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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 17/09/2025, n. 1300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1300 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 753/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
l) dott. Filippo LABELLARTE Presidente
2) “ Luciano GUAGLIONE Consigliere rel.
3) “ Maria Angela MARCHESIELLO Consigliere
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello avente ad oggetto “Obbligazioni: restituzione somma”, iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 753 dell'anno 2022
T R A già Parte_1 Parte_2
(p.iva ), con sede in Milano, in persona del suo legale
[...] P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Di Pinto e Lucia Fortunato, giusta mandato rilasciato su foglio separato in data 27.04.2022, dal quale è stata estratta copia informatica per immagine, firmata digitalmente, inserita nella busta telematica contenente l'atto di citazione in appello, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Bari (P.zza Aldo Moro n.
28)
APPELLANTE
E
(p.iva ), con sede in San Donato Milanese, Controparte_1 P.IVA_2
iscritta al R.E.A. Milano al n , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.IVA_3
rappresentata e difesa anche disgiuntamente dagli avv.ti Licia Aversano e Michele Di Tommaso, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Bari (Via Quintino Sella n. 175)
APPELLATA
pagina 1 di 8 All'udienza collegiale tenutasi il 7.03.2025 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti costituite nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 7.12.2017 la esponeva: Controparte_1
- che operava, quale controllata della - società di distribuzione e trasporto - nella CP_2
filiera del gas naturale, presiedendo ex art. 12 d.l.vo n. 164/2000 allo stoccaggio nei giacimenti di gas naturale esauriti delle riserve c.d. strategiche, destinate a garantire la continuità della fornitura in tutti i casi di eccedenza della domanda rispetto ai volumi di gas naturale prenotati dai soggetti venditori presso il soggetto distributore;
- che la per il periodo dall'1.11.2010 al 20.10.2011 aveva prelevato gas dalla Parte_2
rete, al punto di riconsegna n. 50070701 ad essa intestato, per una quantità complessiva di 1.517,90 gigajoule, in assenza di contratto con un venditore e che a norma del art. 3 D.m. Min. Attività
Produttive del 26.9.2001;
- che tale prelievo abusivo costituiva prelievo dalle "riserve strategiche" gestite dalla CP_3
a cui la rete mediante la quale il distributore esercitava la sua attività di trasporto e
[...]
dispacciamento era connessa per l'approvvigionamento di volumi di gas eccedenti quelli presso di essa prenotati dai venditori.
Tanto premesso la società attrice conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Trani la
[...]
chiedendo la condanna della convenuta: Parte_2
- alla restituzione in suo favore di 1.517,90 gigajoule di gas naturale o al pagamento in suo favore,
a titolo di indebito o di ingiustificato arricchimento, della somma di € 11.367,64 oltre IVA, corrispondente al prezzo del gas corrente al momento del prelievo stabilito dall'Autorità di settore;
- in subordine, al pagamento della somma di € 8.958,14 oltre IVA, corrispondente al prezzo medio di mercato sulla piattaforma di bilanciamento alla proposizione della domanda, oltre, in ogni caso, interessi e rivalutazione monetaria.
Si costituiva la convenuta, eccependo preliminarmente l'omesso esperimento del procedi-mento di negoziazione assistita e deducendo il “difetto di legittimazione attiva” ad agire in rivalsa da parte della poiché ove il prelievo abusivo di gas imputatole fosse stato provato, il distributore e CP_3
non la sarebbe stato legittimato ad agire ai sensi della degli artt. 8, 16 e 24, co. 5, CP_3
d.l.vo n. 164/2000 e dell'art. 7, co. 4, lett. c), d.l.vo n. 93/2011.
Integrata la condizione di procedibilità con l'infruttuoso esperimento del procedimento di negoziazione assistita, la causa veniva istruita con l'audizione dell'unico teste addotto dalle parti,
pagina 2 di 8 chiamato a deporre dall'attrice, (all'epoca dei fatti responsabile della gestione Testimone_1
contratti e bilanciamento di Snam rete gas), il quale confermava di avere personalmente riscon- trato i prelievi di gas eseguiti dalla al P.d.R. ad essa intestato, contraddistinto Parte_2
dal n. 50070701, nei mesi di novembre e dicembre 2010 e gennaio 2011, in assenza di contratto.
All'esito della istruttoria, l'adito Tribunale di Trani, in composizione monocratica, con la sentenza n. 615/2022, pubblicata in data 11.04.2022, così disponeva:
“Condanna la convenuta a pagare in favore dell'attrice la somma di € 11.367,64 oltre IVA e oltre interessi come in motivazione;
- condanna la convenuta a pagare in favore dell'attrice le spese di causa, che si liquidano nella complessiva somma di € 5.099,00, di cui € 264,00 per esborsi ed € 4.835,00 per compenso, oltre
15% sul compenso per rimborso forfettario delle spese generali e CPA ed IVA come per legge”.
