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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 21/05/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
N. 105/2023 R.G.Lav.
N. Cron.
Sentenza n° 163/2024
* * * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:
- dott. Vincenzo Pupilella Presidente
- dott. Margiolina Mastronardi consigliere
- dott. Rita Pasqualina Curci consigliere rel. ha pronunciato, all'esito dello scambio e del deposito telematico di note scritte, ai sensi della vigente legislazione, mediante redazione di dispositivo, la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello in materia di lavoro, iscritta al n. 105/2023 R.G. Lav.
promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. Mauro Plescia e dall'Avv. Pietro Parte_1
D'Adamo, elettivamente domiciliata come in atti appellante
contro
:
, in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Emilia De Iasio, elettivamente domiciliata come in atti appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I difensori delle parti, con le note scritte depositate telematicamente, nel riportarsi alle conclusioni come in atti formulate, hanno chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza del 24.01.2023, il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, ha rigettato il ricorso proposto da , la Parte_1
quale aveva allegato di avere lavorato per l' con tre contratti di co.co.co., l'ultimo CP_1
Part dei quali prorogato fino al 30.08.2020, quale “Supporto all' nell'attuazione del programma” nell'ambito dell'assistenza tecnica al programma di sviluppo rurale della
Regione Molise per il periodo 2014/2020. Aveva, quindi, agito per ottenere che fosse accertata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a far data al
4.11.2016 o da quella ritenuta di giustizia, con condanna della resistente alla stipula del relativo contratto, nonché al risarcimento del danno per l'illegittima apposizione del termine, da liquidarsi quale danno sanzione sotto forma di perdita di chance.
1.1. Il Giudice di prime cure, rilevato che la ricorrente aveva sottoscritto un primo contratto di co.co.co., dal 18.11.2013 al 17.11.2014, un secondo dal 01.03.2015 al 31.12.2015, un terzo dal 15.09.2016 al 14.09.2017, poi prorogato fino al 30.08.2020, riteneva che fosse maturata la decadenza ex art. 32 l. n. 183/2010, come modificata dalla l. n. 92/2012, per mancato rispetto del termine di 180 gg. per il deposito del ricorso a seguito della impugnativa stragiudiziale. Questa, infatti, era pervenuta alla datrice di lavoro a mezzo pec il 14.10.2020, essendo stato il ricorso depositato il 13.04.2021, e, quindi, il 181° giorno,
2. Avverso detta sentenza ha proposto appello che censura la declaratoria di Parte_1
decadenza pronunciata dal primo grado, evidenziando come per la giurisprudenza più recente (Cass. Sez, L, sentenza n. 32254 del 10.12.2019) quando un rapporto di collaborazione autonoma si risolva per effetto della manifestazione di volontà del collaboratore di volere recedere dal rapporto, ovvero cessi per la sua naturale scadenza, mancando del tutto un atto che il lavoratore abbia interesse a contestare o confutare, non si applica il rigido regime di decadenza dall'azione, atteso che anche quando ha esteso l'obbligo di impugnazione stragiudiziale all'accertamento della natura del rapporto intercorso tra le parti, ai sensi dell'art. 32, co.3, lett. a), l. n. 183/2010, il legislatore ha pur sempre precisato che, perché si applichi il rigido regime di decadenza dall'azione, occorre che la domanda si collochi nel contesto di una risoluzione del rapporto per volontà datoriale.
La disposizione, infatti, si applica ai “licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla legittimità del termine”; e così, pure nel caso di collaborazione autonoma, anche a progetto, è il recesso del
2 committente che condiziona l'esercizio dell'azione alla preventiva impugnazione stragiudiziale dell'atto risolutorio, realizzando la dimensione impugnatoria disciplinata dalla disposizione”. Si deduce, quindi, che nel caso di specie, mancando un formale atto di recesso, prima della prevista scadenza, non si applicherebbe il termine decadenziale previsto dall'art. 32 l. 183/2010.
