TRIB
Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 17/10/2025, n. 1072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1072 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N. R.G. 3080/2021
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10,
d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3080/2021 R.G.L., e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Locri Parte_1 C.F._1
(RC) alla via Francesco Cilea n. 39, presso lo studio legale dell'avv. Vincenzo Fiato che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Ricorrente
E Controparte_1
(C.F. , in persona del Direttore Regionale per la Calabria, Dott.
[...] P.IVA_1 CP_2
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio D'Agostino in virtù di procura generale alle liti
[...] conferita dal Direttore Regionale pro-tempore l'08 febbraio 2022, autenticata per Notar
[...]
di Catanzaro, rep. n. 47098, racc. n. 17470, elettivamente domiciliato in Locri, C.so Per_1
Margherita di Savoia n. 54, sede CP_3
Resistente
Oggetto: infortunio sul lavoro.
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione scritta depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 20.10.2021, deduceva: - di aver subito, in data Parte_1
19.11.2018, un infortunio mentre svolgeva la propria attività lavorativa;
- che veniva soccorso ed accompagnato al P.S. dell'Ospedale di Locri ove gli veniva diagnosticato: “Concussione con nessuna perdita di coscienza, trauma cranico in assenza di perdita di coscienza, trauma contusivo della colonna in toto, trauma contusivo addome con riscontro di lieve aumento delle dimensioni della milza, riferita rottura di protesi dentaria inferiore, cefalea”; - che veniva dimesso con prognosi di giorni 10; - che seguiva un lungo periodo di accertamenti e cure;
- che a seguito della denuncia dell'infortunio l' accertava una menomazione dell'integrità psicofisica pari al 003% che non CP_3 dava diritto ad indennizzo in capitale né a costituzione di rendita;
- che la valutazione effettuata dall' veniva contestata sulla base di documentazione medica attestante un'invalidità CP_3 permanente pari al 40%.
Alla luce di quanto dedotto, rassegnava le seguenti conclusioni: «1. Accertare e dichiarare che a causa dell'infortunio denunciato (n° 515451776 del 19/11/2018), le patologie di cui il ricorrente risulta affetto abbiano determinato al ricorrente una menomazione permanente cumulativa della integrità psicofisica pari al 40%, o comunque in misura maggiore a quanto riconosciuto dall' CP_1 in sede di vertenza amministrativa, sin dalla data di verificazione dell'infortunio ovvero, in subordine, da quella che sarà accertata dal CTU, con individuazione della sua gravità e del relativo grado d'inabilità e condanna dell' , in persona del legale rappresentante protempore, al CP_1 riconoscimento in ogni caso della percentuale di inabilità che verrà attribuita;
2. Per l'effetto, quindi, condannare l' , in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento CP_3 dell'indennizzo in rendita vitalizia per il danno biologico che risulterà dovuto e che sarà accertato nell'espletanda CTU e meglio visto dall'Ecc.mo Giudice adito, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, come per legge;
3. Condannare, altresì, l' al pagamento CP_3 delle spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA, come per legge, con distrazione a favore del procuratore costituito il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscossi i secondi».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' eccependo, in via preliminare, la CP_3 nullità della domanda per indeterminatezza ai sensi degli artt.156, 414, 416 e 442 c.p.c.; nel merito, la correttezza della valutazione effettuata in via amministrativa e l'infondatezza della domanda mancando la prova del nesso eziologico in ordine alle condizioni di lavoro e le patologie denunciate.
Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita documentalmente e mediante prova testimoniale, venendo altresì disposta
CTU medico-legale.
Con provvedimento del giorno 11.07.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
***
Motivi della decisione
Preliminarmente, con riferimento all'eccezione preliminare sollevata dalla parte resistente di nullità della domanda stante l'indeterminatezza della stessa, occorre rilevare che seppure in presenza di allegazioni generiche, laddove dall'atto introduttivo nel suo complesso, e dalla documentazione versata in atti, sia possibile ricostruire la causa petendi ed il petitum detta nullità non sussiste in quanto la parte resistente potrà comunque efficacemente approntare la propria linea difensiva (v.
Tribunale di Milano, sez. Lavoro, n. 1758/2019) .
Nel caso di specie l' ha concretamente provveduto ad esercitare il proprio diritto di difesa CP_3
e pertanto l'eccezione suddetta deve ritenersi superata e deve essere rigettata.
