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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 28/05/2025, n. 1879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1879 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I Civile, composto dai Signori Magistrati
dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
dott. Simone Iannone Giudice
dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G. 100/2022 vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Maria Parte_1 C.F._1
Teresa Saporito, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Controparte_1 C.F._2
Garofalo, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione giudiziale dei coniugi.
Conclusioni: come da rispettivi atti introduttivi e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente l'8.01.2022 il ricorrente dopo aver premesso: di aver contratto matrimonio con la resistente il 12.05.2001 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio presso il Comune di Cava de' Tirreni, al n.45, p. I, s. A, anno 2001); che dal matrimonio nascevano le figlie (24.06.2002) e (03.01.2005); che la vita coniugale, nel corso del Per_1 Per_2
tempo, era divenuta intollerabile, essendosi manifestati aspri ed insanabili contrasti che avevano fatto venir meno l'affectio maritalis alla base dell'armonico sviluppo della famiglia;
che il ricorrente, nonostante la cessazione della convivenza avvenuta nell'agosto del 2021, non si era mai sottratto ai propri obblighi di assistenza morale e materiale della famiglia, corrispondendo la somma di euro
800,00 per il mantenimento delle figlie e provvedendo al pagamento delle utenze della casa familiare;
che il ricorrente, dipendente della Tecnocap, percepiva uno stipendio di circa €. 4.000,00 mensili su cui gravava il canone di locazione dell'appartamento ove aveva trasferito la propria dimora ammontante ad € 650,00 mensili;
che la resistente svolgeva la professione di insegnante con uno stipendio mensile di € 1.800,00 e beneficiava del godimento della casa coniugale di proprietà del marito;
chiedeva all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ 1) dichiarare la separazione giudiziale tra i coniugi e con addebito a carico di Parte_1 Controparte_1 quest'ultima; 2) assegnare la casa coniugale, sita in Cava de' Tirreni (SA) alla via G. Bassi n. 3, alla IG.ra per conviverci con le figlie maggiorenne ma non economicamente Controparte_1 Per_1
autosufficiente, e la IA ancora minorenne;
valutando adeguatamente nella Per_2 regolamentazione dei rapporti economici il relativo vantaggio che ne consegue per l'assegnataria, e il conseguente onere di cui il soggetto estromesso dal godimento del bene di sua esclusiva proprietà deve gravarsi per la spesa del canone di locazione di un altro appartamento ( €. 650,00 mensili) e degli ulteriori connessi esborsi;
3) affidare congiuntamente la IA ad entrambi i Per_2
genitori, con esercizio della responsabilità genitoriale separato per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza della minore presso di loro , e con collocazione privilegiata presso la madre;
i tempi di permanenza della IA diciasettenne presso il padre saranno determinati di comune accordo con lo stesso;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute andranno adottate di comune accordo tra i genitori;
4) disporre che il padre provveda in forma diretta e per capitoli di spesa al mantenimento della IA , ed in subordine determinare in una somma non superiore ad € 400,00, con Per_2 il correttivo dell'ISTAT annuale, il contributo al mantenimento indiretto della IA che Per_2
il IG. verserà alla moglie entro il cinque di ogni mese;
5) porre a carico di entrambi Parte_1
i genitori, nella quota del 50% le spese scolastiche/universitarie, mediche, e straordinarie deputate
a far fronte alle eIGenze della IA;
6) disporre che il padre e la madre provvedano in Per_2
forma diretta e per capitoli di spesa al mantenimento della IA , ed in subordine determinare Per_1 in una somma non superiore ad € 400,00, con il correttivo dell'ISTAT annuale, il contributo al mantenimento che il padre verserà direttamente alla IA , a mezzo bonifico bancario, entro Per_1 il giorno 5 di ogni mese, oltre il 50% delle spese universitarie, mediche e straordinarie deputate a far fronte alle sue eIGenze;
7) respingere ogni richiesta di ordine economico in favore della resistente;
8) con vittoria di spese e competenze di causa.”
