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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 14/03/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 737/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulio Berti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 737/2024 promossa da:
(PI ), con sede legale in Perugia, in persona del suo Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pt, sig. (CF ) residente in Pe-rugia e ivi Controparte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Via XIV Settembre n. 73, presso lo studio legale dell'Avv. Luca Ceccarelli
) che lo rappresenta e difende ATTORE/I C.F._2
(CF ) rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Seppoloni ed CP_2 C.F._3 elettivamente domiciliato presso lo Studio del difensore in Perugia, Piazza IV Novembre 36
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per l'opponente:
In via preliminare
- Previo accertamento circa l'assoluto difetto di legittimazione passiva in capo alla
[...]
dichiarare assolutamente illegittima ed improcedibile l'opposta iniziativa Parte_1 esecutiva, ingiustamente promossa nei confronti dell'attrice, in quanto l'Avv. non risulta CP_2 titolare di alcun diritto a procedere esecutivamente in danno dell'opponente;
In via principale
- Previo accertamento circa l'assoluto difetto di qualsivoglia diritto a procedere esecutivamente nei confronti della dichiarare l'Avv. ai sensi e per gli effetti Parte_1 CP_2 previsti dall'art. 2615, Comma I, c.c. e/o 38 c.c., non legittimato a sottoporre ad esecuzione forzata il patrimonio dell'opponente, con conseguente obbligo di restituzione di ogni importo assegnato;
pagina 1 di 4 - Previo accertamento circa l'assoluta inefficacia del titolo esecutivo nei confronti della
[...]
dichiarare l'improcedibilità e/o la nullità e/o inefficacia del precetto notificato Parte_1 in data 09.02.2023 e del successivo pignoramento R.g. es. mob. 482/2023, in quanto l'Avv. CP_2
ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 2615, Comma I, c.c. e/o 38 c.c., non risulta titolare di
[...]
alcun diritto a procedere esecutivamente nei confronti dell'opponente, con conseguente obbligo di restituzione di ogni importo assegnato;
Vittoria di anticipazioni, compensi e spese generali, oltre C.p.A. ed I.v.a. come per legge.
Per l'opposto:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
In via preliminare:
- respingere la richiesta della di sospensione della procedura esecutiva Parte_1
mobiliare presso terzi iscritta presso il Tribunale Civile di Perugia al R.G.E. n. 482/2023, in quanto inammissibile, improponibile e/o comunque infondata in fatto e in diritto per i motivi di cui al paragrafo 4) della narrativa del presente atto.
Nel merito:
- rigettare integralmente tutte le domande avanzate dalla sia in via Parte_1
preliminare che in via principale in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto con vittoria delle spese di lite
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che contro i titoli di formazione giudiziale possono essere proposte opposizioni fondate solo su fatti estintivi o impeditivi successivi alla sua formazione (Cass. 30.11.05 n 26089) e che non implichino un riesame, da parte del giudice dell'opposizione, della legittimità (sia relativa al merito sia relativa al rispetto delle regole processuali) della formazione del titolo, essendo questi motivi rimessi alla valutazione del giudice dell'impugnazione del provvedimento giudiziale che costituisce titolo esecutivo (Cass. 29.11.96 n. 10650). Se il titolo di formazione giudiziale è già passato in giudicato, possono essere solo fatti valere fatti estintivi successivi alla formazione del giudicato (Cass 25.3.99 n
2822). Ciò premesso, nel presente giudizio deve essere verificata esclusivamente la legittimità dell'intrapresa procedura esecutiva nei confronti della società opponente in virtù del decreto ingiuntivo emesso in danno del . Il consorzio di urbanizzazione – diversamente da altri tipi Parte_2 di consorzio che hanno ricevuto un'espressa disciplina da parte del Codice Civile -è una figura atipica,
pagina 2 di 4 non esistendo una disciplina specifica che li regolamenti. “ La giurisprudenza della Cassazione ha preso atto della mancanza di una disciplina specifica dei consorzi di urbanizzazione e della necessità di fare riferimento alla disciplina degli istituti affini, nei limiti della compatibilità con le caratteristiche di realità dei consorzi, ed ha valorizzato al massimo l'autonomia privata. Secondo il pensiero consolidato della Suprema Corte, i consorzi costituiscono figure atipiche, caratterizzate dall'esistenza di una stabile organizzazione di soggetti coordinati al raggiungimento di uno scopo non lucrativo e presentano, quindi, i tratti essenziali delle associazioni non riconosciute. Si precisa, però, che tale impostazione non risolve il problema della normativa applicabile perché, accanto all'innegabile connotato