Il Tribunale ha articolato la motivazione della sua decisione essenzialmente su due aspetti.
In primis ha ritenuto acquisita idonea prova sulla circostanza che la avesse Parte_2 prelevato abusivamente dalla rete quanto contestatole e che incombesse su di essa l'onere di provare, ex art. 2697 co. 2 c.c., il contrario.
In realtà, il Tribunale ha evidenziato come dai fatti di causa sia emerso che la convenuta non abbia mai contestato il fatto in sé, né il quantitativo del prelievo, limitandosi solamente a produrre un contratto di somministrazione di gas naturale sottoscritto con il venditore Edison S.p.a. per il periodo dall'1.01.2011 al 31.12.2011 per “tutti i punti di consegna di cui all'Allegato A”, omettendo tuttavia di depositare tale allegato.
Non sarebbe neanche stato provato che, perlomeno per i primi 20 giorni di gennaio 2011, per i quali avrebbe potuto presentarsi una sovrapposizione con la richiesta della la CP_3
convenuta avesse effettivamente un contratto per l'utenza corrispondente al P.d.R. a cui la pretesa dell'attrice si riferisce.
Ancora, nessuna contestazione sarebbe stata sollevata riguardo alla determinazione del controvalore del gas abusivamente prelevato vantato a credito dall'attrice nella misura di €
11.367,64, oltre IVA.
In secondo luogo, in ordine all'eccezione di difetto di titolarità attiva in capo alla CP_3 dell'obbligazione dedotta in giudizio, il primo giudice ha rilevato come tale difetto si fonderebbe su delibere dell'autorità di settore che sono state invocate ma non prodotte dalle parti. Poiché il principio iura novit curia si riferisce alle fonti del diritto e non agli atti aventi carattere giuridico ma non normativo, come gli atti amministrativi, il Tribunale non ha potuto tenere conto di questi pagina 3 di 8 ultimi, ed ha dovuto considerare l'eccezione alla sola stregua delle norme di legge, inclusi i decreti ministeriali che rientrano nella categoria dei regolamenti.
Tuttavia, i riferimenti normativi indicati dalla convenuta sono stati ritenuti inconferenti ed influenti, e quindi inidonei a provare l'assunto difetto di titolarità attiva della CP_4
Superata l'eccezione, il Tribunale ha ritenuto applicabile alla fattispecie l'art. 2037 c.c. - rubricato “Restituzione di cosa determinata” [in forza del quale: “Chi ha ricevuto indebitamente una cosa determinata è tenuto a restituirla (co. 1); Se la cosa è perita, anche per caso fortuito, chi
l'ha ricevuta in mala fede è tenuto a corrisponderne il valore” (co. 2)] nella misura in cui, nel caso di specie, è stata appresa una cosa determinata nel genere, di cui è da escludersi la restituibilità in natura da parte dell'accipiens.
Ne ha determinato il controvalore, dovuto per equivalente dalla convenuta, in base al prezzo dell'epoca e dunque, nella somma di € 11.367,64 oltre IVA, della quale non è stato contestato il calcolo, oltre agli interessi.
Avverso la sentenza ha proposto appello, con atto di citazione notificato il 15.05.2022, la ditta già chiedendo - per i Parte_1 Parte_2
motivi di seguito indicati ed in riforma dell'impugnata decisione - il rigetto delle domande formu- late dall'attrice in primo grado.
Ricostituitosi in contraddittorio, la ha resistito al gravame, Controparte_1
eccependone l'inammissibilità e/o l'infondatezza.
Il primo motivo di gravame si compone di due profili.
Il primo profilo attiene alla carenza di legittimazione attiva della società appellata ed alla violazione del principio di sussidiarietà dell'azione di arricchimento senza causa.
L'appellante lamenta come il giudice non abbia rilevato d'ufficio il difetto di legittimazione attiva della costituendo eccezione in senso lato, né abbia pronunciato ai sensi dell'art. CP_3
2042 c.c. invocando il carattere sussidiario dell'azione di arricchimento senza causa.
pagina 4 di 8 Secondo la prospettazione dell'appellante, il soggetto danneggiato sarebbe la società di distribu- zione e di trasporto del gas e non la società di stoccaggio.
Il Tribunale sarebbe caduto in contraddizione affermando l'inesistenza di un titolo contrattuale ed accogliendo, contestualmente, la domanda delle di arricchimento senza causa, CP_3
qualificandola ultra petita alla stregua dell'art. 2037 c.c.
In buona sostanza il giudice avrebbe mal interpretato le norme regolatrici dell'attività della filiera del gas naturale. Ne è derivata la violazione del principio di sussidiarietà dell'azione di arricchimento senza causa sia da parte della che l'ha proposta, sia da parte del giudice CP_3 che l'ha accolta.
