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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 21/05/2025, n. 843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 843 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
2) Dott.ssa Elena M. A. LUPPINO -Giudice rel. est.
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A P A R Z I A L E nella causa civile iscritta al n. 861 R.G.A.C. dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza del 26.02.2025, vertente
TRA
(cod. fisc.: , nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
Calabria il 24.07.1968), rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Ravenda, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla
Via Giuffrè II trav. priv. n. 41, ha eletto domicilio;
-ricorrente-
[...]
(cod. fisc.: nato Parte_2 CodiceFiscale_2
a Reggio Calabria l'11.09.1964), rappresentato e difeso dall'avv. Espedito
Domenico Calopresti, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, eleggendo domicilio presso lo studio dell'avv. Francesco Penna sito in
Reggio Calabria, alla Via SS18 IV Tratto n. 133/C;
-resistente -
NONCHE'
1 Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
-interveniente-
Conclusioni delle parti
All'udienza del 26.02.2025 parte ricorrente chiedeva la pronuncia parziale in punto status, parte resistente insisteva affinché la causa venisse decisa con un'unica pronuncia, per cui si rimetteva alla valutazione del Giudice.
Il ricorso veniva comunicato regolarmente all'ufficio del P.M. in data
15.04.2024.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03.04.2024 chiedeva a Parte_1
questo Tribunale di volere pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con il resistente, Parte_2
, assumendo che:
[...]
-in data 26.10.1998 aveva contratto matrimonio concordatario con il resistente in Reggio Calabria;
-dall'unione coniugale erano nate due figlie: (26.04.1999) e Per_1 Per_2
(11.10.2001), entrambe maggiorenni ed economicamente non
[...]
autosufficienti;
-in data 27.05.2021, il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza n. 767/2021 aveva pronunciato la separazione personale tra le parti, stabilendo a carico del l'importo mensile di euro 800,00 per il mantenimento delle due figlie (euro Pt_2
400,00 ciascuno), oltre al 60% delle spese straordinarie, e di euro 200,00 mensili a titolo di mantenimento della moglie;
aveva rigettato, infine, le reciproche richieste di addebito della separazione.
-la predetta sentenza era stata appellata dal con ricorso del 24.09.2021, in Pt_2 cui aveva chiesto di “… sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e, nel merito ed in riforma della sentenza impugnata, dichiarata la separazione personale dei coniugi de quo, disporne addebito esclusivo a carico
2 della Sig.ra disporre in ordine all'assegnazione della casa coniugale Pt_1
ed al contribuito, assoggettato a rivalutazione automatica ISTAT, dovuto da entrambi i genitori per il mantenimento dei figli, con onere a carico del Sig.
non superiore ad € 400,00 mensili in via ordinaria ed al 50% delle spese Pt_2
straordinarie. Il tutto con condanna della Sig.ra al pagamento delle Pt_1
spese processuali di entrambi i gradi di giudizio …”, cui era seguita la costituzione della la quale aveva proposto a sua volta appello Pt_1 incidentale, chiedendo di “… dichiarare inammissibile o comunque rigettare in quanto infondato in fatto e diritto l'appello principale tanto in punto di addebito quanto in punto di oneri di mantenimento ordinario e per c.d. spese straordinarie;
accogliere l'appello incidentale in punto di addebito, dichiarando la separazione giudiziale per colpa dell'appellante; accogliere
l'appello incidentale e riformare la sentenza di primo grado in punto di contribuzione dell'onerato alle spese c.d. straordinarie fissandole nella misura del 100% a carico dell'appellante, o, in subordine, nella misura del 75%; condannare parte appellante alle spese del doppio grado giudizio …”; il giudizio di appello si era definito con la sentenza n. 571/2022 pubbl.
