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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 10/07/2025, n. 1679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1679 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile, avente ad oggetto Modifica delle condizioni di divorzio
(contenzioso), iscritta al n. 3698/2023 R.G. dell'anno 2023
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. BERTOLO Parte_1
BRUNO, come da mandato in atti,
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. LEONE EGIDIO, come CP_1 da mandato in atti,
RESISTENTE
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12/07/2023 CH ha chiesto, a Pt_1 modifica dei provvedimenti del divorzio, la revoca dell'assegno divorzile in favore di CP_1
A sostegno della richiesta ha dedotto che la ex coniuge oltre a percepire un assegno di invalidità e ad esercitare un'attività lavorativa continuativa come addetta alle pulizie, intrattiene anche una stabile relazione more uxorio con un altro uomo. Si è costituita in giudizio domandando il rigetto della CP_1 domanda formulata dal ricorrente in quanto inammissibile e infondata in fatto e diritto.
Le parti comparivano (personalmente il solo Chiatante, mentre la CP_1 era impossibilitata a comparire per documentate ragioni di salute) all'udienza del 13.12.203; adottati i provvedimenti provvisori e urgenti (confermativi delle statuizioni vigenti), ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c., il G.D. invitava la parte ricorrente ad integrare la documentazione reddituale;
la causa veniva, quindi, rimessa in decisione, ex art. 473bis.28 c.p.c. previa assegnazione dei termini di legge a ritroso, per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di memorie conclusionali ed eventuali repliche.
Il Pubblico Ministero esprimeva il prescritto parere con note del 29.5.2024.
La domanda è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
L'art. 473 bis 29, c.p.c., norma applicabile ratione temporis, pone come condizione di revisione dei provvedimenti volti a regolamentare i rapporti personali e patrimoniali intercorrenti tra le parti, la sopravvenienza di nuove circostanze, dunque fatti nuovi in grado di alterare il pregresso assetto patrimoniale e di incidere in modo significativo sui provvedimenti già assunti.
In via preliminare occorre rilevare che alla inammissibilità della prova per testimoni richiesta dalla parte ricorrente (in quanto non dedotta per capitoli separati), non consegue la inutilizzabilità sul piano probatorio della relazione investigativa allegata al ricorso, in quanto la parte resistente non ha specificatamente contestato quegli elementi di fatto descritti nella relazione, tanto meno ha disconosciuto la conformità delle riproduzioni fotografiche contenute nella relazione ai fatti e alle cose nelle stesse fotografie riprodotte.
Per l'effetto, non risulta specificamente contestato che la parte resistente si sia recata dal 29 novembre 2022 a sabato 10 dicembre 2022 nei pressi del domicilio dei signori – alla via Giardini n. 12 per ivi Pt_2 CP_2 trattenersi per circa 5 ore consecutive dalle 8:30 circa alle 13:30 circa, prelevando più volte dal marciapiede i contenitori della pattumiera prima di entrare nel portone di ingresso di detta abitazione. Se pur la parte non venga specificamente fotografata nello svolgimento di esplicita attività lavorativa, è dato ragionevolmente presumere che la stessa sia impegnata sul piano lavorativo, in considerazione del luogo in cui
(incontestabilmente) si reca, ossia al domicilio di alcuni soggetti, del rispetto di un orario sostanzialmente fisso (cinque ore circa al mattino) tutti i giorni esclusa solo la domenica, infine del fatto che talvolta prima di fare ingresso presso l'abitazione dei predetti soggetti si premuri di rientrare i contenitori della pattumiera, non risultando fornita una lettura alternativa a condotte inequivocabilmente riconducibili ad un impegno di carattere lavorativo.
Tuttavia, in considerazione della assoluta brevità del periodo a cui sono riferibili i fatti innanzi esposti, che non consente di ritenere provata la natura stabile e continuativa dell'impegno lavorativo, atteso, dunque, il carattere precario dello stesso, il Collegio ritiene che la modifica in melius della condizione economica e reddituale della resistente sia inidonea ad elidere in toto il diritto all'assegno divorzile, bensì giustifichi una riduzione ad €
150,00 del relativo importo, con decorrenza dalla domanda, tenuto conto delle residue capacità lavorative della parte, in ragione dell'età e della sua condizione di invalidità.
