Sentenza 28 ottobre 2024
Rigetto
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 03/12/2025, n. 9541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9541 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09541/2025REG.PROV.COLL.
N. 09720/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9720 del 2024, proposto da E18e S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Gestore dei Servizi Energetici Gse Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Fortunato Francesco Mirigliani e Antonio Pugliese, con domicilio eletto presso lo studio Fortunato Francesco Mirigliani in Roma, via Tacito 41;
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Ministero Dell’Economia e delle Finanze, Ministero Dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza, n. 18940/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici Gse Spa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2025 il Cons. GO De RL e uditi per le parti gli avvocati Andrea Sticchi Damiani e Fortunato Francesco Mirigliani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. E18E S.r.l., ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha respinto il ricorso della Sx11 Energy S.r.l. cui era subentrata a seguito di fusione per incorporazione volto ad ottenere l’annullamento del provvedimento del 26 ottobre 2018 per il “procedimento di verifica, ai sensi della l. 129/2010 e dell'art. 42 del d.lgs. n. 28/2011, relativo all'impianto fotovoltaico n. 208975 di potenza pari a 733,20 KW, sito in via S. Filippo Neri, 10, nel Comune di Ortezzano e del provvedimento del GSE del 20 gennaio 2021 relativo all’istanza di applicazione dell'art. 42, comma 3, D.lgs. 28/2011, come modificato dall'art. 56, commi 7 e 8, del D.L. 76/2020, convertito in legge n. 120 dell'11 settembre 2020. Impianto fotovoltaico n. 208975.
2. La società appellante è titolare di un impianto fotovoltaico non integrato di potenza pari a 13.240 kW, sito nel Comune di Ortezzano.
Il GSE ha dichiarato la decadenza dagli incentivi di cui alla L. 129/2010, in quanto non è stata data la comunicazione di fine lavori al Gestore di Rete entro il termine perentorio del 31 dicembre 2010 ed ha concesso le tariffe incentivanti previste dal d.m. 6 agosto 2010, ma non i benefici di cui alla l. 129/2010.
3. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso principale perché era onere dell’istante fornire tutti gli elementi idonei a dar prova della sussistenza delle condizioni per l'ammissione ai benefici, ricadendo sullo stesso eventuali carenze che incidano sul perfezionamento della fattispecie agevolativa. Quanto al ricorso per motivi aggiunti sono stati respinti poiché l’art. 56, comma 7, d.l. 76/2020 non è norma di interpretazione autentica e non può essere interpretato retroattivamente e comunque il beneficio era stato ridotto ma non eliminato del tutto. 4. L’appello si fonda su sei motivi.
4.1. Il primo contesta l’omessa pronuncia del T.a.r. sulle censure analiticamente proposte dalla ricorrente limitandosi a richiamare alcuni precedenti del T.a.r. per il Lazio in parte inconferenti al caso di specie e in parte superati dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato.
In concreto affronta solamente il tema dell’onere della prova.
4.2. Il secondo motivo denuncia l’errata applicazione del principio dell’onere della prova. Se in sede di richiesta deve essere il privato a mostrare la sussistenza di tutti i presupposti per la concessione del beneficio, dopo molti anni in sede di controllo deve essere il GSE a dimostrare la presenza di elementi tali da giustificare l’adozione di un provvedimento di decadenza. Oltretutto per effetto delle vicende societarie dell’originaria richiedente la documentazione richiesta risulta di non immediata reperibilità.
L’unico elemento costituito dall’assenza di una prova che dimostrasse l’avvenuta comunicazione al Gestore di rete della fine dei lavori non è sufficiente per dedurre la mancanza dei requisiti.
4.3. Il terzo motivo censura l’incompetenza del GSE in ordine al sindacato sugli aspetti di carattere urbanistico/edilizio dell’Impianto poiché il Comune non ha eccepito alcunché sulla data di conclusione dei lavori.
4.4. Il quarto motivo lamenta che la sentenza abbia omesso di pronunciarsi sulla effettiva conclusione dei lavori; il GSE non contesta che l’impianto non sia stato installato nel termine del 31 dicembre 2010, ma critica la circostanza che agli atti della Società non si rinvenga copia della comunicazione trasmessa al Gestore di rete. Ma il requisito rilevante è la conclusione di lavori entro la data fissata il successivo onere di comunicazione non costituisce un adempimento di tipo sostanziale autonomo.
Tale interpretazione del requisito si pone in contrasto con il favor che ispira la disciplina di
sostegno e promozione delle iniziative quale quella in esame, nonché per violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.
4.5. Il quinto motivo eccepisce l’omessa pronuncia sulla violazione dei principi che governano il potere di autotutela esercitato dal GSE.
4.6. Il sesto motivo estende la censura del quinto motivo anche alla luce dell’art. 56 d.l. 76/2020.
5. Si è costituito in giudizio il GSE concludendo per il rigetto dell’appello.
DIRITTO
6. L’appello non è fondato.
6.1. La sentenza ha limitato la sua motivazione in relazione all’unico elemento posto a fondamento del suo provvedimento di riqualificazione tecnica dell’impianto cioè l’assenza di prova della comunicazione di fine lavori.
Non costituisce vizio della sentenza emendabile in appello la mancata analitica confutazione di tutte le censure prospettate dalla ricorrente laddove la reiezione anche di una sola delle doglianze prospettate è sufficiente per giustificare la legittimità del provvedimento impugnato.
