa Angela Casalini Giudice ha emesso il seguente
DECRETO DEFINITIVO nel procedimento ex artt. 337-ter c.c. e 38 disp. att. c.c. come novellato dall'art. 3, comma 1, legge
10 dicembre 2012, n. 219 - iscritto al n. 7853/2022 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione - promosso da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Monia Cocconi, presso il cui studio è Parte_1
elettivamente domiciliato in RM, Piazzale Corte d'Appello n. 5
- Ricorrente -
contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Battioni, presso il cui studio è Controparte_1
elettivamente domiciliata in Milano, Via Carducci n. 11
- Resistente -
e con l'intervento dell'Avv. Simona Brianti, quale curatore speciale dei minori, CP_2
e , con studio in Fidenza (PR), Via Gramsci, n. 30
[...] Controparte_3
Parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di RM
CONCLUSIONI
All'udienza del 25 febbraio 2025, le parti precisavano congiuntamente le proprie conclusioni, come di seguito riportate:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge:
1. confermare l'affido di e ai Servizi Sociali territorialmente competenti CP_2 Controparte_3
in relazione alla residenza dei minori;
per il tempo massimo di 24 mesi, salvo richiesta di proroga.
2. Disporre la limitazione della potestà genitoriale per le decisioni relative all'istruzione, alla salute,
1 campi estivi e iniziative ricreative, in caso di disaccordo e facoltà di regolamentare i rapporti tra genitori-figli in conformità alle esigenze di crescita e corretto assetto di vita dei minori.
3. Confermare, il collocamento prevalente di e presso il padre. CP_2 Controparte_3
4. La madre ha facoltà di tenere presso di sé i minori e almeno un CP_3 CP_2
giorno la settimana (di norma il mercoledì) con il relativo pernottamento e dal venerdì sera alla domenica mattina con pernotto.
5. e trascorreranno almeno una settimana con la madre durante le CP_2 Controparte_3
vacanze natalizie in alternanza con il padre, dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio.
6. Le vacanze pasquali da alternarsi negli anni, salvo diverso accordo in base agli impegni scolastici e extrascolastici dei minori.
7. La madre trascorrerà almeno tre settimane anche non consecutive con i ragazzi nel periodo estivo da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno.
8. Incaricare l'Ente affidatario di:
a) mantenere il sostegno alla genitorialità, da effettuare anche in via autonoma e indipendente, al fine di implementare la capacità di ciascun genitore con riferimento alle specifiche fragilità emotive;
b) attuare i necessari interventi per conservare un'adeguata comunicazione tra i genitori;
c) garantire l'adeguatezza delle scelte scolastiche, mediche, dei campi estivi e delle iniziative ricreative in caso di disaccordo tra i genitori.
9. La IG.ra si impegna a trasferire, senza corrispettivo, al signor , che CP_1 Parte_1
accetta, il 50% dell'immobile sito a RM, Via Fermi, cointestato ad entrambi, entro il 31 dicembre
2025.
10. Il sig. si impegna a sostenere tutte le spese inerenti al passaggio di proprietà di cui al CP_3
capo che precede ivi comprese quelle notarili.
11. Tale trasferimento costituisce condizione essenziale per il raggiungimento della definizione del presente procedimento ai fini di esenzione dalle imposte catastali e di registro secondo la sentenza
Corte Costituzionale n. 154/1999.
12. La IG.ra verserà al signor a titolo di contributo al mantenimento Controparte_1 CP_3 ordinario la somma di € 100,00 per ogni figlio a far data dalla assegnazione casa popolare dell'Acer
o di altro ente o sovvenzione equipollente;
la sig.ra fin da ora si impegna a comunicare CP_1 con tempestività l'assegnazione e la nuova residenza.
13. In riferimento alle spese straordinarie saranno sostenute dai genitori al 50% secondo il
Protocollo in uso presso il Tribunale di RM (anche con riferimento alle necessarie condivisioni ed assensi) a decorrere dall'assegnazione della casa popolare alla madre, fino a quel momento
2 saranno sostenute al 100% dal padre.
14. Assegno unico al 100% al padre.
15. Spese di lite compensate.”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5 ottobre 2022, – premesso di aver intrapreso una Parte_1
stabile convivenza con da cui erano nati due figli, ed , Controparte_1 CP_2 CP_3
rispettivamente in data 28 settembre 2011 e in data 4 dicembre 2013- assumeva che il nucleo familiare versava in una situazione di grave difficoltà, a seguito delle problematiche manifestate dalla la quale era in cura, fin dall'adolescenza, per le sue fragilità emotive e nell'ultimo CP_1 periodo era stata presa in carico dal SERDP di RM per questioni legate all'alcolismo e alla tossicodipendenza. In particolare, a dire del ricorrente, la reduce dall'ultimo ricovero CP_1
di circa due mesi presso la struttura psichiatrica Villa Maria Luigia di Monticelli Terme, aveva iniziato a tenere comportamenti violenti nei confronti dei figli, a commettere atti autolesivi in loro presenza e ad inviare, con il proprio cellulare, in uso anche ai minori, foto di nudo e messaggi raccapriccianti, che erano stati visionati, purtroppo, anche da . CP_2
Quanto alla condizione economica delle parti, il allegava di lavorare come operaio presso CP_3
la Ara 1965 s.p.a. con uno stipendio mensile di circa euro 1.400,00, mentre la risultava, CP_1
invece, disoccupata.
