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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/01/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dr.ssa M.Rosaria Lombardi, in funzione di giudice del lavoro ha emesso la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al n. 143777 del 2024 R.G. Previdenza , vertente
TRA
in persona del legale rap.nte p.t. rap.to e difeso dall' avv. Francesca Bianchini Parte_1
OPPONENTE
E in persona del legale rap.nte p.t. rapto e difeso dall'avv. Roberto Maisto CP_1
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione ex art 24 dlgs 46/99 ed esecuzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Per l'opponente: accogliere la opposizione. Per gli opposti: declaratoria inammissibilità e nel merito, rigetto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.06.2024 l'opponente in epigrafe indicato agiva dinanzi a questo Tribunale nei confronti della parte resistente al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
- Preliminarmente: Sospendere inaudita altera parte i provvedimenti opposti;
Rilevare d'ufficio sia l'intervenuta prescrizione ed anche l'inesistente, omessa e invalidità della notificazione dei provvedimenti sottesi impugnati;
rilevare altresì d'ufficio la prescrizione successiva alla notifica dei titoli esattoriali sottesi impugnati ex art. 615 c.p.c;
- nel merito: accogliere il ricorso, dichiarando nulli, illegittimi ed inefficaci i provvedimenti impugnati, per effetto dell'omessa o non provata notifica, dell'intervenuta prescrizione dei diritti;
accogliere il ricorso e dichiarare nulli i titoli esattoriali impugnati per prescrizione successiva alla regolare notifica ex art. 615 c.p.c;
- in via trasversale: rilevare interesse ex art. 100 c.p.c. anche in virtù dell'eccezione di prescrizione successiva dalle notifiche dei titoli esattoriali e dichiararla.
In punto di fatto deduceva di aver ricevuto dall'agente di riscossione, in data 18.06.2024, l'intimazione 07120249033048052000 di pagamento, la quale, si richiamava alla precedente notifica, tra gli altri titoli, di sette avvisi di addebito, incorporanti crediti per contributi previdenziali, e correlate sanzioni civili, della gestione aziende con dipendenti dell' . CP_1
In diritto rilevava l'inesistenza delle pretese e dei sottesi ruoli esattoriali, atteso che gli stessi non erano mai stati regolarmente formati o sottoscritti ed, altresì, resi esecutivi. Deduceva, quindi, l'inesistenza della notificazione di ogni atto presupposto e di ogni atto interruttivo, poiché non eseguite conformemente a legge, nonché, l'intervenuta decadenza e prescrizione delle pretese in esame.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l resistente che, premessa la ritualità CP_2 della notifica, con molteplici argomentazioni in fatto e diritto, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità ed il rigetto dell'opposizione.
Non richiedendo la causa di istruttoria supplementare, all'odierna udienza è stata decisa.
Deve premettersi che il capo II art. 17 e ss del D.Lgs 46/99 regola il sistema di riscossione delle entrate non tributarie e in specie di quelle previdenziali estendendo alcune delle disposizioni sulla riscossione delle entrate tributarie alle entrate dello Stato diverse dalle imposte sui redditi e a quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici (art. 17 comma 1). Tra le norme, la cui applicazione non è estesa alle entrate non tributarie, vi è l'art. 57 del DPR 602 novellato vi è l'art. 57 (cfr. art. 29 comma 2) e dunque il sistema di tutela giurisdizionale che si delinea per le entrate previdenziali e in genere non tributarie prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente:
a) proporre opposizione al ruolo per motivi attinenti il merito della pretesa contributiva avanti al giudice del lavoro ex art. 24 comma 6;
b) proporre opposizione ex art. 615 c.p.c. non solo per questioni attinenti alla pignorabilità dei beni ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (prescrizione, morte del contribuente, pagamento dei contributi) sempre avanti al giudice del lavoro;
c) proporre opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. per i vizi formali del titolo esecutivo (notifica, motivazione) ovvero dell'avviso di addebito L'opponente ha proposto opposizione ex art 24 del dlgs cit avendo mediante la deduzione relativa all'omessa notifica, inteso recuperare la tutela riconosciuta dall'ordinamento avendo eccepito la prescrizione. Ha altresì proposto opposizione all'esecuzione successiva alla formazione del titolo in relazione alla prescrizione maturata successivamente alla notifica dell'avviso di addebito. In relazione a questa ultima le deduzioni in ordine alla nullità per violazione delle disposizioni relative alle entrate tributarie non sono conferenti atteso che trattasi di intimazione di pagamento per omissione contributiva (con applicazione del dlgs 46/99 e dl 78 del 2010 ) e non tributaria.
Ciò consente di rigettare l'eccezione di decadenza formulata ai sensi delle disposizioni di cui al DPR 600/73 nonché quelle afferenti gli avvisi di accertamento in materia tributaria. L' ha prodotto in formato eml la documentazione relativa alle PEC di notifica degli avvisi di CP_1 addebito indicati nell'intimazione di pagamento. Invero l' per effetto dell'art 30 del dl 78 del 2010 A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'attivita' CP_1 CP_ di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all anche a seguito di accertamenti degli uffici, e' effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.
