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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 13/02/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Emma Manzionna Presidente
Dott.ssa Paola Barracchia Consigliere
Dott.ssa Lucia Sardone Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n.r.g. 155/2022
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Vito Veneziani e Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Cataldo Maria, ed elettivamente domiciliato in Bari, alla via Abate Gimma n. 243, giusta mandato in atti - APPELLANTE -
E
Condominio in Bari al Largo Ciaia, n. 25/30 (c.f. ), in persona dello Amministratore P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Sisto ed elettivamente domiciliato in Bari, al Viale Unità
d'Italia n. 63, giusta mandato in atti - APPELLATO ED APPELLANTE INCIDENTALE - pagina 1 di 10 NONCHE'
(già ), in persona del legale rappresentante, Controparte_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Emma Castellaneta ed elettivamente domiciliata in Bari, alla Via
Abbrescia n. 78/C, giusta mandato in atti - APPELLATA -
E
(già ), in persona del legale rappresentante, Controparte_1 Controparte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Chiaia Noya ed elettivamente domiciliata in Bari, alla Via
Manzoni n. 5, giusta mandato in atti - APPELLATA -
E
- APPELLATA CONTUMACE - Controparte_4
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato il 27/02/2012, conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Bari, il , in Bari, in persona dell'amministratrice pro- Controparte_5
tempore, IG.ra , nonché la stessa , in proprio, al fine di Controparte_4 Controparte_4
sentirli condannare, in solido, al risarcimento dei danni, in suo favore, quantificati in € 50.000,00, verificatisi a seguito dell'incendio sviluppatosi nell'appartamento sito al nono piano dello stabile del
Condominio innanzi richiamato, appartamento che l'avv. in qualità di usufruttuario, utilizzava Pt_1
quale propria abitazione e studio legale.
Precisava l'attore che l'incendio si innescava nel locale cucina e, da lì, si estendeva in altre parti dell'abitazione.
Si legge nell'atto di citazione di primo grado che esso appellante, nell'immediatezza dell'evento si precipitava sul pianerottolo condominiale e: “ …..tentava di adoperare l'idrante, la cui bocchetta è situata nel vano scala delle parti comuni dell'edificio condominiale, a pochi gradini di distanza dalla porta di accesso all'appartamento, ma inutilmente: in quanto da quel dispositivo antiincendio doveva il comprendere con sommo sgomento non esitare goccia d'acqua..”, né l'edificio era munito di Pt_1 estintori a schiuma;
di talché il rogo veniva spento dai Vigili del Fuoco, nelle more intervenuti.
Ritenendo che la mancanza di presidi antincendio, o che il mancato funzionamento di quelli esistenti pagina 2 di 10 potesse essere considerata una delle cause dei danni subiti all'interno dell'appartamento di sua proprietà, l'avv. avviava il presente giudizio. Pt_1
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il Condominio, che rigettava qualsivoglia responsabilità in ordine ai fatti occorsi e chiedeva, in ogni caso, di chiamare in causa la
[...]
con cui era operante un contratto assicurativo per la R.C., al fine di essere Controparte_6
manlevato nella denegata ipotesi di soccombenza nella lite.
Si costituiva la richiamata Assicurazione, che aderiva alle difese del Condominio.
Si costituiva, altresì, la amministratrice del Condominio, la quale declinava Controparte_4
qualsivoglia responsabilità e chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la Controparte_3
dalla quale intendeva essere manlevata in caso di soccombenza.
[...]
Costituendosi, la detta Assicurazione eccepiva l'inoperatività della polizza, per essere stata stipulata in un momento successivo al verificarsi del sinistro ed in ogni caso, chiedeva il rigetto della domanda.
Nel corso del giudizio di primo grado veniva espletata un C.T.U. volta ad accertare le cause dell'occorso e l'ammontare dei danni subiti dall'attore.
All'esito dell'espletato incarico, il perito escludeva che vi potesse essere una incidenza causale tra l'evento dannoso lamentato dall'attore e gli obblighi di custodia del Condominio, evidenziando che non vi fossero prove che l'impianto elettrico fosse stato adeguato alla normativa antincendio in vigore.
Con la sentenza n. 2424/2021, il Tribunale di Bari rigettava la domanda;
affermava che, sulla base degli accertamenti peritali, non vi fosse alcun obbligo per il Condominio convenuto, (il cui stabile era stato realizzato nei primi anni sessanta del 1900), di adeguarsi alle normative antincendio, trattandosi di un edificio di tipo “b” di cui al D.M. 246/1987 (recante le norme tecniche di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione) e, ritenendo particolari le questioni dedotte in causa, disponeva l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Con atto di appello principale del 24/02/2022, impugnava la statuizione di primo Parte_1
grado, di cui chiedeva l'integrale riforma, in accoglimento delle conclusioni così come esposte in detto atto di gravame.
Si costituivano i convenuti, i quali chiedevano il rigetto del gravame, con il favore delle spese.
, pure convenuta nel presente grado di giudizio, è rimasta contumace per l'intero Controparte_4
corso dello stesso.
pagina 3 di 10 Il Condominio, inoltre, spiegava appello incidentale con cui chiedeva la riforma parziale della sentenza di primo grado, nella parte in cui il Tribunale aveva compensato integralmente tra le parti le spese di lite.
All'udienza del 05/06/2024, la causa veniva posta in riserva, per essere decisa, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali ed eventuali repliche.