Ciò esposto in fatto, il ricorrente assumeva di avere adito il Tribunale, affinché, accertata come gravemente pregiudizievole nei confronti dei figli la condotta della madre, quest'ultima fosse dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale. Chiedeva altresì che fosse disposto l'affido esclusivo dei minori a sé, con assegnazione in suo favore della casa familiare e con conseguente allontanamento dell'ex compagna.
Con ordinanza del 10 ottobre 2022, a fronte della richiesta avanzata dal ricorrente di adozione di un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale nei confronti della il Giudice CP_1
delegato, in vista dell'assunzione dei provvedimenti provvisori, incaricava i Servizi Sociali del
Comune di RM di depositare, entro il 30 marzo 2023, una dettagliata relazione in ordine alla situazione dell'intero nucleo familiare, al fine di accertare la condizione dei figli della coppia e di individuare il regime di affidamento e di collocazione più idoneo nell'interesse di questi ultimi, nonché le più opportune modalità di visita degli stessi con il genitore non collocatario. Nominava inoltre un curatore speciale dei minori, che veniva individuato nella persona dell'Avv. Simona
Brianti, avente il compito di rappresentare ed assistere i minori nel corso del giudizio.
3 Instaurato il contraddittorio, si costituiva la quale contestava le allegazioni Controparte_1
avversarie e domandava che e fossero affidati ad entrambi i genitori, con CP_2 CP_3
domicilio prevalente presso il padre e con facoltà della madre di vederli e tenerli con sé secondo le disposizioni del Tribunale. La resistente rappresentava di essere in carico al Servizio Sanitario sin dall'anno 2004 e che ella era perfettamente conscia del proprio stato depressivo e stava facendo tutto il possibile per affrontarlo, tant'è che seguiva una terapia farmacologica.
La precisava di essersi allontanata dalla casa familiare, anche di sua proprietà, CP_4
unicamente per dare serenità ai figli, evitando di far vivere loro i difficili momenti causati dai comportamenti vessatori, espulsivi e contrari al principio della bigenitorialità tenuti dal compagno.
Assumeva che aveva spesso tenuto nei suoi confronti comportamenti vessatori e violenti, a CP_3
seguito dei quali era stata costretta a recarsi diverse volte al pronto soccorso. Anche il ricovero presso l'ospedale psichiatrico Maria Luigia di Monticelli Terme (PR) era dipeso da un episodio depressivo scaturito da problemi relazionali con l'ex compagno.
Si costituiva l'Avv. Brianti, curatore speciale dei figli minori delle parti, la quale preso atto degli esiti delle disposte indagini psico-sociali svolte dai Servizi sociali del Comune di RM, chiedeva che fosse disposto l'affidamento esclusivo dei minori ed al padre, con CP_2 CP_3 collocazione prevalente degli stessi presso l'abitazione paterna ed incontri in forma libera con la madre.
Il Collegio, con decreto provvisorio del 22 agosto 2023, disponeva l'affidamento dei minori CP_2
e ai Servizi Sociali del Comune di RM, con collocazione prevalente degli stessi CP_3
presso il padre, al quale veniva assegnata la casa familiare, e con facoltà della madre di vederli e tenerli con sé due pomeriggi a settimana, dall'uscita da scuola sino alle ore 20:00. Quanto ai provvedimenti di carattere economico, veniva posto a carico della l'obbligo di CP_1
contribuire nella misura del 30% al pagamento delle sole spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli. Veniva, altresì, disposta una CTU psicodiagnostica, conferendo l'incarico peritale alla dott.ssa al fine di verificare lo stato psicologico dei minori e la capacità genitoriale Persona_1
di ciascuna delle parti.
Istruita la causa mediante l'espletamento della CTU, all'udienza del 25 febbraio 2025 le parti davano atto di aver raggiunto un accordo su ogni questione controversa e pertanto congiuntamente chiedevano che il Tribunale recepisse le concordate condizioni.
Il Giudice delegato rimetteva la decisione al Collegio.
* * * * *
Ciò posto, deve evidenziarsi che il percorso consulenziale ha rilevato delle importanti criticità nella coppia genitoriale, soprattutto in termini organizzativi. La responsabilità genitoriale viene declinata
4 in modo confuso ed ambivalente e necessita costantemente della presenza di un elemento terzo che provveda a facilitare le decisioni e la programmazione di iniziative per i minori.
