Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 14/03/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 8208/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Presidente rel.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. nato nei PAESI Parte_1 C.F._1
BASSI, il 08/12/1962, residente in [...]
ROVERETO 17 16043 CHIAVARI ITALIA ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. SANTORO GIULIA (C.F.
), che lo rappresenta e difende, come da procura in atti C.F._2
e
, C.F. , nata a [...], il Parte_2 C.F._3
20/09/1964, residente in [...]17
16043 CHIAVARI ITALIA, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. SANTORO GIULIA (C.F. ), che la rappresenta C.F._2
e difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del
17.02.2025;
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Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate in sede di ricorso introduttivo ed hanno rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in LAVAGNA il 08/10/1988 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da verbale di separazione omologato in data 17.02.2023 da questo Tribunale di Genova e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della
Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
LAVAGNA il 08/10/1988 dai Signori
e Parte_1 Parte_3
[...]
[...]
le seguenti condizioni essenziali relative agli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
• “L'unità immobiliare ex casa coniugale sita in Chiavari (GE) , Località
Sant' Andrea di Rovereto c.s. n. 17 A, di proprietà dei coniugi in misura della
2 metà ciascuno, come meglio identificata sopra, continuerà ad essere temporaneamente abitata in via esclusiva dal Signor fino a quando Parte_1 quest'ultimo troverà un altro immobile che risulti adeguato alle proprie esigenze ovvero fino a diversa pattuizione tra le parti ( che dovrà necessariamente intervenire tra loro per iscritto) tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fino a quando la Sig.ra non riterrà opportuno rientrare nel possesso della Pt_2
propria abitazione ovvero fino a quando le parti non riterranno di dover sciogliere la comunione ed alienare l'immobile;
• Durante il periodo di permanenza presso la ex casa coniugale, il Signor
provvederà al pagamento di ogni onere e tributo relativo alla Parte_1
gestione ordinaria della casa, al pagamento delle spese condominiali orinarie ed al pagamento di ogni utenza a consumo tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, luce, gas e telefono, esonerando la Sig.ra dal supportare le Pt_2
relative spese. Le spese straordinarie della ex casa coniugale che si renderanno necessarie dovranno essere espressamente concordate e saranno ripartite tra i comproprietari in relazione alla quota di pertinenza;
• I coniugi convengono che, così come al punto precedente, anche l'uliveto identificato al Foglio 7, Particella 1161, classe 02, superficie 48 mq, reddito
Dominicale Euro 0,20 e reddito Agrario Euro 0,15 di loro proprietà in misura della metà ciascuno, rimarrà a disposizione del Sig. per il Parte_1
tempo che abiterà la ex casa coniugale e nelle tempistiche specificate al punto precedente del presente atto. Il Sig. si impegna pertanto ad Parte_1 effettuare il pagamento di ogni onere e tributo relativo all'uliveto, oltre a sostenere le spese ordinarie e straordinarie per il suo mantenimento che si renderanno necessarie;
• Dal momento della sottoscrizione del ricordo introduttivo le parti convengono che denaro o beni depositati su conti corrente cointestati non espressamente ivi descritti ovvero in cassette di sicurezza destinati fino ad oggi ad uso familiare presso istituti di credito, si presumono di proprietà dei titolari in parti uguali e le somme o i beni ivi contenuti saranno divisi tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno su richiesta da parte di uno solo od entrambi i coniugi;
3 • Porre a carico del Sig. l'obbligo del versamento Parte_1 dell'assegno divorzile a titolo di mantenimento ex art. 5, l. n. 898/1970 in favore della Sig.ra in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di Pt_2
Euro 1.200,00 sottoponendo detta cifra a rivalutazione monetaria annuale ex indici ISTAT costo vita, con prima rivalutazione mese di Gennaio 2025. La suddetta somma non potrà essere imputata a compensazione di ulteriori e diverse spese supportate dal Sig. e sarà dovuta da quest'ultimo fino al Parte_1
giorno in cui eserciterà il possesso in via esclusiva della casa coniugale di proprietà di entrambe le parti;
• Il Sig. , dal momento della sottoscrizione del presente Parte_1 atto e fino al raggiungimento dell'età pensionabile della Sig.ra si Pt_2
impegna altresì al versamento dei contributi previdenziali in favore della stessa;
• fermo quanto previsto ai punti che precedono, i coniugi dichiarano che ulteriori questioni di ordine economico che eventualmente si renderà necessario definire, sarà eventualmente oggetto di contratto separato e di non avere pertanto nulla a pretendere l'uno dall'altra a tale titolo”
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 1988, Numero 56, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì 14/03/2025
Il Presidente rel
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
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