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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 22/09/2025, n. 2162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2162 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2236/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Cristina Scarzella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2236/2022 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Genova Via XX Settembre 37/6 presso lo studio degli Avv.ti Corrado Bregante (c.f.
) e Francesca Barisione (c.f. ) che lo difendono sia C.F._2 C.F._3 congiuntamente che disgiuntamente tra loro giusta procura rilasciata ex art. 83 c.p.c. e allegata alla busta di deposito recante l'atto di citazione
- ATTORE -
Contro
HDI ITALIA S.P.A., già (PI , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 procuratore speciale ad lites Dott. , corrente in Milano domiciliata Controparte_2 telematicamente all'indirizzo pec presso l'Avv. Elio Castellano Email_1
(c.f. ) che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di C.F._4 costituzione e risposta.
- CONVENUTO –
Nonché contro
, nata a [...] il [...], c.f. elettivamente CP_3 C.F._5 domiciliata in Genova Piazza Dante, 6/4 presso e nello studio dell'Avv. Gianpaolo Dalessio
Clementi che l'assiste, rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
* * * *
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pag. 1 Per come da note scritte ex art. 127 ter del 20.05.2025, dichiarando di non Parte_1 accettare il contraddittorio su alcuna eventuale domanda nuova o modificata:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, per tutte le ragioni esposte in atti e previe le più opportune pronunzie, anche di natura istruttoria, e, in particolare, previo interrogatorio formale, per le ragioni già illustrate nei precedenti scritti difensivi, della IG.ra sul CP_3 capitolo dedotto dal IG. sub lett. k) nella sua memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. Pt_1
(“vero che, preso atto di quanto osservato nel capitolo che precede, dopo aver avvicinato
l'imbarcazione al molo, aiutavo il IG. ad aggrapparsi sul pontile di attracco dal bordo Pt_1 dell'imbarcazione sulla quale ci trovavamo”):
I. accertare e dichiarare, per le ragioni e i titoli indicati in atti, la responsabilità della IG.ra
quale proprietaria-armatrice del m/y “Giorgina” per i danni subiti dal IG. CP_3 Pt_1
a causa del sinistro di cui in atti e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'obbligo risarcitorio
[...] dei predetti danni, in via autonoma, solidale, concorrente, alternativa, disgiunta o come meglio visto, in capo alla IG.ra e/o a HDI Italia S.p.A., già CP_3 Controparte_1 in persona del legale rappresentate pro-tempore, in qualità di assicuratore della responsabilità civile obbligatoria dell'imbarcazione di cui in atti di proprietà della IG.ra CP_3
II. per l'effetto, previa rimessione della causa in istruttoria per dare ingresso alle prove già ritualmente e tempestivamente dedotte dal IG. nella propria memoria ex art. 183, comma VI, Pt_1
n. 2 c.p.c., per interrogatorio formale della IG.ra e per testi (con i testimoni ivi CP_3 indicati), sui capitoli che qui di seguito si riportano:
o) “vero che, in seguito al sinistro occorso all'attore in data 24.8.2020 a bordo dell'imbarcazione “Giorgina” e alle sue dimissioni dall'Ospedale Galliera in data 27 agosto 2020, il IG. precedentemente residente in [...]8, in appartamento Parte_1 sito al quarto piano senza ascensore, era impossibilitato a tornare nella sua abitazione data la limitazione funzionale della gamba sinistra nella salita / discesa dalle scale e veniva ospitato nell'appartamento della IG.ra sita in Genova Via Bovio 6/3B, al piano primo”; CP_3
p) “vero che, in data 17.9.2020, il IG. inoltrava disdetta del contratto di locazione Parte_1 relativo alla sua abitazione sita in Genova, Piazza Leopardi 14/8, rimanendo ospite a casa della e assistito dalla IG.ra in Genova Via Bovio 6/3B, fino al Dicembre 2020, in attesa CP_3 di trovare una nuova sistemazione abitativa senza barriere architettoniche”;
q) “vero che nel mese di Ottobre 2020 la IG.ra organizzava il trasloco degli CP_3 effetti personali del IG. dall'immobile locato dallo stesso, sito in Genova, Piazza Parte_1
Leopardi 14/8, trasferendo provvisoriamente tali beni nel proprio appartamento in Genova Via
Bovio 6/3B”;
pag. 2 r) “vero che nel mese di Dicembre 2020 il IG. si trasferiva dalla casa della IG.ra Parte_1 all'attuale indirizzo di residenza in Genova, Via Tomaso Pendola n. 3/1, piano CP_3 terra”;
s) “vero che, nel periodo compreso tra il 24.8.2020 e il 10.2.2021, il IG. ha smesso Parte_1 di recarsi presso lo studio medico da lui locato sito presso la Torre “A” del centro direzionale di
Corte Lambruschini, piano 9, interno 43, dove svolgeva abitualmente la propria attività professionale di fisioterapista”;
t) “vero che il IG. riprendeva a svolgere gradualmente la propria attività Parte_1 professionale di fisioterapista in data 11.2.2021”;
u) “vero che successivamente all'incidente del 24 agosto 2020 il IG. ha smesso di Parte_1 praticare l'attività di arrampicata che, con frequenza mensile, praticavamo insieme a Parte_2 da oltre 10 anni”;
v) “vero che successivamente all'incidente del 24 agosto 2020 il IG. ha smesso di Parte_1 praticare l'attività di camminata veloce che, con frequenza settimanale, praticavamo insieme sulle alture di Genova da oltre 12 anni”;
w) “vero che successivamente all'incidente del 24 agosto 2020 il IG. ha smesso di Parte_1 sciare, attività che praticavamo insieme a RT (BZ) da oltre 15 anni”;
x) “vero che nel periodo intercorrente tra l'incidente del 24 agosto 2020 e fine febbraio 2021, il
IG. ha interrotto ogni visita ai propri genitori, IG.ri e IG. Parte_1 Controparte_4 CP_5
residenti in [...]1”, che, prima di allora, andava a trovare presso la
[...] loro abitazione con cadenza settimanale, senza poter trascorrere con gli stessi, per la prima volta, le festività natalizie” y) “vero che ho personalmente eseguito n. 11 sedute di fisioterapia domiciliare in favore del IG. in esito a rottura tendine quadricipite sinistro nel periodo Parte_1 compreso tra il 27.10.2020 e il 1.12.2020 e che per le anzidette sedute ho emesso le tre ricevute prodotte dall'attore sub docc. nn. 13.15, 13.16 e 13.17, che mi si rammostrano e che riconosco, che sono state pagate dal IG. rispettivamente in data 27.10.2020, 27.11.2020 e 1.12.2020”; Parte_1
z) “vero che ho personalmente eseguito n. 10 sedute di fisioterapia domiciliare in favore del IG. in esito a rottura tendine quadricipite sinistro nel periodo compreso tra il 18.12.2020 e Parte_1 il 5.2.2021 e che per le anzidette sedute ho emesso la fattura n. 11/2020 del 18.12.2020 da Euro
730,00, prodotta dall'attore sub doc. 13.20, che mi si rammostra e che riconosco, che è stata pagata in pari data dal IG. ; Parte_1 aa) “vero che il IG. ha eseguito presso il nostro centro in Via Montallegro 48c n. 8 sedute Pt_1 di tecarteapia ginocchio sinistro, n. 4 sedute di chinesiterapia passiva e n. 5 sedute di chinesiterapia attiva in esito a rottura tendine quadricipite sinistro a partire dal 17.3.2021 fino al
pag. 3 12.5.2021 e che per le anzidette sedute è stata emessa la fattura n. 200/2021 del 17.3.2021 da Euro
742,00, prodotta dall'attore sub doc. 13.21, che mi si rammostra e che riconosco, che è stata pagata in pari data dal IG. ; Pt_1 bb) “vero che in data 28.9.2022, 5.10.2022, 12.10.2022, 19.10.2022, 28.10.2022, 9.11.2022,
28.12.2022, 6.1.2023, 9.1.2023, 16.1.2023, 25.1.2023 ho personalmente svolto sedute di psicoterapia sul paziente IG. che in data 8.3.2023 ho effettuato la valutazione Parte_1 psicologica dello stesso e che in relazione a tali prestazioni ho emesso le ricevute nn. 76/2022 del
28.9.2022, 82/2022 del 5.10.2022, 8872022 del 12.10.2022, 91/2022 del 19.10.2022, 102/2022 del
28.10.2022, 112/2022 del
9.11.2022, 138/2022 del 28.12.2022, 30/2023 del 6.1.2023, 4/2023 del 9.1.2024, 10/2023 del
16.1.2023, 20/2023 del 25.1.2023, 52/2023 dell'8.3.2023, prodotte dall'attore sub docc. da 13.24 a
13.35, che mi si rammostrano e che riconosco, sono state pagate, nei termini ivi indicati, dal IG. rispettivamente in data 28.9.2022 5.10.2022, 12.10.2022, 19.10.2022, 28.10.2022, 9.11.2022, Pt_1
28.12.2022, 6.1.2023, 9.1.2023, 16.1.2023, 25.1.2023 e 8.3.2023”; cc) “vero che in relazione al contratto di locazione di immobile ad uso non abitativo versato in atti dall'attore sub doc. 14, che mi si rammostra e che riconosco, ho ricevuto dal IG. il Parte_1 pagamento delle mensilità di Agosto 2020, Settembre 2020, Ottobre 2020, Novembre 2020 e
Dicembre 2020, per gli importi indicati nelle contabili bancarie prodotte dal IG. sub docc. Pt_1
14.1, 14.2, 14.3 e 14.4, che mi si rammostrano”; condannare la IG.ra e/o HDI Italia S.p.A., già in CP_3 Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, in via autonoma, solidale, concorrente, alternativa, disgiunta o come meglio visto, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi, in favore del IG. nella somma capitale che sarà ritenuta di giustizia Parte_1 all'esito dell'instauranda istruttoria, oltre gli interessi al tasso legale dal giorno del sinistro sino al
27.11.2021, gli interessi al tasso di cui all'art. 1284, co. 4, c.c. dalla data di notifica dell'invito alla negoziazione assistita (28.11.2021) sino alla data di effettivo soddisfo e la rivalutazione monetaria;