Con il primo motivo di appello l'avv. si duole dell'erronea interpretazione, da parte del Pt_1
Tribunale, del D.M. 246/1987, esponendo un argomento empirico, scaturente dalla mera constatazione di fatto che il Condominio era dotato di idranti antincendio.
Più specificamente, l'appellante principale deduce che, erroneamente, il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che il Condominio appellato: “… era certamente dotato e sin dalla sua costruzione (e incontestabilmente come deriva dai rilievi di CTU e dal verbale di intervento dei VV.FF. versati in atti) di capace ed adeguato impianto idrico antincendio, con tanto di “bocchette” di derivazione ad ogni piano per attacco delle maniche di conduzione eiettiva dell'acqua utilissime dunque allo spegnimento di incendio, che come nel nostro caso ha afflitto solo un appartamento del condominio, quello appunto dell'attore” (cfr. pagg. 5 e 6 dell'atto di appello)”.
Tale pacifica circostanza, secondo l'appellante principale, avrebbe imposto al Condominio la cura e manutenzione dell'impianto medesimo e, per converso, avrebbe imposto al Tribunale di: “…..imputare la colpa custodiale amministrativa in vigilanza dell'occorso esiziale alla gestione condominiale di
Largo Ciaia, 25: che non poteva, assolutamente non doveva far mancare come ha fatto, almeno
l'ordinaria manutenzione (e quella non fosse bastata, anche la manutenzione straordinaria dell'impianto)” (cfr. pag. 7).
L'assunto dell'appellante, ancorché suggestivo, non è condivisibile.
Va, in primo luogo, evidenziato che il Tribunale di Bari ha statuito che: “…parte attrice non ha fornito prova degli accadimenti occorsi nell'immediatezza dei fatti – e segnatamente la circostanza per cui egli tentava, seppur invano, di adoperare l'idrante – né del fatto che il mancato funzionamento di questo cagionava un ritardo nelle operazioni dei VV.FF.” (cfr. sentenza, pag. 5).
Il primo giudice, dunque, ha rilevato la mancanza di prova del fatto che l'asserita disfunzione degli idranti e la assenza di estintori nell'edificio condominiale, abbiano, anche solamente, aggravato le conseguenze dell'incendio prodottosi per effetto di un corto circuito, originatosi all'interno pagina 4 di 10 dell'appartamento dell'avv. Pt_1
L'appellante principale non ha specificamente impugnato l'anzidetto passo della sentenza di primo grado, limitandosi ad allegare (infondatamente per quanto si dirà in appresso) l'esistenza di uno specifico obbligo “custodiale” dell'impianto antincendio da parte del Condominio appellato.
La circostanza è stata espressamente contestata dal Condominio appellato, il quale, alla pag. 8) della propria comparsa di costituzione, ha dedotto che l'impianto in questione era perfettamente funzionante in quanto in regola con i dettami di legge.
Ne consegue, pertanto, da un lato, che il passo motivazionale del Tribunale di Bari è passato in giudicato, in quanto, come innanzi detto, non è stato specificamente contestato dall'appellante e, dall'altro, che non è stata fornita la prova del fatto che l'impianto non fosse funzionante.
Ma vi è di più.
L'obbligazione di custodia discende da precise fonti normative, siano esse di natura contrattuale o extracontrattuale o, più in generale, da atti o da fatti che, ai sensi dell'art. 1173 c.c., siano idonei a far sorgere vincoli obbligatori.
Nel caso che ci occupa, l'avv. in primo grado, ha invocato la responsabilità di custode del Pt_1
Condominio in Bari al Largo Ciaia, n. 25/30 (e della sua amministratrice, in proprio), per mancata manutenzione dell'impianto antincendio a cui esso Condominio era tenuto, allegando l'esistenza di uno specifico obbligo di legge, in tal senso, a suo carico.
E, dunque, nel caso in cui si voglia sussumere tale dedotta responsabilità nell'ambito della disciplina dell'art. 2051 c.c. e del conseguente regime probatorio che pone a carico del custode la responsabilità oggettiva per i danni provocati dalla res custodita, manca, nel caso che ci occupa, il nesso di causalità tra il difetto di funzionamento del bocchettone d'acqua antincendio ed i danni subiti dall'avv. Pt_1
Il consulente nominato in primo grado, invero, nel proprio elaborato, appurava che l'incendio sviluppatosi nell'appartamento in questione era di natura elettrica.
Precisava che: “ ….. Gli incendi di natura elettrica partono da componenti/apparecchiature del sistema elettrico dovuti a difetti nella progettazione, fabbricazione, installazione o manutenzione degli stessi….” e, dopo aver analizzato i fattori che conducono all'incendio di natura elettrica, il CTU esaminava il caso in questione concludendo che: “…Dai dati catastali, si rileva che il primo accatastamento dell'immobile porta la data del 10/10/1962, pertanto l'immobile all'incirca è stato costruito e reso
pagina 5 di 10 agibile nell'anno 1961/62; l'incendio è avvenuto il 06/07/2011 e quindi a un'età dello stabile pari a 49 anni…… In detto arco temporale si sono succeduti due eventi normativi importanti che hanno riguardato la sicurezza degli impianti elettrici negli edifici civili;
la legge del 13 marzo 1990 n. 46, e il
D.M. 37/08.
