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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/04/2025, n. 4249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4249 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
La Giudice Daniela Bracci, all'esito dell'udienza del 7 aprile 2025, svolta con trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I Grado iscritta al N. 36857/2024 R.G. promossa da:
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, parti ricorrenti con il patrocinio degli avv.ti Elisa Bonciani e Rosalia Mangano
[...]
contro
:
in persona del l.r.p.t., parte resistente con il patrocinio degli avv.ti. Arturo Controparte_1
Maresca e Oriana Di Girolamo nonché in persona del l.r.p.t., parte resistente con il patrocinio dell'avv. Maria Carla Attanasio CP_2
OGGETTO: retribuzione e ferie
FATTO E DIRITTO
Con atto introduttivo depositato l'11.10.2024, gli istanti adivano il Tribunale di Roma in funzione di
GL chiedendo di accertare e dichiarare, previa disapplicazione delle specifiche clausole della contrattazione collettiva che ne escludevano il conteggio (art. . 30 punto 6 ccnl 2016 art. 77 punti 1.7 e
2.4 CCNL 2016; - art. 14 punto 3 Contratto Aziendale;
art. 31 Contratto Aziendale Contrattazione collettiva 2012: - art. 31 punto 6 CCNL 2016;- art. 77 punti 1.7 e 2.4 del CCNL 2016; art. 14 punto 3
Contratto Aziendale;
- art. 31 del Contratto Aziendale;
Contrattazione collettiva 2003: art. 25 punto 6
CCNL 2003; - art. 72 punti 1.7 e 2.4 CCNL 2003; - art. 15 punto 3 Contratto Aziendale;
art. 34
Contratto Aziendale), il diritto dei ricorrenti al computo nella retribuzione spettante per i giorni di ferie:
1) dell'Indennità di Utilizzazione Professionale variabile;
2) dell'IUP giornaliera (esclusa IUP assenze, cod. voce 792); 3) dell'indennità lavoro notturno;
4) dell'indennità lavoro domenicale;
5) dell'indennità lavoro festivo e paga giornaliera per lavoro festivo non recuperato;
5) del compenso per assenza dalla pagina 1 di 17 residenza;
6) del compenso per lavoro straordinario (esclusi codici 288, 289 e 290); 7) dell' indennità diverse (flessibilità di orario e indennità per PdM Cargo); per l'effetto chiedevano di condannare la convenuta al pagamento in favore dei ricorrenti, a titolo di retribuzione loro dovute per i CP_1 periodi di ferie: per € 5.664,73, maturati da luglio 2007 a dicembre 2023 (con esclusione Parte_1 del periodo giugno 2016-dicembre 2021); per € 14.732,77 maturati da luglio 2007 ad Parte_2 agosto 2022 (con esclusione del periodo luglio 2016-dicembre 2021); per € 8.658,38 Parte_5
maturati dal luglio 2007 al dicembre 2023 (con esclusione del periodo febbraio 2016 – dicembre 2021); per € 10.273,59 maturati dal luglio 2007 al dicembre 2023 (con esclusione del Parte_4 periodo giugno 2016-dicembre 2021); per € 11.215,58 maturati dal luglio 2007 al Parte_4
dicembre 2023 (con esclusione del periodo marzo 2016-dicembre 2021), oltre gli accessori di legge;
chiedevano altresì di condannare al ricalcolo e alla conseguente regolarizzazione delle quote CP_1
del tfr dei ricorrenti;
di condannare inoltre alla conseguente regolarizzazione contributiva per CP_1
il periodo indicato e, nella misura in cui il diritto al versamento dei contributi fosse ritenuto prescritto,
CP_ al versamento all' della riserva matematica finalizzata alla costituzione della rendita vitalizia reversibile di cui all'art. 13 l. n. 1338/62, con riserva di richiedere il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 2116 c.c.
Deducevano di essere dipendenti ed ex dipendenti di con mansione di macchinisti (il sig. CP_1
in pensione dal 1° agosto 2022); di fare parte o di aver fatto parte del personale mobile, le cui Pt_2 prestazioni si sviluppavano nell'arco delle 24 ore, per 365 giorni l'anno, comprese domeniche e festivi;
che i loro turni di lavoro non erano cadenzati e potevano iniziare e terminare a qualunque ora del giorno e della notte, perché collegati alla marcia dei treni e alle tratte in assegnazione;
che la durata delle loro prestazioni e dei riposi giornalieri o settimanali era soggetta a notevole variabilità; che una quota importante della loro retribuzione era costituita da indennità supplementari o integrative (c.d. competenze accessorie) che, avevano il doppio scopo di compensare i disagi del lavoro svolto e di incentivare la permanenza in un'attività che comportava rischi e maggiori sacrifici rispetto a lavori con orari regolari, diurni e/o feriali;
che le indennità rivendicate rientravano nella normale retribuzione percepita nelle giornate di presenza in servizio e intrinsecamente collegate all'esecuzione dei compiti incombenti agli stessi ricorrenti in base al contratto di lavoro;
che le predette indennità, pur essendo strettamente connesse alla qualità intrinseca della mansione espletata dai ricorrenti, non erano state calcolate dalla convenuta nella base di computo della retribuzione dei giorni di ferie godute dai ricorrenti;
di essere stati illegittimamente privati della retribuzione dovuta nella sua interezza nei periodi di godimento delle ferie;
di avere diritto alle differenze retributive come indicate nei conteggi pagina 2 di 17 allegati. Svolte articolate considerazioni in diritto e richiamata la giurisprudenza unionale, concludevano chiedendo al GL l'accoglimento della domanda con il favore delle spese di lite.
Fissata l'udienza, si costituiva in giudizio che preliminarmente eccepiva CP_1
l'inammissibilità della domanda per avere i ricorrenti già proposto analogo ricorso per le somme asseritamente maturate fino a dicembre 2021; che tale ricorso era stato accolto in primo grado
(sentenza n. ) e attualmente pendeva gravame promosso dalla resistente. Nel merito chiedeva il rigetto, sostenendo l'inesistenza di un effetto dissuasivo della retribuzione feriale attualmente riconosciuta in base al ccnl di settore;
in in subordine eccepiva sia l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., sia l'erroneità dei conteggi allegati al ricorso. Svolte articolate considerazioni in diritto, insisteva per il rigetto della domanda.
CP_ L' si costituiva in giudizio chiedendo la condanna della parte datoriale al versamento dei contributi previdenziali per i periodi non prescritti.
All'esito dell'udienza del 7 aprile 2025, svolta con trattazione scritta, la causa è stata decisa.
OSSERVA LA GIUDICE che preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla resistente , per avere i ricorrenti già introdotto analogo ricorso, accolto CP_1
in primo grado.
Invero nel precedente ricorso gli istanti hanno chiesto i crediti retributivi avevano chiesto i crediti relativi al periodo al periodo 2016-2021 ( dal mese di giugno 2016 a dicembre 2021, Parte_1
da luglio 2016 a dicembre 2021, da febbraio 2016 a dicembre 2021, Parte_2 Parte_5
da giugno 2016 a dicembre 2021 e da marzo 2016 a dicembre Parte_4 Parte_4
2021). Le differenze relative ai periodi di cui sopra, sono state riconosciute con la sentenza n. 4595/24, emessa dal Tribunale di Roma e risultano escluse dai conteggi allegati all'odierno ricorso.
Mette conto rilevare che i predetti crediti sono esclusi dalla domanda oggetto del presente giudizio, con il quale i ricorrenti rivendicano differenze retributive dal luglio 2007 al dicembre 2023, ma con esclusione dei periodi sopra indicati.
Gli istanti hanno peraltro chiarito di avere introdotto l'attuale ricorso alla luce della Giurisprudenza di legittimità formatasi a seguito dell'introduzione della c.d. legge Fornero, in relazione al mancato decorso della prescrizione in corso di rapporto di lavoro.
In altri termini il primo ricorso era stato fatto nella vigenza della prescrizione quinquennale e pertanto la domanda era stata limitata al periodo compreso tra il 2016 e il dicembre 2021; successivamente, con l'affermazione della nuova giurisprudenza di legittimità in materia di prescrizione e di stabilità, gli istanti hanno chiesto i crediti maturati dal 2007 al dicembre 2023 (con esclusione del periodo oggetto del precedente ricorso).
pagina 3 di 17 Opina la Decidente che deve escludersi un abuso del diritto nel predetto frazionamento della domanda, in quanto giustificato dalla giurisprudenza di legittimità da ultimo consolidatasi in materia di prescrizione dei crediti di lavoro.
Nel merito il ricorso va accolto per quanto di ragione.
Con specifico riferimento all'incidenza sulla retribuzione feriale delle voci retributive variabili, i giudici di legittimità hanno affermato il principio della tendenziale omogeneità tra la retribuzione delle ferie annuali e quella ordinaria del lavoratore.
Esaminando il quadro normativo e giurisprudenziale europeo, la Corte di Cassazione ha evidenziato che “Il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno (art. 36, comma 3°, Cost.: "Il lavoratore ha diritto ... a ferie annuali retribuite"; art. 2109, comma 2°, cod. civ.: il prestatore di lavoro ha diritto "ad un periodo annuale di ferie retribuite"; art. 10 d.lgs. n. 66 del
2003, ratione temporis applicabile: "... il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo ... di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane"), sia in quello dell'Unione (art. 7 Direttiva n.
2003/88/CE). Con specifico riferimento alla disciplina europea, l'art. 7 della citata Direttiva, intitolato
"Ferie annuali", stabilisce quanto segue: "1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali ...". Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, cui l'art. 6, n. 1 TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre 2012, e , C-229/11 e C-230/11, punto 22; del 29 Per_1 Per_2
Per_ Per_ novembre 2017, , C214/16, punto 33, nonché del 4 ottobre 2018, , C-12/17, punto 25). L'art.
