Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 10/02/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
DOTT. SSA FLORIANA CONSOLANTE PRESIDENTE
DOTT. SSA SERENA BERRUTI GIUDICE REL ED EST.
DOTT. SSA ENRICA NASTI GIUDICE
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 3500/2022 R.G.A.C.,
TRA
( c.f. ) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Patrizia Di Chiara giusta mandato in calce al ricorso, con domicilio eletto in Telese Terme al
Viale Minieri n. 207 presso il loro studio
- Ricorrente-
E
( c.f. ) CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso dagli avvocati Monica Genoveffa Valeria
Rabuano e Luisa Aceto giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Telese Terme al Viale Minieri n. 161
-resistente-
con l'intervento del P.M. presso il LE di Benevento;
-interventore necessario-
-1 di 7-
CONCLUSIONI: come formulate dalle parti nelle rispettive note sostitutive dell'udienza del 22 gennaio 2025; il P.M. ha concluso in data 30 gennaio 2025.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto al LE di Benevento di pronunciare Parte_1 la separazione giudiziale dal coniuge disporre CP_1
l'affido condiviso dei minori con collocazione privilegiata presso di sé, regolamentare il diritto di visita paterno, assegnare la casa coniugale in suo favore, porre a carico del l'obbligo CP_1 di versare un assegno di mantenimento mensile per i figli pari ad
€ 1.000,00, oltre spese straordinarie al 50%, disporre il versamento dell'assegno unico universale alla ricorrente nonché di attribuire in eguale misura tra i coniugi i proventi derivanti dalla locazione di immobili in comunione.
Ha dedotto a sostegno delle domande formulate:
-che si era unita in matrimonio con il resistente in SA MU
(BN) in data 24 luglio 2010 (matrimonio trascritto nel registro di stato civile del medesimo Comune, anno 2010, n. 8, parte II, Serie
A) e che lo stesso era stato allietato dalla nascita dei figli
(nata il [...]) e (nato il [...]); Persona_1 Per_2
-che dopo anni di serena vita matrimoniale, la crisi matrimoniale era da addebitarsi alle condotte del resistente che aveva intrapreso relazione extraconiugale.
nel costituirsi in giudizio si è associato alla CP_1 richiesta di pronuncia di separazione personale, all'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, al regime di affido condiviso con collocazione dei minori presso la ricorrente, opponendosi invece alla richiesta di addebito e alle altre richieste avanzate dalla ricorrente., chiedendo di quantificare il mantenimento per la prole in euro 500 mensili ( euro 250,00 mensili per figlio) , oltre spese straordinarie al 50% e la
-2 di 7- divisione dell'assegno unico universale tra i coniugi in ragione della metà.
Sentiti i coniugi, fallito il tentativo di conciliazione, disposta l'audizione della prima figlia della coppia, con i provvedimenti temporanei ed urgenti presidenziali, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente, è stato disposto l'affido condiviso dei figli minori con collocazione presso la ricorrente, con assegnazione della casa coniugale alla ricorrente e l'obbligo del a corrispondere euro 600,00 mensili ( 300,00 euro per CP_1 figlio) a titolo di mantenimento dei minori e disciplinando il diritto di visita paterno, e nomina il giudice istruttore.