Instaurato il contraddittorio, con memoria difensiva si costituiva la resistente la Controparte_1 quale, nel contestare l'avverso dedotto, infondato in fatto ed in diritto, non si opponeva alla richiesta di separazione, anzi ne chiedeva l'addebito al ricorrente;
precisava che, dopo il matrimonio e la nascita delle figlie, la vita della coppia, nonostante le difficoltà quotidiane, procedeva serenamente, tuttavia, nel 2017 il ricorrente veniva colpito da un problema di salute;
nondimeno, la consorte continuava ad essere vicina al marito mostrandogli affetto;
che nel luglio 2021, durante una vacanza, il ricorrente confessava, dapprima alla moglie e poi anche alle figlie, di non amarla più e di voler intraprendere una vita sentimentale con la nuova compagna;
che a seguito della separazione di fatto, il ricorrente continuava a pagare le bollette della casa familiare e provvedeva a versare direttamente alle figlie l'importo di euro 400,00 in favore di ciascuna;
nondimeno, allorquando la moglie si recava in banca per visionare il conto personale condiviso, scopriva che, nonostante 22 anni di lavoro ed una eredità di circa 200.000 euro, sul conto era rimasta poca liquidità; precisava che il , manager Pt_1
di successo di una solida azienda cavese, percepiva un reddito annuo complessivo di circa 80.000 euro, mentre la stessa, insegnante di inglese, un reddito di circa 29.000 euro annui;
che, pertanto, in ordine al mantenimento delle figlie, di cui una maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, il padre avrebbe dovuto versare alla madre l'importo mensile di euro 2.000,00, ( 1.000,00 euro in favore di ciascuna), oltre al mantenimento in proprio favore nella misura di euro 500,00 mensili;
ciò posto, chiedeva che il Tribunale adito, di accogliere le seguenti conclusioni: “1) Dichiarare la separazione dei coniugi, con conseguente autorizzazione degli stessi a vivere separati con addebito della stessa al IG. , per condotte contrarie ai doveri coniugali;
2) assegnare la casa Parte_1 coniugale sita in Cava de' Tirreni alla via Bassi n 3 alla IG.ra , con tutti i mobili e gli CP_1
arredi ivi presenti;
3) Affidare la IA minore , ad entrambi i genitori con fissazione della Per_2
dimora abituale presso la madre, con cui continueranno a vivere , e diritto di visita del padre ogni quando lo vorrà e cmq non meno di un giorno infrasettimanale e week end alternati , salvo preavviso
e rispetto delle eIGenze scolastiche, nonché festività alternate;
nonché almeno due settimane nel periodo estivo da concordarsi con la IG.ra di anno in anno;
4) Disporre che il IG. CP_1 Pt_1
contribuisca per il mantenimento indiretto della IA minore e della IA maggiorenne non economicamente autosufficiente con la somma di euro 2000,00, ossia 1000,00 per ognuno, da versare entro il giorno 10 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT o con altra somma che il Giudice ritenga più equa;
5) Disporre che i coniugi contribuiscano inoltre a tutte le spese straordinarie per figli (visite specialistiche, acquisto libri scolastici, tasse scolastiche, attività ginniche o extrascolastiche gestione auto, animali d'affezione) che si dovessero rendere necessarie previo accordo nella misura del 70% per il IG. e 30% per la IG.ra , attesa Pt_1 CP_1
l'evidente disparità reddituale;
6) Disporre che il IG. corrisponda, entro il giorno 10 di Pt_1 ogni mese, alla IG.ra , a titolo di mantenimento, la somma di € 500,00 (cinquecento/00), CP_1
da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, o altra somma ritenuta dal Giudice più equa;
7) condannare il IG. al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio da Pt_1 distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c; In via istruttoria, si chiede sin d'ora, indagine tributaria sui redditi del IG. ”. Parte_1
Preso atto del fallimento del tentativo di riconciliazione delle parti, assunti i provvedimenti provvisori, giusta ordinanza del 19.12.2022 (successivamente riformata, in parziale accoglimento del reclamo promosso dalla resistente, con la previsione dell'incremento dell' assegno di mantenimento,
a carico di , ed in favore delle figlie da 800,00 euro mensili a 1.200,00 euro mensili, Parte_1
con ripartizione delle spese straordinarie, in loro favore, nella misura del 70 % a carico del padre e del restante 30 % a carico della madre) -, la causa veniva rinviata davanti al giudice istruttore per il prosieguo. In corso di causa, in accoglimento delle richieste formulate, veniva emessa sentenza non definitiva sullo status con successiva rimessione del giudizio in istruttoria previa concessione dei termini ex art. 183, comma 6 c.p.c.. Rigettate le richieste di prova articolate dalle parti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.1.2025.
Con ordinanza del 19.02.2025 il Giudicante rimetteva la causa al Collegio per la decisione ed all'uopo concedeva alle parti i termini ordinari ex art. 190 c.p.c..
