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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 08/07/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
RG 129/ 2025
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 08/07/2025 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giudice sulla piattaforma Microsoft Teams, per parte ricorrente, l'avv. Latino Quartarone, e, per l'avv. Cosentini CP_1
I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti.
Il Giudice
pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
R.G. 129/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa r.g. 129/2025 promossa da
, rappresentato e difeso, in forza di procura depositata telematicamente, Parte_1 hele Latino Quartarone e dall'avv. Maddalena Esposito, presso il cui studio è elettivamente domiciliato ricorrente CONTRO
in persona del procuratore speciale , rappresentata e Controparte_2 CP_3
procura depositata telematicament AR FU, EL AZ, LL Di AT, RE TO, SI De NI, Salvatore Cosentini e ES Lovero, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima resistente E CONTRO
Controparte_4 convenuta contumace E CONTRO
Controparte_5 terza chiamata contumace dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 15.03.2025, il ricorrente, sulla premessa d'aver lavorato per dall'11.03.2014 al 04.07.2024, con adibizione esclusiva presso lo CP_4 stabilimento di Monfalcone nell'ambito dell'appalto affidato da quest'ultima CP_1 società alla datrice di lavoro, ha convenuto in giudizio entrambe le società – quali datrice di lavoro e quale responsabile ai sensi dell'art. 29, d. lgs. n. 276 del 2003 - per ottenere la condanna di entrambe, in solido fra loro, al pagamento della somma esito dell'addizione delle voci strettamente retributive contenute nel prospetto paga di giugno e luglio 2024. Il ricorrente ha inoltre chiesto la condanna della sola datrice di lavoro delle voci prive di tale natura indicate nei predetti prospetti.
2. si è costituita in giudizio sostenendo che il ricorrente non avrebbe CP_1 offerto alcuna prova della sua pretesa. Per questo, ha chiesto il rigetto del ricorso e che, in caso d'accoglimento della domanda, e , di cui ha chiesto la CP_4 CP_5 chiamata in causa, la tengano indenne dalle conseguenze del provvedimento.
3. e non si sono costituite in giudizio e sono state dichiarate CP_4 CP_5 contumaci.
4. Istruita documentalmente e mediante l'escussione di testimoni, la causa è stata discussa dai difensori delle parti che si sono riportati ai rispettivi atti.
5. Così ricostruito l'iter processuale, e precisato che è documentale e pacifica la sussistenza del rapporti di lavoro intercorso tra il ricorrente e e la sua CP_4 articolazione temporale [cfr. doc. 1 ricorrente] È del pari documentale il credito di cui ciascun ricorrente è titolare [cfr. doc. 1 ricorrente]. Rispetto all'importo rivendicato verso entrambe le convenute, pari ad euro 21.800.62, il ricorrente è giunto a queste quantificazione sommando retribuzione ordinaria, permessi goduti, festività non godute, ratei di 13ma, ferie godute, t.f.r., esonero contributivo. L'importo è corretto, come s'evince dall'esame dei prospetti paga. Lo stesso è a dirsi per la cifra ulteriore di euro 5.166,24 rivendicata verso la sola datrice di lavoro e ampiamente compresa nelle voci residue, prive di natura retributiva, dovute in base alle buste paga.
