Rigetto
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 04/08/2025, n. 6896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6896 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06896/2025REG.PROV.COLL.
N. 06182/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6182 del 2023, proposto da Naturalia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Carla Silano, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;
contro
il Comune di Mirabella Eclano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Gianfranco Porreca, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, sez. II, 19 dicembre 2022 n.3511, che ha respinto il ricorso n. 463/2020 R.G. proposto per la dichiarazione di nullità ovvero l’annullamento:
dell’ingiunzione n.1064050180002377, notificata il giorno 27 dicembre 2018, con cui il Comune di Mirabella Eclano ha chiesto alla Naturalia S.r.l. il pagamento della somma di euro 48.915,14 a titolo di contributo di costruzione ai sensi dell’art. 16 T.U. 3 giugno 2001 n.380, sanzioni e interessi, in relazione alla dichiarazione di inizio attività- DIA in variante 22 novembre 2007 prot. n.9913, presentata per un intervento sull’immobile situato a Mirabella Eclano, via San Michele, distinto al catasto al foglio 19 mappale 915;
e per l’accertamento negativo del relativo credito.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Mirabella Eclano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 3 aprile 2025 la Cons. Emanuela Loria e uditi per le parti gli avvocati viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Naturalia S.r.l., odierna appellante, ha presentato giudizio di opposizione all’esecuzione, poi riassunto dinanzi al T.a.r. per la Campania all’esito di declaratoria di difetto di giurisdizione del Tribunale di Benevento, per l’annullamento dell’ingiunzione di pagamento n. 1064050180002377 del 27 dicembre 2018 emessa dal Comune di Mirabella Eclano, avente ad oggetto la somma di euro 48.915,14 dovuta a titolo di contributo ex art 16 d.P.R. 380/2001, in relazione alla DIA in variante prot. n. 9913 del 22 novembre 2007 presentata per un intervento edilizio afferente il fabbricato “centro commerciale il Carro” (ad un intervento edilizio) afferente al fabbricato centro Commerciale il Carro.
La ricorrente deduceva l’invalidità del procedimento da cui era scaturita l’ingiunzione, in considerazione:
- dell’omessa notifica dell’atto presupposto e cioè la nota prot. 2631/2016, notificata al Sig. Capone Costantino in proprio e non nella qualità di legale rappresentante della società, con conseguente nullità dell’ingiunzione di pagamento, quale atto successivo;
- dell’insussistenza della titolarità passiva del rapporto obbligatorio, riguardando il titolo edilizio un immobile di proprietà di una società terza, ossia la F. LLI Capone s.r.l.;
- dell’erroneità ed arbitrarietà dell’atto, in quanto riportante indicazioni errate sui rimedi e sull’autorità giurisdizionale competente;
- dell’estinzione della pretesa creditoria per prescrizione decennale.
1.1. Costituitosi in giudizio, il Comune resistente, insisteva per la reiezione del ricorso, contestando l’ammissibilità e la fondatezza delle avverse pretese.
1.2. Preliminarmente, eccepiva l’irriducibilità dell’opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi proposta dinanzi al Giudice Ordinario rispetto alle forme di tutela accordabili da quello amministrativo, nonché il mancato adattamento, in sede di translatio iudicii , del petitum e della causa petendi ab origine formulati ai paradigmi propri del giudizio amministrativi.
2. Il T.a.r. competente, con sentenza n. 3511 del 19 dicembre 2022, disattese le eccezioni preliminari sollevate dal Comune, ha ritenuto il ricorso non meritevole di accoglimento.
2.1. Preliminarmente, ha accertato la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, trattandosi di controversia in ordine alla spettanza e alla liquidazione del contributo per gli oneri di urbanizzazione e, quindi, avente ad oggetto l’accertamento di un rapporto di credito a prescindere dall’esistenza di atti della PA., con conseguente inapplicabilità delle regole delle azioni annullatorie - impugnatorie degli atti amministrativi e dei rispettivi termini di decadenza.
2.2. Nel merito ha accertato la legittimità della nota comunale gravata sulla scorta delle argomentazioni di seguito indicate:
a) Irrilevanza, ai fini della validità della pretesa creditoria del comune, della omessa notifica alla società ricorrente della nota prot. n. 2631/2016, prodromica all’emissione dell’ingiunzione di pagamento gravata.