l'11.07.2023, che aveva rigettato sia l'appello principale che l'appello incidentale, confermando, così, l'impugnata sentenza;
-le figlie della coppia, conviventi con la madre presso la casa coniugale di proprietà del erano attualmente maggiorenni ed economicamente non Pt_2 autosufficienti: conseguita la laurea presso la “Scuola Superiore per Per_1
mediatori linguistici e interculturali”, stava attualmente svolgendo un percorso di perfezionamento post-universitario; conseguito il diploma, Persona_2
stava attualmente svolgendo attività di formazione professionale;
-il era funzionario presso l'Università degli Studi “Mediterranea” di Pt_2
Reggio Calabria percependo un reddito annuo netto pari all'incirca ad euro
3 28.000,00; espletava, inoltre, l'attività di musicista che gli permetteva di percepire ulteriori entrate;
-ella era attualmente disoccupata ma in passato, fino all'anno 1999, aveva espletato attività lavorativa come segretaria presso uno studio di ragioneria, attività conclusasi per volere del marito per dedicarsi interamente alla famiglia;
con l'aiuto dei genitori aveva accantonato delle somme a risparmio investendole su due polizze assicurative;
-le figlie e la stessa erano celiache, il che comportava l'acquisto di Pt_1
costosi beni alimentari;
aveva costituito un nuovo nucleo familiare con la propria attuale Parte_3
compagna (relazione dalla quale erano nati figli) con cui conviveva in un'abitazione di proprietà di quest'ultima; la compagna era, altresì, percettrice di un elevato reddito;
-la patologia cardiaca di cui soffriva in passato il era ormai regredita e non Pt_2
aveva comportato né inabilità né una riduzione della capacità lavorativa.
Sulla scorta di tali allegazioni, la ricorrente chiedeva che: a) venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ordinando al Comune di Reggio
Calabria di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
b) le venisse confermata l'assegnazione della casa coniugale presso la quale viveva unitamente alle figlie;
c) venisse disposto l'obbligo al di versarle, a titolo Pt_2
di mantenimento delle figlie, l'importo mensile di euro 1.000,00 euro (euro
500,00 ciascuna), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il
75% delle spese straordinarie;
d) venisse disposto a carico del l'assegno Pt_2
divorzile in proprio favore pari ad euro 250,00 mensili. Non formulava, infine, richieste istruttorie.
All'udienza del 27.06.2024 davanti al Giudice delegato, parte ricorrente chiedeva di rinnovare la notifica a controparte non andata a buon fine;
il Giudice,
4 quindi, rinviava la causa ad altra udienza autorizzando parte ricorrente al rinnovo della notifica a controparte.
Notificato ritualmente il ricorso con il pedissequo decreto di fissazione udienza, si costituiva il resistente, il quale non si opponeva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata dalla controparte;
contestava, tuttavia, l'esposizione dei fatti per come enunciati dalla moglie, evidenziando in particolare che:
-lo stesso non è un funzionario ma un impiegato di categoria C presso l'Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria ed è un musicista per passione senza che da tale attività riceva alcun compenso;
-la nell'anno 1999, si era licenziata liberamente dal suo lavoro come Pt_1
segretaria rifiutandosi di reperire una nuova occupazione e, pur avendone diritto, non aveva mai inoltrato richiesta per ottenere il Reddito di Cittadinanza né il nuovo Reddito di Inclusione;
era, inoltre, proprietaria di un'automobile ed assegnataria della casa coniugale;
-egli aveva una relazione con una compagna dalla quale erano nati due figli
(2018 e 2022);
-il rapporto con le figlie e si era nel tempo deteriorato Per_1 Persona_2
e, ad oggi, permaneva un rapporto solo per pretese di natura economica;
-la figlia che aveva ormai da tempo concluso il proprio percorso di Per_1
studi, possedeva delle competenze che le consentivano di reperire un'attività lavorativa;
invece, dopo il diploma non aveva voluto né Persona_2
proseguire gli studi né cercare un'occupazione lavorativa;
-egli percepiva mensilmente uno stipendio pari all'incirca ad euro 1.550,00 al netto della cessione del quinto;
a causa della celiachia di cui era affetta unitamente alle figlie, Parte_4
percepiva un contributo regionale complessivo mensile pari all'incirca ad euro
300,00.