Ciò premesso, ritenuta la causa matura per la decisone, deve valutarsi la fondatezza della pretesa di parte ricorrente.
Non essendo contestata la verificazione dell'infortunio sul lavoro patito dal ricorrente in data
19.11.2018, il contrasto tra le parti verte sulla qualificazione dei postumi e sulla quantificazione del grado inabilitante, in via permanente, di detti postumi.
Ed invero, l' , in sede amministrativa ha accertato una menomazione all'integrità psico-fisica CP_3 pari al 3% mentre il ricorrente chiede l'accertamento della menomazione della stessa nella misura del
40%, o in ogni caso in misura maggiore rispetto a quella accertata in sede amministrativa. All'udienza del 13.06.2023 viene escussa la teste , la quale così riferiva: “Conosco Testimone_1 il ricorrente perché è mio marito. Siamo in regime di separazione di beni. Nel 2018 mio marito aveva una società di vendita di autovetture usate on line. Se non ricordo male era un'impresa individuale.
Poi quest'attività è stata venduta. Per lo svolgimento dell'attività lavorativa mio marito, essenzialmente stava al computer. Ricordo che nel novembre 2018, nel primo pomeriggio, sono andata a trovare mio marito nella stanza della nostra abitazione dove si trovava l'ufficio dell'azienda, per prendere il caffè. Lui era seduto alla scrivania e io ero davanti, si è alzato per prendere un documento e nel fare questo movimento la sedia, che aveva le rotelle, nell'andare all'indietro si inclinava portando mio marito ad andare in avanti sbattendo il viso sulla scrivania.
Dopo aver battuto il volto è andato all'indietro cadendo a terra, l'ho soccorso e ho visto che gli usciva sangue dalla bocca. Ho chiamato mio padre e mio fratello che abitano al piano inferiore per soccorrerlo. Insieme lo abbiamo portato all'ospedale di Locri. Al Pronto soccorso”. ADR avv. Fiato:
“preciso che presso la suddetta abitazione, posta in via Rocco Gatto n. 25 a Gioiosa Ionica, si trovava anche la sede legale della società”.
Chiarita la dinamica del sinistro, veniva disposta consulenza tecnica medico-legale.
Il medico incaricato, dott. a conclusione delle indagini effettuate, dopo aver Persona_2 confermato il nesso causale tra l'infortunio sul lavoro e i postumi riscontrati (già sostanzialmente accertato anche dallo stesso ), ha espresso il seguente giudizio diagnostico e conclusivo: “In CP_1 risposta ai quesiti del sig. G. d. L., si afferma, secondo scienza e coscienza, che Parte_1
per conseguenza dell'attività lavorativa svolta è affetto da patologie per le quali ha
[...] patito DANNO DA INFORTUNIO SUL LAVORO, con rendita vitalizia in misura pari al 20% (venti), dalla data di decorrenza dell'infortunio 19.11.2018. Inoltre ITA – 1nabilità temporanea assoluta per giorni 150”.
In particolare, così riportava nella relazione depositata: “… RISPOSTA: Esiste nesso eziologico tra
l'infortunio e le lesioni riscontrategli. La percentuale riscontrata è del 20% ( venti ), calcolata sulla base delle tabelle ministeriali e con metodo a scalare. - Sindrome algo-disfunzionale da esiti da trauma contusivo-distorsivo del rachide cervicale con ernia cervicale post-traumatica C5-C6 con impronta sul sacco durale e mieloradicolopatia trattata con intervento di discectomia e artrodesi anteriore di C5-C6 con residua limitazione funzionale del rachide cervicale, cervicalgia e parestesie arti superiori;
cod. 193 percentuale 12% + cod. 306 percentuale 3%, totale percentuale 15%. -
Disturbo post-traumatico da stress cronico in terapia medica in esiti da trauma cranico non commotivo in regione parieto-temporale sinistra con secondaria cefalea;
cod. 180 percentuale 6%,
a scalare 5%. - Esiti da trauma contusivo emiviso sx e regione mentoniera con secondaria rottura di protesi dentaria inferiore e mobilizzazione del ponte con perdita di elementi della protesi dentaria superiore sinistra. - Inoltre, I.T.A. - inabilità temporanea assoluta - per giorni 150 (centocinquanta).
