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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 227/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 2, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FIORE FRANCESCO MARIO, Presidente e Relatore
DI VITA GIANLUCA, Giudice
MAROTTA SERGIO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4581/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF907M400374 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: Si riporta ai propri scritti e conclude per l'accoglimento del ricorso
Resistente: Conclude per il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 30/9/2025 Nominativo_1, nato a [...] il Data_Nascita_1, residente in [...] in Indirizzo_1, nella qualità di amministratore unico della società Ricorrente_1 Srl, rappresentato e difeso dal dott. Difensore_1 , impugnava l'avviso di accertamento TF907M400374/2025 del 23/7/2025 dell'Ufficio Controlli dell'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di
Salerno-con cui era stata richiesta la somma di € 44.374,00 a titolo di ritenuta d'acconto del 26% su presunti ricavi non dichiarati pari ad euro170.669,10 accertati con precedente avviso di accertamento
TF903M401715/2024. Premetteva che quest'ultimo avviso emesso a carico della società era stato tempestivamente impugnato e la Corte Tributaria di Primo Grado di Salerno con sentenza n. 3943/12/2025 aveva accolto parzialmente il ricorso rideterminando il reddito complessivo in € 39.496,01. Concludeva chiedendo di determinare l'importo dovuto a titolo di ritenute nella misura del 26% del reddito rideterminato in capo alla società con sentenza n.. 3943/2025 depositata il 16.7.2025.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate di Salerno con proprie controdeduzioni, nelle quali preliminarmente evidenziava che la sentenza richiamata dalla controparte non era ancora divenuta definitiva in quanto il termine per l'appello andava a scadere il 16/2/2026. In ogni caso la sentenza era relativa alla società ed era inapplicabile alla presente controversia, avente ad oggetto la ritenuta d'imposta sugli utili extracontabili ai sensi dell'art. 26, comma 1, D.P.R.600/1973. In via subordinata eccepiva, infine, che, anche in caso di definitività della sentenza, andavano ricalcolati maggiori imposte, sanzioni e interessi da parte dell'Ufficio
e non secondo la prospettazione del ricorrente. Concludeva per il rigetto del ricorso con condanna alle spese di lite.
Con memorie di replica del 4.12.2025 parte ricorrente specificava di aver richiesto precisamente quanto dovuto in ossequio della sentenza 3943/2025, applicando la percentuale del 26% al reddito rideterminato di euro 39.496,01 ed insisteva nell'accoglimento della domanda così come formulata nell'atto introduttivo.
All'udienza del 14.01.2026 sulle conclusioni delle parti la causa veniva riservata per la decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non può essere accolto.
Preliminarmente va osservato che la sentenza parzialmente favorevole resa in primo grado, non definitiva, nel ricorso proposto dalla società avverso l'avviso di accertamento ad essa notificato per evasione dalle imposte dovute ( da cui è scaturito l'avviso di accertamento a carico dell'amministratore unico impugnato nella presente sede), non è preclusivo dell'esame del merito della presente controversia.
Vero è che in questo caso la determinazione dell'imposta dovuta a titolo di ritenuta dal Nominativo_1 è una diretta conseguenza di quanto accertato in capo alla società, ma, nondimeno, qualora il socio, come nella fattispecie in esame, abbia separatamente impugnato l'accertamento a lui notificato senza partecipare, o essere messo in grado di farlo, al processo instaurato dalla società, la decisione presa in quest'ultima sede ( anche ove divenuta definitiva) non può svolgere alcuna autorità di giudicato nel confronti del socio, per il divieto posto dai principi costituzionali in tema di tutela dei diritti e da quelli codicistici circa i limiti soggettivi del giudicato.
Nei superiori termini e anche nell'ottica della risoluzione di un potenziale conflitto tra giudicati si è espressa la recente Cass Sez V 29900/2025 del 12/11/2025 secondo: «In tema di accertamento dei redditi di capitale,
l'indipendenza dei procedimenti relativi alla società di capitali a ristretta base partecipativa ed al singolo socio, in considerazione della diversità soggettiva e oggettiva dei relativi rapporti tributari, esclude la
“obbligatorietà necessaria” della sospensione ex art. 295 c.p.c. di quello relativo al socio in attesa del passaggio in giudicato della sentenza emessa nei confronti della società, non potendo il socio, terzo rispetto alla società, essere pregiudicato, in violazione del diritto di difesa, da un giudicato che definisca un giudizio al quale non abbia partecipato o non sia stato messo in grado di partecipare;
diversamente, la diretta conseguenzialità della determinazione del reddito del socio da quanto accertato in capo alla società discendente dalla comunanza di presupposti fattuali, e, dunque, la relazione in termini di pregiudizialità- tecnica tra i rapporti, comportando l'estensione degli effetti riflessi del giudicato formatosi nel giudizio relativo alla società su quello relativo al socio, si concilia, sul piano processuale, con la sospensione facoltativa, ai sensi dell'art. 337, secondo comma, c.p.c., del giudizio relativo al socio allorquando quello pregiudicante relativo alla società sia stato definito con sentenza non passata in giudicato e con la conseguenziale risoluzione dell'eventuale sopravvenuto un conflitto tra giudicati ai sensi dell'art. 336, secondo comma, c.p.
c.».