5 Chiedeva, pertanto, che: a) fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ordinando al Comune di Reggio Calabria di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
b) fosse revocata alla Pt_1
l'assegnazione della casa coniugale;
c) in via principale, fosse disposta la revoca del mantenimento in favore delle figlie;
d) in subordine, fosse disposto a proprio carico un mantenimento in favore delle figlie di importo minore rispetto a quanto previsto in sede di separazione;
e) in via principale, fosse rigettata la richiesta di assegno divorzile formulata dalla ricorrente;
f) in subordine, fosse disposto a proprio carico un assegno divorzile in favore della moglie in misura ridotta rispetto a quanto richiesto. Formulava, infine, richieste istruttorie.
Con memoria ex art. 473 bis 17, comma 1, c.p.c. del 24.10.2024, parte ricorrente formulava richieste istruttorie.
Con memoria ex art. 473 bis 17, comma 2, c.p.c. del 30.10.2024, parte resistente formulava istanza ex art. 89 c.p.c. per la cancellazione di espressioni sconvenienti ed offensive contenute nella memoria del 24.10.2024 di controparte.
All'udienza del 14.11.2024, il procuratore di parte ricorrente chiedeva un rinvio della causa per impedimento a comparire della propria assistita;
il giudice, quindi, rinviava la causa ad altra udienza per la comparizione personale delle parti.
Con provvedimento di variazione tabellare del 10.01.2025 il presente procedimento veniva assegnato al Giudice dott.ssa Elena M. A. Luppino.
All'udienza del 30.01.2025, il procuratore di parte resistente chiedeva un rinvio della causa per impedimento a comparire del proprio assistito;
il giudice, quindi, rinviava la causa ad altra udienza per la comparizione personale delle parti.
Infine, all'udienza del 26.02.2025, venivano sentiti i coniugi congiuntamente.
Parte resistente dichiarava quanto segue: “il mio unico reddito è rappresentato dallo stipendio che prendo come impiegato presso l'Università Mediterranea di
6 Reggio Calabria, ammontante ad e 1.550,00 mensili al netto della cessione del quinto che è relativa ad un prestito contratto per la ristrutturazione della casa in cui abito. Il prestito scadrà nel 2029. La mia compagna non lavora ma viviamo con i nostri due figli nella casa di sua proprietà. Ho due figli che attualmente hanno rispettivamente due anni e mezzo e sei anni. L'unico immobile di mia proprietà è quello in cui abita mia moglie con le mie figlie, di cui devo sostenere anche le spese condominiali di natura straordinaria. D oggi ho speso circa 2.500 euro per tali spese ed ancora ne devo corrispondere circa
1.300. Li verso poco alla volta, quando posso. Non ho effettuato alcun investimento ed a mio nome esiste solo la polizza menzionata da controparte che
è una polizza assicurativa per spese sanitarie obbligatoria per gli impiegati. È possibile estenderla a tutto il nucleo familiare pagando una certa cifra ma io ho evitato. Si tratta di una polizza gratuita che consente soltanto il rimborso di spese sanitarie in forma parziale previa esibizione delle fatture attestanti le spese. Non ne ho mai fatto uso perché il meccanismo di rimborso è molto complesso. Con le mie figlie non ci parliamo più, ma so che mia figlia Per_1
a breve compirà 26 anni ed è laureata in Lingue da ottobre 2023 mentre Per_2
dopo il diploma conseguito nel 2020 ha solo frequentato un corso di
[...]
cinque mesi ad ottobre 2023. Per quanto a mia conoscenza nessuna delle due ha mai lavorato. Preciso che non faccio più il musicista da tempo e comunque quando lo facevo in passato guadagnavo poco (circa 40 euro a serata)”; parte ricorrente dichiarava quanto segue: “ho il titolo di studio di ragioniera e di perito commerciale e prima di sposarmi ho lavorato in uno studio commerciale per circa cinque anni, dopo essermi sposata non ho più lavorato ed ho avuto
dopo circa sette mesi dal matrimonio. Da allora mi sono solo dedicata Per_1
alla famiglia ed alla crescita delle figlie. Non ho più lavorato. , dopo Per_1
essersi laureata ad ottobre 2023 ha fatto vari lavoretti. Ha anche lavorato come commessa con un contratto di tirocinio per sei mesi in un negozio sul Corso
7 ed ha lavorata per E-Campus per circa sei mesi, dopodichè ha CP_1
lasciato perché le condizioni economiche no erano convenienti. Da circa una settimana si è iscritta ad un master organizzato da ECampus del costo di circa
€ 2.000,00, che pagherà con il mio aiuto e con i soldi che si è messa da parte.