La L. 46/90 prevedeva l'adeguamento degli impianti elettrici ….. Ovviamente agli eventuali lavori di adeguamento, doveva corrispondere una dichiarazione di conformità. Dagli atti di causa, e dalle informazioni acquisite nel corso delle operazioni peritali, non ci sono prove, documentate, che
l'impianto elettrico dell'appartamento oggetto dell'incendio abbia eseguito i normali adeguamenti normativi di sicurezza e prevenzione incendi previsti dalle norme citate. Se consideriamo che la narrativa tecnica specialistica ritiene che la vetustà massima di un impianto elettrico e la sua componentistica è intorno ai 30-40 anni, devo ritenere che all'epoca dell'evento l'impianto elettrico con i suoi 49 anni di età avesse abbondantemente superato la soglia di allerta ai fini della propria sicurezza.
Considerato che
nell'ambiente ove avutosi l'incendio, non si svolgeva nessuna attività che comportasse l'uso dell'elettricità, così dichiarato dal titolare, il quale si trovava in altro ambiente, la deduzione che se ne fa è che l'incendio si sia innescato per un guasto dovuto al deterioramento dell'isolamento e/o terminale, di una delle linee elettriche che alimentavano gli elettrodomestici, in tensione in quanto collegati.”
Le cause dell'incendio, pertanto, sono da rinvenirsi nell'impianto elettrico, esistente nell'appartamento occupato dall'appellante, vetusto e non adeguato alla normativa vigente.
Le risultanze della richiamata C.T.U., nella parte in cui sono state accertate le cause del rogo, non sono state in alcun modo contestate dall'appellante e, quindi, sul loro accertamento deve ritenersi formato il giudicato interno (oltre che le stesse devono ritenersi un dato di fatto pacificamente acquisito all'istruttoria di primo grado).
Per quanto sopra, ne consegue, con tutta evidenza, che non sussiste alcun nesso di causalità tra il mancato funzionamento degli idranti ed i danni subiti dall'appellante, poiché l'incendio non è scaturito da una parte dell'edificio di proprietà condominiale, ma da un impianto privato, la cui custodia, in mancanza di diversa prova, va ricondotta all'appellante medesimo.
Né può dedursi, al riguardo, che dai fatti di causa possa ravvisarsi una sorta di causalità indiretta dei danni, con conseguente nesso eziologico, da riferirsi al mancato funzionamento dell'impianto pagina 6 di 10 antincendio.
Ed invero, poiché manca l'obbligo del Condominio di dotarsi di presidi antincendio, il malfunzionamento dell'idrante non rappresenta una concausa dell'evento dannoso, o, anche solo un fatto che abbia aggravato l'entità dei danni subiti nell'appartamento, dal momento che, come chiarito dal primo giudice, nessun obbligo di legge imponeva al Condominio di dotarsi di un impianto di tal fatta.
Infatti, la normativa antincendio riferita agli edifici destinati ad abitazione civile, ha fatto il suo ingresso con il decreto ministeriale n. 246/1987.
Tale decreto impone l'istallazione di impianti antincendio ad idranti, in funzione solo di determinate altezze antincendio.
Al fine di identificare i destinatari di tale prescrizione, il D.M. n. 246/78 distingue gli edifici nelle seguenti tipologie: 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', a seconda dell'altezza antincendio (vale a dire, ex D.P.R.
151/2011: “l'altezza massima misurata dal livello inferiore dell'apertura più alta dell'ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso”).
L'edificio del Condominio appellato, costruito nel periodo 1961/1962 (come accertato dal CTU nominato in primo grado), rientra nella categoria 'b' (ossia altezza antincendio da 24 mt a 32 mt), avendo un'altezza antincendio di 31,60 mt, come accertato e dichiarato nella perizia di parte del consulente del Condominio, prodotta nel giudizio di primo grado;
(tipologia ed altezza antincendio mai contestate dal nel corso del giudizio di primo grado, se non tardivamente, peraltro in maniera Pt_1
generica e, per la prima volta, solo con la comparsa conclusionale).
Peraltro, con nota prot. n. 1484 del 19.1.2011, (prodotta nel giudizio di primo grado dal Condominio convenuto) il Comando Provinciale dei Vigili di Bari - Ufficio Prevenzione, in riscontro al quesito formulato dal Condominio appellato evidenziava che: “nel caso di edifici di tipo 'b' esistenti, non sussistendo l'obbligo – ai sensi delle norme transitorie del già citato art. 8 – di installazione di impianto idrico antincendio ai fini dell'adeguamento al d.m. 246/1987, il titolare dell'attività potrà facoltativamente scegliere di mantenere l'impianto idrico antincendio già installato esclusivamente a condizione che siano sempre assicurate le prestazioni idrauliche di cui al punto 7, in caso contrario potrà procedere alla rimozione dell'impianto'.
pagina 7 di 10 Con il primo motivo di censura il ha lamentato l'errata applicazione del combinato disposto Pt_1 degli artt. 7 e 8 del predetto Decreto così affermando: “nel su riferito art.
8.2 D.M. 246/1987, seconda sua parte “Restano tuttavia validi gli impianti già installati a condizione che siano sempre assicurate le prestazioni idrauliche di cui al punto 7”.
L' art.
8.2 del predetto decreto infatti recita: “Negli edifici di tipo «c», «d», «e», devono essere installati impianti antincendio fissi conformi al punto 7. Restano tuttavia validi di impianti già installati a condizione che siano sempre assicurate le prestazioni idrauliche di cui al punto 7”.