Nel corso del processo sono stati concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., sono state ammesse le prove e sentiti entrambi i figli della coppia, con successiva diversa regolamentazione del diritto di visita paterno, alla luce dell'apertura dagli stessi manifestata a riprendere la frequentazione con il padre. Fissata udienza per lo svolgimento dell'istruttoria orale, le parti, con note depositate il 10 dicembre 2024 hanno rappresentato di aver rassegnato le seguenti conclusioni congiunte 1.i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. la casa coniugale sarà assegnata alla sig.ra altresì Pt_1 quale proprietaria, a conferma dei provvedimenti già emanati;
3. andranno attribuiti al Sig. i seguenti arredi siti nella CP_1 casa coniugale, come indicati di seguito: cassa in castagno, cassa in ciliegio, tavolino con radio anni '50, lampada ministeriale, tavolo in legno di castagno, attrezzi bricolage fai date, attrezzi per la palestra, apparecchiatura elettronica, indumenti personali, tovaglia ricamata e orlata di pizzo, asciugamani ricamati con iniziali, divano e frigo dismessi, soffiatore, decespugliatore, compressore, macchina fotografica Nikon, server GNAP e amplificatori, casse e attrezzi mass media, router FRITZ BOX, armadio in cantina unitamente al suo contenuto: divise e scarpe;
-3 di 7- 4. tutti gli arredi e gli effetti personali del sig. , CP_1 innanzi indicati, andranno ritirati entro e non oltre trenta giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, previo appuntamento telefonico con la sig.ra ; Pt_1
5.i figli minori, rimarranno affidati ad entrambi i genitori secondo le modalità dell' “affido condiviso” di cui all'art. 155 del c.c.: la potestà genitoriale sarà dunque esercitata da entrambi i coniugi, finalizzata di comune accordo ad un rapporto con i figli equilibrato e continuativo nel loro esclusivo interesse;
6. i figli convivranno con la madre, presso la casa coniugale, sita in SA MU (BN), potendo incontrare il padre ed i nonni, paterni e materni, tutte le volte che gli stessi ne facciano richiesta, compatibilmente con i loro impegni scolastici e previa disponibilità del genitore non convivente e/o dei nonni, che dovranno farsi carico di prelevarli dalla loro abitazione e di riaccompagnarli al termine della visita;
7. il figlio minore frequenta una scuola privata - per Per_2 comune decisione dei genitori - in un territorio lontano circa 15
Km dalla casa coniugale, tale circostanza impone ai genitori di provvedere ai vari accompagnamenti giornalieri che dovranno essere equamente sostenuti tra le parti: laddove non fosse possibile, per impegni di lavoro, sopperire a tali esigenze sarà necessario di comune accordo trovare adeguate soluzioni;
8.i minori e trascorreranno col padre e con la Persona_1 Per_2 madre, a settimane alterne, dal venerdì pomeriggio fino alla domenica alle ore 22:00, con onere per il padre a seconda dei turni, di prelevare loro presso la casa coniugale e di ivi riaccompagnarli al termine della visita;
9. il padre, nei giorni in cui terrà i figli con sé, andrà a prenderli, previo avviso telefonico, presso la casa coniugale o nel luogo in cui si trovino i minori;
in ordine a tali condizioni di visita, i genitori potranno, tuttavia, concordemente adottare,
-4 di 7- all'occorrenza, in base alle loro esigenze lavorative e nell'esclusivo interesse dei figli, una diversa regolamentazione;
10. i figli trascorreranno, alternativamente con il padre o la madre i giorni 24, 25 e 26 dicembre e 31 dicembre, 1 e 2 gennaio di ciascun anno nonché, ad anni alterni, i giorni di sabato santo,
Pasqua e lunedì in albis;
11. i figli, trascorreranno, ogni anno, un periodo estivo di almeno due settimane, anche non consecutive, con il genitore non convivente;
tale periodo sarà fissato dai coniugi di comune accordo e deciso con largo anticipo per consentire un adeguato assetto organizzativo ad entrambi i genitori (entro il 31 maggio);
12. ciascun coniuge eserciterà la potestà genitoriale separatamente quando avrà i minori con sé relativamente alle decisioni di ordinaria amministrazione;
quanto invece alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute del minore, queste saranno assunte dai genitori di comune accordo;
13. entrambi i coniugi si impegnano a favorire i rapporti con i nonni paterni e materni;
14. il Sig. verserà alla Dott.ssa un assegno CP_1 Pt_1 mensile di € 700,00 (settecentovirgolazerozero), a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, con decorrenza dal deposito del presente accordo;
tale assegno sarà versato anticipatamente entro il giorno cinque di ogni mese mediante bonifico bancario sulle coordinate già comunicate e sarà rivalutato annualmente ed automaticamente secondo le variazioni del potere di acquisto accertate dall'ISTAT;
