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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 02/01/2025, n. 1668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1668 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N.r.g.l. 1912 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Luisa Pugliese
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1912 /2022 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. GRASSO PATRIZIA RITA Pt_1
RICORRENTE
Contro
con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. PANDOLFO ANGELO
RESISTENTE
In punto a: azione di regresso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 7.10.2022 l' nella Pt_1 persona del Presidente pro tempore, conveniva in giudizio
deceduto, e di Persona_2 Persona_3 deceduto, tutti già dipendenti di Ferrovie dello Stato, addetti alle Officine Grandi Riparazioni e Deposito
Locomotive di Bologna, e accertata la responsabilità civile della convenuta datrice di lavoro ex art. 10 e 11 dpr n. 1124/65 o anche ex art. 2087 c.c. o 2043, 2049 e
2051 c.c., in ordine all'insorgenza della malattia professionale, a corrispondere quanto dovuto all' CP_3 assicuratore a titolo di rimborso delle prestazioni erogate, nell'importo da determinarsi in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione.
Precisava che i suddetti lavoratori erano stati addetti, quanto a , alle mansioni di motorista aggiustatore Per_1 meccanico, nel reparto T.D. ove svolgeva attività di
«revisione, smontaggio, montaggio di apparati meccanici e termici, installati sui rotabili tipo ALN 880 – D341 – D342
– D225 – D245 D255»; quanto a “alla CP_2 sostituzione e pulizia dei cristalli e dei rotabili ferroviari» fino al 1983 e, dal 1° gennaio 1984, quale
«falegname addetto alla lavorazione di vetri, aggiustatore meccanico e assemblaggio di telai e vetri»; ove si occupava di smontaggio e rimontaggio delle carrozze ferroviarie;
quanto a dal 9 maggio 1972 al 30 novembre 1977 Per_2
«presso il reparto 3^ Produzione: Operazioni di Pt_2 movimento carri, carico e scarico;
movimento rotabili circolazione materiali;
gru parco sale;
spogliatoi bagni e ritirate;
pulizie riordino reparti e rotabili;
ritiro custodia attrezzi rotabili;
spedizione e ricevimento riparazione accentrata;
servizi generali» fino al 1983 e, dal 1° gennaio 1984, quale “falegname addetto alla lavorazione di vetri, aggiustatore meccanico e assemblaggio di telai e vetri»; dal 1° dicembre 1977 al 31 gennaio 1980 quale ausiliare nel «reparto verniciatori svolgendo attività di: Manovalanza in ausilio agli operai addetti alla sverniciatura e successive coloritura dell'esterno della cassa dei rotabili ferroviari»; dal 1° febbraio 1980 al 31 dicembre 1988 sempre quale ausiliare «presso il reparto riparazione circuiti elettrici svolgendo attività relative a: Manovalanza in ausilio agli operai»; dal 1° gennaio 1989 al 1991 fu promosso operaio qualificato con la stessa mansione di servizi «presso il reparto riparazione circuiti elettrici dove si svolgevano attività relative a: smontaggi, revisione e montaggi di apparecchiature elettriche»; quanto a , a mansioni di elettricista, Per_3
«presso il reparto riparazione circuiti elettrici dove si svolgevano attività relative a: smontaggi, revisione e montaggi di apparecchiature elettriche».
Radicatosi il contraddittorio con Controparte_1
, che ha chiesto il rigetto della domanda, all'udienza
[...] del 5.12.2024 i difensori delle parti hanno discusso oralmente la causa;
dopo la discussione orale, la causa è stata decisa come da dispositivo, riservato il termine di
60 giorni per il deposito della motivazione stante la particolare complessità della controversia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Viene premesso che, secondo il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza n.
