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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 24/11/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
40/2024
TRIBUNALE DI MANTOVA
Ufficio Procedure Concorsuali
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Mauro Pietro Bernardi Presidente dott. Alessandra Venturini Giudice dott. Francesca Arrigoni Giudice rel. est.
nel procedimento di ammissione al concordato preventivo n. 40/2024 p.u. promosso da:
con sede legale in Asola (MN), Via Saccole Pignole n. 5, Controparte_1 codice fiscale, rappresentata e difesa dall'Avvocato Simone P.IVA_1
D'Amico, ha emesso la seguente
SENTENZA
Rilevato, quanto alle fasi del presente procedimento: che, con ricorso ex art. 44 C.C.I.I. depositato in data 22-4-24, la società
con sede legale in Asola (MN), Via Saccole Pignole Controparte_1
n. 5, operante nel settore del trasporto di merci per conto terzi, propose domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui all'art. 39 C.C.I.I. entro il termine fissato dal Giudice;
che, con decreto in data 8-5-2024, il Tribunale concesse termine sino al 15/6/24 per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi
1 secondo e terzo dell'art. 39 C.C.I.I., poi prorogato al 15/8/2024, su istanza della società ricorrente;
che la società, in data 13/8/24, depositò il piano e la proposta di concordato, nella forma di continuità indiretta, in relazione al ramo d'azienda oggetto di affitto stipulato prima dell'accesso alla procedura con , corredata di proposta di CP_2 trattamento dei crediti tributari ex art. 88 CC.II; quindi, a seguito di parere del
Commissario e di assegnazione da parte del Tribunale di termine ex art. 47/4 CCI per rispondere alle riscontrate criticità, integrò con atto di riscontro in data
21/9/2024, rispetto al quale veniva richiesto nuovo parere al Commissario
Giudiziale; che il Commissario Giudiziale evidenziava la risoluzione di alcune delle criticità ravvisate, segnalando tuttavia la permanenza di problematiche, segnatamente in punto 1) eventuale necessità di nomina di liquidatore alla luce delle modifiche introdotte con il cd. “correttivo ter”; 2) criterio di stima dell'azienda; 3) perimetro del ramo aziendale in relazione alla attività svolta;
4) anomala separazione del contratto di locazione immobiliare rispetto a quello di affitto di azienda, con decurtazione dei canoni di affitto di azienda dal valore degli immobili, con conseguente minore chances di collocazione sul mercato di azienda e beni immobili;
5) mancata stipula di liberatoria sindacale per il TFR dei dipendenti accollato dalla affidataria ovvero mancata suddivisione di tale importo tra la parte anteriore alla stipula del contratto di affitto di azienda e quella di competenza del periodo successivo, con previsione di un fondo;
6) identificazione del valore eccedente la liquidazione (soggetto alla RPR) nei canoni di affitto e nel corrispettivo offerto dalla società affittuaria, pur in presenza di estensione del perimetro aziendale agli immobili estranei alla attività svolta e pur considerando che il canone di affitto, a seguito di omologa e di esercizio di opzione di acquisto, diviene rata di prezzo dei beni, conseguente pure alla liquidazione;
7) omessa prova di giustificazione in relazione ai mancati pagamenti di 8) necessità di CP_2 fornire nuova versione del prospetto di flussi in entrata e uscita e nuova attestazione, sottolineando la eventuale rilevanza del punto n. 4 ai sensi dell'art. 106 CCI;
2 che il Collegio, apparendo sussistere i presupposti di cui all'art. 44/2 CCI, in merito alle criticità rappresentate dal Commissario, fissò udienza, disponendo a tal fine la convocazione anche del P.m., nel corso della quale quest'ultimo domandò
l'apertura della liquidazione giudiziale mentre la società ricorrente chiese termine per la modifica della proposta concordataria secondo tutti i punti evidenziati dal
Commissario, istanza accolta dal Collegio;
che, quindi, in data 16/1/25 la società depositava piano e proposta, come modificati,
e in data 27/1/2025 il Commissario depositava nuovo parere in merito;
che il Commissario Giudiziale, esaminati il piano e la proposta come modificati nel termine assegnato, esprimeva parere favorevole, evidenziando in particolare che le non conformità riportate nel proprio precedente parere risultavano tutte superate per effetto delle modifiche e degli interventi posti in essere dalla società debitrice, con la precisazione che il superamento delle criticità di cui ai punti nn. 3 e 4 era subordinato alla autorizzazione alle seguenti modifiche (per le quali il Commissario esprimeva pure parere favorevole): “posticipare la compensazione dei canoni di affitto d'azienda non dal 01/04/2024 ma dal 01/01/2025; modificare l'oggetto dell'affitto di ramo d'azienda includendo gli immobili strumentali all'attività aziendale;
modificare il contratto di locazione autonoma registrato, escludendo dal complesso degli immobili, gli immobili strumentali aziendali i quali vengono inclusi nel contratto di affitto di ramo d'azienda”; che il Tribunale assegnava al debitore termine di giorni 15 per provvedere alle suddette modifiche negoziali, che la società provvedeva a documentare e rispetto alle quali il Commissario Giudiziale, in data 18-2-25 esprimeva parere favorevole, chiarendo che gli atti conclusi apparivano coerenti con la nuova proposta concordataria depositata in data 16.1.2025 e di cui al parere del commissario giudiziale del 27.1.2025; che con decreto in data 24/2/25 il Tribunale, ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 47 CCI, dichiarava aperta la procedura di concordato preventivo, mandando al Commissario giudiziale di dare pubblicità della offerta irrevocabile di affitto con opzione di acquisto del ramo di azienda, al fine di acquisire eventuali
3 manifestazioni di interesse ex art. 91/3 CCI (non pervenute: cfr. relazione
Commissario giudiziale in data 14-4-25), e fissando la data del voto;
che, con relazione del 15/4/25, il Commissario notiziava ex art. 105 u.c. CCI della esistenza di prelazione ipotecaria non considerata nella proposta nonché della violazione della regola distributiva di cui all'art. 84/6 CCI in relazione al rapporto tra debito per imposte dirette e debito per IVA, sicchè la società preannunciava la modifica della proposta (depositata in data 16-6-25) e il Commissario chiedeva il conseguente differimento dei termini per il voto dei creditori (spostati dal 20 al
30/9/2025); che in data 24-7-25 il Commissario depositava la propria relazione ex art. 105 evidenziando tra l'altro 1) di avere riscontrato una serie di operazioni di accollo / compensazione tra la ricorrente e la società di cui mancava qualunque CP_2 menzione sia nella proposta che nell'attestazione, incidenti sulle somme oggetto di azioni revocatorie e in sostanza sulla convenienza o meno della alternativa liquidatoria;
2) che una parte di detti pagamenti è stata compiuta a favore della dott.ssa attestatore (anche) delle azioni esperibili nella alternativa Persona_1 liquidatoria;
3) che la crisi aziendale di non è stata Controparte_1 tempestivamente affrontata e pienamente evidenziata dall'amministratore unico allora in carica e che ciò ha determinato un rilevante aggravamento CP_3 dello stato di dissesto (il patrimonio netto negativo è passato da euro 1.600.000 a euro 14.900.000), con particolare discapito della posizione fiscale e contributiva (il cui debito passa da 5.100.000 nel 2018 a 15.900.000 nel 2023); che in data 1/8/2025 la società depositava riscontro evidenziando tra l'altro che le operazioni segnalate dal Commissario non presentavano un intento elusivo bensì rappresentavano una modalità di pagamento convenzionalmente concordata tra le parti e che comunque, quanto alla attività svolta dall'attestatore, si trova traccia di tale incarico a pagina 6 della relazione di attestazione ex art. 87/3 CCI, ove si legge che: “L'attestatore ha eseguito la relazione di attestazione del piano di ristrutturazione del debito ex art. 57 C.C.I.I., successivamente rinunciato, nell'anno 2023”;
4 che in data 3/9/2025 il Commissario depositava la propria relazione illustrativa ex art. 107/3 CCI e in data 12/9/25 la relazione definitiva ex art. 107/6 CCI, ricostruendo in dettaglio la evoluzione della voce debiti vs FTN e le operazioni di accollo e compensazione aventi per oggetto una serie di poste (ivi compreso il compenso dell'attestatore), con grave criticità in merito alla indipendenza dello stesso attestatore, dott. chiamata ad attestare, tra l'altro, quali fossero Persona_1 le azioni esperibili nella liquidazione giudiziale al fine di eseguire il relativo raffronto con la proposta concordataria, (anche alla luce della previsione di cui all'art. 2/1 lett. O) n. 3), nonché ribadendo la aleatorietà della fattibilità del piano di concordato, di per sé comunque perseguibile e più conveniente rispetto alla alternativa liquidatoria (tenuto conto dei presumibili esiti della azione di responsabilità nei confronti dell'ex amministratore unico e delle azioni revocatorie per i pagamenti anomali effettuati); che in data 11/9/25 il Commissario depositava le osservazioni pervenute da Agenzia delle Entrate in merito alla posizione rivestita dal revisore unico della società (al contempo sindaco presso nonché dall'attuale amministratore della società, CP_2 dipendente sin dal 2018 di con mansioni di autista, nonché in merito agli CP_2 aspetti contabili della società affittuaria, con ricavi in netto calo;
che con relazione in data 1/10/2025 il Commissario riferiva l'esito delle votazioni, ovvero il mancato raggiungimento delle soglie di cui all'art. 109 CCI, in relazione alle 17 classi di cui al presente concordato1; 1 Ovvero: A - CLASSI CAPIENTI, IN TUTTO O IN PARTE, NEL VALORE DI LIQUIDAZIONE,