Orbene, tanto premesso e richiamato, la domanda di separazione giudiziale è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Come noto, l'istituto della separazione giudiziale costituisce un rimedio ad uno stato di fatto di particolare gravità, che si concretizza in una serie di circostanze e comportamenti idonei ad evidenziare una situazione di intollerabilità nella prosecuzione della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile. Come ha chiarito la Suprema Corte, “… a tale fine non
è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale in una sola delle parti” (cfr. Cass., sez. I, 10.6.1992, n. 7148).
Nel caso di specie, risulta provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, hanno cessato la coabitazione, mai più ripresa;
dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dal dato obiettivo del fallimento del tentativo di riconciliazione ma anche e soprattutto dalla condotta processuale, dalle difese e dalle domande formulate, in particolare quelle di addebito reciprocamente formulate, si evince che la prosecuzione del rapporto di coniugio non sia più perseguibile. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass.
Civ., sez. I, 30 gennaio 2013, n. 2183).
Tanto evidenziato, con riferimento alla domanda di addebito formulata da entrambe le parti la stessa risulta infondata e va rigettata per quanto di seguito esposto
In punto di diritto deve rilevarsi che ai fini dell'addebitabilità della separazione ad uno dei coniugi il
Giudice deve verificare se la violazione dei doveri derivanti dal matrimonio sia ingiustificata ovvero, al contrario, se essa si ponga quale reazione di difesa di altro interesse meritevole di tutela. A tal fine, pertanto, non può tenersi conto della singola condotta del coniuge al quale si ritiene addebitabile la separazione, ma occorre procedere ad una valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascuno dei coniugi (cfr. Cass. 279/00, 3511/94), che trova però un limite nell'ipotesi in cui i fatti costituiscano trasgressione di norme di condotta inderogabili, in alcun modo giustificabili come reazione o ritorsione ai comportamenti dell'altro, in quanto si traducano nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'integrità fisica, morale e sociale, e la dignità (cfr. Cass.
15101/04). Solo al verificarsi di detto comportamento non è pertanto possibile procedere ad una compensazione delle responsabilità.
Secondo l'ormai consolidata giurisprudenza la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla mera violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c. a carico di ciascuno dei coniugi, essendo invece necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata e in conseguenza di una intollerabilità della convivenza, abbia viceversa assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (cfr. Cass. n. 9877/06, n. 14840/2006, n.12383/05).
Alla luce delle superiori premesse, nel caso di specie, va esclusa la pronuncia di addebito.
Invero, in base alla prospettazione delle parti sul punto, come riportata in premessa, non supportata da alcun dato probatorio, se da un lato si evince chiaramente che, negli ultimi anni della vita coniugale, si era di fatto progressivamente manifestata una condizione di marcato distacco tra i due coniugi, con il conseguente inveramento tra gli stessi di una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, dall'altro lato non risulta allegato il decisivo elemento costituito ovvero uno specifico comportamento ascrivibile ad una delle parti quale esclusiva causa efficiente della rottura della comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza potendosi, al contrario, ritenere che le condotte imputate a da ciascuna parte nei confronti dell'altra siano state in realtà la manifestazione esteriore della già preesistente situazione di deterioramento del rapporto coniugale.
Quanto alle questioni accessorie alla pronuncia separativa, vanno confermate le disposizioni di cui all'ordinanza presidenziale in ordine alla assegnazione della casa familiare alla resistente con la quale dimorano le figlie, entrambe maggiorenni, non economicamente indipendenti.
Va, altresì, confermato l'importo riconosciuto dalla Corte d'Appello di Salerno, in parziale accoglimento del reclamo promosso dalla resistente, a titolo di assegno di mantenimento in favore delle figlie maggiorenni, non economicamente indipendenti, da porre a carico di parte ricorrente.
Al riguardo va rilevato che “l'obbligo di mantenimento della prole è autonomo per ogni genitore e va calcolato in ragione delle sostanze di ciascuno” (Cass. civ. 06.07.2012 n. 11414) e ciò IGnifica che il dovere di provvedere ai propri figli, derivante dal rapporto stesso di filiazione, secondo il principio di proporzionalità, è indipendente dalle capacità economiche dell'altro genitore.
Ai fini della quantificazione del contributo per il mantenimento della prole, il riferimento contenuto dall'art. 316 bis c.c.. alle capacità di lavoro professionale o casalingo tende a valorizzare le accertate potenzialità reddituali dei genitori imponendo al Giudice di non fermarsi ad esaminare il reddito attuale in quanto sussiste un dovere dei genitori di attivarsi per assicurare alla prole le indispensabili risorse per vivere in modo dignitoso, sicché in simili casi la misura dell'assegno va stabilita con riferimento prioritario alle essenziali eIGenze dei figli.