31 della Carta, intitolato "Condizioni di lavoro giuste ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: "... 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e ferie annuali retribuite". Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del
20 luglio 2016, C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi citata); ad esso non si può derogare Per_5
e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla Direttiva 2003/88 (v. sentenza del 12 giugno 2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata). Più specificamente, secondo la Direttiva n. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite"
(sentenze del 20 gennaio 2009, e altri, C-350/06 e C-520/06, punto 60; del 15 settembre CP_3
pagina 4 di 17 2011, e altri, C-155/10, punto 26; del 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 24). Per_6
Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime ...") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di ... ferie annuali"), dell'articolo 7, paragrafo
1, nonché dell'articolo 15 della Direttiva n. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e 4 salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto 31). Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di
Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e Persona_7
altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite", di cui all'art. 7 n. 1 della Direttiva n. 88 del 2003, intende significare che, per la durata delle ferie annuali,
"deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-
350/06 e C-520/06, e altri, punto 58). L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il CP_3
lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. sentenze citate e altri, punto 58, nonché Controparte_4 Per_8
e altri, punto 60). Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte
[...]
di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, WI e altri (punto 21), dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore ... di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza WI e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore ... deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza WI e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in
pagina 5 di 17 occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. ancora sentenza WI e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v. sentenza WI e altri cit., punto 28). 5 Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia
(sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali
(sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30). Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori della Base (sentenza WI e altri cit.) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R.
Lock cit.), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione della "indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To.He cit.). In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della Direttiva 2003/88, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia.
…..In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione. A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità
(id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., C-155/10, cit., punto Per_6
26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia 6 HF Il
Presidente (dott. Vittorio Nobile) corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE.” (Cass. n. 22401/2020; cfr. in senso conforme
Cass. n. 13425/2019).
Tali principi sono stati ribaditi dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 20216/22 e con le recentissime sentenze n. 13923/2024 e 13972/2024.
pagina 6 di 17 La sentenza n. 20216/2022 ha affermato la sussistenza di una “…nozione europea di remunerazione delle ferie in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa…” ovvero di “…una nozione Europea di
"retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva
88/2003”.
Con le sentenze nn. 13932/24 e 13972/24 la S.C. ha rigettato i ricorsi di , confermando le CP_1 sentenze d'appello di Milano che avevano riconosciuto ai CC l'integrazione nei giorni di ferie quale media dell'Indennità di Utilizzazione Professionale (IUP) e del compenso per assenza dalla residenza, nonché, per i capitreno, anche la media dell'Indennità per vetture eccedenti e quella per le provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno.
Con dette sentenze i giudici di legittimità hanno chiarito che la contrattazione collettiva, al fine di definire la retribuzione dei giorni di ferie, deve necessariamente tener conto delle disposizioni comunitarie. Esse impongono che il lavoratore in ferie riceva lo stesso trattamento economico previsto per una giornata di lavoro, non potendosi ammettere una retribuzione inferiore (sentt. c. CP_5 [...]
, e . CP_6 Controparte_7 CP_8
In tal senso, la Corte di Cassazione, al punto 27 della sentenza n. 13932/2024 (cfr. doc. 107), ha precisato che: « … il giudice nazionale è tenuto a interpretare la normativa nazionale in modo conforme all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, con la precisazione che “una siffatta interpretazione dovrebbe comportare che l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste da tale disposizione, non sia inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante i periodi di lavoro effettivo” (sent. CGUE Torsten Hein cit., § 52); che “occorre dichiarare che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (…) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro”
(sent. CGUE WI cit., § 23), sicché “qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite” (sent. CGUE Koch cit., § 41)…».
Nel caso in esame i ricorrenti (in bonis) hanno chiesto l'incidenza sulla retribuzione feriale sia delle voci di di indennità di utilizzazione professionale e l'indennità di assenza dalla residenza (sulle quali si
è espressa la Corte di Cassazione con le sentenze richiamate), sia delle indennità c.d. comuni, quali la notturna, la domenicale, il festivo, la flessibilità orario e il compenso per il lavoro straordinario, voci pagina 7 di 17 considerate “non intrinseche” alla “natura” delle mansioni del macchinista. Tutte voci quest'ultime, sulle quali i giudici di legittimità non si sono ancora specificatamente espressi.
Giova però rilevare che la valutazione dell'incidenza sulla retribuzione feriale di ciascuna di tali voci deve essere condotta sulla base dei medesimi principi affermati dalla giurisprudenza unionale e di legittimità.
Ciò posto, se la Corte di Giustizia ha affermato che:
1) l'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro;
2) la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (sentenze Hein e Koch); 3) qualsiasi incomodo collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore [...] deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali;
4) durante le ferie annuali retribuite devono essere corrisposti gli elementi della retribuzione correlati “all'esecuzione delle mansioni” o al loro “espletamento” (sentenza WI); si ritiene che la mancata corresponsione di tutte le voci rivendicate violi i principi sopra esposti, essendo le stesse legate all'espletamento della prestazione lavorativa dei macchinisti, dirette a compensare l'incomodo connesso alle mansioni che vedono i macchinisti a bordo dei treni quotidianamente, privando il lavoratore di una retribuzione paragonabile a quella percepita durante i giorni lavorati e avendo un effetto dissuasivo con riferimento all'esercizio delle ferie per come spiegato nella sentenze richiamate.
In particolare, con riferimento all'indennità di utilizzazione professionale e l'indennità di assenza dalla residenza deve rilevarsi come esse siano connesse in modo intrinseco alle mansioni svolte dal personale di bordo (Macchinista e Capotreno). Altresì è pacifico che dette voci siano prive del carattere dell'occasionalità, venendo corrisposte con continuità, come del resto emerge dall'esame delle buste paga allegate.
Come condivisibilmente affermato nelle numerose sentenze di merito prodotte dai ricorrenti, entrambe le voci indennitarie in esame non hanno una funzione di rimborso spese, essendo volte a compensare il lavoratore dal disagio derivante dallo svolgimento tipo e intrinseco delle proprie mansioni che lo pagina 8 di 17 portano ad essere perennemente in viaggio, lontano dalla propria residenza e dalla sede di lavoro (cfr.
Corte Appello di Milano sez. lavoro sentenza n. 1470/2021).
Non è peraltro condivisibile l'assunto della resistente, secondo la quale l'indennità di assenza dalla residenza avrebbe sostituito la previgente indennità di trasferta. Invero i ricorrenti hanno allegato, senza che sul punto vi sia stata specifica contestazione da parte di , che al personale dei treni sono CP_1
coperte le spese per alloggio e vitto nonché quelle per gli spostamenti necessari con mezzi di trasporto aziendali o con convenzioni, come è altresì prevista l'erogazione dell'indennità di trasferta in caso di prestazione resa fuori sede per ragioni diverse dalla condotta o dalla scorta dei treni. Pertanto, il compenso per assenza dalla residenza va a compensare un particolare disagio subito dal personale dei treni per l'assenza dalla residenza dall'ora di partenza del treno all'ora reale di arrivo nella residenza di lavoro, sempre che l'assenza non sia inferiore a tre ore. Non può desumersi il contrario dal regime fiscale cui l'emolumento viene sottoposto, che riguarda un piano del tutto diverso e che non dimostra in modo inequivocabile la natura di mero rimborso spese dell'indennità, da escludersi per le ragioni esposte. Trattandosi dunque di emolumento strettamente legato alle mansioni svolte e non diretto a remunerare spese occasionali o accessorie esso rientra pienamente nel computo della retribuzione spettante durante le ferie, così come la UIP variabile.
Si tratta in entrambi i casi di emolumenti legati alle modalità di prestazione lavorativa, che vanno dunque inclusi nella retribuzione da prendere come riferimento.
Proprio sulla base dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, siffatte caratteristiche impongo di ricomprendere le predette voci di retribuzione variabile nella base di calcolo della retribuzione spettante durante il periodo di ferie.
Né diversamente può ritenersi per effetto della normativa contrattuale che ha previsto la forfettizzazione dell'indennità di utilizzazione professionale da corrispondersi nelle giornate di ferie e ha escluso l'indennità di riserva dal computo della retribuzione feriale (art. 31.5 dei Contratti
Aziendali 2012 e 2016 del Gruppo Ferrovie dello Stato e art. 77.2.4 ccnl della Mobilità, Area Attività
Ferroviarie del 2012 e del 2016).
Deve invero rilevarsi che “La quantificazione della quota di indennità riconosciuta durante le ferie ad opera della contrattazione collettiva non può, infatti, in alcun modo escludere la valutazione, in sede giurisdizionale, della sua rispondenza alla sovraordinata normativa interna e sovranazionale. Tale vaglio, da compiersi secondo i criteri sopra illustrati, prevale certamente sulla determinazione operata dalle parti sociali, il cui effetto dissuasivo rispetto alla fruizione delle ferie – se accertato nel caso concreto – ne determina l'illegittimità per contrasto con fonti di rango prevalente. In tale ottica risulta infatti decisiva – non già la misura solo parziale della decurtazione – bensì la sua incidenza sulla
pagina 9 di 17 retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito. Il rapporto rilevante non è, quindi, quello fra la quota di indennità conservata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione in concreto erogata durante le ferie, il cui ammontare deve essere tale da non disincentivarne l'effettivo godimento. Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, tale raffronto non può limitarsi alla sola prospettiva annuale, ma va calato nel breve periodo, ben potendo valutazioni di carattere immediato rivestire in concreto portata dissuasiva… Si tratta di dati tali da evidenziare, ad avviso della Corte, una indubbia potenzialità dissuasiva della riduzione di stipendio cagionata dal godimento delle ferie, sia nella sua portata complessiva che in quella specificamente riferibile alla IUP variabile, secondo la corretta valutazione operata dal primo Giudice…..
Anche le censure svolte dalla società con riguardo all'indennità di assenza dalla residenza vanno, ad avviso del Collegio, disattese, trattandosi di componente retributiva certamente rientrante nel concetto di retribuzione, delineato dalla giurisprudenza sopra riportata. Essa appare, infatti, volta a compensare – non già una modalità temporanea o un esborso occasionale – bensì un disagio intrinsecamente connesso alla prestazione lavorativa tipica del personale mobile, determinato dalla mancanza di un luogo fisso di lavoro e dalla costante lontananza dalla propria sede. Giova, infatti, rammentare come l'art. 77 c. 2 CCNL riconosca detta voce al “personale mobile”, in ragione dell', in proporzione alla relativa durata, determinandola secondo
“misure orarie” specificamente indicate. Né rilevano, in senso contrario, l'omologazione del relativo regime fiscale a quello del trattamento di trasferta e l'esclusione dell'elemento in esame dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto, stabilite dai punti nn. 3 e 4 del citato art. 77 co. 2, in quanto inidonee ad incidere sulla funzione sostanziale dell'emolumento e, in particolare, sulla sua diretta correlazione ad un disagio intrinseco alla mansione.” (Corte Appello di
Milano sez. lavoro sentenza n.1470/2021).