Ritiene la Corte che il primo profilo del primo motivo di appello sia palesemente infondato, poiché attribuisce al Tribunale una qualificazione giuridica della domanda accolta che non le è propria, perché non le è stata conferita.
A ben vedere, correttamente il primo giudice ha disposto la restituzione della cosa a titolo di indebito, ex art. 2033 c.c., di cui l'art. 2037 c.c. costituisce una specificazione con riguardo alle cose determinate, poiché è stata ricevuta una cosa non dovuta a causa dell'abusività del prelievo.
Erra l'appellante nell'asserire che il Tribunale avrebbe sbagliato nell'aver ricondotto la fattispecie all'arricchimento senza causa, attesa la natura sussidiaria di detta azione, poiché a ragion veduta, invero, il giudice di prime cure ha qualificato come indebito il prelievo, considerata necessaria una restituzione, attribuendo il controvalore in denaro pari alla quantità di gas prelevata, applicando l'art. 2037 c.c. (collocato sistematicamente nel titolo VII del pagamento di indebito del libro IV delle obbligazioni), il che risulta sufficiente a smentire l'accoglimento della domanda sotto il profilo dell'arricchimento senza causa.
Pertanto, non sussiste vizio di ultrapetizione ed erronea qualificazione della domanda accolta, poiché è stata correttamente accolta la domanda principale nella forma alternativa del controvalore in denaro, trattandosi di un indebito oggettivo riconducibile all'art. 2033 c.c., di cui l'art. 2037 c.c. costituisce specificazione quando la prestazione è in natura.
Ogni dissertazione sull' art. 2041 c.c. è ultronea ed infondata.
In ultimo, è appena il caso di precisare che non potrebbe configurarsi neanche astrattamente una contraddizione tra l'inesistenza di un rapporto contrattuale e l'esame di una domanda di arric- chimento senza causa, poiché il Tribunale, sull'assunto della raggiunta prova del prelievo abusivo, ha accolto la domanda di restituzione sotto il profilo dell'indebito.
Relativamente al secondo profilo del primo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'errore in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado nell'aver accolto la domanda di condanna al pagina 5 di 8 pagamento un corrispettivo del prezzo, “oltre iva”, in favore di una società, quale la CP_3
che non esercita attività di distribuzione o di vendita di gas naturale, statuendo, agli effetti, in violazione della legge e delle norme fiscali.
Sul punto la Corte rileva come sul punto non vi sia stata contestazione da parte dell'appellata, che invero ha essa stessa osservato come dalla natura restitutoria ex art.2037 c.c. della obbli- gazione consegua la non debenza dell'imposta de qua, atteso che il corrispettivo economico statuito dal Tribunale, in favore dell'attrice in primo grado, ha la funzione di andare a reintegrare per equivalente la quantità di gas indebitamente prelevata dallo “stoccaggio strategico”, non essen- do, di contro, qualificabile una tale obbligazione come “transazione commerciale” soggetta ad applicazione di IVA.
Il motivo, sotto questo profilo, è fondato e va accolto.
Con il secondo motivo di gravame è stata rimessa in discussione la titolarità attiva della CP_3
lamentando l'erroneo inquadramento della natura giuridica delle norme emanate dal-
[...]
l'AEEG, poiché in forza della Legge n. 481/95 sarebbero state affidate all'Autorità per l'Energia ed il Gas tutte le funzioni di regolamentazione e controllo compreso anche il conferimento del potere normativo.
Il Consiglio di Stato, Sez. VI, con la sentenza n. 2521/20122, avrebbe chiarito che negli ambiti caratterizzati da particolare tecnicismo, quale quello del gas naturale, le leggi di settore attribui- scono alle Autorità, per assicurare il perseguimento degli obiettivi, non solo poteri amministrativi ma anche poteri regolamentari in relazione ai quali, tuttavia, la legge non indica in dettaglio i contenuti. Ne discenderebbe la vincolatività di detta normativa nei confronti dei soggetti coinvolti nel mercato del gas e, in particolare, nei confronti di società venditrice, società distributrice e cliente finale.
Quindi, l'appellante conclude che “in virtù delle suddette disposizioni regolamentari” e in assenza di un rapporto contrattuale tra il cliente finale e la società venditrice e tra quest'ultima e la società di distribuzione, verrebbe a crearsi un rapporto di fatto atipico tra la società di distribuzione ed il cliente finale, con la conseguenza che l'azione di indebito arricchimento avrebbe potuto e/o dovuto essere avviata solo dal distributore e non dalla società di stoccaggio strategico del gas.
