TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/12/2025, n. 1728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1728 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G.V.G. 2474/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2474 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: divorzio congiunto - scioglimento matrimonio promossa con ricorso
DA
(nato a [...] il [...] C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. GARZIA FRANCESCA presso la quale elettivamente domicilia in Ercolano alla Via Winckelmann n.9
E
(nata a [...] il [...] C.F. ) rappresentata e Parte_2 C.F._2 difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. ESPOSITO PASQUALE presso il quale elettivamente domicilia in Massa di Somma (NA) alla Via Conte Piromallo n.67
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04.02.2025 e , Parte_1 Parte_2 premettevano di aver contratto matrimonio a Cercola (NA) il 13.11.2010 e che dalla loro unione erano nati quattro figli: (2.2.2005) e (15.04.2006), entrambi Per_1 Persona_2 maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e (24.04.2008) e (7.06.2011) Per_3 Per_4
1 per i quali era stato dichiarato lo stato di adottabilità dal TPM di Napoli con sentenza resa in data
5.11.2015 e confermata dalla Corte Di Appello di Napoli con sentenza del 19.2.2018. I ricorrenti aggiungevano di essersi separati in forza di sentenza n. 803 resa dal Tribunale di Nola il 4.6.2020 e che da quando furono autorizzati dal Presidente del Tribunale di Nola a vivere separati, la comunione materiale e spirituale non si era tra loro ricostituita. Chiedevano pertanto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio (rectius: lo scioglimento del matrimonio) senza null'altro prevedersi.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Dopo un rinvio resosi necessario onde consentire alle parti di produrre il passaggio in giudicato della sentenza resa dalla Corte di Appello che aveva confermato lo stato di adottabilità dei quattro figli dichiarata in primo grado dal TPM di Napoli, all'udienza del 27.11. 2025 i difensori delle parti chiedevano accogliersi il ricorso.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorso oltre un anno dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di
Nola nel procedimento di separazione giudiziale concluso con sentenza passata in giudicato, come da attestazione depositata agli atti e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in man- canza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In mancanza di ulteriori domande e tenuto conto di quanto riportato in ricorso in ordine all'autosufficienza economica raggiunta dai primi due figli e alla definitività della sentenza che ha pronunciato lo stato di adottabilità di tutti i figli, nessun'altra statuizione va adottata dal Collegio.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto promosso da e Parte_1 Pt_2
, così provvede:
[...]
• dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato da e Parte_1 Pt_2
a Cercola (NA) il 13.11.2010 (atto n. 8,parte I, S.Ufficio 2 reg. Atti Matrimonio
[...]
2 anno 2010 );
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cercola (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art.152 septies disp. att. c. p.c.;
• nulla per le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 28.11.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2474 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: divorzio congiunto - scioglimento matrimonio promossa con ricorso
DA
(nato a [...] il [...] C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. GARZIA FRANCESCA presso la quale elettivamente domicilia in Ercolano alla Via Winckelmann n.9
E
(nata a [...] il [...] C.F. ) rappresentata e Parte_2 C.F._2 difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. ESPOSITO PASQUALE presso il quale elettivamente domicilia in Massa di Somma (NA) alla Via Conte Piromallo n.67
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04.02.2025 e , Parte_1 Parte_2 premettevano di aver contratto matrimonio a Cercola (NA) il 13.11.2010 e che dalla loro unione erano nati quattro figli: (2.2.2005) e (15.04.2006), entrambi Per_1 Persona_2 maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e (24.04.2008) e (7.06.2011) Per_3 Per_4
1 per i quali era stato dichiarato lo stato di adottabilità dal TPM di Napoli con sentenza resa in data
5.11.2015 e confermata dalla Corte Di Appello di Napoli con sentenza del 19.2.2018. I ricorrenti aggiungevano di essersi separati in forza di sentenza n. 803 resa dal Tribunale di Nola il 4.6.2020 e che da quando furono autorizzati dal Presidente del Tribunale di Nola a vivere separati, la comunione materiale e spirituale non si era tra loro ricostituita. Chiedevano pertanto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio (rectius: lo scioglimento del matrimonio) senza null'altro prevedersi.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Dopo un rinvio resosi necessario onde consentire alle parti di produrre il passaggio in giudicato della sentenza resa dalla Corte di Appello che aveva confermato lo stato di adottabilità dei quattro figli dichiarata in primo grado dal TPM di Napoli, all'udienza del 27.11. 2025 i difensori delle parti chiedevano accogliersi il ricorso.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorso oltre un anno dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di
Nola nel procedimento di separazione giudiziale concluso con sentenza passata in giudicato, come da attestazione depositata agli atti e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in man- canza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In mancanza di ulteriori domande e tenuto conto di quanto riportato in ricorso in ordine all'autosufficienza economica raggiunta dai primi due figli e alla definitività della sentenza che ha pronunciato lo stato di adottabilità di tutti i figli, nessun'altra statuizione va adottata dal Collegio.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto promosso da e Parte_1 Pt_2
, così provvede:
[...]
• dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato da e Parte_1 Pt_2
a Cercola (NA) il 13.11.2010 (atto n. 8,parte I, S.Ufficio 2 reg. Atti Matrimonio
[...]
2 anno 2010 );
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cercola (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art.152 septies disp. att. c. p.c.;
• nulla per le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 28.11.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
3