TRIB
Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 08/11/2024, n. 4909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4909 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 5/11/2024 sostituita dal deposito delle note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in data 05/11/2024 ha depositato SENTENZA nella causa iscritta al n. 9120 /2024 vertente
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_1 domiciliata in Marchesiello n. 16 Parco Habitat 81100 Caserta Italia unitamente all'avv. PETTERUTI CARMINE dal quale è rappresentato e difeso, come in atti RICORRENTE E
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato CP_1 in - 80100 NAPOLI, rappresentato e difeso dall'avv. PORCARO ANTONIO, come in atti RESISTENTE
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 286/2024 del 31.5.2024 (rg. 5974/2024)
FATTO E DIRITTO
Con atto di ricorso depositato in data 12/07/2024 parte ricorrente in epigrafe si opponeva al decreto ingiuntivo n. 286/2024 del 31.5.2024 (relativo al giudizio rg. 5974/2024) di questo Tribunale, con cui, su richiesta dell'odierno opposto, era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 27.290,73 oltre accessori e spese di giustizia, a titolo di TFR e competenze nonché spettanze analiticamente indicate in busta paga dell'aprile 2024.
Deduceva la disponibilità a corrispondere quanto richiesto in maniera dilazionata, la violazione del canone di buona fede per aver proposto il procedimento monitorio nonché l'assenza di una formale messa in mora.
Concludeva pertanto per la revoca dell'opposto decreto, con la vittoria delle spese di lite.
1 Si costituiva l'opposto che resisteva al ricorso e insisteva per la conferma del decreto ingiuntivo.
Istruita la causa documentalmente all'odierna udienza veniva discussa e decisa.
*****
L'opposizione è infondata e pertanto va respinta.
L'opposto è ricorso alla procedura monitoria per richiedere il pagamento del TFR e spettanze individuate nella busa paga dell'aprile 2024.
Trattasi di documenti provenienti dal debitore che costituiscono prova del credito azionato, in quanto dagli stessi si evince sia il rapporto che la retribuzione corrisposta.
Osserva il Tribunale che parte ricorrente non contesta la sussistenza del credito né prova l'adempimento ma si limita ad allegare una volontà di adempiere. Non vi è, pertanto, alcuna violazione del canone di buona fede dal momento che l'adempimento non solo non si è perfezionato prima della proposizione del ricorso monitorio ma persiste all'attualità; parte ricorrente dunque legittimamente esercita il diritto a richiedere giudizialmente quanto dovuto.
Si osserva infine che il ricorso giurisdizionale era preceduto da rituale diffida ad adempiere così come risulta dal documento n. 7 della produzione dell'opposto.
In merito al quantum, non vi sono contestazioni.
Parte opponente si limita ad indicare la necessità di individuare l'importo al netto ma non muove rilievi in relazione a quello per cui è condanna, al lordo delle ritenute.
E', dunque, sufficiente rammentare che, per giurisprudenza costante, l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive vanno effettuati al lordo delle ritenute di legge.
La Corte di Cassazione in proposito statuisce che “L'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive, e quindi anche per il trattamento di fine rapporto, debbono essere effettuati al lordo delle ritenute fiscali, poiché il meccanismo della determinazione di questi ultimi inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento e alla liquidazione predetti non ha il potere di interferire, rientrando il relativo accertamento nella giurisdizione” (cfr. per tutte Cassazione civile sez. lav., 05/10/2009, n. 21211; conforme sentenza n. 06337 del 18/04/2003).
Per quanto innanzi, l'opposizione va dunque integralmente respinta e, per l'effetto, confermato il decreto ingiuntivo opposto.
2 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede: a) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 286/2024 del 31.5.2024 e lo dichiara esecutivo. b) Nulla per le spese di lite.
Si comunichi
Aversa, 05/11/2024
Il giudice dott.ssa Chiara Cucinella
3
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 5/11/2024 sostituita dal deposito delle note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in data 05/11/2024 ha depositato SENTENZA nella causa iscritta al n. 9120 /2024 vertente
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_1 domiciliata in Marchesiello n. 16 Parco Habitat 81100 Caserta Italia unitamente all'avv. PETTERUTI CARMINE dal quale è rappresentato e difeso, come in atti RICORRENTE E
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato CP_1 in - 80100 NAPOLI, rappresentato e difeso dall'avv. PORCARO ANTONIO, come in atti RESISTENTE
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 286/2024 del 31.5.2024 (rg. 5974/2024)
FATTO E DIRITTO
Con atto di ricorso depositato in data 12/07/2024 parte ricorrente in epigrafe si opponeva al decreto ingiuntivo n. 286/2024 del 31.5.2024 (relativo al giudizio rg. 5974/2024) di questo Tribunale, con cui, su richiesta dell'odierno opposto, era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 27.290,73 oltre accessori e spese di giustizia, a titolo di TFR e competenze nonché spettanze analiticamente indicate in busta paga dell'aprile 2024.
Deduceva la disponibilità a corrispondere quanto richiesto in maniera dilazionata, la violazione del canone di buona fede per aver proposto il procedimento monitorio nonché l'assenza di una formale messa in mora.
Concludeva pertanto per la revoca dell'opposto decreto, con la vittoria delle spese di lite.
1 Si costituiva l'opposto che resisteva al ricorso e insisteva per la conferma del decreto ingiuntivo.
Istruita la causa documentalmente all'odierna udienza veniva discussa e decisa.
*****
L'opposizione è infondata e pertanto va respinta.
L'opposto è ricorso alla procedura monitoria per richiedere il pagamento del TFR e spettanze individuate nella busa paga dell'aprile 2024.
Trattasi di documenti provenienti dal debitore che costituiscono prova del credito azionato, in quanto dagli stessi si evince sia il rapporto che la retribuzione corrisposta.
Osserva il Tribunale che parte ricorrente non contesta la sussistenza del credito né prova l'adempimento ma si limita ad allegare una volontà di adempiere. Non vi è, pertanto, alcuna violazione del canone di buona fede dal momento che l'adempimento non solo non si è perfezionato prima della proposizione del ricorso monitorio ma persiste all'attualità; parte ricorrente dunque legittimamente esercita il diritto a richiedere giudizialmente quanto dovuto.
Si osserva infine che il ricorso giurisdizionale era preceduto da rituale diffida ad adempiere così come risulta dal documento n. 7 della produzione dell'opposto.
In merito al quantum, non vi sono contestazioni.
Parte opponente si limita ad indicare la necessità di individuare l'importo al netto ma non muove rilievi in relazione a quello per cui è condanna, al lordo delle ritenute.
E', dunque, sufficiente rammentare che, per giurisprudenza costante, l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive vanno effettuati al lordo delle ritenute di legge.
La Corte di Cassazione in proposito statuisce che “L'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive, e quindi anche per il trattamento di fine rapporto, debbono essere effettuati al lordo delle ritenute fiscali, poiché il meccanismo della determinazione di questi ultimi inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento e alla liquidazione predetti non ha il potere di interferire, rientrando il relativo accertamento nella giurisdizione” (cfr. per tutte Cassazione civile sez. lav., 05/10/2009, n. 21211; conforme sentenza n. 06337 del 18/04/2003).
Per quanto innanzi, l'opposizione va dunque integralmente respinta e, per l'effetto, confermato il decreto ingiuntivo opposto.
2 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede: a) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 286/2024 del 31.5.2024 e lo dichiara esecutivo. b) Nulla per le spese di lite.
Si comunichi
Aversa, 05/11/2024
Il giudice dott.ssa Chiara Cucinella
3