Deve essere pertanto dichiarata la nullità dell'articolo 31.5 dei Contratti Aziendali 2012 e 2016 del
Gruppo Ferrovie dello Stato nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera, da corrispondere ai macchinisti nelle giornate di ferie, all'importo fisso di euro 12,80 nonché dell'articolo 77. 2.4 dei C.C.N.L. della Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 2012 del 2016 nella parte in cui esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie.
Ritiene la Giudicante che anche le Indennità per lavoro notturno, per lavoro domenicale, indennità per lavoro festivo e paga giornaliera per festivo non recuperato pagina 10 di 17 rientrino a pieno a pieno titolo fra quelle da includere nella base di calcolo per le ferie, secondo la giurisprudenza della CGUE.
Trattasi invero di compensi intrinsecamente legati all'esecuzione delle mansioni di personale viaggiante, che deve assicurare lo svolgimento del servizio anche in alcune fasce notturne e festive, sebbene con incidenza variabile legata ai turni e alla tipologia di treni su cui si presta servizio, sicché trattasi di emolumenti che necessariamente rientrano in quelli normalmente percepiti durante lo svolgimento dell'attività lavorativa. A nulla rileva che tali emolumenti non siano specifici della professionalità dei ricorrenti essendo garantiti a tutti i lavoratori, in quanto ciò che interessa è che per le particolari modalità di atteggiarsi della prestazione professionale richiesta agli odierni ricorrenti gli emolumenti sopra indicati sono erogati con una certa prevedibilità, considerata l'obbligatorietà dello straordinario in alcune ipotesi, come i ritardi dei treni che sono evenienza non sporadica nel servizio trasporto su rotaia.
Con riferimento alle indennità notturne, deve rammentarsi che i macchinisti e capitreno, per definizione contrattuale prestano servizio “su turni non cadenzati nelle 24 ore”; dunque il lavoro può iniziare e terminare in qualsiasi orario della giornata di 24 ore (art. 22 CCNL 2003, art. 28 CCNL 2012, art. 27
CCNL 2016).
Il lavoro notturno è obbligatorio ed è intrinsecamente collegato all'esecuzione delle loro mansioni (non circolerebbero i treni notturni); è prestato regolarmente anche se con incidenza variabile, dovuta alla configurazione dei turni e alla tipologia del servizio prestato (media lunga percorrenza, trasporto locale, servizio merci).
Lo stesso dicasi per l'indennità per lavoro domenicale che è obbligatorio e viene svolto regolarmente dai CC e ciò è verificabile dalle buste paga in cui si riscontra con regolarità la presenza dell'indennità domenicale. Essa è intrinsecamente collegata allo svolgimento del loro lavoro che avviene in tutti i giorni della settimana, in base al servizio dei treni che non ha mai periodi di sospensione e, come noto, è attivo anche durante le domeniche, ivi compresa la domenica di Pasqua.
Anche per i giorni “festivi” valgono le affermazioni fatte per il lavoro notturno e domenicale e quindi le indennità per lavoro festivo e paga giornaliera per festivo non recuperato rientrano fra quelle da includere nella base di calcolo per le ferie.
Le “indennità diverse” relative alla flessibilità di orario prevedono un compenso per deroghe ai normali limiti di orario di lavoro.
In atti sono stati indicati tutti i codici voce e le norme della contrattazione collettiva che prevedono tali indennità: l'art. 78 punto 4 del CCNL 2003, l'art. 83 punto 4 CCNL 2012, l'art. 83 punto 4 CCNL
2016 oltre ad essere stato specificato che riguardano e quindi strettamente connesse alla mansione del pagina 11 di 17 personale di macchina e di bordo o personale mobile. L'effettuazione dei servizi di condotta o scorta treni in deroga ai normali limiti di prestazione (c.d. in flessibilità) è stabilita nei normali turni di lavoro ed è obbligatoria e conseguentemente va ricompresa nella retribuzione della giornata di ferie.
Anche il compenso per lavoro straordinario è previsto come obbligatorio in specifiche evenienze legate a ritardi dei treni o interruzione della circolazione per eventi straordinari o calamità pubblica. In tali casi, dunque, lo straordinario rientra negli emolumenti erogati per la particolare natura della prestazione lavorativa fornita. Peraltro, i ricorrenti hanno escluso lo straordinario prestato durante le giornate di intervallo che fanno parte del riposo settimanale e che viene effettuato in via facoltativa (e dunque meramente eventuale e non prevedibile) e non obbligatoria, con esclusione dunque dei codici voce 288, 289 e 290 del ruolo paga. Dunque i ricorrenti hanno richiesto l'inclusione del compenso per lavoro straordinario limitatamente a quello prestato obbligatoriamente;
che tale evenienza si deve plausibilmente ritenere abituale, dovendosi rilevare che la prevedibilità (per esempio, legata ai ritardi dei treni) deve essere intesa in senso generale e non rispetto al singolo episodio (anche perché nel caso opposto si giungerebbe al risultato per cui un aspetto di gravosità dell'impegno lavorativo si riverberebbe, senza apparente motivo, in un detrimento retributivo per il dipendente). Dunque
l'inclusione anche del compenso per lavoro straordinario obbligatorio nella retribuzione feriale, in quanto prevedibile e abituale appare coerente con quanto affermato dalla sentenza della CGUE Hein c.
(“si deve rilevare che, a causa del suo carattere eccezionale e imprevedibile, la Controparte_6
retribuzione percepita per ore di straordinario svolte non fa parte, in linea di principio, della retribuzione ordinaria cui il lavoratore ha diritto a titolo di ferie annuali retribuite previste all'articolo
7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88. Tuttavia, quando gli obblighi derivanti dal contratto di lavoro richiedono al lavoratore di svolgere ore di straordinario con carattere ampiamente prevedibile e abituale, e la cui retribuzione costituisce un elemento significativo della retribuzione complessiva che il lavoratore percepisce nell'ambito dell'esercizio della sua attività professionale, la retribuzione percepita per tali ore di straordinario dovrebbe essere inclusa nella retribuzione ordinaria a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite”).
Infine L'indennità Pdm Cargo è un'indennità che riguarda la gestione del trasporto merci e che è stata svolta da prima del 2017 allorquando l'attività è stata assegnata a Mercitalia Rail, sicché CP_1
anche in tale caso essendo legata alle caratteristiche proprie della prestazione lavorativa rientra tra gli emolumenti da considerare ai fini di causa.
Al fine di determinare la media giornaliera delle indennità supplementari non riconosciute nelle giornate di ferie, appare corretto utilizzare il totale annuale delle indennità supplementari, dividendolo per le presenze effettive. Invero tale criterio appare rispettoso del principio stabilito espressamente pagina 12 di 17 dalla CGUE secondo il quale la retribuzione deve essere equiparata a quella dei giorni di lavoro effettivo ((cfr. §§ 44, 52 e 53, sent. Hein c. ). Controparte_6
I conteggi allegati al ricorso appaiono in tal senso scevri da errori contabili, perché le indennità computate e rientranti nella base di calcolo sono quelle percepite esclusivamente nel caso di effettiva presenza.
Non appaiono invece condivisibili le contestazioni a detti conteggi avanzate da , secondo la CP_1
quale dovrebbe essere utilizzato il divisore mensile 26, cioè un divisore annuale pari a 312 (26 x 12), in quanto l'art. 68 del CCNL stabilisce che la retribuzione giornaliera si calcola in 1/26esimo della retribuzione mensile.
Tale tesi risulta infondata perché contraria alla giurisprudenza unionale richiamata. Quanto al numero dei giorni di ferie, i ricorrenti hanno correttamente considerato i giorni di ferie fruiti, così come indicati nelle buste paga prodotte in atti.
Il criterio di conteggio così adottato dai ricorrenti appare peraltro utile anche per indagare se l'ammontare della retribuzione corrisposta ai medesimi durante le ferie, inferiore rispetto a quella percepita durante i periodi di lavoro effettivo, può avere l'effetto potenzialmente dissuasivo, come preso in considerazione dalla giurisprudenza della CGUE, sopra richiamata.
Come affermato dalla Corte di Appello di Roma sez. lavoro (sentenza n. 3006/2023) “non può allora essere condiviso l'assunto della Società secondo la quale, con riferimento alle voci retributive oggetto di giudizio, non ci potrebbe essere alcun effetto dissuasivo in considerazione della “scarsa incidenza percentuale” che esse hanno sulla retribuzione. Tale deduzione si basa, infatti, su un calcolo di tale incidenza che pone a raffronto la perdita subita dal lavoratore durante i giorni di ferie goduti con il totale della sua retribuzione annua. Tuttavia, un approccio siffatto non risulta condivisibile - aderendo alla tesi sostenuta da una parte della giurisprudenza di merito - perché pone in comparazione dati non omogenei;
anche senza considerare che la retribuzione annuale comprende mensilità aggiuntive - quali la tredicesima e la quattordicesima - idonee ad ampliare uno dei due termini di confronto, riducendo contemporaneamente la percentuale di scostamento, per cui la suddetta comparazione, di per sé, non può che essere fatta sullo stesso intervallo di tempo, perché è su quell'intervallo che il lavoratore misura la propria convenienza economica sul godere o non godere delle ferie. Più idoneo a valutare la predetta convenienza risulta essere, invece, il criterio di calcolo utilizzato dai ricorrenti, i cui conteggi sono stati sviluppati determinando la somma, prima mensile e poi annuale, degli elementi variabili della retribuzione in questione corrisposti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie, e dividendo la somma stessa per il numero dei giorni di presenza al lavoro nell'anno di riferimento, in modo da ricavare il valore degli elementi variabili per una singola giornata, moltiplicandolo, poi, per i
pagina 13 di 17 giorni di ferie fruiti, e sottraendo, infine, l'importo già corrisposto dal datore di lavoro per ogni giornata di ferie goduta. Un siffatto criterio di calcolo ha così evidenziato un'incidenza sulla retribuzione feriale degli anzidetti variabili tutt'altro che insignificante ed irrisoria, e, quindi,
“potenzialmente dissuasiva” secondo la Corte di Giustizia, non potendosi disconoscere, inoltre, che, dalle buste paga prodotte in giudizio, si può ricavare come tali emolumenti sono stati corrisposti in importi significativi (a titolo di esempio, riguardo alla posizione di uno degli appellati, ma con conteggi analoghi ai colleghi, si stima che la percentuale di incidenza della richiesta sulla retribuzione superi il 25%). Detto criterio di calcolo, inoltre, appare in linea con le indicazioni in proposito fornite dalla Corte di Giustizia, la quale ha affermato che gli elementi variabili della retribuzione sono da computare nella retribuzione delle ferie come media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo, avendo essa stabilito, in particolare, che “l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste dall'art. 7, par. 1, non deve essere inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante il periodo di lavoro effettivo” (così
C.G.U.E. 13/12/2018, C-385/17 ). A diverse conclusioni, infine, non può condure la Parte_6
deduzione datoriale - reiterata anche in questa sede - secondo cui i conteggi dovrebbero essere fatti prendendo in considerazione un numero di giorni di ferie pari al numero minimo obbligatorio di giorni di ferie da riconoscere che è imposto dalle fonti europee, e cioè 4 settimane “di calendario”, tale da ridursi così a 20 giorni in relazione al fatto che la prestazione lavorativa si articola da lunedì al venerdì. Premesso che l'articolazione della settimana lavorativa dal lunedì al venerdì non sembra essere obbligatoria per tutti, e che essa nemmeno garantirebbe la retribuzione delle 4 settimane in modo uniforme, atteso che le giornate di riposo, non essendo considerate “ferie”, non sono compensate come devono essere compensate invece le ferie, si osserva che, nella direttiva 2003/88, non si prevede affatto che le 4 settimane debbano intendersi come 4 settimane “di calendario”, mentre, nella stessa decisione del Supremo Collegio (v. la citata Cass. n. 20216/2022, punto 30), si rinviene un riferimento utile a far concludere nel senso che le 4 settimane debbano corrispondere ad un numero di giorni pari a 28. In ogni caso, deve rilevarsi che, dalla documentazione fornita, si può evincere che il numero di giorni di ferie annuali fruite da ciascuno dei ricorrenti si è mantenuto al di sotto della soglia dei 28 giorni annuali, ed i conteggi elaborati dagli stessi lavoratori sono stati sviluppati secondo tale numero.”