3. L'appellante richiama, quindi, le difese e gli argomenti del primo grado a fondamento delle sue domande. Ricostruita la successione dei contratti di co.co.co. intercorsi con l' CP_1
si deduce che la non aveva alcuna autonomia nella gestione del proprio lavoro Parte_1 ed era coordinata nell'espletamento della stessa dai dirigenti del Servizio ai quali doveva rispondere circa il proprio operato. La collaboratrice avrebbe svolto attività istituzionale dell'ente, operando presso la sede dello stesso, negli stessi orari de personale dipendente, con mezzi e strumenti messi a disposizione della datrice di lavoro. In caso di assenza per malattia, la sarebbe stata obbligata a fornire certificazione medica ed eventuali Parte_1
ulteriori giorni di assenza dovevano essere comunicati e concordati. La retribuzione annua era predeterminata e commisurata a 150 giorni lavorativi, con la conseguenza che la collaboratrice sarebbe stata obbligata a redigere report mensili, indicando dettagliatamente le specifiche giornate lavorative prestate, l'attività eseguita e le ore di lavoro svolte. Si allega, altresì, che nell'ambito della ricognizione del personale avente i requisiti per la stabilizzazione ex D.L.vo 75/2017, la si collocava tra i soggetti ammessi, ciò Parte_1
comprovando che la stessa Regione Molise aveva riconosciuto e dato atto che la stessa aveva svolto attività istituzionali proprie dell'ente con modalità proprie del lavoro subordinato. La collaboratrice, avrebbe, quindi prestato la propria opera sulla base di un rapporto solo apparentemente autonomo.
4. Richiamata la giurisprudenza di legittimità in merito alle conseguenze dell'abusivo ricorso da parte della P.A. a forme contrattuali di lavoro flessibile, con la possibilità per il lavoratore di chiedere il risarcimento del danno da perdita di chances, laddove si accerti che si sia di fatto instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato (Cass. SS.UU., sentenza n. 5072/2016; Cass. Sez, L. sentenza n. 10951 del 2018), sostiene l'appellante che la disciplina del rapporto di lavoro introdotta dal D.Lvo n. 368/2001 e la normativa eurocomunitaria (direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 1999/70/CE del 20.06.1999, che ha recepito l'accordo quadro CE, UNICE E CEEP sul lavoro a tempo determinato) avrebbero ormai eliminato ogni distinzione tra i rapporti di lavoro alle dipendenze di
3 imprese private e rapporti alle dipendenze di pubbliche amministrazioni. Si sostiene che il divieto alla trasformazione del contratto di lavoro pubblico a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato, operando solo in caso di violazione di norme imperative, non si applicherebbe anche alle ipotesi di superamento del limite temporale dei 36 mesi, come si desumerebbe dal fatto che l'art. 36, co. 5 bis, prevede espressamente deroghe ai commi 4 quater e 4 quinquies, e non anche al comma 4 bis, dell'art. 5 D.L.vo 368/2001, come, peraltro, confermato dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria
5. Ad ogni buon fine, il giudice nazionale dovrebbe disapplicare l'art. 36, co.5, D.L.vo
165/2001, in quanto norma in contrasto con la richiamata direttiva 1999/70/CE, alla luce della giurisprudenza comunitaria, dovendo applicarsi ai contratti a termine con la P.A. il
D.Lv.o n. 368/2001. Ne conseguirebbe che anche nel settore pubblico opererebbe il principio della conversione del rapporto a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato, in caso di violazioni di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego dei lavoratori.
6. Nel caso di specie, avendo la P.A. violato gli artt. 4 e 5 D.L.vo 368/2001, la odierna appellante avrebbe diritto alla invocata conversione non per effetto dell'accertamento dell'illegittimità dei termini apposti ai contratti di lavoro (perché in tal caso avrebbe avuto diritto solo al risarcimento del danno) ma per il fatto di avere prestato servizio per più di 36 mesi. Nel caso in cui si ritenesse non possibile la trasformazione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato, alla spetterebbe comunque il risarcimento Parte_1 del danno a causa dell'abusiva reiterazione dei contratti a termine. In merito al quantum del risarcimento, dissentendo dalle conclusioni cui è pervenuta la Corte di cassazione a sezioni unite (sentenza n. 5072/2016), sostiene l'appellante che il criterio da utilizzare sarebbe quello previsto dall'art. 18 l. n. 300/70.
Si conclude, quindi, chiedendo la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento delle conclusioni rassegnate con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, chiedendo che venga ammessa la prova testimoniale come articolata dinanzi al Tribunale di Campobasso.