PAGATE CON LA REGOLA DELLA PRIORITA' ASSOLUTA DI CUI ALL'ART. 84 COMMA
5 C.C.I.I.
• prima classe “ - privilegio ex artt. 2775 e 2780 c.c.”: Parte_1 ricomprende il debito assistito da privilegio speciale immobiliare che, a norma dell'art. 2748, c. 2
c.c. prevale sulla prelazione ipotecaria;
alla classe è attribuito il pagamento del 100,00% del credito.
• seconda classe “ - privilegio ipotecario”: Parte_2 Cont ricomprende il debito ipotecario di primo grado iscritto da di cui Controparte_5
è la cessionaria;
alla classe è attribuito il pagamento del 100,00% del credito.
[...]
5 • terza classe “Agenzia Entrate Riscossione - privilegio ipotecario”: ricomprende il debito ipotecario di secondo grado iscritto dall'Agenzia delle Entrate e Riscossione;
alla classe è attribuito il pagamento del 100,00% del credito.
• quarta classe “Creditore comunale - privilegio ipotecario”: ricomprende il debito ipotecario di terzo grado iscritto iscritto da Creset crediti servizi e tecnologie Spa, in qualità di cessionario del alla quarta classe è attribuito il pagamento del 45,43% del Controparte_6 credito.
• quinta classe “Professionisti - privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c.”: ricomprende il debito verso i professionisti;
alla classe è attribuito il pagamento del 100% del credito.
• sesta classe “AGENZIA ENTRATE - privilegio [ante 1] art. 9 D. Lgs. 123/98 e art. 2777
c.c.”: ricomprende il debito verso l'Agenzia delle Entrate assisto da privilegio [ante 1] art. 9 D. Lgs.
123/98 e art. 2777 c.c.; alla classe è attribuito il pagamento del 100% del credito. CP_
• settima classe - privilegio artt. 2754 - 2778 c.8 c.c.: ricomprende il debito verso CP l assistito da privilegio ex art. 2778 c. 8 c.c.; alla classe è attribuito il pagamento del 21,37% del credito.
• ottava classe - privilegio artt. 2754 - 2778 c.1 c.c.: ricomprende il debito verso CP_8 CP_ l assistito da privilegio ex art. 2778 c.
1. c.c.; alla classe è attribuito il pagamento del 21,37% del credito.
• B. CLASSI INCAPIENTI NEL VALORE DI LIQUIDAZIONE, DEGRADATE E
PAGATE CON LA REGOLA DELLA PRIORITA' RELATIVA DI CUI ALL'ART. 84 COMMA
5 C.C.I.I. CP_ CP
• nona classe – privilegio parzialmente degradato: ricomprende il debito verso l assistito da privilegio ex art. 2778 c. 8 c.c.; alla classe è attribuito il pagamento del 1,55% del credito.
• decima classe – privilegio parzialmente degradato.: ricomprende il debito verso CP_8 CP_ l assistito da privilegio ex art. 2778 c.
1. c.c.; alla decima classe è attribuito il pagamento del
1,55% del credito.
• undicesima classe “AGENZIA ENTRATE - privilegio ex art. 2752 - 2778 n. 7 c.c. - integralmente degradato”: ricomprende il debito verso l'Agenzia delle Entrate assistito da privilegio ex art. 2778 c. 7 c.c.; alla classe è attribuito il pagamento del 1,19% del credito.
• dodicesima classe “AGENZIA ENTRATE - privilegio ex art. 2752 - 2778 n. 18 c.c. - integralmente degradato”: ricomprende il debito verso l'Agenzia delle Entrate assistito da privilegio ex art. 2778 c. 18 c.c; alla dodicesima classe è attribuito il pagamento del 1,15% del credito.
• tredicesima classe “AGENZIA ENTRATE - privilegio ex art. 2752 - 2778 n. 19 c.c. - integralmente degradato”: ricomprende il debito verso l'Agenzia delle Entrate assistito da privilegio ex art. 2778 c. 19 c.c.; alla tredicesima classe è attribuito il pagamento del 1,14% del credito.
6 che la società, con istanza in data 8/10/2025, chiedeva l'omologa del concordato ex artt. 88 e 112/2 CCI quindi veniva fissata udienza;
che in data 7/11/25 il commissario depositava il proprio parere sulla istanza di omologazione formulata dalla società debitrice, ribadendo il profilo di criticità rilevante sotto il profilo della ammissibilità, costituito dalla possibile mancanza di indipendenza del professionista attestatore e verificando la sussistenza dei presupposti per l'applicazione di quanto previsto dall'art. 88, comma 4 CCI;
Che in data 18/11/25 la società depositava memoria nella quale evidenziava la mancanza di opposizioni alla omologa, nonchè la non condivisione della criticità evidenziata dal commissario in relazione alla indipendenza dell'attestatore in quanto l'attestazione già resa riguardava piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 CCI proposto nel corso dell'anno 2023, poi oggetto di formale rinuncia, e
• quattordicesima classe “Comuni e Regione Lombardia - privilegio ex art. 2752 - 2778n. 20
c.c. - integralmente degradato”: ricomprende comprende il debito privilegiato grado 20 mobiliare - art. 2778, n. 20, c.c. verso: il Comune di Redondesco e Comune di Asola per tributi locali;
il
[...]
per la quota non coperta per incapienza del bene;
Controparte_6 Controparte_9 limitatamente alla quota di tributi comunali saldati per conto di Regione Controparte_1
Lombardia per tasse automobilistiche;
alla classe è attribuito il pagamento del 1,10% del credito.
• quindicesima classe “AGENZIA ENTRATE - Privilegio posposto al grado 20 - integralmente degradato”: ricomprende il debito verso l'Agenzia delle Entrate assistito da privilegio posposto a quello di grado 20; alla quindicesima classe è attribuito il pagamento del 1,05% del credito.
• sedicesima classe “Creditori chirografari ab origine: fornitori, leasing, istituti di credito,
Regione Lombardia, Camera di Commercio, Comuni, Provincia, Prefettura, e Unione di Parte_1
Comuni”: Tale classe è costituita dal debito nei confronti dei fornitori, dal debito nei confronti della società di leasing, dal debito nei confronti degli istituti bancari, la Regione Lombardia, la Camera di Commercio,
• i Comuni chirografari ab origine , la prefettura , il Consorzio e l'unione Comuni, i Comuni di Asola e Redondesco per la quota chirografaria ab origine e la Provincia;
alla classe è attribuito il pagamento del 1,00% del credito.
• diciassettesima classe “Crediti chirografari di natura tributaria e contributiva”: ricomprende CP CP_ il debito chirografario ab origine verso: Agenzia delle Entrate;
alla diciassettesima classe
è attribuito il pagamento del 1,00% del credito.
