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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 11/09/2025, n. 2265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2265 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8069/2024
Tribunale di Bologna
QUARTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8069/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 11 settembre 2025 ad ore 12.45 innanzi al dott. Antonella Rimondini, sono comparsi:
Per l'avv. MAGNANI ALESSANDRA Parte_1
Per l'avv. BONAZZI AUGUSTO oggi sostituito dall'avv. Beatrice Vezzali. CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. Per l'avv. MAGNANI ALESSANDRA precisa le conclusioni come da Parte_1 atto introduttivo. Per l'avv. Vezzali precisa le conclusioni come da prima memoria ex art. CP_1 171ter cpc.
Entrambe le procuratrici si riportano agli atti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
Antonella Rimondini
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE in persona della Giudice Antonella Rimondini ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile RG n. 8069/2024 promossa da:
Parte_1
Rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Magnani
- attrice in opposizione c o n t r o
CP_1
Rappresentata e difesa dall'avv. Augusto Bonazzi
- convenuta
In punto a: opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c..
C O N C L U S I O N I
Per l'attrice: atto di citazione.
Per la convenuta: memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c..
M O T I V I D E L L A D E C I S I O N E
La società (d'ora in poi ha proposto opposizione al Parte_1 Pt_1
precetto notificatole in data 17/05/2024 con il quale le è stato intimato il pagamento dell'importo di € 16.145,22, oltre agli interessi di mora così come liquidati nel decreto ingiuntivo n. 1746/2024 del Tribunale di Bologna.
Parte attrice ha eccepito l'irregolarità del precetto, poiché l'atto notificato è privo di sottoscrizione con firma digitale. Inoltre, l'opponente, nella memoria ex art 171 ter n. 1
pagina 2 di 5 c.p.c., ha contestato l'esistenza stessa di credito del titolo azionato, deducendo che Pt_1 non avrebbe acquistato la merce, ma l'avrebbe trattenuta solo in conto vendita.
Sulla base di tali allegazioni, ha chiesto – previa sospensione del titolo Pt_1
esecutivo – di accertare l'illegittimità ed inefficacia del precetto oggetto di causa, con il favore delle spese.
Ha resistito in giudizio la quale ha contestato integralmente CP_1 quanto asserito da controparte, eccependo che: in primo luogo, che il formato “PAdES”, impiegato per la sottoscrizione del precetto, era pacificamente equiparato alla firma
CAdES; l'ipotetica nullità dell'atto di precetto sarebbe comunque da considerarsi sanata, ex art. 156 c.p.c., per raggiungimento dello scopo a cui l'atto è preposto;
le deduzioni attoree in merito all'inesistenza del credito dovevano ritenersi inammissibili nel presente giudizio.
In conclusione, ha chiesto il rigetto dell'opposizione, con vittoria delle spese di lite e la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Negata la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, la Giudice con decreto del
6/05/2025 ha avanzato una proposta conciliativa ex art. 185bis c.p.c., rifiutata esplicitamente dalla convenuta e sulla quale l'attrice non ha preso posizione. All'udienza del 11/09/2025 sono state precisate le conclusioni e, all'esito della discussione ex art. 281- sexies c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
Il precetto oggetto di contestazione è stato notificato telematicamente in formato
“pdf”, con sottoscrizione digitale di tipo “PAdES”, per cui difforme dal modello in formato “.p7m”. Tuttavia, è orientamento ormai consolidato della Suprema Corte ritenere che “le firme digitali di tipo "CAdES" e di tipo "PAdES" sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con le differenti estensioni ".p7m" e ".pdf"” (cfr. Cass.Civ, Sez. U,
n.10266/2018). La notifica, dunque, deve ritenersi compiuta regolarmente.
In merito alla contestazione dell'esistenza del credito oggetto del titolo esecutivo, è sufficiente richiamare il consolidato orientamento secondo cui: “nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi
pagina 3 di 5 di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata
(od è tuttora) in esame” (affermato, tra le tante, da Cass. Civ., sez. IV, n. 3277/2015). “In altri termini, nel solco di quanto statuito di recente dalle Sezioni Unite con sentenze n.
9479/2023 e n. 19889/2019, va ribadito ancora una volta il principio dell'intangibilità, in sede di opposizione esecutiva, del titolo esecutivo giudiziale per fatti anteriori o coevi alla sua formazione ed in ogni caso alla sua definitività” (cfr. Cass. civ, sez. III, n.
2785/2025).
La questione, peraltro introdotta solo con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., non può quindi essere esaminata nel presente giudizio.
Tali conclusioni rendono del tutto irrilevanti le prove dedotte inerenti al merito del rapporto negoziale intercorso tra le parti.
L'opposizione va dunque respinta.
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate in dispositivo, sono poste a carico di parte attrice, tenendo conto dell'attività effettivamente espletata e con riferimento ai parametri minimi in considerazione della semplicità della controversia.