Ne consegue che il giudice davanti al quale sia impugnato l'accertamento nei confronti del socio non è tenuto a sospendere il processo in attesa della definizione di quello promosso dalla società, ma può liberamente deciderlo, avendo cura di esporre tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti per la soluzione della controversia, non potendosi limitare ad un mero rinvio alla motivazione della sentenza pronunciata nel confronti della società né, tanto meno, a dare atto di questa quando ( come nel caso di specie) si tratti di decisione non ancora definitiva"( Cfr Cass. n. 19606 del 2006; Cass. 21956/2009; Cass 1799 del 2013; nonché da ultime Cass 13942/2025; Cass 25680/2025 ).
Nell'odierno giudizio, il Nominativo_1 ha impugnato l'avviso di accertamento in oggetto sulla base della presunta parziale illegittimità dell'accertamento in capo alla società, sulla scorta della decisione non definitiva n.3943/2025 adottata dalla Corte Tributaria di Primo Grado di Salerno sez XII, ( allegata al ricorso che nella quale si legge “Dalla ricostruzione dei maggiori valori effettuata dalla ricorrente nel ricorso introduttivo, appare equo riconoscere i maggiori valori così come dedotti dalla ricorrente”).
Stante l'autonomia dei due giudizi come già evidenziata, va altresì osservato che nella presente sede il ricorrente non ha formulato alcun ulteriore motivo di ricorso specifico avverso l'avviso di accertamento, né con riferimento alla propria posizione, né all'accertamento avverso la società, limitandosi esclusivamente a richiamare la sentenza ( tra l'altro non passata in giudicato) n.3943/2025, che, come precisato, non può avere alcuna efficacia nel presente processo.
Il ricorso va in definitiva respinto.
Le controverse dispute ancora sussistenti in giurisprudenza circa il rapporto tra il giudizio avanzato dalla società di capitali e quello azionato dal socio della medesima compagine, costituiscono eccezionali ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese del giudizio
P.Q.M.
La Corte Tributaria di Primo Grado di Salerno Sez II, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe, così decide:
- Rigetta il ricorso.
- Compensa le spese di lite.
Così deciso in Salerno nella Camera di Consiglio del 14 gennaio 2026.
Il Presidente est
Dott. F. Mario Fiore
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 2, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FIORE FRANCESCO MARIO, Presidente e Relatore
DI VITA GIANLUCA, Giudice
MAROTTA SERGIO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4581/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF907M400374 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: Si riporta ai propri scritti e conclude per l'accoglimento del ricorso
Resistente: Conclude per il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 30/9/2025 Nominativo_1, nato a [...] il Data_Nascita_1, residente in [...] in Indirizzo_1, nella qualità di amministratore unico della società Ricorrente_1 Srl, rappresentato e difeso dal dott. Difensore_1 , impugnava l'avviso di accertamento TF907M400374/2025 del 23/7/2025 dell'Ufficio Controlli dell'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di
Salerno-con cui era stata richiesta la somma di € 44.374,00 a titolo di ritenuta d'acconto del 26% su presunti ricavi non dichiarati pari ad euro170.669,10 accertati con precedente avviso di accertamento
TF903M401715/2024. Premetteva che quest'ultimo avviso emesso a carico della società era stato tempestivamente impugnato e la Corte Tributaria di Primo Grado di Salerno con sentenza n. 3943/12/2025 aveva accolto parzialmente il ricorso rideterminando il reddito complessivo in € 39.496,01. Concludeva chiedendo di determinare l'importo dovuto a titolo di ritenute nella misura del 26% del reddito rideterminato in capo alla società con sentenza n.. 3943/2025 depositata il 16.7.2025.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate di Salerno con proprie controdeduzioni, nelle quali preliminarmente evidenziava che la sentenza richiamata dalla controparte non era ancora divenuta definitiva in quanto il termine per l'appello andava a scadere il 16/2/2026. In ogni caso la sentenza era relativa alla società ed era inapplicabile alla presente controversia, avente ad oggetto la ritenuta d'imposta sugli utili extracontabili ai sensi dell'art. 26, comma 1, D.P.R.600/1973. In via subordinata eccepiva, infine, che, anche in caso di definitività della sentenza, andavano ricalcolati maggiori imposte, sanzioni e interessi da parte dell'Ufficio
e non secondo la prospettazione del ricorrente. Concludeva per il rigetto del ricorso con condanna alle spese di lite.
Con memorie di replica del 4.12.2025 parte ricorrente specificava di aver richiesto precisamente quanto dovuto in ossequio della sentenza 3943/2025, applicando la percentuale del 26% al reddito rideterminato di euro 39.496,01 ed insisteva nell'accoglimento della domanda così come formulata nell'atto introduttivo.