E ciò in quanto, nell’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, la cognizione sul rapporto sostanziale prevale sul sindacato di legittimità dell’atto e i vizi di legittimità denunciati possono orientare la decisione del GA solo allorché riflettano l’antigiuridicità dell’ agere amministrativo.
In altri termini, l’asserita violazione di una norma formale non è suscettibile di dar luogo ad annullamento dell’atto in assenza di profili di antigiuridicità sostanziale che lo inficino. E infatti, l’ingiunzione gravata va riguardata, non da una prospettiva meramente formalistica, bensì dalla prospettiva sostanzialistica della gestione concreta del rapporto obbligatorio ex art 16 d.P.R. 380 del 2001 e, quindi, dell’osservanza dei doveri di correttezza incombenti sulle parti, sindacabile dal GA in sede di giurisdizione esclusiva.
b) Sussistenza della titolarità passiva del rapporto obbligatorio, emergendo dagli atti che la ricorrente è subentrata all’ex Consorzio Naturalia il quale, in qualità di comodatario, ha presentato la DIA in variante relativa all’immobile in questione. Pertanto, la titolarità passiva del rapporto obbligatorio è stata confermata in capo alla ricorrente.
c) Inidoneità dei dedotti errori procedurali relativi all'indicazione dei rimedi e dell'autorità giurisdizionale competente ad invalidare l’ingiunzione di pagamento, potendo determinarsi, al più, le condizioni dell’errore scusabile verificatosi nell’esperimento dell’azione dinanzi al Giudice ordinario.
d) inconfigurabilità della dedotta prescrizione decennale dell’obbligazione ex art 16 d.P.R. n. 380 del 2001, attesa l’idoneità delle note prot. n. 8221/2012 e 10/2013 ad interrompere efficacemente il termine prescrizionale di cui all’art 2946 c.c.
Con tali note il comune, mediante richiesta delle integrazioni documentali necessarie al pagamento degli oneri concessori, attivava l’iter per il recupero delle somme dovute, e, comunque, portava a conoscenza del debitore la volontà di far valere la propria pretesa creditoria.
L’ente, infatti, richiedeva all’ex Consorzio Naturalia, che in qualità di comodatario dell’immobile aveva presentato la DIA in variante, di esibire apposita scheda per il calcolo della superficie variata a uso commerciale, al fine di quantificare l’importo degli oneri concessori dovuti, con l’espresso avviso che, in mancanza, si sarebbe proceduto al calcolo d’ufficio degli importi dovuti.
3. Avverso la pronuncia ha interposto appello la Naturalia s.r.l., per chiederne la riforma e, in accoglimento del ricorso di primo grado, la declaratoria di intervenuta prescrizione del diritto del Comune di Mirabella Eclano alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione di cui all’ingiunzione di pagamento opposta.
L’atto di appello è affidato a due motivi di gravame.
I. Con un primo motivo, l’appellante ha censurato l’omesso rilievo della dedotta nullità della nota prot. 2631 del 14 marzo 2016, quale atto prodromico all’ingiunzione di pagamento, stante la notifica della suddetta nota a soggetto estraneo e privo di legittimazione passiva.
Contrariamente a quanto ritenuto, la nota prot. n. 2631 del 14 marzo 2016, quale atto prodromico all’ingiunzione di pagamento, giustificativo e fondante il credito erariale relativo agli oneri di urbanizzazione, sarebbe nullo in quanto notificato al Sig. Capone Costantino, quale persona fisica, non nella qualità di legale rappresentante della Naturalia s.r.l.
L’invalidità della notifica di un atto presupposto, oltre a non aver consentito alla ricorrente di articolare le proprie difese, costituirebbe vizio procedurale idoneo a determinare la nullità dell’ingiunzione di pagamento successivamente notificata.
II. Con il secondo motivo ha censurato la sentenza nella parte in cui ha omesso di dichiarare l’intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione degli oneri di urbanizzazione e costi di costruzione, considerato che le note comunali citate in sentenza, non avrebbero efficacia interruttiva della prescrizione maturata al momento della notifica dell’ingiunzione di pagamento.
