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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 27/03/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA
n. r.g. 67/2025
All'udienza del 27 marzo 2025 sono comparsi:
per Parte_1
(C.F. ), l'avv. dott. BACCI SA P.IVA_1
RICORRENTE
contro per nessuno Controparte_1 P.IVA_2
RESISTENTE
Il procuratore di parte ricorrente dimette su pct ricorso notificato al convenuto, chiede dichiararsi la contumacia di quest'ultimo.
Il procuratore di parte ricorrente:
- chiede ammettersi le proprie prove per testi come dedotte.
Il Giudice, verificata la ritualità e tempestività della notifica del ricorso al convenuto, non essendosi questi finora costituito in giudizio, ne dichiara la pagina1 di 8 contumacia, ammette le prove per testi dedotte sui capitoli formulati da parte ricorrente, esclusi giudizi, con i testi indicati, anche in riferimento alle ulteriori mensilità.
Viene introdotto un teste, il quale consapevole della responsabilità che si assume si impegna a dire la verità ed a non nascondere nulla di quanto a sua conoscenza.
Dichiara di chiamarsi Persona_1
il 20.11.1974
[...]
In Pt_1
Residente in Terlano
Di professione impiegata presso Parte_1
Non parente, indifferente
Interrogato sui capitoli di parte ricorrente il testimone dichiara:
1) Vero dal 16.2.2022,
2) Vero
3) Vero
4) Vero
5) Vero
Esaurita la discussione, udite le conclusioni delle parti, il giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c., dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
pagina2 di 8 Werner Mussner
pagina3 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Werner Mussner
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 67/2025 promossa da:
(C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. dott. BACCI SA e P.IVA_1
dall'avv. dott. FABBRINI ALESSANDRO
RICORRENTE
contro
Controparte_1 P.IVA_2
RESISTENTE contumace pagina4 di 8 CONCLUSIONI
Di parte ricorrente condanni la ditta individuale , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Via dell'Asilo n. 25\è associata alla in 38121 Trento (TN), P.IVA , al Parte_1 P.IVA_2
pagamento di € 9.654,00 di cui € 114,00 a titolo di maggiorazioni contributive pregresse o di quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, con la sanzione di cui all'art. 16 contratto provinciale, rivalutazione ed interessi dalla scadenza delle singole mensilità al saldo sui soli importi di cui alle denunce mensili.
Con condanna, inoltre, della convenuta al pagamento delle mensilità maturate in corso di causa ed accertate in istruttoria, con maggiorazioni, rivalutazioni ed interessi come sopra specificati.
Con vittoria nelle spese ed onorari di causa.
Di parte convenuta: -
pagina5 di 8 In punto: obbligo contributivo del datore di lavoro ----------------------
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 04/02/2025 la Parte_1
di esponeva a questo Giudice che la associata
[...] Pt_1 [...]
non aveva provveduto al pagamento dei contributi e degli CP_1
accantonamenti relativi alla mensilità da agosto a novembre 2024, oltre a mensilità pregresse per € 114,00 per la somma complessiva di euro
9.654,00.
Tanto premesso, la ricorrente domandava la condanna della ditta debitrice al pagamento dell'anzidetto importo, oltre rivalutazione e interessi dalla scadenza delle singole mensilità al saldo.
Notificatosi ritualmente il ricorso la ditta convenuta rimaneva contumace.
All'udienza odierna il giudice ammetteva le prove e procedeva all'assunzione delle dichiarazioni testimoniali. All'esito, ritenuta la causa matura per la decisione decideva come da dispositivo.
Motivi della decisione
La domanda è fondata e da accogliere.
A norma degli artt. 40 e 19 C.C.N.L. per i dipendenti delle imprese edili di data 6.7.1983 e successive modifiche gli imprenditori associati alla Pt_1
hanno l'obbligo di accantonare presso la stessa il trattamento
[...]
economico spettante agli operai per i riposi annui, per le ferie e per la gratifica natalizia in misura pari a una quota percentuale della paga base nonché di versare alla medesima vari contributi con i quali essa Pt_1
pagina6 di 8 gestisce diversi istituti assistenziali e mutualistici in favore degli operai iscritti.
In caso di ritardo nel versamento dei contributi e degli accantonamenti anzidetti rispetto ai termini previsti dal contratto integrativo provinciale dd.
