Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 09/06/2025, n. 1028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1028 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 909/2025 RGAC TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. VALENTINA Parte_1
CORCIONE
ricorrente E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dagli avv. CATERINA BATTAGLIA, UMBERTO FERRATO e GILDA AVENA
resistente FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato, il sig. ha convenuto in Parte_1 giudizio l' per chiedere la liquidazione delle c.d. concessioni di CP_1 viaggio a lui già riconosciute in quanto dipendente delle Ferrovie dello Stato. Ha rilevato che a seguito di attivazione delle procedure di mobilità disciplinate dal D.P.C.M. n. 325/1988 era transitato alle dipendenze del Ministero dell'Economia e Finanze con decorrenza 15.11.1993 e successivamente, dal 01.01.1999, alle dipendenze dell CP_2
Ha dedotto che la Corte di Appello di AN, con sentenza n. 1654/2007, passata in giudicato, ha riconosciuto il suo diritto ad ottenere il controvalore economico delle c.d. concessioni di viaggio godute all'atto del trasferimento dalle Ferrovie dello Stato, che ha quantificato in euro 507,68 mensili applicando come parametro il Prontuario dei Prezzi e l'Ordine di 1
Ha aggiunto che il relativo procedimento era stato definito dal Tribunale di Cosenza con sentenza n. 2933/2012 che aveva accolto il ricorso con condanna dell' (ex al pagamento dell'importo di euro CP_1 CP_2
73.613,60. Ha dato atto che tale sentenza era stata impugnata e confermata dalla Corte d'Appello di AN con sentenza n. 42/2015 e che si era celebrato altresì il giudizio di legittimità deciso con sentenza n. 9277/2019, con cui la Corte di Cassazione aveva accolto il primo motivo di impugnazione. Esponeva, quindi, la causa non era stata riassunta con conseguente estinzione dell'intero giudizio. Si è costituito in giudizio l' ed in via preliminare ha eccepito la CP_1 prescrizione del diritto nonché l'infondatezza nel merito della domanda, deducendo, in particolare, l'insussistenza della pretesa creditoria per essere stato già corrisposto il dovuto in adempimento del disposto della sentenza n. 253/2022 emessa dalla Corte d'Appello di AN tra le medesime parti. Ha, in subordine, rilevato che l'assegno ad personam è da considerarsi riassorbibile nei miglioramenti stipendiali medio tempore intervenuti, rilevando che la relativa questione non è coperta dal giudicato formatosi sulla sentenza n. 1654/2007 della Corte d'Appello di AN.
2 Richiamando il principio statuito nell'ordinanza di Cassazione n.
14464/2024, chiedeva, in via subordinata, una riduzione del quantum da riconoscere per il titolo azionato. È stata fissata per la decisione l'udienza del 28.05.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte fino alla medesima data. Le parti hanno depositato tempestivamente le rispettive note scritte in sostituzione dell'udienza.
La domanda è fondata nei termini che seguono. Si osserva, preliminarmente, che con la sentenza n. 1654/2007 la Corte di Appello di AN ha riconosciuto in via definitiva e senza limiti temporali il diritto del ricorrente al beneficio delle concessioni di viaggio, sicché oggetto del giudizio è solo la loro quantificazione relativamente al periodo dedotto in ricorso ossia 01.01.1999/31.01.2011. Sempre in via preliminare, si osserva che sulla detta sentenza si è pacificamente formato il giudicato e che, pertanto, è preclusa ogni indagine sull'an della pretesa.
Con riferimento alla preliminare eccezione di prescrizione sollevata dall' dalla motivazione della richiamata sentenza n. 1654/2007 viene CP_1 in rilievo che la Corte territoriale aveva superato l'eccezione di prescrizione, ancorando il suo decorso alla domanda, eventuale, di quantificazione del dovuto. Non è, tuttavia, fondata l'eccezione sotto il profilo adombrato dall' che CP_1 sostiene che il termine di prescrizione sarebbe quinquennale e che esso si sarebbe compiuto prima della notifica del ricorso introduttivo del primo giudizio. Nella motivazione della sentenza n. 1654/2007 si legge che “non ha alcuna rilevanza nel presente giudizio la questione della prescrizione quinquennale: anche tale questione, difatti, potrà venire in rilievo solo allorquando saranno richieste delle somme determinate, riferite a un periodo di tempo definito”. Tuttavia, il dispositivo della detta pronuncia conteneva una precisa condanna generica “al pagamento delle somme relative e all'integrazione contributiva a decorrere dal 1/7/1998”.