Non ricorrono i presupposti, pur tenendo conto dell'infondatezza della domanda, per accogliere l'istanza ex art. 96 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, pronunciando definitivamente nel giudizio promosso da nei confronti di con atto di citazione notificato in Parte_1 CP_1
data 4/06/2024, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. respinge l'opposizione;
2. condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite a favore della convenuta che liquida in € 3.810,00, oltre a spese generali, iva e cpa come per legge.
pagina 4 di 5 Bologna, 11 settembre 2025
La Giudice
Antonella Rimondini
pagina 5 di 5
Tribunale di Bologna
QUARTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8069/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 11 settembre 2025 ad ore 12.45 innanzi al dott. Antonella Rimondini, sono comparsi:
Per l'avv. MAGNANI ALESSANDRA Parte_1
Per l'avv. BONAZZI AUGUSTO oggi sostituito dall'avv. Beatrice Vezzali. CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. Per l'avv. MAGNANI ALESSANDRA precisa le conclusioni come da Parte_1 atto introduttivo. Per l'avv. Vezzali precisa le conclusioni come da prima memoria ex art. CP_1 171ter cpc.
Entrambe le procuratrici si riportano agli atti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
Antonella Rimondini
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE in persona della Giudice Antonella Rimondini ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile RG n. 8069/2024 promossa da:
Parte_1
Rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Magnani
- attrice in opposizione c o n t r o
CP_1
Rappresentata e difesa dall'avv. Augusto Bonazzi
- convenuta
In punto a: opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c..
C O N C L U S I O N I
Per l'attrice: atto di citazione.
Per la convenuta: memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c..
M O T I V I D E L L A D E C I S I O N E
La società (d'ora in poi ha proposto opposizione al Parte_1 Pt_1
precetto notificatole in data 17/05/2024 con il quale le è stato intimato il pagamento dell'importo di € 16.145,22, oltre agli interessi di mora così come liquidati nel decreto ingiuntivo n. 1746/2024 del Tribunale di Bologna.
Parte attrice ha eccepito l'irregolarità del precetto, poiché l'atto notificato è privo di sottoscrizione con firma digitale. Inoltre, l'opponente, nella memoria ex art 171 ter n. 1
pagina 2 di 5 c.p.c., ha contestato l'esistenza stessa di credito del titolo azionato, deducendo che Pt_1 non avrebbe acquistato la merce, ma l'avrebbe trattenuta solo in conto vendita.
Sulla base di tali allegazioni, ha chiesto – previa sospensione del titolo Pt_1
esecutivo – di accertare l'illegittimità ed inefficacia del precetto oggetto di causa, con il favore delle spese.
Ha resistito in giudizio la quale ha contestato integralmente CP_1 quanto asserito da controparte, eccependo che: in primo luogo, che il formato “PAdES”, impiegato per la sottoscrizione del precetto, era pacificamente equiparato alla firma
CAdES; l'ipotetica nullità dell'atto di precetto sarebbe comunque da considerarsi sanata, ex art. 156 c.p.c., per raggiungimento dello scopo a cui l'atto è preposto;
le deduzioni attoree in merito all'inesistenza del credito dovevano ritenersi inammissibili nel presente giudizio.
In conclusione, ha chiesto il rigetto dell'opposizione, con vittoria delle spese di lite e la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Negata la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, la Giudice con decreto del
6/05/2025 ha avanzato una proposta conciliativa ex art. 185bis c.p.c., rifiutata esplicitamente dalla convenuta e sulla quale l'attrice non ha preso posizione. All'udienza del 11/09/2025 sono state precisate le conclusioni e, all'esito della discussione ex art. 281- sexies c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
Il precetto oggetto di contestazione è stato notificato telematicamente in formato
“pdf”, con sottoscrizione digitale di tipo “PAdES”, per cui difforme dal modello in formato “.p7m”. Tuttavia, è orientamento ormai consolidato della Suprema Corte ritenere che “le firme digitali di tipo "CAdES" e di tipo "PAdES" sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con le differenti estensioni ".p7m" e ".pdf"” (cfr. Cass.Civ, Sez. U,
n.10266/2018). La notifica, dunque, deve ritenersi compiuta regolarmente.
In merito alla contestazione dell'esistenza del credito oggetto del titolo esecutivo, è sufficiente richiamare il consolidato orientamento secondo cui: “nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi
pagina 3 di 5 di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata
(od è tuttora) in esame” (affermato, tra le tante, da Cass. Civ., sez. IV, n. 3277/2015). “In altri termini, nel solco di quanto statuito di recente dalle Sezioni Unite con sentenze n.
9479/2023 e n. 19889/2019, va ribadito ancora una volta il principio dell'intangibilità, in sede di opposizione esecutiva, del titolo esecutivo giudiziale per fatti anteriori o coevi alla sua formazione ed in ogni caso alla sua definitività” (cfr. Cass. civ, sez. III, n.
2785/2025).
La questione, peraltro introdotta solo con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., non può quindi essere esaminata nel presente giudizio.
Tali conclusioni rendono del tutto irrilevanti le prove dedotte inerenti al merito del rapporto negoziale intercorso tra le parti.
L'opposizione va dunque respinta.
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate in dispositivo, sono poste a carico di parte attrice, tenendo conto dell'attività effettivamente espletata e con riferimento ai parametri minimi in considerazione della semplicità della controversia.
Non ricorrono i presupposti, pur tenendo conto dell'infondatezza della domanda, per accogliere l'istanza ex art. 96 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, pronunciando definitivamente nel giudizio promosso da nei confronti di con atto di citazione notificato in Parte_1 CP_1
data 4/06/2024, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. respinge l'opposizione;
2. condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite a favore della convenuta che liquida in € 3.810,00, oltre a spese generali, iva e cpa come per legge.
pagina 4 di 5 Bologna, 11 settembre 2025
La Giudice
Antonella Rimondini
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