In entrambi i lavori da lei fatti guadagnava circa € 500,00 al mese. Preciso che come commessa la cifra era questa mentre ad ECampus variava essendo a percentuale sul numero di contratti che riusciva a concludere quindi a volte guadagnava anche di meno. Il guadagno era troppo basso e quindi ha lasciato questo lavoro. Il suo desiderio è fare l'insegnante ma deve maturare ancora punteggio, per questo ha deciso di fare il master. Ogni anno fa anche la domanda per il servizio civile ma non l'hanno mai chiamata. Allo stato non ha fatto concorsi per l'insegnamento perché serve un certo numero di CFU.
è diplomata al liceo linguistico e per ora ha fatto solo un corso Persona_2
di cinque mesi per assistenza anziani e per gli asili ed ha lavorato per un mese
l'ultima estate in un negozio. Fa domanda anche lei ogni anno per il servizio civile ma non è stata chiamata”. A questo punto, entrambi i procuratori si riportavano ai propri scritti difensivi e alle richieste ivi formulate. Parte ricorrente chiedeva la pronuncia parziale in punto status, mentre parte resistente insisteva affinché la causa venisse decisa con un'unica pronuncia, per cui si si rimetteva alla valutazione del Giudice. Il Giudice delegato, fatte precisare le conclusioni in punto status, rimetteva la causa al Collegio per la decisione sulla sola questione di stato e riservava nel resto.
Ebbene, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario proposta dalla è fondata e appare meritevole di Pt_1
accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
L'infruttuosità del tentativo di conciliazione esperito dal Giudice delegato, unitamente al fatto che i coniugi hanno manifestato la concorde volontà di giungere ad una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
8 nonché alla circostanza per cui il ha costituito un nuovo nucleo familiare, Pt_2
costituiscono indici evidenti della cessazione dell'affectio maritalis e dell'impossibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Ed invero, ad avviso del Collegio, sulla scorta delle emergenze processuali, non pare possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare, acclarata, pertanto, l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, peraltro richiesta da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dalla sentenza n. 767/2021, pubbl. in data
27.05.2021, con la quale il Tribunale di Reggio Calabria ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi, ed essendo, d'altronde, trascorsi i termini di cui al disposto dell'art.3 n.2 lett. b) della legge n.898/70 dapprima come modificato dalla legge n.74/1987, e poi di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55, dalla comparizione dei coniugi dinnanzi al
Presidente del Tribunale di Reggio Calabria, né tantomeno è stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione.
Ed allora, nulla osta, giusto il combinato disposto delle disposizioni appena richiamate, a che venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 26.10.1998 in Reggio Calabria, regolarmente trascritto nei Registri degli Uffici di Stato Civile del Comune di
Reggio Calabria, atto n. 680, parte 2, serie A, anno 1998; mentre, con riferimento alle ulteriori domande proposte dalle parti, si provvede con separata ordinanza monocratica del Giudice delegato per la prosecuzione del processo.
La pronuncia sulle spese è rinviata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
9 il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti e il rappresentante del Pubblico Ministero, non definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da con ricorso depositato il 03.04.2024, nei Parte_1
confronti di , così provvede: Parte_2
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto fra e in Parte_1 Parte_2
Reggio Calabria in data 26.10.1998, il cui atto risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria, atto n. 680, Parte II, Serie A, anno 1998;
2) dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
3) rimette la causa sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori questioni.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio del 19.05.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Elena M. A. Luppino dott. Giuseppe Campagna
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
2) Dott.ssa Elena M. A. LUPPINO -Giudice rel. est.