2.8.1989 e successive modifiche, i datori di lavoro di questa provincia sono inoltre tenuti a corrispondere alla la maggiorazione Parte_1
contributiva prevista dall'art. 16 del medesimo contratto, destinata ad affluire nel fondo assistenza della ricorrente. Pt_1
Nel caso di specie la testimone (impiegata della ) ha confermato Parte_1
che la ditta convenuta, associata alla ricorrente ha fatto pervenire alla ricorrente, già compilate, le denunce in atti.
Dalla deposizione della testimone e dai documenti, implicanti riconoscimento di debito in quanto provenienti dalla stessa convenuta, risulta che quest'ultima è in debito nei confronti della ricorrente dell'importo complessivo di euro 9.654,00 per accantonamenti e contributi relativamente alla mensilità di da agosto a novembre 2024, oltre alle 114 € per mensilità pregresse che non sono altro che oneri per il ritardo. La convenuta va pertanto condannata al pagamento, in favore della ricorrente,
a titolo di contributi e accantonamenti relativi alle dette mensilità del complessivo importo di euro 9.654,00 inclusi oneri connessi. Docuti anche oneri per il ritardo come richiesti.
Le spese di causa vanno poste a carico della convenuta, soccombente e, considerata la natura seriale della controversia, la scarsa complessità ed importanza delle questioni trattate, e la natura contumaciale del procedimento, il compenso viene liquidato secondo i valori minimi.
pagina7 di 8
p.q.m.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa 67/2025 RGL promossa con ricorso depositato il 04/02/2025 dalla Parte_1
contro così provvede:
[...] Controparte_1
condanna la ditta convenuta, al pagamento, in favore della ricorrente, della Pt_1
somma di euro 9.654,00.- con la maggiorazione di cui all'art. 16 del contratto integrativo provinciale di data 2.8.1989 e successive modifiche e con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria ex art. 150 disp. att.
c.p.c., decorrenti sull'importo e dalla scadenza di ciascuna mensilità sino al saldo;
condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali della ricorrente che liquida nel complessivo importo di Euro 2540.- per compenso, euro 43,00 per contributo unificato, oltre 15% spese generali, oltre ad iva e cap sulle voci gravate per legge.
27 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Werner Mussner
pagina8 di 8
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA
n. r.g. 67/2025
All'udienza del 27 marzo 2025 sono comparsi:
per Parte_1
(C.F. ), l'avv. dott. BACCI SA P.IVA_1
RICORRENTE
contro per nessuno Controparte_1 P.IVA_2
RESISTENTE
Il procuratore di parte ricorrente dimette su pct ricorso notificato al convenuto, chiede dichiararsi la contumacia di quest'ultimo.
Il procuratore di parte ricorrente:
- chiede ammettersi le proprie prove per testi come dedotte.
Il Giudice, verificata la ritualità e tempestività della notifica del ricorso al convenuto, non essendosi questi finora costituito in giudizio, ne dichiara la pagina1 di 8 contumacia, ammette le prove per testi dedotte sui capitoli formulati da parte ricorrente, esclusi giudizi, con i testi indicati, anche in riferimento alle ulteriori mensilità.
Viene introdotto un teste, il quale consapevole della responsabilità che si assume si impegna a dire la verità ed a non nascondere nulla di quanto a sua conoscenza.
Dichiara di chiamarsi Persona_1
il 20.11.1974
[...]
In Pt_1
Residente in Terlano
Di professione impiegata presso Parte_1
Non parente, indifferente
Interrogato sui capitoli di parte ricorrente il testimone dichiara:
1) Vero dal 16.2.2022,
2) Vero
3) Vero
4) Vero
5) Vero
Esaurita la discussione, udite le conclusioni delle parti, il giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c., dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
pagina2 di 8 Werner Mussner
pagina3 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Werner Mussner
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 67/2025 promossa da:
(C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. dott. BACCI SA e P.IVA_1
dall'avv. dott. FABBRINI ALESSANDRO
RICORRENTE
contro
Controparte_1 P.IVA_2
RESISTENTE contumace pagina4 di 8 CONCLUSIONI
Di parte ricorrente condanni la ditta individuale , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Via dell'Asilo n. 25\è associata alla in 38121 Trento (TN), P.IVA , al Parte_1 P.IVA_2
pagamento di € 9.654,00 di cui € 114,00 a titolo di maggiorazioni contributive pregresse o di quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, con la sanzione di cui all'art. 16 contratto provinciale, rivalutazione ed interessi dalla scadenza delle singole mensilità al saldo sui soli importi di cui alle denunce mensili.