Pertanto, nel richiamato art. 7, non si fa alcun riferimento né viene imposto alcun obbligo relativamente agli edifici di tipo “b” quale quello del Condominio appellato.
Conseguentemente, per il Condominio appellato non sussisteva alcun obbligo di manutenere il preesistente impianto né di modificarlo.
In ogni caso, come si è innanzi evidenziato, il primo giudice, con motivazione non oggetto di specifica censura (e, quindi, coperta da giudicato), ha rilevato la mancanza di prova del fatto che, l'asserita disfunzione degli idranti e la assenza di estintori nell'edificio condominiale, abbiano, anche solamente, aggravato le conseguenze dell'incendio prodottosi per effetto di un corto circuito originatosi all'interno dell'appartamento del né questi ha fornito la prova del fatto che l'impianto non fosse Pt_1
funzionante.
Il primo motivo di appello va, dunque, rigettato.
Con il secondo motivo di gravame l'avv. chiede il rinnovo delle operazioni peritali, sostenendo Pt_1 che il perito d'ufficio abbia reso un elaborato peritale che: “…. pecca evidentemente e spicca per genericità di indagine, trascuratezza deli elementi danneggiati (non avendo considerato gli orologi di vaglia né i quadri d'autore in proprietà del andati distrutti o irreversibilmente Parte_1 ammalorati nell'incendio del suo appartamento); inadeguatezza estrema per frettolosità nella valutazione dei costi effettivamente di mercato dei ripristini strutturali dell'appartamento medesimo come anche delle stime eminentemente tecniche (metriche del calcolo dell'altezza stessa del palazzo condominiale, nello specifico)” (appello, pag. 6).
pagina 8 di 10 Il motivo è inammissibile per violazione dell'art. 342 c.p.c., in quanto non contiene delle specifiche argomentazioni di censura dell'operato del C.T.U., trasfuse e fatto proprie dalla sentenza appellata.
L'appellante, invero, avrebbe dovuto chiarire perché ed in che modo l'elaborato peritale fosse viziato da “genericità”, “trascuratezza”, “inadeguatezza estrema”, “frettolosità”, indicando le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Ma il motivo è, altresì, infondato in quanto, essendo esclusivamente indirizzato a contestare le modalità di accertamento e quantificazione dei danni, presuppone che sia stata data la prova del nesso di causalità e, dunque, della responsabilità del Condominio che, si è visto, non sussiste affatto.
Rigettato l'appello principale va scrutinato l'appello incidentale, proposto dal Condominio, il quale si duole del fatto che il Tribunale abbia compensato le spese del primo grado di giudizio rendendo una motivazione non conforme a legge.
Nello specifico, il Condominio contesta al Tribunale di aver compensato le spese di lite con la seguente motivazione: “la particolarità delle questioni dedotte in causa giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite”.
Il motivo è fondato.
L'art. 92 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis (il giudizio di primo grado è stato introdotto nell'anno 2012), prevedeva la possibilità di compensare le spese di lite in presenza di “gravi ed eccezionali ragioni” che, qualificando così la compensazione come evento eccezionale, avrebbero dovuto essere esplicitati.
In mancanza di tale esplicitazione (la locuzione utilizzata dal primo giudice appare una mera clausola di stile) la compensazione è da reputarsi illegittima.
Per tutte le motivazioni innanzi esposte, l'interposto appello principale proposto da Parte_1
va rigettato, con la condanna di esso appellante al pagamento delle spese di giudizio, che sono liquidate come da separato dispositivo, ai valori minimi della tariffa, tenendo conto del valore della controversia
(che dall'appellante è stato dichiarato in € 50.000,00) e della natura della stessa e della bassa complessità delle questioni trattate.
Va, invece, accolto l'appello incidentale proposto dal Condominio con la conseguenza che l'avv. va condannato, altresì, al pagamento delle spese del primo grado di giudizio che si liquidano Pt_1
con gli stessi anzidetti criteri.
pagina 9 di 10
P.Q.M
.
La Corte d'Appello di Bari, III Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal nei confronti del Condominio in Bari al Largo Ciaia, n. 25/30; di Parte_1 CP_4
nonché nei confronti della (già ) e la
[...] Controparte_1 Controparte_2
(già ), con atto di citazione notificato il Controparte_1 Controparte_3
24/01/2022, per la riforma della sentenza n. 2424/2021, resa dal Tribunale di Bari il 22/06/2021, così provvede:
1) Rigetta l'appello principale.
2) Condanna al pagamento delle spese processuali in favore di ciascuna parte Parte_1
costituita nel presente giudizio, che liquida, per ciascuna di esse, in € 4.996,00 per compensi, oltre, per il solo Condominio quale appellante incidentale, € 355,50 per esborsi;
oltre rimborso forfettario, cassa ed IVA, come per legge.
3) Accoglie l'appello incidentale ed in parziale riforma della decisione di primo grado, condanna al pagamento, in favore del solo Condominio appellato, in persona Parte_1 dell'amministratore pro-tempore, delle spese processuali di primo grado, che liquida in complessivi €
3.809,00 per compensi, con l'aggiunta del rimborso forfettario cassa ed IVA come per legge.
Sussistono i presupposti di legge affinché l'appellante principale versi all'Erario un importo pari all'ammontare del contributo unificato versato per l'iscrizione al ruolo del proprio appello.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 08/01/2025.