Il motivo è destituito di fondamento. 2 La scelta di “parziale deroga al principio di legalità sostanziale si giustifica in ragione dell'esigenza di assicurare il perseguimento dei fini che la stessa legge predetermina: il particolare tecnicismo del settore impone, infatti, di assegnare alle Autorità il compito di prevedere e adeguare costantemente il contenuto delle regole tecniche all'evoluzione del sistema”. pagina 6 di 8 Al riguardo la Corte ribadisce come l'azione di arricchimento senza causa, proposta in via gradata, non sia stata vagliata dal Tribunale, che ha accolto la domanda di restituzione sotto il profilo dell'equivalente in denaro;
pertanto, la censura esula del tutto dal thema decidendum.
Ad ogni buon conto, ove mai fossero state condivisibili le argomentazioni proposte, la censura sarebbe generica e non circostanziata poiché parte appellante non si è peritata né di indicare quali sarebbero le norme regolamentari che non sarebbero state esaminate dal Tribunale, né quelle che fonderebbero la dogmatica affermazione in ragione della quale “in assenza di un rapporto con- trattuale tra il cliente finale e la società venditrice e tra quest'ultima e la società di distribuzione, viene a crearsi un rapporto di fatto atipico tra la società di distribuzione e il cliente finale”3.
In definitiva, le svolte considerazioni inducono all'accoglimento, per quanto di ragione, dell'appello, limitatamente alla non debenza dell'i.v.a., oggetto del secondo profilo del primo motivo di gravame.
La circostanza per la quale sull'unico profilo di gravame accolto non vi sia mai stata conte- stazione da parte della società appellata, fin dall'atto di costituzione, e che l'erronea attribuzione dell'i.v.a. sia riconducibile ad un errore del primo giudice, unitamente al carattere marginale di tale accoglimento rispetto all'esito finale dell'impugnazione, giustifica anche in questo grado di giudizio l'applicazione dell'ordinario criterio della soccombenza, con la conseguente condanna dell'appellante al pagamento in favore dell'appellata Controparte_6 [...]
delle spese e competenze del grado d'appello, liquidate come in dispositivo (sul Controparte_1
quantum riconosciuto), in base al D.M. 55/2014 (scaglione di valore fino ad euro 5.200, comples- sità media).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione notificato in data 15.05.2022, dalla Parte_1
già avverso la sentenza n. 615/2022,
[...] Parte_2
emessa il 9.04.2022 (e resa pubblica in data 11.04.2022) dal Tribunale di Trani, in composizione monocratica, tra la e l'appellante, così provvede: Controparte_1
1°) accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara la non debenza dell'iva sull'importo di € 11.367,64 riconosciuto all'attrice CP_3
2°) conferma nel resto l'impugnata sentenza;
3°) condanna l'appellante, già Parte_1 Parte_2
al pagamento in favore dell'appellata, delle spese del
[...] Controparte_1
presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 5.809,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori come per legge.
Così decisa il 2 luglio 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dr. Luciano Guaglione) (dott. Filippo Labellarte)
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Relativamente ai riferimenti normativi invocati dalla convenuta:
-l'art. 7, co. 4, lett. c), d.l.vo n. 93/2011 introduttivo del c.d. sistema di default - a norma del quale è demandato all'
“Autorità per l'energia elettrica e il gas” di provvedere a che “qualora un cliente finale connesso alla rete di distribuzione si trovi senza un fornitore di gas naturale e non sussistano i requisiti per l'attivazione del fornitore di ultima istanza, l'impresa di distribuzione territorialmente competente garantisca il bilanciamento della propria rete in relazione al prelievo presso tale punto per il periodo in cui non sia possibile la sua disalimentazione fisica” è stato ritenuto inconferente giacché tale disposizione è entrata in vigore a far data dal 29.6.2011, e dunque non può trovare applicazione, ratione temporis, con riferimento al caso del presente giudizio, non essendo previsto che essa abbia efficacia retroattiva;
- gli artt. 8, 16 e 24, co. 5, d.l.vo n. 164/2000 sono risultati ininfluenti, poiché nulla hanno aggiunto nel senso di negare che, secondo il sistema delineato dal d.m. del 26.9.2001 anteriormente alla riforma introdotta dal Controparte_5 menzionato art. 7 d.l.vo n. 93/2011, i prelievi abusivamente eseguiti dall'utente allacciato alla rete di distribuzione in assenza di contratto con un venditore andassero direttamente a gravare sul c.d. stoccaggio strategico. 3 La società appellante si è limitata a dedurre che ciò avverrebbe “in virtù delle suddette disposizioni regola-mentari”
- introdotte successivamente ai fatti di causa - senza tuttavia nemmeno precisare quali sarebbero le disposizioni regolamentari che, ignorate dal Tribunale, avrebbero fondato la eccezione di carenza di legittimazione attiva della società appellata. pagina 7 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
l) dott. Filippo LABELLARTE Presidente
2) “ Luciano GUAGLIONE Consigliere rel.
