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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 19/11/2025, n. 873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 873 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AR
Sezione Lavoro
591 /2025 R.G.
Il giorno 19/11/2025, alle ore 10.35, innanzi al Giudice dott. Filippetta Signorello,
viene chiamata la causa R.G. n. 591 dell'anno 2025 promossa da
Parte_1
CONTRO
parte ricorrente, rappresentata dall'Avv. LO PRESTI FABIO ENZO il quale contesta le conclusioni rassegnate dal nominato ctu ribandendo la genericità delle motivazioni addotte a sostegno e, dunque, l'inidoneità delle stesse a fornire una esaustiva risposta al quesito postole. Chiede pertanto il richiamo del nominato ctu al fine di rendere maggiori chiarimenti o, in subordine, il rinnovo della ctu con altro medico legale. parte resistente, rappresentata da , sostituito in udienza dall'Avv. Gianpaolo CP_1 D'Amico, si oppone alle richieste a ività della consulenza in atti e conclude come in atti. Il g.l. Si ritira in camera di consiglio.
Sciolta la camera di consiglio,
nell'assenza delle parti frattanto allontanatesi,
ritenuta l'esaustività degli accertamenti peritali eseguiti dal nominato ctu e le conclusioni da questi rassegnate, integrate con le risposte fornite alle osservazioni di parte ricorrente,
rigetta il chiesto richiamo e/o rinnovo delle operazioni peritali e decide la causa come da sentenza redatta in calce al presente verbale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di AR
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 591 /2025 R.G.
OGGETTO: ANF per componente inabile a proficuo lavoro vertente tra
, nato a [...] in data [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato ad litem allegato al ricorso C.F._1
introduttivo, dall'Avv. LO PRESTI FABIO ENZO, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo,
-ricorrente-
E
, con sede legale centrale a Roma (CAP 00144) Controparte_2
nella via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale , in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'Avv. , giusta procura generale alle liti rilasciata il 22.3.2024 in Roma con rogito CP_1
raccolta 7313 repertorio 37875, Notaio Dott. il quale, ai fini del presente procedimento, Persona_1
elegge domicilio in Trapani, nella via Scontrino 28, presso i locali dell'ufficio legale dell , CP_2
-resistente-
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: Voglia il Tribunale accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto a percepire l'ANF secondo gli importi del primo scaglione reddituale della tab. 21 C (Nuclei familiari senza figli, in cui sia presente almeno un coniuge inabile e nessun altro componente inabile) a decorrere dal 01 dicembre 2023 ovvero subordinatamente ai sensi dell'art 149 disp att cpc;
conseguentemente, condannare l' in persona CP_2
del legale rappresentante o chi di ragione a corrispondere al ricorrente gli assegni al nucleo familiare secondo l'importi previsto dal primo scaglione reddituale della tabella pari 21 C - Nuclei familiari senza figli, in cui sia presente almeno un coniuge inabile e nessun altro componente inabile, a decorrere dal 01 ottobre 2023 ovvero subordinatamente ai sensi dell'art 149 disp att cpc;
vinte le spese da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Resistente: Voglia il Tribunale rigettare il ricorso per assenza dei requisiti fondanti il diritto;
vinte le spese.
OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe indicato deduce di essere titolare di pensione cat. VPT n. 021287990 e di aver
CP_ inoltrato, in data 15.11.2023, all' domanda per il riconoscimento dell'assegno per nucleo familiare a cagione dell'inabilità della moglie Persona_2
L'Ente previdenziale, con provvedimento del 03.05.2024, ha respinto la richiesta ritenendo che il coniuge del ricorrente non versi in stato di inabilità a proficuo lavoro.
Promosso precipuo ricorso amministrativo, ha adito il tribunale ritenendo errata la valutazione espressa dall'istituto e chiedendo pertanto il riconoscimento degli ANF secondo l'importo previsto dal primo scaglione reddituale della tabella pari 21 C.