Nel caso di specie, in ordine alla capacità reddituale del genitore non collocatario, si deve considerare il reddito complessivo del ricorrente, dipendente della Tecnocap, (con uno stipendio di circa €.
4.000,00 mensili) ammontante, per l'anno 2018, ad euro 79.397,00; per l'anno 2019 ad euro
81.602,00; per l'anno 2020 ad euro 30.161,00, il quale possiede, altresì, immobili, percepisce redditi di locazione e sostiene mensilmente il pagamento del canone di locazione dell'immobile ove dimora per l'importo di euro 650,00.
Quanto alla capacità reddituale della resistente bisogna considerare il reddito complessivo della medesima per l'anno 2019 di euro 31.646,00; per l'anno 2020 di euro 29.981,00, per l'anno 2021 di euro 29.350,00, oltre alla titolarità di cespiti immobiliari in capo alla medesima.
Risulta, pertanto, congruo confermare, a carico del ricorrente, l'importo del contributo mensile per il mantenimento di entrambe le figlie maggiorenni, non economicamente indipendenti, nella misura complessiva di € 1.200,00, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al contributo del
70% per le spese straordinarie. Per quel che riguarda la domanda spiegata da di mantenimento in proprio favore, Controparte_1 deve osservarsi, in via generale, che l'art. 156, comma primo, C.C. dispone che “il Giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”. Come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, è ormai ius receptum il principio secondo cui al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi (come recentemente ribadito in Cass., sez. I, 16/05/2017 n. 12196: “L'obbligo di assistenza materiale trova di regola attuazione nel riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore del coniuge che versa in una posizione economica deteriore e non è in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi. Sotto tale profilo, con l'espressione 'redditi adeguati' la norma ha inteso riferirsi al tenore di vita consentito dalle possibilità economiche dei coniugi;
tale dato, non ricorrendo la condizione ostativa dell'addebito della separazione, richiede un'ulteriore verifica per appurare se i mezzi economici di cui dispone il coniuge richiedente gli consentano o meno di conservare tale tenore di vita. L'esito negativo di detto accertamento impone, poi, di procedere a una valutazione comparativa dei mezzi di cui dispone ciascun coniuge, nonché di particolari circostanze, quali, ad esempio, la durata della convivenza”; cfr., altresì, Cass., sent. n.
5443 del 27 febbraio 2008: “per il sorgere del diritto all'assegno di mantenimento in favore del coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, è necessario sia che questi risulti privo di adeguati redditi propri, vale a dire di redditi che gli consentano un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio, sia che sussista una disparità di posizioni economiche tra gli stessi coniugi”).
Nel caso di specie, stante l'insussistenza di un IGnificativo squilibrio nei redditi dei coniugi, entrambi lavoratori, e dell'adeguatezza dei redditi propri percepiti dalla moglie, non ricorrono i presupposti per il riconoscimento del contributo di mantenimento in suo favore.
Tenuto conto delle complessive ragioni della decisione, ricorrono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese processuali del presente giudizio, oltre quelle afferenti la fase del reclamo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, così provvede: pronuncia la separazione giudiziale tra (C.F. e Parte_1 C.F._1 CP_1
(C.F. , sposatisi il 12.05.2001 (atto trascritto nel registro degli atti di
[...] C.F._2 matrimonio presso il Comune di Cava de' Tirreni, al n.45, p. I, s. A, anno 2001); rigetta le reciproche domande di addebito formulate dalle parti;
revoca le statuizioni concernenti l'affidamento ed il collocamento della IA in quanto Per_2
nelle more del giudizio divenuta maggiorenne;
assegna la casa coniugale alla resistente presso la quale dimorano le figlie maggiorenni, non economicamente indipendenti;
pone a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie maggiorenni, non economicamente indipendenti, per l'importo mensile complessivo di € 1.200,00, da corrispondere alla resistente entro i primi cinque giorni del mese, annualmente rivalutabile in base agli indici
ISTAT, oltre al contributo, per il 70% a carico del padre e per il restante 30% a carico della madre, delle spese straordinarie in favore delle medesime;
rigetta la domanda di mantenimento formulata dalla resistente in proprio favore;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti, anche quelle concernenti la fase di reclamo;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cava de' Tirreni per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 152 septies disp. att. c.p.c. d.lgs. 149/2022 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n.
7 Ord. Stato civile.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di conIGlio del 22.5.2025.
Il Presidente rel.
