TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 16/12/2025, n. 813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 813 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 730/2023
Tribunale Ordinario di Ravenna
SEZIONE CIVILE
Nella persona del dott. NL LÀ, ha emesso la seguente
SENTENZA
Tra
c.f. , titolare dell'impresa individuale Parte_1 C.F._1
omonima, difeso dall'avv. DALLA VALLE STEFANO
ATTORE
e
, c.f. , difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'avv. MARTINUZZI ALESSANDRO
EMI in persona del proprio legale rappresentante pro Controparte_2
tempore sig. (PIVA ), difesa dall'avv. FRANCESCO CP_2 P.IVA_2
FE (Cod. Fisc. C.F._2
CONVENUTE
E
C.F. , difesa dall'avv. FRANCESCO Controparte_3 P.IVA_3
FE (C.F.: ) C.F._3
TE MA
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 L'attore, proprietario di alcuni terreni siti a Massa Lombarda (RA) ove sono coltivate piante da frutto (albicocche), ha citato in giudizio la in Controparte_4
qualità di proprietaria del terreno confinante, coltivato a mais, e la Controparte_5
quale esecutrice del trattamento di diserbo che avrebbe cagionato danni alle
[...]
piante da frutto di proprietà dell'attore, chiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa di tale trattamento, eseguito in data 2.5.2021 tra le nove e le dieci del mattino.
Nella prospettazione di parte attrice, il trattamento sarebbe stato eseguito in condizioni di vento non idonee e con l'utilizzo di prodotti fitosanitari inibiti, e da ciò sarebbe derivata l'infestazione delle piante da frutto e dei frutti dell'attore, con i conseguenti danni descritti in citazione.
Si è costituita la S.a. chiedendo il rigetto della domanda attorea Controparte_1 CP_1
e chiamando in causa la propria compagnia assicurativa a fini di manleva.
Essa contesta che fosse stato eseguito il trattamento di diserbo sul proprio terreno nella data e nell'ora indicati dall'attore.
Tale trattamento, invece, sarebbe stato eseguito in data 8.5.2021, in condizioni di vento idonee e senza l'utilizzo di prodotti proibiti.
La convenuta, poi, ha evidenziato di non essere proprietaria di nessuno dei fondi limitrofi rispetto a quello in cui si trovano le piante da frutto dell'attore infestate, invece di proprietà di personalmente, e che la società EM. I. di PI IV CP_1
era stata incaricata di eseguire il trattamento ai sensi dell'art. 2222 c.c., senza quindi che la committente potesse controllare l'operato del prestatore.
Si è costituita la società , eccependo l'incompetenza per materia Controparte_5
dell'intestato Tribunale ex art. 7, n. 3, c.p.c. e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda attorea.
La convenuta Emi, in particolare, ha negato di aver eseguito il trattamento in questione in data 2.5.2021 presso il fondo della società confermando l'allegazione CP_1
della convenuta quanto alla data dell'effettiva esecuzione del trattamento, CP_1
2 allegando inoltre di aver eseguito, nella data indicata dall'attore, un lavoro in altro luogo (Massalombarda, Via Santa Lucia 44) e presso altro soggetto.
Si è costituita associandosi alle difese della propria assicurata e Controparte_3
deducendo che la direzione del vento rilevata nella data del 2.5.2021 è incompatibile con l'effetto di deriva dei prodotti fitosanitari lamentato dall'attore, nonché che i danni ai frutti e alle piante potrebbero essere stati causati dalle gelate notturne occorse in zona nel mese di aprile.
La causa è stata istruita oralmente (interpello di l.r. della convenuta CP_1
e l.r. della convenuta EMI;
testi figlia CP_1 CP_2 Testimone_1
dell'attore, vicino di casa dell'attore e “contoterzista” di e Tes_2 CP_2
RE Folli, fornitore di fitofarmaci sia di sia di il Parte_1 CP_1
quale non ha saputo dire nulla di rilevante) e con l'espletamento di una CTU sul seguente quesito: “verifichi il CTU se dal quaderno di campagna della convenuta
[...]