3 Ora, come detto, la detta statuizione (la condanna di pagamento generica) è passata in giudicato e, pertanto, l'azione volta alla quantificazione della relativa pretesa si deve considerare prescrivibile nel termine di dieci anni dalla data di pubblicazione della suddetta. Al riguardo, la sentenza della Corte di Cassazione n. 9277/2019 (cfr. doc. 25 allegato al ricorso) - che ha definito il giudizio con cui è stata proposta la prima domanda di quantificazione del dovuto a titolo di concessioni di viaggio per il periodo oggetto di causa - rigettando il secondo motivo di ricorso proposto dall' ha così statuito: “con il secondo motivo l CP_1 CP_1 afferma la violazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) degli artt. 2948, 2953 c.c. e 278 c.p.c., sostenendo che la sentenza di condanna generica non sarebbe idonea a trasformare in decennale, per effetto del giudicato, il termine quinquennale di prescrizione dei crediti lavorativi azionati;
i motivo è infondato, dovendosi richiamare la costante giurisprudenza della S.C., secondo cui «la sentenza di condanna generica passata in giudicato – attesa la sua natura di vera e propria statuizione autoritativa che impone all'obbligato di adempiere ad una prestazione, anche se la determinazione di tale adempimento è rimandata – determina, nei confronti di coloro che hanno promosso il giudizio concluso con la condanna generica, l'assoggettamento dell'azione diretta alla liquidazione al termine (decennale) di cui all'art. 2953 c.c.» (Cass. 7 ottobre 2005, n. 19636; Cass. 28 marzo 2000, n. 3727)”. Il giudizio definito con la sentenza n. 9277/2019 della Suprema Corte, per pacifica ammissione delle parti, non è stato riassunto. Ora, a tenore dell'art. 393 c.p.c. “Se la riassunzione non avviene entro il termine di cui all'articolo precedente, o si avvera successivamente a essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio, l'intero processo si estingue;
ma la sentenza della corte di cassazione conserva il suo effetto vincolante anche nel nuovo processo che sia instaurato con la riproposizione della domanda”. In applicazione dell'effetto vincolante che la norma attribuisce al provvedimento della S.C. nel nuovo processo l'eccezione di prescrizione va rigettata. In ogni caso, il Tribunale osserva che, come noto, rimangono fermi, anche relativamente alla questione dell'eccepita prescrizione, gli effetti della domanda che ha introdotto il giudizio ancorché questo si estingua.
4 L'effetto interruttivo della prescrizione da parte del titolare, come disciplinato dall'art. 2943 c.c. si realizza, tra gli altri, con la notificazione dell'atto con cui si inizia un giudizio e quindi, considerando tale atto e la sua notifica, come detto perfezionatasi in data 14.06.2011, il termine di prescrizione si sarebbe compiuto in data 14.06.2021. Sennonché, il ricorrente ha riscontrato che in data 18/19.05.2021, e cioè prima che si compisse il termine di prescrizione, ha notificato un atto di diffida, valido ai fini interruttivi della prescrizione (cfr. doc. 26 allegato al ricorso).