Il punteggio complessivamente attribuito non scaturisce dalla somma delle percentuali attribuite ai singoli traumi ma è frutto di una complessiva valutazione 20% ( venti ). …”
La valutazione espressa dal consulente tecnico è condivisa da questo giudice, in quanto trae origine da un meditato apprezzamento di elementi clinici ed anamnestici ed in particolare fa riferimento alle tabelle di legge ed è sorretto da valide considerazioni medico-legali, corrette anche sotto il profilo logico-conseguenziale.
Sul punto occorre anche precisare che il tecnico incaricato ha puntualmente preso posizione a fronte delle osservazioni all'elaborato peritale mosse da parte resistente, tant'è che all'esito di detto confronto ha precisato le proprie conclusioni rivedendo quanto disposto in ordine alle spese dentarie, non oggetto di quesito, fermo restando l'accertamento sanitario svolto (v. allegati perizia).
Alla stregua delle predette conclusioni, tenuto conto della sussistenza di postumi di inabilità permanente in misura indennizzabile, la domanda deve essere accolta, con la percentuale di inabilità accertata dal CTU.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, tenuto conto del D.M. 37/2018 (causa di previdenza, con istruttoria, valori minimi dello scaglione di riferimento, considerata l'attività effettivamente espletata dalle parti), devono essere parzialmente compensate in quanto seppure all'esito della CTU sia stata riconosciuta la sussistenza di danno biologico in misura superiore rispetto a quella attribuita in sede amministrativa, detto dato è considerevolmente inferiore a quello indicato dal ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da (C.F. ), R.G. n. 3080/2021, Parte_1 C.F._1 disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- accoglie il ricorso, dichiarando che il ricorrente, a seguito dell'infortunio sul lavoro del 19.11.2018,
è affetto da postumi invalidanti tali da determinare un danno biologico pari al 20%, con decorrenza dal giorno dell'infortunio e, per l'effetto, condanna l' convenuto, come rappresentato, al CP_1 pagamento in favore della ricorrente del relativo indennizzo in rendita, oltre interessi legali, decurtato quanto già eventualmente corrisposto a tale titolo;
- condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione nella misura CP_3 di 2/3 delle spese di lite, che si liquidano in € 2.540,00 oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito per parte ricorrente, dichiaratosi antistatario nonché al pagamento delle spese della CTU espletata, liquidate con separato decreto in favore del dott. Persona_2
Locri, 17.10.2025 Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N. R.G. 3080/2021
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10,
d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3080/2021 R.G.L., e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Locri Parte_1 C.F._1
(RC) alla via Francesco Cilea n. 39, presso lo studio legale dell'avv. Vincenzo Fiato che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Ricorrente
E Controparte_1
(C.F. , in persona del Direttore Regionale per la Calabria, Dott.
[...] P.IVA_1 CP_2
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio D'Agostino in virtù di procura generale alle liti
[...] conferita dal Direttore Regionale pro-tempore l'08 febbraio 2022, autenticata per Notar
[...]
di Catanzaro, rep. n. 47098, racc. n. 17470, elettivamente domiciliato in Locri, C.so Per_1
Margherita di Savoia n. 54, sede CP_3
Resistente
Oggetto: infortunio sul lavoro.
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione scritta depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 20.10.2021, deduceva: - di aver subito, in data Parte_1
19.11.2018, un infortunio mentre svolgeva la propria attività lavorativa;
- che veniva soccorso ed accompagnato al P.S. dell'Ospedale di Locri ove gli veniva diagnosticato: “Concussione con nessuna perdita di coscienza, trauma cranico in assenza di perdita di coscienza, trauma contusivo della colonna in toto, trauma contusivo addome con riscontro di lieve aumento delle dimensioni della milza, riferita rottura di protesi dentaria inferiore, cefalea”; - che veniva dimesso con prognosi di giorni 10; - che seguiva un lungo periodo di accertamenti e cure;
- che a seguito della denuncia dell'infortunio l' accertava una menomazione dell'integrità psicofisica pari al 003% che non CP_3 dava diritto ad indennizzo in capitale né a costituzione di rendita;
- che la valutazione effettuata dall' veniva contestata sulla base di documentazione medica attestante un'invalidità CP_3 permanente pari al 40%.