(nonché dalla convenuta “alla cui Controparte_6 CP_1
acquisizione è espressamente autorizzato, emerge che in data 2.5.2021 la suddetta convenuta abbia effettuato un trattamento di diserbo nel campo della convenuta in via SP 117 a Massalombarda;
verifichi, in caso di Controparte_4
risposta positiva, se, considerati i prodotti utilizzati e la direzione del vento (con
l'ausilio, in caso di necessità, di un ausiliario), il nesso di causa tra il trattamento e i danni riportati dalle albicocche dell'attore (come emergenti dalla documentazione in atti); quantifichi, in caso di risposta positiva, il danno patrimoniale subito dall'attore
(facendo riferimento alle fatture in atti)”.
Deve, preliminarmente, essere rigettata l'eccezione di incompetenza in favore del giudice di pace sollevata dalla convenuta EMI, dal momento che la domanda proposta dall'attore è una domanda di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 c.c.
(eventualmente cumulabile con l'azione di natura reale volta a ottenere la cessazione delle immissioni ex art. 844 c.c., qui non proposta) e che l'art. 7, comma 3, c.p.c. riguarda i rapporti tra proprietari e detentori di immobili adibiti a civile abitazione.
3 La domanda proposta dall'attore, che, come osservato, va qualificata quale domanda di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 c.c., non è fondata.
Vanno a questo punto chiariti gli oneri probatori incombenti su parte attrice.
Essa è onerata della prova degli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano, e quindi:
a) del fatto doloso o colposo, costituito, secondo le allegazioni dell'attore, dall'avere la convenuta EMI eseguito, su incarico della convenuta un trattamento di CP_1
diserbo impiegando prodotti nocivi per i frutti (FO e Protioconazolo);
b) del nesso di causalità materiale tra il fatto e l'evento di danno (i danni agli alberi da frutto e ai frutti, e quindi la lesione dei diritti patrimoniali dell'attore);
c) del danno evento (come sopra individuato);
d) del nesso di causalità giuridica tra il danno evento e il danno conseguenza (che i danni lamentati siano conseguenza immediata e diretta, ai sensi dell'art. 1223 c.c., del danno evento subito);
e) del danno conseguenza (ossia delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dal danno evento).
Nel caso di specie, manca la prova degli elementi costitutivi di cui alle lettere a) e b).
Quanto alla lettera a), infatti, l'unica prova agli atti è costituita dalla testimonianza della teste figlia e coadiuvante dell'attore, la quale ha confermato i Testimone_1
capitoli 1 e 2 di parte attrice (“in data 2/5/21 fra le 9.00 e le 10.00 A.M. nel terreno di proprietà della ” sito in Via Palmiera a Massalombarda Controparte_4
(RA) (alias SP 117) e contraddistinto dal foglio 42, mappali 105, 159 e 161 (come da inquadramento territoriale contenuto nel documento attoreo 18 che si rammostra al testimone per conferma) veniva eseguito un trattamento fitosanitario mediante utilizzo di una macchina irroratrice munita di barre di polverizzazione marca Barigelli;
”; la irroratrice di cui al capitolo che precede era condotta da parte della persona il cui volto è ritratto nella fotografia contenuta nel documento contrassegnato dalla
4 progressiva numerica “2-ter” (fascicolo convenuta “ ”), Controparte_5
documento che si rammostra al testimone per conferma;
”, e cioè da . CP_7
Tale testimonianza, però, ovviamente, nulla dice e nulla potrebbe dire con riguardo alla tipologia di prodotti impiegati in quel frangente.