7. Si è costituita l'appellata, che ha, in primis, eccepito l'inammissibilità dell'appello, per essersi limitato l'appellante a riproporre le domande ed eccezioni non esaminate dal primo giudice, senza esporre alcuna doglianza circa la dichiarata decadenza, oltre che per violazione dei principi di chiarezza, sinteticità e specificità. Nel merito, richiamate le difese del primo grado, nel caso in cui dovesse ritenersi non intervenuta la decadenza della allora
4 ricorrente, ribadita la correttezza dell'operato della si chiede, comunque, il rigetto CP_1
delle domande proposte dall'appellante.
8. Con ordinanza del 01.03.2024 veniva ammessa la prova orale chiesta dalle parti, assunta all'udienza del 20.09.2024. All'esito, acquisite le note scritte depositate telematicamente dalle parti, che si sono riportate alle conclusioni già rassegnate, la causa era decisa come da separato dispositivo.
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9. Va, innanzitutto affermata la erroneità della pronuncia del Tribunale di Campobasso nella parte in cui ha ritenuto intervenuta, in relazione alla impugnativa dei contratti che qui vengono in rilievo, la decadenza ex art. 32 l. 183/2010.
L'art. 32, comma 3, summenzionato estende il termine di 60 giorni di cui all'art. 6 L. n. 604/66 anche all'ipotesi di licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla legittimità del termine apposto al contratto
(lett. a) e al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di cui di cui all'art. 409 n. 3 cpc (lett. b). Orbene, nel caso di specie l'odierna appellante, con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, ha svolto domande attinenti, in primis, al riconoscimento della natura subordinata e a tempo indeterminato del rapporto di lavoro. Non si è agito, quindi, per accertare l'illegittimità del licenziamento o del recesso, bensì la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Non si verte, pertanto, in un'ipotesi riconducibile all'alveo di cui alla lettera a) o b) del comma 3 dell'art 32 l. cit.
9.1. Detta disposizione non contempla un termine decadenziale riferibile all'azione di accertamento della natura subordinata del rapporto. Conseguentemente, in tale ottica, non è configurabile in capo al collaboratore un onere di impugnare un atto datoriale che abbia posto fine al rapporto prima della scadenza naturale dello stesso, donde l 'oggetto del giudizio, e quindi la sottesa domanda fatta valere dalla parte, non rientra nell'ambito di fattispecie soggetta alla previsione decadenziale di cui all'art. 32 suddetto.
Sul punto si è espressa di recente la Suprema Corte che ha affermato il principio secondo cui quando un rapporto di collaborazione autonoma si risolve per effetto della manifestazione di volontà del collaboratore di voler recedere dal rapporto, ovvero cessa per la sua naturale scadenza, l'azione per l'accertamento della subordinazione e la riammissione in servizio è esercitabile nei termini di prescrizione, senza essere assoggettata al regime decadenziale di cui
5 all'art. 32, comma 3, lett. b), l. n. 183 del 2010, poiché il regime in questione si applica al solo caso di recesso del committente e non è estensibile alle ipotesi in cui manchi del tutto un atto che il lavoratore abbia interesse a contestare o confutare (Cass., sez. L, sentenza n. 32254 del
10.12.2019).
10. Analoghe considerazioni valgono quanto alla domanda, pure proposta dalla Parte_1
diretta ad ottenere, in alternativa alla domanda di accertamento della natura subordinata e a tempo indeterminato del rapporto, il risarcimento del danno da perdita di chances, previo accertamento della abusiva reiterazione del contratto a termine. La disposizione, infatti, che sottoponeva al regime decadenziale anche l'azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, con termine decorrente dalla scadenza del medesimo (art. 32, co.3, lett. d) è stata abrogata dall'art. 1, co.11, lett. b), l. 92/2012 (abrogazione avente rilievo nel caso di specie in cui il primo contratto di collaborazione fondante le domande della odierna appellante risale al 04.11.2013, con decorrenza dal 18.11.2013).
11. Nel merito le domande proposte dalla odierna appellante sono, comunque, infondate.
Vengono in rilievo nella fattispecie contratti di collaborazione coordinata e continuativa, ritenuti genuini dal Tribunale, che ha escluso che la prestazione si fosse svolta, come sostenuto dal ricorrente, in regime di subordinazione.