Con riferimento all'insussistenza della pretesa creditoria eccepita dall' CP_1 in ragione dell'operatività di quanto disposto, per il diverso periodo 2013/2016, con la sentenza n. 253/2022 della Corte d'Appello di AN (eseguita dall' e passata in giudicato) laddove è indicato un criterio di CP_1 quantificazione diverso da quello rinvenibile nel Tariffario dei Prezzi, rileva preliminarmente il Tribunale che è riscontrato in atti come i criteri di rideterminazione del quantum dovuto al ricorrente e l'applicazione della valutazioni equitativa ex art. 432 c.p.c. ivi stabiliti sono ripetuti in maniera identica nella sentenza n. 204/2019 (cfr. doc. 11 allegato alla memoria) relativa al periodo 2011/2013. La sentenza n. 204/2019, impugnata davanti alla Corte di Cassazione, è stata cassata con rinvio con ordinanza n. 14464/2024 e, come dedotto dalla parte ricorrente nelle note in sostituzione dell'udienza, il giudizio è stato riassunto innanzi alla Corte territoriale. Ora, nella predetta ordinanza la Suprema Corte prendendo (nuovamente) atto del passaggio in giudicato della sentenza n. 1654/2007 della Corte d'Appello di AN, ha riconosciuto che emerge “l'affermazione in parte motiva che, «pur trattandosi di compensi in natura, tali concessioni sono da ritenere pacificamente suscettibili di valutazione economica, tant'è che le stesse Ferrovie dello Stato ne hanno stabilito il controvalore col "Prontuario Prezzi dell'1/11/1990 e con l'Ordine di Servizio n. 24/97; esse venivano corrisposte in via continuativa, indipendentemente dalle particolarità o dalle specifiche caratteristiche della prestazione lavorativa e sulle somme corrisposte venivano effettuate le ritenute fiscali e previdenziali [...]» e che i passaggi della pronuncia dianzi
5 trascritti, lasciano comprendere che la Corte calabrese avesse indicato, come sottolinea il ricorrente nel suo terzo motivo, il criterio di determinazione del controvalore, precisando che «le stesse Ferrovie dello Stato ne hanno stabilito il controvalore col "Prontuario Prezzi dell'1/11/1990 e con l'Ordine di Servizio n. 24/97» e statuendosi, poi, nel successivo dictum d'accertamento, contenuto in dispositivo, quanto segue: «In riforma dell'impugnata sentenza, dichiara il diritto di […] al riconoscimento delle concessioni di viaggio fruite all'atto Parte_1 del trasferimento dalle Ferrovie dello Stato e ad ottenere il controvalore economico delle stesse nella determinazione della retribuzione loro spettante. Condanna il Ministero e l' al pagamento delle somme relative e alla integrazione CP_2 contributiva a decorrere dall'1.7.1998»; ebbene, i passaggi della pronuncia dianzi trascritti, lasciano comprendere che la Corte calabrese avesse indicato, come sottolinea il ricorrente nel suo terzo motivo, il criterio di determinazione del controvalore, precisando che «le stesse Ferrovie dello Stato ne hanno stabilito il controvalore col "Prontuario Prezzi dell'1/11/1990 e con l'Ordine di Servizio n. 24/97», prontuario adoperato (fatto incontestato) nel ricorso monitorio e tuttavia messo in non cale dal giudice d'appello, il quale, nella sentenza impugnata, ha individuato un criterio diverso, integrato dal richiamo all'art. 51 comma 4 d.P.R. 917/86, come modificato dall'art. 75, comma 5 della legge n. 289/2002, che non solo collide con il giudicato ma si discosta dall'ulteriore principio di diritto secondo cui il controvalore va valutato (primo motivo) al momento del transito nella nuova amministrazione, come prevede peraltro l'art. 5, comma 2, d.P.C.m. n. 325/1988 («[…] e conserva, ove più favorevole, il trattamento economico in godimento all'atto del trasferimento mediante attribuzione ad personam della differenza»), e quindi ancorandolo temporalmente non già al febbraio 2011 (primo dei 34 mesi di differenze retributive di cui alla originaria richiesta monitoria) ma al novembre 1993 (data del passaggio in mobilità all'ente ricevente); stando così le cose, i giudici di secondo grado hanno erroneamente adoperato (a pag. 6, ultima riga, sentenza impugnata) il parametro equitativo dell'art. 432 cod. proc. civ., applicabile nel caso in cui il diritto sia certo ma non possibile determinare la somma dovuta, mentre nella specie il parametro di determinazione era enunciato nella sentenza della Corte di AN sopra richiamata e divenuta res iudicata”; (cfr. Cass. ord. n. 14464/2024 pagg. 7 e 8).