Va, inoltre, osservato che l'attendibilità di tale prova va valutata con particolare rigore in ragione del rapporto di parentela con l'attore (rapporto che, per giurisprudenza pacifica, non ne determina l'incapacità ma semplicemente richiede una valutazione più rigorosa in punto di attendibilità), avendo quindi riguardo alla credibilità intrinseca
(cioè alla credibilità del racconto in sé) e alla credibilità estrinseca (e, cioè, all'esistenza di elementi che, viceversa, possano smentire o confermare il racconto); a nulla, invece, rileva che la teste prestasse attività lavorativa quale coadiuvante, perché, dal verbale d'udienza del 12.3.2024, in cui è stata ascoltata la teste, i convenuti si sono limitati ad eccepire, infondatamente, l'incapacità in virtù del rapporto di parentela, senza nulla eccepire rispetto alla qualità di coadiuvante della teste (“l'avv. Ferroni eccepisce
l'incapacità del teste a rendere la deposizione, trattandosi della figlia di
[...]
gli altri procuratori si associano all'eccezione;”; si rileva, in proposito, che Parte_1
l'eccezione di incapacità ai sensi dell'art. 246 c.p.c. – quindi, l'eccezione di incapacità del teste perché egli ha un interesse che potrebbe legittimarne la partecipazione al giudizio – va eccepita secondo quanto stabilito dalla S.C.: “L'incapacità a testimoniare disciplinata dall'articolo 246 c.p.c. non è rilevabile d'ufficio, sicché, ove la parte non formuli la relativa eccezione prima dell'ammissione del mezzo, essa rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove la testimonianza sia ammessa ed assunta, eccezione di nullità della prova.”, cfr. Sez. U - , Sentenza n. 9456 del 06/04/2023 (Rv. 667445 - 01).
Nel caso di specie, è stata acquisita la testimonianza del teste della cui Tes_2
attendibilità non vi è invece ragione di dubitare, che smentisce quanto dichiarato dalla teste e che costituisce un supporto probatorio all'allegazione della convenuta Tes_1
5 EMI, secondo la quale in data 2.5.2021, nell'orario indicato, stava CP_7
effettuando un altro trattamento presso un altro terreno, di proprietà del teste Tes_2
Il teste ha, infatti, confermato il cap. 1 della convenuta EMI (“Vero che, la ditta Emi di
PI VO e c snc, era stata incaricata di svolgere delle lavorazioni agro meccaniche presso la sua azienda posta a Massalombarda via Santa Lucia n. 44, presso la quale il sig si era recato la mattina del 2.5.2021 alle ore 7,00 CP_2
per restarvi fino alla ultimazione delle lavorazioni avvenuta verso la fine del pomeriggio alle ore 18,00”, chiarendo che “l'operazione l'ha fatta Sulla CP_7
macchina ci stava Alex, la usa lui, il padre non è neppure capace di usarla perché è tutta elettronica. È arrivato intorno alle 7, quando stavo per portare i figli alla fermata dell'autobus (uno lo prende alle 7.02 e uno alle 7.12); dopo che sono andato a portare
i figli sono tornato, ho dato le indicazioni di massima ad il quale ha fatto il lavoro CP_7
da solo in quanto pratico, io sono sono stato lì tutto il tempo, l'ho visto che era lì che faceva il trattamento intorno alel 9.30 – 9.45 quando ho portato mio fratello in carrozzina con l'auto in paese, e poi è andato via prima delle 18, penso dopo pranzo;
so che era il 2.5.21 perché risulta dal quaderno di campagna”).
Secondo l'attore, il teste non sarebbe credibile perché sarebbe Tes_2
inverosimile che “un contoterzista abbia impiegato ben 11 (undici) ore per effettuare un trattamento che ne necessita poco meno di 2 (due) di ore laddove – come documentalmente eccepito da parte del C.T.P. Dott. (cfr. doc. 24) – Persona_1
con un impiego di oltre 5 (cinque) volte tale tempo si sarebbero lavorati circa 45 ettari di terreno.” (pag. 6 della comparsa conclusionale di parte attrice).
In realtà, occorre osservare – al di là del rilievo per cui, in realtà, non si ha esatta contezza dell'orario esatto in cui sono terminati i lavori presso il – che il fatto Tes_2
che si tratti di un tempo non congruo emerge soltanto dalla dichiarazione del CTP allegata a controprova nella terza memoria di parte attrice;
si tratta, però, come noto, di una mera allegazione di parte.
