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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 22/03/2025, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 4765/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4765 del ruolo generale della volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente da
e , entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Claudia Parte_1 Parte_2
Eleuteri, giusta procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio su domanda congiunta
Conclusioni: come da atti e verbale di udienza del 19.03.2025
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c., depositato in data 24.12.2024, ed Parte_1
hanno proposto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del Parte_2
matrimonio tra di loro contratto in Roma il 1.12.2007, deducendo che dalla loro unione era nata la figlia (5.08.2009) e che il Tribunale di Roma aveva omologato le condizioni di Per_1
separazione personale con decreto n. 13367/2015 del 5.05.2015. Le parti hanno altresì dedotto di aver continuato a vivere separate, essendo venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale, esistendo – pertanto – il presupposto di proponibilità della domanda ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), e comma 2 della Legge n. 898/1970. Disposta la comparizione personale delle parti, all'udienza del 19.03.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2. Tanto premesso, i coniugi hanno proposto domanda congiunta di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in Roma il 1.12.2007, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma al N. 01082, Parte 2, Serie A03, Anno
2007, alle seguenti condizioni:
“1) pronunciare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 e successive modifiche ed integrazioni lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma (RM) tra i IGnori
[...]
e n data 01.12.2007 e trascritto nel registro degli atti di Parte_2 Parte_1 matrimonio del Comune di Roma dell'anno 2007, atto 01082, parte 2, serie A03.
2) Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile di Roma l'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, emettere ogni altro provvedimento ritenuto utile o necessario.
3) Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento.
4) La casa coniugale già in locazione è stata riconsegnata;
la signora Parte_2
vive a Pomezia (RM) in via Tirso, n. 10, 00040, con la figlia minore (RM Persona_2
05.08.2009);
5) La figlia minore è affidata in via esclusiva, stante la lontananza di residenza del Per_1
padre e per ragioni di praticità, alla madre IG.ra cui viene rimesso in via Parte_2 esclusiva l'esercizio della responsabilità genitoriale anche sulle decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale, alla richiesta di documentazione presso gli enti preposti quali la carta di identità valida per
l'espatrio, o il passaporto, viaggi all'estero etc.
6) La figlia continuerà a risiedere presso la madre, mentre il IG. data la distanza di Pt_1 residenza tra padre e figlia, nonché l'età della stessa 15 anni, come da modalità in corso, potrà vedere la figlia minore quando vorrà compatibilmente con le esigenze scolastiche Persona_2
e sportive della stessa, cumulando periodi concentrati preferibilmente nei periodi festivi e durante le vacanze estive e, comunque, in caso di disaccordo, almeno un week end al mese nonché durante le vacanze estive per n. 30 giorni anche non consecutivi da concordare con
l'altro genitore entro il 30 maggio di ciascun anno, per metà delle vacanze natalizie invertendo ogni anno i periodi comprendenti Natale e Capodanno e ad anni alterni per le festività scolastiche pasquali;
7) il IG. corrisponderà alla IG.ra , quale contributo per il Parte_1 Pt_2
mantenimento della figlia minore l'importo mensile di euro 200,00 (duecento/00), Persona_2
mediante bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza attuale e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche straordinarie medico-sanitarie, sportive, parascolastiche e ricreative purché previamente concordate ad eccezione di quelle che non siano conseguenza di decisioni già convenute o caratterizzate da urgenza come da protocollo del Tribunale di Roma del dicembre 2014.
8) Gli assegni familiari, assegno unico o comunque denominati, per espresso accordo fra le parti e con il consenso espresso del IG. verranno erogati ove possibile Parte_1 dall'amministrazione di competenza direttamente in capo alla IG.ra che pure si Pt_2 avvarrà al 100% delle detrazioni fiscali.”.
Ciò posto, non sussistono motivi per escludere che corrisponda al vero la circostanza allegata nel ricorso, ossia che i coniugi non abbiano ripreso la vita coniugale nel periodo compreso fra l'udienza di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nel corso del procedimento di separazione personale e la proposizione della domanda di divorzio.