10529/08, la responsabilità conseguente alla violazione dell'art. 2087 cod. civ. ha natura contrattuale;
ne deriva che il lavoratore che agisca per il riconoscimento del danno da infortunio, o l'Istituto assicuratore che agisca in via di regresso, deve allegare e provare la esistenza dell'obbligazione lavorativa e del danno, nonchè il nesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore di lavoro è tenuto a provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile, e cioé di aver adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno, e che gli esiti dannosi sono stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile. Nella motivazione della citata sentenza si legge: “(…) costituisce ormai jus receptum che la responsabilità conseguente alla violazione dell'art. 2087 c.c., ha natura contrattuale, perché il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge (ai sensi dell'art. 1374 c.c.) dalla disposizione che impone l'obbligo di sicurezza (art. 2087
c.c.) (Cass. 25 maggio 2006 n. 12445), che entra così a far parte del sinallagma contrattuale. Ne consegue che il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno da infortunio sul lavoro proposta dal lavoratore, o dall'Istituto assicuratore in via di regresso, si pone negli stessi termini che nell'art. 1218 c.c., sull'inadempimento delle obbligazioni (Cass. 8 maggio 2007
n. 10441, Cass. 24 febbraio 2006 n. 4184). La regola sovrana in tale materia, desumibile dall'art. 1218 c.c., è che il creditore che agisca per il risarcimento del danno deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, il danno, e la sua riconducibilità al titolo dell'obbligazione, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore convenuto ad essere gravato dell'onere di provare il proprio adempimento, o che l'inadempimento è dovuto a causa a lui non imputabile (Cass. Sez. un. 30 ottobre 2001 n. 13533, cui si è conformata tutta la giurisprudenza di legittimità successiva: ex plurimis Cass.
25 ottobre 2007 n. 22361, Cass. 19 aprile 2007 n. 9351,
Cass. 26 gennaio 2007 n. 1743)”.
In tema di malattia professionale, la Corte di Cassazione ha, in più occasioni, affermato che, per quanto l'art. 2087 c.c. cit. non configuri una ipotesi di responsabilità oggettiva, tuttavia, quando il lavoratore abbia provato di aver contratto una malattia e che questa sia derivata eziologicamente dall'ambiente di lavoro, grava sul datore di lavoro (e non sul lavoratore) l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi dell'evento dannoso (cfr. tra le tante Cass.
Ordinanza n. 24742 del 08/10/2018 Cass. n. 16881 del 2006,
n. 7328 del 2004, n. 9909 del 2003) (v. Cass. n. 17017/2007 che richiama anche Cass. n. 5002/90).
Applicando tali principi al caso in esame, si osserva che l' ha assolto al suddetto onere probatorio, mentre il Pt_1 datore di lavoro non ha fornito in giudizio la prova di avere adempiuto all'obbligo di prevenzione e sicurezza apprestando tutte le misure volte a evitare il danno.
Dalla documentazione prodotta e acquisita al processo risulta che gli ispettori dell'Azienda Unità Sanitaria
Locale di Bologna, i quali hanno svolto accertamenti sull'esposizione all'amianto dei lavoratori delle “Officine
Grandi Riparazioni” e del Deposito Locomotive di Bologna
e, dopo aver raccolto la dichiarazione di ex dipendenti delle medesime “Officine” e Deposito Locomotive, hanno concluso l'accertamento riconducendo la patologia da cui erano affetti i lavoratori beneficiari delle suddette prestazioni, all'esposizione all'amianto subita nel periodo di lavoro per le Ferrovie dello Stato (Oggi Rete
Ferroviaria Italiana s.p.a e Trenitalia s.p.a.).
E' dunque emerso che presso le “Officine Grandi
Riparazioni” e Deposito Locomotive di Bologna l'amianto era presente in quantità massiccia e che un gran numero dei soggetti, che al suo interno hanno prestato l'attività lavorativa, ha contratto malattie amianto-correlate mentre gli altri comunque sono stati esposti all'elevato rischio di contrarre tali malattie. La patologia oncologica da cui erano affetti i lavoratori absestosi, Persona_4 Persona_5 adenocarcinoma e mesotelioma pleurico, e' stata riconosciuta dall' quale malattia professionale Pt_1 causata dell'esposizione all'amianto subita nella “Officine
Grandi Riparazioni”, a seguito di denuncia all' del Pt_1 datore di lavor, come è incontestato e documentato.