7 potendo l'attestore prestare nuova relazione, alla luce di quanto indicato nei
“principi di attestazione dei piani di risanamento” redatto e approvato congiuntamente dal Controparte_10
(CNDCEC), dall'
[...] Controparte_11
dall'
[...] Controparte_12
dall' e dall'
[...] Controparte_13 [...]
- documento pubblicato in Controparte_14 versione ufficiale e liberamente consultabile sul sito istituzionale del CNDCEC, ove in particolare si legge che: "la nuova attestazione può essere rilasciata dal medesimo professionista che ha attestato il piano originario a condizione che permangano in capo allo stesso i requisiti di professionalità e di indipendenza. In particolare la presunzione legale assoluta della mancanza di indipendenza in capo al professionista che ha prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro (…) autonomo in favore del debitore non è applicabile alla fattispecie in esame.” E che
"l'attestatore che abbia già svolto incarichi di attestazione (ai sensi della legge fallimentare o del CCII) può rilasciare altre attestazioni previste dal CCII se le ragioni dell'insuccesso del precedente piano non hanno pregiudicato
l'indipendenza del professionista. Precisava altresì che in ogni caso, anche considerando i pagamenti eseguiti in favore dei professionisti incaricati come oggetto di revocatoria (diversamente da quanto indicato dall'attestatore che non considerava dette poste) in ogni caso la convenienza della proposta concordataria permaneva;
Ritenuto, in relazione alla ammissibilità del presente concordato: che vada preliminarmente esaminato il profilo emerso soltanto in limine alle operazioni di voto, in relazione alla indipendenza del professionista attestatore, dott.ssa Persona_1 che in sede di attestazione resa ex art. 87/3 CCI la professionista rendeva le seguenti dichiarazioni:
8 che in particolare emergeva in corso di procedura che la dott.ssa era Persona_1 stata incaricata nell'anno 2022 di redigere la relazione ex art. 57 CCI nell'ambito del piano di ristrutturazione dei debiti, poi rinunciato dalla società istante e che aveva ricevuto i seguenti pagamenti:
Cont che detti pagamenti sono stati oggetto di accollo da parte della affittuaria , con compensazione dei debiti sulla stessa gravanti in favore della ricorrente;
che di tali pagamenti non vi è traccia nella relazione di attestazione redatta dalla dott.ssa Persona_1
9 che, in sede di relazione di attestazione resa ai fini della presentazione della proposta di concordato, nel valutare la eventuale convenienza della alternativa liquidatoria e di eventuali pagamenti revocabili nel periodo sospetto, la dott.ssa ebbe ad affermare: Come previsto dall'articolo 2476 del c.c. i presupposti Per_1 per azioni di revocatoria non appaiono esperibili in quanto nel cd “periodo sospetto”, sulla base della documentazione in possesso della Scrivente, non risulta effettuata alcuna disposizione;
che ai sensi dell'art. 2/1 lett. O) CCI si intende per «professionista indipendente»: il professionista incaricato dal debitore nell'ambito di uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza che soddisfi congiuntamente i seguenti requisiti: omissis 3) non essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di regolazione della crisi da rapporti di natura personale o professionale (tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio)2; il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa, né aver posseduto partecipazioni in essa; che, in generale, la Corte di Cassazione ha affermato come costituisca ipotesi ex lege sintomatica di insussistenza di indipendenza quella integrata da un qualsivoglia rapporto, sia di durata sia destinato a definirsi nel tempo di compimento della prestazione d'opera autonoma (art. 2230 cod. civ.), intrattenuto con l'imprenditore che insta per l'ammissione al concordato, sia esso in essere alla data della proposizione della domanda di concordato, sia esso esauritosi in epoca precedente
( Sez. 1 - , Ordinanza n. 20059 del 22/07/2024), proprio perchè lo svolgimento di qualsiasi attività libero professionale in favore della società proponente il concordato rende incompatibile il soggetto con l'incarico di attestatore
(Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 9927 del 2017);
10 che tuttavia nel presente caso occorre valutare se, in relazione alle specifiche circostanze occorse, l'aver reso una precedente attestazione in favore della società, nei due anni anteriori alla presentazione del piano e della proposta, abbia eliso l'imprescindibile requisito di indipendenza in capo all'attestatore, non essendo di per sè automatica la incompatibilità derivante dal precedente incarico, in quanto reso in qualità di attestatore;
che in tal senso, nei “principi di attestazione dei piani di risanamento” richiamati dalla stessa società ricorrente,3 nel paragrafo dedicato alla indipendenza, al punto
2.5.6 si legge che “qualora il professionista abbia già rilasciato in precedenza altre attestazioni previste dal CCI o dalla previgente legge fallimentare a favore della impresa in crisi, egli deve valutare se permanga il suo stato di indipendenza anche per la esecuzione di un successivo incarico” e che il professionista che abbia maturato crediti verso l'impresa (ove questi siano attinenti ad incarichi di attestazione) deve valutare la permanenza del requisito della indipendenza ed è comunque opportuno che nella relazione sia segnalata detta circostanza;
che nel presente caso è pacifico che l'incarico di attestazione precedentemente svolto dalla dott.ssa sia stato oggetto di pagamento del compenso Persona_1 prima della presentazione della nuova proposta concordataria;
che tuttavia nella relazione di attestazione non compare alcuna valutazione circa la permanenza dello stato di indipendenza dell'attestatore, alla luce dell'incarico già espletato;
che, inoltre, sussistono una serie di gravi, rilevanti e significative omissioni, sotto numerosi aspetti, che conducono a ritenere che all'atto della redazione della attestazione in vista della proposta concordataria la dott.ssa fosse priva del Per_1 requisito della indipendenza, che riveste natura imprescindibile ove si osservi che lo stesso attestatore svolge funzioni assimilabili a quelle di un ausiliario del giudice;
11 che infatti, in particolare, e come emerso solo in corso di procedura, la relazione:
1. in primis non dà atto dell'ingente compenso percepito dall'attestatore nei due anni anteriori alla presentazione della domanda di concordato
(rispettivamente di euro 122.912 e di euro 64.128);
2. non dà atto delle modalità “anomale” di pagamento di detto compenso da parte della società debitrice, ovvero mediante compensazione con il credito relativo a canoni d'affitto d'azienda nel frattempo maturati, e accollo da parte di di debiti verso professionisti;
CP_2
3. non consente in alcun modo di valutare la congruità dello stesso ingente compenso, e comunque, avuto riguardo ai criteri di cui all'art. 21 del d.m.
n. 140 del 2012 (sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16934 del 27/06/2018), applicabili alla ipotesi di "parere motivato" ovvero a "relazioni di stima richieste da disposizioni di legge o di regolamenti", tenuto conto di un ipotetico valore della perizia o della valutazione in merito alle somme oggetto del piano di ristrutturazione (ove si ipotizzino somme analoghe a quelle del presente procedimento di concordato, in assenza di indicazioni in merito), si dovrebbe pervenire a un compenso inferiore a quello effettivamente corrisposto;
4. nulla esplicita in relazione a quanto dedotto dalla stessa società ricorrente in memoria del 18/11/25, ovvero con riguardo alla necessità di valutare se le ragioni di insuccesso della precedente procedura non abbiano pregiudicato la indipendenza del professionista, come richiesto dai richiamati principi contabili;
5. nulla allega (o dimostra) in merito alla effettiva utilità della prestazione resa in vista del piano di ristrutturazione poi oggetto di rinuncia e quindi sulla effettiva debenza di tale somma, secondo il rigoroso orientamento di legittimità che va consolidandosi sin da Cassazione civile sez. un.,
31/12/2021, (ud. 14/12/2021, dep. 31/12/2021), n.42093 in tema di ammissione allo stato passivo dei crediti relativi ai compensi maturati dal
12 professionista incaricato dal debitore per le prestazioni rese ai fini di procedura concorsuale poi risoltasi negativamente;
6. non offre alcuna valutazione circa la eventuale revocabilità di detti pagamenti in vista della alternativa liquidatoria;
che, al contrario, proprio avuto riguardo alle particolari modalità di pagamento del professionista, attraverso un accollo liberatorio del debito medesimo, gli stessi pagamenti potrebbero proprio astrattamente rientrare nella previsione di cui all'art. 166/1 LETT. B) CCI, non apparendo sussistere i presupposti di cui all'art. 166/3 lett G) stante le modalità di versamento, sicchè, in sostanza, l'attestatore ha omesso di riferire circa la astratta revocabilità di pagamenti eseguiti in proprio favore che, peraltro, per la natura assai ingente, la stessa non poteva ignorare;
che il complesso di tali elementi, ciascuno di per sé assorbente della ravvisata carenza di autonomia in capo alla dott.ssa e sulla base del monito della Per_1
Suprema Corte e dei richiamati principi contabili a esaminare in dettaglio le singole circostanze occorse, conduca ad escludere nel presente caso concreto la esistenza in capo all'attestatore del requisito di indipendenza, con conseguente inammissibilità della proposta di concordato;
Ritenuto altresì, in relazione alla fattibilità della proposta concordataria: che, in linea generale, la Corte di Cassazione ha chiarito (sin da Cass., sez. un. n.
