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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 26/05/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott. Eugenio Bolondi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 470/2025 vg promosso dai coniugi:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._1
GALEOTTI DIEGO
C.F. , con il patrocinio dell'avv. GALEOTTI CP_2 C.F._2
DIEGO
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il
07/02/2025 dai coniugi predetti;
pagina 1 di 7
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, il 10/06/2014, innanzi al presidente del Tribunale di Modena
nella procedura di separazione consensuale RG.N. 2068/2014, omologata con decreto del
18/06/2014;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“ 1) le parti vivranno separate con l'obbligo del reciproco rispetto, libere di fissare la loro residenza e domicilio ove riterranno opportuno, fermo l'obbligo di comunicarsi reciprocamente ogni eventuale cambiamento di residenza e/o domicilio sino a quando il figli non avrà raggiunto la maggiore età; Per_1
2) il figlio minore è affidato in forma condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1
collocazione prevalente dello stesso presso l'abitazione della madre, con la quale pagina 2 di 7 continuerà ad abitare, ove conserverà la residenza anagrafica. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale ed assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per il figlio relativamente all'educazione, all'istruzione, alla crescita ed alla salute, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. Per le decisioni su questioni relative all'ordinaria conduzione di vita del figlio i genitori eserciteranno la potestà genitoriale separatamente;
3) l'immobile costituente la casa coniugale, sito in Mirandola (MO) Via Posta n. 56, è
assegnato alla IG.ra la quale continuerà ad abitarvi unitamente al figlio CP_2
minore sino a quando il medesimo non avrà raggiunto l'indipendenza Per_1
economica;
4) il padre potrà incontrare e tenere presso di sé il figlio minor , previo accordo Per_1
con la madre, ogni qualvolta lo desideri, compatibilmente con gli impegni scolastici,
parascolastici, sportivi e ricreativi del medesimo;
-il padre potrà, inoltre, tenere con sé il figlio minore due fine settimana alternati al mese,
dal sabato mattina alla domenica sera dopo cena, quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
-in occasione delle festività natalizie e pasquali, salvo diversi accordi, il padre trascorrerà
con il figlio il giorno di Natale e il giorno di Pasqua ad anni alterni, inoltre sia durante le vacanze scolastiche natalizie, che durante la vacanze scolastiche pasquali il figlio minore trascorrerà con ciascun genitore un egual periodo;
-durante le vacanze scolastiche estive il padre potrà trascorrere con il figlio un periodo di
15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
pagina 3 di 7 5) a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio , il IG. Per_1 CP_1
corrisponderà alla IG.ra la somma mensile di € 250,00
[...] CP_2
(duecentocinquanta/00), entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora già noto al IG. detta CP_2 CP_1
somma mensile sarà annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati;
6) le spese straordinarie relative al figlio, non rientranti nel contributo mensile di mantenimento, saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50% (cinquanta per cento) ciascuno, secondo lo schema del Protocollo in uso presso il Tribunale di Modena
che di seguito si riporta:
.spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d)
tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del Servizio
Sanitario Nazionale;
.spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
.spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
pagina 4 di 7 .spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
.spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)
tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
.spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax ecc) dovrà
manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
7) La IG.ra percepirà l'Assegno Unico e Universale per i figli a carico nella CP_2
misura del 100% del predetto;
8) I genitori si impegnano reciprocamente a compiere ogni formalità necessaria affinché
entrambi possano usufruire delle detrazioni fiscali per il minore nella misura del 50%
ciascuno;
9) i signori e convengono che le rate mensili del mutuo CP_1 CP_2
ipotecario cointestato, gravante sull'immobile costituente la casa coniugale di proprietà
pagina 5 di 7 comune, sito in Mirandola (MO) Via Posta n. 56, continueranno ad essere pagate al 50%
da entrambe le parti e pertanto i signori e si obbligano a CP_1 CP_2
corrispondere alla banca la quota parte pari al 50% ciascuno dei ratei mensili del predetto mutuo sino all'estinzione dello stesso;
10) l'autovettura Citroen C3 Picasso, Tg. EX016MT intestata al IG. e CP_1
l'autovettura Citroen C3 Tg. FZ349TZ intestata alla IG.ra rimarranno CP_2
assegnati in proprietà esclusiva a ciascuna parte intestataria del veicolo;
11) le parti dichiarano, reciprocamente, di rinunciare a richiedersi contributi per il proprio personale mantenimento, essendo economicamente autosufficienti e provvedendo ciascuno di essi al soddisfacimento delle proprie personali esigenze di vita;
12) le parti prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei propri passaporti per l'estero e/o di ogni altra documentazione valida per l'espatrio, anche per il figlio minor;
Per_1
13) le parti si danno reciprocamente atto che con il presente accordo hanno regolamentato e definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale e/o non patrimoniale e pertanto dichiarano di nulla aver più a pretendere l'uno dall'altra per qualsiasi ragione e/o titolo ad eccezione delle obbligazioni assunte con il presente atto.
14) per tutto quanto non previsto e per quanto possa sopravvenire, le parti si impegnano a prestarsi la più leale collaborazione per la risoluzione di ogni eventuale vertenza;
15) le spese legali del presente procedimento sono a carico di entrambi le parti nella misura del 50% ciascuna. ”
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in MIRANDOLA
pagina 6 di 7 (MO) il 23/09/2001 fra nato a [...] il [...] e CP_1
nata a [...] il [...] alle condizioni sopra CP_2
trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MIRANDOLA (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 2001 Atto n. 54 Parte II Serie A
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della prima sezione civile in data
21/05/2025
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
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