L' convenuto si è costituito, eccependo l'infondatezza nel merito della domanda per Controparte_3
carenza dei requisiti di legge richiesti per la liquidazione degli ANF, in quanto, nel caso di specie, il coniuge del ricorrente non era stata giudicata inabile al proficuo lavoro.
Per tale motivo ha chiesto il rigetto delle domande avversarie.
La causa è stata istruita mediante CTU medico legale.
Ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa con la seguente sentenza redatta e depositata in data odierna.
Nel merito, il ricorso non appare meritevole di accoglimento. Occorre premettere che l'assegno per il nucleo familiare, disciplinato dall'art. 2 del D.L. 13 marzo 1988
n. 69, convertito in legge 13 maggio 1988 n. 153 è finalizzato ad assicurare una tutela in favore di quelle famiglie che mostrano di essere effettivamente bisognose sul piano economico, ed attribuito in modo differenziato in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, tenendo altresì conto dell'eventuale esistenza di soggetti colpiti da infermità o difetti fisici o mentali e che pertanto si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero di minorenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.
CP_ Perché un componente sia definito inabile, come chiarito anche dall' con circ. n. 11 del 27.1.2014, deve essere verificata dalla competente commissione medica la inabilità a proficuo lavoro, intesa come impossibilità permanente ed assoluta, a causa di difetto fisico o mentale;
non occorrendo dunque,
l'impossibilità assoluta a svolgere qualsiasi attività lavorativa, ma esclusivamente la impossibilità a dedicarsi a proficuo lavoro (è dunque possibile lavorare, per l'inabile a proficuo lavoro, senza che questo pregiudichi il diritto all'assegno per il nucleo familiare, in quanto il grado di inabilità non consente alla persona di dedicarsi ad un lavoro proficuo, ma non impedisce di dedicarsi a qualsiasi attività lavorativa).
I parametri legali per determinare l'inabilità a proficuo lavoro non coincidono, infatti, con quelli relativi all'ambito dell'invalidità civile, in quanto la volontà del legislatore è quella di subordinare il diritto alla prestazione, per i soggetti maggiorenni “di qualsiasi età”, all'accertamento di una condizione di natura esclusivamente biologica, tale da annullare la possibilità (e non già la capacità) di impiegare proficuamente le proprie energie lavorative, sia pure residue.
E' quindi evidente che se la possibilità di proficuo lavoro può non importare la invalidità/inabilità, non appare possibile porre in dubbio che la totale inabilità e la esistenza di un handicap con connotazioni di gravità, comporti anche la impossibilità di impegnare appunto, proficuamente, le proprie energie lavorative soprattutto quando si tratti di soggetto particolarmente anziano.
Nel caso specifico, dagli accertamenti eseguiti dal nominato ctu è emerso che è affetta Persona_2
da cardiopatia ipertensiva, esiti di artroprotesi di ginocchio sinistro e destro e artrosi polidistrettuale a modesta incidenza funzionale. Secondo il consulente d'ufficio, tale quadro clinico, nella sua complessità, pur determinando una limitazione funzionale parziale, non comportano una compromissione tale da rendere la signora inabile al proficuo lavoro, ai sensi della normativa vigente poiché “ la capacità Persona_2
residua è presente per attività sedentarie, pur in un contesto anagrafico sfavorevole.”
Nonostante le contestazioni mosse da parte ricorrente, non emergono elementi idonei e sufficienti a scalfire le conclusioni rassegnate dal ctu.
Concludendo, dunque, data l'assenza del requisito necessario al riconoscimento della prestazione invocata, il ricorso va rigettato.
Vista la dichiarazione ex art. 152 disp. Att. C.p.c. agli atti, si dichiara parte ricorrente esentata dal pagamento delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 591 /2025 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: rigetta il ricorso;
dichiara parte ricorrente esentata dal pagamento delle spese di lite;
Così deciso in Marsala in data 19/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.