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A P A R Z I A L E nella causa civile iscritta al n. 861 R.G.A.C. dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza del 26.02.2025, vertente
TRA
(cod. fisc.: , nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
Calabria il 24.07.1968), rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Ravenda, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla
Via Giuffrè II trav. priv. n. 41, ha eletto domicilio;
-ricorrente-
[...]
(cod. fisc.: nato Parte_2 CodiceFiscale_2
a Reggio Calabria l'11.09.1964), rappresentato e difeso dall'avv. Espedito
Domenico Calopresti, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, eleggendo domicilio presso lo studio dell'avv. Francesco Penna sito in
Reggio Calabria, alla Via SS18 IV Tratto n. 133/C;
-resistente -
NONCHE'
1 Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
-interveniente-
Conclusioni delle parti
All'udienza del 26.02.2025 parte ricorrente chiedeva la pronuncia parziale in punto status, parte resistente insisteva affinché la causa venisse decisa con un'unica pronuncia, per cui si rimetteva alla valutazione del Giudice.
Il ricorso veniva comunicato regolarmente all'ufficio del P.M. in data
15.04.2024.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03.04.2024 chiedeva a Parte_1
questo Tribunale di volere pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con il resistente, Parte_2
, assumendo che:
[...]
-in data 26.10.1998 aveva contratto matrimonio concordatario con il resistente in Reggio Calabria;
-dall'unione coniugale erano nate due figlie: (26.04.1999) e Per_1 Per_2
(11.10.2001), entrambe maggiorenni ed economicamente non
[...]
autosufficienti;
-in data 27.05.2021, il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza n. 767/2021 aveva pronunciato la separazione personale tra le parti, stabilendo a carico del l'importo mensile di euro 800,00 per il mantenimento delle due figlie (euro Pt_2
400,00 ciascuno), oltre al 60% delle spese straordinarie, e di euro 200,00 mensili a titolo di mantenimento della moglie;
aveva rigettato, infine, le reciproche richieste di addebito della separazione.
-la predetta sentenza era stata appellata dal con ricorso del 24.09.2021, in Pt_2 cui aveva chiesto di “… sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e, nel merito ed in riforma della sentenza impugnata, dichiarata la separazione personale dei coniugi de quo, disporne addebito esclusivo a carico
2 della Sig.ra disporre in ordine all'assegnazione della casa coniugale Pt_1
ed al contribuito, assoggettato a rivalutazione automatica ISTAT, dovuto da entrambi i genitori per il mantenimento dei figli, con onere a carico del Sig.
non superiore ad € 400,00 mensili in via ordinaria ed al 50% delle spese Pt_2
straordinarie. Il tutto con condanna della Sig.ra al pagamento delle Pt_1
spese processuali di entrambi i gradi di giudizio …”, cui era seguita la costituzione della la quale aveva proposto a sua volta appello Pt_1 incidentale, chiedendo di “… dichiarare inammissibile o comunque rigettare in quanto infondato in fatto e diritto l'appello principale tanto in punto di addebito quanto in punto di oneri di mantenimento ordinario e per c.d. spese straordinarie;
accogliere l'appello incidentale in punto di addebito, dichiarando la separazione giudiziale per colpa dell'appellante; accogliere
l'appello incidentale e riformare la sentenza di primo grado in punto di contribuzione dell'onerato alle spese c.d. straordinarie fissandole nella misura del 100% a carico dell'appellante, o, in subordine, nella misura del 75%; condannare parte appellante alle spese del doppio grado giudizio …”; il giudizio di appello si era definito con la sentenza n. 571/2022 pubbl.