La Presidente
Dott.ssa Emma Manzionna
Il Consigliere ausiliario relatore
Dott.ssa Lucia Sardone
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Emma Manzionna Presidente
Dott.ssa Paola Barracchia Consigliere
Dott.ssa Lucia Sardone Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n.r.g. 155/2022
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Vito Veneziani e Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Cataldo Maria, ed elettivamente domiciliato in Bari, alla via Abate Gimma n. 243, giusta mandato in atti - APPELLANTE -
E
Condominio in Bari al Largo Ciaia, n. 25/30 (c.f. ), in persona dello Amministratore P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Sisto ed elettivamente domiciliato in Bari, al Viale Unità
d'Italia n. 63, giusta mandato in atti - APPELLATO ED APPELLANTE INCIDENTALE - pagina 1 di 10 NONCHE'
(già ), in persona del legale rappresentante, Controparte_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Emma Castellaneta ed elettivamente domiciliata in Bari, alla Via
Abbrescia n. 78/C, giusta mandato in atti - APPELLATA -
E
(già ), in persona del legale rappresentante, Controparte_1 Controparte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Chiaia Noya ed elettivamente domiciliata in Bari, alla Via
Manzoni n. 5, giusta mandato in atti - APPELLATA -
E
- APPELLATA CONTUMACE - Controparte_4
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato il 27/02/2012, conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Bari, il , in Bari, in persona dell'amministratrice pro- Controparte_5
tempore, IG.ra , nonché la stessa , in proprio, al fine di Controparte_4 Controparte_4
sentirli condannare, in solido, al risarcimento dei danni, in suo favore, quantificati in € 50.000,00, verificatisi a seguito dell'incendio sviluppatosi nell'appartamento sito al nono piano dello stabile del
Condominio innanzi richiamato, appartamento che l'avv. in qualità di usufruttuario, utilizzava Pt_1
quale propria abitazione e studio legale.
Precisava l'attore che l'incendio si innescava nel locale cucina e, da lì, si estendeva in altre parti dell'abitazione.
Si legge nell'atto di citazione di primo grado che esso appellante, nell'immediatezza dell'evento si precipitava sul pianerottolo condominiale e: “ …..tentava di adoperare l'idrante, la cui bocchetta è situata nel vano scala delle parti comuni dell'edificio condominiale, a pochi gradini di distanza dalla porta di accesso all'appartamento, ma inutilmente: in quanto da quel dispositivo antiincendio doveva il comprendere con sommo sgomento non esitare goccia d'acqua..”, né l'edificio era munito di Pt_1 estintori a schiuma;
di talché il rogo veniva spento dai Vigili del Fuoco, nelle more intervenuti.
Ritenendo che la mancanza di presidi antincendio, o che il mancato funzionamento di quelli esistenti pagina 2 di 10 potesse essere considerata una delle cause dei danni subiti all'interno dell'appartamento di sua proprietà, l'avv. avviava il presente giudizio. Pt_1
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il Condominio, che rigettava qualsivoglia responsabilità in ordine ai fatti occorsi e chiedeva, in ogni caso, di chiamare in causa la
[...]
con cui era operante un contratto assicurativo per la R.C., al fine di essere Controparte_6
manlevato nella denegata ipotesi di soccombenza nella lite.
Si costituiva la richiamata Assicurazione, che aderiva alle difese del Condominio.
Si costituiva, altresì, la amministratrice del Condominio, la quale declinava Controparte_4
qualsivoglia responsabilità e chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la Controparte_3
dalla quale intendeva essere manlevata in caso di soccombenza.
[...]
Costituendosi, la detta Assicurazione eccepiva l'inoperatività della polizza, per essere stata stipulata in un momento successivo al verificarsi del sinistro ed in ogni caso, chiedeva il rigetto della domanda.
Nel corso del giudizio di primo grado veniva espletata un C.T.U. volta ad accertare le cause dell'occorso e l'ammontare dei danni subiti dall'attore.
All'esito dell'espletato incarico, il perito escludeva che vi potesse essere una incidenza causale tra l'evento dannoso lamentato dall'attore e gli obblighi di custodia del Condominio, evidenziando che non vi fossero prove che l'impianto elettrico fosse stato adeguato alla normativa antincendio in vigore.
Con la sentenza n. 2424/2021, il Tribunale di Bari rigettava la domanda;
affermava che, sulla base degli accertamenti peritali, non vi fosse alcun obbligo per il Condominio convenuto, (il cui stabile era stato realizzato nei primi anni sessanta del 1900), di adeguarsi alle normative antincendio, trattandosi di un edificio di tipo “b” di cui al D.M. 246/1987 (recante le norme tecniche di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione) e, ritenendo particolari le questioni dedotte in causa, disponeva l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Con atto di appello principale del 24/02/2022, impugnava la statuizione di primo Parte_1
grado, di cui chiedeva l'integrale riforma, in accoglimento delle conclusioni così come esposte in detto atto di gravame.
Si costituivano i convenuti, i quali chiedevano il rigetto del gravame, con il favore delle spese.
, pure convenuta nel presente grado di giudizio, è rimasta contumace per l'intero Controparte_4
corso dello stesso.
pagina 3 di 10 Il Condominio, inoltre, spiegava appello incidentale con cui chiedeva la riforma parziale della sentenza di primo grado, nella parte in cui il Tribunale aveva compensato integralmente tra le parti le spese di lite.
All'udienza del 05/06/2024, la causa veniva posta in riserva, per essere decisa, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali ed eventuali repliche.