5.1. La datrice di lavoro, rimasta contumace, non ha assolto al proprio onere probatorio relativo all'adempimento dell'obbligazione pecuniaria. Va quindi condannata al versamento delle somme appena indicate, pari nel complesso ad euro 26.966,86. 5.2. Quanto alla responsabilità di la stessa committente ha dato atto CP_1
d'aver appaltato lavori a e che questa li ha subappaltati a CP_5 CP_4 ha poi genericamente contestato l'adibizione dei ricorrenti all'appalto, CP_1 ma si tratta di deduzione smentita dall'istruttoria svolta1. dipendente di dal 2014 al 2024, dopo aver precisato d'aver Tes_1 CP_4 iniziato a lavorare per questa societa qualche mese dopo il ricorrente, e dopo aver precisato di aver lavorato con in presso i cantieri di Monfalcone, ha Pt_1 CP_1 riferito di aver visto lo stesso «quotidianamente. Andavamo insieme a lavoro percé Pt_1 lo andavo a prednere e lo riportavo a casa. Abbiamo sempre lavorato a Monfalcone». Sebbene con riguardo ad un arco temporale più limitato, s'è espresso negli stesso termini anche il teste , collega del ricorrente nel biennio 2023/2024. Testimone_2
Sussiste perciò la prova che tutti i crediti azionati sono maturati nell'ambito d'appalti che hanno coinvolto CP_1
Va dunque affermata la responsabilità di ai sensi dell'art. 29 d. lgs. n. CP_1
276/2003, e va disposta la sua condanna al pagamento della somma di euro 21.800,62
* 6. Va poi accolta, ricorrendone i presupposti, la domanda di manleva formulata da nei confronti di e . CP_1 CP_4 CP_5
È una domanda di cui va affermata senz'altro l'ammissibilità, vertendosi in ipotesi di garanzia propria. In particolare, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, si ha garanzia propria quando la causa principale e quella accessoria abbiano in comune lo stesso titolo e anche quando ricorra una connessione oggettiva tra i titoli delle due domande;
mentre si ha garanzia impropria quando il convenuto tenda a riversare le conseguenze del proprio inadempimento su di un terzo in base ad un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale, ovvero in base ad un titolo connesso al rapporto principale solo in via occasionale [Cass., n. 11362/2009; Cass., n. 17688/2009; Cass., n. 19208/2005; Cass., Sez. Un., n. 12968/2004; Cass., n. 12029/2002]. Nella specie, il fatto generatore della responsabilità, sia del datore di lavoro sub- appaltatore ( , sia del sub-committente ( ), che del committente CP_4 CP_5
( , è unico e consiste nella prestazione di attività di lavoro subordinato resa CP_1 dal lavoratore all'interno dell'appalto affidato al suo datore di lavoro. Ne consegue la possibilità di trattazione unitaria delle domande, con applicazione, ex art. 40 c.p.c., del rito del lavoro. In ogni caso, il titolo in base al quale la convenuta ha esercitato l'azione di manleva ed il titolo fatto valere in giudizio sono strettamente connessi e tale connessione deriva direttamente dalla disciplina di legge, giacché l'art. 1299 c.c. prevede l'azione di regresso del condebitore solidale nei confronti degli altri coobbligati e tale azione è ribadita dall'art. 29, d. lgs. n. 276 del 2003. Resta comunque fermo il principio stabilito dall'art. 1298, comma 1, c.c., con conseguente diritto di regresso del committente nei confronti dell'appaltatore-datore di lavoro inadempiente per tutto quanto eventualmente corrisposto ai dipendenti di quest'ultimo, dal momento che l'obbligazione retributiva è stata contratta nell'interesse esclusivo dell'appaltatore. e vanno dunque condannate a tenere indenne e manlevare CP_4 CP_5 di tutto quanto da essa pagato ai ricorrenti per i titoli in esame. CP_1 * 7. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Vengono liquidate tenuto conto della somma attribuita ex art. 5, d.m. n. 55 del 2014 e aumentate in base a quanto disposto dall'art. 4, comma 2, d.m. n. 55 del 2014 in ragione dell'assistenza del ricorrente nei confronti di più parti e della riunione dei procedimenti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, condanna quest'ultima nei limiti dell'importo di euro Controparte_6
21.800,62, a pagare in favore di parte ricorrente la somma di euro 26.966,86, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna a tenere indenne e manlevare CP_6 CP_5 Controparte_2 di tutto quanto da essa pagato al ricorrente in forza della presente sentenza;
condanna quest'ultima nei limiti dell'importo di euro CP_4 CP_6
3.503,50, a rifondere a parte ricorrente le spese del giudizio, liquidate in euro 6.017,70, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.; condanna a rifondere a le spese del Parte_2 Controparte_2 giudizio, liquidate in euro 3.503,50, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.. Gorizia, 8 luglio 2025
Il Giudice
Gabriele Allieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Verbale d'udienza del 01.07.2025.