3) “ Maria Angela MARCHESIELLO Consigliere
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello avente ad oggetto “Obbligazioni: restituzione somma”, iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 753 dell'anno 2022
T R A già Parte_1 Parte_2
(p.iva ), con sede in Milano, in persona del suo legale
[...] P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Di Pinto e Lucia Fortunato, giusta mandato rilasciato su foglio separato in data 27.04.2022, dal quale è stata estratta copia informatica per immagine, firmata digitalmente, inserita nella busta telematica contenente l'atto di citazione in appello, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Bari (P.zza Aldo Moro n.
28)
APPELLANTE
E
(p.iva ), con sede in San Donato Milanese, Controparte_1 P.IVA_2
iscritta al R.E.A. Milano al n , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.IVA_3
rappresentata e difesa anche disgiuntamente dagli avv.ti Licia Aversano e Michele Di Tommaso, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Bari (Via Quintino Sella n. 175)
APPELLATA
pagina 1 di 8 All'udienza collegiale tenutasi il 7.03.2025 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti costituite nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 7.12.2017 la esponeva: Controparte_1
- che operava, quale controllata della - società di distribuzione e trasporto - nella CP_2
filiera del gas naturale, presiedendo ex art. 12 d.l.vo n. 164/2000 allo stoccaggio nei giacimenti di gas naturale esauriti delle riserve c.d. strategiche, destinate a garantire la continuità della fornitura in tutti i casi di eccedenza della domanda rispetto ai volumi di gas naturale prenotati dai soggetti venditori presso il soggetto distributore;
- che la per il periodo dall'1.11.2010 al 20.10.2011 aveva prelevato gas dalla Parte_2
rete, al punto di riconsegna n. 50070701 ad essa intestato, per una quantità complessiva di 1.517,90 gigajoule, in assenza di contratto con un venditore e che a norma del art. 3 D.m. Min. Attività
Produttive del 26.9.2001;
- che tale prelievo abusivo costituiva prelievo dalle "riserve strategiche" gestite dalla CP_3
a cui la rete mediante la quale il distributore esercitava la sua attività di trasporto e
[...]
dispacciamento era connessa per l'approvvigionamento di volumi di gas eccedenti quelli presso di essa prenotati dai venditori.
Tanto premesso la società attrice conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Trani la
[...]
chiedendo la condanna della convenuta: Parte_2
- alla restituzione in suo favore di 1.517,90 gigajoule di gas naturale o al pagamento in suo favore,
a titolo di indebito o di ingiustificato arricchimento, della somma di € 11.367,64 oltre IVA, corrispondente al prezzo del gas corrente al momento del prelievo stabilito dall'Autorità di settore;
- in subordine, al pagamento della somma di € 8.958,14 oltre IVA, corrispondente al prezzo medio di mercato sulla piattaforma di bilanciamento alla proposizione della domanda, oltre, in ogni caso, interessi e rivalutazione monetaria.
Si costituiva la convenuta, eccependo preliminarmente l'omesso esperimento del procedi-mento di negoziazione assistita e deducendo il “difetto di legittimazione attiva” ad agire in rivalsa da parte della poiché ove il prelievo abusivo di gas imputatole fosse stato provato, il distributore e CP_3
non la sarebbe stato legittimato ad agire ai sensi della degli artt. 8, 16 e 24, co. 5, CP_3
d.l.vo n. 164/2000 e dell'art. 7, co. 4, lett. c), d.l.vo n. 93/2011.
Integrata la condizione di procedibilità con l'infruttuoso esperimento del procedimento di negoziazione assistita, la causa veniva istruita con l'audizione dell'unico teste addotto dalle parti,
pagina 2 di 8 chiamato a deporre dall'attrice, (all'epoca dei fatti responsabile della gestione Testimone_1
contratti e bilanciamento di Snam rete gas), il quale confermava di avere personalmente riscon- trato i prelievi di gas eseguiti dalla al P.d.R. ad essa intestato, contraddistinto Parte_2
dal n. 50070701, nei mesi di novembre e dicembre 2010 e gennaio 2011, in assenza di contratto.
All'esito della istruttoria, l'adito Tribunale di Trani, in composizione monocratica, con la sentenza n. 615/2022, pubblicata in data 11.04.2022, così disponeva:
“Condanna la convenuta a pagare in favore dell'attrice la somma di € 11.367,64 oltre IVA e oltre interessi come in motivazione;
- condanna la convenuta a pagare in favore dell'attrice le spese di causa, che si liquidano nella complessiva somma di € 5.099,00, di cui € 264,00 per esborsi ed € 4.835,00 per compenso, oltre
15% sul compenso per rimborso forfettario delle spese generali e CPA ed IVA come per legge”.
