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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 26/11/2025, n. 1683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1683 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI nella persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 1890/2024 R.G.
Promossa da
nata a [...] il [...], residente in Parte_1
Domusnovas (c.f. ), elettivamente domiciliata CodiceFiscale_1
in Iglesias presso lo studio dell'avvocato Federico Melis, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso
Ricorrente
Contro
l' Controparte_1
elettivamente domiciliato in Cagliari presso gli uffici
[...]
dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo
SP e RT Di TU, in virtù di procura generale alle liti
Convenuto
*******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 11.6.2024 la signora Parte_1
ha convenuto in giudizio l' dinanzi a questo Tribunale,
[...] CP_1
per ottenere il riconoscimento dell'origine professionale delle menomazioni derivanti dai “postumi di intervento di stabilizzazione L5-
S1 per pregressa ernia discale”, a suo dire contratte a causa dello
pagina 1 svolgimento dell'attività lavorativa.
La ricorrente ha allegato che, per la suddetta patologia, in data
12.6.2023 aveva presentato all' la relativa domanda CP_1
amministrativa, rigettata dall'Istituto.
Il successivo ricorso amministrativo in opposizione era rimasto senza esito alcuno.
A fondamento del ricorso ha quindi esposto di aver prestato, a partire dall'anno 2008, e di prestare alla data di deposito del ricorso, la propria attività lavorativa quale cuoca, alle dipendenze della Coop
[...]
Controparte_2
Con riferimento all'attività lavorativa, la ricorrente ha allegato che il lavoro si svolge su due turni: quello della mattina, che la vede impegnata nella preparazione della colazione e del pranzo, e quello della sera, che la vede impegnata nella preparazione della cena. Inoltre, ogni settimana ella svolge un turno completo (mattina e sera).
Compito della ricorrente è quello di preparare le pietanze per gli ospiti della struttura (circa 20 persone).
Con specifico riferimento alle mansioni svolte, la ricorrente ha allegato quanto segue.
Il proprio lavoro si svolge prevalentemente in piedi.
In particolare, nella preparazione dei pasti, ella deve adoperare delle pentole pesanti, di grande ampiezza dimensione, colme di cibo, che deve prendere di peso, con postura inclinata, e quindi spostare sul bancone e tra un fornello e l'altro.
Oltre ai primi (prevalentemente minestre), deve preparare gran parte dei secondi, oltre a tutta la frutta, che deve essere lavata, sbucciata, taglia e cotta.
Una volta che il pasto è cotto, il pentolone, sempre di peso, va spostato dal fornello al carrello.
Il carrello viene posizionato in un punto della sala mensa, perché la presenza delle carrozzine e la ristrettezza della sala da pranzo impedisce
pagina 2 che lo stesso possa raggiungere i vari tavoli: pertanto, ogni piatto viene da lei riempito e portato nei posti occupati dai pazienti.
I piatti utilizzati per il pranzo e per la cena sono riposti in una credenza in sala mensa nel ripiano più basso. Per prenderli e per riporli una volta lavati, la ricorrente deve abbassarsi e sollevarsi ogni volta.
Una volta terminato il pasto, la ricorrente deve raccogliere i piatti e le posate dai vari tavoli, riporli nel carrello e poi, una volta giunta nella cucina, riporli nella lavastoviglie;
una volta lavati, dovrà riporre i piatti e le altre stoviglie in dispensa, eseguendo sempre movimenti ripetuti.
Spesso però la lavastoviglie è guasta e compito della ricorrente è quello di lavare tutte le stoviglie sporche (piatti, posate, mestoli, pentole)
a mano.
Al termine del servizio, deve poi provvedere alla pulizia della cucina, dal piano di lavoro ai fornelli ai pavimenti.
Si occupa inoltre dello smaltimento dei rifiuti, portando manualmente i sacchi di secco e di umido, pesanti anche 15/20 kg, negli appositi bidoni per raccolta differenziata posti nella parte esterna del cortile, dove si trovano i mastelli di raccolta.