Mette conto osservare che anche nel caso in scrutinio, complessivamente, sull'intero periodo calcolato, non viene superata la media dei 28 giorni indicati anche dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.
20216/2022. La circostanza che in taluni casi le ferie siano state posticipate non pare peraltro determinante ai fini di causa, non ritenendosi logico che la posticipazione delle ferie – implicitamente pagina 14 di 17 disposta dal datore di lavoro, allorquando ne nega la concessione – possa generare la perdita di diritti comunitari.
Le contestazioni sul punto sollevate da devono ritenersi generiche, perché la resistente non CP_1
indica quanti sarebbero i giorni di ferie computati dai ricorrenti oItre quelli coperti dalla direttiva ai fini delle richieste avanzate in giudizio, non chiarisce se le eventuali eccedenze sono ascrivibili a ferie arretrate, né quantifica l'incidenza di tale computo sulle somme richieste dagli stessi.
Deve infine essere respinta l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla resistente, dovendosi richiamare la recente, ma consolidata giurisprudenza di Cassazione, secondo la quale, a seguito dell'entrata in vigore della c.d. legge Fornero, deve ritenersi che, anche nei rapporti di lavoro alle dipendenze di datori di lavoro per i quali ricorre il limite dimensionale di cui all'art. 18 della legge n. 300/1970 - com'è nel caso di - la prescrizione dei crediti del lavoratore, che non si CP_1
siano già prescritti alla data di entrata in vigore della legge n. 92/2012, non decorre in costanza di rapporto, ma solo a decorrere dalla sua cessazione (cfr. Cass. n. 26246/2022).
Come affermato dai giudici di legittimità, nella vigenza della legge n. 92/2012, in cui è stato moltiplicato il ventaglio delle tutele applicabili per il licenziamento illegittimo, il lavoratore, nel corso del rapporto, viene a trovarsi in una condizione soggettiva di incertezza circa la tutela - reintegratoria
“forte” o “debole”, o solo indennitaria - che gli può essere somministrata, accertabile unicamente ex post a seguito della contestazione giudiziale del recesso datoriale, sicchè è ravvisabile tuttora la sussistenza di quella condizione di metus che, in base ai consolidati principi della giurisprudenza
(costituzionale e di legittimità), esclude il decorso del termine prescrizionale in costanza di rapporto di lavoro.
In applicazione di tale principio, possono considerarsi prescritte unicamente le pretese creditorie azionate per il quinquennio anteriore al 18/7/2012 (data di entrata in vigore della c.d. legge Fornero), mentre, per quelle per le quali, alla data anzidetta, non era ancora decorso il termine quinquennale, non risulta maturata la fattispecie estintiva: in quest'ottica, sono stati elaborati i conteggi, che quantificano le differenze rivendicate dai lavoratori a decorrere, appunto, dal luglio 2007 al dicembre 2023 (per il ricorrente , fino all'agosto 2022, data di collocamento in pensione). Parte_2
Devono infine ritenersi infondate le questioni di costituzionalità sollevate dalla resistente , CP_1
dovendosi sul punto richiamare quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.
20216/22. Non può sussistere invero alcuna lesione del legittimo affidamento, né della libertà sindacale, in quanto le parti sociali nel redigere le norme contrattuali devono necessariamente tenere conto dei principi già affermati in materia, senza che si possa invocare una lesione del principio di affidamento. Analoghe argomentazioni valgono in ordine all'assunta lesione della libertà sindacale e pagina 15 di 17 d'impresa, atteso che la contrattazione collettiva deve necessariamente prestare osservanza ai principi dettati dal diritto dell'Unione coordinate alle prescrizioni normative vigenti nel nostro ordinamento, senza che ciò possa ledere alcuna delle libertà citate più sopra.
In conclusione, sulla base dei conteggi allegati al ricorso, che appaiono o scevri da errori contabili, la resistente deve essere condannata a pagare in favore di ciascuna delle parti ricorrenti, CP_1
delle differenze retributive, per i titoli indicati, maturate dal luglio 2007 al dicembre 2023 ( e Pt_2
all'agosto 2022), pari alle seguenti somme lorde: per € 5.664,73, maturati da luglio 2007 a dicembre 2023 (con esclusione del periodo Parte_1
giugno 2016-dicembre 2021); per € 14.732,77 maturati da luglio 2007 ad agosto 2022 (con esclusione del periodo Parte_2
luglio 2016-dicembre 2021); per € 8.658,38 maturati dal luglio 2007 al dicembre 2023 (con esclusione del periodo Parte_5
febbraio 2016 – dicembre 2021);
per € 10.273,59 maturati dal luglio 2007 al dicembre 2023 (con esclusione del Parte_4
periodo giugno 2016-dicembre 2021);
per € 11.215,58 maturati dal luglio 2007 al dicembre 2023 (con esclusione del periodo Parte_4
marzo 20216-dicembre 2021), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione delle singole posizioni creditorie al saldo.
deve inoltre essere condannata, per le somme ed i periodi indicati, al ricalcolo e alla CP_1
conseguente regolarizzazione delle quote del trattamento di fine rapporto dei ricorrenti, da versare secondo le norme di legge e di contratto vigenti.
Infine, sulle differenze retributive sopra accertate, va condannata alla regolarizzazione CP_1
contributiva per i periodi non prescritti. Deve invece essere dichiarata inammissibile la domanda di
CP_ condanna della parte datoriale al versamento all' della riserva matematica finalizzata alla rendita vitalizia di cui all'art. 13 l. n. 1338/62, non avendo i ricorrenti dedotto la presentazione (da parte dei CP_ medesimi o della parte datoriale) della domanda per la rendita vitalizia all'
Ai sensi dell'art. 91 cpc, la resistente deve essere condannata a rifondere ai ricorrenti le CP_1
spese di lite, liquidate come in dispositivo con applicazione dei minimi tariffari, in considerazione della serialità della questione esaminata.
CP_ Compensa integralmente le spese di lite con l'
PQM
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
pagina 16 di 17 IN ACCOGLIMENTO DEL RICORSO NN AL PAGAMENTO CP_1
IN FAVORE DEI RICORRENTI DELLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE, PER I TITOLI
INDICATI IN PARTE MOTIVA, PARI ALLE SEGUENTI SOMME LORDE:
PER € 5.664,73, MATURATI DA LUGLIO 2007 A DICEMBRE 2023 (CON Parte_1
ESCLUSIONE DEL PERIODO GIUGNO 2016-DICEMBRE 2021);
PER € 14.732,77, MATURATI DA LUGLIO 2007 AD AGOSTO 2022 Parte_2
(CON ESCLUSIONE DEL PERIODO LUGLIO 2016-DICEMBRE 2021);
PER € 8.658,38, MATURATI DA LUGLIO 2007 A DICEMBRE 2023 (CON Parte_3
ESCLUSIONE DEL PERIODO FEBBRAIO 2016-DICEMBRE 2021);
PER € 10.273,59 MATURATI DA LUGLIO 2007 A DICEMBRE Parte_4
2023 (CON ESCLUSIONE DEL PERIODO GIUGNO 2016 – DICEMBRE 2021);
PER € 11.215,58 MATURATI DA LUGLIO 2007 A DICEMBRE 2023 (CON Parte_4
ESCLUSIONE DEL PERIODO MARZO 2016 – DICEMBRE 2021);
IL TUTTO OLTRE RIVALUTAZIONE MONETARIA E INTERESSI LEGALI DALLA
MATURAZIONE DELLE SINGOLE POSIZIONI CREDITORIE AL SALDO.
NN , PER LE SOMME E I PERIODI INDICATI, AL CP_1
RICALCOLO E ALLA CONSEGUENTE REGOLARIZZAZIONE DELLE QUOTE DEL
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DEI RICORRENTI, DA VERSARE SECONDO LE
NORME DI LEGGE E DI CONTRATTO VIGENTE.
INFINE NN ALLA REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTIVA CP_1
SULLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE SOPRA ACCERTATE, PER I PERIODI NON
PRESCRITTI.
DICHIARA INAMMISSIBILE LA DOMANDA DI NN DI AL CP_1
VERSAMENTO ALL' DELLA RISERVA MATEMATICA FINALIZZATA ALLA CP_2
RENDITA VITALIZIA EX ART. 13 L. N. 1338/62.
NN A RIFONDERE AI RICORRENTI LE SPESE DI LITE, CHE CP_1
CHE LIQUIDA IN € 4.600,00 PER COMPENSI DI AVVOCATO, OLTRE RIMBORSO SPESE
GENERALI DEL 15%, IVA E CPA, DA DISTRARSI.