Sezione Lavoro
591 /2025 R.G.
Il giorno 19/11/2025, alle ore 10.35, innanzi al Giudice dott. Filippetta Signorello,
viene chiamata la causa R.G. n. 591 dell'anno 2025 promossa da
Parte_1
CONTRO
parte ricorrente, rappresentata dall'Avv. LO PRESTI FABIO ENZO il quale contesta le conclusioni rassegnate dal nominato ctu ribandendo la genericità delle motivazioni addotte a sostegno e, dunque, l'inidoneità delle stesse a fornire una esaustiva risposta al quesito postole. Chiede pertanto il richiamo del nominato ctu al fine di rendere maggiori chiarimenti o, in subordine, il rinnovo della ctu con altro medico legale. parte resistente, rappresentata da , sostituito in udienza dall'Avv. Gianpaolo CP_1 D'Amico, si oppone alle richieste a ività della consulenza in atti e conclude come in atti. Il g.l. Si ritira in camera di consiglio.
Sciolta la camera di consiglio,
nell'assenza delle parti frattanto allontanatesi,
ritenuta l'esaustività degli accertamenti peritali eseguiti dal nominato ctu e le conclusioni da questi rassegnate, integrate con le risposte fornite alle osservazioni di parte ricorrente,
rigetta il chiesto richiamo e/o rinnovo delle operazioni peritali e decide la causa come da sentenza redatta in calce al presente verbale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di AR
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 591 /2025 R.G.
OGGETTO: ANF per componente inabile a proficuo lavoro vertente tra
, nato a [...] in data [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato ad litem allegato al ricorso C.F._1
introduttivo, dall'Avv. LO PRESTI FABIO ENZO, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo,
-ricorrente-
E
, con sede legale centrale a Roma (CAP 00144) Controparte_2
nella via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale , in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'Avv. , giusta procura generale alle liti rilasciata il 22.3.2024 in Roma con rogito CP_1
raccolta 7313 repertorio 37875, Notaio Dott. il quale, ai fini del presente procedimento, Persona_1
elegge domicilio in Trapani, nella via Scontrino 28, presso i locali dell'ufficio legale dell , CP_2
-resistente-
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: Voglia il Tribunale accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto a percepire l'ANF secondo gli importi del primo scaglione reddituale della tab. 21 C (Nuclei familiari senza figli, in cui sia presente almeno un coniuge inabile e nessun altro componente inabile) a decorrere dal 01 dicembre 2023 ovvero subordinatamente ai sensi dell'art 149 disp att cpc;
conseguentemente, condannare l' in persona CP_2
del legale rappresentante o chi di ragione a corrispondere al ricorrente gli assegni al nucleo familiare secondo l'importi previsto dal primo scaglione reddituale della tabella pari 21 C - Nuclei familiari senza figli, in cui sia presente almeno un coniuge inabile e nessun altro componente inabile, a decorrere dal 01 ottobre 2023 ovvero subordinatamente ai sensi dell'art 149 disp att cpc;
vinte le spese da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Resistente: Voglia il Tribunale rigettare il ricorso per assenza dei requisiti fondanti il diritto;
vinte le spese.
OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe indicato deduce di essere titolare di pensione cat. VPT n. 021287990 e di aver
CP_ inoltrato, in data 15.11.2023, all' domanda per il riconoscimento dell'assegno per nucleo familiare a cagione dell'inabilità della moglie Persona_2
L'Ente previdenziale, con provvedimento del 03.05.2024, ha respinto la richiesta ritenendo che il coniuge del ricorrente non versi in stato di inabilità a proficuo lavoro.
Promosso precipuo ricorso amministrativo, ha adito il tribunale ritenendo errata la valutazione espressa dall'istituto e chiedendo pertanto il riconoscimento degli ANF secondo l'importo previsto dal primo scaglione reddituale della tabella pari 21 C.