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 08/07/2025 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giudice sulla piattaforma Microsoft Teams, per parte ricorrente, l'avv. Latino Quartarone, e, per l'avv. Cosentini CP_1
I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti.
Il Giudice
pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
R.G. 129/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa r.g. 129/2025 promossa da
, rappresentato e difeso, in forza di procura depositata telematicamente, Parte_1 hele Latino Quartarone e dall'avv. Maddalena Esposito, presso il cui studio è elettivamente domiciliato ricorrente CONTRO
in persona del procuratore speciale , rappresentata e Controparte_2 CP_3
procura depositata telematicament AR FU, EL AZ, LL Di AT, RE TO, SI De NI, Salvatore Cosentini e ES Lovero, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima resistente E CONTRO
Controparte_4 convenuta contumace E CONTRO
Controparte_5 terza chiamata contumace dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 15.03.2025, il ricorrente, sulla premessa d'aver lavorato per dall'11.03.2014 al 04.07.2024, con adibizione esclusiva presso lo CP_4 stabilimento di Monfalcone nell'ambito dell'appalto affidato da quest'ultima CP_1 società alla datrice di lavoro, ha convenuto in giudizio entrambe le società – quali datrice di lavoro e quale responsabile ai sensi dell'art. 29, d. lgs. n. 276 del 2003 - per ottenere la condanna di entrambe, in solido fra loro, al pagamento della somma esito dell'addizione delle voci strettamente retributive contenute nel prospetto paga di giugno e luglio 2024. Il ricorrente ha inoltre chiesto la condanna della sola datrice di lavoro delle voci prive di tale natura indicate nei predetti prospetti.
2. si è costituita in giudizio sostenendo che il ricorrente non avrebbe CP_1 offerto alcuna prova della sua pretesa. Per questo, ha chiesto il rigetto del ricorso e che, in caso d'accoglimento della domanda, e , di cui ha chiesto la CP_4 CP_5 chiamata in causa, la tengano indenne dalle conseguenze del provvedimento.
3. e non si sono costituite in giudizio e sono state dichiarate CP_4 CP_5 contumaci.
4. Istruita documentalmente e mediante l'escussione di testimoni, la causa è stata discussa dai difensori delle parti che si sono riportati ai rispettivi atti.
5. Così ricostruito l'iter processuale, e precisato che è documentale e pacifica la sussistenza del rapporti di lavoro intercorso tra il ricorrente e e la sua CP_4 articolazione temporale [cfr. doc. 1 ricorrente] È del pari documentale il credito di cui ciascun ricorrente è titolare [cfr. doc. 1 ricorrente]. Rispetto all'importo rivendicato verso entrambe le convenute, pari ad euro 21.800.62, il ricorrente è giunto a queste quantificazione sommando retribuzione ordinaria, permessi goduti, festività non godute, ratei di 13ma, ferie godute, t.f.r., esonero contributivo. L'importo è corretto, come s'evince dall'esame dei prospetti paga. Lo stesso è a dirsi per la cifra ulteriore di euro 5.166,24 rivendicata verso la sola datrice di lavoro e ampiamente compresa nelle voci residue, prive di natura retributiva, dovute in base alle buste paga.