Quanto al diverso profilo della allegata insaturazione di un regime di convivenza tra la resistente e il sig. , occorre in via Controparte_3 preliminare richiamare il condivisibile orientamento espresso dalla Suprema
Corte, nella parte in cui, richiamando la norma di cui all'art. 156 c.c., ove statuisce che l'assegno deve pur sempre essere necessario al mantenimento del coniuge beneficiario, ritiene che il diritto all'assegno di mantenimento possa essere negato o eliminato se il coniuge onerato dimostri che il beneficiario abbia istaurato una convivenza more uxorio con un'altra persona, che assuma i caratteri della stabilità, continuatività ed effettiva progettualità di vita, presumendosi in tal caso che le disponibilità economiche di ciascun convivente siano messe in comune nell'interesse del nuovo nucleo familiare, ferma restando la facoltà del coniuge beneficiario di dimostrare
(per il principio di vicinanza della prova) che la convivenza avviata non abbia migliorato la propria condizione economica (vedi Cassazione, sez. I, sentenza
27.6.2018 n. 16982). Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, intervenute nella materia divorzile, hanno chiarito in linea generale che per verificare come sia inciso il diritto all'assegno dalla nuova convivenza di fatto, il Giudice è chiamato ad un rigoroso accertamento giudiziale della stabilità della convivenza e della sua decorrenza;
a tal fine potrà fare riferimento, ex art. 37 comma 1 Legge n.
76 del 2016, alla eventuale dichiarazione anagrafica ivi indicata oppure ad altri indici di stabilità in concreto (quali, a titolo esemplificativo, l'esistenza di figli della nuova coppia, la coabitazione, l'avere conti correnti in comune, la contribuzione al menage familiare ecc.); in applicazione della regola generale di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.), sarà il coniuge a carico del quale si chiede venga collocato il diritto all'assegno a dover provare l'esistenza di una nuova convivenza stabile in capo all'altro coniuge, mentre, riguardo “al contenuto della prova, in virtù del dovere di assistenza reciproca, anche materiale, che scaturisce dalla convivenza di fatto (in base alla L. n. 76 del 2016, art. 1, comma 37), deve ritenersi che il coniuge onerato dell'obbligo di corrispondere l'assegno possa limitarsi a provare
l'altrui costituzione di una nuova formazione sociale familiare stabile, e che non sia onerato del fornire anche la prova (assai complessa da reperire, per chi è estraneo alla nuova formazione familiare) di una effettiva contribuzione, di ciascuno dei conviventi, al menage familiare, perché la stessa può presumersi, dovendo ricondursi e fondarsi sull'esistenza di obblighi di assistenza reciproci”. (Cassazione Sezioni Unite, sentenza 5 novembre 2021, n. 32198).
Nel caso che ci occupa parte ricorrente a mezzo investigazioni difensive ha fornito riscontro soltanto dell'esistenza di una relazione tra i due, in virtù della quale lui ha frequentato la abitazione di lei per circa una settimana
(ossia il tempo in cui si è sostanziato l'osservazione descritta nella relazione investigativa allegata al ricorso), disponendo delle chiavi della abitazione, aiutando la nel trasporto dei cesti di acqua, uscendo con lei il CP_1 pomeriggio sino alla sera, allorquando la coppia faceva rientro presso l'abitazione di lei.
Pertanto, in ragione della assoluta brevità del lasso di tempo considerato, non risulta adeguatamente provata la creazione da parte di e CP_1 di “una nuova formazione sociale familiare stabile”, tanto Controparte_3 più che non risulta neppure riscontrata una dimensione socialmente riconosciuta della loro relazione affettiva.
Attesa la natura del giudizio ed il tenore delle decisioni, ricorrono i presupposti per pronunciare l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti di , disattesa ogni Parte_3 CP_1 ulteriore istanza, così provvede:
a) Pone, con decorrenza dalla domanda, a carico di Parte_3
l'obbligo di versare in favore di la somma mensile di € CP_1
150,00 a titolo di assegno divorzile;
b) spese compensate.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 16/6/2025.
Il Giudice est.