1521/2013 e poi ex multis Cass. sez. I, 28/08/2024, n.23280) che compete al
Tribunale un controllo “di legittimità” sul giudizio di fattibilità della proposta concordataria, nel senso di verificare la effettiva realizzabilità della causa concreta della procedura, intesa come obiettivo specifico del procedimento, a seconda della tipologia di proposta, finalizzato al superamento della situazione di crisi dell'imprenditore e all'assicurazione di un soddisfacimento, pur modesto e parziale, dei creditori;
che il presente piano, che non prevede l'accensione di nuovi finanziamenti, si articola nel periodo 2025-2030 e prevede il realizzo della somma di euro
2.419.051,00, derivanti da:
13 I incasso dei canoni di affitto di ramo d'azienda, in acconto prezzo di cessione d'azienda, per il periodo 2025 – 31/07/2027 pari ad € 708.350,00;
II incasso dei canoni di affitto di ramo d'azienda (ad esclusione degli immobili) per il periodo 01/11/2024 – 31/12/2024 pari ad € 45.000,00;
III incasso dei canoni del contratto di locazione commerciale per gli immobili non strumentali, per il periodo 01/01/2025 –31/07/2027, pari ad € 66.650,00;
IV incasso dei canoni del contratto di locazione commerciale, di tutti gli immobili, strumentali e non, per il periodo 01/10/2024 – 31/12/2024, pari ad €
7.502,00;
V residuo del prezzo di cessione dell'azienda pari ad € 1.225.000,00 (prezzo già al netto dei canoni di affitto in conto prezzo quali € 708.350,00 ed € 66.650,00;
VI utilizzo delle disponibilità liquide per € 215.508,00;
VII incasso dei crediti di natura commerciale per € 1.040,00;
VIII realizzo dei crediti verso il precedente amministratore per € 150.000,00.
che in mancanza di manifestazioni di interesse alla formulazione di offerte concorrenti da parte di soggetti terzi, (e dotati di maggiori garanzie di solidità finanziaria), l'ammontare complessivo di € 2.000.000,00, di cui ai punti I, III e V è ottenuto come segue:
1. Acquisto in blocco dei beni immobili non strumentali: € 869.300,00
2. Acquisto dell'azienda e degli immobili strumentali: € 1.130.700,00 che risulta pertanto evidente che la fattibilità economica della proposta concordataria, anche in merito ai confini di pertinenza del giudizio del Tribunale, ovvero della idoneità causale al superamento della crisi mediante lo strumento di regolazione, si fonda nel presente caso sulla solidità e capacità di onorare gli impegni assunti della società CP_2
14 che sotto tale profilo il Commissario ha più volte segnalato che tale società non ha reso alcuna garanzia in merito alla capacità di sostenere gli impegni assunti (come suddivisi per tutta la durata del piano) lungo i sei anni in cui si articola la proposta;
che al contrario il Commissario ha evidenziato la preoccupante aleatorietà del profilo inerente la fattibilità del piano;
che nella stessa relazione di attestazione, per quanto possa qui considerarsi atteso quanto evidenziato nel paragrafo che precede, la dott.ssa nell'esaminare il Per_1 profilo della attuabilità del piano aveva evidenziato come il “driver” principale per Cont la risoluzione della cirsi sia proprio , attualmente parte di contratti di appalto con società del gruppo di durata tuttavia solo annuale (e tacito Parte_3 rinnovo);
che alla udienza fissata per la omologa è pure emerso che la società abbia CP_2 già rateizzato un debito scaduto con l'Erario;
che a fronte di tali evidenziate carenze, nessuna garanzia è stata offerta dalla società affittuaria in merito agli impegni assunti;
Cont
che in particolare, non è stata offerta adeguata garanzia circa la capacità di di generare specifici flussi di cassa che le consentano di onorare gli impegni verso la ricorrente (e quindi il soddisfacimento del ceto creditorio) mantenendo al contempo fede ai propri impegni anche nei confronti dei propri creditori (ivi compreso l'Erario); che il complesso di tali elementi, unitamente valutati, non offre adeguata rassicurazione in merito alla effettiva idoneità della proposta a superare la crisi della ricorrente nonché a pervenire al soddisfacimento promesso del ceto creditorio, con riguardo alla fattibilità del piano requisito che risulta pertanto carente;
rilevato, dunque, che definito con l'inammissibilità il ricorso ex art. 44 CCI vada esaminata la istanza di liquidazione giudiziale, riproposta in udienza dal P.M.; esaminata la documentazione prodotta nel corso della procedura;
ritenuto che
sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia di liquidazione giudiziale in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa la società debitrice, evincibile dalla ingentissima consistenza dei debiti nei confronti
15 dell'eraro, dalla complessiva entità dei debiti che emergono dai bilanci senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per farvi fronte;
considerato che
questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 CCI poiché la società debitrice ha il centro degli interessi principali in Asola (MN), Via Saccole
Pignole n. 5; valutato che la predetta società è soggetta alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi degli artt. l primo comma e 121 CCI, in quanto imprenditore esercente attività di autotrasporto merci conto terzi senza limitazione nella tipologia veicolare, e non è emerso che in capo alla medesima sussistano i requisiti congiunti indicati nell'art. 2 co. 1 lett. d) del CCI;
rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 u.c. CCI;
ritenuto di indicare come curatore l'avv. Giuseppe Angiolillo, che ha i requisiti richiesti ex art. 356 CCI;
P.Q.M.
- dichiara inammissibile il ricorso depositato ex art. 44 CCI;
- visti ed applicati gli artt. 49 e segg. CC., dichiara la liquidazione giudiziale di con sede legale in Controparte_1
Asola (MN), Via Saccole Pignole n. 5, codice fiscale, in persona del P.IVA_1 legale rappresentante , cf. , nato il CP_15 C.F._1
09/07/1972 a RU (Repubblica Di Serbia), residente a [...]
Strada Castiglione n. 99;
Nomina Giudice Delegato la dott.ssa Francesca Arrigoni;
Nomina Curatore l'avv. Giuseppe Angiolillo;
Ordina alla società debitrice di depositare entro tre giorni copia dei bilanci e degli ulteriori documenti indicati nell'art. 49 co. 3 lett. c) CCI;
Autorizza il Curatore ad accedere alle banche dati indicate dall'art. 49 co. 3 lett f) del CCI nonché ad acquisire la ulteriore documentazione prevista da tale norma;
Visto l'art. 193 CCI ordina al Curatore di procedere immediatamente alla ricognizione dei beni -utilizzando i più opportuni strumenti anche fotografici- e, se
16 necessario, alla apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario.
Stabilisce che l'adunanza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, il giorno 3 marzo 2026 alle ore 11.15
Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose mobili in possesso del debitore, il termine perentorio di giorni trenta prima dell'udienza sopra indicata per la presentazione delle domande di insinuazione secondo le modalità di cui all'art. 201 CCI.
Ordina che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45
CCI.
Così deciso in Mantova, nella camera di consiglio del 20/11/25
Il Presidente
Dott. Mauro Pietro Bernardi
Il Giudice est.
