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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 11/11/2025, n. 2159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2159 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Nola, in persona della Dott.ssa Fabrizia Di Palma, in funzione di
Giudice del lavoro, all' odierna udienza ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c, la seguente
SENTENZA nella causa civile recante n. R.G. 7361/2024 Sezione Lavoro
TRA
, nata ad [...] il [...], rapp.ta e difesa, come in Parte_1 atti, dall' Avv. Crispo Gennaro, elett.te domiciliata come in ricorso
(RICORRENTE)
E
in persona del presidente pro-tempore, rapp.to e difeso dall' Avv. Oliva Anna, CP_1
elett.te domiciliato come in ricorso
(RESISTENTE)
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.11.2024, parte istante ha introdotto giudizio di merito avente ad oggetto la formulazione di contestazioni rispetto alle conclusioni cui era pervenuto il c.t.u. nominato nel giudizio recante n. R.G. 3452/2023 ed avente ad oggetto istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere (cecità assoluta;
in sub. cecità parziale).
Si è costituito l' contestando le conclusioni della parte avversa - con riferimento CP_1
alla specificità dei motivi di opposizione e al merito della pretesa- opponendosi, altresì, alla richiesta di rinnovo della C.T.U..
Va rilevato, innanzitutto, che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell' a.t.p. e proporre il giudizio de quo. L' art. 445 bis c.p.c, al comma 6, prevede: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Tanto chiarito, occorre esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità.
A parere di chi scrive, si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del c.t.u. adducendone l' erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni,
o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete.
Inoltre, la specificità dei motivi di contestazione alla consulenza tecnica d' ufficio deve essere intesa come una esplicitazione delle ragioni della contestazione (esplicitazione dell' errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e, conseguentemente, il riconoscimento di quanto richiesto.
Ne deriva che la parte ricorrente, in sede di opposizione ad a.t.p., non può limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente, ma è tenuta, in ossequio al principio di specificità, ad indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo, facendo riferimento, nel ricorso, ai passaggi salienti e non condivisi della relazione peritale e riportando il contenuto specifico delle critiche mosse agli stessi, in modo tale da consentire l' apprezzamento dell' incidenza causale dell' errore in cui sarebbe incorso il consulente tecnico d' ufficio.
Nel caso de quo il detto requisito è soddisfatto.
Quanto al merito della domanda, l' odierna opposizione appare infondata.
Le censure mosse da parte ricorrente alla consulenza tecnica espletata nel giudizio di a.t.p. sono incentrate, unicamente, sul fatto che la ricorrente dovrebbe essere riconosciuta quantomeno cieca parziale o ventesimista in quanto agli atti vi è un cert. med. del 5.5.22 che attesta la seguente diagnosi: “OD motu manu - OS visus spento”. Giova precisare, preliminarmente, che il c.t.u. ha, certamente, valutato il cert. med. del
5.5.22 ai fini del suo giudizio medico-legale circa il riconoscimento della prestazione richiesta (cfr. “Documentazione medica presente agli atti”, pag. 2 della C.T.U.).
La censura della parte ricorrente alla C.T.U. risulta superata non solo dall' accurato esame obiettivo condotto dal c.t.u. e dalla esauriente discussione medico-legale effettuata dallo stesso in fase di a.t.p., ma anche da altra documentazione medica depositata dalla stessa parte ricorrente in fase di a.t.p., peraltro, successiva a quella del 5.5.22, ovvero il cert. med. del 9.11.22 il quale riporta la seguente diagnosi: “I reperti depongono, in considerazione del contesto clinico-anamnestico-strumentale, per disfunzione di entrambe le vie visive, di grado lieve a destra e di grado severo a sinistra” (cert. med. allegato al ricorso di a.t.p. e depositato in data 20.6.23).
Tanto chiarito, il c.t.u. – correttamente – evidenzia:
“ANAMNESI
La paziente accede autonomamente a visita medico legale e riferisce spontaneamente. raccolta dalla viva voce della perizianda. Coniugata, pensionata. Nega tare CP_2
ereditarie nel gentilizio.5^ di cinque germani (3F-2M) un fratello ed una sorella deceduti per cause non meglio precisate. Nascita a termine da parto eutocico, sviluppo in epoca, allattamento materno, menarca all'età di 12 anni, ha avuto cinque gravidanze a termine
(2M-3F) in a.b.s., nega interruzioni di gravidanze spontanee e/o provocate. Abitudini alimentari regolari, nega alcolici, nega fumo.