l'11.07.2023, che aveva rigettato sia l'appello principale che l'appello incidentale, confermando, così, l'impugnata sentenza;
-le figlie della coppia, conviventi con la madre presso la casa coniugale di proprietà del erano attualmente maggiorenni ed economicamente non Pt_2 autosufficienti: conseguita la laurea presso la “Scuola Superiore per Per_1
mediatori linguistici e interculturali”, stava attualmente svolgendo un percorso di perfezionamento post-universitario; conseguito il diploma, Persona_2
stava attualmente svolgendo attività di formazione professionale;
-il era funzionario presso l'Università degli Studi “Mediterranea” di Pt_2
Reggio Calabria percependo un reddito annuo netto pari all'incirca ad euro
3 28.000,00; espletava, inoltre, l'attività di musicista che gli permetteva di percepire ulteriori entrate;
-ella era attualmente disoccupata ma in passato, fino all'anno 1999, aveva espletato attività lavorativa come segretaria presso uno studio di ragioneria, attività conclusasi per volere del marito per dedicarsi interamente alla famiglia;
con l'aiuto dei genitori aveva accantonato delle somme a risparmio investendole su due polizze assicurative;
-le figlie e la stessa erano celiache, il che comportava l'acquisto di Pt_1
costosi beni alimentari;
aveva costituito un nuovo nucleo familiare con la propria attuale Parte_3
compagna (relazione dalla quale erano nati figli) con cui conviveva in un'abitazione di proprietà di quest'ultima; la compagna era, altresì, percettrice di un elevato reddito;
-la patologia cardiaca di cui soffriva in passato il era ormai regredita e non Pt_2
aveva comportato né inabilità né una riduzione della capacità lavorativa.
Sulla scorta di tali allegazioni, la ricorrente chiedeva che: a) venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ordinando al Comune di Reggio
Calabria di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
b) le venisse confermata l'assegnazione della casa coniugale presso la quale viveva unitamente alle figlie;
c) venisse disposto l'obbligo al di versarle, a titolo Pt_2
di mantenimento delle figlie, l'importo mensile di euro 1.000,00 euro (euro
500,00 ciascuna), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il
75% delle spese straordinarie;
d) venisse disposto a carico del l'assegno Pt_2
divorzile in proprio favore pari ad euro 250,00 mensili. Non formulava, infine, richieste istruttorie.
All'udienza del 27.06.2024 davanti al Giudice delegato, parte ricorrente chiedeva di rinnovare la notifica a controparte non andata a buon fine;
il Giudice,
4 quindi, rinviava la causa ad altra udienza autorizzando parte ricorrente al rinnovo della notifica a controparte.
Notificato ritualmente il ricorso con il pedissequo decreto di fissazione udienza, si costituiva il resistente, il quale non si opponeva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata dalla controparte;
contestava, tuttavia, l'esposizione dei fatti per come enunciati dalla moglie, evidenziando in particolare che:
-lo stesso non è un funzionario ma un impiegato di categoria C presso l'Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria ed è un musicista per passione senza che da tale attività riceva alcun compenso;
-la nell'anno 1999, si era licenziata liberamente dal suo lavoro come Pt_1
segretaria rifiutandosi di reperire una nuova occupazione e, pur avendone diritto, non aveva mai inoltrato richiesta per ottenere il Reddito di Cittadinanza né il nuovo Reddito di Inclusione;
era, inoltre, proprietaria di un'automobile ed assegnataria della casa coniugale;
-egli aveva una relazione con una compagna dalla quale erano nati due figli
(2018 e 2022);
-il rapporto con le figlie e si era nel tempo deteriorato Per_1 Persona_2
e, ad oggi, permaneva un rapporto solo per pretese di natura economica;
-la figlia che aveva ormai da tempo concluso il proprio percorso di Per_1
studi, possedeva delle competenze che le consentivano di reperire un'attività lavorativa;
invece, dopo il diploma non aveva voluto né Persona_2
proseguire gli studi né cercare un'occupazione lavorativa;
-egli percepiva mensilmente uno stipendio pari all'incirca ad euro 1.550,00 al netto della cessione del quinto;
a causa della celiachia di cui era affetta unitamente alle figlie, Parte_4
percepiva un contributo regionale complessivo mensile pari all'incirca ad euro
300,00.