L' convenuto si è costituito, eccependo l'infondatezza nel merito della domanda per Controparte_3
carenza dei requisiti di legge richiesti per la liquidazione degli ANF, in quanto, nel caso di specie, il coniuge del ricorrente non era stata giudicata inabile al proficuo lavoro.
Per tale motivo ha chiesto il rigetto delle domande avversarie.
La causa è stata istruita mediante CTU medico legale.
Ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa con la seguente sentenza redatta e depositata in data odierna.
Nel merito, il ricorso non appare meritevole di accoglimento. Occorre premettere che l'assegno per il nucleo familiare, disciplinato dall'art. 2 del D.L. 13 marzo 1988
n. 69, convertito in legge 13 maggio 1988 n. 153 è finalizzato ad assicurare una tutela in favore di quelle famiglie che mostrano di essere effettivamente bisognose sul piano economico, ed attribuito in modo differenziato in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, tenendo altresì conto dell'eventuale esistenza di soggetti colpiti da infermità o difetti fisici o mentali e che pertanto si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero di minorenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.
CP_ Perché un componente sia definito inabile, come chiarito anche dall' con circ. n. 11 del 27.1.2014, deve essere verificata dalla competente commissione medica la inabilità a proficuo lavoro, intesa come impossibilità permanente ed assoluta, a causa di difetto fisico o mentale;
non occorrendo dunque,
l'impossibilità assoluta a svolgere qualsiasi attività lavorativa, ma esclusivamente la impossibilità a dedicarsi a proficuo lavoro (è dunque possibile lavorare, per l'inabile a proficuo lavoro, senza che questo pregiudichi il diritto all'assegno per il nucleo familiare, in quanto il grado di inabilità non consente alla persona di dedicarsi ad un lavoro proficuo, ma non impedisce di dedicarsi a qualsiasi attività lavorativa).
I parametri legali per determinare l'inabilità a proficuo lavoro non coincidono, infatti, con quelli relativi all'ambito dell'invalidità civile, in quanto la volontà del legislatore è quella di subordinare il diritto alla prestazione, per i soggetti maggiorenni “di qualsiasi età”, all'accertamento di una condizione di natura esclusivamente biologica, tale da annullare la possibilità (e non già la capacità) di impiegare proficuamente le proprie energie lavorative, sia pure residue.
E' quindi evidente che se la possibilità di proficuo lavoro può non importare la invalidità/inabilità, non appare possibile porre in dubbio che la totale inabilità e la esistenza di un handicap con connotazioni di gravità, comporti anche la impossibilità di impegnare appunto, proficuamente, le proprie energie lavorative soprattutto quando si tratti di soggetto particolarmente anziano.
Nel caso specifico, dagli accertamenti eseguiti dal nominato ctu è emerso che è affetta Persona_2
da cardiopatia ipertensiva, esiti di artroprotesi di ginocchio sinistro e destro e artrosi polidistrettuale a modesta incidenza funzionale. Secondo il consulente d'ufficio, tale quadro clinico, nella sua complessità, pur determinando una limitazione funzionale parziale, non comportano una compromissione tale da rendere la signora inabile al proficuo lavoro, ai sensi della normativa vigente poiché “ la capacità Persona_2
residua è presente per attività sedentarie, pur in un contesto anagrafico sfavorevole.”
Nonostante le contestazioni mosse da parte ricorrente, non emergono elementi idonei e sufficienti a scalfire le conclusioni rassegnate dal ctu.
Concludendo, dunque, data l'assenza del requisito necessario al riconoscimento della prestazione invocata, il ricorso va rigettato.
Vista la dichiarazione ex art. 152 disp. Att. C.p.c. agli atti, si dichiara parte ricorrente esentata dal pagamento delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 591 /2025 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: rigetta il ricorso;
dichiara parte ricorrente esentata dal pagamento delle spese di lite;
Così deciso in Marsala in data 19/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.