6 Quindi, da un lato non è stata raggiunta la prova, data l'inattendibilità della teste che effettivamente in data 2.5.2021 sia stato effettuato un trattamento Tes_1
fitosanitario da parte della convenuta EMI, e, dall'altro, anche ipotizzando raggiunta la prova sul punto, non vi è alcuna prova del fatto che i prodotti impiegati in quella circostanza fossero quelli rinvenuti dall'attore nelle proprie coltivazioni (FO e
Protioconazolo).
Né, poi, la CTU espletata ha portato alcun elemento a sostegno della tesi dell'attore.
Anzi, dalla stessa sono invece emersi elementi di segno contrario.
Il CTU ha, infatti, osservato che è inverosimile che EMI abbia irrorato il mais con i prodotti rinvenuti nelle foglie e nei frutti dell'attore, perché si tratta o di prodotti fuori stagionalità (per il Protioconazolo, dal momento cheche esso si utilizza in fase di
“levata” fino alla fioritura, mentre lo stadio fenologico nel quale è stato effettuato il trattamento era antecedente alla levata) o non idonei come fungicidi nel mais (per il
FO).
A nulla, poi, rileva che la convenuta non si sia dimostrata in possesso del CP_1
quaderno di campagna prescritto dalla normativa, potendo tale circostanza, nel presente processo, al più, valere quale argomento di prova, che, da solo, non è idoneo a sostenere le allegazioni dell'attore.
Analogamente, alcun rilievo assumono, nel presente giudizio, la circostanza per cui non sono stati prodotti fattura e prova del pagamento relativi al rapporto EMI –
dal momento che si tratta di aspetti di esclusivo rilievo fiscale. CP_1
Ciò che conta nell'ambito del presente giudizio, va ribadito, è soltanto la prova degli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano, come richiamati sopra.
Quanto alla prova del nesso di causa tra il fatto colposo e l'evento di danno, è del tutto evidente che, venuto meno perché non provato il primo dei due poli causali, tale elemento non possa che ritenersi insussistente.
7 Va, poi, rigettata la domanda ex art. 96 c.p.c. (da interpretarsi come riferita al terzo comma, posto che non è stato indicato alcun danno conseguenza) proposta dalla convenuta EMI, dal momento che l'azione di parte attrice non è caratterizzata da dolo o colpa grave.
Il rigetto di tale domanda non comporta compensazione delle spese, trattandosi di domanda meramente accessoria (cfr. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9532 del 12/04/2017 (Rv.
643825 - 01).
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo in base allo scaglione di valore di riferimento e in base ai valori minimi in ragione della scarsa complessità della controversia, seguono quindi la soccombenza.
L'attore, quindi, va condannato alla refusione delle spese legali sostenute dai convenuti e dal terzo chiamato.
È, infatti, pacifico che, pur in assenza di una domanda proposta dall'attore nei confronti del terzo chiamato dal convenuto, l'attore sooccombente sia tenuto al pagamento delle spese del terzo in forza del principio di causalità, salvi i casi in cui la chiamata del terzo da parte del terzo si riveli manifestamente infondata o arbitraria (“In caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste
a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa, anche al di fuori dei casi di chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, purché non vi sia stata estensione della domanda principale dell'attore nei confronti del terzo chiamato.”, Sez. 3 - , Ordinanza n. 6144 del 07/03/2024 (Rv. 670458
- 01), ipotesi non sussistenti nel caso di specie.
Sempre in ragione della soccombenza vanno poste a carico dell'attore le spese di CTU, liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
8 Il Tribunale di Ravenna, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, rigettata ogni altra domanda o eccezione, così definitivamente provvede:
a) rigetta la domanda di parte attrice;
b) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.;
c) condanna l'attore alla refusione delle spese di lite sostenute dalle altre parti, liquidate per ciascuna parte in € 2.540, oltre 15%, iva e cpa se dovute e come per legge;
d) pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico di parte attrice.
Si comunichi.