5 Chiedeva, pertanto, che: a) fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ordinando al Comune di Reggio Calabria di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
b) fosse revocata alla Pt_1
l'assegnazione della casa coniugale;
c) in via principale, fosse disposta la revoca del mantenimento in favore delle figlie;
d) in subordine, fosse disposto a proprio carico un mantenimento in favore delle figlie di importo minore rispetto a quanto previsto in sede di separazione;
e) in via principale, fosse rigettata la richiesta di assegno divorzile formulata dalla ricorrente;
f) in subordine, fosse disposto a proprio carico un assegno divorzile in favore della moglie in misura ridotta rispetto a quanto richiesto. Formulava, infine, richieste istruttorie.
Con memoria ex art. 473 bis 17, comma 1, c.p.c. del 24.10.2024, parte ricorrente formulava richieste istruttorie.
Con memoria ex art. 473 bis 17, comma 2, c.p.c. del 30.10.2024, parte resistente formulava istanza ex art. 89 c.p.c. per la cancellazione di espressioni sconvenienti ed offensive contenute nella memoria del 24.10.2024 di controparte.
All'udienza del 14.11.2024, il procuratore di parte ricorrente chiedeva un rinvio della causa per impedimento a comparire della propria assistita;
il giudice, quindi, rinviava la causa ad altra udienza per la comparizione personale delle parti.
Con provvedimento di variazione tabellare del 10.01.2025 il presente procedimento veniva assegnato al Giudice dott.ssa Elena M. A. Luppino.
All'udienza del 30.01.2025, il procuratore di parte resistente chiedeva un rinvio della causa per impedimento a comparire del proprio assistito;
il giudice, quindi, rinviava la causa ad altra udienza per la comparizione personale delle parti.
Infine, all'udienza del 26.02.2025, venivano sentiti i coniugi congiuntamente.
Parte resistente dichiarava quanto segue: “il mio unico reddito è rappresentato dallo stipendio che prendo come impiegato presso l'Università Mediterranea di
6 Reggio Calabria, ammontante ad e 1.550,00 mensili al netto della cessione del quinto che è relativa ad un prestito contratto per la ristrutturazione della casa in cui abito. Il prestito scadrà nel 2029. La mia compagna non lavora ma viviamo con i nostri due figli nella casa di sua proprietà. Ho due figli che attualmente hanno rispettivamente due anni e mezzo e sei anni. L'unico immobile di mia proprietà è quello in cui abita mia moglie con le mie figlie, di cui devo sostenere anche le spese condominiali di natura straordinaria. D oggi ho speso circa 2.500 euro per tali spese ed ancora ne devo corrispondere circa
1.300. Li verso poco alla volta, quando posso. Non ho effettuato alcun investimento ed a mio nome esiste solo la polizza menzionata da controparte che
è una polizza assicurativa per spese sanitarie obbligatoria per gli impiegati. È possibile estenderla a tutto il nucleo familiare pagando una certa cifra ma io ho evitato. Si tratta di una polizza gratuita che consente soltanto il rimborso di spese sanitarie in forma parziale previa esibizione delle fatture attestanti le spese. Non ne ho mai fatto uso perché il meccanismo di rimborso è molto complesso. Con le mie figlie non ci parliamo più, ma so che mia figlia Per_1
a breve compirà 26 anni ed è laureata in Lingue da ottobre 2023 mentre Per_2
dopo il diploma conseguito nel 2020 ha solo frequentato un corso di
[...]
cinque mesi ad ottobre 2023. Per quanto a mia conoscenza nessuna delle due ha mai lavorato. Preciso che non faccio più il musicista da tempo e comunque quando lo facevo in passato guadagnavo poco (circa 40 euro a serata)”; parte ricorrente dichiarava quanto segue: “ho il titolo di studio di ragioniera e di perito commerciale e prima di sposarmi ho lavorato in uno studio commerciale per circa cinque anni, dopo essermi sposata non ho più lavorato ed ho avuto
dopo circa sette mesi dal matrimonio. Da allora mi sono solo dedicata Per_1
alla famiglia ed alla crescita delle figlie. Non ho più lavorato. , dopo Per_1
essersi laureata ad ottobre 2023 ha fatto vari lavoretti. Ha anche lavorato come commessa con un contratto di tirocinio per sei mesi in un negozio sul Corso
7 ed ha lavorata per E-Campus per circa sei mesi, dopodichè ha CP_1
lasciato perché le condizioni economiche no erano convenienti. Da circa una settimana si è iscritta ad un master organizzato da ECampus del costo di circa
€ 2.000,00, che pagherà con il mio aiuto e con i soldi che si è messa da parte.