Dott.ssa Enrica de Sire
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I Civile, composto dai Signori Magistrati
dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
dott. Simone Iannone Giudice
dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G. 100/2022 vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Maria Parte_1 C.F._1
Teresa Saporito, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Controparte_1 C.F._2
Garofalo, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione giudiziale dei coniugi.
Conclusioni: come da rispettivi atti introduttivi e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente l'8.01.2022 il ricorrente dopo aver premesso: di aver contratto matrimonio con la resistente il 12.05.2001 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio presso il Comune di Cava de' Tirreni, al n.45, p. I, s. A, anno 2001); che dal matrimonio nascevano le figlie (24.06.2002) e (03.01.2005); che la vita coniugale, nel corso del Per_1 Per_2
tempo, era divenuta intollerabile, essendosi manifestati aspri ed insanabili contrasti che avevano fatto venir meno l'affectio maritalis alla base dell'armonico sviluppo della famiglia;
che il ricorrente, nonostante la cessazione della convivenza avvenuta nell'agosto del 2021, non si era mai sottratto ai propri obblighi di assistenza morale e materiale della famiglia, corrispondendo la somma di euro
800,00 per il mantenimento delle figlie e provvedendo al pagamento delle utenze della casa familiare;
che il ricorrente, dipendente della Tecnocap, percepiva uno stipendio di circa €. 4.000,00 mensili su cui gravava il canone di locazione dell'appartamento ove aveva trasferito la propria dimora ammontante ad € 650,00 mensili;
che la resistente svolgeva la professione di insegnante con uno stipendio mensile di € 1.800,00 e beneficiava del godimento della casa coniugale di proprietà del marito;
chiedeva all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ 1) dichiarare la separazione giudiziale tra i coniugi e con addebito a carico di Parte_1 Controparte_1 quest'ultima; 2) assegnare la casa coniugale, sita in Cava de' Tirreni (SA) alla via G. Bassi n. 3, alla IG.ra per conviverci con le figlie maggiorenne ma non economicamente Controparte_1 Per_1
autosufficiente, e la IA ancora minorenne;
valutando adeguatamente nella Per_2 regolamentazione dei rapporti economici il relativo vantaggio che ne consegue per l'assegnataria, e il conseguente onere di cui il soggetto estromesso dal godimento del bene di sua esclusiva proprietà deve gravarsi per la spesa del canone di locazione di un altro appartamento ( €. 650,00 mensili) e degli ulteriori connessi esborsi;
3) affidare congiuntamente la IA ad entrambi i Per_2
genitori, con esercizio della responsabilità genitoriale separato per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza della minore presso di loro , e con collocazione privilegiata presso la madre;
i tempi di permanenza della IA diciasettenne presso il padre saranno determinati di comune accordo con lo stesso;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute andranno adottate di comune accordo tra i genitori;
4) disporre che il padre provveda in forma diretta e per capitoli di spesa al mantenimento della IA , ed in subordine determinare in una somma non superiore ad € 400,00, con Per_2 il correttivo dell'ISTAT annuale, il contributo al mantenimento indiretto della IA che Per_2
il IG. verserà alla moglie entro il cinque di ogni mese;
5) porre a carico di entrambi Parte_1
i genitori, nella quota del 50% le spese scolastiche/universitarie, mediche, e straordinarie deputate
a far fronte alle eIGenze della IA;
6) disporre che il padre e la madre provvedano in Per_2
forma diretta e per capitoli di spesa al mantenimento della IA , ed in subordine determinare Per_1 in una somma non superiore ad € 400,00, con il correttivo dell'ISTAT annuale, il contributo al mantenimento che il padre verserà direttamente alla IA , a mezzo bonifico bancario, entro Per_1 il giorno 5 di ogni mese, oltre il 50% delle spese universitarie, mediche e straordinarie deputate a far fronte alle sue eIGenze;
7) respingere ogni richiesta di ordine economico in favore della resistente;
8) con vittoria di spese e competenze di causa.”