2. L'avviso di addebito deve contenere a pena di nullita' il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento, il periodo di riferimento del credito, la causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale, sanzioni e interessi ove dovuti nonche' l'indicazione dell'agente della riscossione competente in base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria alla data di formazione dell'avviso….4. L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e dai messi comunali o dagli agenti CP_1 della polizia municipale.
La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.”
La corretta notifica degli avvisi di addebito nelle date indicate nella intimazione di pagamento ha comportato l'irretrattabilità del credito ingiunto, nonché l'inammissibilità dell'opposizione ex art 24 del dlgs 36 del 1999 e la interruzione della prescrizione .
Pertanto dalla notifica è iniziato a decorrere un nuove termine di prescrizione quinquennale.
Ed invero, costituisce consolidato principio di diritto quello secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d. conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., di talchè, ove per i crediti sia prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria (come prevede la L. n. 335 del 1995, art. 3, per i contributi e i premi dovuti agli istituti di previdenza e assistenza), il relativo termine continua a trovare applicazione anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, salvo che ci si trovi in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (Cass. S.U. n. 23397 del 2016, cui hanno dato seguito, tra le tante, Cass. nn. 11800 e 31352 del 2018).
Tanto premesso, ogni questione relativa alla sussistenza del ruolo non può più esser fatta valere in questa sede in ragione della notifica degli avvisi di addebito e del decorso del termine per proporre opposizione avverso gli stessi essendo stato reso irretrattabile il credito ivi previsto.
Quanto alla eccepita prescrizione, per effetto dell'intervenuta interruzione, i crediti ivi indicati dalla notifica degli avvisi sino alla data di notifica della intimazione non risultano prescritti.
Senza sottacere che dal 23.02.2020 al 30.06.2020 e dal 31.12.2020 al 30.06.2021, in ragione della pandemia COVID, rispettivamente l'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
(convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), e l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021,
n. 21) hanno disposto la sospensione dei termini di prescrizione per i contributi previdenziali
Le spese del giudizio seguono la soccombenza
P.Q.M.
definitivamente pronunziando così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'opposizione ex art 24 del dlgs 46 del 1999;
2) rigetta l'opposizione alla esecuzione;
3) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 3500,00 oltre
IVA CPA e spese forfettarie come per legge.
Napoli, il 15.01.2025
IL GIUDICE
Dott. M .Rosaria Lombardi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dr.ssa M.Rosaria Lombardi, in funzione di giudice del lavoro ha emesso la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al n. 143777 del 2024 R.G. Previdenza , vertente
TRA
in persona del legale rap.nte p.t. rap.to e difeso dall' avv. Francesca Bianchini Parte_1
OPPONENTE
E in persona del legale rap.nte p.t. rapto e difeso dall'avv. Roberto Maisto CP_1
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione ex art 24 dlgs 46/99 ed esecuzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Per l'opponente: accogliere la opposizione. Per gli opposti: declaratoria inammissibilità e nel merito, rigetto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.06.2024 l'opponente in epigrafe indicato agiva dinanzi a questo Tribunale nei confronti della parte resistente al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
- Preliminarmente: Sospendere inaudita altera parte i provvedimenti opposti;
Rilevare d'ufficio sia l'intervenuta prescrizione ed anche l'inesistente, omessa e invalidità della notificazione dei provvedimenti sottesi impugnati;
rilevare altresì d'ufficio la prescrizione successiva alla notifica dei titoli esattoriali sottesi impugnati ex art. 615 c.p.c;
- nel merito: accogliere il ricorso, dichiarando nulli, illegittimi ed inefficaci i provvedimenti impugnati, per effetto dell'omessa o non provata notifica, dell'intervenuta prescrizione dei diritti;
accogliere il ricorso e dichiarare nulli i titoli esattoriali impugnati per prescrizione successiva alla regolare notifica ex art. 615 c.p.c;
- in via trasversale: rilevare interesse ex art. 100 c.p.c. anche in virtù dell'eccezione di prescrizione successiva dalle notifiche dei titoli esattoriali e dichiararla.
In punto di fatto deduceva di aver ricevuto dall'agente di riscossione, in data 18.06.2024, l'intimazione 07120249033048052000 di pagamento, la quale, si richiamava alla precedente notifica, tra gli altri titoli, di sette avvisi di addebito, incorporanti crediti per contributi previdenziali, e correlate sanzioni civili, della gestione aziende con dipendenti dell' . CP_1
In diritto rilevava l'inesistenza delle pretese e dei sottesi ruoli esattoriali, atteso che gli stessi non erano mai stati regolarmente formati o sottoscritti ed, altresì, resi esecutivi. Deduceva, quindi, l'inesistenza della notificazione di ogni atto presupposto e di ogni atto interruttivo, poiché non eseguite conformemente a legge, nonché, l'intervenuta decadenza e prescrizione delle pretese in esame.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l resistente che, premessa la ritualità CP_2 della notifica, con molteplici argomentazioni in fatto e diritto, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità ed il rigetto dell'opposizione.