Con condanna, inoltre, della convenuta al pagamento delle mensilità maturate in corso di causa ed accertate in istruttoria, con maggiorazioni, rivalutazioni ed interessi come sopra specificati.
Con vittoria nelle spese ed onorari di causa.
Di parte convenuta: -
pagina5 di 8 In punto: obbligo contributivo del datore di lavoro ----------------------
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 04/02/2025 la Parte_1
di esponeva a questo Giudice che la associata
[...] Pt_1 [...]
non aveva provveduto al pagamento dei contributi e degli CP_1
accantonamenti relativi alla mensilità da agosto a novembre 2024, oltre a mensilità pregresse per € 114,00 per la somma complessiva di euro
9.654,00.
Tanto premesso, la ricorrente domandava la condanna della ditta debitrice al pagamento dell'anzidetto importo, oltre rivalutazione e interessi dalla scadenza delle singole mensilità al saldo.
Notificatosi ritualmente il ricorso la ditta convenuta rimaneva contumace.
All'udienza odierna il giudice ammetteva le prove e procedeva all'assunzione delle dichiarazioni testimoniali. All'esito, ritenuta la causa matura per la decisione decideva come da dispositivo.
Motivi della decisione
La domanda è fondata e da accogliere.
A norma degli artt. 40 e 19 C.C.N.L. per i dipendenti delle imprese edili di data 6.7.1983 e successive modifiche gli imprenditori associati alla Pt_1
hanno l'obbligo di accantonare presso la stessa il trattamento
[...]
economico spettante agli operai per i riposi annui, per le ferie e per la gratifica natalizia in misura pari a una quota percentuale della paga base nonché di versare alla medesima vari contributi con i quali essa Pt_1
pagina6 di 8 gestisce diversi istituti assistenziali e mutualistici in favore degli operai iscritti.
In caso di ritardo nel versamento dei contributi e degli accantonamenti anzidetti rispetto ai termini previsti dal contratto integrativo provinciale dd.
2.8.1989 e successive modifiche, i datori di lavoro di questa provincia sono inoltre tenuti a corrispondere alla la maggiorazione Parte_1
contributiva prevista dall'art. 16 del medesimo contratto, destinata ad affluire nel fondo assistenza della ricorrente. Pt_1
Nel caso di specie la testimone (impiegata della ) ha confermato Parte_1
che la ditta convenuta, associata alla ricorrente ha fatto pervenire alla ricorrente, già compilate, le denunce in atti.
Dalla deposizione della testimone e dai documenti, implicanti riconoscimento di debito in quanto provenienti dalla stessa convenuta, risulta che quest'ultima è in debito nei confronti della ricorrente dell'importo complessivo di euro 9.654,00 per accantonamenti e contributi relativamente alla mensilità di da agosto a novembre 2024, oltre alle 114 € per mensilità pregresse che non sono altro che oneri per il ritardo. La convenuta va pertanto condannata al pagamento, in favore della ricorrente,
a titolo di contributi e accantonamenti relativi alle dette mensilità del complessivo importo di euro 9.654,00 inclusi oneri connessi. Docuti anche oneri per il ritardo come richiesti.
Le spese di causa vanno poste a carico della convenuta, soccombente e, considerata la natura seriale della controversia, la scarsa complessità ed importanza delle questioni trattate, e la natura contumaciale del procedimento, il compenso viene liquidato secondo i valori minimi.
pagina7 di 8
p.q.m.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa 67/2025 RGL promossa con ricorso depositato il 04/02/2025 dalla Parte_1
contro così provvede:
[...] Controparte_1
condanna la ditta convenuta, al pagamento, in favore della ricorrente, della Pt_1
somma di euro 9.654,00.- con la maggiorazione di cui all'art. 16 del contratto integrativo provinciale di data 2.8.1989 e successive modifiche e con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria ex art. 150 disp. att.
c.p.c., decorrenti sull'importo e dalla scadenza di ciascuna mensilità sino al saldo;
condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali della ricorrente che liquida nel complessivo importo di Euro 2540.- per compenso, euro 43,00 per contributo unificato, oltre 15% spese generali, oltre ad iva e cap sulle voci gravate per legge.
27 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Werner Mussner
pagina8 di 8