III. in ogni caso, con vittoria di competenze, spese ed accessori del presente giudizio”.
Per la convenuta HDI ASSICURAZIONI S.P.A. come da note ex art. 127 ter in vista dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.05.2025 tenutasi con modalità cartolare:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis,
IN VIA PRELIMINARE, dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex art.164 C.p.c., per Pt_1
l'omessa indicazione delle ragioni di diritto a sostegno della domanda;
NEL MERITO, respingere la domanda formulata da in quanto infondata e non Parte_1
pag. 4 provata, e di conseguenza ritenere assorbita la domanda di garanzia assicurativa formulata da nei confronti di HDI ITALIA S.p.a., comunque anch'essa infondata. CP_3
VINTE le spese di giudizio”
Per la terza chiamata come da note di trattazione scritta per l'udienza di CP_3 precisazione delle conclusioni tenutasi in modalità cartolare:
“Piaccia al Tribunale di Genova Ill.mo, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi in fatto ed in diritto di cui in narrativa, previ gli opportuni accertamenti, anche in punto responsabilità, ed emesse tutte le pronunce e le declaratorie del caso e quelle meglio viste e ritenute,
• Nel merito, in via principale, accertare l'assenza di responsabilità da parte della signora nella causazione del sinistro occorso al signor nella notte tra il 23 CP_3 Parte_1 ed il 24 agosto 2020 mentre si trovava a bordo dell'imbarcazione m/y “Giorgina” a e di sua proprietà e, per l'effetto, rigettare le domande tutte dallo stesso formulate, in quanto prive di fondamento in fatto ed in diritto e/o comunque sprovviste di alcuna prova;
• Nel merito, in via subordinata, nell'ipotesi in cui dovesse essere accertato un qualche profilo di responsabilità a carico della signora nella causazione del sinistro de quo, CP_3 accertare e dichiarare l'operatività della copertura assicurativa di cui alla polizza n. 821555326 e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la compagnia di assicurazione HDI ITALIA S.p.a. a manlevare e/o garantire e/o tenere indenne la signora in relazione a qualsiasi CP_3 pronuncia di condanna che dovesse essere emessa nei confronti della stessa per qualsiasi ragione,
a titolo di sorte capitale, interessi e spese, anche ex art. 1917 c.c., per i motivi tutti dedotti in narrativa;
”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'odierno attore ha convenuto in giudizio HDI ITALIA S.P.A. deducendo che:
- nella notte tra il 23.08.2020 ed il 24.8.2020, in qualità di terzo trasportato, si trovava a bordo dell'imbarcazione “Giorgina”, ormeggiata presso la Fiera del Mare di Genova e già apprestata per la partenza in programma all'alba del 24.08.2020;
- a bordo della “Giorgina” si trovava anche alla IG.ra armatrice della stessa;
CP_3
- alle ore 01:20 circa del 24.8.2020, il sig. sceso momentaneamente Pt_1 dall'imbarcazione al fine di espletare i propri bisogni fisiologici, nel tentativo di risalire a bordo appoggiava il piede sinistro sul gradino in teak, al che l'imbarcazione inaspettatamente e repentinamente si muoveva in avanti a cagione del cedimento della carrucola di poppa che teneva la cima di ormeggio;
- a causa di ciò il sig. batteva violentemente il proprio ginocchio sinistro contro Pt_1
pag. 5 lo scafo di poppa, cagionandosi gravi lesioni;
- l'odierno attore, pertanto, veniva soccorso dalla sig.ra e, non riuscendo a CP_3 deambulare a causa dei forti dolori, chiamava immediatamente i soccorsi;
- giunti in loco i soccorsi, il sig. veniva trasportato al Pronto Soccorso Pt_1 dell'Ospedale Galliera ove sulla di lui persona venivano effettuate le indagini specialistiche;
- veniva, dunque, riscontrata la rottura completa del tendine del quadricipite femorale sinistro, per cui il sig. veniva ricoverato d'urgenza presso il reparto di Ortopedia e Pt_1
Traumatologia del predetto ospedale ove veniva sottoposto in data 26.08.2020 ad intervento medico chirurgico.
- veniva dimesso in data 27.08.2020 con prognosi di 45 gg, stante il persistere dello stato patologico;
- il sig. in seguito si sottoponeva a ripetuti controlli specialistici e terapie Pt_1 ortopediche;
- soltanto in data 03.03.2021 il dott. accertava la Persona_1 stabilizzazione della malattia ortopedica dell'odierno attore con postumi invalidanti;
- in data 18.03.2021 il sig. si sottoponeva ad esame medico legale presso lo Pt_1 studio del dott. ove gli venivano riconosciuti esiti permanenti nella misura Persona_2 del 10-11%, un periodo di invalidità temporanea assoluta di giorni 3; un ulteriore periodo di invalidità temporanea relativa al 75% per giorni 45, al 50% per giorni 60, al 25% per giorni
60;
- al danno dinamico relazionale di cui sopra si aggiungevano poi ulteriori danni di natura non patrimoniali (c.d. danno morale sub specie di patema d'animo transeunte).
- sotto il profilo patrimoniale, in considerazione della propria professione di fisioterapista, subiva un pregiudizio tanto in termini di danno emergente quanto di lucro cessante, trovandosi obtorto collo costretto ad un lungo periodo di riposo, nonché poi a maggiore difficoltà nel lavoro;
- a ciò da aggiungersi altresì il danno emergente, tenuto conto sia delle spese mediche sostenute in conseguenza del sinistro, sia del canone d'affitto dei locali esclusivamente destinati allo svolgimento della propria professione e non utilizzabili durante il periodo di convalescenza.
In diritto, sulla scorta di quanto premesso, al fine dell'accoglimento della domanda, il sig. Pt_1 ha dedotto la sussistenza di responsabilità in capo alla sig.ra proprietaria e armatrice CP_3 dell'imbarcazione, per non aver apprestato la passerella e/o non aver posto in essere ogni altro apprestamento necessario a consentire il sicuro accesso a bordo dell'imbarcazione e/o per non aver pag. 6 predisposto cime di ormeggio sicure e in buono stato manutentivo. Il risarcimento di tutti i danni subiti dall'odierno attore veniva richiesto ad HDI Italia s.p.a., quale assicuratore della responsabilità civile dell'Imbarcazione in forza di “Polizza di Assicurazione R.C.A.- C.V.T” n. 821555326 contratta dalla IG.ra dando atto che vano era risultato ogni tentativo di bonario CP_3 componimento della vertenza e di aver inoltrato in data 28.12.2021 a HDI Italia S.p.a. l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita a cui controparte non aveva dato alcun riscontro.
HDI Italia S.p.a. si è costituita in giudizio eccependo che:
- la domanda attorea è destituita di ogni fondamento di fatto e diritto, nonché allo stato non fornita di riscontro probatorio alcuno;
- in particolare, l'esposizione degli elementi di diritto di riferimento è assente;
- sebbene l'attore abbia proposto una domanda di accertamento della responsabilità in capo alla sig.ra proprietaria del natante “Giorgina”, non l'ha convenuta in CP_3 giudizio, con ciò determinando il difetto di contraddittorio di cui all'art.141 c.d.a., che regola la materia del risarcimento del terzo trasportato;
- in ogni caso non è stata data prova alcuna della sussistenza del nesso di causalità tra l'evento e l'esecuzione del trasporto e, in particolare, che l'operazione compiuta dal sig. si sia resa necessaria rispetto alla concreta articolazione del trasporto medesimo;
Pt_1
- in ogni caso trattasi di una dinamica del sinistro piuttosto lacunosa, immotivata ed imputabile causalmente ad un imprudente agere dello stesso danneggiato;
- il quantum debeatur, parimenti, non è fornito di prova alcuna.
Disposta dal giudice la integrazione del contraddittorio, con atto di citazione notificato in data
06/07/2022, il signor evidenziato un profilo di responsabilità in capo alla sig.ra “per Pt_1 CP_3 non aver apprestato la passerella /o non aver posto in essere ogni altro apprestamento necessario a consentire il sicuro accesso a bordo dell'imbarcazione e/o per non aver predisposto cime di ormeggio sicure ed in buono stato manutentivo”, ha convenuto in giudizio la signora CP_3 chiedendo nei suoi confronti di “accertare e dichiarare, per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, la responsabilità della IG.ra quale proprietaria-armatrice del m/y “Giorgina” CP_3 per i danni subiti dal IG. a causa del sinistro di cui in premessa dell'atto di citazione Parte_1
e, per l'effetto, accertare e dichiarare, l'obbligo risarcitorio dei predetti danni, in via autonoma, solidale, concorrente, alternativa, disgiunta o come meglio visto, in capo alla IG.ra CP_3
e/o a HDI Italia S.p.A., già in persona del legale
[...] Controparte_1 rappresentante pro-tempore, in qualità di assicuratore della responsabilità civile obbligatoria
pag. 7 dell'imbarcazione di cui in narrativa di proprietà della IG.ra per l'effetto, CP_3 condannare la IG.ra e/o HDI Italia S.p.A., già in CP_3 Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, in via autonoma, solidale, concorrente, alternativa, disgiunta o come meglio visto, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi, in favore del IG. nella somma capitale che sarà ritenuta di giustizia Parte_1 all'esito dell'instauranda istruttoria, oltre agli interessi di legge dal giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria”
Costituendosi in giudizio, la signora ha chiesto il rigetto della domanda, CP_3 contestando le circostanze ex adverso dedotte in punto responsabilità, evidenziando come: in vista della partenza la mattina successiva all'evento, la passerella era stata ritirata a bordo e di tale circostanza l'attore era ben consapevole;
salita e discesa a bordo erano comunque possibili mediante il manuale avvicinamento al pontile dell'imbarcazione per il tramite della carrucola di poppa, della cima di ormeggio e della predellina, manufatto preposto proprio per l'accesso ed il recesso dall'imbarcazione; la cima utilizzata per l'ormeggio era in buono stato di manutenzione.
Riferiva inoltre in fatto le circostanze del sinistro delle quali aveva avuto conoscenza diretta, atteso che al momento del suo accadimento ella stava dormendo sottocoperta.
Confermava, quindi:
• di essere armatrice e proprietaria dell'imbarcazione m/y “Giorgina” (modello Trojan – 330
Express);
• che il natante di sua proprietà era assicurato per la responsabilità civile con HDI ITALIA S.p.a.
(già con polizza R.C.A. – C.V.T. n. Controparte_1 Controparte_6
821555326 (doc. 2);
• che tale polizza assicurativa copre anche il sinistro oggetto del presente giudizio;
• che la notte tra il 23 ed il 24 agosto 2020 si trovava a bordo della propria imbarcazione, regolarmente ormeggiata presso la Fiera del Mare di Genova, insieme con il signor Parte_1
• che il 24 agosto 2020 con il signor arebbero dovuti salpare per una traversata;
per tale Pt_1 motivo il 23 sera il natante era stato interamente predisposto per la partenza: la passerella di accesso all'imbarcazione era stata ritirata a bordo e la salita/discesa dalla stessa era consentita solo tramite manuale avvicinamento al pontile mediante la carrucola di poppa, la cima di ormeggio e la predellino (gradino/pedana di poppa appositamente adibita per l'accesso a bordo in assenza di passerella);
• che la notte tra il 23 ed il 24 agosto 2020, al momento del fatto, stava dormendo sottocoperta e veniva svegliata dalle forti urla del signor rovenienti da poppa;
Pt_1
• di aver immediatamente soccorso l'attore e, capendo la gravità delle lesioni dallo stesso subite,
pag. 8 di aver chiesto aiuto ad alcune guardie giurate di ronda sul pontile a loro volta allarmate dalle urla provenienti dal natante;
• di aver quindi aiutato il signor a risalire sul pontile, attendendo con lui e le guardie Pt_1 giurate l'arrivo del 118;
• che l'attore veniva portato presso l'Ospedale Galliera mediante ambulanza.