Con riferimento alle condizioni concordate, ritiene il Collegio che le stesse corrispondano all'interesse dei coniugi e della prole e che, non presentando profili di contrarietà a norme imperative e all'ordine pubblico, possano essere poste a fondamento della richiesta pronuncia.
In particolare, ritiene il Collegio che l'affidamento c.d. “super esclusivo” della figlia Per_1 alla madre corrisponda all'interesse della minore, considerata la sostanziale assenza del padre nella vita della figlia, assenza che il resistente ha confermato nel corso dell'audizione delle parti, specificando quanto segue: “[…] mia figlia viene gestita interamente dalla mamma;
si occupa lei delle visite mediche, della scuola e di tutto ciò che la riguarda;
[…] io non ho mai fatto obiezioni su tutte le decisioni assunte dalla mamma;
mi sta bene così perché la ritengo una brava mamma e mi fido delle sue scelte;
sono consapevole che con questo accordo anche le decisioni di maggiore importanza riguardanti l'educazione, l'istruzione, la salute e la residenza abituale di mia figlia verranno prese esclusivamente dalla mamma e mi sta bene così”.
Per effetto dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Legge n. 898/1970.
La presente sentenza sarà trasmessa dalla Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato
Civile del luogo in cui è stato trascritto il matrimonio per l'annotazione in margine all'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c. nonché degli artt. 14 e 69, lett. d), del
D.P.R. n. 396/2000.
Spese di lite irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G.V.G. n. 4765/2024, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma il 1.12.2007 da
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), ed Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_2 C.F._2
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma al N. 01082, Parte 2, Serie
A03, Anno 2007
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69, lett.
d), del D.P.R. n. 396/2000;
c) omologa l'accordo intervenuto tra le parti e, per l'effetto, dispone che il rapporto di divorzio sia regolato come da condizioni concordate e indicate in motivazione;
d) spese di lite irripetibili.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 19 marzo 2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Riccardo Massera
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4765 del ruolo generale della volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente da
e , entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Claudia Parte_1 Parte_2
Eleuteri, giusta procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio su domanda congiunta
Conclusioni: come da atti e verbale di udienza del 19.03.2025
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c., depositato in data 24.12.2024, ed Parte_1
hanno proposto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del Parte_2
matrimonio tra di loro contratto in Roma il 1.12.2007, deducendo che dalla loro unione era nata la figlia (5.08.2009) e che il Tribunale di Roma aveva omologato le condizioni di Per_1
separazione personale con decreto n. 13367/2015 del 5.05.2015. Le parti hanno altresì dedotto di aver continuato a vivere separate, essendo venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale, esistendo – pertanto – il presupposto di proponibilità della domanda ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), e comma 2 della Legge n. 898/1970. Disposta la comparizione personale delle parti, all'udienza del 19.03.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2. Tanto premesso, i coniugi hanno proposto domanda congiunta di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in Roma il 1.12.2007, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma al N. 01082, Parte 2, Serie A03, Anno
2007, alle seguenti condizioni:
“1) pronunciare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 e successive modifiche ed integrazioni lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma (RM) tra i IGnori
[...]
e n data 01.12.2007 e trascritto nel registro degli atti di Parte_2 Parte_1 matrimonio del Comune di Roma dell'anno 2007, atto 01082, parte 2, serie A03.
2) Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile di Roma l'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, emettere ogni altro provvedimento ritenuto utile o necessario.
3) Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento.
4) La casa coniugale già in locazione è stata riconsegnata;
la signora Parte_2
vive a Pomezia (RM) in via Tirso, n. 10, 00040, con la figlia minore (RM Persona_2
05.08.2009);
5) La figlia minore è affidata in via esclusiva, stante la lontananza di residenza del Per_1
padre e per ragioni di praticità, alla madre IG.ra cui viene rimesso in via Parte_2 esclusiva l'esercizio della responsabilità genitoriale anche sulle decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale, alla richiesta di documentazione presso gli enti preposti quali la carta di identità valida per
l'espatrio, o il passaporto, viaggi all'estero etc.