Dott.ssa Francesca Arrigoni
17 18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Riferimento inserito con D.lgs. del 13/9/2024 n. 136. 3 redatti e approvati congiuntamente dal Controparte_10
(CNDCEC), dall
[...] Controparte_11
dall' dall
[...] Controparte_12 [...]
e dall' (IRDCEC) Controparte_13 Controparte_14
TRIBUNALE DI MANTOVA
Ufficio Procedure Concorsuali
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Mauro Pietro Bernardi Presidente dott. Alessandra Venturini Giudice dott. Francesca Arrigoni Giudice rel. est.
nel procedimento di ammissione al concordato preventivo n. 40/2024 p.u. promosso da:
con sede legale in Asola (MN), Via Saccole Pignole n. 5, Controparte_1 codice fiscale, rappresentata e difesa dall'Avvocato Simone P.IVA_1
D'Amico, ha emesso la seguente
SENTENZA
Rilevato, quanto alle fasi del presente procedimento: che, con ricorso ex art. 44 C.C.I.I. depositato in data 22-4-24, la società
con sede legale in Asola (MN), Via Saccole Pignole Controparte_1
n. 5, operante nel settore del trasporto di merci per conto terzi, propose domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui all'art. 39 C.C.I.I. entro il termine fissato dal Giudice;
che, con decreto in data 8-5-2024, il Tribunale concesse termine sino al 15/6/24 per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi
1 secondo e terzo dell'art. 39 C.C.I.I., poi prorogato al 15/8/2024, su istanza della società ricorrente;
che la società, in data 13/8/24, depositò il piano e la proposta di concordato, nella forma di continuità indiretta, in relazione al ramo d'azienda oggetto di affitto stipulato prima dell'accesso alla procedura con , corredata di proposta di CP_2 trattamento dei crediti tributari ex art. 88 CC.II; quindi, a seguito di parere del
Commissario e di assegnazione da parte del Tribunale di termine ex art. 47/4 CCI per rispondere alle riscontrate criticità, integrò con atto di riscontro in data
21/9/2024, rispetto al quale veniva richiesto nuovo parere al Commissario
Giudiziale; che il Commissario Giudiziale evidenziava la risoluzione di alcune delle criticità ravvisate, segnalando tuttavia la permanenza di problematiche, segnatamente in punto 1) eventuale necessità di nomina di liquidatore alla luce delle modifiche introdotte con il cd. “correttivo ter”; 2) criterio di stima dell'azienda; 3) perimetro del ramo aziendale in relazione alla attività svolta;
4) anomala separazione del contratto di locazione immobiliare rispetto a quello di affitto di azienda, con decurtazione dei canoni di affitto di azienda dal valore degli immobili, con conseguente minore chances di collocazione sul mercato di azienda e beni immobili;
5) mancata stipula di liberatoria sindacale per il TFR dei dipendenti accollato dalla affidataria ovvero mancata suddivisione di tale importo tra la parte anteriore alla stipula del contratto di affitto di azienda e quella di competenza del periodo successivo, con previsione di un fondo;
6) identificazione del valore eccedente la liquidazione (soggetto alla RPR) nei canoni di affitto e nel corrispettivo offerto dalla società affittuaria, pur in presenza di estensione del perimetro aziendale agli immobili estranei alla attività svolta e pur considerando che il canone di affitto, a seguito di omologa e di esercizio di opzione di acquisto, diviene rata di prezzo dei beni, conseguente pure alla liquidazione;
7) omessa prova di giustificazione in relazione ai mancati pagamenti di 8) necessità di CP_2 fornire nuova versione del prospetto di flussi in entrata e uscita e nuova attestazione, sottolineando la eventuale rilevanza del punto n. 4 ai sensi dell'art. 106 CCI;
2 che il Collegio, apparendo sussistere i presupposti di cui all'art. 44/2 CCI, in merito alle criticità rappresentate dal Commissario, fissò udienza, disponendo a tal fine la convocazione anche del P.m., nel corso della quale quest'ultimo domandò
l'apertura della liquidazione giudiziale mentre la società ricorrente chiese termine per la modifica della proposta concordataria secondo tutti i punti evidenziati dal
Commissario, istanza accolta dal Collegio;
che, quindi, in data 16/1/25 la società depositava piano e proposta, come modificati,
e in data 27/1/2025 il Commissario depositava nuovo parere in merito;
che il Commissario Giudiziale, esaminati il piano e la proposta come modificati nel termine assegnato, esprimeva parere favorevole, evidenziando in particolare che le non conformità riportate nel proprio precedente parere risultavano tutte superate per effetto delle modifiche e degli interventi posti in essere dalla società debitrice, con la precisazione che il superamento delle criticità di cui ai punti nn. 3 e 4 era subordinato alla autorizzazione alle seguenti modifiche (per le quali il Commissario esprimeva pure parere favorevole): “posticipare la compensazione dei canoni di affitto d'azienda non dal 01/04/2024 ma dal 01/01/2025; modificare l'oggetto dell'affitto di ramo d'azienda includendo gli immobili strumentali all'attività aziendale;
modificare il contratto di locazione autonoma registrato, escludendo dal complesso degli immobili, gli immobili strumentali aziendali i quali vengono inclusi nel contratto di affitto di ramo d'azienda”; che il Tribunale assegnava al debitore termine di giorni 15 per provvedere alle suddette modifiche negoziali, che la società provvedeva a documentare e rispetto alle quali il Commissario Giudiziale, in data 18-2-25 esprimeva parere favorevole, chiarendo che gli atti conclusi apparivano coerenti con la nuova proposta concordataria depositata in data 16.1.2025 e di cui al parere del commissario giudiziale del 27.1.2025; che con decreto in data 24/2/25 il Tribunale, ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 47 CCI, dichiarava aperta la procedura di concordato preventivo, mandando al Commissario giudiziale di dare pubblicità della offerta irrevocabile di affitto con opzione di acquisto del ramo di azienda, al fine di acquisire eventuali
3 manifestazioni di interesse ex art. 91/3 CCI (non pervenute: cfr. relazione
Commissario giudiziale in data 14-4-25), e fissando la data del voto;
che, con relazione del 15/4/25, il Commissario notiziava ex art. 105 u.c. CCI della esistenza di prelazione ipotecaria non considerata nella proposta nonché della violazione della regola distributiva di cui all'art. 84/6 CCI in relazione al rapporto tra debito per imposte dirette e debito per IVA, sicchè la società preannunciava la modifica della proposta (depositata in data 16-6-25) e il Commissario chiedeva il conseguente differimento dei termini per il voto dei creditori (spostati dal 20 al
30/9/2025); che in data 24-7-25 il Commissario depositava la propria relazione ex art. 105 evidenziando tra l'altro 1) di avere riscontrato una serie di operazioni di accollo / compensazione tra la ricorrente e la società di cui mancava qualunque CP_2 menzione sia nella proposta che nell'attestazione, incidenti sulle somme oggetto di azioni revocatorie e in sostanza sulla convenienza o meno della alternativa liquidatoria;
2) che una parte di detti pagamenti è stata compiuta a favore della dott.ssa attestatore (anche) delle azioni esperibili nella alternativa Persona_1 liquidatoria;
3) che la crisi aziendale di non è stata Controparte_1 tempestivamente affrontata e pienamente evidenziata dall'amministratore unico allora in carica e che ciò ha determinato un rilevante aggravamento CP_3 dello stato di dissesto (il patrimonio netto negativo è passato da euro 1.600.000 a euro 14.900.000), con particolare discapito della posizione fiscale e contributiva (il cui debito passa da 5.100.000 nel 2018 a 15.900.000 nel 2023); che in data 1/8/2025 la società depositava riscontro evidenziando tra l'altro che le operazioni segnalate dal Commissario non presentavano un intento elusivo bensì rappresentavano una modalità di pagamento convenzionalmente concordata tra le parti e che comunque, quanto alla attività svolta dall'attestatore, si trova traccia di tale incarico a pagina 6 della relazione di attestazione ex art. 87/3 CCI, ove si legge che: “L'attestatore ha eseguito la relazione di attestazione del piano di ristrutturazione del debito ex art. 57 C.C.I.I., successivamente rinunciato, nell'anno 2023”;
4 che in data 3/9/2025 il Commissario depositava la propria relazione illustrativa ex art. 107/3 CCI e in data 12/9/25 la relazione definitiva ex art. 107/6 CCI, ricostruendo in dettaglio la evoluzione della voce debiti vs FTN e le operazioni di accollo e compensazione aventi per oggetto una serie di poste (ivi compreso il compenso dell'attestatore), con grave criticità in merito alla indipendenza dello stesso attestatore, dott. chiamata ad attestare, tra l'altro, quali fossero Persona_1 le azioni esperibili nella liquidazione giudiziale al fine di eseguire il relativo raffronto con la proposta concordataria, (anche alla luce della previsione di cui all'art. 2/1 lett. O) n. 3), nonché ribadendo la aleatorietà della fattibilità del piano di concordato, di per sé comunque perseguibile e più conveniente rispetto alla alternativa liquidatoria (tenuto conto dei presumibili esiti della azione di responsabilità nei confronti dell'ex amministratore unico e delle azioni revocatorie per i pagamenti anomali effettuati); che in data 11/9/25 il Commissario depositava le osservazioni pervenute da Agenzia delle Entrate in merito alla posizione rivestita dal revisore unico della società (al contempo sindaco presso nonché dall'attuale amministratore della società, CP_2 dipendente sin dal 2018 di con mansioni di autista, nonché in merito agli CP_2 aspetti contabili della società affittuaria, con ricavi in netto calo;
che con relazione in data 1/10/2025 il Commissario riferiva l'esito delle votazioni, ovvero il mancato raggiungimento delle soglie di cui all'art. 109 CCI, in relazione alle 17 classi di cui al presente concordato1; 1 Ovvero: A - CLASSI CAPIENTI, IN TUTTO O IN PARTE, NEL VALORE DI LIQUIDAZIONE,