All'udienza del 14.01.2026 sulle conclusioni delle parti la causa veniva riservata per la decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non può essere accolto.
Preliminarmente va osservato che la sentenza parzialmente favorevole resa in primo grado, non definitiva, nel ricorso proposto dalla società avverso l'avviso di accertamento ad essa notificato per evasione dalle imposte dovute ( da cui è scaturito l'avviso di accertamento a carico dell'amministratore unico impugnato nella presente sede), non è preclusivo dell'esame del merito della presente controversia.
Vero è che in questo caso la determinazione dell'imposta dovuta a titolo di ritenuta dal Nominativo_1 è una diretta conseguenza di quanto accertato in capo alla società, ma, nondimeno, qualora il socio, come nella fattispecie in esame, abbia separatamente impugnato l'accertamento a lui notificato senza partecipare, o essere messo in grado di farlo, al processo instaurato dalla società, la decisione presa in quest'ultima sede ( anche ove divenuta definitiva) non può svolgere alcuna autorità di giudicato nel confronti del socio, per il divieto posto dai principi costituzionali in tema di tutela dei diritti e da quelli codicistici circa i limiti soggettivi del giudicato.
Nei superiori termini e anche nell'ottica della risoluzione di un potenziale conflitto tra giudicati si è espressa la recente Cass Sez V 29900/2025 del 12/11/2025 secondo: «In tema di accertamento dei redditi di capitale,
l'indipendenza dei procedimenti relativi alla società di capitali a ristretta base partecipativa ed al singolo socio, in considerazione della diversità soggettiva e oggettiva dei relativi rapporti tributari, esclude la
“obbligatorietà necessaria” della sospensione ex art. 295 c.p.c. di quello relativo al socio in attesa del passaggio in giudicato della sentenza emessa nei confronti della società, non potendo il socio, terzo rispetto alla società, essere pregiudicato, in violazione del diritto di difesa, da un giudicato che definisca un giudizio al quale non abbia partecipato o non sia stato messo in grado di partecipare;
diversamente, la diretta conseguenzialità della determinazione del reddito del socio da quanto accertato in capo alla società discendente dalla comunanza di presupposti fattuali, e, dunque, la relazione in termini di pregiudizialità- tecnica tra i rapporti, comportando l'estensione degli effetti riflessi del giudicato formatosi nel giudizio relativo alla società su quello relativo al socio, si concilia, sul piano processuale, con la sospensione facoltativa, ai sensi dell'art. 337, secondo comma, c.p.c., del giudizio relativo al socio allorquando quello pregiudicante relativo alla società sia stato definito con sentenza non passata in giudicato e con la conseguenziale risoluzione dell'eventuale sopravvenuto un conflitto tra giudicati ai sensi dell'art. 336, secondo comma, c.p.
c.».
Ne consegue che il giudice davanti al quale sia impugnato l'accertamento nei confronti del socio non è tenuto a sospendere il processo in attesa della definizione di quello promosso dalla società, ma può liberamente deciderlo, avendo cura di esporre tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti per la soluzione della controversia, non potendosi limitare ad un mero rinvio alla motivazione della sentenza pronunciata nel confronti della società né, tanto meno, a dare atto di questa quando ( come nel caso di specie) si tratti di decisione non ancora definitiva"( Cfr Cass. n. 19606 del 2006; Cass. 21956/2009; Cass 1799 del 2013; nonché da ultime Cass 13942/2025; Cass 25680/2025 ).
Nell'odierno giudizio, il Nominativo_1 ha impugnato l'avviso di accertamento in oggetto sulla base della presunta parziale illegittimità dell'accertamento in capo alla società, sulla scorta della decisione non definitiva n.3943/2025 adottata dalla Corte Tributaria di Primo Grado di Salerno sez XII, ( allegata al ricorso che nella quale si legge “Dalla ricostruzione dei maggiori valori effettuata dalla ricorrente nel ricorso introduttivo, appare equo riconoscere i maggiori valori così come dedotti dalla ricorrente”).
Stante l'autonomia dei due giudizi come già evidenziata, va altresì osservato che nella presente sede il ricorrente non ha formulato alcun ulteriore motivo di ricorso specifico avverso l'avviso di accertamento, né con riferimento alla propria posizione, né all'accertamento avverso la società, limitandosi esclusivamente a richiamare la sentenza ( tra l'altro non passata in giudicato) n.3943/2025, che, come precisato, non può avere alcuna efficacia nel presente processo.
Il ricorso va in definitiva respinto.
Le controverse dispute ancora sussistenti in giurisprudenza circa il rapporto tra il giudizio avanzato dalla società di capitali e quello azionato dal socio della medesima compagine, costituiscono eccezionali ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese del giudizio
P.Q.M.
La Corte Tributaria di Primo Grado di Salerno Sez II, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe, così decide:
- Rigetta il ricorso.
- Compensa le spese di lite.
Così deciso in Salerno nella Camera di Consiglio del 14 gennaio 2026.
Il Presidente est
Dott. F. Mario Fiore