• che il sinistro per cui è causa si era verificato a bordo della imbarcazione di sua proprietà, ove il signor i trovava in qualità di terzo trasportato. Pertanto, in caso di sua condanna chiedeva Pt_1 di essere garantita e manlevata dal proprio assicuratore, in forza polizza n. Controparte_6
821555326 sub doc. 2, che prevede una copertura per tutti “i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni da lesioni personali involontariamente cagionate a terzi dalla navigazione o giacenza in acqua del natante descritto in contratto”.
Alla prima udienza del 06/12/2022 il Giudice, circa l'istanza della convenuta RA per la chiamata del terzo HDI Italia, già costituita, assegnava ad HDI un termine di 40 giorni per le difese sul punto autorizzando il deposito di comparsa di costituzione nei termini di legge e fissando udienza ex art. 183 cpc .
In detta comparsa HDI ITALIA, ribadiva l'eccezione di editio actionis nei confronti dell'attore per totale mancanza degli elementi di diritto che ne costituiscono il fondamento oltre alla Pt_1 mancanza di qualsiasi riferimento alla normativa di legge. Nel merito riconosceva l'esistenza della polizza ponendo in ogni caso in capo all'assicurata la dimostrazione dell'operatività della polizza nel caso di specie ed insisteva in via preliminare per la nullità dell'atto di citazione e per il rigetto della domanda formulata da e considerando assorbita la domanda di garanzia formulata da Pt_1
CP_3
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c., istruita la causa a mezzo interpello e ctu medico legale e disposta l'audizione di ausiliario in merito alla ricostruzione in astratto del movimento del corpo nel salire su imbarcazione dalla banchina eseguendo un “salto” in presenza di imbarcazione ferma ovvero in presenza di imbarcazione in traslazione e acquisita ex art. 146 Cap la relazione redatta dal fiduciario di HDI ITALIA, da ultimo in data 20 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni come trascritte in epigrafe.
Scaduti i termini per il deposito delle memorie conclusive è stata emessa la presente sentenza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel presente giudizio l'attore, sig. che ha agito a norma dell'art. 2043 c.c., ha chiesto il Pt_1 risarcimento del danno asseritamente da lui patito salendo a bordo del natante di proprietà della pag. 9 sig.ra Più in particolare secondo la propria deduzione, il sig. sceso in piena notte CP_3 Pt_1 dall'imbarcazione senza problema alcuno, al momento di salire nuovamente a bordo, avrebbe messo il proprio piede sinistro sul predellino e, a causa di un imprevedibile movimento in avanti del natante, avrebbe perso l'equilibrio impattando con la rotula sinistra sulla scocca di poppa cagionandosi importanti lesioni.
All'esito dell'istruttoria la domanda attorea risulta priva di fondamento giuridico e va pertanto rigettata, difettando nel caso di specie i presupposti dell'invocata responsabilità extracontrattuale;
come noto, infatti, affinché possa sorgere un obbligo risarcitorio ai sensi dell'art. 2043 c.c. devono concorrere gli elementi del fatto, e così il comportamento dell'uomo suscettibile di cagionare il danno, della illiceità del fatto stesso, della sua imputabilità al danneggiante, del dolo o della colpa di quest'ultimo, del nesso causale tra il fatto e l'evento dannoso, nonché del danno vero e proprio, inteso come pregiudizio concretamente patito dalla vittima di un comportamento illecito.
Nel caso di specie l'attore invoca quale fonte di responsabilità extracontrattuale nei suoi confronti la asserita responsabilità della IG.ra proprietaria e armatrice del m/y “Giorgina”, CP_3 per non aver apprestato la passerella e/o non aver posto in essere ogni altro apprestamento necessario a consentire il sicuro accesso a e recesso dal bordo dell'Imbarcazione e/o non aver verificato gli apprestamenti posti in essere, risultati, di fatto, inadeguati (vedi pag. 25 conclusionale att.) cagionando i danni per cui è causa nei confronti dell'attore trasportato sul natante.
Come correttamente evidenziato dall'attore nella fattispecie trova applicazione l'art. 2054 c.c., richiamato dall'art. 40 del D.lgs. n. 171/2005 (Codice della nautica da diporto): il conducente del natante o dell'imbarcazione da diporto, pertanto, è responsabile dei danni subiti dai terzi in occasione del trasporto, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitarli. Tale disposizione, dunque, inverte l'onere della prova a favore del passeggero, stabilendo una presunzione di responsabilità nei confronti del conducente (sul punto vedi Cass. sentenza del 10 luglio 2025 n.
n.18958: “In ragione del carattere speciale della normativa sulla navigazione da diporto rispetto al codice della navigazione, le norme generali di quest'ultimo trovano applicazione residuale solo per gli aspetti e le materie non disciplinate dalla prima, sicché, ai fini dell'accertamento della responsabilità verso terzi, è ininfluente la regola prevista dall'art. 414 c.n. (secondo cui è il danneggiato a dover provare il dolo o la colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti nel trasporto amichevole di persone o bagagli), trovando invece applicazione l'art. 40 del d.lgs. n. 171 del 2005, in base al quale, per espresso rinvio all'art. 2054 c.c., è il conducente di natanti e imbarcazioni da diporto il responsabile dei danni verso terzi, compreso il trasportato, se non prova di avere fatto tutto il possibile per evitarli.”).
Ciò posto, in fatto, all'esito dell'istruttoria, si può ritenere provato quanto segue:
pag. 10 il IG. nella notte tra il 23 e il 24.8.2020, si trovava a bordo del m/y “Giorgina”, Pt_1 ormeggiato presso la Fiera del Mare di Genova e già apprestato per la partenza in programma per l'alba della mattina del 24, insieme alla convenuta IG.ra (proprietaria-armatrice CP_3 dell'Imbarcazione). L'Imbarcazione si trovava accostata al molo tramite una cima bloccata dalla carrucola di poppa, in modo da consentire l'accesso e il recesso dall' e al momento CP_7 della salita a bordo non risultava posizionata la passerella di collegamento dell' al CP_7 molo. Quanto precede risulta confermato dalla stessa convenuta IG.ra la quale, già nella CP_3 comparsa di costituzione e risposta, riferiva che nella notte tra il 23 e il 24 agosto 2020 la stessa e l' si trovavano a bordo della “Giorgina”, ormeggiata presso la Fiera del Mare di Genova, in Pt_1 quanto il 24 agosto 2020 gli stessi sarebbero dovuti salpare per una traversata e “per tale motivo il natante era stato interamente predisposto per la partenza: la passerella di accesso all'imbarcazione era stata ritirata a bordo”.
Dalle risposte fornite dalla signora , pertanto, possibile affermare che la barca: - era CP_3 assicurata al molo con la cima di ormeggio bloccata;
- era legata a poppa alla catenaria del pontile mediante le due cime laterali d'ormeggio, con terminale a molla ed - era legata a prua alla cosiddetta trappa.
Al sinistro per cui è causa non ha assistito alcuna persona;
le dichiarazioni dell' , di essere Pt_1 sceso in autonomia senza informare la RA dall'imbarcazione per recarsi alla toilette della
Marina, hanno trovato sostanziale riscontro in quanto riferito dalla la quale ha riferito che , CP_3
“tra le ore 01.00 e le ore 02.00 del 24 agosto 2020, mentre dormivo nella cabina dell'imbarcazione
“Giorgina”, venivo svegliata dalle urla del IG. provenienti da poppa e, uscita
Pt_1 immediatamente dalla cabina, trovavo il IG. accasciato sul bordo di poppa
Pt_1 dell'imbarcazione, che mi chiedeva aiuto e si lamentava del dolore lancinante al ginocchio sinistro”, riferendo quanto segue: “… vedo LE accucciato aggrappato al bordo esterno della poppa della barca con i piedi sul predellino che si trova sulla plancetta di poppa… che si lamentava del ginocchio”); in sede di interpello, sul capitolo h), “… nelle circostanze di luogo e tempo di cui al capitolo che precede, mentre prestavo assistenza al IG. gli domandavo Parte_1 che cosa fosse successo e lo stesso mi dichiarava di essere salito sul molo per andare alla toilette della Darsena per non disturbarmi mentre dormivo e, in fase di discesa dal molo a bordo dell'imbarcazione, dopo essere sceso con il piede sinistro sul predellino, la poppa della barca subiva un'improvvisa traslazione verso sinistra a causa della quale l' sbatteva violentemente
Pt_1 il ginocchio sinistro sulla scocca di poppa”. Risposta: “questo è quello che mi ha riferito in
Pt_1 quella occasione mi sono accorta che la barca si era allontanata dalla banchina rispetto a come era stata posizionata;
in quel momento mi sono occupata dei soccorsi;
il giorno dopo ho verificato
pag. 11 cosa fosse successo e ho visto che la carrucola con la cima era saltata”
Questi fatti, riferiti dall'attore e dalla convenuta, trovano riscontro esterno nella mail del
24.8.2020 del servizio di vigilanza della marina ove era ormeggiata l'imbarcazione , che conferma che i due trovavano nei pressi della banchina C e che l' necessitava di cure mediche tali da Pt_1 richiedere l'intervento del 118 (vedi doc. 10 att. : testualmente “ mentre in banchina C il compagno della proprietaria della imbarcazione giogina mentre saliva nella stessa cadava facendosi mail al ginocchio, mentre la vigilanza faceva il giorno di controllo è stato fermato dalla proprietaria chiedendogli di chiamare l'ambulanza “). Le circostanze relative al soccorso prestato dalla RA all' , in particolare in merito alla richiesta di soccorso e alla discesa dell' Pt_1 Pt_1 dall'imbarcazione, presentano invece margini di incertezza, che non rileva in ogni caso ai fini della presente decisione, essendoci discordanza fra quanto dalla RA esposto in comparsa di costituzione (vedi pag. 6: “conferma di aver immediatamente soccorso l'attore e, capendo la gravità delle lesioni dallo stesso subite, di aver chiesto aiuto ad alcune guardie giurate di ronda sul pontile a loro volta allarmate dalle urla provenienti dal natante;
viii. conferma di aver quindi aiutato il signor a risalire sul pontile, attendendo con lui e le guardie giurate l'arrivo del Pt_1
118”) e quando dichiarato in sede di interpello all'udienza 13.7.2023 (sub i) “è vero;
con estrema fatica preso atto del dolore al ginocchio che mi riferiva lo ho aiutato a superare il bordo Pt_1 esterno e ad entrare all'interno del pozzetto di poppa dell'imbarcazione. mi ha chiesto di essere portato all'ospedale. ho chiuso la barca e con estrema fatica lo ho portato fuori dal bordo e poi dalla plancetta lo ho fatto risalire sul pontile, aveva una gamba non utilizzabile;
insieme abbiamo provato ad andare verso la mia macchina, io dopo qualche passo ho avuto un crollo e mi sono messa ad urlare, ho avuto una crisi di nervi, mi ero impressionata. Hanno sentite le mie urla e il mio pianto i vigilanti della fiera del mare che facendo la ronda transitavano nei pressi e hanno chiamato la ambulanza che è arrivata e ha caricato”)
A seguito della chiamata del 118 l' è stato condotto all'Ospedale Galleria ed è quindi certo Pt_1 che il trauma riscontrato sull'attore al PS soccorso del Galliera “lesione del tendine quadricipite con impossibilità di estendere la gamba sulla coscia” (doc. 12) sia occorso in prossimità dell'imbarcazione.