Alla luce di quanto dedotto, rassegnava le seguenti conclusioni: «1. Accertare e dichiarare che a causa dell'infortunio denunciato (n° 515451776 del 19/11/2018), le patologie di cui il ricorrente risulta affetto abbiano determinato al ricorrente una menomazione permanente cumulativa della integrità psicofisica pari al 40%, o comunque in misura maggiore a quanto riconosciuto dall' CP_1 in sede di vertenza amministrativa, sin dalla data di verificazione dell'infortunio ovvero, in subordine, da quella che sarà accertata dal CTU, con individuazione della sua gravità e del relativo grado d'inabilità e condanna dell' , in persona del legale rappresentante protempore, al CP_1 riconoscimento in ogni caso della percentuale di inabilità che verrà attribuita;
2. Per l'effetto, quindi, condannare l' , in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento CP_3 dell'indennizzo in rendita vitalizia per il danno biologico che risulterà dovuto e che sarà accertato nell'espletanda CTU e meglio visto dall'Ecc.mo Giudice adito, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, come per legge;
3. Condannare, altresì, l' al pagamento CP_3 delle spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA, come per legge, con distrazione a favore del procuratore costituito il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscossi i secondi».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' eccependo, in via preliminare, la CP_3 nullità della domanda per indeterminatezza ai sensi degli artt.156, 414, 416 e 442 c.p.c.; nel merito, la correttezza della valutazione effettuata in via amministrativa e l'infondatezza della domanda mancando la prova del nesso eziologico in ordine alle condizioni di lavoro e le patologie denunciate.
Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita documentalmente e mediante prova testimoniale, venendo altresì disposta
CTU medico-legale.
Con provvedimento del giorno 11.07.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
***
Motivi della decisione
Preliminarmente, con riferimento all'eccezione preliminare sollevata dalla parte resistente di nullità della domanda stante l'indeterminatezza della stessa, occorre rilevare che seppure in presenza di allegazioni generiche, laddove dall'atto introduttivo nel suo complesso, e dalla documentazione versata in atti, sia possibile ricostruire la causa petendi ed il petitum detta nullità non sussiste in quanto la parte resistente potrà comunque efficacemente approntare la propria linea difensiva (v.
Tribunale di Milano, sez. Lavoro, n. 1758/2019) .
Nel caso di specie l' ha concretamente provveduto ad esercitare il proprio diritto di difesa CP_3
e pertanto l'eccezione suddetta deve ritenersi superata e deve essere rigettata.
Ciò premesso, ritenuta la causa matura per la decisone, deve valutarsi la fondatezza della pretesa di parte ricorrente.
Non essendo contestata la verificazione dell'infortunio sul lavoro patito dal ricorrente in data
19.11.2018, il contrasto tra le parti verte sulla qualificazione dei postumi e sulla quantificazione del grado inabilitante, in via permanente, di detti postumi.
Ed invero, l' , in sede amministrativa ha accertato una menomazione all'integrità psico-fisica CP_3 pari al 3% mentre il ricorrente chiede l'accertamento della menomazione della stessa nella misura del
40%, o in ogni caso in misura maggiore rispetto a quella accertata in sede amministrativa. All'udienza del 13.06.2023 viene escussa la teste , la quale così riferiva: “Conosco Testimone_1 il ricorrente perché è mio marito. Siamo in regime di separazione di beni. Nel 2018 mio marito aveva una società di vendita di autovetture usate on line. Se non ricordo male era un'impresa individuale.
Poi quest'attività è stata venduta. Per lo svolgimento dell'attività lavorativa mio marito, essenzialmente stava al computer. Ricordo che nel novembre 2018, nel primo pomeriggio, sono andata a trovare mio marito nella stanza della nostra abitazione dove si trovava l'ufficio dell'azienda, per prendere il caffè. Lui era seduto alla scrivania e io ero davanti, si è alzato per prendere un documento e nel fare questo movimento la sedia, che aveva le rotelle, nell'andare all'indietro si inclinava portando mio marito ad andare in avanti sbattendo il viso sulla scrivania.
Dopo aver battuto il volto è andato all'indietro cadendo a terra, l'ho soccorso e ho visto che gli usciva sangue dalla bocca. Ho chiamato mio padre e mio fratello che abitano al piano inferiore per soccorrerlo. Insieme lo abbiamo portato all'ospedale di Locri. Al Pronto soccorso”. ADR avv. Fiato:
“preciso che presso la suddetta abitazione, posta in via Rocco Gatto n. 25 a Gioiosa Ionica, si trovava anche la sede legale della società”.
Chiarita la dinamica del sinistro, veniva disposta consulenza tecnica medico-legale.