5.1. La datrice di lavoro, rimasta contumace, non ha assolto al proprio onere probatorio relativo all'adempimento dell'obbligazione pecuniaria. Va quindi condannata al versamento delle somme appena indicate, pari nel complesso ad euro 26.966,86. 5.2. Quanto alla responsabilità di la stessa committente ha dato atto CP_1
d'aver appaltato lavori a e che questa li ha subappaltati a CP_5 CP_4 ha poi genericamente contestato l'adibizione dei ricorrenti all'appalto, CP_1 ma si tratta di deduzione smentita dall'istruttoria svolta1. dipendente di dal 2014 al 2024, dopo aver precisato d'aver Tes_1 CP_4 iniziato a lavorare per questa societa qualche mese dopo il ricorrente, e dopo aver precisato di aver lavorato con in presso i cantieri di Monfalcone, ha Pt_1 CP_1 riferito di aver visto lo stesso «quotidianamente. Andavamo insieme a lavoro percé Pt_1 lo andavo a prednere e lo riportavo a casa. Abbiamo sempre lavorato a Monfalcone». Sebbene con riguardo ad un arco temporale più limitato, s'è espresso negli stesso termini anche il teste , collega del ricorrente nel biennio 2023/2024. Testimone_2
Sussiste perciò la prova che tutti i crediti azionati sono maturati nell'ambito d'appalti che hanno coinvolto CP_1
Va dunque affermata la responsabilità di ai sensi dell'art. 29 d. lgs. n. CP_1
276/2003, e va disposta la sua condanna al pagamento della somma di euro 21.800,62
* 6. Va poi accolta, ricorrendone i presupposti, la domanda di manleva formulata da nei confronti di e . CP_1 CP_4 CP_5
È una domanda di cui va affermata senz'altro l'ammissibilità, vertendosi in ipotesi di garanzia propria. In particolare, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, si ha garanzia propria quando la causa principale e quella accessoria abbiano in comune lo stesso titolo e anche quando ricorra una connessione oggettiva tra i titoli delle due domande;
mentre si ha garanzia impropria quando il convenuto tenda a riversare le conseguenze del proprio inadempimento su di un terzo in base ad un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale, ovvero in base ad un titolo connesso al rapporto principale solo in via occasionale [Cass., n. 11362/2009; Cass., n. 17688/2009; Cass., n. 19208/2005; Cass., Sez. Un., n. 12968/2004; Cass., n. 12029/2002]. Nella specie, il fatto generatore della responsabilità, sia del datore di lavoro sub- appaltatore ( , sia del sub-committente ( ), che del committente CP_4 CP_5
( , è unico e consiste nella prestazione di attività di lavoro subordinato resa CP_1 dal lavoratore all'interno dell'appalto affidato al suo datore di lavoro. Ne consegue la possibilità di trattazione unitaria delle domande, con applicazione, ex art. 40 c.p.c., del rito del lavoro. In ogni caso, il titolo in base al quale la convenuta ha esercitato l'azione di manleva ed il titolo fatto valere in giudizio sono strettamente connessi e tale connessione deriva direttamente dalla disciplina di legge, giacché l'art. 1299 c.c. prevede l'azione di regresso del condebitore solidale nei confronti degli altri coobbligati e tale azione è ribadita dall'art. 29, d. lgs. n. 276 del 2003. Resta comunque fermo il principio stabilito dall'art. 1298, comma 1, c.c., con conseguente diritto di regresso del committente nei confronti dell'appaltatore-datore di lavoro inadempiente per tutto quanto eventualmente corrisposto ai dipendenti di quest'ultimo, dal momento che l'obbligazione retributiva è stata contratta nell'interesse esclusivo dell'appaltatore. e vanno dunque condannate a tenere indenne e manlevare CP_4 CP_5 di tutto quanto da essa pagato ai ricorrenti per i titoli in esame. CP_1 * 7. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Vengono liquidate tenuto conto della somma attribuita ex art. 5, d.m. n. 55 del 2014 e aumentate in base a quanto disposto dall'art. 4, comma 2, d.m. n. 55 del 2014 in ragione dell'assistenza del ricorrente nei confronti di più parti e della riunione dei procedimenti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, condanna quest'ultima nei limiti dell'importo di euro Controparte_6
21.800,62, a pagare in favore di parte ricorrente la somma di euro 26.966,86, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna a tenere indenne e manlevare CP_6 CP_5 Controparte_2 di tutto quanto da essa pagato al ricorrente in forza della presente sentenza;
condanna quest'ultima nei limiti dell'importo di euro CP_4 CP_6
3.503,50, a rifondere a parte ricorrente le spese del giudizio, liquidate in euro 6.017,70, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.; condanna a rifondere a le spese del Parte_2 Controparte_2 giudizio, liquidate in euro 3.503,50, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.. Gorizia, 8 luglio 2025
Il Giudice
Gabriele Allieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Verbale d'udienza del 01.07.2025.