15. l'assegno unico Universale (AUU, L. 230/2022) sarà trattenuto al 50% tra i coniugi come per legge in caso di separazione;
16. entrambi i genitori dovranno altresì provvedere nella misura del
50% alle spese straordinarie di mantenimento necessarie ai minori, comprendendo sia le spese sanitarie che quelle relative allo studio;
-5 di 7- 17. per la “regolamentazione delle spese straordinarie per i figli nei procedimenti in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.” si rinvia integralmente al protocollo d'intesa sottoscritto tra l'intestato LE
(LE competente per territorio vista la residenza del minore) e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Benevento in data 25 ottobre 2021;
18. i coniugi separati disporranno nel seguente modo delle sostanze patrimoniali in comunione:
1. l'immobile sito a Roma ed iscritto al Catasto al Foglio n. 410, part.lla 3746 sub 35 e 63 resterà nella proprietà di entrambi i coniugi, che lo gestiranno nelle modalità espressamente previste dal regime della comunione;
2. relativamente all'immobile sito in SA MU (BN) e iscritto la Catasto al Foglio 17, part.lla n. 171, sub 1, i coniugi convengono di sciogliere la comunione legale tra di loro esistente e la sig.ra si obbliga, sin da ora , come impegno Pt_1 preliminare di vendita, a perfezionare un atto di trasferimento della propria quota in favore del sig. che, per contro, CP_1 sosterrà le spese del rogito notarile, con esenzione alla stipula dell'atto notarile da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 legge n. 74/1987 e della sent. Corte Costituzionale n. 154/1999, entro trenta giorni dall'omologa della presente separazione;
19. contestualmente la sig.ra rinuncia definitivamente ai Pt_1 canoni di locazione, percepiti e percependi dal sig. per CP_1
l'immobile innanzi indicato (contratto di locazione registrato presso l'ufficio DPBN al n.3074 serie T3 anno 2020);
20. tra le parti del presente accordo, pende un giudizio dinanzi questo stesso LE - dott. De Luca - recante n. di Rg
2940/2023 (cfr all. n.
1 - azione di annullamento atto di vendita) che sarà definitivamente abbandonato;
21. al perfezionamento dei patti di cui ai punti 18 , 19 e 20
(trasferimento della quota del bene immobile sito in SA MU foglio 17 part.ll a 171, sub 1 da parte della sig.ra in Pt_1 favore del Sig. e rinuncia agli atti e all'azione del CP_1
-6 di 7- giudizio rg 2940/2023 da parte del ricorrente , le parti CP_1 dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra relativamente alle questioni regolamentate;
22. i genitori concederanno il reciproco assenso per l'espatrio, contestualmente esprimendo il loro reciproco consenso/assenso quanto al rilascio ovvero al rinnovo di ogni documento, anche valido ai fini dell'espatrio, per i minori;
23. i coniugi stabiliscono concordemente che le condizioni e gli accordi di cui sopra saranno efficaci, validi e tra loro vigenti, sin dalla sottoscrizione del presente atto”.
Alla successiva udienza del 21 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note, le parti hanno chiesto pronunciarsi sentenza di separazione alle condizioni depositate in data 10 dicembre 2024 e il giudice delegato all'istruttoria si è riservato di riferire al
Collegio per la decisione.
Il P.M. ha fatto pervenire le proprie conclusioni in data 30 gennaio 2025, non opponendosi all'accoglimento delle domande, alla luce delle conclusioni congiunte.
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti, dall'esito negativo del tentativo di conciliazione e da quanto da entrambe dedotto nei rispettivi scritti difensivi non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, alla luce di quanto disposto dall'art. 151 c.c..
Considerato che le pattuizioni di cui all'accordo raggiunto dalle parti nelle note depositate il 10 dicembre 2024 e in sentenza trascritte, non appaiono contrarie all'ordine pubblico né all'interesse dei figli, esse possono essere accolte e vanno, pertanto, recepite nella presente sentenza.
Il rinvenimento dell'accordo giustifica la compensazione totale delle spese.
P.Q.M.
-7 di 7- Il LE di Benevento in composizione collegiale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, deduzione, eccezione disattesa, così provvede:
-Dichiara la separazione personale fra (c.f. Parte_1
)nata il [...] a [...] e C.F._1
c.f. ) nato il [...] a [...] CP_1 C.F._2
MU, alle condizioni congiunte depositate il 10 dicembre 2024;
-Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SA MU perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Benevento nella camera di consiglio del 7 febbraio
2022.
IL GIUDICE REL. - EST. IL PRESIDENTE
DOTT. SSA SERENA BERRUTI DOTT.SSA FLORIANA CONSOLANTE
-8 di 7-