Ordinanza cautelare 18 luglio 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
Decreto collegiale 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza 05/12/2025, n. 2691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2691 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02691/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01075/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1075 del 2025, proposto da -OMISSIS-, in proprio e nella qualità di genitore ed esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore -OMISSIS-, rappresentata e difesa, dall’avv. Giuseppe Impiduglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
il Ministero dell’Istruzione e del Merito – Ufficio scolastico regionale per la Sicilia – Ambito territoriale di Palermo, in persona del Ministro pro tempore e l’Istituto comprensivo statale -OMISSIS-di Palermo, in persona del Dirigente pro tempore , rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
per l'annullamento:
- della nota dell’Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-” di Palermo datata 06.06.25 – avente ad oggetto “ esito di mancata ammissione alla classe successiva ” – con la quale è stato comunicato alla ricorrente che “ Il Consiglio di Classe, riunito in seduta di scrutinio, vista la natura delle carenze rilevate nella preparazione di -OMISSIS- … ha deliberato la sua non ammissione alla classe successiva ”;
- del verbale di scrutinio finale, dei giudizi e delle valutazioni espressi dal Consiglio di Classe in data 06.06.2025 con riferimento alla minore -OMISSIS-, laddove la P.A. ha disposto la non ammissione della suddetta minore alla classe successiva in ragione delle insufficienze dalla stessa riportate in talune materie;
- del Tabellone del “ Consiglio della classe 1V Valutazione finale dell'anno scolastico 2024/2025”, nella parte in cui la minore -OMISSIS- risulta “NON AMMESSA ALLA CLASSE SECONDA ”;
- di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle pp.aa. scolastiche intimate, con i relativi allegati;
Visto il decreto n. 65 del 28.7.2025 con il quale parte ricorrente è stata provvisoriamente ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato;
Vista l’ordinanza cautelare n. 404 del 18.7.2025 nella quale è stata rigettata la richiesta, interinalmente avanzata da parte ricorrente, di sospensione dell’efficacia esecutiva degli atti impugnati;
Vista l’ordinanza cautelare del C.G.A.R.S. n. 306 del 12.9.2025 con la quale è stato accolto l’appello cautelare e per l’effetto riformata la superiore ordinanza di primo grado ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.;
Vista la dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse ad agire depositata da parte ricorrente in data 27.10.2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2025 la dott.ssa NA HA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che:
- parte ricorrente, in data 27.10.2025 ha manifestato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del giudizio in ragione del positivo inserimento della scolara nella nuova classe;
Ritenuto che:
- in caso di espressa dichiarazione di parte ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi nella valutazione dell’interesse ad agire, ma può solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, poiché nel processo amministrativo, in assenza di repliche e di diverse richieste ex adverso , vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso, cioè, che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione medesima, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, che può solo dichiarare l’improcedibilità del ricorso ( ex plurimis , Cons. Stato, VI, 5 giugno 2023, n. 5503; Cons. Stato, VII, 23 maggio 2023, n. 5159; Cons. Stato, V, 15 febbraio 2023, n. 1599; Cons. Stato, II, 4 gennaio 2023, n. 120; Cons. Stato, III, 21 maggio 2021, n. 3981; Cons. Stato, VI, 6 marzo 2018, n. 1446);
Ritenuto, pertanto, che:
- il Collegio, per le superiori ragioni, debba prendere atto della dichiarazione di parte ricorrente e pronunciarsi in rito ai sensi dell’art. 35, comma1, lett. c), c.p.a.;
- parte ricorrente vada ammessa definitivamente al patrocinio a spese dello Stato, rinviandosi la liquidazione della parcella a successivo decreto collegiale;
- le spese di giudizio vadano compensate tra le parti costituite in ragione della decisione di rito e del complessivo assetto degli interessi coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Ammette la parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI BR, Presidente
Antonino Scianna, Primo Referendario
NA HA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA HA | RI BR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.