Considerando l'attuale costante presenza della madre nella vita dei figli ed il valido legame affettivo reciproco, si ritiene –così come suggerito dal CTU- che non ci siano i presupposti per l'applicazione del regime di affidamento esclusivo a favore del padre. La presenza materna rappresenta un fattore tutelante e protettivo e non un fattore di pregiudizio nella vita dei minori.
Non appare neppure praticabile il regime di affidamento condiviso, a causa del mantenimento di un'elevata conflittualità di coppia e di una sostanziale incapacità di programmazione e non condivisione organizzativa nella gestione dei figli.
L'instabilità emotiva, le alterazioni del timismo e l'accentuazione di alcuni meccanismi primitivi di difesa intrapsichici costituiscono dei fattori interferenti con la capacità riflessiva e con i processi di mentalizzazione da parte di padre e madre. Si sottolinea che alla fragilità personologica dei genitori corrisponde uno speculare stato di precarietà emotiva dei vissuti dei figli. I minori necessitano di un contenimento regolativo ed emotivo stabile e continuativo, che viene garantito da uno stato di sufficiente compenso psichico.
In passato, i minori non sono stati sufficientemente protetti dai genitori in varie occasioni: infatti, sono stati adultizzati in modo inadeguato, non sono stati avviati precorsi di doposcuola o di frequentazione di centri estivi e sono stati lasciati senza la supervisione di figure adulte per diversi periodi. Nessuno dei due genitori ha preso iniziative per evitare l'assenza di controllo sui figli per diverse ore al giorno.
A fronte della complessità del quadro familiare, si ritiene che il più idoneo regime di affidamento nell'interesse dei minori sia quello ai Servizi Sociali di competenza territoriale rispetto al luogo di residenza. L'ente affidatario dovrà avere un'ampia delega decisionale sulle principali questioni educative inerenti la gestione dei minori, quali quelle scolastiche, sanitarie, ludiche e ricreative.
All'ente affidatario, dovranno provvedere al:
A) monitoraggio della situazione scolastica dei minori, i quali dovranno essere inseriti in progetti volti ad assicurare una supervisione dello studio, quali i centri per il doposcuola organizzati dal
Comune di RM;
B) monitoraggio della situazione emotiva dei minori, tramite l'ausilio del servizio di NPIA di competenza territoriale;
C) monitoraggio in ordine alle modalità organizzative del nucleo familiare, dovendo essere assicurata la presenza di figure adulte di riferimento durante i periodi di assenza da casa dei genitori per questioni lavorative, non essendo presente alcuna forma di rete parentale. Nel caso di indisponibilità dei genitori a delegare la gestione della prole alle baby-sitter, l'ente affidatario avrà
5 il compito di attivare la partecipazione dei minori al doposcuola o di proporre figure alternative di sostegno quali famiglie per il supporto pomeridiano ( messe a disposizione previa selezione);
D) monitoraggio in ordine alla effettiva partecipazione dei minori ad attività di socializzazione, sportive e ricreative.
Si ritiene che la collocazione prevalente dei minori debba rimanere presso il domicilio paterno a
RM. Tale contesto rappresenta la casa familiare ed è tale garantire ai minori il mantenimento dei principali punti di riferimento (scuola, sede delle attività sportive calcistiche).
Riguardo al calendario di frequentazione madre-figli, la madre non è in grado di effettuare dei turni infrasettimanali, in quanto al momento lavora fino alle ore 16,30 ed è priva di mezzi di spostamento autonomi. Tenuto conto di tali difficoltà organizzative, la potrà vedere i figli minori, CP_1
durante la settimana, il mercoledì pomeriggio dalle 17,30 alle 21,00. Il trasporto dovrà essere effettuato in modo alternato: la madre li preleverà a casa del padre, il quale poi li andrà a prendere presso l'abitazione materna.
Durante i fine settimana, la potrà stare con i figli presso la sua abitazione dal venerdì CP_1
alle ore 17,15 fino alla domenica pomeriggio alle ore 18,00. I minori verranno prelevati dalla madre presso la casa del padre;
è prevista l'alternanza dei trasporti, con prelevamento dei minori da parte del padre e scambio presso la residenza della madre.
Quanto alle vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere con i figli due settimane anche non consecutive da stabilire entro il 31 maggio di ogni anno via mail. In caso di disaccordo, il padre deciderà negli anni dispari il periodo prescelto, la madre negli anni pari, salvo diversa disposizione da parte dell'ente affidatario nell'interesse dei minori. L'indirizzo ed il recapito telefonico dei luoghi scelti per le ferie fuori dalla provincia di RM andranno preventivamente comunicati.