Non richiedendo la causa di istruttoria supplementare, all'odierna udienza è stata decisa.
Deve premettersi che il capo II art. 17 e ss del D.Lgs 46/99 regola il sistema di riscossione delle entrate non tributarie e in specie di quelle previdenziali estendendo alcune delle disposizioni sulla riscossione delle entrate tributarie alle entrate dello Stato diverse dalle imposte sui redditi e a quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici (art. 17 comma 1). Tra le norme, la cui applicazione non è estesa alle entrate non tributarie, vi è l'art. 57 del DPR 602 novellato vi è l'art. 57 (cfr. art. 29 comma 2) e dunque il sistema di tutela giurisdizionale che si delinea per le entrate previdenziali e in genere non tributarie prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente:
a) proporre opposizione al ruolo per motivi attinenti il merito della pretesa contributiva avanti al giudice del lavoro ex art. 24 comma 6;
b) proporre opposizione ex art. 615 c.p.c. non solo per questioni attinenti alla pignorabilità dei beni ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (prescrizione, morte del contribuente, pagamento dei contributi) sempre avanti al giudice del lavoro;
c) proporre opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. per i vizi formali del titolo esecutivo (notifica, motivazione) ovvero dell'avviso di addebito L'opponente ha proposto opposizione ex art 24 del dlgs cit avendo mediante la deduzione relativa all'omessa notifica, inteso recuperare la tutela riconosciuta dall'ordinamento avendo eccepito la prescrizione. Ha altresì proposto opposizione all'esecuzione successiva alla formazione del titolo in relazione alla prescrizione maturata successivamente alla notifica dell'avviso di addebito. In relazione a questa ultima le deduzioni in ordine alla nullità per violazione delle disposizioni relative alle entrate tributarie non sono conferenti atteso che trattasi di intimazione di pagamento per omissione contributiva (con applicazione del dlgs 46/99 e dl 78 del 2010 ) e non tributaria.
Ciò consente di rigettare l'eccezione di decadenza formulata ai sensi delle disposizioni di cui al DPR 600/73 nonché quelle afferenti gli avvisi di accertamento in materia tributaria. L' ha prodotto in formato eml la documentazione relativa alle PEC di notifica degli avvisi di CP_1 addebito indicati nell'intimazione di pagamento. Invero l' per effetto dell'art 30 del dl 78 del 2010 A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'attivita' CP_1 CP_ di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all anche a seguito di accertamenti degli uffici, e' effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.
2. L'avviso di addebito deve contenere a pena di nullita' il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento, il periodo di riferimento del credito, la causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale, sanzioni e interessi ove dovuti nonche' l'indicazione dell'agente della riscossione competente in base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria alla data di formazione dell'avviso….4. L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e dai messi comunali o dagli agenti CP_1 della polizia municipale.
La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.”
La corretta notifica degli avvisi di addebito nelle date indicate nella intimazione di pagamento ha comportato l'irretrattabilità del credito ingiunto, nonché l'inammissibilità dell'opposizione ex art 24 del dlgs 36 del 1999 e la interruzione della prescrizione .
Pertanto dalla notifica è iniziato a decorrere un nuove termine di prescrizione quinquennale.
Ed invero, costituisce consolidato principio di diritto quello secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d. conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., di talchè, ove per i crediti sia prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria (come prevede la L. n. 335 del 1995, art. 3, per i contributi e i premi dovuti agli istituti di previdenza e assistenza), il relativo termine continua a trovare applicazione anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, salvo che ci si trovi in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (Cass. S.U. n. 23397 del 2016, cui hanno dato seguito, tra le tante, Cass. nn. 11800 e 31352 del 2018).
Tanto premesso, ogni questione relativa alla sussistenza del ruolo non può più esser fatta valere in questa sede in ragione della notifica degli avvisi di addebito e del decorso del termine per proporre opposizione avverso gli stessi essendo stato reso irretrattabile il credito ivi previsto.
Quanto alla eccepita prescrizione, per effetto dell'intervenuta interruzione, i crediti ivi indicati dalla notifica degli avvisi sino alla data di notifica della intimazione non risultano prescritti.
Senza sottacere che dal 23.02.2020 al 30.06.2020 e dal 31.12.2020 al 30.06.2021, in ragione della pandemia COVID, rispettivamente l'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
(convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), e l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021,
n. 21) hanno disposto la sospensione dei termini di prescrizione per i contributi previdenziali
Le spese del giudizio seguono la soccombenza
P.Q.M.
definitivamente pronunziando così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'opposizione ex art 24 del dlgs 46 del 1999;
2) rigetta l'opposizione alla esecuzione;
3) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 3500,00 oltre
IVA CPA e spese forfettarie come per legge.
Napoli, il 15.01.2025
IL GIUDICE
Dott. M .Rosaria Lombardi