COMPENSA LE SPESE DI LITE CON L' CP_2
Roma, 7 aprile 2025
La Giudice
Daniela Bracci
pagina 17 di 17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
La Giudice Daniela Bracci, all'esito dell'udienza del 7 aprile 2025, svolta con trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I Grado iscritta al N. 36857/2024 R.G. promossa da:
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, parti ricorrenti con il patrocinio degli avv.ti Elisa Bonciani e Rosalia Mangano
[...]
contro
:
in persona del l.r.p.t., parte resistente con il patrocinio degli avv.ti. Arturo Controparte_1
Maresca e Oriana Di Girolamo nonché in persona del l.r.p.t., parte resistente con il patrocinio dell'avv. Maria Carla Attanasio CP_2
OGGETTO: retribuzione e ferie
FATTO E DIRITTO
Con atto introduttivo depositato l'11.10.2024, gli istanti adivano il Tribunale di Roma in funzione di
GL chiedendo di accertare e dichiarare, previa disapplicazione delle specifiche clausole della contrattazione collettiva che ne escludevano il conteggio (art. . 30 punto 6 ccnl 2016 art. 77 punti 1.7 e
2.4 CCNL 2016; - art. 14 punto 3 Contratto Aziendale;
art. 31 Contratto Aziendale Contrattazione collettiva 2012: - art. 31 punto 6 CCNL 2016;- art. 77 punti 1.7 e 2.4 del CCNL 2016; art. 14 punto 3
Contratto Aziendale;
- art. 31 del Contratto Aziendale;
Contrattazione collettiva 2003: art. 25 punto 6
CCNL 2003; - art. 72 punti 1.7 e 2.4 CCNL 2003; - art. 15 punto 3 Contratto Aziendale;
art. 34
Contratto Aziendale), il diritto dei ricorrenti al computo nella retribuzione spettante per i giorni di ferie:
1) dell'Indennità di Utilizzazione Professionale variabile;
2) dell'IUP giornaliera (esclusa IUP assenze, cod. voce 792); 3) dell'indennità lavoro notturno;
4) dell'indennità lavoro domenicale;
5) dell'indennità lavoro festivo e paga giornaliera per lavoro festivo non recuperato;
5) del compenso per assenza dalla pagina 1 di 17 residenza;
6) del compenso per lavoro straordinario (esclusi codici 288, 289 e 290); 7) dell' indennità diverse (flessibilità di orario e indennità per PdM Cargo); per l'effetto chiedevano di condannare la convenuta al pagamento in favore dei ricorrenti, a titolo di retribuzione loro dovute per i CP_1 periodi di ferie: per € 5.664,73, maturati da luglio 2007 a dicembre 2023 (con esclusione Parte_1 del periodo giugno 2016-dicembre 2021); per € 14.732,77 maturati da luglio 2007 ad Parte_2 agosto 2022 (con esclusione del periodo luglio 2016-dicembre 2021); per € 8.658,38 Parte_5
maturati dal luglio 2007 al dicembre 2023 (con esclusione del periodo febbraio 2016 – dicembre 2021); per € 10.273,59 maturati dal luglio 2007 al dicembre 2023 (con esclusione del Parte_4 periodo giugno 2016-dicembre 2021); per € 11.215,58 maturati dal luglio 2007 al Parte_4
dicembre 2023 (con esclusione del periodo marzo 2016-dicembre 2021), oltre gli accessori di legge;
chiedevano altresì di condannare al ricalcolo e alla conseguente regolarizzazione delle quote CP_1
del tfr dei ricorrenti;
di condannare inoltre alla conseguente regolarizzazione contributiva per CP_1
il periodo indicato e, nella misura in cui il diritto al versamento dei contributi fosse ritenuto prescritto,
CP_ al versamento all' della riserva matematica finalizzata alla costituzione della rendita vitalizia reversibile di cui all'art. 13 l. n. 1338/62, con riserva di richiedere il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 2116 c.c.
Deducevano di essere dipendenti ed ex dipendenti di con mansione di macchinisti (il sig. CP_1
in pensione dal 1° agosto 2022); di fare parte o di aver fatto parte del personale mobile, le cui Pt_2 prestazioni si sviluppavano nell'arco delle 24 ore, per 365 giorni l'anno, comprese domeniche e festivi;
che i loro turni di lavoro non erano cadenzati e potevano iniziare e terminare a qualunque ora del giorno e della notte, perché collegati alla marcia dei treni e alle tratte in assegnazione;
che la durata delle loro prestazioni e dei riposi giornalieri o settimanali era soggetta a notevole variabilità; che una quota importante della loro retribuzione era costituita da indennità supplementari o integrative (c.d. competenze accessorie) che, avevano il doppio scopo di compensare i disagi del lavoro svolto e di incentivare la permanenza in un'attività che comportava rischi e maggiori sacrifici rispetto a lavori con orari regolari, diurni e/o feriali;
che le indennità rivendicate rientravano nella normale retribuzione percepita nelle giornate di presenza in servizio e intrinsecamente collegate all'esecuzione dei compiti incombenti agli stessi ricorrenti in base al contratto di lavoro;
che le predette indennità, pur essendo strettamente connesse alla qualità intrinseca della mansione espletata dai ricorrenti, non erano state calcolate dalla convenuta nella base di computo della retribuzione dei giorni di ferie godute dai ricorrenti;
di essere stati illegittimamente privati della retribuzione dovuta nella sua interezza nei periodi di godimento delle ferie;
di avere diritto alle differenze retributive come indicate nei conteggi pagina 2 di 17 allegati. Svolte articolate considerazioni in diritto e richiamata la giurisprudenza unionale, concludevano chiedendo al GL l'accoglimento della domanda con il favore delle spese di lite.
Fissata l'udienza, si costituiva in giudizio che preliminarmente eccepiva CP_1
l'inammissibilità della domanda per avere i ricorrenti già proposto analogo ricorso per le somme asseritamente maturate fino a dicembre 2021; che tale ricorso era stato accolto in primo grado
(sentenza n. ) e attualmente pendeva gravame promosso dalla resistente. Nel merito chiedeva il rigetto, sostenendo l'inesistenza di un effetto dissuasivo della retribuzione feriale attualmente riconosciuta in base al ccnl di settore;
in in subordine eccepiva sia l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., sia l'erroneità dei conteggi allegati al ricorso. Svolte articolate considerazioni in diritto, insisteva per il rigetto della domanda.
CP_ L' si costituiva in giudizio chiedendo la condanna della parte datoriale al versamento dei contributi previdenziali per i periodi non prescritti.
All'esito dell'udienza del 7 aprile 2025, svolta con trattazione scritta, la causa è stata decisa.
OSSERVA LA GIUDICE che preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla resistente , per avere i ricorrenti già introdotto analogo ricorso, accolto CP_1
in primo grado.
Invero nel precedente ricorso gli istanti hanno chiesto i crediti retributivi avevano chiesto i crediti relativi al periodo al periodo 2016-2021 ( dal mese di giugno 2016 a dicembre 2021, Parte_1
da luglio 2016 a dicembre 2021, da febbraio 2016 a dicembre 2021, Parte_2 Parte_5
da giugno 2016 a dicembre 2021 e da marzo 2016 a dicembre Parte_4 Parte_4
2021). Le differenze relative ai periodi di cui sopra, sono state riconosciute con la sentenza n. 4595/24, emessa dal Tribunale di Roma e risultano escluse dai conteggi allegati all'odierno ricorso.
Mette conto rilevare che i predetti crediti sono esclusi dalla domanda oggetto del presente giudizio, con il quale i ricorrenti rivendicano differenze retributive dal luglio 2007 al dicembre 2023, ma con esclusione dei periodi sopra indicati.
Gli istanti hanno peraltro chiarito di avere introdotto l'attuale ricorso alla luce della Giurisprudenza di legittimità formatasi a seguito dell'introduzione della c.d. legge Fornero, in relazione al mancato decorso della prescrizione in corso di rapporto di lavoro.
In altri termini il primo ricorso era stato fatto nella vigenza della prescrizione quinquennale e pertanto la domanda era stata limitata al periodo compreso tra il 2016 e il dicembre 2021; successivamente, con l'affermazione della nuova giurisprudenza di legittimità in materia di prescrizione e di stabilità, gli istanti hanno chiesto i crediti maturati dal 2007 al dicembre 2023 (con esclusione del periodo oggetto del precedente ricorso).
pagina 3 di 17 Opina la Decidente che deve escludersi un abuso del diritto nel predetto frazionamento della domanda, in quanto giustificato dalla giurisprudenza di legittimità da ultimo consolidatasi in materia di prescrizione dei crediti di lavoro.
Nel merito il ricorso va accolto per quanto di ragione.
Con specifico riferimento all'incidenza sulla retribuzione feriale delle voci retributive variabili, i giudici di legittimità hanno affermato il principio della tendenziale omogeneità tra la retribuzione delle ferie annuali e quella ordinaria del lavoratore.
Esaminando il quadro normativo e giurisprudenziale europeo, la Corte di Cassazione ha evidenziato che “Il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno (art. 36, comma 3°, Cost.: "Il lavoratore ha diritto ... a ferie annuali retribuite"; art. 2109, comma 2°, cod. civ.: il prestatore di lavoro ha diritto "ad un periodo annuale di ferie retribuite"; art. 10 d.lgs. n. 66 del
2003, ratione temporis applicabile: "... il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo ... di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane"), sia in quello dell'Unione (art. 7 Direttiva n.
2003/88/CE). Con specifico riferimento alla disciplina europea, l'art. 7 della citata Direttiva, intitolato
"Ferie annuali", stabilisce quanto segue: "1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali ...". Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, cui l'art. 6, n. 1 TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre 2012, e , C-229/11 e C-230/11, punto 22; del 29 Per_1 Per_2
Per_ Per_ novembre 2017, , C214/16, punto 33, nonché del 4 ottobre 2018, , C-12/17, punto 25). L'art.