L'ente affidatario dovrà garantire la partecipazione dei minori ai centri estivi, tramite specifici bandi di selezione e bonus messi a disposizione dal Comune di RM. Appare elevato il rischio che l'interruzione della frequenza alle lezioni scolastiche possa privare i minori di contenimento e supervisione adulta.
I ponti scolastici seguiranno il normale calendario di frequentazione
Durante il Periodo natalizio, ciascun genitore potrà trascorrere con i figli una settimana, alternando la festività del Natale con il Capodanno. La Vigilia di Natale verrà attribuita alla madre negli anni pari ed al padre negli anni dispari. Negli anni pari i minori staranno con la madre dal 25 dicembre alle ore 9 fino al 31 dicembre alle ore 9. Dal 31 dicembre alle ore 9 fino al 7 gennaio alle ore 8 i minori staranno con il padre negli anni pari. Negli anni dispari i minori staranno con il padre dal 24 dicembre fino al 31 dicembre, mentre il periodo successivo dal 31 dicembre alle ore 9 fino al 7 gennaio alle ore 8 sarà di competenza della madre.
6 Il normale calendario successivo alle vacanze di Natale verrà ripreso con il primo fine settimana che verrà attribuito al genitore che non ha avuto con sé il figlio nell'ultimo periodo di vacanza .
Durante le vacanze pasquali, i minori trascorreranno tre giorni con ciascun genitore.
Il padre trascorrerà con i figli negli anni pari i giorni dal Giovedì Santo alle 9,00 fino al sabato di
Pasqua alle 21,00. Alla madre verrà attribuito il periodo dal sabato di Pasqua alle 21,00 fino al mercoledì mattina 8,00 con rientro a scuola dopo il lunedì dell'angelo negli anni pari. Negli anni dispari i tre giorni saranno alternati con spettanza inversa, prima alla madre e poi al padre.
Il giorno del compleanno di e di spetterà a ciascun genitore in modo alternato, CP_2 CP_3
alla madre negli anni pari ed al padre negli anni dispari.
I minori manterranno un contatto telefonico quotidiano con il genitore al momento non collocatario, possibilmente dalle 19 e 30 alle 20 e 30.
Eventuali modifiche del calendario potranno essere apportate dall'ente affidatario in base alle esigenze dei minori
Da ultimo, quanto alla regolamentazione economica della misura e delle modalità con cui ciascun genitore deve contribuire al mantenimento dei figli, il Collegio giudicante non ravvisa ragioni ostative a provvedere in conformità alle condizioni in merito formulate congiuntamente dalle parti e innanzi integralmente trascritte, stante la corrispondenza delle prescrizioni concordate all'interesse della prole.
Atteso l'esito del giudizio, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, come peraltro dalle stesse richiesto.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste per metà a carico del ricorrente e per l'altra metà a carico della resistente.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
1) AFFIDA i minori e ai Servizi Sociali di RM, ai quali vengono CP_2 Controparte_3
delegate tutte le decisioni relative alle scelte medico-terapeutiche, scolastiche e ludico-ricreative relative ai predetti minori;
2) DEMANDA ai Servizi Sociali affidatari il compito di svolgere un'attività di monitoraggio sulla situazione scolastica dei minori, sulla situazione emotiva dei minori (tramite l'ausilio del servizio di
NPIA di competenza territoriale), sull'effettiva partecipazione dei minori ad attività di socializzazione, sportive e ricreative nonché sulle modalità di gestione del nucleo familiare.
3) DISPONE la collocazione prevalente dei minori presso il domicilio paterno, con facoltà di visita per la madre secondo il calendario indicato in parte motiva;
7 4) DA' ATTO che verserà a , a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1 mantenimento ordinario dei figli, la somma di € 100,00 per ogni figlio a far data dalla assegnazione casa popolare dell'Acer o di altro ente o sovvenzione equipollente;
la fin d'ora si CP_1 impegna a comunicare con tempestività l'assegnazione e la nuova residenza.
5) DA' ATTO che le spese straordinarie saranno sostenute dai genitori al 50% secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di RM (anche con riferimento alle necessarie condivisioni ed assensi) a decorrere dall'assegnazione della casa popolare alla madre, fino a quel momento saranno sostenute al 100% dal padre.
6) DA' ATTO che le parti hanno concordato che l'assegno unico debba essere percepito nella sua interezza dal padre.
7) DISPONE l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
Le spese di CTU sono definitivamente poste per metà a carico del ricorrente e per l'altra metà a carico della resistente.
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e ai Servizi Sociali di RM.