16/12/2025
Il Giudice
NL LÀ
9
Tribunale Ordinario di Ravenna
SEZIONE CIVILE
Nella persona del dott. NL LÀ, ha emesso la seguente
SENTENZA
Tra
c.f. , titolare dell'impresa individuale Parte_1 C.F._1
omonima, difeso dall'avv. DALLA VALLE STEFANO
ATTORE
e
, c.f. , difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'avv. MARTINUZZI ALESSANDRO
EMI in persona del proprio legale rappresentante pro Controparte_2
tempore sig. (PIVA ), difesa dall'avv. FRANCESCO CP_2 P.IVA_2
FE (Cod. Fisc. C.F._2
CONVENUTE
E
C.F. , difesa dall'avv. FRANCESCO Controparte_3 P.IVA_3
FE (C.F.: ) C.F._3
TE MA
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 L'attore, proprietario di alcuni terreni siti a Massa Lombarda (RA) ove sono coltivate piante da frutto (albicocche), ha citato in giudizio la in Controparte_4
qualità di proprietaria del terreno confinante, coltivato a mais, e la Controparte_5
quale esecutrice del trattamento di diserbo che avrebbe cagionato danni alle
[...]
piante da frutto di proprietà dell'attore, chiedendo il risarcimento dei danni subiti a causa di tale trattamento, eseguito in data 2.5.2021 tra le nove e le dieci del mattino.
Nella prospettazione di parte attrice, il trattamento sarebbe stato eseguito in condizioni di vento non idonee e con l'utilizzo di prodotti fitosanitari inibiti, e da ciò sarebbe derivata l'infestazione delle piante da frutto e dei frutti dell'attore, con i conseguenti danni descritti in citazione.
Si è costituita la S.a. chiedendo il rigetto della domanda attorea Controparte_1 CP_1
e chiamando in causa la propria compagnia assicurativa a fini di manleva.
Essa contesta che fosse stato eseguito il trattamento di diserbo sul proprio terreno nella data e nell'ora indicati dall'attore.
Tale trattamento, invece, sarebbe stato eseguito in data 8.5.2021, in condizioni di vento idonee e senza l'utilizzo di prodotti proibiti.
La convenuta, poi, ha evidenziato di non essere proprietaria di nessuno dei fondi limitrofi rispetto a quello in cui si trovano le piante da frutto dell'attore infestate, invece di proprietà di personalmente, e che la società EM. I. di PI IV CP_1
era stata incaricata di eseguire il trattamento ai sensi dell'art. 2222 c.c., senza quindi che la committente potesse controllare l'operato del prestatore.
Si è costituita la società , eccependo l'incompetenza per materia Controparte_5
dell'intestato Tribunale ex art. 7, n. 3, c.p.c. e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda attorea.
La convenuta Emi, in particolare, ha negato di aver eseguito il trattamento in questione in data 2.5.2021 presso il fondo della società confermando l'allegazione CP_1
della convenuta quanto alla data dell'effettiva esecuzione del trattamento, CP_1
2 allegando inoltre di aver eseguito, nella data indicata dall'attore, un lavoro in altro luogo (Massalombarda, Via Santa Lucia 44) e presso altro soggetto.
Si è costituita associandosi alle difese della propria assicurata e Controparte_3
deducendo che la direzione del vento rilevata nella data del 2.5.2021 è incompatibile con l'effetto di deriva dei prodotti fitosanitari lamentato dall'attore, nonché che i danni ai frutti e alle piante potrebbero essere stati causati dalle gelate notturne occorse in zona nel mese di aprile.
La causa è stata istruita oralmente (interpello di l.r. della convenuta CP_1
e l.r. della convenuta EMI;
testi figlia CP_1 CP_2 Testimone_1
dell'attore, vicino di casa dell'attore e “contoterzista” di e Tes_2 CP_2
RE Folli, fornitore di fitofarmaci sia di sia di il Parte_1 CP_1
quale non ha saputo dire nulla di rilevante) e con l'espletamento di una CTU sul seguente quesito: “verifichi il CTU se dal quaderno di campagna della convenuta
[...]