E infatti:
II.I. come emergerebbe dalla lettura degli atti, si è trattato in entrambi i casi di richieste di integrazioni documentali in relazione ad un credito non ancora determinato né determinabile nel suo ammontare, in quanto le suddette note, non indicando la quantificazione dell’importo né i criteri per la determinazione, difettano dei requisiti di una costituzione in mora;
II.II. la nota del 2016 è stata annullata in autotutela dal Comune;
II.III. il termine prescrizionale decennale decorrerebbe, nel caso di specie, dalla DIA in variante prot. n. 9913 del 22 novembre 2007.
4. Il Comune di Mirabella Eclano si è costituito in giudizio e ha depositato memoria e documenti.
5. Alla pubblica udienza del 3 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. L’appello è infondato.
7. Con il primo motivo, l’appellante sostiene in sostanza che l’atto impugnato sarebbe nullo perché l’atto prodromico all’ingiunzione, ovvero la richiesta del dovuto 14 marzo 2016 prot. n.2631 (doc. 14 Comune) è stata notificata al legale rappresentante della società in proprio e non nella qualità di amministratore della società e quindi a soggetto asseritamente privo di legittimazione.
7.1. Il motivo è infondato.
In primo luogo, l’obbligo di versamento deriva direttamente dalla legge e l’art. 16 del d.P.R. n. 380 del 2001 non prevede che sia emesso dall’amministrazione un atto prodromico sicché l’invio dell’atto di cui si assume la nullità non era neanche necessario.
In secondo luogo, l’atto (nota UTC prot. 2631 del 14 marzo 2016) risulta, in ogni caso, regolarmente notificato all’amministratore e legale rappresentante della società Naturalia che, pertanto, ha avuto la piena conoscenza dell’atto. Del resto la società ha mostrato di essere venuta a conoscenza della ingiunzione di pagamento e di tutti suoi elementi avendo proposto iniziative giurisdizionali a propria tutela con le quali sono state contestate le pretese creditorie del Comune.
8. Con il secondo motivo d’appello, la società deduce la intervenuta prescrizione per presunta inidoneità a interromperla degli atti in data 8 novembre 2022 prot. n.8221 e 2 gennaio 2013 prot. n.10 (doc. ti 10 e 11 Comune), perché preannuncerebbero solo la liquidazione di ufficio e sarebbero indeterminati gli importi dovuti.
8.1. Il motivo è infondato.
In proposito il Collegio condivide e pertanto intende seguire l’orientamento della Corte di Cassazione (Sezione Lavoro, sent. 4 marzo 2005 n. 4719), secondo la quale l’atto stragiudiziale di interruzione della prescrizione, previsto nell'art. 2943, quarto comma, cod. civ. consiste in qualsiasi espressione, rivolta al debitore, della volontà del creditore di pervenire alla realizzazione del suo diritto, mentre il termine "costituzione in mora" è usato nello stesso articolo 2943 in senso atecnico, ossia non richiedendo l’idoneità dell’atto a produrre tutti gli effetti della mora EN . Pertanto, ammesso e non concesso che costituire in mora il debitore sia necessaria la liquidità del credito, questa non occorre affinché si verifichi l’interruzione della prescrizione.
Nel caso di specie, esattamente le note sopra indicate prot. n. 8221/2012 e 10/2013, notificate all’amministratore della società, sono idonee a manifestare la pretesa dell’Amministrazione di vedere soddisfatto il suo credito, vale a dire che le stesse costituiscono sia atti interruttivi della prescrizione sia atti idonei ad iniziare il procedimento amministrativo diretto alla soddisfazione, quand’anche, come sostiene l’appellante, il credito fosse ancora illiquido o non determinato nel suo esatto ammontare.
9. Conclusivamente, per le suindicate motivazioni, l’appello deve essere respinto.
10. Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna Naturalia s.r.l. alla refusione al Comune di Mirabella Eclano delle spese del giudizio che liquida in euro 4.000,00 (quattromila/00) oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Gambato Spisani, Presidente FF
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere, Estensore
Ofelia Fratamico, Consigliere
Eugenio Tagliasacchi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Emanuela Loria | Francesco Gambato Spisani |
IL SEGRETARIO