Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 27/05/2025, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n° 1212/2018
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile
___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 189 e 281-quinquies c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 1212/2018
TRA
(C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F. ) e CodiceFiscale_2 Parte_3 C.F._3
(C.F. – Avv. Salvatore Cinnera Parte_4 C.F._4
Martino
opponenti
E
(C.F. – Avv. Marisa Olga Controparte_1 P.IVA_1
Meroni e Marianna Caldiera
opposta
E
C.F. ), a mezzo Controparte_2 P.IVA_2 procuratrice speciale – Avv. Rosaria Di Giorgio Controparte_3
Giannitto
intervenuta
Conclusioni di merito di parte opponente:
1) Ritenere e dichiarare che il non ha diritto ad aver pagata Controparte_4
la somma precettata;
1
3) Ritenere e dichiarare, per conseguenza, illegittimo ed annullare l'atto di precetto notificato il 20 settembre 2017 e l'atto di pignoramento notificato in data
10.01.2018;
4) e, comunque, dichiarare inefficaci gli atti esecutivi relativi a detta esecuzione;
5) Condannare, conseguentemente, il a pagare Controparte_4 all'opponente sig. la somma di € 8.181,13 o quell'altra Parte_1 somma che sarà liquidata, anche a mezzo della chiesta CTU, con rivalutazione ed interessi dall'epoca di ciascun pagamento indebito e fino al soddisfo.
Con vittoria di spese e compensi.
Conclusioni di parte opposta:
“Nel merito dichiarare inammissibili e/o improponibili e/o comunque totalmente infondate in fatto ed in diritto e carenti di prova, o con qualunque altra statuizione, rigettare tutte le domande e le eccezioni proposte dai sigg.ri , Parte_1 Parte_2
, e
[...] Parte_3 Parte_4
In ogni caso
Con vittoria di compensi e spese”
Conclusioni di parte intervenuta:
1)-In via preliminare, accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione attiva dei sigg.ri e;
Parte_1 Parte_4
Nel merito:
1)-Ritenere e dichiarare inammissibili e/o improponibili e/o comunque totalmente infondate in fatto ed in diritto e carenti di prova, o con qualunque altra statuizione rigettare tutte le domande e le eccezioni proposte dai sigg.ri
, , e;
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
2)-Sempre senza recesso dalle eccezioni che precedono, riconoscere la fondatezza di tutte le eccezioni formulate nelle presenti difese, con ogni conseguenza;
3)-Rigettare siccome inammissibile ed inconducente la richiesta di richiamo del
CTU formulata tardivamente dagli odierni attori, basata sull'erroneo assunto della nullità e/o inefficacia del contratto di mutuo fondiario in Notar Per_1 del 23.10.1998.
[...]
4)-Condannare gli attori al pagamento di spese e compensi del presente giudizio.
2 RAGIONI DELLA DECISIONE
Gli opponenti hanno promosso opposizione agli atti esecutivi ex art. 615 c.p.c. avverso il precetto notificato dall'allora il 31/10/2017 per la somma Controparte_4 complessiva di € 22.109,80, quale residuo ed accessori del contratto di mutuo stipulato da il 23/10/1998, per £ 90.000.000, e garantito da ipoteca rilasciata da Parte_1
e da oltre che da fideiussione da parte di Parte_2 Parte_3 [...]
A seguito del precetto, il creditore ha radicato la procedura esecutiva Parte_4
immobiliare R.G.E. 8/2018 (successivamente estinta, nel corso del giudizio, con ordinanza del g.e. del 06/07/2022, a seguito dell'avvenuto pagamento integrale da parte dei debitori esecutati delle somme previste dal provvedimento di conversione del pignoramento dagli stessi richiesto) sul bene ipotecato, non sospesa con ordinanza del
15/06/2018, che assegnava i termini per l'introduzione del giudizio di merito.