(nonché dalla convenuta “alla cui Controparte_6 CP_1
acquisizione è espressamente autorizzato, emerge che in data 2.5.2021 la suddetta convenuta abbia effettuato un trattamento di diserbo nel campo della convenuta in via SP 117 a Massalombarda;
verifichi, in caso di Controparte_4
risposta positiva, se, considerati i prodotti utilizzati e la direzione del vento (con
l'ausilio, in caso di necessità, di un ausiliario), il nesso di causa tra il trattamento e i danni riportati dalle albicocche dell'attore (come emergenti dalla documentazione in atti); quantifichi, in caso di risposta positiva, il danno patrimoniale subito dall'attore
(facendo riferimento alle fatture in atti)”.
Deve, preliminarmente, essere rigettata l'eccezione di incompetenza in favore del giudice di pace sollevata dalla convenuta EMI, dal momento che la domanda proposta dall'attore è una domanda di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 c.c.
(eventualmente cumulabile con l'azione di natura reale volta a ottenere la cessazione delle immissioni ex art. 844 c.c., qui non proposta) e che l'art. 7, comma 3, c.p.c. riguarda i rapporti tra proprietari e detentori di immobili adibiti a civile abitazione.
3 La domanda proposta dall'attore, che, come osservato, va qualificata quale domanda di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 c.c., non è fondata.
Vanno a questo punto chiariti gli oneri probatori incombenti su parte attrice.
Essa è onerata della prova degli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano, e quindi:
a) del fatto doloso o colposo, costituito, secondo le allegazioni dell'attore, dall'avere la convenuta EMI eseguito, su incarico della convenuta un trattamento di CP_1
diserbo impiegando prodotti nocivi per i frutti (FO e Protioconazolo);
b) del nesso di causalità materiale tra il fatto e l'evento di danno (i danni agli alberi da frutto e ai frutti, e quindi la lesione dei diritti patrimoniali dell'attore);
c) del danno evento (come sopra individuato);
d) del nesso di causalità giuridica tra il danno evento e il danno conseguenza (che i danni lamentati siano conseguenza immediata e diretta, ai sensi dell'art. 1223 c.c., del danno evento subito);
e) del danno conseguenza (ossia delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dal danno evento).
Nel caso di specie, manca la prova degli elementi costitutivi di cui alle lettere a) e b).
Quanto alla lettera a), infatti, l'unica prova agli atti è costituita dalla testimonianza della teste figlia e coadiuvante dell'attore, la quale ha confermato i Testimone_1
capitoli 1 e 2 di parte attrice (“in data 2/5/21 fra le 9.00 e le 10.00 A.M. nel terreno di proprietà della ” sito in Via Palmiera a Massalombarda Controparte_4
(RA) (alias SP 117) e contraddistinto dal foglio 42, mappali 105, 159 e 161 (come da inquadramento territoriale contenuto nel documento attoreo 18 che si rammostra al testimone per conferma) veniva eseguito un trattamento fitosanitario mediante utilizzo di una macchina irroratrice munita di barre di polverizzazione marca Barigelli;
”; la irroratrice di cui al capitolo che precede era condotta da parte della persona il cui volto è ritratto nella fotografia contenuta nel documento contrassegnato dalla
4 progressiva numerica “2-ter” (fascicolo convenuta “ ”), Controparte_5
documento che si rammostra al testimone per conferma;
”, e cioè da . CP_7
Tale testimonianza, però, ovviamente, nulla dice e nulla potrebbe dire con riguardo alla tipologia di prodotti impiegati in quel frangente.