31 della Carta, intitolato "Condizioni di lavoro giuste ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: "... 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e ferie annuali retribuite". Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del
20 luglio 2016, C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi citata); ad esso non si può derogare Per_5
e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla Direttiva 2003/88 (v. sentenza del 12 giugno 2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata). Più specificamente, secondo la Direttiva n. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite"
(sentenze del 20 gennaio 2009, e altri, C-350/06 e C-520/06, punto 60; del 15 settembre CP_3
pagina 4 di 17 2011, e altri, C-155/10, punto 26; del 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 24). Per_6
Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime ...") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di ... ferie annuali"), dell'articolo 7, paragrafo
1, nonché dell'articolo 15 della Direttiva n. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e 4 salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto 31). Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di
Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e Persona_7
altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite", di cui all'art. 7 n. 1 della Direttiva n. 88 del 2003, intende significare che, per la durata delle ferie annuali,
"deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-
350/06 e C-520/06, e altri, punto 58). L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il CP_3
lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. sentenze citate e altri, punto 58, nonché Controparte_4 Per_8
e altri, punto 60). Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte
[...]
di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, WI e altri (punto 21), dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore ... di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza WI e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore ... deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza WI e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in
pagina 5 di 17 occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. ancora sentenza WI e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v. sentenza WI e altri cit., punto 28). 5 Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia
(sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali
(sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30). Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori della Base (sentenza WI e altri cit.) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R.
Lock cit.), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione della "indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To.He cit.). In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della Direttiva 2003/88, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia.
…..In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione. A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità
(id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., C-155/10, cit., punto Per_6
26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia 6 HF Il
Presidente (dott. Vittorio Nobile) corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE.” (Cass. n. 22401/2020; cfr. in senso conforme
Cass. n. 13425/2019).
Tali principi sono stati ribaditi dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 20216/22 e con le recentissime sentenze n. 13923/2024 e 13972/2024.
pagina 6 di 17 La sentenza n. 20216/2022 ha affermato la sussistenza di una “…nozione europea di remunerazione delle ferie in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa…” ovvero di “…una nozione Europea di
"retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva
88/2003”.
Con le sentenze nn. 13932/24 e 13972/24 la S.C. ha rigettato i ricorsi di , confermando le CP_1 sentenze d'appello di Milano che avevano riconosciuto ai CC l'integrazione nei giorni di ferie quale media dell'Indennità di Utilizzazione Professionale (IUP) e del compenso per assenza dalla residenza, nonché, per i capitreno, anche la media dell'Indennità per vetture eccedenti e quella per le provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno.
Con dette sentenze i giudici di legittimità hanno chiarito che la contrattazione collettiva, al fine di definire la retribuzione dei giorni di ferie, deve necessariamente tener conto delle disposizioni comunitarie. Esse impongono che il lavoratore in ferie riceva lo stesso trattamento economico previsto per una giornata di lavoro, non potendosi ammettere una retribuzione inferiore (sentt. c. CP_5 [...]
, e . CP_6 Controparte_7 CP_8
In tal senso, la Corte di Cassazione, al punto 27 della sentenza n. 13932/2024 (cfr. doc. 107), ha precisato che: « … il giudice nazionale è tenuto a interpretare la normativa nazionale in modo conforme all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, con la precisazione che “una siffatta interpretazione dovrebbe comportare che l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste da tale disposizione, non sia inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante i periodi di lavoro effettivo” (sent. CGUE Torsten Hein cit., § 52); che “occorre dichiarare che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (…) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro”
(sent. CGUE WI cit., § 23), sicché “qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite” (sent. CGUE Koch cit., § 41)…».
Nel caso in esame i ricorrenti (in bonis) hanno chiesto l'incidenza sulla retribuzione feriale sia delle voci di di indennità di utilizzazione professionale e l'indennità di assenza dalla residenza (sulle quali si
è espressa la Corte di Cassazione con le sentenze richiamate), sia delle indennità c.d. comuni, quali la notturna, la domenicale, il festivo, la flessibilità orario e il compenso per il lavoro straordinario, voci pagina 7 di 17 considerate “non intrinseche” alla “natura” delle mansioni del macchinista. Tutte voci quest'ultime, sulle quali i giudici di legittimità non si sono ancora specificatamente espressi.
Giova però rilevare che la valutazione dell'incidenza sulla retribuzione feriale di ciascuna di tali voci deve essere condotta sulla base dei medesimi principi affermati dalla giurisprudenza unionale e di legittimità.
Ciò posto, se la Corte di Giustizia ha affermato che:
1) l'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro;
2) la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (sentenze Hein e Koch); 3) qualsiasi incomodo collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore [...] deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali;
4) durante le ferie annuali retribuite devono essere corrisposti gli elementi della retribuzione correlati “all'esecuzione delle mansioni” o al loro “espletamento” (sentenza WI); si ritiene che la mancata corresponsione di tutte le voci rivendicate violi i principi sopra esposti, essendo le stesse legate all'espletamento della prestazione lavorativa dei macchinisti, dirette a compensare l'incomodo connesso alle mansioni che vedono i macchinisti a bordo dei treni quotidianamente, privando il lavoratore di una retribuzione paragonabile a quella percepita durante i giorni lavorati e avendo un effetto dissuasivo con riferimento all'esercizio delle ferie per come spiegato nella sentenze richiamate.
In particolare, con riferimento all'indennità di utilizzazione professionale e l'indennità di assenza dalla residenza deve rilevarsi come esse siano connesse in modo intrinseco alle mansioni svolte dal personale di bordo (Macchinista e Capotreno). Altresì è pacifico che dette voci siano prive del carattere dell'occasionalità, venendo corrisposte con continuità, come del resto emerge dall'esame delle buste paga allegate.
Come condivisibilmente affermato nelle numerose sentenze di merito prodotte dai ricorrenti, entrambe le voci indennitarie in esame non hanno una funzione di rimborso spese, essendo volte a compensare il lavoratore dal disagio derivante dallo svolgimento tipo e intrinseco delle proprie mansioni che lo pagina 8 di 17 portano ad essere perennemente in viaggio, lontano dalla propria residenza e dalla sede di lavoro (cfr.
Corte Appello di Milano sez. lavoro sentenza n. 1470/2021).
Non è peraltro condivisibile l'assunto della resistente, secondo la quale l'indennità di assenza dalla residenza avrebbe sostituito la previgente indennità di trasferta. Invero i ricorrenti hanno allegato, senza che sul punto vi sia stata specifica contestazione da parte di , che al personale dei treni sono CP_1
coperte le spese per alloggio e vitto nonché quelle per gli spostamenti necessari con mezzi di trasporto aziendali o con convenzioni, come è altresì prevista l'erogazione dell'indennità di trasferta in caso di prestazione resa fuori sede per ragioni diverse dalla condotta o dalla scorta dei treni. Pertanto, il compenso per assenza dalla residenza va a compensare un particolare disagio subito dal personale dei treni per l'assenza dalla residenza dall'ora di partenza del treno all'ora reale di arrivo nella residenza di lavoro, sempre che l'assenza non sia inferiore a tre ore. Non può desumersi il contrario dal regime fiscale cui l'emolumento viene sottoposto, che riguarda un piano del tutto diverso e che non dimostra in modo inequivocabile la natura di mero rimborso spese dell'indennità, da escludersi per le ragioni esposte. Trattandosi dunque di emolumento strettamente legato alle mansioni svolte e non diretto a remunerare spese occasionali o accessorie esso rientra pienamente nel computo della retribuzione spettante durante le ferie, così come la UIP variabile.
Si tratta in entrambi i casi di emolumenti legati alle modalità di prestazione lavorativa, che vanno dunque inclusi nella retribuzione da prendere come riferimento.
Proprio sulla base dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, siffatte caratteristiche impongo di ricomprendere le predette voci di retribuzione variabile nella base di calcolo della retribuzione spettante durante il periodo di ferie.
Né diversamente può ritenersi per effetto della normativa contrattuale che ha previsto la forfettizzazione dell'indennità di utilizzazione professionale da corrispondersi nelle giornate di ferie e ha escluso l'indennità di riserva dal computo della retribuzione feriale (art. 31.5 dei Contratti
Aziendali 2012 e 2016 del Gruppo Ferrovie dello Stato e art. 77.2.4 ccnl della Mobilità, Area Attività
Ferroviarie del 2012 e del 2016).
Deve invero rilevarsi che “La quantificazione della quota di indennità riconosciuta durante le ferie ad opera della contrattazione collettiva non può, infatti, in alcun modo escludere la valutazione, in sede giurisdizionale, della sua rispondenza alla sovraordinata normativa interna e sovranazionale. Tale vaglio, da compiersi secondo i criteri sopra illustrati, prevale certamente sulla determinazione operata dalle parti sociali, il cui effetto dissuasivo rispetto alla fruizione delle ferie – se accertato nel caso concreto – ne determina l'illegittimità per contrasto con fonti di rango prevalente. In tale ottica risulta infatti decisiva – non già la misura solo parziale della decurtazione – bensì la sua incidenza sulla
pagina 9 di 17 retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito. Il rapporto rilevante non è, quindi, quello fra la quota di indennità conservata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione in concreto erogata durante le ferie, il cui ammontare deve essere tale da non disincentivarne l'effettivo godimento. Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, tale raffronto non può limitarsi alla sola prospettiva annuale, ma va calato nel breve periodo, ben potendo valutazioni di carattere immediato rivestire in concreto portata dissuasiva… Si tratta di dati tali da evidenziare, ad avviso della Corte, una indubbia potenzialità dissuasiva della riduzione di stipendio cagionata dal godimento delle ferie, sia nella sua portata complessiva che in quella specificamente riferibile alla IUP variabile, secondo la corretta valutazione operata dal primo Giudice…..
Anche le censure svolte dalla società con riguardo all'indennità di assenza dalla residenza vanno, ad avviso del Collegio, disattese, trattandosi di componente retributiva certamente rientrante nel concetto di retribuzione, delineato dalla giurisprudenza sopra riportata. Essa appare, infatti, volta a compensare – non già una modalità temporanea o un esborso occasionale – bensì un disagio intrinsecamente connesso alla prestazione lavorativa tipica del personale mobile, determinato dalla mancanza di un luogo fisso di lavoro e dalla costante lontananza dalla propria sede. Giova, infatti, rammentare come l'art. 77 c. 2 CCNL riconosca detta voce al “personale mobile”, in ragione dell'
“misure orarie” specificamente indicate. Né rilevano, in senso contrario, l'omologazione del relativo regime fiscale a quello del trattamento di trasferta e l'esclusione dell'elemento in esame dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto, stabilite dai punti nn. 3 e 4 del citato art. 77 co. 2, in quanto inidonee ad incidere sulla funzione sostanziale dell'emolumento e, in particolare, sulla sua diretta correlazione ad un disagio intrinseco alla mansione.” (Corte Appello di
Milano sez. lavoro sentenza n.1470/2021).