Il Tribunale ha articolato la motivazione della sua decisione essenzialmente su due aspetti.
In primis ha ritenuto acquisita idonea prova sulla circostanza che la avesse Parte_2 prelevato abusivamente dalla rete quanto contestatole e che incombesse su di essa l'onere di provare, ex art. 2697 co. 2 c.c., il contrario.
In realtà, il Tribunale ha evidenziato come dai fatti di causa sia emerso che la convenuta non abbia mai contestato il fatto in sé, né il quantitativo del prelievo, limitandosi solamente a produrre un contratto di somministrazione di gas naturale sottoscritto con il venditore Edison S.p.a. per il periodo dall'1.01.2011 al 31.12.2011 per “tutti i punti di consegna di cui all'Allegato A”, omettendo tuttavia di depositare tale allegato.
Non sarebbe neanche stato provato che, perlomeno per i primi 20 giorni di gennaio 2011, per i quali avrebbe potuto presentarsi una sovrapposizione con la richiesta della la CP_3
convenuta avesse effettivamente un contratto per l'utenza corrispondente al P.d.R. a cui la pretesa dell'attrice si riferisce.
Ancora, nessuna contestazione sarebbe stata sollevata riguardo alla determinazione del controvalore del gas abusivamente prelevato vantato a credito dall'attrice nella misura di €
11.367,64, oltre IVA.
In secondo luogo, in ordine all'eccezione di difetto di titolarità attiva in capo alla CP_3 dell'obbligazione dedotta in giudizio, il primo giudice ha rilevato come tale difetto si fonderebbe su delibere dell'autorità di settore che sono state invocate ma non prodotte dalle parti. Poiché il principio iura novit curia si riferisce alle fonti del diritto e non agli atti aventi carattere giuridico ma non normativo, come gli atti amministrativi, il Tribunale non ha potuto tenere conto di questi pagina 3 di 8 ultimi, ed ha dovuto considerare l'eccezione alla sola stregua delle norme di legge, inclusi i decreti ministeriali che rientrano nella categoria dei regolamenti.
Tuttavia, i riferimenti normativi indicati dalla convenuta sono stati ritenuti inconferenti ed influenti, e quindi inidonei a provare l'assunto difetto di titolarità attiva della CP_4
Superata l'eccezione, il Tribunale ha ritenuto applicabile alla fattispecie l'art. 2037 c.c. - rubricato “Restituzione di cosa determinata” [in forza del quale: “Chi ha ricevuto indebitamente una cosa determinata è tenuto a restituirla (co. 1); Se la cosa è perita, anche per caso fortuito, chi
l'ha ricevuta in mala fede è tenuto a corrisponderne il valore” (co. 2)] nella misura in cui, nel caso di specie, è stata appresa una cosa determinata nel genere, di cui è da escludersi la restituibilità in natura da parte dell'accipiens.
Ne ha determinato il controvalore, dovuto per equivalente dalla convenuta, in base al prezzo dell'epoca e dunque, nella somma di € 11.367,64 oltre IVA, della quale non è stato contestato il calcolo, oltre agli interessi.
Avverso la sentenza ha proposto appello, con atto di citazione notificato il 15.05.2022, la ditta già chiedendo - per i Parte_1 Parte_2
motivi di seguito indicati ed in riforma dell'impugnata decisione - il rigetto delle domande formu- late dall'attrice in primo grado.
Ricostituitosi in contraddittorio, la ha resistito al gravame, Controparte_1
eccependone l'inammissibilità e/o l'infondatezza.
Il primo motivo di gravame si compone di due profili.
Il primo profilo attiene alla carenza di legittimazione attiva della società appellata ed alla violazione del principio di sussidiarietà dell'azione di arricchimento senza causa.
L'appellante lamenta come il giudice non abbia rilevato d'ufficio il difetto di legittimazione attiva della costituendo eccezione in senso lato, né abbia pronunciato ai sensi dell'art. CP_3
2042 c.c. invocando il carattere sussidiario dell'azione di arricchimento senza causa.
pagina 4 di 8 Secondo la prospettazione dell'appellante, il soggetto danneggiato sarebbe la società di distribu- zione e di trasporto del gas e non la società di stoccaggio.
Il Tribunale sarebbe caduto in contraddizione affermando l'inesistenza di un titolo contrattuale ed accogliendo, contestualmente, la domanda delle di arricchimento senza causa, CP_3
qualificandola ultra petita alla stregua dell'art. 2037 c.c.
In buona sostanza il giudice avrebbe mal interpretato le norme regolatrici dell'attività della filiera del gas naturale. Ne è derivata la violazione del principio di sussidiarietà dell'azione di arricchimento senza causa sia da parte della che l'ha proposta, sia da parte del giudice CP_3 che l'ha accolta.