Ciò posto , a prescindere dalla effettiva compatibilità della lesione riscontrata al tendine con l'urto al ginocchio che verosimilmente l' si è provocato saltando dalla banchina sul piano di Pt_1 appoggio del gradino sulla zattera, (vedi sul punto dichiarazione rese al giudice all'udienza
30.1.12025 dall'ausiliario nominato 1e valutazioni medico legali rese dal CTU dott. in Per_3 merito alla rapporto fra trauma contusivo e causa di lacerazione del tendine2) deve essere verificato in concreto se vi siano profili di colpa addebitabili alla tali da ritenere provata la sua CP_3 responsabilità nella causazione del sinistro. La risposta sul punto è negativa.
Alla RA , a parere della scrivente, non può essere addebitata alcuna responsabilità nell'aver , dopo aver fatto salire a bordo l' essersi con lo stesso intrattenuta ed essere andata a dormire Pt_1 con l'intesa della partenza insieme l'indomani nelle prime ore della mattina, deciso di mantenere la passerella non in uso, in considerazione si ritiene anche dell'ora notturna, verosimilmente per maggior tutela delle persone presenti e non essendo previste ulteriori movimentazione di salita a bordo/discesa a terra nell'orario notturno. La imbarcazione così come ormeggiata è rimasta nella posizione in banchina, senza presentare alcun spostamento o movimento tale da mettere a repentaglio la incolumità dei suoi occupanti.
Tenuto conto di ciò non può ritenersi prevedibile da parte della la decisione, assunta in CP_3 totale autonomia dall' di scendere di notte a terra per recarsi alla toilette, senza aver neppure Pt_1 utilizzato la carrucola per avvicinare l'imbarcazione alla banchina o, comunque, verificato l'effettivo buon funzionamento (i.e. fosse tesa e, dunque, non consentisse all'imbarcazione di muoversi in avanti). V. sul punto verbale del 13.07.2023 e, in particolare: “penso si tratti delle cime con carrucola che erano presenti a bordo a poppa destra, collegavano la banchina alla poppa, erano collocate per tenere ferma la imbarcazione adiacente alla banchina, per facilitare le posizioni di discesa e di entrata in barca. Io queste non le ho usate né per scendere né per salire”;
sottostante fra la passerella e detto gradino, pari a circa alla metà dello specchio di poppa, la cui altezza potrebbe riferirsi in circa un metro. Con l'approssimazione nella risposta, che tiene conto del materiale a disposizione, osservo che una persona che sceglie questa via di risalita a bordo, verosimilmente già utilizzata in precedenza, si predispone ad eseguire un passo in discesa anomalo, trattandosi di un dislivello pari ad almeno due normali gradini. Tenuto conto di ciò, ritengo, in considerazione del peso del soggetto (circa 80 kili), che il carico, sommato alla spinta, per salire a bordo, abbia cagionato un movimento della barca, che potrebbe aver cagionato l'apertura dello strozzatore. Faccio presente che la barca, di per sé, non è una struttura fissa e immobile, e che può avere continui movimenti, di cui l'utilizzatore deve tenere conto. Ritengo che il movimento del corpo, anche in presenza di movimento della barca, tenuto conto della spinta e del carico dovuto al peso dell' sia un movimento in avanti, e sia quindi compatibile con quanto riferito Pt_1 dallo stesso in merito all'essersi aggrappato allo specchio di poppa. Ritengo, quindi, che il sinistro di cui si parla, e quindi l'urto del ginocchio e del quadricipite, sia stato originato dalla spinta che si è dato per i motivi già esposti, ovvero dall'impatto del peso sull'imbarcazione.” (sottolineatura della scrivente) l'attore ben avrebbe potuto fruire dei servizi di toilette presenti a bordo, ovvero, in alternativa, svegliare la comunicando la sua intenzione di scendere a terra, e ricevendo quindi da essa e CP_3 indicazioni e l'ausilio più opportuno per la discesa, ovvero le indicazioni di utilizzare il servizio presente a bordo. Posto che come riferito dall'ausiliario ing. “la barca, di per sé, non è Per_4 una struttura fissa e immobile, e che può avere continui movimenti, di cui l'utilizzatore deve tenere conto” e che il sinistro non si è verificato per la rottura di una delle cime di ormeggio (le quali in situazione di quiete quale è quella della barca in porto, in assenza di sollecitazioni esterne, hanno ben tenuto l'imbarcazione ormeggiata), deve quindi ritenersi che la causazione del sinistro non sia addebitabile alla non essendo prevedibile la condotta dell' CP_3 Pt_1
Come è noto (vedi Cass. 13268/2006) in materia di risarcimento danni derivanti dalla circolazione dei veicoli/natanti, il caso fortuito al pari della colpa del danneggiato o del terzo e della forza maggiore, qualora rappresenti l'unica causa che abbia determinato l'evento dannoso, fa venir meno la presunzione di colpa stabilita dall'articolo 2054 c.c. in quanto non si può rispondere per colpa extracontrattuale di un fatto non preveduto che, secondo la comune esperienza e il normale svolgersi degli eventi , non sia neppure prevedibile. La prova del caso fortuito può essere costituita anche da presunzioni purché gravi precise e concordanti.
Ciò posto e facendo applicazione di questi principi e di quelli di recente evidenziati dalla
Suprema Corte (vedi Cass . 22242/2025) in tema di caso fortuito, deve escludersi la responsabilità della Il caso fortuito può consistere infatti in un fatto naturale, in una condotta di un terzo CP_3 estraneo tanto al custode quanto al danneggiato, oppure, come nel caso in esame, in un comportamento del danneggiato;
in tale ipotesi secondo la Suprema Corte, al fine di stabilire se esso escluda in tutto od in parte la responsabilità, occorre procedere alle seguenti verifiche:
“- valutare in che misura il danneggiato avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno;
- valutare se il danneggiato ha rispettato il “generale dovere di ragionevole cautela”;
- escludere del tutto la responsabilità del custode, se la condotta del danneggiato ha costituito evenienza “irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”;
- considerare irrilevante, ai fini del giudizio che precede, la circostanza che la condotta della vittima fosse astrattamente prevedibile”."
E' di tutta evidenza che il comportamento tenuto dall' integra tutti i presupposti di cui Pt_1 sopra, ben potendo, anzi dovendo, egli evitare, senza informare la e/o acquisirne il CP_3 preventivo consenso, di scandere e risalire di notte dall'imbarcazione da solo con un semplice balzo per e dalla banchina, dimostrando così di non aver alcuna dimestichezza con la nautica, trattandosi di condotta pericolosa e priva delle più comuni regole di ragionevole cautela.
Risulta peraltro verosimile che proprio detto balzo, dall'alto verso il basso, operato da soggetto pag. 14 di peso rilevante, possa essere stato all'origine del colpo al ginocchio avvertito dall'attore e da esso
(erroneamente) indicato quale unica causa della rottura del tendine, a prescindere dall'ampiezza del possibile effettivo movimento del natante.
A ciò consegue il rigetto della domanda per la mancanza del nesso di causa fra la condotta e l'evento dannoso, senza necessità di ulteriore attività istruttoria.
Per la soccombenza le spese di lite di entrambi i convenuti sono poste a carico di parte attrice nella misura come infra liquidata, con applicazione dei valori medi dello scaglione valore indeterminabile complessità media
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: indeterminabile - complessità media
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.127,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.416,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.738,00
Fase decisionale, valore medio: € 3.579,00
Compenso tabellare (valori medi) € 10.860,00
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, definitivamente pronunciando:
1)Rigetta la domanda svolta dall'attore nei confronti di HDI ASSICURAZIONI S.P.A e di
; CP_3
2) dichiara tenuto e condanna l'attore alla rifusione in favore di detti soggetti delle spese di lite, che liquida in favore di ciascuno di essi in € 10.860,00 oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Genova 22 settembre 2025
Il Giudice
Maria Cristina Scarzella
pag. 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Rilevo in primo luogo che, dalle fotografie riprodotte, si può sostenere che il dislivello fra il pontile e il piano di appoggio del gradino sulla zattera, che sarebbe stato utilizzato dall' per salire a bordo, è di circa 40/50 cm, lo Pt_1 evinco dalla fotografia (doc. 4 e 7 di HDI) ove si vede la passerella in posizione piana rispetto al pontile e lo spazio
pag. 12 2 Vedi chiarimenti integrazione CTU depositata il 4.10.2022. “ E' noto agli ortopedici che una lesione di questa struttura tendinea assai robusta è sempre concausata da una preesistente meiopragia, una debolezza intrinseca, silente, del tessuto connettivo che ne costituisce le fibre …
Con questo, la lacerazione del tendine del quadricipite si realizza per un meccanismo di trazione muscolare, con una azione di una forza che può essere più o meno intensa, spontanea o riferibile ad uno sforzo o anche ad un atto di forza. Questo può portare a ammettere che anche un brusco movimento, compatibile con un tentativo di mantenere la postura eretta, possa cagionare la lesione tendinea nel soggetto che, come abbiamo visto, è predisposto. Sottolineo come la successiva immediata perdita funzionale di sostegno della muscolatura del quadricipite determina una brusca flessione del ginocchio, quindi una caduta in ginocchio, a cui l'infortunato può attribuire la causa lesiva. Per questo, l' infortunato ha una percezione evidente dell' urto del ginocchio piuttosto che della lacerazione e può attribuire quindi la responsabilità̀ della lesione al trauma contusivo del ginocchio”
…
pag. 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Cristina Scarzella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2236/2022 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Genova Via XX Settembre 37/6 presso lo studio degli Avv.ti Corrado Bregante (c.f.