Deve essere pertanto dichiarata la nullità dell'articolo 31.5 dei Contratti Aziendali 2012 e 2016 del
Gruppo Ferrovie dello Stato nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera, da corrispondere ai macchinisti nelle giornate di ferie, all'importo fisso di euro 12,80 nonché dell'articolo 77. 2.4 dei C.C.N.L. della Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 2012 del 2016 nella parte in cui esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie.
Ritiene la Giudicante che anche le Indennità per lavoro notturno, per lavoro domenicale, indennità per lavoro festivo e paga giornaliera per festivo non recuperato pagina 10 di 17 rientrino a pieno a pieno titolo fra quelle da includere nella base di calcolo per le ferie, secondo la giurisprudenza della CGUE.
Trattasi invero di compensi intrinsecamente legati all'esecuzione delle mansioni di personale viaggiante, che deve assicurare lo svolgimento del servizio anche in alcune fasce notturne e festive, sebbene con incidenza variabile legata ai turni e alla tipologia di treni su cui si presta servizio, sicché trattasi di emolumenti che necessariamente rientrano in quelli normalmente percepiti durante lo svolgimento dell'attività lavorativa. A nulla rileva che tali emolumenti non siano specifici della professionalità dei ricorrenti essendo garantiti a tutti i lavoratori, in quanto ciò che interessa è che per le particolari modalità di atteggiarsi della prestazione professionale richiesta agli odierni ricorrenti gli emolumenti sopra indicati sono erogati con una certa prevedibilità, considerata l'obbligatorietà dello straordinario in alcune ipotesi, come i ritardi dei treni che sono evenienza non sporadica nel servizio trasporto su rotaia.
Con riferimento alle indennità notturne, deve rammentarsi che i macchinisti e capitreno, per definizione contrattuale prestano servizio “su turni non cadenzati nelle 24 ore”; dunque il lavoro può iniziare e terminare in qualsiasi orario della giornata di 24 ore (art. 22 CCNL 2003, art. 28 CCNL 2012, art. 27
CCNL 2016).
Il lavoro notturno è obbligatorio ed è intrinsecamente collegato all'esecuzione delle loro mansioni (non circolerebbero i treni notturni); è prestato regolarmente anche se con incidenza variabile, dovuta alla configurazione dei turni e alla tipologia del servizio prestato (media lunga percorrenza, trasporto locale, servizio merci).
Lo stesso dicasi per l'indennità per lavoro domenicale che è obbligatorio e viene svolto regolarmente dai CC e ciò è verificabile dalle buste paga in cui si riscontra con regolarità la presenza dell'indennità domenicale. Essa è intrinsecamente collegata allo svolgimento del loro lavoro che avviene in tutti i giorni della settimana, in base al servizio dei treni che non ha mai periodi di sospensione e, come noto, è attivo anche durante le domeniche, ivi compresa la domenica di Pasqua.
Anche per i giorni “festivi” valgono le affermazioni fatte per il lavoro notturno e domenicale e quindi le indennità per lavoro festivo e paga giornaliera per festivo non recuperato rientrano fra quelle da includere nella base di calcolo per le ferie.
Le “indennità diverse” relative alla flessibilità di orario prevedono un compenso per deroghe ai normali limiti di orario di lavoro.
In atti sono stati indicati tutti i codici voce e le norme della contrattazione collettiva che prevedono tali indennità: l'art. 78 punto 4 del CCNL 2003, l'art. 83 punto 4 CCNL 2012, l'art. 83 punto 4 CCNL
2016 oltre ad essere stato specificato che riguardano e quindi strettamente connesse alla mansione del pagina 11 di 17 personale di macchina e di bordo o personale mobile. L'effettuazione dei servizi di condotta o scorta treni in deroga ai normali limiti di prestazione (c.d. in flessibilità) è stabilita nei normali turni di lavoro ed è obbligatoria e conseguentemente va ricompresa nella retribuzione della giornata di ferie.
Anche il compenso per lavoro straordinario è previsto come obbligatorio in specifiche evenienze legate a ritardi dei treni o interruzione della circolazione per eventi straordinari o calamità pubblica. In tali casi, dunque, lo straordinario rientra negli emolumenti erogati per la particolare natura della prestazione lavorativa fornita. Peraltro, i ricorrenti hanno escluso lo straordinario prestato durante le giornate di intervallo che fanno parte del riposo settimanale e che viene effettuato in via facoltativa (e dunque meramente eventuale e non prevedibile) e non obbligatoria, con esclusione dunque dei codici voce 288, 289 e 290 del ruolo paga. Dunque i ricorrenti hanno richiesto l'inclusione del compenso per lavoro straordinario limitatamente a quello prestato obbligatoriamente;
che tale evenienza si deve plausibilmente ritenere abituale, dovendosi rilevare che la prevedibilità (per esempio, legata ai ritardi dei treni) deve essere intesa in senso generale e non rispetto al singolo episodio (anche perché nel caso opposto si giungerebbe al risultato per cui un aspetto di gravosità dell'impegno lavorativo si riverberebbe, senza apparente motivo, in un detrimento retributivo per il dipendente). Dunque
l'inclusione anche del compenso per lavoro straordinario obbligatorio nella retribuzione feriale, in quanto prevedibile e abituale appare coerente con quanto affermato dalla sentenza della CGUE Hein c.
(“si deve rilevare che, a causa del suo carattere eccezionale e imprevedibile, la Controparte_6
retribuzione percepita per ore di straordinario svolte non fa parte, in linea di principio, della retribuzione ordinaria cui il lavoratore ha diritto a titolo di ferie annuali retribuite previste all'articolo
7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88. Tuttavia, quando gli obblighi derivanti dal contratto di lavoro richiedono al lavoratore di svolgere ore di straordinario con carattere ampiamente prevedibile e abituale, e la cui retribuzione costituisce un elemento significativo della retribuzione complessiva che il lavoratore percepisce nell'ambito dell'esercizio della sua attività professionale, la retribuzione percepita per tali ore di straordinario dovrebbe essere inclusa nella retribuzione ordinaria a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite”).
Infine L'indennità Pdm Cargo è un'indennità che riguarda la gestione del trasporto merci e che è stata svolta da prima del 2017 allorquando l'attività è stata assegnata a Mercitalia Rail, sicché CP_1
anche in tale caso essendo legata alle caratteristiche proprie della prestazione lavorativa rientra tra gli emolumenti da considerare ai fini di causa.
Al fine di determinare la media giornaliera delle indennità supplementari non riconosciute nelle giornate di ferie, appare corretto utilizzare il totale annuale delle indennità supplementari, dividendolo per le presenze effettive. Invero tale criterio appare rispettoso del principio stabilito espressamente pagina 12 di 17 dalla CGUE secondo il quale la retribuzione deve essere equiparata a quella dei giorni di lavoro effettivo ((cfr. §§ 44, 52 e 53, sent. Hein c. ). Controparte_6
I conteggi allegati al ricorso appaiono in tal senso scevri da errori contabili, perché le indennità computate e rientranti nella base di calcolo sono quelle percepite esclusivamente nel caso di effettiva presenza.
Non appaiono invece condivisibili le contestazioni a detti conteggi avanzate da , secondo la CP_1
quale dovrebbe essere utilizzato il divisore mensile 26, cioè un divisore annuale pari a 312 (26 x 12), in quanto l'art. 68 del CCNL stabilisce che la retribuzione giornaliera si calcola in 1/26esimo della retribuzione mensile.
Tale tesi risulta infondata perché contraria alla giurisprudenza unionale richiamata. Quanto al numero dei giorni di ferie, i ricorrenti hanno correttamente considerato i giorni di ferie fruiti, così come indicati nelle buste paga prodotte in atti.
Il criterio di conteggio così adottato dai ricorrenti appare peraltro utile anche per indagare se l'ammontare della retribuzione corrisposta ai medesimi durante le ferie, inferiore rispetto a quella percepita durante i periodi di lavoro effettivo, può avere l'effetto potenzialmente dissuasivo, come preso in considerazione dalla giurisprudenza della CGUE, sopra richiamata.
Come affermato dalla Corte di Appello di Roma sez. lavoro (sentenza n. 3006/2023) “non può allora essere condiviso l'assunto della Società secondo la quale, con riferimento alle voci retributive oggetto di giudizio, non ci potrebbe essere alcun effetto dissuasivo in considerazione della “scarsa incidenza percentuale” che esse hanno sulla retribuzione. Tale deduzione si basa, infatti, su un calcolo di tale incidenza che pone a raffronto la perdita subita dal lavoratore durante i giorni di ferie goduti con il totale della sua retribuzione annua. Tuttavia, un approccio siffatto non risulta condivisibile - aderendo alla tesi sostenuta da una parte della giurisprudenza di merito - perché pone in comparazione dati non omogenei;
anche senza considerare che la retribuzione annuale comprende mensilità aggiuntive - quali la tredicesima e la quattordicesima - idonee ad ampliare uno dei due termini di confronto, riducendo contemporaneamente la percentuale di scostamento, per cui la suddetta comparazione, di per sé, non può che essere fatta sullo stesso intervallo di tempo, perché è su quell'intervallo che il lavoratore misura la propria convenienza economica sul godere o non godere delle ferie. Più idoneo a valutare la predetta convenienza risulta essere, invece, il criterio di calcolo utilizzato dai ricorrenti, i cui conteggi sono stati sviluppati determinando la somma, prima mensile e poi annuale, degli elementi variabili della retribuzione in questione corrisposti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie, e dividendo la somma stessa per il numero dei giorni di presenza al lavoro nell'anno di riferimento, in modo da ricavare il valore degli elementi variabili per una singola giornata, moltiplicandolo, poi, per i
pagina 13 di 17 giorni di ferie fruiti, e sottraendo, infine, l'importo già corrisposto dal datore di lavoro per ogni giornata di ferie goduta. Un siffatto criterio di calcolo ha così evidenziato un'incidenza sulla retribuzione feriale degli anzidetti variabili tutt'altro che insignificante ed irrisoria, e, quindi,
“potenzialmente dissuasiva” secondo la Corte di Giustizia, non potendosi disconoscere, inoltre, che, dalle buste paga prodotte in giudizio, si può ricavare come tali emolumenti sono stati corrisposti in importi significativi (a titolo di esempio, riguardo alla posizione di uno degli appellati, ma con conteggi analoghi ai colleghi, si stima che la percentuale di incidenza della richiesta sulla retribuzione superi il 25%). Detto criterio di calcolo, inoltre, appare in linea con le indicazioni in proposito fornite dalla Corte di Giustizia, la quale ha affermato che gli elementi variabili della retribuzione sono da computare nella retribuzione delle ferie come media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo, avendo essa stabilito, in particolare, che “l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste dall'art. 7, par. 1, non deve essere inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante il periodo di lavoro effettivo” (così
C.G.U.E. 13/12/2018, C-385/17 ). A diverse conclusioni, infine, non può condure la Parte_6
deduzione datoriale - reiterata anche in questa sede - secondo cui i conteggi dovrebbero essere fatti prendendo in considerazione un numero di giorni di ferie pari al numero minimo obbligatorio di giorni di ferie da riconoscere che è imposto dalle fonti europee, e cioè 4 settimane “di calendario”, tale da ridursi così a 20 giorni in relazione al fatto che la prestazione lavorativa si articola da lunedì al venerdì. Premesso che l'articolazione della settimana lavorativa dal lunedì al venerdì non sembra essere obbligatoria per tutti, e che essa nemmeno garantirebbe la retribuzione delle 4 settimane in modo uniforme, atteso che le giornate di riposo, non essendo considerate “ferie”, non sono compensate come devono essere compensate invece le ferie, si osserva che, nella direttiva 2003/88, non si prevede affatto che le 4 settimane debbano intendersi come 4 settimane “di calendario”, mentre, nella stessa decisione del Supremo Collegio (v. la citata Cass. n. 20216/2022, punto 30), si rinviene un riferimento utile a far concludere nel senso che le 4 settimane debbano corrispondere ad un numero di giorni pari a 28. In ogni caso, deve rilevarsi che, dalla documentazione fornita, si può evincere che il numero di giorni di ferie annuali fruite da ciascuno dei ricorrenti si è mantenuto al di sotto della soglia dei 28 giorni annuali, ed i conteggi elaborati dagli stessi lavoratori sono stati sviluppati secondo tale numero.”
