Sentenza 24 settembre 1955
Massime • 1
Il divieto contenuto nell'art.806 codice di proc.civile, secondo il quale non possono essere decise da arbitri le controversie individuali di lavoro, di cui all'art.429 stesso codice, si riferisce al solo arbitrato rituale e non può quindi essere esteso anche all'arbitrato libero. È pertanto valida la clausola compromissoria avente per oggetto la composizione conciliativa di controversie di lavoro da deferirsi ad arbitri irrituali, nell'ambito dei diritti disponibili del prestatore d'opera (art.2113 codice civile).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 24/09/1955, n. 2623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2623 |
| Data del deposito : | 24 settembre 1955 |
Testo completo
Il divieto contenuto nell'art.806 codice di proc.civile, secondo il quale non possono essere decise da arbitri le controversie individuali di lavoro, di cui all'art.429 stesso codice, si riferisce al solo arbitrato rituale e non può quindi essere esteso anche all'arbitrato libero. È pertanto valida la clausola compromissoria avente per oggetto la composizione conciliativa di controversie di lavoro da deferirsi ad arbitri irrituali, nell'ambito dei diritti disponibili del prestatore d'opera (art.2113 codice civile).