Il medico incaricato, dott. a conclusione delle indagini effettuate, dopo aver Persona_2 confermato il nesso causale tra l'infortunio sul lavoro e i postumi riscontrati (già sostanzialmente accertato anche dallo stesso ), ha espresso il seguente giudizio diagnostico e conclusivo: “In CP_1 risposta ai quesiti del sig. G. d. L., si afferma, secondo scienza e coscienza, che Parte_1
per conseguenza dell'attività lavorativa svolta è affetto da patologie per le quali ha
[...] patito DANNO DA INFORTUNIO SUL LAVORO, con rendita vitalizia in misura pari al 20% (venti), dalla data di decorrenza dell'infortunio 19.11.2018. Inoltre ITA – 1nabilità temporanea assoluta per giorni 150”.
In particolare, così riportava nella relazione depositata: “… RISPOSTA: Esiste nesso eziologico tra
l'infortunio e le lesioni riscontrategli. La percentuale riscontrata è del 20% ( venti ), calcolata sulla base delle tabelle ministeriali e con metodo a scalare. - Sindrome algo-disfunzionale da esiti da trauma contusivo-distorsivo del rachide cervicale con ernia cervicale post-traumatica C5-C6 con impronta sul sacco durale e mieloradicolopatia trattata con intervento di discectomia e artrodesi anteriore di C5-C6 con residua limitazione funzionale del rachide cervicale, cervicalgia e parestesie arti superiori;
cod. 193 percentuale 12% + cod. 306 percentuale 3%, totale percentuale 15%. -
Disturbo post-traumatico da stress cronico in terapia medica in esiti da trauma cranico non commotivo in regione parieto-temporale sinistra con secondaria cefalea;
cod. 180 percentuale 6%,
a scalare 5%. - Esiti da trauma contusivo emiviso sx e regione mentoniera con secondaria rottura di protesi dentaria inferiore e mobilizzazione del ponte con perdita di elementi della protesi dentaria superiore sinistra. - Inoltre, I.T.A. - inabilità temporanea assoluta - per giorni 150 (centocinquanta).
Il punteggio complessivamente attribuito non scaturisce dalla somma delle percentuali attribuite ai singoli traumi ma è frutto di una complessiva valutazione 20% ( venti ). …”
La valutazione espressa dal consulente tecnico è condivisa da questo giudice, in quanto trae origine da un meditato apprezzamento di elementi clinici ed anamnestici ed in particolare fa riferimento alle tabelle di legge ed è sorretto da valide considerazioni medico-legali, corrette anche sotto il profilo logico-conseguenziale.
Sul punto occorre anche precisare che il tecnico incaricato ha puntualmente preso posizione a fronte delle osservazioni all'elaborato peritale mosse da parte resistente, tant'è che all'esito di detto confronto ha precisato le proprie conclusioni rivedendo quanto disposto in ordine alle spese dentarie, non oggetto di quesito, fermo restando l'accertamento sanitario svolto (v. allegati perizia).
Alla stregua delle predette conclusioni, tenuto conto della sussistenza di postumi di inabilità permanente in misura indennizzabile, la domanda deve essere accolta, con la percentuale di inabilità accertata dal CTU.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, tenuto conto del D.M. 37/2018 (causa di previdenza, con istruttoria, valori minimi dello scaglione di riferimento, considerata l'attività effettivamente espletata dalle parti), devono essere parzialmente compensate in quanto seppure all'esito della CTU sia stata riconosciuta la sussistenza di danno biologico in misura superiore rispetto a quella attribuita in sede amministrativa, detto dato è considerevolmente inferiore a quello indicato dal ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da (C.F. ), R.G. n. 3080/2021, Parte_1 C.F._1 disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- accoglie il ricorso, dichiarando che il ricorrente, a seguito dell'infortunio sul lavoro del 19.11.2018,
è affetto da postumi invalidanti tali da determinare un danno biologico pari al 20%, con decorrenza dal giorno dell'infortunio e, per l'effetto, condanna l' convenuto, come rappresentato, al CP_1 pagamento in favore della ricorrente del relativo indennizzo in rendita, oltre interessi legali, decurtato quanto già eventualmente corrisposto a tale titolo;
- condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione nella misura CP_3 di 2/3 delle spese di lite, che si liquidano in € 2.540,00 oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito per parte ricorrente, dichiaratosi antistatario nonché al pagamento delle spese della CTU espletata, liquidate con separato decreto in favore del dott. Persona_2
Locri, 17.10.2025 Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli