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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 13/12/2025, n. 5966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5966 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 15275/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott.ssa AR Vittoria AL Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 15275/2023 promossa da:
, nata a [...], il [...], (C.F. ), residente Parte_1 C.F._1
a Spinea, Via Martiri della Libertà, n. 35, rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriella Galiano del Foro di Venezia,
(pec: , presso il cui - sito in Noale, Piazza XX Settembre, n.28/A – è Email_1 elettivamente domiciliata;
- ricorrente- contro
, nato a [...], il [...] (C.F. ), residente a [...] C.F._2
Martiri della Libertà, n. 35, rappresentato e difeso dall'Avv. Elisa Silvestrini del foro di Venezia (pec:
, presso il cui studio – sito in Venezia - Mestre, via Mestrina, n. 62/c – è Email_2 elettivamente domiciliato;
- resistente -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- intervenuto per legge -
Conclusioni di parte ricorrente: come da note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c., in data
6.10.2025 in sostituzione dell'udienza del 7.10.2025, con cui le parti chiedono congiuntamente emettersi sentenza sullo status.
Conclusioni del P.M.: “Il P.M. chiede che sia pronunciata sentenza di separazione.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.10.2023, – premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1
in data 27.05.2008 a Venezia, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del CP_1 suddetto Comune dell'anno 2008, parte 1, ufficio 11, atto n. 4, che dalla loro unione era nato il figlio Persona_1
(nato a [...] il [...]) e che la loro convivenza matrimoniale era divenuta intollerabile nel tempo per i motivi esposti in ricorso – chiedeva, previa adozione di provvedimenti indifferibili ai sensi dell'art. 473-bis.15 c.p.c. R.G. N. 15275/2023
(ed in particolare: l'allontanamento del resistente dalla casa familiare, con contestuale divieto di avvicinamento dello stesso ai luoghi abitualmente frequentati dal figlio minore affidamento esclusivo del minore Persona_1 alla madre, con fissazione della residenza anagrafica presso la stessa nell'abitazione familiare, di cui chiedeva l'assegnazione e incontri padre-figlio esclusivamente in sede protetta, incaricando i Servizi sociali di monitorare la situazione familiare), chiedeva, che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi addebitandone la responsabilità al marito oltre all'emanazione dei provvedimenti provvisori ex art. 473-bis.22 c.p.c. (ed esattamente che venisse disposto l'affidamento esclusivo del figlio minorenne alla madre con collocamento dello stesso presso l'abitazione materna, con facoltà per il padre di vederlo in modalità protetta secondo quanto indicato dai Servizi sociali competenti;
l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, ponendo a carico del padre un contributo al mantenimento del minore pari a Euro 300,00 oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie).
Con comparsa di costituzione e risposta del 4.12.2023, si costituiva in giudizio , il quale – pur CP_1 contestando quanto asserito dalla ricorrente – aderiva alla domanda di separazione, ma senza addebito e a condizioni diverse (in particolare, chiedendo: l'affidamento del figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori, stabilendo dei tempi di permanenza paritari presso entrambi e mantenimento ordinario diretto;
la suddivisione al
50% delle spese straordinarie;
incarico ai competenti Servizi sociali di monitorare la situazione familiare).
Tanto premesso – dopo la prima udienza di comparizione delle parti del 19.12.2023, in cui il Giudice autorizzava i coniugi a vivere separati e disponeva in via provvisoria e urgente come da ordinanza del
3.01.2024 il regime di affidamento, collocazione, visite e mantenimento del figlio (incaricando i Servizi sociali delle frequentazioni padre-figlio in spazio neutro) e le successive udienze del 17.07.2024 e del
21.01.2025 in cui veniva disposta la prosecuzione dei percorsi in essere, con rigetto delle istanze istruttorie proposte – le parti, a seguito della celebrazione dell'udienza cartolare del 20.05.2025, chiedevano concordemente che il Tribunale, con sentenza non definitiva, dichiarasse la loro separazione personale.
Il Giudice relatore, preso atto di quanto sopra, fissava l'udienza cartolare del 7.10.2025 in cui le parti precisavano le loro conclusioni al fine della pronuncia non definitiva sullo status.
La causa veniva, dunque, rimessa al Collegio per la decisione, ai sensi dell'art. 473-bis.22 ult. comma c.p.c. e gli atti venivano trasmessi al P.M. per le sue conclusioni ex art. 1 disp. att. c.p.c.
* * *
Il Collegio, attesa la necessità di istruire il procedimento in ordine alle ulteriori domande proposte, ritiene che sia opportuno pronunciare sentenza non definitiva sulla domanda di separazione personale dei coniugi, così come richiesto all'udienza del 7.10.2025.
Tale domanda appare fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Difatti, ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso R.G. N. 15275/2023
che, con la riforma attuata attraverso al legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale (v. Cass. Civ., 1164 del 21/01/2014).