Ritiene la Corte che il primo profilo del primo motivo di appello sia palesemente infondato, poiché attribuisce al Tribunale una qualificazione giuridica della domanda accolta che non le è propria, perché non le è stata conferita.
A ben vedere, correttamente il primo giudice ha disposto la restituzione della cosa a titolo di indebito, ex art. 2033 c.c., di cui l'art. 2037 c.c. costituisce una specificazione con riguardo alle cose determinate, poiché è stata ricevuta una cosa non dovuta a causa dell'abusività del prelievo.
Erra l'appellante nell'asserire che il Tribunale avrebbe sbagliato nell'aver ricondotto la fattispecie all'arricchimento senza causa, attesa la natura sussidiaria di detta azione, poiché a ragion veduta, invero, il giudice di prime cure ha qualificato come indebito il prelievo, considerata necessaria una restituzione, attribuendo il controvalore in denaro pari alla quantità di gas prelevata, applicando l'art. 2037 c.c. (collocato sistematicamente nel titolo VII del pagamento di indebito del libro IV delle obbligazioni), il che risulta sufficiente a smentire l'accoglimento della domanda sotto il profilo dell'arricchimento senza causa.
Pertanto, non sussiste vizio di ultrapetizione ed erronea qualificazione della domanda accolta, poiché è stata correttamente accolta la domanda principale nella forma alternativa del controvalore in denaro, trattandosi di un indebito oggettivo riconducibile all'art. 2033 c.c., di cui l'art. 2037 c.c. costituisce specificazione quando la prestazione è in natura.
Ogni dissertazione sull' art. 2041 c.c. è ultronea ed infondata.
In ultimo, è appena il caso di precisare che non potrebbe configurarsi neanche astrattamente una contraddizione tra l'inesistenza di un rapporto contrattuale e l'esame di una domanda di arric- chimento senza causa, poiché il Tribunale, sull'assunto della raggiunta prova del prelievo abusivo, ha accolto la domanda di restituzione sotto il profilo dell'indebito.
Relativamente al secondo profilo del primo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'errore in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado nell'aver accolto la domanda di condanna al pagina 5 di 8 pagamento un corrispettivo del prezzo, “oltre iva”, in favore di una società, quale la CP_3
che non esercita attività di distribuzione o di vendita di gas naturale, statuendo, agli effetti, in violazione della legge e delle norme fiscali.
Sul punto la Corte rileva come sul punto non vi sia stata contestazione da parte dell'appellata, che invero ha essa stessa osservato come dalla natura restitutoria ex art.2037 c.c. della obbli- gazione consegua la non debenza dell'imposta de qua, atteso che il corrispettivo economico statuito dal Tribunale, in favore dell'attrice in primo grado, ha la funzione di andare a reintegrare per equivalente la quantità di gas indebitamente prelevata dallo “stoccaggio strategico”, non essen- do, di contro, qualificabile una tale obbligazione come “transazione commerciale” soggetta ad applicazione di IVA.
Il motivo, sotto questo profilo, è fondato e va accolto.
Con il secondo motivo di gravame è stata rimessa in discussione la titolarità attiva della CP_3
lamentando l'erroneo inquadramento della natura giuridica delle norme emanate dal-
[...]
l'AEEG, poiché in forza della Legge n. 481/95 sarebbero state affidate all'Autorità per l'Energia ed il Gas tutte le funzioni di regolamentazione e controllo compreso anche il conferimento del potere normativo.
Il Consiglio di Stato, Sez. VI, con la sentenza n. 2521/20122, avrebbe chiarito che negli ambiti caratterizzati da particolare tecnicismo, quale quello del gas naturale, le leggi di settore attribui- scono alle Autorità, per assicurare il perseguimento degli obiettivi, non solo poteri amministrativi ma anche poteri regolamentari in relazione ai quali, tuttavia, la legge non indica in dettaglio i contenuti. Ne discenderebbe la vincolatività di detta normativa nei confronti dei soggetti coinvolti nel mercato del gas e, in particolare, nei confronti di società venditrice, società distributrice e cliente finale.
Quindi, l'appellante conclude che “in virtù delle suddette disposizioni regolamentari” e in assenza di un rapporto contrattuale tra il cliente finale e la società venditrice e tra quest'ultima e la società di distribuzione, verrebbe a crearsi un rapporto di fatto atipico tra la società di distribuzione ed il cliente finale, con la conseguenza che l'azione di indebito arricchimento avrebbe potuto e/o dovuto essere avviata solo dal distributore e non dalla società di stoccaggio strategico del gas.