Deve inoltre riporre la spesa nella dispensa, prendendo di peso cassette di frutta, cestelli d'acqua, cartoni del latte, scatoloni di pasta e fette biscottate, cartoni di passata di pomodoro, che pesano ognuno svariati kg.
La spesa è in quantità elevata, in quanto necessaria per provvedere ai pasti settimanali di 20 persone.
2. L ha resistito in giudizio, contestando la fondatezza del CP_1
ricorso, stante l'assenza del nesso causale tra la patologia denunciata e l'attività lavorativa.
Ha inoltre osservato come si tratti di una patologia di frequente riscontro nella popolazione generale, ricollegabile al fisiologico invecchiamento dei tessuti e delle articolazioni, sottoposte a maggior usura anche in ambito extraprofessionale.
pagina 3 3. La causa è stata istruita con produzioni documentali, prova testimoniale e c.t.u..
*******
4. La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
4.1. Deve ritenersi che l'esposizione dell'assicurata al rischio lavorativo sia stata comprovata in causa mediante la prova testimoniale.
In particolare, i testimoni sentiti nel corso del procedimento (le signore e colleghe di lavoro della Testimone_1 Testimone_2
ricorrente con mansioni di O.S.S. presso la stessa struttura) hanno confermato lo svolgimento delle mansioni per come dedotte in giudizio.
Alla luce di tali testimonianze, coerenti e attendibili, deve, quindi, ritenersi che parte ricorrente abbia adeguatamente dimostrato lo svolgimento delle attività descritte.
4.2. Al fine di verificare la sussistenza della malattia denunciata in ricorso e la derivazione causale di questa dall'attività lavorativa di cui si
è dato conto, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio.
Il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, ha riscontrato che la ricorrente “presenta segni riferibili a malattia professionale, per quanto riguarda la richiesta di indennizzo per la patologia a livello lombare di “Spondilo-disco- artrosi lombare con ernia discale L5-S1 con deficit radicolare L5 a sinistra trattata chirurgicamente con erniectomia e stabilizzazione vertebrale L5-S1”, con danno biologico quantificabile nella misura del
8% (ottopercento) a far data dalla domanda amministrativa”.
In ragione di quanto fin qui esposto, non essendovi motivo per discostarsi dagli esiti ai quali è giunto il c.t.u., ritiene il giudicante che la ricorrente abbia diritto all'indennizzo rapportato ad un danno biologico dell'8% a far data dalla domanda amministrativa.
L' deve perciò essere condannato alla corresponsione CP_1
dell'indennizzo in favore della ricorrente, siccome rapportato alla percentuale di danno biologico sopra indicata, oltre interessi legali o
pagina 4 rivalutazione monetaria se superiore, con decorrenza di legge.
5. In virtù della soccombenza, l' viene condannato alla CP_1
rifusione delle spese processuali, che si liquidano nel dispositivo ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato, osservata la tabella di riferimento per la materia previdenziale e tenuto conto del valore della causa (compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00), avuto riguardo al valore dell'indennizzo dovuto.
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore del procuratore di parte ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone il medesimo dichiarato la mancata riscossione.
6. Devono essere definitivamente poste a carico dell' le spese CP_1
di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) accerta e dichiara che la ricorrente ha diritto di percepire un indennizzo rapportato ad un danno biologico dell'8%, a far data dalla domanda amministrativa;
2) per l'effetto, condanna l' al pagamento dell'indennizzo in CP_1 favore del ricorrente, siccome rapportato alla percentuale di danno biologico sopra indicata, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria se superiore, calcolati con le decorrenze di legge;
3) condanna l' alla rifusione in favore della ricorrente delle CP_1 spese processuali, che liquida in euro 2.905,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato Federico Melis;
4) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza CP_1 tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Cagliari, 26.11.2025.
Il Giudice dott. Andrea Bernardino
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