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Sentenza 5 agosto 2024
Sentenza 5 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 05/08/2024, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1806/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Mauro Petrusa Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore dott.ssa Federica Emanuela Lipari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1806/2023, promossa da:
C. F.: , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Davide Gabriele.
Ricorrente contro
, C. F. dall'Avv. Giuseppe Controparte_1 C.F._2
Scarcella,
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come all'udienza del 17.07.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, Parte_1
rappresentava che, con sentenza n.728/2005, il Tribunale di Trapani pronunciava la separazione dei coniugi e che, in virtù di detto provvedimento, la casa coniugale veniva assegnata alla moglie per abitarvi con i figli fino al raggiungimento della loro autonomia economica. Deduceva che, medio tempore, erano intervenuti degli elementi di novità tali da richiedere la modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di separazione, allegando il venir meno dei presupposti di tale statuizione.
Evidenziava, infatti, che i figli, e avevano ormai Per_1 Persona_2 raggiunto l'indipendenza economica.
costituita in giudizio, si opponeva alla revoca, non Controparte_1 contestando la autosufficienza della prole, ma invocava la conferma dell'assegnazione, per ragioni economiche, sostenendo di versare in una situazione economica disastrosa.
In assenza di ulteriori incombenti, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, dal suesposto quadro emergono comprovati elementi di novità tali da imporre la modifica delle condizioni di separazione nel senso richiesto dal ricorrente, essendo, effettivamente, incontestato il conseguimento della indipendenza economica e personale della prole (nei cui confronti deve dunque ormai ritenersi insussistente ogni diritto a contribuzione).
Da ciò non può che venir meno il diritto della resistente all'assegnazione della casa familiare (tra tante, Cass. n. 3015 del 07/02/2018: Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale in sede di divorzio, come desumibile dall'art. 6, comma 6, della legge n. 898 del 1970 - analogamente a quanto previsto, in materia di separazione, dagli artt. 155 e, poi, 155 quater c.c., introdotto dalla legge n. 54 del 2006, ed ora 337 sexies
c.c., introdotto dall'art. 55 del d.lgs. n. 154 del 2013 -, è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori: tale “ratio” protettiva, che tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambito domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza domanda eccezione difesa disattesa e/o assorbita: − modifica le condizioni statuite nella sentenza di separazione dei coniugi n.728/2005 pronunciata dal Tribunale di Trapani, revocando l'assegnazione della casa familiare stabilita in favore di Controparte_1
− condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in
€ 1453.00 per compensi oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge e spese generali al 15%.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 31.7.24
Il Giudice rel. est.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Mauro Petrusa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Mauro Petrusa Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore dott.ssa Federica Emanuela Lipari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1806/2023, promossa da:
C. F.: , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Davide Gabriele.
Ricorrente contro
, C. F. dall'Avv. Giuseppe Controparte_1 C.F._2
Scarcella,
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come all'udienza del 17.07.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, Parte_1
rappresentava che, con sentenza n.728/2005, il Tribunale di Trapani pronunciava la separazione dei coniugi e che, in virtù di detto provvedimento, la casa coniugale veniva assegnata alla moglie per abitarvi con i figli fino al raggiungimento della loro autonomia economica. Deduceva che, medio tempore, erano intervenuti degli elementi di novità tali da richiedere la modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di separazione, allegando il venir meno dei presupposti di tale statuizione.
Evidenziava, infatti, che i figli, e avevano ormai Per_1 Persona_2 raggiunto l'indipendenza economica.
costituita in giudizio, si opponeva alla revoca, non Controparte_1 contestando la autosufficienza della prole, ma invocava la conferma dell'assegnazione, per ragioni economiche, sostenendo di versare in una situazione economica disastrosa.
In assenza di ulteriori incombenti, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, dal suesposto quadro emergono comprovati elementi di novità tali da imporre la modifica delle condizioni di separazione nel senso richiesto dal ricorrente, essendo, effettivamente, incontestato il conseguimento della indipendenza economica e personale della prole (nei cui confronti deve dunque ormai ritenersi insussistente ogni diritto a contribuzione).
Da ciò non può che venir meno il diritto della resistente all'assegnazione della casa familiare (tra tante, Cass. n. 3015 del 07/02/2018: Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale in sede di divorzio, come desumibile dall'art. 6, comma 6, della legge n. 898 del 1970 - analogamente a quanto previsto, in materia di separazione, dagli artt. 155 e, poi, 155 quater c.c., introdotto dalla legge n. 54 del 2006, ed ora 337 sexies
c.c., introdotto dall'art. 55 del d.lgs. n. 154 del 2013 -, è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori: tale “ratio” protettiva, che tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambito domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza domanda eccezione difesa disattesa e/o assorbita: − modifica le condizioni statuite nella sentenza di separazione dei coniugi n.728/2005 pronunciata dal Tribunale di Trapani, revocando l'assegnazione della casa familiare stabilita in favore di Controparte_1
− condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in
€ 1453.00 per compensi oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge e spese generali al 15%.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 31.7.24
Il Giudice rel. est.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Mauro Petrusa