A partire dal d.l. 4 luglio 2006 n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le collaborazioni, occasionali o continuative, sono state espressamente attratte nella sfera di applicabilità dell'art. 7 D.L.vo 165/2001 e gli interventi normativi succedutisi nel tempo hanno fissato condizioni oggettive e soggettive sempre più rigorose per il ricorso alla collaborazione esterna.
Per restare alla normativa vigente all'epoca di stipulazione dei contratti che qui rilevano,
l'ultimo dei quali risalente al 31.08.2016, il comma 6 dell'art. 7 D.L.vo cit. prevedeva che:
“Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
6 b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
non è ammesso il rinnovo;
l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
Non vi è dubbio, peraltro, che già nella vigenza dell'originario testo del d.lgs. n. 165/2001, gli artt. 35 e 36 consentissero il ricorso al lavoro subordinato, a tempo indeterminato o temporaneo, solo nel rispetto delle forme di reclutamento e dei presupposti richiesti dalla legge e dalla contrattazione collettiva in relazione alle diverse tipologie contrattuali, escludendo, pertanto, alla radice la possibilità per gli enti pubblici di avvalersi di contratti formalmente qualificati di lavoro autonomo per assicurarsi prestazioni da rendere, di fatto, in regime di subordinazione.
12. Ebbene nel caso di specie, dalla documentazione prodotta dalle parti, oltre che dalla prova orale espletata nel presente grado di giudizio, non è emersa prova certa e inconfutabile che la prestazione della sia stata resa in regime di subordinazione. Parte_1
Sebbene i testi indicati dall'odierna appellante abbiano confermato le circostanze di cui ai capitoli di prova ammessi con l'ordinanza del 01.03.2024 (nnnn, A) B) C) e D) del ricorso di I grado), vi è da dire che le medesime circostanze, tutte vertenti sulle modalità di espletamento della prestazione con modalità univocamente rivelatrici della natura subordinata del rapporto
(attività espletata sotto le direttive del responsabile del servizio, anche con riferimento alle specifiche mansioni;
orario di lavoro corrispondente a quello dei dipendenti;
comunicazione e obbligo di giustificare con il deposito di certificati medici eventuali assenze per malattia;
obbligo di concordare preventivamente le assenze;
attività prestata utilizzando password e credenziali di accesso ai sistemi informatici fornite dalla sono state negate dai testi CP_1
della resistente.
12.1. Deve, inoltre, osservarsi che, diversamente da altre controversie decise da questa Corte, per lo più in senso favorevole ai collaboratori, nel caso di specie alle dichiarazioni rese dai testi della appellante, entrambe colleghe della stessa ed una di esse anche parte in un procedimento nei confronti dell' (assai ragionevolmente avente medesimo oggetto) non si è CP_1
7 accompagnata la produzione di documenti (note, mail della amministrazione resistente contenenti le asserite direttive, fogli di presenza, comprovanti lo svolgimento della prestazione nello stesso orario dei dipendenti, missive di inoltro di documentazione medica a giustificazione delle assenze per malattia, prospetti ferie). Va, anzi, rilevato, che dai report
(allegato 12 del fascicolo della originaria ricorrente), nel quale era sintetizzata l'attività svolta mese per mese dalla collaboratrice ai fini del monitoraggio dell'impegno delle giornate lavorative previste nel contratto (150 ore), si evince che la prestazione non era certamente resa secondo l'orario dei dipendenti (cinque giorni a settimana con due rientri pomeridiani) e le ore lavorate (non superiori ad otto ore per ogni giorno lavorativo) risultano per lo più ben al di sotto del limite previsto nel contratto, oltre che di quelle normalmente prestate dai lavoratori subordinati dell'amministrazione pubblica (così, a mero titolo esemplificativo, per il 2018, appena 15 gg. a gennaio, 18 a febbraio, 17 a marzo, 15 ad aprile, 8 a maggio, 9 a settembre,
16 ad ottobre, 15 a novembre e 10 a dicembre).