Così deciso in RM, il 18 marzo 2025
IL GIUDICE RELATORE-ESTENSORE
(Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena)
IL PRESIDENTE
(Dott. Simone Medioli Devoto)
8
Il Tribunale di RM, Sezione Prima Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Medioli Devoto Presidente
Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice relatore-estensore
Dott.ssa Angela Casalini Giudice ha emesso il seguente
DECRETO DEFINITIVO nel procedimento ex artt. 337-ter c.c. e 38 disp. att. c.c. come novellato dall'art. 3, comma 1, legge
10 dicembre 2012, n. 219 - iscritto al n. 7853/2022 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione - promosso da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Monia Cocconi, presso il cui studio è Parte_1
elettivamente domiciliato in RM, Piazzale Corte d'Appello n. 5
- Ricorrente -
contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Battioni, presso il cui studio è Controparte_1
elettivamente domiciliata in Milano, Via Carducci n. 11
- Resistente -
e con l'intervento dell'Avv. Simona Brianti, quale curatore speciale dei minori, CP_2
e , con studio in Fidenza (PR), Via Gramsci, n. 30
[...] Controparte_3
Parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di RM
CONCLUSIONI
All'udienza del 25 febbraio 2025, le parti precisavano congiuntamente le proprie conclusioni, come di seguito riportate:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge:
1. confermare l'affido di e ai Servizi Sociali territorialmente competenti CP_2 Controparte_3
in relazione alla residenza dei minori;
per il tempo massimo di 24 mesi, salvo richiesta di proroga.
2. Disporre la limitazione della potestà genitoriale per le decisioni relative all'istruzione, alla salute,
1 campi estivi e iniziative ricreative, in caso di disaccordo e facoltà di regolamentare i rapporti tra genitori-figli in conformità alle esigenze di crescita e corretto assetto di vita dei minori.
3. Confermare, il collocamento prevalente di e presso il padre. CP_2 Controparte_3
4. La madre ha facoltà di tenere presso di sé i minori e almeno un CP_3 CP_2
giorno la settimana (di norma il mercoledì) con il relativo pernottamento e dal venerdì sera alla domenica mattina con pernotto.
5. e trascorreranno almeno una settimana con la madre durante le CP_2 Controparte_3
vacanze natalizie in alternanza con il padre, dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio.
6. Le vacanze pasquali da alternarsi negli anni, salvo diverso accordo in base agli impegni scolastici e extrascolastici dei minori.
7. La madre trascorrerà almeno tre settimane anche non consecutive con i ragazzi nel periodo estivo da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno.
8. Incaricare l'Ente affidatario di:
a) mantenere il sostegno alla genitorialità, da effettuare anche in via autonoma e indipendente, al fine di implementare la capacità di ciascun genitore con riferimento alle specifiche fragilità emotive;
b) attuare i necessari interventi per conservare un'adeguata comunicazione tra i genitori;
c) garantire l'adeguatezza delle scelte scolastiche, mediche, dei campi estivi e delle iniziative ricreative in caso di disaccordo tra i genitori.
9. La IG.ra si impegna a trasferire, senza corrispettivo, al signor , che CP_1 Parte_1
accetta, il 50% dell'immobile sito a RM, Via Fermi, cointestato ad entrambi, entro il 31 dicembre
2025.
10. Il sig. si impegna a sostenere tutte le spese inerenti al passaggio di proprietà di cui al CP_3
capo che precede ivi comprese quelle notarili.
11. Tale trasferimento costituisce condizione essenziale per il raggiungimento della definizione del presente procedimento ai fini di esenzione dalle imposte catastali e di registro secondo la sentenza
Corte Costituzionale n. 154/1999.
12. La IG.ra verserà al signor a titolo di contributo al mantenimento Controparte_1 CP_3 ordinario la somma di € 100,00 per ogni figlio a far data dalla assegnazione casa popolare dell'Acer
o di altro ente o sovvenzione equipollente;
la sig.ra fin da ora si impegna a comunicare CP_1 con tempestività l'assegnazione e la nuova residenza.
13. In riferimento alle spese straordinarie saranno sostenute dai genitori al 50% secondo il
Protocollo in uso presso il Tribunale di RM (anche con riferimento alle necessarie condivisioni ed assensi) a decorrere dall'assegnazione della casa popolare alla madre, fino a quel momento
2 saranno sostenute al 100% dal padre.
14. Assegno unico al 100% al padre.
15. Spese di lite compensate.”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5 ottobre 2022, – premesso di aver intrapreso una Parte_1
stabile convivenza con da cui erano nati due figli, ed , Controparte_1 CP_2 CP_3
rispettivamente in data 28 settembre 2011 e in data 4 dicembre 2013- assumeva che il nucleo familiare versava in una situazione di grave difficoltà, a seguito delle problematiche manifestate dalla la quale era in cura, fin dall'adolescenza, per le sue fragilità emotive e nell'ultimo CP_1 periodo era stata presa in carico dal SERDP di RM per questioni legate all'alcolismo e alla tossicodipendenza. In particolare, a dire del ricorrente, la reduce dall'ultimo ricovero CP_1
di circa due mesi presso la struttura psichiatrica Villa Maria Luigia di Monticelli Terme, aveva iniziato a tenere comportamenti violenti nei confronti dei figli, a commettere atti autolesivi in loro presenza e ad inviare, con il proprio cellulare, in uso anche ai minori, foto di nudo e messaggi raccapriccianti, che erano stati visionati, purtroppo, anche da . CP_2
Quanto alla condizione economica delle parti, il allegava di lavorare come operaio presso CP_3
la Ara 1965 s.p.a. con uno stipendio mensile di circa euro 1.400,00, mentre la risultava, CP_1
invece, disoccupata.