Gli opponenti contestavano la sussistenza del credito azionato e, anzi, deducevano la sussistenza di un credito in favore del mutuatario, che aveva già corrisposto 99 rate, eccependo i seguenti profili di invalidità del contratto di mutuo:
- nullità della clausola che statuiva il saggio di interessi ultralegale per violazione dell'art. 117 TUB e dell'art. 1284 c.c., in quanto parametrata al c.d. “Prime Rate
ABI”, non più rilevato da dicembre 2004 e comunque equiparabile all'”uso piazza”, espressamente vietato dall'art. 117 TUB;
- usurarietà originaria del tasso di mora, fissato all'11,50% a fronte di un tasso soglia stabilito illo tempore al 10,995%, con conseguente inesigibilità degli interessi ex art. 1815 c.c., ed usura sopravvenuta del tasso di interesse convenzionale dal terzo trimestre 1999;
- illegittima applicazione dell'anatocismo agli interessi di mora, in violazione dell'art. 1283 c.c., essendo prevista dall'art. 11 l'applicazione di tale interesse sull'intera rata insoluta, e non sulla sola quota capitale, operazione consentita dall'art. 3 della delibera CICR del 09/02/2000 esclusivamente per i mutui stipulati successivamente alla sua entrata in vigore.
Il (poi , poi ) si costituiva Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 contestando tutte le domande attoree, ed in particolare eccependo il difetto di legittimazione attiva di e essendo legittimati i soli Parte_1 Parte_4 esecutati e e deducendo: Parte_2 Parte_3
- la piena determinabilità del tasso di interesse pattuito, sostituito dal 2005 “con
l'Euribor 6 mesi tasso 360 media del mese precedente di norma pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24 ore” o, in difetto comunicato dal Comitato di gestione
3 dell'Euribor, come si ricava dalla comunicazione e pubblicazione su GURI in data 20.12.2004”;
- il mancato superamento del tasso soglia degli interessi moratori, essendo essi fissati, nel trimestre in questione, nella misura del 14,145% (con aumento del
2,1% e maggiorazione del 50%, come previsto dall'art. 3 punto 4 dei DM di rilevazione), e non potendo essere raffrontati con il tasso soglia previsto per gli interessi convenzionali;
in ogni caso, l'eventuale incidenza dell'usurarietà del tasso di mora esclusivamente sui predetti interessi, e non su quelli convenzionali;
- l'avvenuta applicazione dell'interesse moratorio esclusivamente sulla quota capitale delle rate insolute, e non sulle rate nella loro interezza;
Con la prima memoria ex art. 193 comma 6 c.p.c., gli opponenti contestavano l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, essendo interesse del mutuatario e del garante accertare l'insussistenza del credito azionato;
contestavano inoltre la sussistenza di uno specifico tasso soglia per gli interessi moratori, trattandosi di mera rilevazione statistica.
Nel corso del giudizio interveniva cessionaria del credito, associandosi alle CP_2 difese della propria dante causa.
La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5
D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
L'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata da parte convenuta è infondata.
La legittimazione del mutuatario è fuor di dubbio, essendo egli anzi litisconsorte necessario in un'opposizione eventualmente promossa da altro soggetto (cfr. Cass.
17113/2018).
Quanto al fideiussore, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che, pur dovendosi escludere la sua legittimazione a proporre le opposizioni esecutive spettanti al debitore, essendo carente di legittimazione ad interloquire sul diritto del creditore ad agire esecutivamente e sulla sorte dei beni pignorati, nondimeno “il fideiussore può certamente proporre, in un ordinario giudizio di cognizione, tutte le domande volte ad ottenere
l'accertamento dell'inesistenza del debito principale garantito e, come è avvenuto nel caso di specie, potrebbe anche farlo nell'ambito di un processo nel quale siano proposte, da altri soggetti, delle opposizioni esecutive (determinando un cumulo di domande di diversa natura)” (Cass. 41800/2021).
4 Nel merito, l'eccezione di nullità per indeterminatezza della clausola che prevede il tasso di interesse è infondata;
né l'originaria pattuizione, né la successiva modificazione fanno infatti riferimento ad elementi indeterminati o inconoscibili, trattandosi viceversa di dati (rispettivamente, Prime Rate ABI ed Euribor 6 mesi) perfettamente intellegibili e non suscettibili di interpretazioni.
Quanto all'eccezione di usurarietà del tasso di mora, la questione è stata risolta da
Cass. S.U. 19597/2020, che ha confermato l'applicabilità della maggiorazione del 2.1%; nel caso di specie, pertanto, il tasso soglia doveva ritenersi illo tempore fissato al
14,145% e, dunque, la di sotto del limite pattuito.
Il ctu nominato in corso di giudizio ha poi verificato che il tasso di interesse applicato dalla banca in corso di rapporto è dell'8,09% e che esso non ha superato i tassi soglia antiusura via via applicabili.