PAGATE CON LA REGOLA DELLA PRIORITA' ASSOLUTA DI CUI ALL'ART. 84 COMMA
5 C.C.I.I.
• prima classe “ - privilegio ex artt. 2775 e 2780 c.c.”: Parte_1 ricomprende il debito assistito da privilegio speciale immobiliare che, a norma dell'art. 2748, c. 2
c.c. prevale sulla prelazione ipotecaria;
alla classe è attribuito il pagamento del 100,00% del credito.
• seconda classe “ - privilegio ipotecario”: Parte_2 Cont ricomprende il debito ipotecario di primo grado iscritto da di cui Controparte_5
è la cessionaria;
alla classe è attribuito il pagamento del 100,00% del credito.
[...]
5 • terza classe “Agenzia Entrate Riscossione - privilegio ipotecario”: ricomprende il debito ipotecario di secondo grado iscritto dall'Agenzia delle Entrate e Riscossione;
alla classe è attribuito il pagamento del 100,00% del credito.
• quarta classe “Creditore comunale - privilegio ipotecario”: ricomprende il debito ipotecario di terzo grado iscritto iscritto da Creset crediti servizi e tecnologie Spa, in qualità di cessionario del alla quarta classe è attribuito il pagamento del 45,43% del Controparte_6 credito.
• quinta classe “Professionisti - privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c.”: ricomprende il debito verso i professionisti;
alla classe è attribuito il pagamento del 100% del credito.
• sesta classe “AGENZIA ENTRATE - privilegio [ante 1] art. 9 D. Lgs. 123/98 e art. 2777
c.c.”: ricomprende il debito verso l'Agenzia delle Entrate assisto da privilegio [ante 1] art. 9 D. Lgs.
123/98 e art. 2777 c.c.; alla classe è attribuito il pagamento del 100% del credito. CP_
• settima classe - privilegio artt. 2754 - 2778 c.8 c.c.: ricomprende il debito verso CP l assistito da privilegio ex art. 2778 c. 8 c.c.; alla classe è attribuito il pagamento del 21,37% del credito.
• ottava classe - privilegio artt. 2754 - 2778 c.1 c.c.: ricomprende il debito verso CP_8 CP_ l assistito da privilegio ex art. 2778 c.
1. c.c.; alla classe è attribuito il pagamento del 21,37% del credito.
• B. CLASSI INCAPIENTI NEL VALORE DI LIQUIDAZIONE, DEGRADATE E
PAGATE CON LA REGOLA DELLA PRIORITA' RELATIVA DI CUI ALL'ART. 84 COMMA
5 C.C.I.I. CP_ CP
• nona classe – privilegio parzialmente degradato: ricomprende il debito verso l assistito da privilegio ex art. 2778 c. 8 c.c.; alla classe è attribuito il pagamento del 1,55% del credito.
• decima classe – privilegio parzialmente degradato.: ricomprende il debito verso CP_8 CP_ l assistito da privilegio ex art. 2778 c.
1. c.c.; alla decima classe è attribuito il pagamento del
1,55% del credito.
• undicesima classe “AGENZIA ENTRATE - privilegio ex art. 2752 - 2778 n. 7 c.c. - integralmente degradato”: ricomprende il debito verso l'Agenzia delle Entrate assistito da privilegio ex art. 2778 c. 7 c.c.; alla classe è attribuito il pagamento del 1,19% del credito.
• dodicesima classe “AGENZIA ENTRATE - privilegio ex art. 2752 - 2778 n. 18 c.c. - integralmente degradato”: ricomprende il debito verso l'Agenzia delle Entrate assistito da privilegio ex art. 2778 c. 18 c.c; alla dodicesima classe è attribuito il pagamento del 1,15% del credito.
• tredicesima classe “AGENZIA ENTRATE - privilegio ex art. 2752 - 2778 n. 19 c.c. - integralmente degradato”: ricomprende il debito verso l'Agenzia delle Entrate assistito da privilegio ex art. 2778 c. 19 c.c.; alla tredicesima classe è attribuito il pagamento del 1,14% del credito.
6 che la società, con istanza in data 8/10/2025, chiedeva l'omologa del concordato ex artt. 88 e 112/2 CCI quindi veniva fissata udienza;
che in data 7/11/25 il commissario depositava il proprio parere sulla istanza di omologazione formulata dalla società debitrice, ribadendo il profilo di criticità rilevante sotto il profilo della ammissibilità, costituito dalla possibile mancanza di indipendenza del professionista attestatore e verificando la sussistenza dei presupposti per l'applicazione di quanto previsto dall'art. 88, comma 4 CCI;
Che in data 18/11/25 la società depositava memoria nella quale evidenziava la mancanza di opposizioni alla omologa, nonchè la non condivisione della criticità evidenziata dal commissario in relazione alla indipendenza dell'attestatore in quanto l'attestazione già resa riguardava piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 CCI proposto nel corso dell'anno 2023, poi oggetto di formale rinuncia, e
• quattordicesima classe “Comuni e Regione Lombardia - privilegio ex art. 2752 - 2778n. 20
c.c. - integralmente degradato”: ricomprende comprende il debito privilegiato grado 20 mobiliare - art. 2778, n. 20, c.c. verso: il Comune di Redondesco e Comune di Asola per tributi locali;
il
[...]
per la quota non coperta per incapienza del bene;
Controparte_6 Controparte_9 limitatamente alla quota di tributi comunali saldati per conto di Regione Controparte_1
Lombardia per tasse automobilistiche;
alla classe è attribuito il pagamento del 1,10% del credito.
• quindicesima classe “AGENZIA ENTRATE - Privilegio posposto al grado 20 - integralmente degradato”: ricomprende il debito verso l'Agenzia delle Entrate assistito da privilegio posposto a quello di grado 20; alla quindicesima classe è attribuito il pagamento del 1,05% del credito.
• sedicesima classe “Creditori chirografari ab origine: fornitori, leasing, istituti di credito,
Regione Lombardia, Camera di Commercio, Comuni, Provincia, Prefettura, e Unione di Parte_1
Comuni”: Tale classe è costituita dal debito nei confronti dei fornitori, dal debito nei confronti della società di leasing, dal debito nei confronti degli istituti bancari, la Regione Lombardia, la Camera di Commercio,
• i Comuni chirografari ab origine , la prefettura , il Consorzio e l'unione Comuni, i Comuni di Asola e Redondesco per la quota chirografaria ab origine e la Provincia;
alla classe è attribuito il pagamento del 1,00% del credito.
• diciassettesima classe “Crediti chirografari di natura tributaria e contributiva”: ricomprende CP CP_ il debito chirografario ab origine verso: Agenzia delle Entrate;
alla diciassettesima classe
è attribuito il pagamento del 1,00% del credito.