Va, inoltre, osservato che l'attendibilità di tale prova va valutata con particolare rigore in ragione del rapporto di parentela con l'attore (rapporto che, per giurisprudenza pacifica, non ne determina l'incapacità ma semplicemente richiede una valutazione più rigorosa in punto di attendibilità), avendo quindi riguardo alla credibilità intrinseca
(cioè alla credibilità del racconto in sé) e alla credibilità estrinseca (e, cioè, all'esistenza di elementi che, viceversa, possano smentire o confermare il racconto); a nulla, invece, rileva che la teste prestasse attività lavorativa quale coadiuvante, perché, dal verbale d'udienza del 12.3.2024, in cui è stata ascoltata la teste, i convenuti si sono limitati ad eccepire, infondatamente, l'incapacità in virtù del rapporto di parentela, senza nulla eccepire rispetto alla qualità di coadiuvante della teste (“l'avv. Ferroni eccepisce
l'incapacità del teste a rendere la deposizione, trattandosi della figlia di
[...]
gli altri procuratori si associano all'eccezione;”; si rileva, in proposito, che Parte_1
l'eccezione di incapacità ai sensi dell'art. 246 c.p.c. – quindi, l'eccezione di incapacità del teste perché egli ha un interesse che potrebbe legittimarne la partecipazione al giudizio – va eccepita secondo quanto stabilito dalla S.C.: “L'incapacità a testimoniare disciplinata dall'articolo 246 c.p.c. non è rilevabile d'ufficio, sicché, ove la parte non formuli la relativa eccezione prima dell'ammissione del mezzo, essa rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove la testimonianza sia ammessa ed assunta, eccezione di nullità della prova.”, cfr. Sez. U - , Sentenza n. 9456 del 06/04/2023 (Rv. 667445 - 01).
Nel caso di specie, è stata acquisita la testimonianza del teste della cui Tes_2
attendibilità non vi è invece ragione di dubitare, che smentisce quanto dichiarato dalla teste e che costituisce un supporto probatorio all'allegazione della convenuta Tes_1
5 EMI, secondo la quale in data 2.5.2021, nell'orario indicato, stava CP_7
effettuando un altro trattamento presso un altro terreno, di proprietà del teste Tes_2
Il teste ha, infatti, confermato il cap. 1 della convenuta EMI (“Vero che, la ditta Emi di
PI VO e c snc, era stata incaricata di svolgere delle lavorazioni agro meccaniche presso la sua azienda posta a Massalombarda via Santa Lucia n. 44, presso la quale il sig si era recato la mattina del 2.5.2021 alle ore 7,00 CP_2
per restarvi fino alla ultimazione delle lavorazioni avvenuta verso la fine del pomeriggio alle ore 18,00”, chiarendo che “l'operazione l'ha fatta Sulla CP_7
macchina ci stava Alex, la usa lui, il padre non è neppure capace di usarla perché è tutta elettronica. È arrivato intorno alle 7, quando stavo per portare i figli alla fermata dell'autobus (uno lo prende alle 7.02 e uno alle 7.12); dopo che sono andato a portare
i figli sono tornato, ho dato le indicazioni di massima ad il quale ha fatto il lavoro CP_7
da solo in quanto pratico, io sono sono stato lì tutto il tempo, l'ho visto che era lì che faceva il trattamento intorno alel 9.30 – 9.45 quando ho portato mio fratello in carrozzina con l'auto in paese, e poi è andato via prima delle 18, penso dopo pranzo;
so che era il 2.5.21 perché risulta dal quaderno di campagna”).
Secondo l'attore, il teste non sarebbe credibile perché sarebbe Tes_2
inverosimile che “un contoterzista abbia impiegato ben 11 (undici) ore per effettuare un trattamento che ne necessita poco meno di 2 (due) di ore laddove – come documentalmente eccepito da parte del C.T.P. Dott. (cfr. doc. 24) – Persona_1
con un impiego di oltre 5 (cinque) volte tale tempo si sarebbero lavorati circa 45 ettari di terreno.” (pag. 6 della comparsa conclusionale di parte attrice).
In realtà, occorre osservare – al di là del rilievo per cui, in realtà, non si ha esatta contezza dell'orario esatto in cui sono terminati i lavori presso il – che il fatto Tes_2
che si tratti di un tempo non congruo emerge soltanto dalla dichiarazione del CTP allegata a controprova nella terza memoria di parte attrice;
si tratta, però, come noto, di una mera allegazione di parte.