Instaurato il contraddittorio, con memoria difensiva si costituiva la resistente la Controparte_1 quale, nel contestare l'avverso dedotto, infondato in fatto ed in diritto, non si opponeva alla richiesta di separazione, anzi ne chiedeva l'addebito al ricorrente;
precisava che, dopo il matrimonio e la nascita delle figlie, la vita della coppia, nonostante le difficoltà quotidiane, procedeva serenamente, tuttavia, nel 2017 il ricorrente veniva colpito da un problema di salute;
nondimeno, la consorte continuava ad essere vicina al marito mostrandogli affetto;
che nel luglio 2021, durante una vacanza, il ricorrente confessava, dapprima alla moglie e poi anche alle figlie, di non amarla più e di voler intraprendere una vita sentimentale con la nuova compagna;
che a seguito della separazione di fatto, il ricorrente continuava a pagare le bollette della casa familiare e provvedeva a versare direttamente alle figlie l'importo di euro 400,00 in favore di ciascuna;
nondimeno, allorquando la moglie si recava in banca per visionare il conto personale condiviso, scopriva che, nonostante 22 anni di lavoro ed una eredità di circa 200.000 euro, sul conto era rimasta poca liquidità; precisava che il , manager Pt_1
di successo di una solida azienda cavese, percepiva un reddito annuo complessivo di circa 80.000 euro, mentre la stessa, insegnante di inglese, un reddito di circa 29.000 euro annui;
che, pertanto, in ordine al mantenimento delle figlie, di cui una maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, il padre avrebbe dovuto versare alla madre l'importo mensile di euro 2.000,00, ( 1.000,00 euro in favore di ciascuna), oltre al mantenimento in proprio favore nella misura di euro 500,00 mensili;
ciò posto, chiedeva che il Tribunale adito, di accogliere le seguenti conclusioni: “1) Dichiarare la separazione dei coniugi, con conseguente autorizzazione degli stessi a vivere separati con addebito della stessa al IG. , per condotte contrarie ai doveri coniugali;
2) assegnare la casa Parte_1 coniugale sita in Cava de' Tirreni alla via Bassi n 3 alla IG.ra , con tutti i mobili e gli CP_1
arredi ivi presenti;
3) Affidare la IA minore , ad entrambi i genitori con fissazione della Per_2
dimora abituale presso la madre, con cui continueranno a vivere , e diritto di visita del padre ogni quando lo vorrà e cmq non meno di un giorno infrasettimanale e week end alternati , salvo preavviso
e rispetto delle eIGenze scolastiche, nonché festività alternate;
nonché almeno due settimane nel periodo estivo da concordarsi con la IG.ra di anno in anno;
4) Disporre che il IG. CP_1 Pt_1
contribuisca per il mantenimento indiretto della IA minore e della IA maggiorenne non economicamente autosufficiente con la somma di euro 2000,00, ossia 1000,00 per ognuno, da versare entro il giorno 10 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT o con altra somma che il Giudice ritenga più equa;
5) Disporre che i coniugi contribuiscano inoltre a tutte le spese straordinarie per figli (visite specialistiche, acquisto libri scolastici, tasse scolastiche, attività ginniche o extrascolastiche gestione auto, animali d'affezione) che si dovessero rendere necessarie previo accordo nella misura del 70% per il IG. e 30% per la IG.ra , attesa Pt_1 CP_1
l'evidente disparità reddituale;
6) Disporre che il IG. corrisponda, entro il giorno 10 di Pt_1 ogni mese, alla IG.ra , a titolo di mantenimento, la somma di € 500,00 (cinquecento/00), CP_1
da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, o altra somma ritenuta dal Giudice più equa;
7) condannare il IG. al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio da Pt_1 distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c; In via istruttoria, si chiede sin d'ora, indagine tributaria sui redditi del IG. ”. Parte_1
Preso atto del fallimento del tentativo di riconciliazione delle parti, assunti i provvedimenti provvisori, giusta ordinanza del 19.12.2022 (successivamente riformata, in parziale accoglimento del reclamo promosso dalla resistente, con la previsione dell'incremento dell' assegno di mantenimento,
a carico di , ed in favore delle figlie da 800,00 euro mensili a 1.200,00 euro mensili, Parte_1
con ripartizione delle spese straordinarie, in loro favore, nella misura del 70 % a carico del padre e del restante 30 % a carico della madre) -, la causa veniva rinviata davanti al giudice istruttore per il prosieguo. In corso di causa, in accoglimento delle richieste formulate, veniva emessa sentenza non definitiva sullo status con successiva rimessione del giudizio in istruttoria previa concessione dei termini ex art. 183, comma 6 c.p.c.. Rigettate le richieste di prova articolate dalle parti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.1.2025.
Con ordinanza del 19.02.2025 il Giudicante rimetteva la causa al Collegio per la decisione ed all'uopo concedeva alle parti i termini ordinari ex art. 190 c.p.c..