6 Ebbene, posto il giudicato della sentenza della Corte d'Appello di
AN n. 1654/2007, si osserva che nel giudizio definito con l'ordinanza n. 14464/2204 si è formato il giudicato su una sola delle statuizioni contenute nella sentenza di appello n. 204/2019. In particolare, la Corte d'Appello ha affermato che la riassorbibilità è questione relativa al quantum (v. pag. 4 della sentenza dove si legge “La censura è infondata sebbene sul punto la motivazione del tribunale deve essere corretta. Ha ragione l a sostenere che la eccezione (mera difesa) relativa alla CP_1 riassorbibilità dell'assegno ad personam non era preclusa dal giudicato formatosi sulla sentenza di questa Corte n° 1654/07. Con tale decisione, infatti, il Collegio si era pronunciato esclusivamente sulla esistenza del diritto al controvalore economico delle Clc ma, come detto, era stato espressamente demandato ad ulteriore giudizio ogni questione relativa alla quantificazione del dovuto. E allora non si vede perché l'argomento difensivo dell'appellante, direttamente incidente sul quantum dovuto, sarebbe precluso in questo giudizio per il formarsi del giudicato”). Risulta che tale specifico punto non è stato impugnato (cfr. pag. 7 dell'ordinanza n. 14464/2024) e pertanto fa stato tra le parti di quel giudizio ed ha valenza di giudicato esterno, in applicazione del principio secondo cui “Nei rapporti di durata, anche di lavoro, il vincolo del giudicato, sia pur formato in relazione a periodi temporali diversi, opera solo a condizione che il fatto costitutivo sia lo stesso ed in relazione ai soli aspetti permanenti del rapporto, con esclusione di quelli variabili” (Cass. sez. Lav. 17223/2020). Sebbene i periodi di riferimento siano diversi, infatti, vi è un solo fatto costitutivo delle pretese creditorie in relazione alla stessa questione fattuale e giuridica per come statuito in via definitiva dalla sentenza n. 1654/2007 della Corte d'Appello di AN relativamente a due profili: 1 “l'an” del diritto alle concessioni di viaggio, le quali non costituiscono, proprio per effetto del giudicato, un aspetto variabile del rapporto in esame;
2 il
“quantum” relativamente al parametro - Tariffario dei Prezzi del 1993 - da utilizzare quale controvalore nei successivi ed eventuali giudizi tesi alla determinazione del dovuto. Alla luce delle considerazioni finora svolte (cfr. ancora Cass. sez. Lav. 17223/2020) ritiene il Tribunale che debba farsi applicazione della statuizione della sentenza n. 1654/2007 della Corte d'Appello di AN,
7 res iudicata, giacché deve riconoscersi effetto vincolante all'elaborazione interpretativa contenuta nell'ordinanza n. 14464/2024, che ha messo a confronto il dictum della sentenza n. 204/2019 (identico, in parte qua, a quello della sentenza n. 253/2022) con le statuizioni della sentenza n. 1654/2007. Dalle argomentazioni che precedono discende, allora, che è infondato l'assunto del ricorrente in tema di non riassorbibilità dell'assegno ad personam. Osserva, inoltre, il Tribunale che nel ricorso depositato nel presente giudizio non è fatto alcun cenno circa la preclusione della questione della riassorbibilità a causa del giudicato sull'an della sentenza n. 1654/2007, ossia se essa attenga all'an o al quantum. Per converso, risulta che il ricorrente nel caso di specie abbia riconosciuto effetto vincolante alla pronuncia n. 9277/2019 sulla sola statuizione relativa alla prescrizione (cfr. pag. 6 del ricorso). Ne discende che deve escludersi che il diverso principio espresso sulla riassorbibilità dalla Cassazione nella sentenza n. 9277/2019 abbia effetto vincolante nel giudizio che occupa. In ogni caso, la Suprema Corte ha ribadito il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità che ha sancito il criterio della riassorbibilità dell'assegno ad personam cui il dipendente ha diritto nelle ipotesi di trasferimento presso altri enti. Nella citata ordinanza n. 14464/2024, che fa luce sull'annosa questione che ci occupa, la Cassazione ha così motivato: “né varrebbe richiamare, in presenza di un giudicato tra le parti sull'an (App. AN, sent. n. 1654/2007), il precedente di Cass. Sez. L, n. 9277/2019 secondo cui l'assorbibilità non integra un profilo afferente alla quantificazione, ma una qualità del credito, come tale suscettibile di essere dedotta nel processo relativo all'accertamento del diritto e conseguentemente suscettibile di restare preclusa ove sollecitata o decisa, come fatto impeditivo-modificativo del diritto azionato, nella causa da cui scaturisca la corrispondente pronuncia di condanna generica;