Ebbene, nel caso di specie, è emerso dalle risultanze processuali come sia venuto meno tra i coniugi il reciproco affetto e qualsiasi intesa, cosicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Anche il P.M., con conclusioni rese in data 28.10.2025, ha aderito alla domanda di separazione.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale concordemente richiesta dalle parti e disporsi con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio, sospesa la regolamentazione sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra e , congiuntisi in Parte_1 CP_1 matrimonio in Venezia in data 27.05.2008, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Venezia dell'anno 2008, parte I, ufficio 11, atto n. 4;
- ordina all'Ufficiale di Stato civile del citato Comune l'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- provvede con separata ordinanza in merito alla prosecuzione del processo, riservando la decisione sulle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 2.12.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa AR Vittoria AL
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott.ssa AR Vittoria AL Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 15275/2023 promossa da:
, nata a [...], il [...], (C.F. ), residente Parte_1 C.F._1
a Spinea, Via Martiri della Libertà, n. 35, rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriella Galiano del Foro di Venezia,
(pec: , presso il cui - sito in Noale, Piazza XX Settembre, n.28/A – è Email_1 elettivamente domiciliata;
- ricorrente- contro
, nato a [...], il [...] (C.F. ), residente a [...] C.F._2
Martiri della Libertà, n. 35, rappresentato e difeso dall'Avv. Elisa Silvestrini del foro di Venezia (pec:
, presso il cui studio – sito in Venezia - Mestre, via Mestrina, n. 62/c – è Email_2 elettivamente domiciliato;
- resistente -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- intervenuto per legge -
Conclusioni di parte ricorrente: come da note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c., in data
6.10.2025 in sostituzione dell'udienza del 7.10.2025, con cui le parti chiedono congiuntamente emettersi sentenza sullo status.
Conclusioni del P.M.: “Il P.M. chiede che sia pronunciata sentenza di separazione.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.10.2023, – premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1
in data 27.05.2008 a Venezia, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del CP_1 suddetto Comune dell'anno 2008, parte 1, ufficio 11, atto n. 4, che dalla loro unione era nato il figlio Persona_1
(nato a [...] il [...]) e che la loro convivenza matrimoniale era divenuta intollerabile nel tempo per i motivi esposti in ricorso – chiedeva, previa adozione di provvedimenti indifferibili ai sensi dell'art. 473-bis.15 c.p.c. R.G. N. 15275/2023
(ed in particolare: l'allontanamento del resistente dalla casa familiare, con contestuale divieto di avvicinamento dello stesso ai luoghi abitualmente frequentati dal figlio minore affidamento esclusivo del minore Persona_1 alla madre, con fissazione della residenza anagrafica presso la stessa nell'abitazione familiare, di cui chiedeva l'assegnazione e incontri padre-figlio esclusivamente in sede protetta, incaricando i Servizi sociali di monitorare la situazione familiare), chiedeva, che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi addebitandone la responsabilità al marito oltre all'emanazione dei provvedimenti provvisori ex art. 473-bis.22 c.p.c. (ed esattamente che venisse disposto l'affidamento esclusivo del figlio minorenne alla madre con collocamento dello stesso presso l'abitazione materna, con facoltà per il padre di vederlo in modalità protetta secondo quanto indicato dai Servizi sociali competenti;
l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, ponendo a carico del padre un contributo al mantenimento del minore pari a Euro 300,00 oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie).
Con comparsa di costituzione e risposta del 4.12.2023, si costituiva in giudizio , il quale – pur CP_1 contestando quanto asserito dalla ricorrente – aderiva alla domanda di separazione, ma senza addebito e a condizioni diverse (in particolare, chiedendo: l'affidamento del figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori, stabilendo dei tempi di permanenza paritari presso entrambi e mantenimento ordinario diretto;
la suddivisione al
50% delle spese straordinarie;
incarico ai competenti Servizi sociali di monitorare la situazione familiare).
Tanto premesso – dopo la prima udienza di comparizione delle parti del 19.12.2023, in cui il Giudice autorizzava i coniugi a vivere separati e disponeva in via provvisoria e urgente come da ordinanza del
3.01.2024 il regime di affidamento, collocazione, visite e mantenimento del figlio (incaricando i Servizi sociali delle frequentazioni padre-figlio in spazio neutro) e le successive udienze del 17.07.2024 e del
21.01.2025 in cui veniva disposta la prosecuzione dei percorsi in essere, con rigetto delle istanze istruttorie proposte – le parti, a seguito della celebrazione dell'udienza cartolare del 20.05.2025, chiedevano concordemente che il Tribunale, con sentenza non definitiva, dichiarasse la loro separazione personale.
Il Giudice relatore, preso atto di quanto sopra, fissava l'udienza cartolare del 7.10.2025 in cui le parti precisavano le loro conclusioni al fine della pronuncia non definitiva sullo status.
La causa veniva, dunque, rimessa al Collegio per la decisione, ai sensi dell'art. 473-bis.22 ult. comma c.p.c. e gli atti venivano trasmessi al P.M. per le sue conclusioni ex art. 1 disp. att. c.p.c.
* * *
Il Collegio, attesa la necessità di istruire il procedimento in ordine alle ulteriori domande proposte, ritiene che sia opportuno pronunciare sentenza non definitiva sulla domanda di separazione personale dei coniugi, così come richiesto all'udienza del 7.10.2025.
Tale domanda appare fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Difatti, ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso R.G. N. 15275/2023
che, con la riforma attuata attraverso al legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale (v. Cass. Civ., 1164 del 21/01/2014).
Ebbene, nel caso di specie, è emerso dalle risultanze processuali come sia venuto meno tra i coniugi il reciproco affetto e qualsiasi intesa, cosicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Anche il P.M., con conclusioni rese in data 28.10.2025, ha aderito alla domanda di separazione.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale concordemente richiesta dalle parti e disporsi con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio, sospesa la regolamentazione sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra e , congiuntisi in Parte_1 CP_1 matrimonio in Venezia in data 27.05.2008, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Venezia dell'anno 2008, parte I, ufficio 11, atto n. 4;
- ordina all'Ufficiale di Stato civile del citato Comune l'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- provvede con separata ordinanza in merito alla prosecuzione del processo, riservando la decisione sulle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 2.12.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa AR Vittoria AL
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero