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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 17/02/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Presidente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 868 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024 e promossa
DA
Avv. Pietro Sgarbi (codice fiscale ) C.F._1
--
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale Controparte_1
dello Stato di Ancona
-contumace-
IN FATTO E DIRITTO
Letta l'opposizione proposta dall'Avv. Pietro Sgarbi avverso il provvedimento emesso in data 25.07.2024 e comunicato in data
30.08.2024 con cui l'intestata Corte ha ridotto l'importo precedentemente liquidato con decreto di liquidazione onorari per l'attività difensiva prestata, quale difensore d'ufficio nel procedimento penale a carico di
1 sul rilievo che non era stata esperita nel giudizio Controparte_2
innanzi alla Corte d'Appello(RG 836.2008), la fase decisoria;
rilevato che:
-l'opponente censura il provvedimento deducendo l'esecutività dell'importo liquidato con il precedente decreto e la violazione della normativa di settore prevista dal DPR
n.115/2002, atteso che il decreto “non è suscettibile di qualsivoglia revoca e/o modifica
d'ufficio posto che l'autorità giudiziaria con la sua emissione ha perso il proprio potere
decisionale”;
-il precedente decreto di liquidazione emesso l'11.05.2020 e notificato all'opponente in data 7.10.2020 non era stato impugnato.
considerato che:
il decreto di liquidazione di compenso al difensore ha natura decisoria e giurisdizionale e non è revocabile, né modificabile d'ufficio poichè l'autorità giudiziaria che lo emette,
salvo i casi espressamente previsti, consuma il suo potere decisionale e non ha il potere di autotutela tipico dell'azione amministrativa (Cass. 12795 del 2015; 1196 del 2017;
Cass., sez. II, 7.4.2023, n. 9545 “Il decreto di liquidazione del compenso al difensore
per patrocinio a spese dello Stato, in particolare, non è revocabile né modificabile
d'ufficio poiché l'autorità giudiziaria che lo emette, salvi i casi espressamente previsti,
consuma il suo potere decisionale e non ha il potere di autotutela tipico dell'azione
amministrativa…” ;).
Il potere di revoca appare infatti incompatibile con la previsione di cui all'art. 170 dPR
115 del 2002 di un termine perentorio concesso alle parti per opporsi al decreto di pagamento.
Il decreto in esame va dunque annullato, ferma la liquidazione contenuta nel precedente provvedimento emesso l'11.05.2020 dal medesimo ufficio.
Le spese del presente giudizio, regolate secondo soccombenza si liquidano come da dispositivo.
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P.Q.M.
Il Presidente accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto impugnato emesso dalla Corte d'Appello di Ancona, sez penale, ferma la liquidazione contenuta nel provvedimento del
11.05.2020 emesso dallo stesso ufficio.
Condanna il alla refusione delle spese del Controparte_1
presente giudizio che liquida in 400,00 €, oltre a rimborso forfetario spese generali in misura del 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Ancona, il 12 febbraio 2025
Il Presidente
Dott. Guido Federico
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