Articolo 1 della Legge 21 gennaio 1983, n. 22
Articolo 2
Versione
20 febbraio 1983
Art. 1.
Il secondo comma dell'articolo 2674 del codice civile e' sostituito dal seguente comma:
"In ogni altro caso il conservatore non puo' ricusare o ritardare di ricevere la consegna dei titoli presentati e di eseguire le trascrizioni, iscrizioni o annotazioni richieste, nonche' di spedire le copie o i certificati. Le parti possono far stendere immediatamente verbale del rifiuto o del ritardo da un notaio o da un ufficiale giudiziario assistito da due testimoni".
Entrata in vigore il 20 febbraio 1983
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