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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 12/03/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 80/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M. RADICI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 80/2025 promossa da:
TRUE DESIGN S.R.L. (C.F. 04428190286), di seguito per brevità TRUE DESIGN, con il patrocinio dell'avv. ALBENZIO JACOPO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. ALBENZIO JACOPO
RICORRENTE contro
MA NI (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
RESISTENTE
Oggetto: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI
La ricorrente ha concluso come segue:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta: in via principale: accertare e dichiarare che True Design s.r.l. è creditrice di IN AN della somma di € 73.400 e, per l'effetto, condannare che il Sig. AN IN (c.f. [...]) al pagamento a favore di True Design s.r.l. della somma di € 73.400,00 oltre interessi ex art 1284 c.c.
Con vittoria di spese e compensi, oltre IVA, CPA e spese generali anche della fase cautelare.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
pagina 1 di 3 Con atto di ricorso depositato in data 13/1/2025 TRUE DESIGN, ut sopra, chiedeva, previ gli incombenti di rito, l'accoglimento delle domande sopra esposte nei riguardi del Sig. NI.
A fondamento delle stesse deduceva di avere posto in vendita tramite un sito on line la propria autovettura di lusso di marca BMW, modello M2, al prezzo di € 72.500 doc. 1 – 2), targata GS660HH e che, in seguito a dei contatti, addiveniva alla cessione della stessa al prezzo indicato (oltre il costo del passaggio di proprietà, pari ad euro 900,00) a favore del Sig. NI, il quale consegnava un assegno circolare per l'importo di acquisto che si rivelava poi falso.
Per tale ragione aveva chiesto ed ottenuto dal Tribunale in epigrafe un provvedimento di sequestro dei beni mobili ed immobili a favore della società ricorrente e a carico del resistente sino alla concorrenza di € 75.000 (doc. 11), sequestro che veniva eseguito mediante trascrizione immobiliare a carico dei beni immobili di proprietà di NI come da nota di trascrizione sub doc. 12.
Formatosi il contraddittorio, veniva dichiarata la contumacia del resistente, non costituitosi.
All'udienza il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava il ricorrente a precisare e ad illustrare le proprie conclusioni.
Sulla base di tali conclusioni, sopra esposte, la causa viene decisa con sentenza.
Fondatezza della domanda attorea
La fondatezza della domanda attorea è già stata vagliata positivamente in sede cautelare sulla base della documentazione che è stata allegata anche al presente fascicolo.
Tale documentazione conferma la cessione della vettura al prezzo indicato ed il mancato pagamento di quest'ultimo in ragione della falsità dell'assegno circolare consegnato dal resistente alla ricorrente (vd. comunicazione trasmessa da Banca Adria Colli Euganei, che l'assegno di € 73.400 era risultato contraffatto/clonato e pertanto stornato dal conto in quanto impagato (doc.8).
Pertanto il credito della ricorrente non si è estinto e giustifica, in ragione dell'inadempimento del resistente, la condanna al pagamento del corrispettivo dovuto, oltre interessi di mora al tasso legale a decorrere dalla data della cessione dell'autoveicolo sino al saldo.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste interamente a carico del resistente nella misura che si liquida come da dispositivo.
PQM
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accertato quanto in premessa, condanna il resistente a corrispondere alla ricorrente la somma di euro 73.400,00 oltre interessi di mora come in motivazione;
2) condanna il resistente a rifondere al ricorrente le spese del presente giudizio oltre che di quelle della fase cautelare liquidate in complessivi euro 7.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, oneri di legge ed anticipazioni documentate.
pagina 2 di 3 Si comunichi
Busto Arsizio, 12 marzo 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M. RADICI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 80/2025 promossa da:
TRUE DESIGN S.R.L. (C.F. 04428190286), di seguito per brevità TRUE DESIGN, con il patrocinio dell'avv. ALBENZIO JACOPO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. ALBENZIO JACOPO
RICORRENTE contro
MA NI (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
RESISTENTE
Oggetto: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI
La ricorrente ha concluso come segue:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta: in via principale: accertare e dichiarare che True Design s.r.l. è creditrice di IN AN della somma di € 73.400 e, per l'effetto, condannare che il Sig. AN IN (c.f. [...]) al pagamento a favore di True Design s.r.l. della somma di € 73.400,00 oltre interessi ex art 1284 c.c.
Con vittoria di spese e compensi, oltre IVA, CPA e spese generali anche della fase cautelare.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
pagina 1 di 3 Con atto di ricorso depositato in data 13/1/2025 TRUE DESIGN, ut sopra, chiedeva, previ gli incombenti di rito, l'accoglimento delle domande sopra esposte nei riguardi del Sig. NI.
A fondamento delle stesse deduceva di avere posto in vendita tramite un sito on line la propria autovettura di lusso di marca BMW, modello M2, al prezzo di € 72.500 doc. 1 – 2), targata GS660HH e che, in seguito a dei contatti, addiveniva alla cessione della stessa al prezzo indicato (oltre il costo del passaggio di proprietà, pari ad euro 900,00) a favore del Sig. NI, il quale consegnava un assegno circolare per l'importo di acquisto che si rivelava poi falso.
Per tale ragione aveva chiesto ed ottenuto dal Tribunale in epigrafe un provvedimento di sequestro dei beni mobili ed immobili a favore della società ricorrente e a carico del resistente sino alla concorrenza di € 75.000 (doc. 11), sequestro che veniva eseguito mediante trascrizione immobiliare a carico dei beni immobili di proprietà di NI come da nota di trascrizione sub doc. 12.
Formatosi il contraddittorio, veniva dichiarata la contumacia del resistente, non costituitosi.
All'udienza il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava il ricorrente a precisare e ad illustrare le proprie conclusioni.
Sulla base di tali conclusioni, sopra esposte, la causa viene decisa con sentenza.
Fondatezza della domanda attorea
La fondatezza della domanda attorea è già stata vagliata positivamente in sede cautelare sulla base della documentazione che è stata allegata anche al presente fascicolo.
Tale documentazione conferma la cessione della vettura al prezzo indicato ed il mancato pagamento di quest'ultimo in ragione della falsità dell'assegno circolare consegnato dal resistente alla ricorrente (vd. comunicazione trasmessa da Banca Adria Colli Euganei, che l'assegno di € 73.400 era risultato contraffatto/clonato e pertanto stornato dal conto in quanto impagato (doc.8).
Pertanto il credito della ricorrente non si è estinto e giustifica, in ragione dell'inadempimento del resistente, la condanna al pagamento del corrispettivo dovuto, oltre interessi di mora al tasso legale a decorrere dalla data della cessione dell'autoveicolo sino al saldo.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste interamente a carico del resistente nella misura che si liquida come da dispositivo.
PQM
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accertato quanto in premessa, condanna il resistente a corrispondere alla ricorrente la somma di euro 73.400,00 oltre interessi di mora come in motivazione;
2) condanna il resistente a rifondere al ricorrente le spese del presente giudizio oltre che di quelle della fase cautelare liquidate in complessivi euro 7.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, oneri di legge ed anticipazioni documentate.
pagina 2 di 3 Si comunichi
Busto Arsizio, 12 marzo 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
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