Orbene, tanto premesso e richiamato, la domanda di separazione giudiziale è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Come noto, l'istituto della separazione giudiziale costituisce un rimedio ad uno stato di fatto di particolare gravità, che si concretizza in una serie di circostanze e comportamenti idonei ad evidenziare una situazione di intollerabilità nella prosecuzione della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile. Come ha chiarito la Suprema Corte, “… a tale fine non
è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale in una sola delle parti” (cfr. Cass., sez. I, 10.6.1992, n. 7148).
Nel caso di specie, risulta provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, hanno cessato la coabitazione, mai più ripresa;
dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dal dato obiettivo del fallimento del tentativo di riconciliazione ma anche e soprattutto dalla condotta processuale, dalle difese e dalle domande formulate, in particolare quelle di addebito reciprocamente formulate, si evince che la prosecuzione del rapporto di coniugio non sia più perseguibile. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass.
Civ., sez. I, 30 gennaio 2013, n. 2183).
Tanto evidenziato, con riferimento alla domanda di addebito formulata da entrambe le parti la stessa risulta infondata e va rigettata per quanto di seguito esposto
In punto di diritto deve rilevarsi che ai fini dell'addebitabilità della separazione ad uno dei coniugi il
Giudice deve verificare se la violazione dei doveri derivanti dal matrimonio sia ingiustificata ovvero, al contrario, se essa si ponga quale reazione di difesa di altro interesse meritevole di tutela. A tal fine, pertanto, non può tenersi conto della singola condotta del coniuge al quale si ritiene addebitabile la separazione, ma occorre procedere ad una valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascuno dei coniugi (cfr. Cass. 279/00, 3511/94), che trova però un limite nell'ipotesi in cui i fatti costituiscano trasgressione di norme di condotta inderogabili, in alcun modo giustificabili come reazione o ritorsione ai comportamenti dell'altro, in quanto si traducano nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'integrità fisica, morale e sociale, e la dignità (cfr. Cass.
15101/04). Solo al verificarsi di detto comportamento non è pertanto possibile procedere ad una compensazione delle responsabilità.
Secondo l'ormai consolidata giurisprudenza la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla mera violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c. a carico di ciascuno dei coniugi, essendo invece necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata e in conseguenza di una intollerabilità della convivenza, abbia viceversa assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (cfr. Cass. n. 9877/06, n. 14840/2006, n.12383/05).
Alla luce delle superiori premesse, nel caso di specie, va esclusa la pronuncia di addebito.
Invero, in base alla prospettazione delle parti sul punto, come riportata in premessa, non supportata da alcun dato probatorio, se da un lato si evince chiaramente che, negli ultimi anni della vita coniugale, si era di fatto progressivamente manifestata una condizione di marcato distacco tra i due coniugi, con il conseguente inveramento tra gli stessi di una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, dall'altro lato non risulta allegato il decisivo elemento costituito ovvero uno specifico comportamento ascrivibile ad una delle parti quale esclusiva causa efficiente della rottura della comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza potendosi, al contrario, ritenere che le condotte imputate a da ciascuna parte nei confronti dell'altra siano state in realtà la manifestazione esteriore della già preesistente situazione di deterioramento del rapporto coniugale.
Quanto alle questioni accessorie alla pronuncia separativa, vanno confermate le disposizioni di cui all'ordinanza presidenziale in ordine alla assegnazione della casa familiare alla resistente con la quale dimorano le figlie, entrambe maggiorenni, non economicamente indipendenti.
Va, altresì, confermato l'importo riconosciuto dalla Corte d'Appello di Salerno, in parziale accoglimento del reclamo promosso dalla resistente, a titolo di assegno di mantenimento in favore delle figlie maggiorenni, non economicamente indipendenti, da porre a carico di parte ricorrente.
Al riguardo va rilevato che “l'obbligo di mantenimento della prole è autonomo per ogni genitore e va calcolato in ragione delle sostanze di ciascuno” (Cass. civ. 06.07.2012 n. 11414) e ciò IGnifica che il dovere di provvedere ai propri figli, derivante dal rapporto stesso di filiazione, secondo il principio di proporzionalità, è indipendente dalle capacità economiche dell'altro genitore.
Ai fini della quantificazione del contributo per il mantenimento della prole, il riferimento contenuto dall'art. 316 bis c.c.. alle capacità di lavoro professionale o casalingo tende a valorizzare le accertate potenzialità reddituali dei genitori imponendo al Giudice di non fermarsi ad esaminare il reddito attuale in quanto sussiste un dovere dei genitori di attivarsi per assicurare alla prole le indispensabili risorse per vivere in modo dignitoso, sicché in simili casi la misura dell'assegno va stabilita con riferimento prioritario alle essenziali eIGenze dei figli.