Con il primo motivo di appello l'avv. si duole dell'erronea interpretazione, da parte del Pt_1
Tribunale, del D.M. 246/1987, esponendo un argomento empirico, scaturente dalla mera constatazione di fatto che il Condominio era dotato di idranti antincendio.
Più specificamente, l'appellante principale deduce che, erroneamente, il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che il Condominio appellato: “… era certamente dotato e sin dalla sua costruzione (e incontestabilmente come deriva dai rilievi di CTU e dal verbale di intervento dei VV.FF. versati in atti) di capace ed adeguato impianto idrico antincendio, con tanto di “bocchette” di derivazione ad ogni piano per attacco delle maniche di conduzione eiettiva dell'acqua utilissime dunque allo spegnimento di incendio, che come nel nostro caso ha afflitto solo un appartamento del condominio, quello appunto dell'attore” (cfr. pagg. 5 e 6 dell'atto di appello)”.
Tale pacifica circostanza, secondo l'appellante principale, avrebbe imposto al Condominio la cura e manutenzione dell'impianto medesimo e, per converso, avrebbe imposto al Tribunale di: “…..imputare la colpa custodiale amministrativa in vigilanza dell'occorso esiziale alla gestione condominiale di
Largo Ciaia, 25: che non poteva, assolutamente non doveva far mancare come ha fatto, almeno
l'ordinaria manutenzione (e quella non fosse bastata, anche la manutenzione straordinaria dell'impianto)” (cfr. pag. 7).
L'assunto dell'appellante, ancorché suggestivo, non è condivisibile.
Va, in primo luogo, evidenziato che il Tribunale di Bari ha statuito che: “…parte attrice non ha fornito prova degli accadimenti occorsi nell'immediatezza dei fatti – e segnatamente la circostanza per cui egli tentava, seppur invano, di adoperare l'idrante – né del fatto che il mancato funzionamento di questo cagionava un ritardo nelle operazioni dei VV.FF.” (cfr. sentenza, pag. 5).
Il primo giudice, dunque, ha rilevato la mancanza di prova del fatto che l'asserita disfunzione degli idranti e la assenza di estintori nell'edificio condominiale, abbiano, anche solamente, aggravato le conseguenze dell'incendio prodottosi per effetto di un corto circuito, originatosi all'interno pagina 4 di 10 dell'appartamento dell'avv. Pt_1
L'appellante principale non ha specificamente impugnato l'anzidetto passo della sentenza di primo grado, limitandosi ad allegare (infondatamente per quanto si dirà in appresso) l'esistenza di uno specifico obbligo “custodiale” dell'impianto antincendio da parte del Condominio appellato.
La circostanza è stata espressamente contestata dal Condominio appellato, il quale, alla pag. 8) della propria comparsa di costituzione, ha dedotto che l'impianto in questione era perfettamente funzionante in quanto in regola con i dettami di legge.
Ne consegue, pertanto, da un lato, che il passo motivazionale del Tribunale di Bari è passato in giudicato, in quanto, come innanzi detto, non è stato specificamente contestato dall'appellante e, dall'altro, che non è stata fornita la prova del fatto che l'impianto non fosse funzionante.
Ma vi è di più.
L'obbligazione di custodia discende da precise fonti normative, siano esse di natura contrattuale o extracontrattuale o, più in generale, da atti o da fatti che, ai sensi dell'art. 1173 c.c., siano idonei a far sorgere vincoli obbligatori.
Nel caso che ci occupa, l'avv. in primo grado, ha invocato la responsabilità di custode del Pt_1
Condominio in Bari al Largo Ciaia, n. 25/30 (e della sua amministratrice, in proprio), per mancata manutenzione dell'impianto antincendio a cui esso Condominio era tenuto, allegando l'esistenza di uno specifico obbligo di legge, in tal senso, a suo carico.
E, dunque, nel caso in cui si voglia sussumere tale dedotta responsabilità nell'ambito della disciplina dell'art. 2051 c.c. e del conseguente regime probatorio che pone a carico del custode la responsabilità oggettiva per i danni provocati dalla res custodita, manca, nel caso che ci occupa, il nesso di causalità tra il difetto di funzionamento del bocchettone d'acqua antincendio ed i danni subiti dall'avv. Pt_1
Il consulente nominato in primo grado, invero, nel proprio elaborato, appurava che l'incendio sviluppatosi nell'appartamento in questione era di natura elettrica.
Precisava che: “ ….. Gli incendi di natura elettrica partono da componenti/apparecchiature del sistema elettrico dovuti a difetti nella progettazione, fabbricazione, installazione o manutenzione degli stessi….” e, dopo aver analizzato i fattori che conducono all'incendio di natura elettrica, il CTU esaminava il caso in questione concludendo che: “…Dai dati catastali, si rileva che il primo accatastamento dell'immobile porta la data del 10/10/1962, pertanto l'immobile all'incirca è stato costruito e reso
pagina 5 di 10 agibile nell'anno 1961/62; l'incendio è avvenuto il 06/07/2011 e quindi a un'età dello stabile pari a 49 anni…… In detto arco temporale si sono succeduti due eventi normativi importanti che hanno riguardato la sicurezza degli impianti elettrici negli edifici civili;
la legge del 13 marzo 1990 n. 46, e il
D.M. 37/08.