7 potendo l'attestore prestare nuova relazione, alla luce di quanto indicato nei
“principi di attestazione dei piani di risanamento” redatto e approvato congiuntamente dal Controparte_10
(CNDCEC), dall'
[...] Controparte_11
dall'
[...] Controparte_12
dall' e dall'
[...] Controparte_13 [...]
- documento pubblicato in Controparte_14 versione ufficiale e liberamente consultabile sul sito istituzionale del CNDCEC, ove in particolare si legge che: "la nuova attestazione può essere rilasciata dal medesimo professionista che ha attestato il piano originario a condizione che permangano in capo allo stesso i requisiti di professionalità e di indipendenza. In particolare la presunzione legale assoluta della mancanza di indipendenza in capo al professionista che ha prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro (…) autonomo in favore del debitore non è applicabile alla fattispecie in esame.” E che
"l'attestatore che abbia già svolto incarichi di attestazione (ai sensi della legge fallimentare o del CCII) può rilasciare altre attestazioni previste dal CCII se le ragioni dell'insuccesso del precedente piano non hanno pregiudicato
l'indipendenza del professionista. Precisava altresì che in ogni caso, anche considerando i pagamenti eseguiti in favore dei professionisti incaricati come oggetto di revocatoria (diversamente da quanto indicato dall'attestatore che non considerava dette poste) in ogni caso la convenienza della proposta concordataria permaneva;
Ritenuto, in relazione alla ammissibilità del presente concordato: che vada preliminarmente esaminato il profilo emerso soltanto in limine alle operazioni di voto, in relazione alla indipendenza del professionista attestatore, dott.ssa Persona_1 che in sede di attestazione resa ex art. 87/3 CCI la professionista rendeva le seguenti dichiarazioni:
8 che in particolare emergeva in corso di procedura che la dott.ssa era Persona_1 stata incaricata nell'anno 2022 di redigere la relazione ex art. 57 CCI nell'ambito del piano di ristrutturazione dei debiti, poi rinunciato dalla società istante e che aveva ricevuto i seguenti pagamenti:
Cont che detti pagamenti sono stati oggetto di accollo da parte della affittuaria , con compensazione dei debiti sulla stessa gravanti in favore della ricorrente;
che di tali pagamenti non vi è traccia nella relazione di attestazione redatta dalla dott.ssa Persona_1
9 che, in sede di relazione di attestazione resa ai fini della presentazione della proposta di concordato, nel valutare la eventuale convenienza della alternativa liquidatoria e di eventuali pagamenti revocabili nel periodo sospetto, la dott.ssa ebbe ad affermare: Come previsto dall'articolo 2476 del c.c. i presupposti Per_1 per azioni di revocatoria non appaiono esperibili in quanto nel cd “periodo sospetto”, sulla base della documentazione in possesso della Scrivente, non risulta effettuata alcuna disposizione;
che ai sensi dell'art. 2/1 lett. O) CCI si intende per «professionista indipendente»: il professionista incaricato dal debitore nell'ambito di uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza che soddisfi congiuntamente i seguenti requisiti: omissis 3) non essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di regolazione della crisi da rapporti di natura personale o professionale (tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio)2; il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa, né aver posseduto partecipazioni in essa; che, in generale, la Corte di Cassazione ha affermato come costituisca ipotesi ex lege sintomatica di insussistenza di indipendenza quella integrata da un qualsivoglia rapporto, sia di durata sia destinato a definirsi nel tempo di compimento della prestazione d'opera autonoma (art. 2230 cod. civ.), intrattenuto con l'imprenditore che insta per l'ammissione al concordato, sia esso in essere alla data della proposizione della domanda di concordato, sia esso esauritosi in epoca precedente
( Sez. 1 - , Ordinanza n. 20059 del 22/07/2024), proprio perchè lo svolgimento di qualsiasi attività libero professionale in favore della società proponente il concordato rende incompatibile il soggetto con l'incarico di attestatore
(Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 9927 del 2017);
10 che tuttavia nel presente caso occorre valutare se, in relazione alle specifiche circostanze occorse, l'aver reso una precedente attestazione in favore della società, nei due anni anteriori alla presentazione del piano e della proposta, abbia eliso l'imprescindibile requisito di indipendenza in capo all'attestatore, non essendo di per sè automatica la incompatibilità derivante dal precedente incarico, in quanto reso in qualità di attestatore;
che in tal senso, nei “principi di attestazione dei piani di risanamento” richiamati dalla stessa società ricorrente,3 nel paragrafo dedicato alla indipendenza, al punto
2.5.6 si legge che “qualora il professionista abbia già rilasciato in precedenza altre attestazioni previste dal CCI o dalla previgente legge fallimentare a favore della impresa in crisi, egli deve valutare se permanga il suo stato di indipendenza anche per la esecuzione di un successivo incarico” e che il professionista che abbia maturato crediti verso l'impresa (ove questi siano attinenti ad incarichi di attestazione) deve valutare la permanenza del requisito della indipendenza ed è comunque opportuno che nella relazione sia segnalata detta circostanza;
che nel presente caso è pacifico che l'incarico di attestazione precedentemente svolto dalla dott.ssa sia stato oggetto di pagamento del compenso Persona_1 prima della presentazione della nuova proposta concordataria;
che tuttavia nella relazione di attestazione non compare alcuna valutazione circa la permanenza dello stato di indipendenza dell'attestatore, alla luce dell'incarico già espletato;
che, inoltre, sussistono una serie di gravi, rilevanti e significative omissioni, sotto numerosi aspetti, che conducono a ritenere che all'atto della redazione della attestazione in vista della proposta concordataria la dott.ssa fosse priva del Per_1 requisito della indipendenza, che riveste natura imprescindibile ove si osservi che lo stesso attestatore svolge funzioni assimilabili a quelle di un ausiliario del giudice;
11 che infatti, in particolare, e come emerso solo in corso di procedura, la relazione:
1. in primis non dà atto dell'ingente compenso percepito dall'attestatore nei due anni anteriori alla presentazione della domanda di concordato
(rispettivamente di euro 122.912 e di euro 64.128);
2. non dà atto delle modalità “anomale” di pagamento di detto compenso da parte della società debitrice, ovvero mediante compensazione con il credito relativo a canoni d'affitto d'azienda nel frattempo maturati, e accollo da parte di di debiti verso professionisti;
CP_2
3. non consente in alcun modo di valutare la congruità dello stesso ingente compenso, e comunque, avuto riguardo ai criteri di cui all'art. 21 del d.m.
n. 140 del 2012 (sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16934 del 27/06/2018), applicabili alla ipotesi di "parere motivato" ovvero a "relazioni di stima richieste da disposizioni di legge o di regolamenti", tenuto conto di un ipotetico valore della perizia o della valutazione in merito alle somme oggetto del piano di ristrutturazione (ove si ipotizzino somme analoghe a quelle del presente procedimento di concordato, in assenza di indicazioni in merito), si dovrebbe pervenire a un compenso inferiore a quello effettivamente corrisposto;
4. nulla esplicita in relazione a quanto dedotto dalla stessa società ricorrente in memoria del 18/11/25, ovvero con riguardo alla necessità di valutare se le ragioni di insuccesso della precedente procedura non abbiano pregiudicato la indipendenza del professionista, come richiesto dai richiamati principi contabili;
5. nulla allega (o dimostra) in merito alla effettiva utilità della prestazione resa in vista del piano di ristrutturazione poi oggetto di rinuncia e quindi sulla effettiva debenza di tale somma, secondo il rigoroso orientamento di legittimità che va consolidandosi sin da Cassazione civile sez. un.,
31/12/2021, (ud. 14/12/2021, dep. 31/12/2021), n.42093 in tema di ammissione allo stato passivo dei crediti relativi ai compensi maturati dal
12 professionista incaricato dal debitore per le prestazioni rese ai fini di procedura concorsuale poi risoltasi negativamente;
6. non offre alcuna valutazione circa la eventuale revocabilità di detti pagamenti in vista della alternativa liquidatoria;
che, al contrario, proprio avuto riguardo alle particolari modalità di pagamento del professionista, attraverso un accollo liberatorio del debito medesimo, gli stessi pagamenti potrebbero proprio astrattamente rientrare nella previsione di cui all'art. 166/1 LETT. B) CCI, non apparendo sussistere i presupposti di cui all'art. 166/3 lett G) stante le modalità di versamento, sicchè, in sostanza, l'attestatore ha omesso di riferire circa la astratta revocabilità di pagamenti eseguiti in proprio favore che, peraltro, per la natura assai ingente, la stessa non poteva ignorare;
che il complesso di tali elementi, ciascuno di per sé assorbente della ravvisata carenza di autonomia in capo alla dott.ssa e sulla base del monito della Per_1
Suprema Corte e dei richiamati principi contabili a esaminare in dettaglio le singole circostanze occorse, conduca ad escludere nel presente caso concreto la esistenza in capo all'attestatore del requisito di indipendenza, con conseguente inammissibilità della proposta di concordato;
Ritenuto altresì, in relazione alla fattibilità della proposta concordataria: che, in linea generale, la Corte di Cassazione ha chiarito (sin da Cass., sez. un. n.