Lo stesso datore di lavoro ha confermato che i suddetti lavoratori hanno prestato attività lavorativa presso le
Officine Grandi Riparazioni e Deposito Locomotive di
Bologna nel periodo indicato in ricorso e che nell'esercizio della loro attività erano esposti all'amianto, presente in azienda in dosi massicce come risulta dalla documentazione prodotta dall' Pt_1
L' ha comunque trasmesso alla Procura della Repubblica Pt_3 la documentazione prodotta dall' (v. il noto rapporto Pt_1 giudiziario AUSL Bologna 23.6.1989). Dal materiale raccolto nell'ambito del richiamato procedimento penale emerge chiaramente l'esposizione di tutti i colleghi dei suddetti lavoratori che hanno lavorato presso le Officine Grandi
Riparazioni ed il Deposito Locomotive di Bologna.
Per quanto riguarda il Deposito Locomotive di Bologna, nella causa R.G. n. 775/2023 è stata resa prova testimoniale depositata dall' (v. all. H ess.). Pt_1
La presenza di amianto nelle locomotrici è stata accertata anche nel giudizio R.G. n. 3513/2012, instaurato dalle eredi di e Persona_6 Parte_4 [...]
, contro deciso con sentenza n. 208 Per_7 CP_1 del 2 marzo 2015 , prodotta dall' ( v. all. F). Pt_1
Dalle testimonianze è emerso che in detti impianti l'amianto si trovava dovunque e questo non solo perché era materiale di lavorazione in fase di coibentazione e successivamente di decoibentazione, ma anche per scarsa pulizia e per la mancanza pressochè totale di strumenti di prevenzione e sicurezza in anni in cui era già chiara la nocività di tale materiale: è infatti emerso che sino al
1980 circa quasi tutti i “mestieri” venivano svolti in capannoni unici, separati da teli di plastica senza che fosse fornito alcun dispositivo di protezione individuale.
E' emerso inoltre che su ogni vagone lavorato salivano anche contemporaneamente operai con mansioni di diversa natura: falegnami, elettricisti, verniciatori, saldatori ecc.
L'amianto veniva portato dovunque dai lavoratori che ne venivano ricoperti e veniva rimosso dai capannoni con l'utilizzo di scope che sprigionavano ulteriormente le polveri nell'ambiente, restando anche sugli abiti, nei capelli e sotto le scarpe.
Pertanto, l' ha fornito nel presente giudizio la Pt_1 prova della esistenza di circostanze di fatto idonee a comprovare che la riconosciuta malattia professionale è riconducibile all'ambiente di lavoro nel quale hanno operato per diversi anni i lavoratori Persona_8
e e che il datore di lavoro, pur essendo a
[...] Per_3 conoscenza da decenni della pericolosità delle fibre di amianto, non ha adottato alcuna misura di prevenzione e sicurezza individuale e collettiva volte a tutelare il lavoratore e gli altri dipendenti addetti alle mansioni di montaggio e smontaggio delle carrozze presso l'O.G.R. di
Bologna, dalle già note dannose conseguenze derivanti dall'inalazione di fibre di amianto.
Pertanto, il ricorso in regresso proposto dall' è Pt_1 fondato viene accolto: preso atto dell'avvenuta corresponsione di prestazioni economiche dell' per Pt_1 complessivi € 1.280.036,26,, a favore di Persona_1
e ai superstiti di Controparte_2 Persona_2 deceduto, e di deceduto, come Persona_3 documentato dall' ed è incontestato, è Pt_1 CP_1 condannata al pagamento in favore dell' della predetta Pt_1 somma, oltre accessori di legge dalla mora al saldo effettivo.
Le spese del processo seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE definitivamente pronunciando così giudica:
1. Dichiara tenuta e condanna Controparte_1
a versare all' la somma di € 1.280.036,26
[...] Pt_1 per i titoli di cui è causa, oltre accessori di legge dalla mora al saldo;
2. Condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore dell' che liquida complessivamente Pt_1 in € 25.846,00, per compensi professionali, € 43,00 per
C.U., oltre spese forfettarie ex lege, IVA e CPA.
3. Assegna il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione della sentenza.
Bologna,5.12.2024
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria Luisa Pugliese