La L. 46/90 prevedeva l'adeguamento degli impianti elettrici ….. Ovviamente agli eventuali lavori di adeguamento, doveva corrispondere una dichiarazione di conformità. Dagli atti di causa, e dalle informazioni acquisite nel corso delle operazioni peritali, non ci sono prove, documentate, che
l'impianto elettrico dell'appartamento oggetto dell'incendio abbia eseguito i normali adeguamenti normativi di sicurezza e prevenzione incendi previsti dalle norme citate. Se consideriamo che la narrativa tecnica specialistica ritiene che la vetustà massima di un impianto elettrico e la sua componentistica è intorno ai 30-40 anni, devo ritenere che all'epoca dell'evento l'impianto elettrico con i suoi 49 anni di età avesse abbondantemente superato la soglia di allerta ai fini della propria sicurezza.
Considerato che
nell'ambiente ove avutosi l'incendio, non si svolgeva nessuna attività che comportasse l'uso dell'elettricità, così dichiarato dal titolare, il quale si trovava in altro ambiente, la deduzione che se ne fa è che l'incendio si sia innescato per un guasto dovuto al deterioramento dell'isolamento e/o terminale, di una delle linee elettriche che alimentavano gli elettrodomestici, in tensione in quanto collegati.”
Le cause dell'incendio, pertanto, sono da rinvenirsi nell'impianto elettrico, esistente nell'appartamento occupato dall'appellante, vetusto e non adeguato alla normativa vigente.
Le risultanze della richiamata C.T.U., nella parte in cui sono state accertate le cause del rogo, non sono state in alcun modo contestate dall'appellante e, quindi, sul loro accertamento deve ritenersi formato il giudicato interno (oltre che le stesse devono ritenersi un dato di fatto pacificamente acquisito all'istruttoria di primo grado).
Per quanto sopra, ne consegue, con tutta evidenza, che non sussiste alcun nesso di causalità tra il mancato funzionamento degli idranti ed i danni subiti dall'appellante, poiché l'incendio non è scaturito da una parte dell'edificio di proprietà condominiale, ma da un impianto privato, la cui custodia, in mancanza di diversa prova, va ricondotta all'appellante medesimo.
Né può dedursi, al riguardo, che dai fatti di causa possa ravvisarsi una sorta di causalità indiretta dei danni, con conseguente nesso eziologico, da riferirsi al mancato funzionamento dell'impianto pagina 6 di 10 antincendio.
Ed invero, poiché manca l'obbligo del Condominio di dotarsi di presidi antincendio, il malfunzionamento dell'idrante non rappresenta una concausa dell'evento dannoso, o, anche solo un fatto che abbia aggravato l'entità dei danni subiti nell'appartamento, dal momento che, come chiarito dal primo giudice, nessun obbligo di legge imponeva al Condominio di dotarsi di un impianto di tal fatta.
Infatti, la normativa antincendio riferita agli edifici destinati ad abitazione civile, ha fatto il suo ingresso con il decreto ministeriale n. 246/1987.
Tale decreto impone l'istallazione di impianti antincendio ad idranti, in funzione solo di determinate altezze antincendio.
Al fine di identificare i destinatari di tale prescrizione, il D.M. n. 246/78 distingue gli edifici nelle seguenti tipologie: 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', a seconda dell'altezza antincendio (vale a dire, ex D.P.R.
151/2011: “l'altezza massima misurata dal livello inferiore dell'apertura più alta dell'ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso”).
L'edificio del Condominio appellato, costruito nel periodo 1961/1962 (come accertato dal CTU nominato in primo grado), rientra nella categoria 'b' (ossia altezza antincendio da 24 mt a 32 mt), avendo un'altezza antincendio di 31,60 mt, come accertato e dichiarato nella perizia di parte del consulente del Condominio, prodotta nel giudizio di primo grado;
(tipologia ed altezza antincendio mai contestate dal nel corso del giudizio di primo grado, se non tardivamente, peraltro in maniera Pt_1
generica e, per la prima volta, solo con la comparsa conclusionale).
Peraltro, con nota prot. n. 1484 del 19.1.2011, (prodotta nel giudizio di primo grado dal Condominio convenuto) il Comando Provinciale dei Vigili di Bari - Ufficio Prevenzione, in riscontro al quesito formulato dal Condominio appellato evidenziava che: “nel caso di edifici di tipo 'b' esistenti, non sussistendo l'obbligo – ai sensi delle norme transitorie del già citato art. 8 – di installazione di impianto idrico antincendio ai fini dell'adeguamento al d.m. 246/1987, il titolare dell'attività potrà facoltativamente scegliere di mantenere l'impianto idrico antincendio già installato esclusivamente a condizione che siano sempre assicurate le prestazioni idrauliche di cui al punto 7, in caso contrario potrà procedere alla rimozione dell'impianto'.
pagina 7 di 10 Con il primo motivo di censura il ha lamentato l'errata applicazione del combinato disposto Pt_1 degli artt. 7 e 8 del predetto Decreto così affermando: “nel su riferito art.
8.2 D.M. 246/1987, seconda sua parte “Restano tuttavia validi gli impianti già installati a condizione che siano sempre assicurate le prestazioni idrauliche di cui al punto 7”.
L' art.
8.2 del predetto decreto infatti recita: “Negli edifici di tipo «c», «d», «e», devono essere installati impianti antincendio fissi conformi al punto 7. Restano tuttavia validi di impianti già installati a condizione che siano sempre assicurate le prestazioni idrauliche di cui al punto 7”.