in disparte il profilo che la preclusione del giudicato sull'an debeatur è stata in questo caso esclusa dalla sentenza impugnata («[…] ha ragione l a sostenere che l'eccezione relativa CP_1 alla riassorbibilità dell'assegno ad personam non era preclusa dal giudicato
8 formatosi sulla sentenza di questa Corte n. 1654/2007», l'argomento difensivo dell'appellante essendo, infatti, «direttamente incidente sul quantum dovuto», così a pag. 4 della sentenza impugnata), senza che vi sia stata impugnazione sullo specifico punto, va rilevato, dovendosi a riguardo rimeditare il richiamato precedente, rimasto isolato, che la riassorbibilità è, piuttosto, una modalità di calcolo delle differenze retributive, che vanno determinate tenendo conto di tutti gli incrementi medio tempore intervenuti del trattamento economico fondamentale riconosciuti dall'amministrazione cessionaria, il che esclude che la pronuncia sull'an debeatur possa acquisire, in punto di riassorbibilità o meno dell'assegno ad personam, valenza impeditiva rispetto a un tale accertamento che trova la sua sede propria nel giudizio sul quantum debeatur; la ratio dell'assegno ad personam è quella di evitare, infatti, che il mutamento di carriera o di amministrazione comporti, per gli interessati, un regresso nel trattamento economico raggiunto, sicché, in assenza di specifica disciplina, si ritiene che ai fini della riassorbibilità rilevino gli incrementi riconosciuti nel tempo dall'amministrazione cessionaria, i quali possono essere dedotti in via giudiziale, e quindi opportunamente vagliati e conteggiati, nella fase di concreta liquidazione degli importi differenziali rivendicati”. In definitiva, ritiene il Tribunale che la regola del caso concreto vada ricercata proprio nel principio dettato dall'ordinanza n. 14464/2024 secondo cui bisogna “calcolare al momento del transito nell'amministrazione cessionaria e nel rispetto del giudicato intervenuto fra le parti, quale fosse il trattamento economico comprensivo del valore delle concessioni di viaggio, come da prontuario prezzi delle FS, quantificando la differenza, rispetto al trattamento dell'amministrazione ricevente, in termini di assegno ad personam riassorbibile nei futuri aumenti stipendiali”. Allora, in applicazione di tali principi è corretto il computo effettuato dall' e riportato nel prospetto prodotto con la memoria (cfr. doc. 12). CP_1
E', infatti, evidente che l'ente previdenziale abbia considerato per l'anno 1999 l'importo pari a euro 507,78 (che è lo stesso indicato dal ricorrente) a titolo di “assegno di garanzia della retribuzione riassorbibile” (ossia di controvalore concessione di viaggio) ed è altresì evidente che nel calcolo si sia proceduto, anno per anno, a scomputare dall'importo dell'assegno la
9 differenza in termini di aumento periodico dello stipendio (come indicato nella tabella alla voce “Stip.tab B2/C1/C2”). D'altra parte, con le note depositate in data 26.05.2025, il ricorrente ha in subordine chiesto la condanna dell alle somme che risultano dovute CP_1 in ragione dell'applicazione del principio del riassorbimento, senza contestare specificamente i calcoli elaborati dall' CP_1
Risultano quindi dovute le somme per come quantificate dall' nella CP_1 misura di euro 21.963,03 (doc. 13).
Le spese di lite come di norma seguono la parziale soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso e condanna l a corrispondere al CP_1 ricorrente la somma di euro 21.963,03, oltre interessi legali. Condanna l' alla rifusione delle spese di lite che, già compensate al CP_1
30%, liquida in euro 1.886,50, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge per competenze ed in euro 43,00 per esborsi. Cosenza, 09/06/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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