In entrambi i lavori da lei fatti guadagnava circa € 500,00 al mese. Preciso che come commessa la cifra era questa mentre ad ECampus variava essendo a percentuale sul numero di contratti che riusciva a concludere quindi a volte guadagnava anche di meno. Il guadagno era troppo basso e quindi ha lasciato questo lavoro. Il suo desiderio è fare l'insegnante ma deve maturare ancora punteggio, per questo ha deciso di fare il master. Ogni anno fa anche la domanda per il servizio civile ma non l'hanno mai chiamata. Allo stato non ha fatto concorsi per l'insegnamento perché serve un certo numero di CFU.
è diplomata al liceo linguistico e per ora ha fatto solo un corso Persona_2
di cinque mesi per assistenza anziani e per gli asili ed ha lavorato per un mese
l'ultima estate in un negozio. Fa domanda anche lei ogni anno per il servizio civile ma non è stata chiamata”. A questo punto, entrambi i procuratori si riportavano ai propri scritti difensivi e alle richieste ivi formulate. Parte ricorrente chiedeva la pronuncia parziale in punto status, mentre parte resistente insisteva affinché la causa venisse decisa con un'unica pronuncia, per cui si si rimetteva alla valutazione del Giudice. Il Giudice delegato, fatte precisare le conclusioni in punto status, rimetteva la causa al Collegio per la decisione sulla sola questione di stato e riservava nel resto.
Ebbene, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario proposta dalla è fondata e appare meritevole di Pt_1
accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
L'infruttuosità del tentativo di conciliazione esperito dal Giudice delegato, unitamente al fatto che i coniugi hanno manifestato la concorde volontà di giungere ad una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
8 nonché alla circostanza per cui il ha costituito un nuovo nucleo familiare, Pt_2
costituiscono indici evidenti della cessazione dell'affectio maritalis e dell'impossibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Ed invero, ad avviso del Collegio, sulla scorta delle emergenze processuali, non pare possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare, acclarata, pertanto, l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, peraltro richiesta da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dalla sentenza n. 767/2021, pubbl. in data
27.05.2021, con la quale il Tribunale di Reggio Calabria ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi, ed essendo, d'altronde, trascorsi i termini di cui al disposto dell'art.3 n.2 lett. b) della legge n.898/70 dapprima come modificato dalla legge n.74/1987, e poi di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55, dalla comparizione dei coniugi dinnanzi al
Presidente del Tribunale di Reggio Calabria, né tantomeno è stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione.
Ed allora, nulla osta, giusto il combinato disposto delle disposizioni appena richiamate, a che venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 26.10.1998 in Reggio Calabria, regolarmente trascritto nei Registri degli Uffici di Stato Civile del Comune di
Reggio Calabria, atto n. 680, parte 2, serie A, anno 1998; mentre, con riferimento alle ulteriori domande proposte dalle parti, si provvede con separata ordinanza monocratica del Giudice delegato per la prosecuzione del processo.
La pronuncia sulle spese è rinviata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
9 il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti e il rappresentante del Pubblico Ministero, non definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da con ricorso depositato il 03.04.2024, nei Parte_1
confronti di , così provvede: Parte_2
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto fra e in Parte_1 Parte_2
Reggio Calabria in data 26.10.1998, il cui atto risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria, atto n. 680, Parte II, Serie A, anno 1998;
2) dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
3) rimette la causa sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori questioni.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio del 19.05.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Elena M. A. Luppino dott. Giuseppe Campagna
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