1521/2013 e poi ex multis Cass. sez. I, 28/08/2024, n.23280) che compete al
Tribunale un controllo “di legittimità” sul giudizio di fattibilità della proposta concordataria, nel senso di verificare la effettiva realizzabilità della causa concreta della procedura, intesa come obiettivo specifico del procedimento, a seconda della tipologia di proposta, finalizzato al superamento della situazione di crisi dell'imprenditore e all'assicurazione di un soddisfacimento, pur modesto e parziale, dei creditori;
che il presente piano, che non prevede l'accensione di nuovi finanziamenti, si articola nel periodo 2025-2030 e prevede il realizzo della somma di euro
2.419.051,00, derivanti da:
13 I incasso dei canoni di affitto di ramo d'azienda, in acconto prezzo di cessione d'azienda, per il periodo 2025 – 31/07/2027 pari ad € 708.350,00;
II incasso dei canoni di affitto di ramo d'azienda (ad esclusione degli immobili) per il periodo 01/11/2024 – 31/12/2024 pari ad € 45.000,00;
III incasso dei canoni del contratto di locazione commerciale per gli immobili non strumentali, per il periodo 01/01/2025 –31/07/2027, pari ad € 66.650,00;
IV incasso dei canoni del contratto di locazione commerciale, di tutti gli immobili, strumentali e non, per il periodo 01/10/2024 – 31/12/2024, pari ad €
7.502,00;
V residuo del prezzo di cessione dell'azienda pari ad € 1.225.000,00 (prezzo già al netto dei canoni di affitto in conto prezzo quali € 708.350,00 ed € 66.650,00;
VI utilizzo delle disponibilità liquide per € 215.508,00;
VII incasso dei crediti di natura commerciale per € 1.040,00;
VIII realizzo dei crediti verso il precedente amministratore per € 150.000,00.
che in mancanza di manifestazioni di interesse alla formulazione di offerte concorrenti da parte di soggetti terzi, (e dotati di maggiori garanzie di solidità finanziaria), l'ammontare complessivo di € 2.000.000,00, di cui ai punti I, III e V è ottenuto come segue:
1. Acquisto in blocco dei beni immobili non strumentali: € 869.300,00
2. Acquisto dell'azienda e degli immobili strumentali: € 1.130.700,00 che risulta pertanto evidente che la fattibilità economica della proposta concordataria, anche in merito ai confini di pertinenza del giudizio del Tribunale, ovvero della idoneità causale al superamento della crisi mediante lo strumento di regolazione, si fonda nel presente caso sulla solidità e capacità di onorare gli impegni assunti della società CP_2
14 che sotto tale profilo il Commissario ha più volte segnalato che tale società non ha reso alcuna garanzia in merito alla capacità di sostenere gli impegni assunti (come suddivisi per tutta la durata del piano) lungo i sei anni in cui si articola la proposta;
che al contrario il Commissario ha evidenziato la preoccupante aleatorietà del profilo inerente la fattibilità del piano;
che nella stessa relazione di attestazione, per quanto possa qui considerarsi atteso quanto evidenziato nel paragrafo che precede, la dott.ssa nell'esaminare il Per_1 profilo della attuabilità del piano aveva evidenziato come il “driver” principale per Cont la risoluzione della cirsi sia proprio , attualmente parte di contratti di appalto con società del gruppo di durata tuttavia solo annuale (e tacito Parte_3 rinnovo);
che alla udienza fissata per la omologa è pure emerso che la società abbia CP_2 già rateizzato un debito scaduto con l'Erario;
che a fronte di tali evidenziate carenze, nessuna garanzia è stata offerta dalla società affittuaria in merito agli impegni assunti;
Cont
che in particolare, non è stata offerta adeguata garanzia circa la capacità di di generare specifici flussi di cassa che le consentano di onorare gli impegni verso la ricorrente (e quindi il soddisfacimento del ceto creditorio) mantenendo al contempo fede ai propri impegni anche nei confronti dei propri creditori (ivi compreso l'Erario); che il complesso di tali elementi, unitamente valutati, non offre adeguata rassicurazione in merito alla effettiva idoneità della proposta a superare la crisi della ricorrente nonché a pervenire al soddisfacimento promesso del ceto creditorio, con riguardo alla fattibilità del piano requisito che risulta pertanto carente;
rilevato, dunque, che definito con l'inammissibilità il ricorso ex art. 44 CCI vada esaminata la istanza di liquidazione giudiziale, riproposta in udienza dal P.M.; esaminata la documentazione prodotta nel corso della procedura;
ritenuto che
sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia di liquidazione giudiziale in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa la società debitrice, evincibile dalla ingentissima consistenza dei debiti nei confronti
15 dell'eraro, dalla complessiva entità dei debiti che emergono dai bilanci senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per farvi fronte;
considerato che
questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 CCI poiché la società debitrice ha il centro degli interessi principali in Asola (MN), Via Saccole
Pignole n. 5; valutato che la predetta società è soggetta alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi degli artt. l primo comma e 121 CCI, in quanto imprenditore esercente attività di autotrasporto merci conto terzi senza limitazione nella tipologia veicolare, e non è emerso che in capo alla medesima sussistano i requisiti congiunti indicati nell'art. 2 co. 1 lett. d) del CCI;
rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 u.c. CCI;
ritenuto di indicare come curatore l'avv. Giuseppe Angiolillo, che ha i requisiti richiesti ex art. 356 CCI;
P.Q.M.
- dichiara inammissibile il ricorso depositato ex art. 44 CCI;
- visti ed applicati gli artt. 49 e segg. CC., dichiara la liquidazione giudiziale di con sede legale in Controparte_1
Asola (MN), Via Saccole Pignole n. 5, codice fiscale, in persona del P.IVA_1 legale rappresentante , cf. , nato il CP_15 C.F._1
09/07/1972 a RU (Repubblica Di Serbia), residente a [...]
Strada Castiglione n. 99;
Nomina Giudice Delegato la dott.ssa Francesca Arrigoni;
Nomina Curatore l'avv. Giuseppe Angiolillo;
Ordina alla società debitrice di depositare entro tre giorni copia dei bilanci e degli ulteriori documenti indicati nell'art. 49 co. 3 lett. c) CCI;
Autorizza il Curatore ad accedere alle banche dati indicate dall'art. 49 co. 3 lett f) del CCI nonché ad acquisire la ulteriore documentazione prevista da tale norma;
Visto l'art. 193 CCI ordina al Curatore di procedere immediatamente alla ricognizione dei beni -utilizzando i più opportuni strumenti anche fotografici- e, se
16 necessario, alla apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario.
Stabilisce che l'adunanza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, il giorno 3 marzo 2026 alle ore 11.15
Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose mobili in possesso del debitore, il termine perentorio di giorni trenta prima dell'udienza sopra indicata per la presentazione delle domande di insinuazione secondo le modalità di cui all'art. 201 CCI.
Ordina che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45
CCI.
Così deciso in Mantova, nella camera di consiglio del 20/11/25
Il Presidente
Dott. Mauro Pietro Bernardi
Il Giudice est.
Dott.ssa Francesca Arrigoni
17 18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Riferimento inserito con D.lgs. del 13/9/2024 n. 136. 3 redatti e approvati congiuntamente dal Controparte_10
(CNDCEC), dall
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e dall' (IRDCEC) Controparte_13 Controparte_14