Quanto alla nota prodotta in allegato al ricorso di primo grado (nn. 11), del 25.07.2012, avente ad oggetto l'organizzazione del periodo feriale, va evidenziato che essa, da un lato, non contempla tra i destinatari l'odierna appellante, dall'altro non si riferisce al rapporto di collaborazione per cui è causa, avendo la sottoscritto il primo contratto di lavoro Parte_1 con l' in data 04.11.2013 CP_1
12.2 Né è stato allegato lo svolgimento da parte della collaboratrice di mansioni estranee al progetto oggetto del contratto di collaborazione, dovendosi, peraltro, precisare che neppure detto elemento sarebbe stato indicativo della natura subordinata del rapporto di lavoro, in assenza di specifiche e stringenti direttive da parte dei dirigenti della circa le CP_1
modalità di svolgimento della prestazione del collaboratore. È evidente, peraltro, che l'attività progettuale, inserendosi nel contesto di una organizzazione complessa e articolata, doveva necessariamente essere svolta nei locali dell' con l'uso degli strumenti dalla stessa Pt_3
messi a disposizione e con il relativo coordinamento.
La decisione del Tribunale di Campobasso, alla luce delle evidenziate risultanze istruttorie, ha fatto corretta applicazione dei principi affermati dalla Suprema Corte, secondo cui “ai fini della qualificabilità come rapporto di pubblico impiego di un rapporto di lavoro prestato alle dipendenze di un ente pubblico non economico, rileva che il dipendente risulti effettivamente inserito nella organizzazione pubblicistica ed adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'ente pubblico, non rilevando in senso contrario l'assenza di un atto formale
8 di nomina, né che si tratti di un rapporto a termine, e neppure che il rapporto sia affetto da nullità per violazione delle norme imperative sul divieto di nuove assunzioni" (Cass.
28161/2018, 17101/2017, 1639/2012, 12749/2008, 20009/2005). Ed è stato anche affermato che “Elemento indefettibile - quindi - del rapporto di lavoro subordinato - e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo - è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale,
l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali - lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto - possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole
l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto” (Cass. sez. L., sentenza n. 17127 del 17.8.2016).
13. Nel caso di specie, alla luce di quanto emerso dalla espletata istruttoria, il rapporto di collaborazione instaurato tra la odierna appellante e la non presenta i profili propri CP_1
della subordinazione.
Ne consegue il rigetto di entrambe le domande avanzate dalla odierna appellante, dovendosi rilevare che, stante la natura di amministrazione pubblica dell'appellata, sarebbe comunque preclusa la condanna della stessa alla stipula di un contratto subordinato a tempo indeterminato come chiesto dalla (cfr., da ultimo, Cass. Sez. L, ordinanza n. Parte_1
42004 del 30.12.2021: “Nel pubblico impiego privatizzato, alla violazione di disposizioni imperative che riguardino l'assunzione, sia a seguito di pubblico concorso sia attingendo alle liste di collocamento, non può mai far seguito la costituzione di un rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato, atteso che la "ratio" dell'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, che prevede il divieto di trasformazione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato, non risiede esclusivamente nel rispetto delle regole del pubblico concorso, ma anche, più in generale, nel rispetto del principio cardine del buon andamento della P.A., che sarebbe pregiudicato qualora si addivenisse all'immissione in
9 ruolo senza alcuna valutazione dei fabbisogni di personale e senza seguire le linee di programmazione nelle assunzioni, che sono indispensabili per garantire l'efficienza dell'amministrazione pubblica ed il rispetto delle esigenze di contenimento, controllo e razionalizzazione della spesa pubblica”.
In conclusione, pur dovendosi riformare la sentenza appellata, risultando ammissibile il ricorso di primo grado, questo deve essere, nel merito, rigettato.
L'esito complessivo del giudizio suggerisce di compensare le spese del doppio grado di giudizio.
PQM
La Corte d'Appello di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso in funzione di
Giudice del Lavoro del 24.01.2023, proposto con ricorso qui depositato il 04.07.2023 da
[...]
nei confronti di Parte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., ogni contraria
[...]
istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: in riforma dell'impugnata sentenza, ritenuta l'ammissibilità del ricorso proposto dalla
[...]
dinanzi al Tribunale di Campobasso, lo rigetta nel merito. Parte_1
Compensa integralmente le spese del doppio presente grado di giudizio.
Campobasso, 13.12.2024
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr. Rita Pasqualina Curci Dr. Vincenzo Pupilella
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