La mancata comunicazione del fine lavori di per sé giustifica la decadenza dichiarata dal GSE.
6.2. Il secondo motivo non merita accoglimento perché costituisce orientamento pacifico in giurisprudenza che in materia di incentivi energetici, vige il principio di autoresponsabilità cosicché è onere dell’interessato fornire la prova di tutti i presupposti per l’ammissione al beneficio.
La circostanza che il controllo avvenga a distanza anche di molti anni dalla concessione del beneficio non ribalta sul GSE l’onere della prova dei requisiti per fruire del beneficio né legittima una sorta di soccorso istruttorio che dovrebbe comportare un’autonoma attività istruttoria del GSE.
E’ onere del soggetto che beneficia dell’incentivo conservare tutta la documentazione necessaria a dimostrare la spettanza della tariffa essendo consapevole che in qualunque momento può intervenire un controllo del GSE. Laddove come nel caso in esame sia intervenuta una modificazione del soggetto che è titolare degli incentivi per il succedersi di vicende societarie è onere del subentrante farsi consegnare tutta la documentazione che consenta di fornire in ogni momento la prova della sussistenza dei requisiti per ottenere il contributo richiesto.
D’altronde la comunicazione di fine lavori è elemento essenziale per fruire del beneficio dal momento che consente di accertare il rispetto del rigido requisito temporale che è alla base del riconoscimento dell’incentivo e cioè la conclusione dell’impianto entro il 31 dicembre 2010.
6.3. Il terzo motivo di ricorso propone una censura che equivoca sulla natura del provvedimento impugnato. La riqualificazione tecnica dell’impianto a pronunciata dal GSE non invade in alcun modo le competenze sul piano edilizio del Comune poiché il titolo in base al quale il Comune ha autorizzato la realizzazione dell’impianto non viene in alcun modo compromesso dall’intervento del GSE. La competenza del Gestore è quella di verificare il completamento dell'intervento nella sua configurazione finale, sia sotto il profilo strutturale che elettrico, tale da determinare l'effettiva funzionalità dell'impianto entro la data prevista dal d.m. che regola l’erogazione dei benefici.
Il Comune a fronte di una comunicazione di fine lavori non ha interesse ad effettuare un controllo puntuale perché sul piano edilizio il completamento entro il 31 dicembre 2010 non è rilevante sotto il profilo della legittimità del titolo edilizio.
6.4. Non essendo stata disposta la decadenza bensì la riqualificazione tecnica dell’impianto, non vi è stata violazione del principio di proporzionalità e comunque la comunicazione di fine lavori non è un mero adempimento burocratico ma costituisce un elemento per poter effettuare ogni controllo per verificare se effettivamente a quella data e comunque prima del 31 dicembre 2010 l’impianto era stato ultimato in ogni sua componente.
6.5. Il quinto motivo ribadisce una censura che ormai è stata costantemente respinta dalla giurisprudenza: e cioè che l’intervento del GSE costituisca esercizio di autotutela per il quale non vi sarebbero i presupposti. Il GSE è dotato di un potere di controllo del permanere dei presupposti in corso d’opera che deve poter essere esercitato lungo tutto un rapporto di durata quale è quello di cui si controverte.
Il potere di verifica, accertamento e controllo esercitato dal Gestore è volto al riscontro della veridicità delle dichiarazioni formulate da un privato nell’ambito di una procedura volta ad attribuire sovvenzioni pubbliche; nel caso in esame, la verifica non si è tradotta nel riesame di requisiti e presupposti già positivamente valutati in fase di vaglio di ammissibilità della domanda, ma nel controllo per la prima volta della veridicità delle dichiarazioni rese e della natura dell’intervento realizzato.
6.6. Il sesto motivo non può essere accolto in quanto l’art. 56, commi 7-8, d.l. 76/2020 è una disposizione innovativa e non meramente interpretativa e pertanto non può essere applicata retroattivamente.
Peraltro la decadenza è prevista solamente le violazioni rilevanti è tale non è stata ritenuta quella contestata alla società.
Cosicché, riscontrata l’irregolarità, il GSE non ha disposto la decadenza dal diritto agli incentivi, ma si è limitato a rideterminare l'incentivo in base alle caratteristiche rilevate a seguito del controllo e alla normativa applicabile, recuperando le sole somme indebitamente erogate, in conformità a quanto previsto dal citato art.11, comma 3 del D.M. 31 gennaio 2014, effettuando la compensazione tra quanto indebitamente percepito in base al D.M. 19 febbraio 2007 e quanto effettivamente dovuto
per effetto del riconoscimento della tariffa incentivante ai sensi del D.M. 6 agosto 2010.
7. Le spese di giudizio possono compensarsi in considerazione della circostanza che il controllo è avvenuto molti anni dopo la presentazione della domanda, fattore che può influire sulla disponibilità di tutti i documenti necessari per rispondere alle richieste del GSE, soprattutto in considerazione del fatto che, dopo l’ammissione al beneficio, l’originaria richiedente si è fusa in un’ulteriore società che a sua volta è confluita sempre per fusione nella società appellante.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IO IO EG, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere
Giancarlo Carmelo Pezzuto, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
GO De RL, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GO De RL | IO IO EG |
IL SEGRETARIO