Nel caso di specie, in ordine alla capacità reddituale del genitore non collocatario, si deve considerare il reddito complessivo del ricorrente, dipendente della Tecnocap, (con uno stipendio di circa €.
4.000,00 mensili) ammontante, per l'anno 2018, ad euro 79.397,00; per l'anno 2019 ad euro
81.602,00; per l'anno 2020 ad euro 30.161,00, il quale possiede, altresì, immobili, percepisce redditi di locazione e sostiene mensilmente il pagamento del canone di locazione dell'immobile ove dimora per l'importo di euro 650,00.
Quanto alla capacità reddituale della resistente bisogna considerare il reddito complessivo della medesima per l'anno 2019 di euro 31.646,00; per l'anno 2020 di euro 29.981,00, per l'anno 2021 di euro 29.350,00, oltre alla titolarità di cespiti immobiliari in capo alla medesima.
Risulta, pertanto, congruo confermare, a carico del ricorrente, l'importo del contributo mensile per il mantenimento di entrambe le figlie maggiorenni, non economicamente indipendenti, nella misura complessiva di € 1.200,00, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al contributo del
70% per le spese straordinarie. Per quel che riguarda la domanda spiegata da di mantenimento in proprio favore, Controparte_1 deve osservarsi, in via generale, che l'art. 156, comma primo, C.C. dispone che “il Giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”. Come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, è ormai ius receptum il principio secondo cui al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi (come recentemente ribadito in Cass., sez. I, 16/05/2017 n. 12196: “L'obbligo di assistenza materiale trova di regola attuazione nel riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore del coniuge che versa in una posizione economica deteriore e non è in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi. Sotto tale profilo, con l'espressione 'redditi adeguati' la norma ha inteso riferirsi al tenore di vita consentito dalle possibilità economiche dei coniugi;
tale dato, non ricorrendo la condizione ostativa dell'addebito della separazione, richiede un'ulteriore verifica per appurare se i mezzi economici di cui dispone il coniuge richiedente gli consentano o meno di conservare tale tenore di vita. L'esito negativo di detto accertamento impone, poi, di procedere a una valutazione comparativa dei mezzi di cui dispone ciascun coniuge, nonché di particolari circostanze, quali, ad esempio, la durata della convivenza”; cfr., altresì, Cass., sent. n.
5443 del 27 febbraio 2008: “per il sorgere del diritto all'assegno di mantenimento in favore del coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, è necessario sia che questi risulti privo di adeguati redditi propri, vale a dire di redditi che gli consentano un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio, sia che sussista una disparità di posizioni economiche tra gli stessi coniugi”).
Nel caso di specie, stante l'insussistenza di un IGnificativo squilibrio nei redditi dei coniugi, entrambi lavoratori, e dell'adeguatezza dei redditi propri percepiti dalla moglie, non ricorrono i presupposti per il riconoscimento del contributo di mantenimento in suo favore.
Tenuto conto delle complessive ragioni della decisione, ricorrono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese processuali del presente giudizio, oltre quelle afferenti la fase del reclamo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, così provvede: pronuncia la separazione giudiziale tra (C.F. e Parte_1 C.F._1 CP_1
(C.F. , sposatisi il 12.05.2001 (atto trascritto nel registro degli atti di
[...] C.F._2 matrimonio presso il Comune di Cava de' Tirreni, al n.45, p. I, s. A, anno 2001); rigetta le reciproche domande di addebito formulate dalle parti;
revoca le statuizioni concernenti l'affidamento ed il collocamento della IA in quanto Per_2
nelle more del giudizio divenuta maggiorenne;
assegna la casa coniugale alla resistente presso la quale dimorano le figlie maggiorenni, non economicamente indipendenti;
pone a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie maggiorenni, non economicamente indipendenti, per l'importo mensile complessivo di € 1.200,00, da corrispondere alla resistente entro i primi cinque giorni del mese, annualmente rivalutabile in base agli indici
ISTAT, oltre al contributo, per il 70% a carico del padre e per il restante 30% a carico della madre, delle spese straordinarie in favore delle medesime;
rigetta la domanda di mantenimento formulata dalla resistente in proprio favore;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti, anche quelle concernenti la fase di reclamo;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cava de' Tirreni per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 152 septies disp. att. c.p.c. d.lgs. 149/2022 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n.
7 Ord. Stato civile.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di conIGlio del 22.5.2025.
Il Presidente rel.
Dott.ssa Enrica de Sire