Anna Carbonara
Il Presidente
Martino Casavola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile, avente ad oggetto Modifica delle condizioni di divorzio
(contenzioso), iscritta al n. 3698/2023 R.G. dell'anno 2023
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. BERTOLO Parte_1
BRUNO, come da mandato in atti,
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. LEONE EGIDIO, come CP_1 da mandato in atti,
RESISTENTE
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12/07/2023 CH ha chiesto, a Pt_1 modifica dei provvedimenti del divorzio, la revoca dell'assegno divorzile in favore di CP_1
A sostegno della richiesta ha dedotto che la ex coniuge oltre a percepire un assegno di invalidità e ad esercitare un'attività lavorativa continuativa come addetta alle pulizie, intrattiene anche una stabile relazione more uxorio con un altro uomo. Si è costituita in giudizio domandando il rigetto della CP_1 domanda formulata dal ricorrente in quanto inammissibile e infondata in fatto e diritto.
Le parti comparivano (personalmente il solo Chiatante, mentre la CP_1 era impossibilitata a comparire per documentate ragioni di salute) all'udienza del 13.12.203; adottati i provvedimenti provvisori e urgenti (confermativi delle statuizioni vigenti), ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c., il G.D. invitava la parte ricorrente ad integrare la documentazione reddituale;
la causa veniva, quindi, rimessa in decisione, ex art. 473bis.28 c.p.c. previa assegnazione dei termini di legge a ritroso, per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di memorie conclusionali ed eventuali repliche.
Il Pubblico Ministero esprimeva il prescritto parere con note del 29.5.2024.
La domanda è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
L'art. 473 bis 29, c.p.c., norma applicabile ratione temporis, pone come condizione di revisione dei provvedimenti volti a regolamentare i rapporti personali e patrimoniali intercorrenti tra le parti, la sopravvenienza di nuove circostanze, dunque fatti nuovi in grado di alterare il pregresso assetto patrimoniale e di incidere in modo significativo sui provvedimenti già assunti.
In via preliminare occorre rilevare che alla inammissibilità della prova per testimoni richiesta dalla parte ricorrente (in quanto non dedotta per capitoli separati), non consegue la inutilizzabilità sul piano probatorio della relazione investigativa allegata al ricorso, in quanto la parte resistente non ha specificatamente contestato quegli elementi di fatto descritti nella relazione, tanto meno ha disconosciuto la conformità delle riproduzioni fotografiche contenute nella relazione ai fatti e alle cose nelle stesse fotografie riprodotte.
Per l'effetto, non risulta specificamente contestato che la parte resistente si sia recata dal 29 novembre 2022 a sabato 10 dicembre 2022 nei pressi del domicilio dei signori – alla via Giardini n. 12 per ivi Pt_2 CP_2 trattenersi per circa 5 ore consecutive dalle 8:30 circa alle 13:30 circa, prelevando più volte dal marciapiede i contenitori della pattumiera prima di entrare nel portone di ingresso di detta abitazione. Se pur la parte non venga specificamente fotografata nello svolgimento di esplicita attività lavorativa, è dato ragionevolmente presumere che la stessa sia impegnata sul piano lavorativo, in considerazione del luogo in cui
(incontestabilmente) si reca, ossia al domicilio di alcuni soggetti, del rispetto di un orario sostanzialmente fisso (cinque ore circa al mattino) tutti i giorni esclusa solo la domenica, infine del fatto che talvolta prima di fare ingresso presso l'abitazione dei predetti soggetti si premuri di rientrare i contenitori della pattumiera, non risultando fornita una lettura alternativa a condotte inequivocabilmente riconducibili ad un impegno di carattere lavorativo.
Tuttavia, in considerazione della assoluta brevità del periodo a cui sono riferibili i fatti innanzi esposti, che non consente di ritenere provata la natura stabile e continuativa dell'impegno lavorativo, atteso, dunque, il carattere precario dello stesso, il Collegio ritiene che la modifica in melius della condizione economica e reddituale della resistente sia inidonea ad elidere in toto il diritto all'assegno divorzile, bensì giustifichi una riduzione ad €
150,00 del relativo importo, con decorrenza dalla domanda, tenuto conto delle residue capacità lavorative della parte, in ragione dell'età e della sua condizione di invalidità.