Ciò esposto in fatto, il ricorrente assumeva di avere adito il Tribunale, affinché, accertata come gravemente pregiudizievole nei confronti dei figli la condotta della madre, quest'ultima fosse dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale. Chiedeva altresì che fosse disposto l'affido esclusivo dei minori a sé, con assegnazione in suo favore della casa familiare e con conseguente allontanamento dell'ex compagna.
Con ordinanza del 10 ottobre 2022, a fronte della richiesta avanzata dal ricorrente di adozione di un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale nei confronti della il Giudice CP_1
delegato, in vista dell'assunzione dei provvedimenti provvisori, incaricava i Servizi Sociali del
Comune di RM di depositare, entro il 30 marzo 2023, una dettagliata relazione in ordine alla situazione dell'intero nucleo familiare, al fine di accertare la condizione dei figli della coppia e di individuare il regime di affidamento e di collocazione più idoneo nell'interesse di questi ultimi, nonché le più opportune modalità di visita degli stessi con il genitore non collocatario. Nominava inoltre un curatore speciale dei minori, che veniva individuato nella persona dell'Avv. Simona
Brianti, avente il compito di rappresentare ed assistere i minori nel corso del giudizio.
3 Instaurato il contraddittorio, si costituiva la quale contestava le allegazioni Controparte_1
avversarie e domandava che e fossero affidati ad entrambi i genitori, con CP_2 CP_3
domicilio prevalente presso il padre e con facoltà della madre di vederli e tenerli con sé secondo le disposizioni del Tribunale. La resistente rappresentava di essere in carico al Servizio Sanitario sin dall'anno 2004 e che ella era perfettamente conscia del proprio stato depressivo e stava facendo tutto il possibile per affrontarlo, tant'è che seguiva una terapia farmacologica.
La precisava di essersi allontanata dalla casa familiare, anche di sua proprietà, CP_4
unicamente per dare serenità ai figli, evitando di far vivere loro i difficili momenti causati dai comportamenti vessatori, espulsivi e contrari al principio della bigenitorialità tenuti dal compagno.
Assumeva che aveva spesso tenuto nei suoi confronti comportamenti vessatori e violenti, a CP_3
seguito dei quali era stata costretta a recarsi diverse volte al pronto soccorso. Anche il ricovero presso l'ospedale psichiatrico Maria Luigia di Monticelli Terme (PR) era dipeso da un episodio depressivo scaturito da problemi relazionali con l'ex compagno.
Si costituiva l'Avv. Brianti, curatore speciale dei figli minori delle parti, la quale preso atto degli esiti delle disposte indagini psico-sociali svolte dai Servizi sociali del Comune di RM, chiedeva che fosse disposto l'affidamento esclusivo dei minori ed al padre, con CP_2 CP_3 collocazione prevalente degli stessi presso l'abitazione paterna ed incontri in forma libera con la madre.
Il Collegio, con decreto provvisorio del 22 agosto 2023, disponeva l'affidamento dei minori CP_2
e ai Servizi Sociali del Comune di RM, con collocazione prevalente degli stessi CP_3
presso il padre, al quale veniva assegnata la casa familiare, e con facoltà della madre di vederli e tenerli con sé due pomeriggi a settimana, dall'uscita da scuola sino alle ore 20:00. Quanto ai provvedimenti di carattere economico, veniva posto a carico della l'obbligo di CP_1
contribuire nella misura del 30% al pagamento delle sole spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli. Veniva, altresì, disposta una CTU psicodiagnostica, conferendo l'incarico peritale alla dott.ssa al fine di verificare lo stato psicologico dei minori e la capacità genitoriale Persona_1
di ciascuna delle parti.
Istruita la causa mediante l'espletamento della CTU, all'udienza del 25 febbraio 2025 le parti davano atto di aver raggiunto un accordo su ogni questione controversa e pertanto congiuntamente chiedevano che il Tribunale recepisse le concordate condizioni.
Il Giudice delegato rimetteva la decisione al Collegio.