Il motivo è destituito di fondamento. 2 La scelta di “parziale deroga al principio di legalità sostanziale si giustifica in ragione dell'esigenza di assicurare il perseguimento dei fini che la stessa legge predetermina: il particolare tecnicismo del settore impone, infatti, di assegnare alle Autorità il compito di prevedere e adeguare costantemente il contenuto delle regole tecniche all'evoluzione del sistema”. pagina 6 di 8 Al riguardo la Corte ribadisce come l'azione di arricchimento senza causa, proposta in via gradata, non sia stata vagliata dal Tribunale, che ha accolto la domanda di restituzione sotto il profilo dell'equivalente in denaro;
pertanto, la censura esula del tutto dal thema decidendum.
Ad ogni buon conto, ove mai fossero state condivisibili le argomentazioni proposte, la censura sarebbe generica e non circostanziata poiché parte appellante non si è peritata né di indicare quali sarebbero le norme regolamentari che non sarebbero state esaminate dal Tribunale, né quelle che fonderebbero la dogmatica affermazione in ragione della quale “in assenza di un rapporto con- trattuale tra il cliente finale e la società venditrice e tra quest'ultima e la società di distribuzione, viene a crearsi un rapporto di fatto atipico tra la società di distribuzione e il cliente finale”3.
In definitiva, le svolte considerazioni inducono all'accoglimento, per quanto di ragione, dell'appello, limitatamente alla non debenza dell'i.v.a., oggetto del secondo profilo del primo motivo di gravame.
La circostanza per la quale sull'unico profilo di gravame accolto non vi sia mai stata conte- stazione da parte della società appellata, fin dall'atto di costituzione, e che l'erronea attribuzione dell'i.v.a. sia riconducibile ad un errore del primo giudice, unitamente al carattere marginale di tale accoglimento rispetto all'esito finale dell'impugnazione, giustifica anche in questo grado di giudizio l'applicazione dell'ordinario criterio della soccombenza, con la conseguente condanna dell'appellante al pagamento in favore dell'appellata Controparte_6 [...]
delle spese e competenze del grado d'appello, liquidate come in dispositivo (sul Controparte_1
quantum riconosciuto), in base al D.M. 55/2014 (scaglione di valore fino ad euro 5.200, comples- sità media).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione notificato in data 15.05.2022, dalla Parte_1
già avverso la sentenza n. 615/2022,
[...] Parte_2
emessa il 9.04.2022 (e resa pubblica in data 11.04.2022) dal Tribunale di Trani, in composizione monocratica, tra la e l'appellante, così provvede: Controparte_1
1°) accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara la non debenza dell'iva sull'importo di € 11.367,64 riconosciuto all'attrice CP_3
2°) conferma nel resto l'impugnata sentenza;
3°) condanna l'appellante, già Parte_1 Parte_2
al pagamento in favore dell'appellata, delle spese del
[...] Controparte_1
presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 5.809,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori come per legge.
Così decisa il 2 luglio 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dr. Luciano Guaglione) (dott. Filippo Labellarte)
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Relativamente ai riferimenti normativi invocati dalla convenuta:
-l'art. 7, co. 4, lett. c), d.l.vo n. 93/2011 introduttivo del c.d. sistema di default - a norma del quale è demandato all'
“Autorità per l'energia elettrica e il gas” di provvedere a che “qualora un cliente finale connesso alla rete di distribuzione si trovi senza un fornitore di gas naturale e non sussistano i requisiti per l'attivazione del fornitore di ultima istanza, l'impresa di distribuzione territorialmente competente garantisca il bilanciamento della propria rete in relazione al prelievo presso tale punto per il periodo in cui non sia possibile la sua disalimentazione fisica” è stato ritenuto inconferente giacché tale disposizione è entrata in vigore a far data dal 29.6.2011, e dunque non può trovare applicazione, ratione temporis, con riferimento al caso del presente giudizio, non essendo previsto che essa abbia efficacia retroattiva;
- gli artt. 8, 16 e 24, co. 5, d.l.vo n. 164/2000 sono risultati ininfluenti, poiché nulla hanno aggiunto nel senso di negare che, secondo il sistema delineato dal d.m. del 26.9.2001 anteriormente alla riforma introdotta dal Controparte_5 menzionato art. 7 d.l.vo n. 93/2011, i prelievi abusivamente eseguiti dall'utente allacciato alla rete di distribuzione in assenza di contratto con un venditore andassero direttamente a gravare sul c.d. stoccaggio strategico. 3 La società appellante si è limitata a dedurre che ciò avverrebbe “in virtù delle suddette disposizioni regola-mentari”
- introdotte successivamente ai fatti di causa - senza tuttavia nemmeno precisare quali sarebbero le disposizioni regolamentari che, ignorate dal Tribunale, avrebbero fondato la eccezione di carenza di legittimazione attiva della società appellata. pagina 7 di 8