Alvo e diuresi regolari. Riferisce di aver contratto i C.E.I., nega altre malattie infettive degne di nota. Riferisce inoltre iniziale decadimento mnesico e depressione dell'umore, ipertensione arteriosa in terapia farmacologica, artrosi polidistrettualecon impegno funzionale a carico del rachide da discopatie multiple cervicali e lombari e delle ginocchia in portatrice di artroprotesi ginocchio destro, osteoporosi;
calo del visus da retinopatia diabetica bilaterale. Nega farmacoallergie. Nega intolleranze alimentari. Allo stato: lamenta dolori ossei diffusi e calo del visus.
ESAME OBIETTIVO
Soggetto normotipo di sesso femminile, condizioni generali discrete, tessuto muscolare normotono-trofico per età, adipe normorappresentato ed uniformemente distribuito. Cute
e mucose normoirrorate. Altezza circa 155 cm. Peso 55 kg circa, P.A.130/80 mmHg;
Pt_2
Polso 80 b/m, ritmico. Decubito indifferente. Vista: calo del visus da retinopatia diabetica bilaterale.
CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI
Preg.mo Sig. Giudice, sulla scorta della documentazione medica agli atti, dalla raccolta dei dati anamnestici nonché dall'esame obiettivo, posso concludere che la Signora , di Parte_1
anni 83, sottoposta a visita medico-legale, risulta affetta da:
“Retinopatia diabetica in OO – VN OD >1/20 OS motu manu)”.
La Sig.ra è da ritenersi priva delle menomazioni visive previste dalla Parte_1 legge n. 382/70: non cieco civile.
Tutto quanto precedentemente enunciato consente pertanto al sottoscritto C.T.U. di rassegnare alla S.V.I. le seguenti:
CONCLUSIONI E RISPOSTA AI QUESITI
All'esito dei presenti accertamenti medico-legali è possibile affermare che la Sig.ra
è affetta da: Parte_1
“Retinopatia diabetica in OO – VN OD >1/20 OS motu manu”.
Tenuto conto delle considerazioni medico-legali precedentemente formulate, la Sig.ra
è da Parte_1 ritenersi, ai sensi della L. 382/70 “NON cieco civile, così come già stabilito dalla
Commissione Medica per l'accertamento delle condizioni visive di Napoli con verbale n.
3930927003305 data visita 14.07.2022 (e come si evince dalla certificazione medica specialistica allegata agli atti” (cfr. pag. 3 della C.T.U.).
Appare evidente, dunque, come le doglianze così articolate non meritino accoglimento in quanto prive di fondamento, risolvendosi le stesse in contestazioni espressive di un mero dissenso diagnostico, insufficienti ad integrare quei motivi di opposizione che giustificherebbero, nel giudizio ex art. 445, comma 6, c.p.c., il rinnovo delle operazioni peritali.
In effetti, le censure alla C.T.U. non sono altro che il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, non suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni cui è pervenuta la C.T.U. disposta in precedenza, peraltro, assolutamente conforme alle risultanze dell' esame obiettivo ed alle certificazioni mediche depositate in atti. Le considerazioni fin qui esposte appaiono sufficienti a ritenere inaccoglibile l' istanza di rinnovo delle operazioni peritali.
Conseguentemente, avuto riguardo alla C.T.U. redatta nel giudizio di a.t.p., e, condivisibilmente con essa, l' opposizione va respinta.
Né la certificazione medica del 6.2.25 da ultimo depositata in allegato alle note di udienza appare idonea a superare l'infondatezza delle censure mosse all'elaborato peritale, atteso che trattasi, ancora una volta, di diagnosi non sorretta da esami strumentali. Gli unici esami strumentali eseguiti, invero, dalla ricorrente sono quelli del 9.11.22 che hanno sconfessato la diagnosi di pochi mesi prima (certificato del 5.5.22). In difetto di ulteriori ed aggiornati esami strumentali non può che attribuirsi rilevanza ai soli presenti in atti (quelli del
9.11.22), dovendosi perciò ritenere corretta la valutazione medico-legale effettuata dal ctu.
Parte opponente va tenuta indenne dal pagamento delle spese della procedura (sia per la fase di a.t.p. che per quella di opposizione) essendovi, in atti, valida dichiarazione, ex art. 152 disp. att. c.p.c., sottoscritta dalla stessa.
Le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, vanno, invece, poste a carico dell'
CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara parte opponente non tenuta alla refusione delle spese di lite;
3) pone le spese di C.T.U. a carico dell' CP_1
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Nola, 11.11.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Fabrizia Di Palma