) e Francesca Barisione (c.f. ) che lo difendono sia C.F._2 C.F._3 congiuntamente che disgiuntamente tra loro giusta procura rilasciata ex art. 83 c.p.c. e allegata alla busta di deposito recante l'atto di citazione
- ATTORE -
Contro
HDI ITALIA S.P.A., già (PI , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 procuratore speciale ad lites Dott. , corrente in Milano domiciliata Controparte_2 telematicamente all'indirizzo pec presso l'Avv. Elio Castellano Email_1
(c.f. ) che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di C.F._4 costituzione e risposta.
- CONVENUTO –
Nonché contro
, nata a [...] il [...], c.f. elettivamente CP_3 C.F._5 domiciliata in Genova Piazza Dante, 6/4 presso e nello studio dell'Avv. Gianpaolo Dalessio
Clementi che l'assiste, rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
* * * *
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pag. 1 Per come da note scritte ex art. 127 ter del 20.05.2025, dichiarando di non Parte_1 accettare il contraddittorio su alcuna eventuale domanda nuova o modificata:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, per tutte le ragioni esposte in atti e previe le più opportune pronunzie, anche di natura istruttoria, e, in particolare, previo interrogatorio formale, per le ragioni già illustrate nei precedenti scritti difensivi, della IG.ra sul CP_3 capitolo dedotto dal IG. sub lett. k) nella sua memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. Pt_1
(“vero che, preso atto di quanto osservato nel capitolo che precede, dopo aver avvicinato
l'imbarcazione al molo, aiutavo il IG. ad aggrapparsi sul pontile di attracco dal bordo Pt_1 dell'imbarcazione sulla quale ci trovavamo”):
I. accertare e dichiarare, per le ragioni e i titoli indicati in atti, la responsabilità della IG.ra
quale proprietaria-armatrice del m/y “Giorgina” per i danni subiti dal IG. CP_3 Pt_1
a causa del sinistro di cui in atti e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'obbligo risarcitorio
[...] dei predetti danni, in via autonoma, solidale, concorrente, alternativa, disgiunta o come meglio visto, in capo alla IG.ra e/o a HDI Italia S.p.A., già CP_3 Controparte_1 in persona del legale rappresentate pro-tempore, in qualità di assicuratore della responsabilità civile obbligatoria dell'imbarcazione di cui in atti di proprietà della IG.ra CP_3
II. per l'effetto, previa rimessione della causa in istruttoria per dare ingresso alle prove già ritualmente e tempestivamente dedotte dal IG. nella propria memoria ex art. 183, comma VI, Pt_1
n. 2 c.p.c., per interrogatorio formale della IG.ra e per testi (con i testimoni ivi CP_3 indicati), sui capitoli che qui di seguito si riportano:
o) “vero che, in seguito al sinistro occorso all'attore in data 24.8.2020 a bordo dell'imbarcazione “Giorgina” e alle sue dimissioni dall'Ospedale Galliera in data 27 agosto 2020, il IG. precedentemente residente in [...]8, in appartamento Parte_1 sito al quarto piano senza ascensore, era impossibilitato a tornare nella sua abitazione data la limitazione funzionale della gamba sinistra nella salita / discesa dalle scale e veniva ospitato nell'appartamento della IG.ra sita in Genova Via Bovio 6/3B, al piano primo”; CP_3
p) “vero che, in data 17.9.2020, il IG. inoltrava disdetta del contratto di locazione Parte_1 relativo alla sua abitazione sita in Genova, Piazza Leopardi 14/8, rimanendo ospite a casa della e assistito dalla IG.ra in Genova Via Bovio 6/3B, fino al Dicembre 2020, in attesa CP_3 di trovare una nuova sistemazione abitativa senza barriere architettoniche”;
q) “vero che nel mese di Ottobre 2020 la IG.ra organizzava il trasloco degli CP_3 effetti personali del IG. dall'immobile locato dallo stesso, sito in Genova, Piazza Parte_1
Leopardi 14/8, trasferendo provvisoriamente tali beni nel proprio appartamento in Genova Via
Bovio 6/3B”;
pag. 2 r) “vero che nel mese di Dicembre 2020 il IG. si trasferiva dalla casa della IG.ra Parte_1 all'attuale indirizzo di residenza in Genova, Via Tomaso Pendola n. 3/1, piano CP_3 terra”;
s) “vero che, nel periodo compreso tra il 24.8.2020 e il 10.2.2021, il IG. ha smesso Parte_1 di recarsi presso lo studio medico da lui locato sito presso la Torre “A” del centro direzionale di
Corte Lambruschini, piano 9, interno 43, dove svolgeva abitualmente la propria attività professionale di fisioterapista”;
t) “vero che il IG. riprendeva a svolgere gradualmente la propria attività Parte_1 professionale di fisioterapista in data 11.2.2021”;
u) “vero che successivamente all'incidente del 24 agosto 2020 il IG. ha smesso di Parte_1 praticare l'attività di arrampicata che, con frequenza mensile, praticavamo insieme a Parte_2 da oltre 10 anni”;
v) “vero che successivamente all'incidente del 24 agosto 2020 il IG. ha smesso di Parte_1 praticare l'attività di camminata veloce che, con frequenza settimanale, praticavamo insieme sulle alture di Genova da oltre 12 anni”;
w) “vero che successivamente all'incidente del 24 agosto 2020 il IG. ha smesso di Parte_1 sciare, attività che praticavamo insieme a RT (BZ) da oltre 15 anni”;
x) “vero che nel periodo intercorrente tra l'incidente del 24 agosto 2020 e fine febbraio 2021, il
IG. ha interrotto ogni visita ai propri genitori, IG.ri e IG. Parte_1 Controparte_4 CP_5
residenti in [...]1”, che, prima di allora, andava a trovare presso la
[...] loro abitazione con cadenza settimanale, senza poter trascorrere con gli stessi, per la prima volta, le festività natalizie” y) “vero che ho personalmente eseguito n. 11 sedute di fisioterapia domiciliare in favore del IG. in esito a rottura tendine quadricipite sinistro nel periodo Parte_1 compreso tra il 27.10.2020 e il 1.12.2020 e che per le anzidette sedute ho emesso le tre ricevute prodotte dall'attore sub docc. nn. 13.15, 13.16 e 13.17, che mi si rammostrano e che riconosco, che sono state pagate dal IG. rispettivamente in data 27.10.2020, 27.11.2020 e 1.12.2020”; Parte_1
z) “vero che ho personalmente eseguito n. 10 sedute di fisioterapia domiciliare in favore del IG. in esito a rottura tendine quadricipite sinistro nel periodo compreso tra il 18.12.2020 e Parte_1 il 5.2.2021 e che per le anzidette sedute ho emesso la fattura n. 11/2020 del 18.12.2020 da Euro
730,00, prodotta dall'attore sub doc. 13.20, che mi si rammostra e che riconosco, che è stata pagata in pari data dal IG. ; Parte_1 aa) “vero che il IG. ha eseguito presso il nostro centro in Via Montallegro 48c n. 8 sedute Pt_1 di tecarteapia ginocchio sinistro, n. 4 sedute di chinesiterapia passiva e n. 5 sedute di chinesiterapia attiva in esito a rottura tendine quadricipite sinistro a partire dal 17.3.2021 fino al
pag. 3 12.5.2021 e che per le anzidette sedute è stata emessa la fattura n. 200/2021 del 17.3.2021 da Euro
742,00, prodotta dall'attore sub doc. 13.21, che mi si rammostra e che riconosco, che è stata pagata in pari data dal IG. ; Pt_1 bb) “vero che in data 28.9.2022, 5.10.2022, 12.10.2022, 19.10.2022, 28.10.2022, 9.11.2022,
28.12.2022, 6.1.2023, 9.1.2023, 16.1.2023, 25.1.2023 ho personalmente svolto sedute di psicoterapia sul paziente IG. che in data 8.3.2023 ho effettuato la valutazione Parte_1 psicologica dello stesso e che in relazione a tali prestazioni ho emesso le ricevute nn. 76/2022 del
28.9.2022, 82/2022 del 5.10.2022, 8872022 del 12.10.2022, 91/2022 del 19.10.2022, 102/2022 del
28.10.2022, 112/2022 del
9.11.2022, 138/2022 del 28.12.2022, 30/2023 del 6.1.2023, 4/2023 del 9.1.2024, 10/2023 del
16.1.2023, 20/2023 del 25.1.2023, 52/2023 dell'8.3.2023, prodotte dall'attore sub docc. da 13.24 a
13.35, che mi si rammostrano e che riconosco, sono state pagate, nei termini ivi indicati, dal IG. rispettivamente in data 28.9.2022 5.10.2022, 12.10.2022, 19.10.2022, 28.10.2022, 9.11.2022, Pt_1
28.12.2022, 6.1.2023, 9.1.2023, 16.1.2023, 25.1.2023 e 8.3.2023”; cc) “vero che in relazione al contratto di locazione di immobile ad uso non abitativo versato in atti dall'attore sub doc. 14, che mi si rammostra e che riconosco, ho ricevuto dal IG. il Parte_1 pagamento delle mensilità di Agosto 2020, Settembre 2020, Ottobre 2020, Novembre 2020 e
Dicembre 2020, per gli importi indicati nelle contabili bancarie prodotte dal IG. sub docc. Pt_1
14.1, 14.2, 14.3 e 14.4, che mi si rammostrano”; condannare la IG.ra e/o HDI Italia S.p.A., già in CP_3 Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, in via autonoma, solidale, concorrente, alternativa, disgiunta o come meglio visto, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi, in favore del IG. nella somma capitale che sarà ritenuta di giustizia Parte_1 all'esito dell'instauranda istruttoria, oltre gli interessi al tasso legale dal giorno del sinistro sino al
27.11.2021, gli interessi al tasso di cui all'art. 1284, co. 4, c.c. dalla data di notifica dell'invito alla negoziazione assistita (28.11.2021) sino alla data di effettivo soddisfo e la rivalutazione monetaria;