Pertanto, nel richiamato art. 7, non si fa alcun riferimento né viene imposto alcun obbligo relativamente agli edifici di tipo “b” quale quello del Condominio appellato.
Conseguentemente, per il Condominio appellato non sussisteva alcun obbligo di manutenere il preesistente impianto né di modificarlo.
In ogni caso, come si è innanzi evidenziato, il primo giudice, con motivazione non oggetto di specifica censura (e, quindi, coperta da giudicato), ha rilevato la mancanza di prova del fatto che, l'asserita disfunzione degli idranti e la assenza di estintori nell'edificio condominiale, abbiano, anche solamente, aggravato le conseguenze dell'incendio prodottosi per effetto di un corto circuito originatosi all'interno dell'appartamento del né questi ha fornito la prova del fatto che l'impianto non fosse Pt_1
funzionante.
Il primo motivo di appello va, dunque, rigettato.
Con il secondo motivo di gravame l'avv. chiede il rinnovo delle operazioni peritali, sostenendo Pt_1 che il perito d'ufficio abbia reso un elaborato peritale che: “…. pecca evidentemente e spicca per genericità di indagine, trascuratezza deli elementi danneggiati (non avendo considerato gli orologi di vaglia né i quadri d'autore in proprietà del andati distrutti o irreversibilmente Parte_1 ammalorati nell'incendio del suo appartamento); inadeguatezza estrema per frettolosità nella valutazione dei costi effettivamente di mercato dei ripristini strutturali dell'appartamento medesimo come anche delle stime eminentemente tecniche (metriche del calcolo dell'altezza stessa del palazzo condominiale, nello specifico)” (appello, pag. 6).
pagina 8 di 10 Il motivo è inammissibile per violazione dell'art. 342 c.p.c., in quanto non contiene delle specifiche argomentazioni di censura dell'operato del C.T.U., trasfuse e fatto proprie dalla sentenza appellata.
L'appellante, invero, avrebbe dovuto chiarire perché ed in che modo l'elaborato peritale fosse viziato da “genericità”, “trascuratezza”, “inadeguatezza estrema”, “frettolosità”, indicando le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Ma il motivo è, altresì, infondato in quanto, essendo esclusivamente indirizzato a contestare le modalità di accertamento e quantificazione dei danni, presuppone che sia stata data la prova del nesso di causalità e, dunque, della responsabilità del Condominio che, si è visto, non sussiste affatto.
Rigettato l'appello principale va scrutinato l'appello incidentale, proposto dal Condominio, il quale si duole del fatto che il Tribunale abbia compensato le spese del primo grado di giudizio rendendo una motivazione non conforme a legge.
Nello specifico, il Condominio contesta al Tribunale di aver compensato le spese di lite con la seguente motivazione: “la particolarità delle questioni dedotte in causa giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite”.
Il motivo è fondato.
L'art. 92 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis (il giudizio di primo grado è stato introdotto nell'anno 2012), prevedeva la possibilità di compensare le spese di lite in presenza di “gravi ed eccezionali ragioni” che, qualificando così la compensazione come evento eccezionale, avrebbero dovuto essere esplicitati.
In mancanza di tale esplicitazione (la locuzione utilizzata dal primo giudice appare una mera clausola di stile) la compensazione è da reputarsi illegittima.
Per tutte le motivazioni innanzi esposte, l'interposto appello principale proposto da Parte_1
va rigettato, con la condanna di esso appellante al pagamento delle spese di giudizio, che sono liquidate come da separato dispositivo, ai valori minimi della tariffa, tenendo conto del valore della controversia
(che dall'appellante è stato dichiarato in € 50.000,00) e della natura della stessa e della bassa complessità delle questioni trattate.
Va, invece, accolto l'appello incidentale proposto dal Condominio con la conseguenza che l'avv. va condannato, altresì, al pagamento delle spese del primo grado di giudizio che si liquidano Pt_1
con gli stessi anzidetti criteri.
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P.Q.M
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La Corte d'Appello di Bari, III Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal nei confronti del Condominio in Bari al Largo Ciaia, n. 25/30; di Parte_1 CP_4
nonché nei confronti della (già ) e la
[...] Controparte_1 Controparte_2
(già ), con atto di citazione notificato il Controparte_1 Controparte_3
24/01/2022, per la riforma della sentenza n. 2424/2021, resa dal Tribunale di Bari il 22/06/2021, così provvede:
1) Rigetta l'appello principale.
2) Condanna al pagamento delle spese processuali in favore di ciascuna parte Parte_1
costituita nel presente giudizio, che liquida, per ciascuna di esse, in € 4.996,00 per compensi, oltre, per il solo Condominio quale appellante incidentale, € 355,50 per esborsi;
oltre rimborso forfettario, cassa ed IVA, come per legge.
3) Accoglie l'appello incidentale ed in parziale riforma della decisione di primo grado, condanna al pagamento, in favore del solo Condominio appellato, in persona Parte_1 dell'amministratore pro-tempore, delle spese processuali di primo grado, che liquida in complessivi €
3.809,00 per compensi, con l'aggiunta del rimborso forfettario cassa ed IVA come per legge.
Sussistono i presupposti di legge affinché l'appellante principale versi all'Erario un importo pari all'ammontare del contributo unificato versato per l'iscrizione al ruolo del proprio appello.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 08/01/2025.
La Presidente
Dott.ssa Emma Manzionna
Il Consigliere ausiliario relatore
Dott.ssa Lucia Sardone
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