* * * * *
Ciò posto, deve evidenziarsi che il percorso consulenziale ha rilevato delle importanti criticità nella coppia genitoriale, soprattutto in termini organizzativi. La responsabilità genitoriale viene declinata
4 in modo confuso ed ambivalente e necessita costantemente della presenza di un elemento terzo che provveda a facilitare le decisioni e la programmazione di iniziative per i minori.
Considerando l'attuale costante presenza della madre nella vita dei figli ed il valido legame affettivo reciproco, si ritiene –così come suggerito dal CTU- che non ci siano i presupposti per l'applicazione del regime di affidamento esclusivo a favore del padre. La presenza materna rappresenta un fattore tutelante e protettivo e non un fattore di pregiudizio nella vita dei minori.
Non appare neppure praticabile il regime di affidamento condiviso, a causa del mantenimento di un'elevata conflittualità di coppia e di una sostanziale incapacità di programmazione e non condivisione organizzativa nella gestione dei figli.
L'instabilità emotiva, le alterazioni del timismo e l'accentuazione di alcuni meccanismi primitivi di difesa intrapsichici costituiscono dei fattori interferenti con la capacità riflessiva e con i processi di mentalizzazione da parte di padre e madre. Si sottolinea che alla fragilità personologica dei genitori corrisponde uno speculare stato di precarietà emotiva dei vissuti dei figli. I minori necessitano di un contenimento regolativo ed emotivo stabile e continuativo, che viene garantito da uno stato di sufficiente compenso psichico.
In passato, i minori non sono stati sufficientemente protetti dai genitori in varie occasioni: infatti, sono stati adultizzati in modo inadeguato, non sono stati avviati precorsi di doposcuola o di frequentazione di centri estivi e sono stati lasciati senza la supervisione di figure adulte per diversi periodi. Nessuno dei due genitori ha preso iniziative per evitare l'assenza di controllo sui figli per diverse ore al giorno.
A fronte della complessità del quadro familiare, si ritiene che il più idoneo regime di affidamento nell'interesse dei minori sia quello ai Servizi Sociali di competenza territoriale rispetto al luogo di residenza. L'ente affidatario dovrà avere un'ampia delega decisionale sulle principali questioni educative inerenti la gestione dei minori, quali quelle scolastiche, sanitarie, ludiche e ricreative.
All'ente affidatario, dovranno provvedere al:
A) monitoraggio della situazione scolastica dei minori, i quali dovranno essere inseriti in progetti volti ad assicurare una supervisione dello studio, quali i centri per il doposcuola organizzati dal
Comune di RM;
B) monitoraggio della situazione emotiva dei minori, tramite l'ausilio del servizio di NPIA di competenza territoriale;
C) monitoraggio in ordine alle modalità organizzative del nucleo familiare, dovendo essere assicurata la presenza di figure adulte di riferimento durante i periodi di assenza da casa dei genitori per questioni lavorative, non essendo presente alcuna forma di rete parentale. Nel caso di indisponibilità dei genitori a delegare la gestione della prole alle baby-sitter, l'ente affidatario avrà
5 il compito di attivare la partecipazione dei minori al doposcuola o di proporre figure alternative di sostegno quali famiglie per il supporto pomeridiano ( messe a disposizione previa selezione);
D) monitoraggio in ordine alla effettiva partecipazione dei minori ad attività di socializzazione, sportive e ricreative.
Si ritiene che la collocazione prevalente dei minori debba rimanere presso il domicilio paterno a
RM. Tale contesto rappresenta la casa familiare ed è tale garantire ai minori il mantenimento dei principali punti di riferimento (scuola, sede delle attività sportive calcistiche).
Riguardo al calendario di frequentazione madre-figli, la madre non è in grado di effettuare dei turni infrasettimanali, in quanto al momento lavora fino alle ore 16,30 ed è priva di mezzi di spostamento autonomi. Tenuto conto di tali difficoltà organizzative, la potrà vedere i figli minori, CP_1
durante la settimana, il mercoledì pomeriggio dalle 17,30 alle 21,00. Il trasporto dovrà essere effettuato in modo alternato: la madre li preleverà a casa del padre, il quale poi li andrà a prendere presso l'abitazione materna.
Durante i fine settimana, la potrà stare con i figli presso la sua abitazione dal venerdì CP_1
alle ore 17,15 fino alla domenica pomeriggio alle ore 18,00. I minori verranno prelevati dalla madre presso la casa del padre;
è prevista l'alternanza dei trasporti, con prelevamento dei minori da parte del padre e scambio presso la residenza della madre.
Quanto alle vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere con i figli due settimane anche non consecutive da stabilire entro il 31 maggio di ogni anno via mail. In caso di disaccordo, il padre deciderà negli anni dispari il periodo prescelto, la madre negli anni pari, salvo diversa disposizione da parte dell'ente affidatario nell'interesse dei minori. L'indirizzo ed il recapito telefonico dei luoghi scelti per le ferie fuori dalla provincia di RM andranno preventivamente comunicati.