Quanto al diverso profilo della allegata insaturazione di un regime di convivenza tra la resistente e il sig. , occorre in via Controparte_3 preliminare richiamare il condivisibile orientamento espresso dalla Suprema
Corte, nella parte in cui, richiamando la norma di cui all'art. 156 c.c., ove statuisce che l'assegno deve pur sempre essere necessario al mantenimento del coniuge beneficiario, ritiene che il diritto all'assegno di mantenimento possa essere negato o eliminato se il coniuge onerato dimostri che il beneficiario abbia istaurato una convivenza more uxorio con un'altra persona, che assuma i caratteri della stabilità, continuatività ed effettiva progettualità di vita, presumendosi in tal caso che le disponibilità economiche di ciascun convivente siano messe in comune nell'interesse del nuovo nucleo familiare, ferma restando la facoltà del coniuge beneficiario di dimostrare
(per il principio di vicinanza della prova) che la convivenza avviata non abbia migliorato la propria condizione economica (vedi Cassazione, sez. I, sentenza
27.6.2018 n. 16982). Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, intervenute nella materia divorzile, hanno chiarito in linea generale che per verificare come sia inciso il diritto all'assegno dalla nuova convivenza di fatto, il Giudice è chiamato ad un rigoroso accertamento giudiziale della stabilità della convivenza e della sua decorrenza;
a tal fine potrà fare riferimento, ex art. 37 comma 1 Legge n.
76 del 2016, alla eventuale dichiarazione anagrafica ivi indicata oppure ad altri indici di stabilità in concreto (quali, a titolo esemplificativo, l'esistenza di figli della nuova coppia, la coabitazione, l'avere conti correnti in comune, la contribuzione al menage familiare ecc.); in applicazione della regola generale di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.), sarà il coniuge a carico del quale si chiede venga collocato il diritto all'assegno a dover provare l'esistenza di una nuova convivenza stabile in capo all'altro coniuge, mentre, riguardo “al contenuto della prova, in virtù del dovere di assistenza reciproca, anche materiale, che scaturisce dalla convivenza di fatto (in base alla L. n. 76 del 2016, art. 1, comma 37), deve ritenersi che il coniuge onerato dell'obbligo di corrispondere l'assegno possa limitarsi a provare
l'altrui costituzione di una nuova formazione sociale familiare stabile, e che non sia onerato del fornire anche la prova (assai complessa da reperire, per chi è estraneo alla nuova formazione familiare) di una effettiva contribuzione, di ciascuno dei conviventi, al menage familiare, perché la stessa può presumersi, dovendo ricondursi e fondarsi sull'esistenza di obblighi di assistenza reciproci”. (Cassazione Sezioni Unite, sentenza 5 novembre 2021, n. 32198).
Nel caso che ci occupa parte ricorrente a mezzo investigazioni difensive ha fornito riscontro soltanto dell'esistenza di una relazione tra i due, in virtù della quale lui ha frequentato la abitazione di lei per circa una settimana
(ossia il tempo in cui si è sostanziato l'osservazione descritta nella relazione investigativa allegata al ricorso), disponendo delle chiavi della abitazione, aiutando la nel trasporto dei cesti di acqua, uscendo con lei il CP_1 pomeriggio sino alla sera, allorquando la coppia faceva rientro presso l'abitazione di lei.
Pertanto, in ragione della assoluta brevità del lasso di tempo considerato, non risulta adeguatamente provata la creazione da parte di e CP_1 di “una nuova formazione sociale familiare stabile”, tanto Controparte_3 più che non risulta neppure riscontrata una dimensione socialmente riconosciuta della loro relazione affettiva.
Attesa la natura del giudizio ed il tenore delle decisioni, ricorrono i presupposti per pronunciare l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti di , disattesa ogni Parte_3 CP_1 ulteriore istanza, così provvede:
a) Pone, con decorrenza dalla domanda, a carico di Parte_3
l'obbligo di versare in favore di la somma mensile di € CP_1
150,00 a titolo di assegno divorzile;
b) spese compensate.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 16/6/2025.
Il Giudice est.
Anna Carbonara
Il Presidente
Martino Casavola