6 Quindi, da un lato non è stata raggiunta la prova, data l'inattendibilità della teste che effettivamente in data 2.5.2021 sia stato effettuato un trattamento Tes_1
fitosanitario da parte della convenuta EMI, e, dall'altro, anche ipotizzando raggiunta la prova sul punto, non vi è alcuna prova del fatto che i prodotti impiegati in quella circostanza fossero quelli rinvenuti dall'attore nelle proprie coltivazioni (FO e
Protioconazolo).
Né, poi, la CTU espletata ha portato alcun elemento a sostegno della tesi dell'attore.
Anzi, dalla stessa sono invece emersi elementi di segno contrario.
Il CTU ha, infatti, osservato che è inverosimile che EMI abbia irrorato il mais con i prodotti rinvenuti nelle foglie e nei frutti dell'attore, perché si tratta o di prodotti fuori stagionalità (per il Protioconazolo, dal momento cheche esso si utilizza in fase di
“levata” fino alla fioritura, mentre lo stadio fenologico nel quale è stato effettuato il trattamento era antecedente alla levata) o non idonei come fungicidi nel mais (per il
FO).
A nulla, poi, rileva che la convenuta non si sia dimostrata in possesso del CP_1
quaderno di campagna prescritto dalla normativa, potendo tale circostanza, nel presente processo, al più, valere quale argomento di prova, che, da solo, non è idoneo a sostenere le allegazioni dell'attore.
Analogamente, alcun rilievo assumono, nel presente giudizio, la circostanza per cui non sono stati prodotti fattura e prova del pagamento relativi al rapporto EMI –
dal momento che si tratta di aspetti di esclusivo rilievo fiscale. CP_1
Ciò che conta nell'ambito del presente giudizio, va ribadito, è soltanto la prova degli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano, come richiamati sopra.
Quanto alla prova del nesso di causa tra il fatto colposo e l'evento di danno, è del tutto evidente che, venuto meno perché non provato il primo dei due poli causali, tale elemento non possa che ritenersi insussistente.
7 Va, poi, rigettata la domanda ex art. 96 c.p.c. (da interpretarsi come riferita al terzo comma, posto che non è stato indicato alcun danno conseguenza) proposta dalla convenuta EMI, dal momento che l'azione di parte attrice non è caratterizzata da dolo o colpa grave.
Il rigetto di tale domanda non comporta compensazione delle spese, trattandosi di domanda meramente accessoria (cfr. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9532 del 12/04/2017 (Rv.
643825 - 01).
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo in base allo scaglione di valore di riferimento e in base ai valori minimi in ragione della scarsa complessità della controversia, seguono quindi la soccombenza.
L'attore, quindi, va condannato alla refusione delle spese legali sostenute dai convenuti e dal terzo chiamato.
È, infatti, pacifico che, pur in assenza di una domanda proposta dall'attore nei confronti del terzo chiamato dal convenuto, l'attore sooccombente sia tenuto al pagamento delle spese del terzo in forza del principio di causalità, salvi i casi in cui la chiamata del terzo da parte del terzo si riveli manifestamente infondata o arbitraria (“In caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste
a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa, anche al di fuori dei casi di chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, purché non vi sia stata estensione della domanda principale dell'attore nei confronti del terzo chiamato.”, Sez. 3 - , Ordinanza n. 6144 del 07/03/2024 (Rv. 670458
- 01), ipotesi non sussistenti nel caso di specie.
Sempre in ragione della soccombenza vanno poste a carico dell'attore le spese di CTU, liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
8 Il Tribunale di Ravenna, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, rigettata ogni altra domanda o eccezione, così definitivamente provvede:
a) rigetta la domanda di parte attrice;
b) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.;
c) condanna l'attore alla refusione delle spese di lite sostenute dalle altre parti, liquidate per ciascuna parte in € 2.540, oltre 15%, iva e cpa se dovute e come per legge;
d) pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico di parte attrice.
Si comunichi.
16/12/2025
Il Giudice
NL LÀ
9