III. in ogni caso, con vittoria di competenze, spese ed accessori del presente giudizio”.
Per la convenuta HDI ASSICURAZIONI S.P.A. come da note ex art. 127 ter in vista dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.05.2025 tenutasi con modalità cartolare:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis,
IN VIA PRELIMINARE, dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex art.164 C.p.c., per Pt_1
l'omessa indicazione delle ragioni di diritto a sostegno della domanda;
NEL MERITO, respingere la domanda formulata da in quanto infondata e non Parte_1
pag. 4 provata, e di conseguenza ritenere assorbita la domanda di garanzia assicurativa formulata da nei confronti di HDI ITALIA S.p.a., comunque anch'essa infondata. CP_3
VINTE le spese di giudizio”
Per la terza chiamata come da note di trattazione scritta per l'udienza di CP_3 precisazione delle conclusioni tenutasi in modalità cartolare:
“Piaccia al Tribunale di Genova Ill.mo, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi in fatto ed in diritto di cui in narrativa, previ gli opportuni accertamenti, anche in punto responsabilità, ed emesse tutte le pronunce e le declaratorie del caso e quelle meglio viste e ritenute,
• Nel merito, in via principale, accertare l'assenza di responsabilità da parte della signora nella causazione del sinistro occorso al signor nella notte tra il 23 CP_3 Parte_1 ed il 24 agosto 2020 mentre si trovava a bordo dell'imbarcazione m/y “Giorgina” a e di sua proprietà e, per l'effetto, rigettare le domande tutte dallo stesso formulate, in quanto prive di fondamento in fatto ed in diritto e/o comunque sprovviste di alcuna prova;
• Nel merito, in via subordinata, nell'ipotesi in cui dovesse essere accertato un qualche profilo di responsabilità a carico della signora nella causazione del sinistro de quo, CP_3 accertare e dichiarare l'operatività della copertura assicurativa di cui alla polizza n. 821555326 e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la compagnia di assicurazione HDI ITALIA S.p.a. a manlevare e/o garantire e/o tenere indenne la signora in relazione a qualsiasi CP_3 pronuncia di condanna che dovesse essere emessa nei confronti della stessa per qualsiasi ragione,
a titolo di sorte capitale, interessi e spese, anche ex art. 1917 c.c., per i motivi tutti dedotti in narrativa;
”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'odierno attore ha convenuto in giudizio HDI ITALIA S.P.A. deducendo che:
- nella notte tra il 23.08.2020 ed il 24.8.2020, in qualità di terzo trasportato, si trovava a bordo dell'imbarcazione “Giorgina”, ormeggiata presso la Fiera del Mare di Genova e già apprestata per la partenza in programma all'alba del 24.08.2020;
- a bordo della “Giorgina” si trovava anche alla IG.ra armatrice della stessa;
CP_3
- alle ore 01:20 circa del 24.8.2020, il sig. sceso momentaneamente Pt_1 dall'imbarcazione al fine di espletare i propri bisogni fisiologici, nel tentativo di risalire a bordo appoggiava il piede sinistro sul gradino in teak, al che l'imbarcazione inaspettatamente e repentinamente si muoveva in avanti a cagione del cedimento della carrucola di poppa che teneva la cima di ormeggio;
- a causa di ciò il sig. batteva violentemente il proprio ginocchio sinistro contro Pt_1
pag. 5 lo scafo di poppa, cagionandosi gravi lesioni;
- l'odierno attore, pertanto, veniva soccorso dalla sig.ra e, non riuscendo a CP_3 deambulare a causa dei forti dolori, chiamava immediatamente i soccorsi;
- giunti in loco i soccorsi, il sig. veniva trasportato al Pronto Soccorso Pt_1 dell'Ospedale Galliera ove sulla di lui persona venivano effettuate le indagini specialistiche;
- veniva, dunque, riscontrata la rottura completa del tendine del quadricipite femorale sinistro, per cui il sig. veniva ricoverato d'urgenza presso il reparto di Ortopedia e Pt_1
Traumatologia del predetto ospedale ove veniva sottoposto in data 26.08.2020 ad intervento medico chirurgico.
- veniva dimesso in data 27.08.2020 con prognosi di 45 gg, stante il persistere dello stato patologico;
- il sig. in seguito si sottoponeva a ripetuti controlli specialistici e terapie Pt_1 ortopediche;
- soltanto in data 03.03.2021 il dott. accertava la Persona_1 stabilizzazione della malattia ortopedica dell'odierno attore con postumi invalidanti;
- in data 18.03.2021 il sig. si sottoponeva ad esame medico legale presso lo Pt_1 studio del dott. ove gli venivano riconosciuti esiti permanenti nella misura Persona_2 del 10-11%, un periodo di invalidità temporanea assoluta di giorni 3; un ulteriore periodo di invalidità temporanea relativa al 75% per giorni 45, al 50% per giorni 60, al 25% per giorni
60;
- al danno dinamico relazionale di cui sopra si aggiungevano poi ulteriori danni di natura non patrimoniali (c.d. danno morale sub specie di patema d'animo transeunte).
- sotto il profilo patrimoniale, in considerazione della propria professione di fisioterapista, subiva un pregiudizio tanto in termini di danno emergente quanto di lucro cessante, trovandosi obtorto collo costretto ad un lungo periodo di riposo, nonché poi a maggiore difficoltà nel lavoro;
- a ciò da aggiungersi altresì il danno emergente, tenuto conto sia delle spese mediche sostenute in conseguenza del sinistro, sia del canone d'affitto dei locali esclusivamente destinati allo svolgimento della propria professione e non utilizzabili durante il periodo di convalescenza.
In diritto, sulla scorta di quanto premesso, al fine dell'accoglimento della domanda, il sig. Pt_1 ha dedotto la sussistenza di responsabilità in capo alla sig.ra proprietaria e armatrice CP_3 dell'imbarcazione, per non aver apprestato la passerella e/o non aver posto in essere ogni altro apprestamento necessario a consentire il sicuro accesso a bordo dell'imbarcazione e/o per non aver pag. 6 predisposto cime di ormeggio sicure e in buono stato manutentivo. Il risarcimento di tutti i danni subiti dall'odierno attore veniva richiesto ad HDI Italia s.p.a., quale assicuratore della responsabilità civile dell'Imbarcazione in forza di “Polizza di Assicurazione R.C.A.- C.V.T” n. 821555326 contratta dalla IG.ra dando atto che vano era risultato ogni tentativo di bonario CP_3 componimento della vertenza e di aver inoltrato in data 28.12.2021 a HDI Italia S.p.a. l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita a cui controparte non aveva dato alcun riscontro.
HDI Italia S.p.a. si è costituita in giudizio eccependo che:
- la domanda attorea è destituita di ogni fondamento di fatto e diritto, nonché allo stato non fornita di riscontro probatorio alcuno;
- in particolare, l'esposizione degli elementi di diritto di riferimento è assente;
- sebbene l'attore abbia proposto una domanda di accertamento della responsabilità in capo alla sig.ra proprietaria del natante “Giorgina”, non l'ha convenuta in CP_3 giudizio, con ciò determinando il difetto di contraddittorio di cui all'art.141 c.d.a., che regola la materia del risarcimento del terzo trasportato;
- in ogni caso non è stata data prova alcuna della sussistenza del nesso di causalità tra l'evento e l'esecuzione del trasporto e, in particolare, che l'operazione compiuta dal sig. si sia resa necessaria rispetto alla concreta articolazione del trasporto medesimo;
Pt_1
- in ogni caso trattasi di una dinamica del sinistro piuttosto lacunosa, immotivata ed imputabile causalmente ad un imprudente agere dello stesso danneggiato;
- il quantum debeatur, parimenti, non è fornito di prova alcuna.
Disposta dal giudice la integrazione del contraddittorio, con atto di citazione notificato in data
06/07/2022, il signor evidenziato un profilo di responsabilità in capo alla sig.ra “per Pt_1 CP_3 non aver apprestato la passerella /o non aver posto in essere ogni altro apprestamento necessario a consentire il sicuro accesso a bordo dell'imbarcazione e/o per non aver predisposto cime di ormeggio sicure ed in buono stato manutentivo”, ha convenuto in giudizio la signora CP_3 chiedendo nei suoi confronti di “accertare e dichiarare, per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, la responsabilità della IG.ra quale proprietaria-armatrice del m/y “Giorgina” CP_3 per i danni subiti dal IG. a causa del sinistro di cui in premessa dell'atto di citazione Parte_1
e, per l'effetto, accertare e dichiarare, l'obbligo risarcitorio dei predetti danni, in via autonoma, solidale, concorrente, alternativa, disgiunta o come meglio visto, in capo alla IG.ra CP_3
e/o a HDI Italia S.p.A., già in persona del legale
[...] Controparte_1 rappresentante pro-tempore, in qualità di assicuratore della responsabilità civile obbligatoria
pag. 7 dell'imbarcazione di cui in narrativa di proprietà della IG.ra per l'effetto, CP_3 condannare la IG.ra e/o HDI Italia S.p.A., già in CP_3 Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, in via autonoma, solidale, concorrente, alternativa, disgiunta o come meglio visto, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi, in favore del IG. nella somma capitale che sarà ritenuta di giustizia Parte_1 all'esito dell'instauranda istruttoria, oltre agli interessi di legge dal giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria”
Costituendosi in giudizio, la signora ha chiesto il rigetto della domanda, CP_3 contestando le circostanze ex adverso dedotte in punto responsabilità, evidenziando come: in vista della partenza la mattina successiva all'evento, la passerella era stata ritirata a bordo e di tale circostanza l'attore era ben consapevole;
salita e discesa a bordo erano comunque possibili mediante il manuale avvicinamento al pontile dell'imbarcazione per il tramite della carrucola di poppa, della cima di ormeggio e della predellina, manufatto preposto proprio per l'accesso ed il recesso dall'imbarcazione; la cima utilizzata per l'ormeggio era in buono stato di manutenzione.
Riferiva inoltre in fatto le circostanze del sinistro delle quali aveva avuto conoscenza diretta, atteso che al momento del suo accadimento ella stava dormendo sottocoperta.
Confermava, quindi:
• di essere armatrice e proprietaria dell'imbarcazione m/y “Giorgina” (modello Trojan – 330
Express);
• che il natante di sua proprietà era assicurato per la responsabilità civile con HDI ITALIA S.p.a.
(già con polizza R.C.A. – C.V.T. n. Controparte_1 Controparte_6
821555326 (doc. 2);
• che tale polizza assicurativa copre anche il sinistro oggetto del presente giudizio;
• che la notte tra il 23 ed il 24 agosto 2020 si trovava a bordo della propria imbarcazione, regolarmente ormeggiata presso la Fiera del Mare di Genova, insieme con il signor Parte_1
• che il 24 agosto 2020 con il signor arebbero dovuti salpare per una traversata;
per tale Pt_1 motivo il 23 sera il natante era stato interamente predisposto per la partenza: la passerella di accesso all'imbarcazione era stata ritirata a bordo e la salita/discesa dalla stessa era consentita solo tramite manuale avvicinamento al pontile mediante la carrucola di poppa, la cima di ormeggio e la predellino (gradino/pedana di poppa appositamente adibita per l'accesso a bordo in assenza di passerella);
• che la notte tra il 23 ed il 24 agosto 2020, al momento del fatto, stava dormendo sottocoperta e veniva svegliata dalle forti urla del signor rovenienti da poppa;
Pt_1
• di aver immediatamente soccorso l'attore e, capendo la gravità delle lesioni dallo stesso subite,
pag. 8 di aver chiesto aiuto ad alcune guardie giurate di ronda sul pontile a loro volta allarmate dalle urla provenienti dal natante;
• di aver quindi aiutato il signor a risalire sul pontile, attendendo con lui e le guardie Pt_1 giurate l'arrivo del 118;
• che l'attore veniva portato presso l'Ospedale Galliera mediante ambulanza.