Mette conto osservare che anche nel caso in scrutinio, complessivamente, sull'intero periodo calcolato, non viene superata la media dei 28 giorni indicati anche dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.
20216/2022. La circostanza che in taluni casi le ferie siano state posticipate non pare peraltro determinante ai fini di causa, non ritenendosi logico che la posticipazione delle ferie – implicitamente pagina 14 di 17 disposta dal datore di lavoro, allorquando ne nega la concessione – possa generare la perdita di diritti comunitari.
Le contestazioni sul punto sollevate da devono ritenersi generiche, perché la resistente non CP_1
indica quanti sarebbero i giorni di ferie computati dai ricorrenti oItre quelli coperti dalla direttiva ai fini delle richieste avanzate in giudizio, non chiarisce se le eventuali eccedenze sono ascrivibili a ferie arretrate, né quantifica l'incidenza di tale computo sulle somme richieste dagli stessi.
Deve infine essere respinta l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla resistente, dovendosi richiamare la recente, ma consolidata giurisprudenza di Cassazione, secondo la quale, a seguito dell'entrata in vigore della c.d. legge Fornero, deve ritenersi che, anche nei rapporti di lavoro alle dipendenze di datori di lavoro per i quali ricorre il limite dimensionale di cui all'art. 18 della legge n. 300/1970 - com'è nel caso di - la prescrizione dei crediti del lavoratore, che non si CP_1
siano già prescritti alla data di entrata in vigore della legge n. 92/2012, non decorre in costanza di rapporto, ma solo a decorrere dalla sua cessazione (cfr. Cass. n. 26246/2022).
Come affermato dai giudici di legittimità, nella vigenza della legge n. 92/2012, in cui è stato moltiplicato il ventaglio delle tutele applicabili per il licenziamento illegittimo, il lavoratore, nel corso del rapporto, viene a trovarsi in una condizione soggettiva di incertezza circa la tutela - reintegratoria
“forte” o “debole”, o solo indennitaria - che gli può essere somministrata, accertabile unicamente ex post a seguito della contestazione giudiziale del recesso datoriale, sicchè è ravvisabile tuttora la sussistenza di quella condizione di metus che, in base ai consolidati principi della giurisprudenza
(costituzionale e di legittimità), esclude il decorso del termine prescrizionale in costanza di rapporto di lavoro.
In applicazione di tale principio, possono considerarsi prescritte unicamente le pretese creditorie azionate per il quinquennio anteriore al 18/7/2012 (data di entrata in vigore della c.d. legge Fornero), mentre, per quelle per le quali, alla data anzidetta, non era ancora decorso il termine quinquennale, non risulta maturata la fattispecie estintiva: in quest'ottica, sono stati elaborati i conteggi, che quantificano le differenze rivendicate dai lavoratori a decorrere, appunto, dal luglio 2007 al dicembre 2023 (per il ricorrente , fino all'agosto 2022, data di collocamento in pensione). Parte_2
Devono infine ritenersi infondate le questioni di costituzionalità sollevate dalla resistente , CP_1
dovendosi sul punto richiamare quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.
20216/22. Non può sussistere invero alcuna lesione del legittimo affidamento, né della libertà sindacale, in quanto le parti sociali nel redigere le norme contrattuali devono necessariamente tenere conto dei principi già affermati in materia, senza che si possa invocare una lesione del principio di affidamento. Analoghe argomentazioni valgono in ordine all'assunta lesione della libertà sindacale e pagina 15 di 17 d'impresa, atteso che la contrattazione collettiva deve necessariamente prestare osservanza ai principi dettati dal diritto dell'Unione coordinate alle prescrizioni normative vigenti nel nostro ordinamento, senza che ciò possa ledere alcuna delle libertà citate più sopra.
In conclusione, sulla base dei conteggi allegati al ricorso, che appaiono o scevri da errori contabili, la resistente deve essere condannata a pagare in favore di ciascuna delle parti ricorrenti, CP_1
delle differenze retributive, per i titoli indicati, maturate dal luglio 2007 al dicembre 2023 ( e Pt_2
all'agosto 2022), pari alle seguenti somme lorde: per € 5.664,73, maturati da luglio 2007 a dicembre 2023 (con esclusione del periodo Parte_1
giugno 2016-dicembre 2021); per € 14.732,77 maturati da luglio 2007 ad agosto 2022 (con esclusione del periodo Parte_2
luglio 2016-dicembre 2021); per € 8.658,38 maturati dal luglio 2007 al dicembre 2023 (con esclusione del periodo Parte_5
febbraio 2016 – dicembre 2021);
per € 10.273,59 maturati dal luglio 2007 al dicembre 2023 (con esclusione del Parte_4
periodo giugno 2016-dicembre 2021);
per € 11.215,58 maturati dal luglio 2007 al dicembre 2023 (con esclusione del periodo Parte_4
marzo 20216-dicembre 2021), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione delle singole posizioni creditorie al saldo.
deve inoltre essere condannata, per le somme ed i periodi indicati, al ricalcolo e alla CP_1
conseguente regolarizzazione delle quote del trattamento di fine rapporto dei ricorrenti, da versare secondo le norme di legge e di contratto vigenti.
Infine, sulle differenze retributive sopra accertate, va condannata alla regolarizzazione CP_1
contributiva per i periodi non prescritti. Deve invece essere dichiarata inammissibile la domanda di
CP_ condanna della parte datoriale al versamento all' della riserva matematica finalizzata alla rendita vitalizia di cui all'art. 13 l. n. 1338/62, non avendo i ricorrenti dedotto la presentazione (da parte dei CP_ medesimi o della parte datoriale) della domanda per la rendita vitalizia all'
Ai sensi dell'art. 91 cpc, la resistente deve essere condannata a rifondere ai ricorrenti le CP_1
spese di lite, liquidate come in dispositivo con applicazione dei minimi tariffari, in considerazione della serialità della questione esaminata.
CP_ Compensa integralmente le spese di lite con l'
PQM
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
pagina 16 di 17 IN ACCOGLIMENTO DEL RICORSO NN AL PAGAMENTO CP_1
IN FAVORE DEI RICORRENTI DELLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE, PER I TITOLI
INDICATI IN PARTE MOTIVA, PARI ALLE SEGUENTI SOMME LORDE:
PER € 5.664,73, MATURATI DA LUGLIO 2007 A DICEMBRE 2023 (CON Parte_1
ESCLUSIONE DEL PERIODO GIUGNO 2016-DICEMBRE 2021);
PER € 14.732,77, MATURATI DA LUGLIO 2007 AD AGOSTO 2022 Parte_2
(CON ESCLUSIONE DEL PERIODO LUGLIO 2016-DICEMBRE 2021);
PER € 8.658,38, MATURATI DA LUGLIO 2007 A DICEMBRE 2023 (CON Parte_3
ESCLUSIONE DEL PERIODO FEBBRAIO 2016-DICEMBRE 2021);
PER € 10.273,59 MATURATI DA LUGLIO 2007 A DICEMBRE Parte_4
2023 (CON ESCLUSIONE DEL PERIODO GIUGNO 2016 – DICEMBRE 2021);
PER € 11.215,58 MATURATI DA LUGLIO 2007 A DICEMBRE 2023 (CON Parte_4
ESCLUSIONE DEL PERIODO MARZO 2016 – DICEMBRE 2021);
IL TUTTO OLTRE RIVALUTAZIONE MONETARIA E INTERESSI LEGALI DALLA
MATURAZIONE DELLE SINGOLE POSIZIONI CREDITORIE AL SALDO.
NN , PER LE SOMME E I PERIODI INDICATI, AL CP_1
RICALCOLO E ALLA CONSEGUENTE REGOLARIZZAZIONE DELLE QUOTE DEL
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DEI RICORRENTI, DA VERSARE SECONDO LE
NORME DI LEGGE E DI CONTRATTO VIGENTE.
INFINE NN ALLA REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTIVA CP_1
SULLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE SOPRA ACCERTATE, PER I PERIODI NON
PRESCRITTI.
DICHIARA INAMMISSIBILE LA DOMANDA DI NN DI AL CP_1
VERSAMENTO ALL' DELLA RISERVA MATEMATICA FINALIZZATA ALLA CP_2
RENDITA VITALIZIA EX ART. 13 L. N. 1338/62.
NN A RIFONDERE AI RICORRENTI LE SPESE DI LITE, CHE CP_1
CHE LIQUIDA IN € 4.600,00 PER COMPENSI DI AVVOCATO, OLTRE RIMBORSO SPESE
GENERALI DEL 15%, IVA E CPA, DA DISTRARSI.
COMPENSA LE SPESE DI LITE CON L' CP_2
Roma, 7 aprile 2025
La Giudice
Daniela Bracci
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