Art. 14. Norme transitorie e finali 1. La legge 5 dicembre 1985, n. 730 , e' abrogata.
2. Le regioni uniformano ai principi fondamentali contenuti nella presente legge le proprie normative in materia di agriturismo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa. ((1)) 3. Le regioni, per le aziende agricole gia' autorizzate all'esercizio dell'attivita' agrituristica, emanano norme di adeguamento alle disposizioni di cui alla presente legge.
--------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte costituzionale, con sentenza 8-12 ottobre 2007, n. 339 (in G.U. 1a s.s. 17/10/2007, n. 40), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 2, "nella parte in cui si riferisce alle norme di cui al capo a)".
2. Le regioni uniformano ai principi fondamentali contenuti nella presente legge le proprie normative in materia di agriturismo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa. ((1)) 3. Le regioni, per le aziende agricole gia' autorizzate all'esercizio dell'attivita' agrituristica, emanano norme di adeguamento alle disposizioni di cui alla presente legge.
--------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte costituzionale, con sentenza 8-12 ottobre 2007, n. 339 (in G.U. 1a s.s. 17/10/2007, n. 40), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 2, "nella parte in cui si riferisce alle norme di cui al capo a)".