• che il sinistro per cui è causa si era verificato a bordo della imbarcazione di sua proprietà, ove il signor i trovava in qualità di terzo trasportato. Pertanto, in caso di sua condanna chiedeva Pt_1 di essere garantita e manlevata dal proprio assicuratore, in forza polizza n. Controparte_6
821555326 sub doc. 2, che prevede una copertura per tutti “i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni da lesioni personali involontariamente cagionate a terzi dalla navigazione o giacenza in acqua del natante descritto in contratto”.
Alla prima udienza del 06/12/2022 il Giudice, circa l'istanza della convenuta RA per la chiamata del terzo HDI Italia, già costituita, assegnava ad HDI un termine di 40 giorni per le difese sul punto autorizzando il deposito di comparsa di costituzione nei termini di legge e fissando udienza ex art. 183 cpc .
In detta comparsa HDI ITALIA, ribadiva l'eccezione di editio actionis nei confronti dell'attore per totale mancanza degli elementi di diritto che ne costituiscono il fondamento oltre alla Pt_1 mancanza di qualsiasi riferimento alla normativa di legge. Nel merito riconosceva l'esistenza della polizza ponendo in ogni caso in capo all'assicurata la dimostrazione dell'operatività della polizza nel caso di specie ed insisteva in via preliminare per la nullità dell'atto di citazione e per il rigetto della domanda formulata da e considerando assorbita la domanda di garanzia formulata da Pt_1
CP_3
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c., istruita la causa a mezzo interpello e ctu medico legale e disposta l'audizione di ausiliario in merito alla ricostruzione in astratto del movimento del corpo nel salire su imbarcazione dalla banchina eseguendo un “salto” in presenza di imbarcazione ferma ovvero in presenza di imbarcazione in traslazione e acquisita ex art. 146 Cap la relazione redatta dal fiduciario di HDI ITALIA, da ultimo in data 20 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni come trascritte in epigrafe.
Scaduti i termini per il deposito delle memorie conclusive è stata emessa la presente sentenza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel presente giudizio l'attore, sig. che ha agito a norma dell'art. 2043 c.c., ha chiesto il Pt_1 risarcimento del danno asseritamente da lui patito salendo a bordo del natante di proprietà della pag. 9 sig.ra Più in particolare secondo la propria deduzione, il sig. sceso in piena notte CP_3 Pt_1 dall'imbarcazione senza problema alcuno, al momento di salire nuovamente a bordo, avrebbe messo il proprio piede sinistro sul predellino e, a causa di un imprevedibile movimento in avanti del natante, avrebbe perso l'equilibrio impattando con la rotula sinistra sulla scocca di poppa cagionandosi importanti lesioni.
All'esito dell'istruttoria la domanda attorea risulta priva di fondamento giuridico e va pertanto rigettata, difettando nel caso di specie i presupposti dell'invocata responsabilità extracontrattuale;
come noto, infatti, affinché possa sorgere un obbligo risarcitorio ai sensi dell'art. 2043 c.c. devono concorrere gli elementi del fatto, e così il comportamento dell'uomo suscettibile di cagionare il danno, della illiceità del fatto stesso, della sua imputabilità al danneggiante, del dolo o della colpa di quest'ultimo, del nesso causale tra il fatto e l'evento dannoso, nonché del danno vero e proprio, inteso come pregiudizio concretamente patito dalla vittima di un comportamento illecito.
Nel caso di specie l'attore invoca quale fonte di responsabilità extracontrattuale nei suoi confronti la asserita responsabilità della IG.ra proprietaria e armatrice del m/y “Giorgina”, CP_3 per non aver apprestato la passerella e/o non aver posto in essere ogni altro apprestamento necessario a consentire il sicuro accesso a e recesso dal bordo dell'Imbarcazione e/o non aver verificato gli apprestamenti posti in essere, risultati, di fatto, inadeguati (vedi pag. 25 conclusionale att.) cagionando i danni per cui è causa nei confronti dell'attore trasportato sul natante.
Come correttamente evidenziato dall'attore nella fattispecie trova applicazione l'art. 2054 c.c., richiamato dall'art. 40 del D.lgs. n. 171/2005 (Codice della nautica da diporto): il conducente del natante o dell'imbarcazione da diporto, pertanto, è responsabile dei danni subiti dai terzi in occasione del trasporto, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitarli. Tale disposizione, dunque, inverte l'onere della prova a favore del passeggero, stabilendo una presunzione di responsabilità nei confronti del conducente (sul punto vedi Cass. sentenza del 10 luglio 2025 n.
n.18958: “In ragione del carattere speciale della normativa sulla navigazione da diporto rispetto al codice della navigazione, le norme generali di quest'ultimo trovano applicazione residuale solo per gli aspetti e le materie non disciplinate dalla prima, sicché, ai fini dell'accertamento della responsabilità verso terzi, è ininfluente la regola prevista dall'art. 414 c.n. (secondo cui è il danneggiato a dover provare il dolo o la colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti nel trasporto amichevole di persone o bagagli), trovando invece applicazione l'art. 40 del d.lgs. n. 171 del 2005, in base al quale, per espresso rinvio all'art. 2054 c.c., è il conducente di natanti e imbarcazioni da diporto il responsabile dei danni verso terzi, compreso il trasportato, se non prova di avere fatto tutto il possibile per evitarli.”).
Ciò posto, in fatto, all'esito dell'istruttoria, si può ritenere provato quanto segue:
pag. 10 il IG. nella notte tra il 23 e il 24.8.2020, si trovava a bordo del m/y “Giorgina”, Pt_1 ormeggiato presso la Fiera del Mare di Genova e già apprestato per la partenza in programma per l'alba della mattina del 24, insieme alla convenuta IG.ra (proprietaria-armatrice CP_3 dell'Imbarcazione). L'Imbarcazione si trovava accostata al molo tramite una cima bloccata dalla carrucola di poppa, in modo da consentire l'accesso e il recesso dall' e al momento CP_7 della salita a bordo non risultava posizionata la passerella di collegamento dell' al CP_7 molo. Quanto precede risulta confermato dalla stessa convenuta IG.ra la quale, già nella CP_3 comparsa di costituzione e risposta, riferiva che nella notte tra il 23 e il 24 agosto 2020 la stessa e l' si trovavano a bordo della “Giorgina”, ormeggiata presso la Fiera del Mare di Genova, in Pt_1 quanto il 24 agosto 2020 gli stessi sarebbero dovuti salpare per una traversata e “per tale motivo il natante era stato interamente predisposto per la partenza: la passerella di accesso all'imbarcazione era stata ritirata a bordo”.
Dalle risposte fornite dalla signora , pertanto, possibile affermare che la barca: - era CP_3 assicurata al molo con la cima di ormeggio bloccata;
- era legata a poppa alla catenaria del pontile mediante le due cime laterali d'ormeggio, con terminale a molla ed - era legata a prua alla cosiddetta trappa.
Al sinistro per cui è causa non ha assistito alcuna persona;
le dichiarazioni dell' , di essere Pt_1 sceso in autonomia senza informare la RA dall'imbarcazione per recarsi alla toilette della
Marina, hanno trovato sostanziale riscontro in quanto riferito dalla la quale ha riferito che , CP_3
“tra le ore 01.00 e le ore 02.00 del 24 agosto 2020, mentre dormivo nella cabina dell'imbarcazione
“Giorgina”, venivo svegliata dalle urla del IG. provenienti da poppa e, uscita
Pt_1 immediatamente dalla cabina, trovavo il IG. accasciato sul bordo di poppa
Pt_1 dell'imbarcazione, che mi chiedeva aiuto e si lamentava del dolore lancinante al ginocchio sinistro”, riferendo quanto segue: “… vedo LE accucciato aggrappato al bordo esterno della poppa della barca con i piedi sul predellino che si trova sulla plancetta di poppa… che si lamentava del ginocchio”); in sede di interpello, sul capitolo h), “… nelle circostanze di luogo e tempo di cui al capitolo che precede, mentre prestavo assistenza al IG. gli domandavo Parte_1 che cosa fosse successo e lo stesso mi dichiarava di essere salito sul molo per andare alla toilette della Darsena per non disturbarmi mentre dormivo e, in fase di discesa dal molo a bordo dell'imbarcazione, dopo essere sceso con il piede sinistro sul predellino, la poppa della barca subiva un'improvvisa traslazione verso sinistra a causa della quale l' sbatteva violentemente
Pt_1 il ginocchio sinistro sulla scocca di poppa”. Risposta: “questo è quello che mi ha riferito in
Pt_1 quella occasione mi sono accorta che la barca si era allontanata dalla banchina rispetto a come era stata posizionata;
in quel momento mi sono occupata dei soccorsi;
il giorno dopo ho verificato
pag. 11 cosa fosse successo e ho visto che la carrucola con la cima era saltata”
Questi fatti, riferiti dall'attore e dalla convenuta, trovano riscontro esterno nella mail del
24.8.2020 del servizio di vigilanza della marina ove era ormeggiata l'imbarcazione , che conferma che i due trovavano nei pressi della banchina C e che l' necessitava di cure mediche tali da Pt_1 richiedere l'intervento del 118 (vedi doc. 10 att. : testualmente “ mentre in banchina C il compagno della proprietaria della imbarcazione giogina mentre saliva nella stessa cadava facendosi mail al ginocchio, mentre la vigilanza faceva il giorno di controllo è stato fermato dalla proprietaria chiedendogli di chiamare l'ambulanza “). Le circostanze relative al soccorso prestato dalla RA all' , in particolare in merito alla richiesta di soccorso e alla discesa dell' Pt_1 Pt_1 dall'imbarcazione, presentano invece margini di incertezza, che non rileva in ogni caso ai fini della presente decisione, essendoci discordanza fra quanto dalla RA esposto in comparsa di costituzione (vedi pag. 6: “conferma di aver immediatamente soccorso l'attore e, capendo la gravità delle lesioni dallo stesso subite, di aver chiesto aiuto ad alcune guardie giurate di ronda sul pontile a loro volta allarmate dalle urla provenienti dal natante;
viii. conferma di aver quindi aiutato il signor a risalire sul pontile, attendendo con lui e le guardie giurate l'arrivo del Pt_1
118”) e quando dichiarato in sede di interpello all'udienza 13.7.2023 (sub i) “è vero;
con estrema fatica preso atto del dolore al ginocchio che mi riferiva lo ho aiutato a superare il bordo Pt_1 esterno e ad entrare all'interno del pozzetto di poppa dell'imbarcazione. mi ha chiesto di essere portato all'ospedale. ho chiuso la barca e con estrema fatica lo ho portato fuori dal bordo e poi dalla plancetta lo ho fatto risalire sul pontile, aveva una gamba non utilizzabile;
insieme abbiamo provato ad andare verso la mia macchina, io dopo qualche passo ho avuto un crollo e mi sono messa ad urlare, ho avuto una crisi di nervi, mi ero impressionata. Hanno sentite le mie urla e il mio pianto i vigilanti della fiera del mare che facendo la ronda transitavano nei pressi e hanno chiamato la ambulanza che è arrivata e ha caricato”)
A seguito della chiamata del 118 l' è stato condotto all'Ospedale Galleria ed è quindi certo Pt_1 che il trauma riscontrato sull'attore al PS soccorso del Galliera “lesione del tendine quadricipite con impossibilità di estendere la gamba sulla coscia” (doc. 12) sia occorso in prossimità dell'imbarcazione.