associativo, i consorzi di urbanizzazione evidenziano anche un forte profilo di realità in quanto inserendosi con il loro acquisto nel sodalizio e beneficiando dei vantaggi dal medesimo offerti, gli associati assumono nel contempo una serie di doveri ricollegati in via immediata e diretta alla proprietà dei singoli beni e di quelli eventualmente comuni. Tale complessità di struttura rende parimenti insoddisfacenti sia le teorie che propugnano l'applicazione generalizzata delle norme sulle associazioni non riconosciute sia le teorie che propendono, invece, per il ricorso alle sole disposizioni in tema di comunione e condominio…Elementi costitutivi del consorzio di urbanizzazione sono la presenza di un'organizzazione di soggetti accomunati dal fatto di essere proprietari esclusivi di un lotto edificabile o di una costruzione, compresi in un comparto edificatorio, e l'esigenza comune di realizzare, gestire e mantenere parti comuni quali opere di urbanizzazione, impianti, costruzioni, ecc. Abbiamo, da una parte, un'organizzazione di soggetti che perseguono uno scopo comune;
dall'altra parte, un collegamento reale tra appartenenza all'organizzazione e proprietà di un bene alla cui valorizzazione è preordinata tutta l'attività dell'organizzazione. Appare in tutta la sua evidenza l'analogia con il condominio negli edifici caratterizzato dalla coesistenza delle proprietà solitarie sulle singole unità immobiliari (appartamenti, uffici, negozi) con la comproprietà sulle parti comuni che sono al servizio delle singole unità immobiliari (tetti, scale, cortili, strade di accesso, ecc.).” (Notaio Persona_1
-Convegno telematico Roma 2.12.2015). Da ciò ne discende che anche nel consorzio per l'urbanizzazione non è riscontrabile un'autonomia patrimoniale perfetta né una soggettività giuridica, per cui l'attività giuridica dell'amministratore del comporta l'acquisto di diritti ed obblighi Parte_2
direttamente in capo ai singoli consorziati, con conseguente applicabilità, nel caso di specie, dell'art 63 disp. Att. C.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 3 di 4 rigetta l'opposizione; condanna in persona del legale rappresentante, alla rifusione delle Parte_1 spese di giudizio in favore dell'opposto che liquida in € 2.600,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, spese generali 15%
Perugia, 14 marzo 2025 Il Giudice
dott. Giulio Berti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulio Berti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 737/2024 promossa da:
(PI ), con sede legale in Perugia, in persona del suo Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pt, sig. (CF ) residente in Pe-rugia e ivi Controparte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Via XIV Settembre n. 73, presso lo studio legale dell'Avv. Luca Ceccarelli
) che lo rappresenta e difende ATTORE/I C.F._2
(CF ) rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Seppoloni ed CP_2 C.F._3 elettivamente domiciliato presso lo Studio del difensore in Perugia, Piazza IV Novembre 36
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per l'opponente:
In via preliminare
- Previo accertamento circa l'assoluto difetto di legittimazione passiva in capo alla
[...]
dichiarare assolutamente illegittima ed improcedibile l'opposta iniziativa Parte_1 esecutiva, ingiustamente promossa nei confronti dell'attrice, in quanto l'Avv. non risulta CP_2 titolare di alcun diritto a procedere esecutivamente in danno dell'opponente;
In via principale
- Previo accertamento circa l'assoluto difetto di qualsivoglia diritto a procedere esecutivamente nei confronti della dichiarare l'Avv. ai sensi e per gli effetti Parte_1 CP_2 previsti dall'art. 2615, Comma I, c.c. e/o 38 c.c., non legittimato a sottoporre ad esecuzione forzata il patrimonio dell'opponente, con conseguente obbligo di restituzione di ogni importo assegnato;
pagina 1 di 4 - Previo accertamento circa l'assoluta inefficacia del titolo esecutivo nei confronti della
[...]
dichiarare l'improcedibilità e/o la nullità e/o inefficacia del precetto notificato Parte_1 in data 09.02.2023 e del successivo pignoramento R.g. es. mob. 482/2023, in quanto l'Avv. CP_2
ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 2615, Comma I, c.c. e/o 38 c.c., non risulta titolare di
[...]
alcun diritto a procedere esecutivamente nei confronti dell'opponente, con conseguente obbligo di restituzione di ogni importo assegnato;
Vittoria di anticipazioni, compensi e spese generali, oltre C.p.A. ed I.v.a. come per legge.
Per l'opposto:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
In via preliminare:
- respingere la richiesta della di sospensione della procedura esecutiva Parte_1
mobiliare presso terzi iscritta presso il Tribunale Civile di Perugia al R.G.E. n. 482/2023, in quanto inammissibile, improponibile e/o comunque infondata in fatto e in diritto per i motivi di cui al paragrafo 4) della narrativa del presente atto.