In merito all'applicazione anatocistica degli interessi sulle rate insolute nella loro interezza, e non sulla sola quota capitale, il ctu ha verificato che “Gli interessi di mora sulle 22 rate scadute sono stati quantificati dalla in € 2.205,13 importo che risulta CP_7 superiore a quello quantificato sulle rate scadute (quota capitale e quota interessi):
n. 22 rate scadute da € 551,74 cadauna;
interessi di mora determinati dal CTU sulle rate scadute = euro 1.833,72”.
In generale, quanto alla capitalizzazione degli interessi, ha rilevato che “ il contratto di mutuo non esplicita il regime finanziario di capitalizzazione che le parti hanno convenuto (semplice o composta), nè sono state indicate le modalità di determinazione
(criterio di calcolo) degli interessi e le rate del piano di ammortamento (rate costanti, rate con quota capitale costante, o rate variabili), limitandosi semplicemente a riportare all'articolo 2 che “il mutuo sarà restituito in un periodo di 10 anni, col pagamento di n.
120 rate mensili posticipate scadenti senza interruzione, a decorrenza dal 22 novembre
1998, secondo il piano di ammortamento concordato fra le parti “ed al successivo art. 7 risulta indicato l'importo (soltanto) della “prima rata” del mutuo nella misura pari a
Lire 1.068.316. Il regime finanziario di capitalizzazione (composta o semplice) non viene esplicitato neanche nell'allegato piano di ammortamento, che presenta una rata costante di Lire 1.068.316 (coincidente all'importo della “prima rata” indicata nell'art. 7 del contratto), così come non viene fatta alcuna precisazione riguardo alle modalità di determinazione degli interessi e, infine, rimane inespresso nell'enunciato del contratto il criterio di imputazione della rata, in conto quota capitale ed agli interessi.
…
5 Nel caso di specie, il contratto di mutuo indica soltanto il tasso di interesse ma non esplicita le condizioni praticate che poi sono quelle, insieme al tasso, che determinano il costo complessivo dell'operazione di mutuo, non essendo stata specificata in alcun modo
l'applicazione del regime finanziario della capitalizzazione, senza peraltro che tale regime, di indispensabile specificazione, sia stato pattuito esplicitamente nel contratto di mutuo. Pertanto, le clausole del contratto di mutuo, sono state formulate con enunciati che non davano luogo ad una univoca applicazione, ma richiedevano la necessità di una scelta tra più alternative possibili, ciascuna delle quali comportante l'applicazione concreta di diverse condizioni economiche praticate”
Ha quindi rilevato che, sulla scorta delle regole della matematica finanziaria, potevano essere individuati tre distinti piani di ammortamento: a capitalizzazione composta, semplice o con quote capitali costanti, concludendo che “Il costo complessivo del mutuo dipende, a parità di tasso di interesse, dal regime finanziario convenuto tra le parti, e precisamente:
Regime finanziario capitalizzazione composta 38.197.911
Regime finanziario capitalizzazione semplice 24.806.378
Quote capitali costanti 34.031.250”
Sul punto, non si può non rilevare come l'anatocismo abbia natura convenzionale, tanto ai sensi dell'art. 1283 c.c., quanto dell'art. 120 comma 2 T.U.B. (inserito dal D.Lgs.
342/1999), secondo cui “il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”, e della successiva delibera del CICR del 09/02/2000.
In mancanza di espressa pattuizione, non è possibile dunque operare alcuna forma di capitalizzazione.
Benché nell'atto di citazione gli attori abbiano limitato la doglianza relativa all'anatocismo alla sola capitalizzazione degli interessi moratori, e non, in generale, alle modalità di applicazione dell'anatocismo agli interessi corrispettivi, trattandosi di questione rilevabile anche d'ufficio (cfr., ex multis, Cass. 23974/2010) detta capitalizzazione deve perciò essere esclusa.
La causa deve perciò proseguire ai fini dell'esatta determinazione del saldo complessivo di dare/avere tra le parti, alla luce dei principi stabiliti dalla presente sentenza.
Spese al definitivo.
6
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 1212/2018 del
Registro Generale Contenzioso, così decide:
1) accerta che al mutuo in questione non è applicabile alcun tipo di capitalizzazione;
2) rigetta tutte le altre eccezioni degli opponenti;
3) dispone per la prosecuzione come da separata ordinanza.
Patti, 27/05/2025 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
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