Ciò posto , a prescindere dalla effettiva compatibilità della lesione riscontrata al tendine con l'urto al ginocchio che verosimilmente l' si è provocato saltando dalla banchina sul piano di Pt_1 appoggio del gradino sulla zattera, (vedi sul punto dichiarazione rese al giudice all'udienza
30.1.12025 dall'ausiliario nominato 1e valutazioni medico legali rese dal CTU dott. in Per_3 merito alla rapporto fra trauma contusivo e causa di lacerazione del tendine2) deve essere verificato in concreto se vi siano profili di colpa addebitabili alla tali da ritenere provata la sua CP_3 responsabilità nella causazione del sinistro. La risposta sul punto è negativa.
Alla RA , a parere della scrivente, non può essere addebitata alcuna responsabilità nell'aver , dopo aver fatto salire a bordo l' essersi con lo stesso intrattenuta ed essere andata a dormire Pt_1 con l'intesa della partenza insieme l'indomani nelle prime ore della mattina, deciso di mantenere la passerella non in uso, in considerazione si ritiene anche dell'ora notturna, verosimilmente per maggior tutela delle persone presenti e non essendo previste ulteriori movimentazione di salita a bordo/discesa a terra nell'orario notturno. La imbarcazione così come ormeggiata è rimasta nella posizione in banchina, senza presentare alcun spostamento o movimento tale da mettere a repentaglio la incolumità dei suoi occupanti.
Tenuto conto di ciò non può ritenersi prevedibile da parte della la decisione, assunta in CP_3 totale autonomia dall' di scendere di notte a terra per recarsi alla toilette, senza aver neppure Pt_1 utilizzato la carrucola per avvicinare l'imbarcazione alla banchina o, comunque, verificato l'effettivo buon funzionamento (i.e. fosse tesa e, dunque, non consentisse all'imbarcazione di muoversi in avanti). V. sul punto verbale del 13.07.2023 e, in particolare: “penso si tratti delle cime con carrucola che erano presenti a bordo a poppa destra, collegavano la banchina alla poppa, erano collocate per tenere ferma la imbarcazione adiacente alla banchina, per facilitare le posizioni di discesa e di entrata in barca. Io queste non le ho usate né per scendere né per salire”;
sottostante fra la passerella e detto gradino, pari a circa alla metà dello specchio di poppa, la cui altezza potrebbe riferirsi in circa un metro. Con l'approssimazione nella risposta, che tiene conto del materiale a disposizione, osservo che una persona che sceglie questa via di risalita a bordo, verosimilmente già utilizzata in precedenza, si predispone ad eseguire un passo in discesa anomalo, trattandosi di un dislivello pari ad almeno due normali gradini. Tenuto conto di ciò, ritengo, in considerazione del peso del soggetto (circa 80 kili), che il carico, sommato alla spinta, per salire a bordo, abbia cagionato un movimento della barca, che potrebbe aver cagionato l'apertura dello strozzatore. Faccio presente che la barca, di per sé, non è una struttura fissa e immobile, e che può avere continui movimenti, di cui l'utilizzatore deve tenere conto. Ritengo che il movimento del corpo, anche in presenza di movimento della barca, tenuto conto della spinta e del carico dovuto al peso dell' sia un movimento in avanti, e sia quindi compatibile con quanto riferito Pt_1 dallo stesso in merito all'essersi aggrappato allo specchio di poppa. Ritengo, quindi, che il sinistro di cui si parla, e quindi l'urto del ginocchio e del quadricipite, sia stato originato dalla spinta che si è dato per i motivi già esposti, ovvero dall'impatto del peso sull'imbarcazione.” (sottolineatura della scrivente) l'attore ben avrebbe potuto fruire dei servizi di toilette presenti a bordo, ovvero, in alternativa, svegliare la comunicando la sua intenzione di scendere a terra, e ricevendo quindi da essa e CP_3 indicazioni e l'ausilio più opportuno per la discesa, ovvero le indicazioni di utilizzare il servizio presente a bordo. Posto che come riferito dall'ausiliario ing. “la barca, di per sé, non è Per_4 una struttura fissa e immobile, e che può avere continui movimenti, di cui l'utilizzatore deve tenere conto” e che il sinistro non si è verificato per la rottura di una delle cime di ormeggio (le quali in situazione di quiete quale è quella della barca in porto, in assenza di sollecitazioni esterne, hanno ben tenuto l'imbarcazione ormeggiata), deve quindi ritenersi che la causazione del sinistro non sia addebitabile alla non essendo prevedibile la condotta dell' CP_3 Pt_1
Come è noto (vedi Cass. 13268/2006) in materia di risarcimento danni derivanti dalla circolazione dei veicoli/natanti, il caso fortuito al pari della colpa del danneggiato o del terzo e della forza maggiore, qualora rappresenti l'unica causa che abbia determinato l'evento dannoso, fa venir meno la presunzione di colpa stabilita dall'articolo 2054 c.c. in quanto non si può rispondere per colpa extracontrattuale di un fatto non preveduto che, secondo la comune esperienza e il normale svolgersi degli eventi , non sia neppure prevedibile. La prova del caso fortuito può essere costituita anche da presunzioni purché gravi precise e concordanti.
Ciò posto e facendo applicazione di questi principi e di quelli di recente evidenziati dalla
Suprema Corte (vedi Cass . 22242/2025) in tema di caso fortuito, deve escludersi la responsabilità della Il caso fortuito può consistere infatti in un fatto naturale, in una condotta di un terzo CP_3 estraneo tanto al custode quanto al danneggiato, oppure, come nel caso in esame, in un comportamento del danneggiato;
in tale ipotesi secondo la Suprema Corte, al fine di stabilire se esso escluda in tutto od in parte la responsabilità, occorre procedere alle seguenti verifiche:
“- valutare in che misura il danneggiato avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno;
- valutare se il danneggiato ha rispettato il “generale dovere di ragionevole cautela”;
- escludere del tutto la responsabilità del custode, se la condotta del danneggiato ha costituito evenienza “irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”;
- considerare irrilevante, ai fini del giudizio che precede, la circostanza che la condotta della vittima fosse astrattamente prevedibile”."
E' di tutta evidenza che il comportamento tenuto dall' integra tutti i presupposti di cui Pt_1 sopra, ben potendo, anzi dovendo, egli evitare, senza informare la e/o acquisirne il CP_3 preventivo consenso, di scandere e risalire di notte dall'imbarcazione da solo con un semplice balzo per e dalla banchina, dimostrando così di non aver alcuna dimestichezza con la nautica, trattandosi di condotta pericolosa e priva delle più comuni regole di ragionevole cautela.
Risulta peraltro verosimile che proprio detto balzo, dall'alto verso il basso, operato da soggetto pag. 14 di peso rilevante, possa essere stato all'origine del colpo al ginocchio avvertito dall'attore e da esso
(erroneamente) indicato quale unica causa della rottura del tendine, a prescindere dall'ampiezza del possibile effettivo movimento del natante.
A ciò consegue il rigetto della domanda per la mancanza del nesso di causa fra la condotta e l'evento dannoso, senza necessità di ulteriore attività istruttoria.
Per la soccombenza le spese di lite di entrambi i convenuti sono poste a carico di parte attrice nella misura come infra liquidata, con applicazione dei valori medi dello scaglione valore indeterminabile complessità media
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: indeterminabile - complessità media
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.127,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.416,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.738,00
Fase decisionale, valore medio: € 3.579,00
Compenso tabellare (valori medi) € 10.860,00
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, definitivamente pronunciando:
1)Rigetta la domanda svolta dall'attore nei confronti di HDI ASSICURAZIONI S.P.A e di
; CP_3
2) dichiara tenuto e condanna l'attore alla rifusione in favore di detti soggetti delle spese di lite, che liquida in favore di ciascuno di essi in € 10.860,00 oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Genova 22 settembre 2025
Il Giudice
Maria Cristina Scarzella
pag. 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Rilevo in primo luogo che, dalle fotografie riprodotte, si può sostenere che il dislivello fra il pontile e il piano di appoggio del gradino sulla zattera, che sarebbe stato utilizzato dall' per salire a bordo, è di circa 40/50 cm, lo Pt_1 evinco dalla fotografia (doc. 4 e 7 di HDI) ove si vede la passerella in posizione piana rispetto al pontile e lo spazio
pag. 12 2 Vedi chiarimenti integrazione CTU depositata il 4.10.2022. “ E' noto agli ortopedici che una lesione di questa struttura tendinea assai robusta è sempre concausata da una preesistente meiopragia, una debolezza intrinseca, silente, del tessuto connettivo che ne costituisce le fibre …
Con questo, la lacerazione del tendine del quadricipite si realizza per un meccanismo di trazione muscolare, con una azione di una forza che può essere più o meno intensa, spontanea o riferibile ad uno sforzo o anche ad un atto di forza. Questo può portare a ammettere che anche un brusco movimento, compatibile con un tentativo di mantenere la postura eretta, possa cagionare la lesione tendinea nel soggetto che, come abbiamo visto, è predisposto. Sottolineo come la successiva immediata perdita funzionale di sostegno della muscolatura del quadricipite determina una brusca flessione del ginocchio, quindi una caduta in ginocchio, a cui l'infortunato può attribuire la causa lesiva. Per questo, l' infortunato ha una percezione evidente dell' urto del ginocchio piuttosto che della lacerazione e può attribuire quindi la responsabilità̀ della lesione al trauma contusivo del ginocchio”
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