Nel merito:
- rigettare integralmente tutte le domande avanzate dalla sia in via Parte_1
preliminare che in via principale in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto con vittoria delle spese di lite
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che contro i titoli di formazione giudiziale possono essere proposte opposizioni fondate solo su fatti estintivi o impeditivi successivi alla sua formazione (Cass. 30.11.05 n 26089) e che non implichino un riesame, da parte del giudice dell'opposizione, della legittimità (sia relativa al merito sia relativa al rispetto delle regole processuali) della formazione del titolo, essendo questi motivi rimessi alla valutazione del giudice dell'impugnazione del provvedimento giudiziale che costituisce titolo esecutivo (Cass. 29.11.96 n. 10650). Se il titolo di formazione giudiziale è già passato in giudicato, possono essere solo fatti valere fatti estintivi successivi alla formazione del giudicato (Cass 25.3.99 n
2822). Ciò premesso, nel presente giudizio deve essere verificata esclusivamente la legittimità dell'intrapresa procedura esecutiva nei confronti della società opponente in virtù del decreto ingiuntivo emesso in danno del . Il consorzio di urbanizzazione – diversamente da altri tipi Parte_2 di consorzio che hanno ricevuto un'espressa disciplina da parte del Codice Civile -è una figura atipica,
pagina 2 di 4 non esistendo una disciplina specifica che li regolamenti. “ La giurisprudenza della Cassazione ha preso atto della mancanza di una disciplina specifica dei consorzi di urbanizzazione e della necessità di fare riferimento alla disciplina degli istituti affini, nei limiti della compatibilità con le caratteristiche di realità dei consorzi, ed ha valorizzato al massimo l'autonomia privata. Secondo il pensiero consolidato della Suprema Corte, i consorzi costituiscono figure atipiche, caratterizzate dall'esistenza di una stabile organizzazione di soggetti coordinati al raggiungimento di uno scopo non lucrativo e presentano, quindi, i tratti essenziali delle associazioni non riconosciute. Si precisa, però, che tale impostazione non risolve il problema della normativa applicabile perché, accanto all'innegabile connotato associativo, i consorzi di urbanizzazione evidenziano anche un forte profilo di realità in quanto inserendosi con il loro acquisto nel sodalizio e beneficiando dei vantaggi dal medesimo offerti, gli associati assumono nel contempo una serie di doveri ricollegati in via immediata e diretta alla proprietà dei singoli beni e di quelli eventualmente comuni. Tale complessità di struttura rende parimenti insoddisfacenti sia le teorie che propugnano l'applicazione generalizzata delle norme sulle associazioni non riconosciute sia le teorie che propendono, invece, per il ricorso alle sole disposizioni in tema di comunione e condominio…Elementi costitutivi del consorzio di urbanizzazione sono la presenza di un'organizzazione di soggetti accomunati dal fatto di essere proprietari esclusivi di un lotto edificabile o di una costruzione, compresi in un comparto edificatorio, e l'esigenza comune di realizzare, gestire e mantenere parti comuni quali opere di urbanizzazione, impianti, costruzioni, ecc. Abbiamo, da una parte, un'organizzazione di soggetti che perseguono uno scopo comune;
dall'altra parte, un collegamento reale tra appartenenza all'organizzazione e proprietà di un bene alla cui valorizzazione è preordinata tutta l'attività dell'organizzazione. Appare in tutta la sua evidenza l'analogia con il condominio negli edifici caratterizzato dalla coesistenza delle proprietà solitarie sulle singole unità immobiliari (appartamenti, uffici, negozi) con la comproprietà sulle parti comuni che sono al servizio delle singole unità immobiliari (tetti, scale, cortili, strade di accesso, ecc.).” (Notaio Persona_1
-Convegno telematico Roma 2.12.2015). Da ciò ne discende che anche nel consorzio per l'urbanizzazione non è riscontrabile un'autonomia patrimoniale perfetta né una soggettività giuridica, per cui l'attività giuridica dell'amministratore del comporta l'acquisto di diritti ed obblighi Parte_2
direttamente in capo ai singoli consorziati, con conseguente applicabilità, nel caso di specie, dell'art 63 disp. Att. C.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 3 di 4 rigetta l'opposizione; condanna in persona del legale rappresentante, alla rifusione delle Parte_1 spese di giudizio in favore dell'opposto che liquida in € 2.600,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, spese generali 15%
Perugia, 14 marzo 2025 Il Giudice
dott. Giulio Berti
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