6) La figlia continuerà a risiedere presso la madre, mentre il IG. data la distanza di Pt_1 residenza tra padre e figlia, nonché l'età della stessa 15 anni, come da modalità in corso, potrà vedere la figlia minore quando vorrà compatibilmente con le esigenze scolastiche Persona_2
e sportive della stessa, cumulando periodi concentrati preferibilmente nei periodi festivi e durante le vacanze estive e, comunque, in caso di disaccordo, almeno un week end al mese nonché durante le vacanze estive per n. 30 giorni anche non consecutivi da concordare con
l'altro genitore entro il 30 maggio di ciascun anno, per metà delle vacanze natalizie invertendo ogni anno i periodi comprendenti Natale e Capodanno e ad anni alterni per le festività scolastiche pasquali;
7) il IG. corrisponderà alla IG.ra , quale contributo per il Parte_1 Pt_2
mantenimento della figlia minore l'importo mensile di euro 200,00 (duecento/00), Persona_2
mediante bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza attuale e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche straordinarie medico-sanitarie, sportive, parascolastiche e ricreative purché previamente concordate ad eccezione di quelle che non siano conseguenza di decisioni già convenute o caratterizzate da urgenza come da protocollo del Tribunale di Roma del dicembre 2014.
8) Gli assegni familiari, assegno unico o comunque denominati, per espresso accordo fra le parti e con il consenso espresso del IG. verranno erogati ove possibile Parte_1 dall'amministrazione di competenza direttamente in capo alla IG.ra che pure si Pt_2 avvarrà al 100% delle detrazioni fiscali.”.
Ciò posto, non sussistono motivi per escludere che corrisponda al vero la circostanza allegata nel ricorso, ossia che i coniugi non abbiano ripreso la vita coniugale nel periodo compreso fra l'udienza di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nel corso del procedimento di separazione personale e la proposizione della domanda di divorzio.
Con riferimento alle condizioni concordate, ritiene il Collegio che le stesse corrispondano all'interesse dei coniugi e della prole e che, non presentando profili di contrarietà a norme imperative e all'ordine pubblico, possano essere poste a fondamento della richiesta pronuncia.
In particolare, ritiene il Collegio che l'affidamento c.d. “super esclusivo” della figlia Per_1 alla madre corrisponda all'interesse della minore, considerata la sostanziale assenza del padre nella vita della figlia, assenza che il resistente ha confermato nel corso dell'audizione delle parti, specificando quanto segue: “[…] mia figlia viene gestita interamente dalla mamma;
si occupa lei delle visite mediche, della scuola e di tutto ciò che la riguarda;
[…] io non ho mai fatto obiezioni su tutte le decisioni assunte dalla mamma;
mi sta bene così perché la ritengo una brava mamma e mi fido delle sue scelte;
sono consapevole che con questo accordo anche le decisioni di maggiore importanza riguardanti l'educazione, l'istruzione, la salute e la residenza abituale di mia figlia verranno prese esclusivamente dalla mamma e mi sta bene così”.
Per effetto dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Legge n. 898/1970.
La presente sentenza sarà trasmessa dalla Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato
Civile del luogo in cui è stato trascritto il matrimonio per l'annotazione in margine all'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c. nonché degli artt. 14 e 69, lett. d), del
D.P.R. n. 396/2000.
Spese di lite irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G.V.G. n. 4765/2024, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma il 1.12.2007 da
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), ed Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_2 C.F._2
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma al N. 01082, Parte 2, Serie
A03, Anno 2007
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69, lett.
d), del D.P.R. n. 396/2000;
c) omologa l'accordo intervenuto tra le parti e, per l'effetto, dispone che il rapporto di divorzio sia regolato come da condizioni concordate e indicate in motivazione;
d) spese di lite irripetibili.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 19 marzo 2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Riccardo Massera