L'ente affidatario dovrà garantire la partecipazione dei minori ai centri estivi, tramite specifici bandi di selezione e bonus messi a disposizione dal Comune di RM. Appare elevato il rischio che l'interruzione della frequenza alle lezioni scolastiche possa privare i minori di contenimento e supervisione adulta.
I ponti scolastici seguiranno il normale calendario di frequentazione
Durante il Periodo natalizio, ciascun genitore potrà trascorrere con i figli una settimana, alternando la festività del Natale con il Capodanno. La Vigilia di Natale verrà attribuita alla madre negli anni pari ed al padre negli anni dispari. Negli anni pari i minori staranno con la madre dal 25 dicembre alle ore 9 fino al 31 dicembre alle ore 9. Dal 31 dicembre alle ore 9 fino al 7 gennaio alle ore 8 i minori staranno con il padre negli anni pari. Negli anni dispari i minori staranno con il padre dal 24 dicembre fino al 31 dicembre, mentre il periodo successivo dal 31 dicembre alle ore 9 fino al 7 gennaio alle ore 8 sarà di competenza della madre.
6 Il normale calendario successivo alle vacanze di Natale verrà ripreso con il primo fine settimana che verrà attribuito al genitore che non ha avuto con sé il figlio nell'ultimo periodo di vacanza .
Durante le vacanze pasquali, i minori trascorreranno tre giorni con ciascun genitore.
Il padre trascorrerà con i figli negli anni pari i giorni dal Giovedì Santo alle 9,00 fino al sabato di
Pasqua alle 21,00. Alla madre verrà attribuito il periodo dal sabato di Pasqua alle 21,00 fino al mercoledì mattina 8,00 con rientro a scuola dopo il lunedì dell'angelo negli anni pari. Negli anni dispari i tre giorni saranno alternati con spettanza inversa, prima alla madre e poi al padre.
Il giorno del compleanno di e di spetterà a ciascun genitore in modo alternato, CP_2 CP_3
alla madre negli anni pari ed al padre negli anni dispari.
I minori manterranno un contatto telefonico quotidiano con il genitore al momento non collocatario, possibilmente dalle 19 e 30 alle 20 e 30.
Eventuali modifiche del calendario potranno essere apportate dall'ente affidatario in base alle esigenze dei minori
Da ultimo, quanto alla regolamentazione economica della misura e delle modalità con cui ciascun genitore deve contribuire al mantenimento dei figli, il Collegio giudicante non ravvisa ragioni ostative a provvedere in conformità alle condizioni in merito formulate congiuntamente dalle parti e innanzi integralmente trascritte, stante la corrispondenza delle prescrizioni concordate all'interesse della prole.
Atteso l'esito del giudizio, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, come peraltro dalle stesse richiesto.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste per metà a carico del ricorrente e per l'altra metà a carico della resistente.
P.Q.M
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Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
1) AFFIDA i minori e ai Servizi Sociali di RM, ai quali vengono CP_2 Controparte_3
delegate tutte le decisioni relative alle scelte medico-terapeutiche, scolastiche e ludico-ricreative relative ai predetti minori;
2) DEMANDA ai Servizi Sociali affidatari il compito di svolgere un'attività di monitoraggio sulla situazione scolastica dei minori, sulla situazione emotiva dei minori (tramite l'ausilio del servizio di
NPIA di competenza territoriale), sull'effettiva partecipazione dei minori ad attività di socializzazione, sportive e ricreative nonché sulle modalità di gestione del nucleo familiare.
3) DISPONE la collocazione prevalente dei minori presso il domicilio paterno, con facoltà di visita per la madre secondo il calendario indicato in parte motiva;
7 4) DA' ATTO che verserà a , a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1 mantenimento ordinario dei figli, la somma di € 100,00 per ogni figlio a far data dalla assegnazione casa popolare dell'Acer o di altro ente o sovvenzione equipollente;
la fin d'ora si CP_1 impegna a comunicare con tempestività l'assegnazione e la nuova residenza.
5) DA' ATTO che le spese straordinarie saranno sostenute dai genitori al 50% secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di RM (anche con riferimento alle necessarie condivisioni ed assensi) a decorrere dall'assegnazione della casa popolare alla madre, fino a quel momento saranno sostenute al 100% dal padre.
6) DA' ATTO che le parti hanno concordato che l'assegno unico debba essere percepito nella sua interezza dal padre.
7) DISPONE l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
Le spese di CTU sono definitivamente poste per metà a carico del ricorrente e per l'altra metà a carico della resistente.
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e ai Servizi Sociali di RM.
Così deciso in RM, il 18 marzo 2025
IL GIUDICE RELATORE-ESTENSORE
(Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena)
IL PRESIDENTE
(Dott. Simone Medioli Devoto)
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